Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2014.10

 

rs

Lugano

25 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2014 di

 

 

1. RI 1 

2. RI 2 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 luglio 2014 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La Cassa CO 1 (in seguito la Cassa), il 26 febbraio 2014 ha emesso una decisione con cui ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 3'363.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

 

                                         In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto dai documenti consegnati da questi ultimi al momento dell’inoltro di una nuova domanda di assegni, nell’aprile 2013, sono emerse delle circostanze non note, e meglio che RI 2 nel 2012 ha conseguito un reddito lavorando presso la __________ -__________, che nel gennaio 2013 lo stipendio di RI 1 ha beneficiato di un aumento, che in __________ i medesimi sono proprietari di un immobile e che __________ dal 1° aprile 2012 viveva nella loro economia domestica (cfr. doc. 15A).

 

                               1.2.   Con ulteriore decisione del 5 maggio 2014 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata il 22 marzo 2014 da RI 1 e RI 2 (cfr. doc. 16; 17; 18), poiché non poteva essere loro riconosciuta la buona fede.

 

                                         In proposito l’amministrazione ha precisato:

 

" (…)

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta in quanto non ci avete comunicato tempestivamente l’inizio delle attività lavorative della sig.ra RI 2, l’aumento dello stipendio del sig. RI 1 a contare dal 1° gennaio 2013, l’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ e che dal 1° aprile 2012 il sig. __________ vive c/o la vostra economia domestica.

(…)” (Doc. 19B)

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato (cfr. doc. 20), la Cassa, il 30 luglio 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 3 giugno 2014 (cfr. doc. A1).

                                         In particolare nella decisione su reclamo è stato osservato che:

 

" (…)

3. Occorre innanzitutto precisare che, sulle decisioni per il diritto agli assegni è menzionato chiaramente ed in grassetto, l’Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale od economica, all’ufficio che ha emanato la decisione (sottolineatura nostra).

 

Si fa presente che non è stata data alla Cassa tempestiva comunicazione che durante l’anno 2012 la signora RI 2 ha svolto un’attività lavorativa c/o __________, dell’aumento di stipendio del signor RI 1 a contare dal 1° gennaio 2013, dell’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ e dell’arrivo del signor __________ nell’economia domestica dal 1° aprile 2012.

 

In data 29 maggio 2012 al signor RI 1 è stata intimata la decisione di accoglimento AFI, con decorrenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

 

Nella tabella di calcolo allegata alla decisone sopra citata, era riportato unicamente l’importo percepito dalla signora RI 2 a titolo di reddito c/o __________, per quanto concerne i dati relativi alla sostanza immobiliare in __________ gli stessi non figuravano.

 

La comunicazione relativa ai cambiamenti subentrati dopo l’inoltro della domanda AFI di data 2 maggio 2012, e più precisamente l’arrivo del signor __________ nell’economia domestica dei reclamanti a decorrere dal 1° aprile 2012, risp. l’aumento dello stipendio mensile del signor RI 1 con effetto 1° gennaio 2013, è giunta alla nostra Cassa unicamente in sede di domanda di rinnovo delle prestazioni ovvero il 16 aprile 2013.

 

Inoltre, a seguito di quanto dichiarato dai reclamanti con lettera 22 marzo 2014 e più precisamente “(…) Per ciò che concerne __________, ha vissuto due mesi a casa mia (…)”, la Cassa ha proceduto a contattare -  in data 10 luglio 2014 – il controllo abitanti del Comune di __________, il quale ha dichiarato che il signor __________ risiede tutt’oggi presso i signori RI 1 e RI 2.

 

Dalle evenienze riportate risultano disattesi gli obblighi di informazione, riportati tra l’altro su ogni decisione emessa, come pure sulla conferma d’inoltro della richiesta di prestazioni Laps. I signori RI 1 e RI 2 erano perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica e personale è da comunicare tempestivamente all’autorità decisionale competente per il pagamento della prestazione.

 

Non ottemperando l’obbligo di annunciare alla Cassa ogni cambiamento riguardante la situazione finanziaria e familiare allorquando si beneficia di assegni calcolati proprio in base a una lacuna di reddito (entrate insufficienti), si impedisce all’ufficio competente di verificare il diritto alle prestazioni sociali.

 

In simili condizioni, nuovamente la buona fede dei signori RI 1 e RI 2 – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni chiestegli in restituzione – deve essere esclusa.

 (…)” (Doc. A10)

 

                               1.4.   La decisione su reclamo del 30 luglio 2014 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA, facendo valere quanto segue:

 

" (…) l’CO 1 elenca le nostre mancanze in fatto di informazioni e non riconoscono la nostra buona fede. Quindi siamo persone di mala fede, ciò che non è vero.

Sui punti per mancanza d’informazione ci siamo già espressi nelle nostre osservazioni, in particolare quelle del 22.03.2014 che alleghiamo. Fa pure stato il verbale della Cassa CO 1, dove ci è stato spiegato il rifiuto. A questo punto potremmo dire che siamo già stati puniti una volta (alleghiamo pure il verbale).

Non nascondiamo che, a suo tempo, abbiamo ricevuto una lettera a riguardo dell’obbligo d’informazione. Annuncio pure che nel 2012 ho avuto un grave incidente che mi ha tenuto lontano per mesi dal lavoro e non a stipendio completo.

Credo di poter affermare che in questi momenti il pensiero corre altrove.

 

Proprietà immobiliare

 

L’abbiamo comperata il 9 agosto 1999. Si tratta di una vecchia casa disabitata. A quel tempo non pensavo nemmeno se saremmo venuti a lavorare in Svizzera. In ogni caso l’immobile è dichiarato e pago tanto di tasse in Svizzera e in __________. Come vedete non abbiamo nulla da nascondere.

 

Caso __________

 

Per quanto lo riguarda, rimandiamo il tutto categoricamente al mittente. “A tutt’oggi” come si scrive nella decisione, non è vero. Lo stesso vive in economia propria in un appartamento della casa __________ di __________, come a dichiarazione del Consiglio __________ di __________, che alleghiamo. E questo dal 1° luglio 2012.

Ha vissuto da noi quando è arrivato dalla Svizzera Interna, dove aveva perso il posto di lavoro. Persona a noi conosciuta anche per un grado di parentela con mia moglie.

 

In seguito al punto 3 cpv. 5 a riguardo della comunicazione dei cambiamenti, va almeno riconosciuto che è stato fatto e non che si voleva nascondere il tutto. Questo non è mai stato il nostro principio.

(…)” (Doc. I)

                                     

                               1.5.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   Il 2 ottobre 2014 gli assicurati si sono nuovamente espressi in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.7.   La Cassa, il 10 ottobre 2014, ha indicato che le argomentazioni dei ricorrenti non le permettono di scostarsi dalle sue conclusioni e ha confermato i contenuti della propria risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                               1.8.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza agli insorgenti (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 3’363.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

 

                               2.3.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

 

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

 

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

 

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

 

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"

 

 

Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

 

" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

 

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

 

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                               2.4.   Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

                                        

                                         Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,

 

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

 

L'organo amministrativo competente effettua:

 

a)   revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b)   revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

 

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

 

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

 

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

 

a)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c)   dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

 

                               2.5.   L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

 

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."

 

                                         In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

                                        

" È considerato cambiamento rilevante:

 

a)   un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b)   una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.6.   Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

 

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

 

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

 

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

 

                                         Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

 

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

 

                                         Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

 

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

 

                               2.8.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

 

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

 

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

 

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."

 

                                         Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

 

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                             2.10.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché, benché fossero a conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica e personale deve esserle comunicato senza indugio, non l’hanno informata tempestivamente che durante l’anno 2012 la signora RI 2 ha svolto un’attività lavorativa presso la __________, dell’aumento di stipendio del signor RI 1 a contare dal 1° gennaio 2013, dell’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ e dell’arrivo del signor __________ nell’economia domestica dal 1° aprile (cfr. doc. A1).

                                     

                                         Gli insorgenti, per contro, sostengono la loro buona fede e di non essere persone di mala fede. Essi hanno osservato, da una parte, di non nascondere di avere ricevuto a suo tempo una lettera riguardo all’obbligo di informazione. Dall’altra, che nel 2012 l’assicurato ha subito un grave incidente che l’ha reso inabile al lavoro per mesi e che in quei momenti il pensiero era altrove.

                                         I ricorrenti hanno poi evidenziato, in relazione alla proprietà immobiliare in Portogallo, di avere acquistato il 9 agosto 1999 una vecchia casa disabitata e di pagare sull’immobile le imposte sia in Svizzera che in Portogallo.

                                         Essi hanno, inoltre, affermato che __________ dal 1° luglio 2012 vive in un’economia domestica propria, più precisamente in un appartamento della __________. In proposito essi hanno allegato al ricorso una dichiarazione del __________ di __________.

                                         Gli assicurati hanno, infine, rilevato che la comunicazione dei fatti in questione ha comunque avuto luogo e che non volevano nascondere alcunché (cfr. doc. I; V).

 

                             2.11.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che i ricorrenti in particolare, da una parte, hanno contestato il fatto che la Cassa abbia considerato che __________ dall’aprile 2012 vive nella loro economia domestica. Essi, al riguardo, hanno precisato, allegando una dichiarazione del 19 agosto 2014 del __________ di __________ che __________ avrebbe al contrario una propria abitazione presso la __________ di __________ (cfr. doc. I; A4).

                                         Dall’altra, hanno chiesto di ridurre la somma da rimborsare alla Cassa (cfr. doc. I pag. 2).

 

                                         L’obiezione formulata dagli assicurati circa il luogo dove abita __________ è irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza, come pure risulta irricevibile la domanda di ridurre l’importo da restituire (cfr. doc. I; A4).

 

                                         Infatti il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di restituzione. E’ in tale contesto, e non esaminando la domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio concernenti i redditi e le spese) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.10.; STCA 39.2009.1. del 10 settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).

                                         In concreto nell’ordine di restituzione del 26 febbraio 2014 (cfr. doc. 15A) la Cassa ha precisato di avere calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando le entrate della moglie relative alla propria attività svolta nel 2012 presso la __________, l’aumento dello stipendio del marito da gennaio 2013, la proprietà immobiliare acquistata in __________ e il fatto che dal mese di aprile 2012 __________ viveva presso la loro economia domestica. Quest’ultima circostanza ha implicato una diminuzione della spesa per l’alloggio computabile per l’unità di riferimento degli insorgenti composta di due adulti e di due figli minorenni, in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 Laps ai sensi del quale se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente (cfr. doc. 11B; 4D; STCA 39.2014.4 del 14 gennaio 2015).

                                         La decisione del 26 febbraio 2014 è rimasta incontestata (cfr. doc. 16; 17; 18).

                                         Ne discende che gli assicurati non hanno censurato tramite un reclamo interposto alla Cassa l’ammontare da restituire di fr. 3'363.-- conteggiato da quest’ultima alla luce degli elementi di fatto emersi in occasione dell’inoltro della nuova domanda di assegni integrativi nell’aprile 2013.

                                         Eventuali censure circa l’importo tenuto conto dalla Cassa a titolo di spesa per l’alloggio nei nuovi conteggi, come pure in relazione ad altre voci dei calcoli, andavano sollevate inoltrando reclamo all’amministrazione contro l’ordine di restituzione del 26 febbraio 2014.

 

                             2.12.   Il TCA ritiene, inoltre, utile ribadire che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

 

                                         Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

 

                                         Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).

 

                             2.13.   In concreto giova evidenziare che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il periodo marzo 2012 – febbraio 2013 emessa a favore degli insorgenti il 29 maggio 2012 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in particolare, la variazione dell’unità di riferimento, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, nonché l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1A).

 

                                         Pertanto, gli assicurati, dopo aver ricevuto la decisione del 29 maggio 2012 relativa agli assegni integrativi e averla letta accuratamente, potevano e dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.

                                         Come visto, sul provvedimento in questione è chiaramente indicato che l’inizio di un’attività lucrativa, nonché l’aumento del reddito o della sostanza, come pure una modifica dell’unità di riferimento devono essere comunicati.

 

                             2.14.   Dalle carte processuali risulta che gli assicurati non hanno tempestivamente informato la Cassa che durante l’anno 2012 la signora RI 2 ha svolto un’attività lavorativa presso la __________ percependo nel 2012 fr. 1’013.-- (cfr. doc. 9C), dell’aumento di stipendio del signor RI 1 a contare dal 1° gennaio 2013 da fr. 5’128.-- lordi al mese a fr. 5'154.-- lordi mensili (cfr. doc. 9A; 9B; 10A), dell’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ del valore di fr. 100'000.-- (cfr. doc. 10H) e dell’arrivo del signor __________ nell’economia domestica dal 1° aprile 2012 (cfr. doc. 10N; 10M; 22), bensì unicamente in occasione dell’inoltro di una nuova domanda di assegni integrativi nell’aprile 2013 (cfr. doc. A1; 10; 8).

 

                                         I ricorrenti stessi hanno del resto riconosciuto di non aver comunicato questi fatti senza indugio, indicando, in relazione a quanto asserito dall’amministrazione circa il fatto che l’informazione è avvenuta soltanto il 16 aprile 2013 (cfr. doc. A1 pag. 3), che l’avviso ha comunque avuto luogo e che non volevano nascondere alcunché (cfr. doc. I).

 

                                         Per quanto attiene al fatto che gli assicurati hanno affermato che in ogni caso la proprietà immobiliare acquistata in __________ è dichiarata all’autorità fiscale svizzera e pagano le relative imposte (cfr. doc. I), va segnalato che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004).

                                         Il TFA nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l’autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell’Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l’assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio è stato ribadito nella sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2013.7 del 11 novembre 2013.

 

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto, una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio dell’esercizio nel 2012 di un’attività lavorativa presso la __________ da parte della moglie, dell’aumento di stipendio del marito a contare dal 1° gennaio 2013, dell’acquisto di una proprietà immobiliare in __________ e dell’arrivo del signor __________ nella loro economia domestica dal 1° aprile 2012.

 

                                         L’infortunio subito dal ricorrente nel 2011 (cfr. doc. 3A) non permette del resto di sovvertire le conclusioni a cui è giunta questa Corte.

                                         In effetti è vero che il medesimo ha asserito di essere stato nel 2012, a causa del sinistro, inabile al lavoro e con la testa altrove rispetto alle procedure amministrative (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che agli atti non risulta alcuna certificazione medica secondo cui nel 2012, fino all’aprile 2013, lo stato di salute dell’assicurato fosse tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua capacità di discernimento (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).

                                         Nemmeno l’insorgente ha peraltro fatto valere che la sua capacità di discernimento fosse compromessa.

 

 

                             2.15.   I ricorrenti, nel ricorso, hanno chiesto di essere sentiti (cfr. doc. I).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, gli insorgenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma hanno semplicemente chiesto di essere sentiti (cfr. doc. I).

 

                                         Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione degli assicurati si rivela superflua.

 

                             2.16.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo del 30 luglio 2014 emessa dalla Cassa.

 

                                         A titolo abbondanziale giova osservare che, benché una riduzione dell’importo chiesto in restituzione (cfr. doc. I) non sia possibile, da un lato, poiché - come visto sopra (cfr. consid. 2.11.) - tale somma e le relative voci dei nuovi calcoli degli assegni integrativi avrebbero dovuto essere semmai censurate impugnando con reclamo l’ordine di restituzione del 26 febbraio 2014 che è per contro cresciuto incontestato in giudicato, dall’altro, in quanto, non potendo riconoscere la buona fede degli assicurati, il condono va escluso integralmente, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti può invece essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione di diniego del condono del 5 maggio 2014 (cfr. doc. 19B).

 

                                         Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti