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Raccomandata |
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Incarto n.
DC/gm |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 gennaio 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha chiesto gli assegni di formazione per il figlio __________, nato il 5 gennaio 1993, a partire dal 1° settembre 2012, affermando che il ragazzo “non ha ancora finito la formazione. Deve iniziare un nuovo curriculum, al momento in malattia (vedi certificato medico)”.
Il 23 novembre 2012 la CO 1 ha respinto la domanda in quanto __________ “non è in formazione e all’inizio della malattia non è stata (recte: stato) in formazione professionale” (cfr. Doc. 3).
Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione postulando il versamento degli assegni al 1° gennaio al 31 dicembre 2012 (cfr. Doc. 4).
1.2. Con decisione su opposizione del 29 gennaio 2013 CO 1 ha negato all’assicurata il diritto agli assegni di formazione per il figlio __________, in quanto egli ha interrotto la sua formazione.
L'amministrazione ha rilevato che quest'ultimo è rientrato in Ticino da __________ nel mese di giugno 2011 beneficiando degli assegni di formazione fino al 31 luglio 2011.
Successivamente __________ non ha più intrapreso un'attività formativa nell'autunno 2011.
Inoltre egli è stato dichiarato inabile al lavoro per malattia per tutto il 2012 (cfr. Doc. A).
1.3. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (…)
La decisione, di far tornare mio figlio __________, 93, a casa, fu per motivi sportivi/contrattuali.
Ci siamo mossi subito di trovare una scuola che dava la possibilità di ripartire nel secondo anno di commercio, qui in Ticino.
C'era la possibilità di iniziare una scuola privata, il quale diploma non viene riconosciuto a livello federale, oppure quella delle scuole pubbliche, alle quali __________ però avrebbe dovuto ricominciare da «zero», cioè nella prima classe.
Dopo diversi interventi dell' __________ di __________ (Wirtschaftsmittelschule) le scuole ticinesi hanno capito che __________ avrebbe potuto iniziare minimo al secondo anno, se non al terzo.
Queste discussioni sono durate così tanto che __________ ha purtroppo perso i primi 6 mesi (2011).
Sfortuna vuole che __________, fine 2011/inizio 2012, si ammalò e prese la Mononucleosi.
Il Virus fu così forte, che per __________ fu impossibile sia lavorare o andare a scuola.
__________ ha un certificato medico, valido al 100% per tutto il 2012. Tutta la documentazione è dal medico di Famiglia, Dr.ssa __________, e tutti certificati sono anche da trovare alla CO 1.
Il problema, per il quale __________ ha interrotto la sua formazione, non è per colpa sua/nostra, ma come spiegato sopra, dalle differenti scuole ticinesi le quali hanno capito solo dopo più intervenzioni delle scuole frequentate a __________, __________ poteva partire al secondo o terzo anno. E poi la malattia …
Questo è il motivo per il quale faccio ricorso e non accetto la sopracitata decisione della CO 1. (…)" (Doc. V)
1.4. Nella sua risposta del 26 marzo 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. VII).
1.5. Il 3 aprile 2013 la ricorrente ha inviato ulteriori scritti (cfr. Doc. IX, B1-B4).
Il 9 aprile 2013 CO 1 propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. XI).
in diritto
2.1. L'art. 3 cpv. 1 lett. b della Legge federale degli assegni familiari (LAFam) prevede che l’assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
L'art. 1 OAFami precisa che Il diritto all’assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'art. 25 cpv. 5 LAVS stabilisce che per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
Gli art. 49bis e 49ter OAVS sono stati introdotti attraverso la modifica dell'Ordinanza del 24 settembre 2010 e sono in vigore dal 1° gennaio 2011.
L'art. 49bis OAVS così definisce il concetto di formazione:
" 1Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
2Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d’insegnamento scolastico.
3Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS."
L'art. 49ter OAVS delimita la fine o interruzione della formazione in questo modo:
" 1La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
2La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d’invalidità.
3Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi."
Nel Commentario delle modifiche dell’OAVS entrate in vigore il 1° gennaio 2011, l’UFAS ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…)
Art. 49ter, al. 1
(Fin et interruption de la formation)
La formation s’achève avec l’obtention d’un diplôme professionnel. Il est cependant possible qu’elle se poursuive ensuite immédiatement ou ultérieurement. Il en va de même pour un diplôme de fin d’étude (ex. maturité).
Art. 49ter, al. 2
(Fin et interruption de la formation)
Si la formation n’est pas régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on mettra un terme au versement de la rente pour enfants/orphelins dès le moment en question. Une interruption de la formation devra être traitée de manière identique. Les prestations seront supprimées et ne seront reprises qu’à condition que l’enfant reprenne le chemin d’une formation (formation de remplacement ou nouvelle formation).
Art. 49ter, al. 3
(Fin et interruption de la formation)
Comme c’est déjà le cas jusqu’ici, certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions - pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi considéré comme en formation jusqu’au début des cours de l’université ou d’une autre institution de formation si l’interruption ne dure pas plus de 4 mois (par exemple, maturité en juin et début des cours à l’université mi-septembre). Mais s’il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances, travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa maturité ; il en va de même s’il s’inscrit à l’université pour un semestre de congé. Par souci d’égalité de traitement, le délai maximal d’interruption de 4 mois en tant que période usuelle libre de cours (jusqu’à la poursuite de la formation) vaut également pour le titulaire d’une maturité professionnelle. Encore sied-il que durant la période en question, le revenu d’activité lucrative réalisé par l’intéressé ne soit pas supérieur à la limite de revenu autorisée par l’art. 49, al. 3.
(…)”
2.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che __________, nato il 5 gennaio 1993, dopo avere interrotto una formazione presso la Scuola media di commercio (Wirtschaftsmittelschule) a __________ (doc. 1.3.) ha effettuato un periodo di pratica professionale dell’8 novembre 2010 al 31 maggio 2011 presso il Dipartimento della formazione, della cultura e dello sport del Cantone __________.
La pratica lo occupava in ragione del 65% di un tempo pieno. Nel rimanente periodo egli si dedicava all’attività sportiva (calcio, cfr. consid. 1.5.).
__________ è ritornato in Ticino alla fine del mese di giugno 2011 (cfr. Doc. 4).
L’assicurato, nel settembre 2011, non ha più ripreso la formazione in quanto non è riuscito a reperire nessuna scuola in Ticino che tenesse conto, almeno parzialmente, del periodo di studio già effettuato a __________, così da permettergli di partire, nei suoi studi di commercio, dalla seconda o dalla terza classe.
Per tutto il 2012 egli non ha poi seguito nessuna formazione in quanto inabile al lavoro a seguito di un’infezione da mononucleosi (cfr. Doc. 1.2. e 2).
Alla luce di questi fatti il TCA non può che confermare la decisione su opposizione del 29 gennaio 2013 con la quale la CO 1 ha interrotto il versamento degli assegni di formazione dopo il 31 luglio 2011.
Infatti al momento in cui è insorta la malattia, l’assicurato aveva interrotto, seppure provvisoriamente, la sua formazione da più di sei mesi, ciò che ha avuto come conseguenza anche la cessazione dell’erogazione dell’assegno di formazione (cfr. art. 49ter cpv. 2 e cpv. 3 OAVS, vedi del resto i termini : ”deve iniziare un nuovo curriculum” che figurano sulla domanda, cfr. doc. 1 punto 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti