Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 9 luglio 2014 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito la Cassa), con decisione del 23 settembre 2013, ha ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 4’800.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 9).
In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto da una comunicazione telefonica del 14 dicembre 2012 e dalla documentazione pervenutale il 14 marzo e il 6 maggio 2013 è emerso che dal gennaio 2012 a favore dei due figli di RI 1 è stato riconosciuto il diritto all’assegno per figli di fr. 200.-- mensili ciascuno per un importo complessivo fr. 400.-- al mese, non tenuto in considerazione nei conteggi iniziali (cfr. doc. 9).
1.2. Con scritti del 2 dicembre 2013 (cfr. doc. 11) e del 21 marzo 2014 (cfr. doc. 14) l’assicurata ha fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi, facendo valere, da una parte, una situazione finanziaria difficile con spese superiori alle entrate, dall’altra, di essere in totale buona fede, non avendo mai nascosto nulla per impedire un calcolo corretto delle prestazioni.
1.3. Con decisione del 9 aprile 2014 la Cassa ha respinto la domanda di condono dell’assicurata, poiché, non avendo tempestivamente comunicato il riconoscimento a far tempo dal 1° gennaio 2012 degli assegni a favore dei suoi figli, non può essere ammessa la sua buona fede (cfr. doc. 14).
1.4. A seguito del reclamo interposto da RI 1 (cfr. doc. 16), la Cassa, il 9 luglio 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L'amministrazione ha riconfermato che all’assicurata va negata la buona fede, poiché, da un lato, sulle decisioni relative agli assegni integrativi è menzionato chiaramente l’obbligo di annunciare immediatamente all’ufficio che ha emanato la decisione ogni cambiamento della situazione personale o economica dei membri dell’unità di riferimento indicati nelle tabelle di calcolo.
Dall’altro, la medesima non ha comunicato il versamento dell’assegno per figli di fr. 200.-- al mese sia per __________ che per __________ (cfr. doc. A).
1.5. Contro la decisione su reclamo del 9 luglio 2014 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede di annullare il provvedimento menzionato e di accordarle il condono della somma di fr. 4'800.--.
L’insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale ha addotto segnatamente:
" (…) come ho già tentato di spiegare in occasione del reclamo inoltrato contro la decisione del 9 aprile 2014, di aver percepito gli AFI in totale buona fede. Io mi sono accorta che il mio ex marito mi versava gli assegni solo in occasione della revisione dell’assegno integrativo. Solo in questa circostanza mi è stato spiegato che il mio ex marito versava Fr. 400.- per i nostri figli.
Certo l’estratto del mio conto postale, come viene indicato nella decisione qui avversata, riporta la dicitura “Alimenti + assegni __________ e __________”, ma io non vi ho mai prestato particolare attenzione. Sinceramente non avevo capito che sotto quella dicitura vi fossero gli assegni per i figli che versava il mio ex marito. In questo senso mi ritengo in totale buona fede.
D’altra parte ho fornito io la documentazione che ha poi permesso di individuare una percezione indebita degli AFI, senza sottrarmi al mio dovere di collaborare.
Forse la mia condotta può essere definita ingenua o mi si può forse rimproverare di aver agito con negligenza. Ma non ho inteso frodare lo Stato, non ho mai inteso rubare soldi che non erano miei. (…)” (Doc. I)
1.6. Nella risposta di causa del 19 settembre 2014 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).
1.7. L’assicurata, il 6 ottobre 2014, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, confermandosi nelle considerazioni e conclusioni già avanzate in sede di ricorso (cfr. doc. V).
1.8. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato alla ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 4’800.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.
2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5. L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."
Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata, poiché quest’ultima non l’avrebbe informata tempestivamente del versamento nel 2012 da parte dell’ex marito dell’assegno per figli di fr. 200.-- al mese per ciascuno dei suoi due figli __________ e __________ (cfr. doc. A; III).
L’insorgente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Al riguardo la medesima ha asserito di essersi accorta che il suo ex marito le versava gli assegni per figli solo in occasione della revisione dell’assegno integrativo. L’assicurata ha, inoltre, indicato di non avere mai prestato particolare attenzione alla dicitura “Alimenti + assegni __________ e __________” risultante negli estratti del suo conto postale e di non aver capito che la stessa si riferisse agli assegni per i figli che versava l’ex marito.
La ricorrente ha sottolineato di essere stata lei, del resto, a fornire all’amministrazione la documentazione necessaria per individuare l’indebito.
Infine l’assicurata ha affermato di non avere voluto frodare lo Stato, né rubare denaro non suo (cfr. doc. I).
2.11. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere a un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).
2.12. In concreto giova, inoltre, evidenziare che nella decisione del 16 febbraio 2011 con cui all’assicurata è stato accordato un assegno integrativo di fr. 1'686.-- al mese per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2012 è stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare immediatamente ogni cambiamento della situazione personale o economica dei membri dell’unità di riferimento, in particolare l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.; cfr. doc. 1a).
Tale indicazione risulta pure nella decisione del 13 febbraio 2012 valida dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013 con cui alla ricorrente è stato nuovamente riconosciuto il diritto a un assegno integrativo di fr. 1'519.-- mensili (cfr. doc. 4a).
Pertanto, l’assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del 16 febbraio 2011, rispettivamente la decisione 13 febbraio 2012 relative agli assegni integrativi e averle lette accuratamente, poteva e doveva essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.
Come visto, sui provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento del reddito deve essere comunicato.
L’insorgente, tuttavia, non ha avvisato senza indugio l’amministrazione del fatto che l’ex marito, __________, da cui è divorziata dal marzo 2010 (cfr. doc. 3a-3g), nel 2012 le versava gli assegni per i figli __________ e __________ per complessivi fr. 400.-- al mese.
Tale circostanza non è peraltro stata contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I p.to 1).
2.13. RI 1 ha giustificato il mancato annuncio delle entrate relative agli assegni per figli del 2012 asserendo di essersi accorta che il suo ex marito le versava gli assegni per figli solo in occasione della revisione dell’assegno integrativo. L’assicurata ha precisato di non avere mai prestato particolare attenzione alla dicitura “Alimenti + assegni __________ e __________” risultante negli estratti del suo conto postale e di non aver capito che la stessa si riferisse agli assegni per i figli che versava l’ex marito (cfr. doc. I).
In proposito va osservato che l’insorgente, nel reclamo interposto contro la decisione di diniego del condono del 9 aprile 2014, ha sì indicato di aver compreso solo quando ha ricevuto la decisione che teneva conto della somma di fr. 400.-- che l’ex marito le versava tale importo a titolo di assegni per i figli.
La stessa, però, ha pure affermato che:
" (…)
In effetti in un primo tempo pensavo che si trattasse di un aspetto legato alla rendita di invalidità che percepiva mio marito. Solo con le successive verifiche e in seguito alla nuova decisione ho in effetti appreso che il mio ex marito stava versando anche gli assegni di base per i figli.
(…)” (Doc. 16a)
Dal fatto che l’assicurata abbia pensato in un primo tempo che la somma di fr. 400.-- concernesse l’assicurazione invalidità risulta in ogni caso che la medesima era consapevole del versamento mensile di tale importo sul suo conto.
In simili condizioni, l’insorgente, indipendentemente da ciò che credesse inizialmente riguardo all’origine di questo ammontare (connesso alla rendita invalidità o agli assegni per i figli), visto che si trattava di una somma di denaro corrisposta sul suo conto postale a suo favore, oltretutto in modo regolare (cfr. doc. 8g – 8bc) in aggiunta agli alimenti per i due figli e quindi implicante a un aumento delle entrate, avrebbe dovuto comunque comunicare senza indugio alla Cassa di percepire fr. 400.—al mese dall’ex marito.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall’assicurata configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio del versamento a suo favore degli assegni per figli per il 2012 (cfr. consid. 2.8.).
Per quanto attiene all’asserzione della ricorrente secondo cui non ha mai inteso frodare lo Stato, né ha mai avuto intenzione di rubare denaro non suo (cfr. doc. I), giova, infine, segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2012.13 del 13 marzo 2013 consid. 2.14.).
2.14. Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dell’assicurata, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo della Cassa del 9 luglio 2014.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
A titolo abbondanziale giova rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione su reclamo del 9 luglio 2014 impugnata (cfr. doc. A).
Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti