Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2014 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 8 gennaio 2014 emanata da |
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Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 2 settembre 2013, ha ordinato a RI 1 e a RI 2 di restituire l'importo di fr. 12’792.-- che avrebbero percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013 (cfr. doc. 8).
In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, in quanto in sede di revisione annuale, nel luglio 2013, è venuta a sapere che lo stipendio lordo annuale di RI 1 a decorrere dal mese di agosto 2012 è aumentato da fr. 3'700.-- a fr. 5'600.--, pari a un reddito lordo annuo di fr. 80'000.-- comprensivo di assegni per i figli (cfr. doc. 8).
1.2. Il 1° ottobre 2013 gli assicurati hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi, facendo valere, da una parte, di aver inviato nel mese di settembre 2012 una copia della modifica del contratto del marito relativa all’aumento di stipendio, dall’altra, di essere confrontati a una precaria situazione finanziaria (cfr. doc. 10).
1.3. Con decisione del 10 ottobre 2013 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli assicurati, poiché, non essendo stata informata dell’aumento di salario dal mese di agosto 2012, agli stessi non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 11).
1.4. A seguito del reclamo interposto dai coniugi RI 1 (cfr. doc. 13), la Cassa, l’8 gennaio 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L'amministrazione ha riconfermato che agli assicurati va negata la buona fede, poiché, da un lato, sulle decisioni per il diritto agli assegni è menzionato chiaramente e in grassetto “Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica, quale, ad esempio, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa” all’ufficio che ha emanato la decisione.
Dall’altro, non le sarebbe mai giunta la lettera mediante la quale gli assicurati sostengono di aver informato circa il cambiamento di stipendio.
Inoltre, a titolo abbondanziale, la Cassa ha rilevato che la buona fede non può comunque essere riconosciuta, anche volendo considerare quanto affermato dai coniugi RI 1 in merito all’invio di una lettera nel corso del mese di settembre 2012 per comunicare l’aumento di salario.
In effetti l’assicurato, quando ha avuto conoscenza dell’ammontare del nuovo AFI nel gennaio 2013, avrebbe potuto e dovuto, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, perlomeno dubitare del nuovo importo di diritto e contattare l’amministrazione per chiedere ragguagli (cfr. doc. A1).
1.5. Contro la decisione su reclamo dell’8 gennaio 2014 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono di accordare loro il condono. I medesimi hanno affermato, in buona sostanza, di non essere mai stati in malafede, in quanto nel mese di agosto 2012 hanno trasmesso tramite posta semplice copia del contratto di lavoro con la modifica dello stipendio, ma hanno avuto la sfortuna che il documento è andato perso (cfr. doc. I).
1.6. Nella risposta di causa del 28 gennaio 2014 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 12’792.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013.
2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5. L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di sigere da lui."
Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché non l’avrebbero informata tempestivamente dell’aumento di salario del marito.
Come visto nei fatti, l’amministrazione abbondanzialmente ha evidenziato che gli assicurati, anche nel caso in cui avessero effettivamente trasmesso copia della modifica del contratto di lavoro, avrebbero comunque dovuto, una volta ricevute le decisioni relative all’assegno integrativo, prestando l’attenzione da loro esigibile, perlomeno dubitare dell’importo dell’AFI a loro accordato, visto che era ancora calcolato sulla base dello stipendio antecedente l’aumento, e conseguentemente chiedere ragguagli (cfr. doc. A1; III).
Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Al riguardo essi hanno asserito di aver trasmesso tramite posta semplice copia della modifica della retribuzione del marito e di trovarsi in una difficile situazione finanziaria (cfr. doc. I).
2.11. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).
2.12. In concreto giova, inoltre, evidenziare che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il periodo luglio 2012 – giugno 2013 emessa a favore degli insorgenti il 4 luglio 2012 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in particolare, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, nonché l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1A).
Tale indicazione risulta pure nella decisione di ricalcolo dell’assegno integrativo a seguito dell’adeguamento dei dati cassa malati del 31 gennaio 2013 valida per i mesi da febbraio a giugno 2013 (cfr. doc. 3), nonché nella decisione del 5 febbraio 2013 concernente il lasso di tempo marzo – giugno 2013 emanata dalla Cassa per tenere conto che il 19 febbraio 2013 il figlio maggiore dei ricorrenti, __________, avrebbe compiuto quindici anni (cfr. doc. 4; A1).
Pertanto, gli assicurati, che d’altronde erano al beneficio di assegni integrativi dal 2006 (cfr. doc. III), dopo aver ricevuto la decisione del 4 luglio 2012 relativa agli assegni integrativi, rispettivamente le decisioni di ricalcolo dell’assegno integrativo del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 e averle lette accuratamente, potevano e dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.
Come visto, sui provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento del reddito deve essere comunicato.
2.13. Gli assicurati, nel ricorso, hanno indicato di aver inviato copia della modifica del contratto di impiego con la __________ - dove il marito lavorava quale chef di cucina dall’aprile 2010 - riguardante l’aumento di salario con effetto dal 1° agosto 2012 (cfr. doc. 7; 6) nel mese di agosto 2012 (cfr. doc. I).
Nella domanda di condono del 1° ottobre 2013 essi hanno, invece, specificato di aver spedito copia del cambiamento del contratto di lavoro nel mese di settembre 2012 (cfr. doc. 10).
A prescindere dalla questione della data del preteso invio alla Cassa, decisivo nella presente fattispecie è che agli atti non risulta alcuna lettera degli insorgenti.
La Cassa ha, del resto, recisamente negato di aver ricevuto una comunicazione in merito all’aumento di stipendio da parte degli assicurati.
E’ vero che, come fatto valere dai ricorrenti (cfr. doc. I), non vige l’obbligo di spedire all’amministrazione i documenti tramite posta raccomandata.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).
Va poi ricordato che qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale l’impiegato postale ha correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione implica un sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se quest’ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).
Non avendo comprovato l’invio tempestivo alla Cassa della modifica del contratto di impiego del marito implicante l’aumento della retribuzione a partire dal mese di agosto 2012, i ricorrenti devono sopportarne le conseguenze giuridiche.
In simili condizioni, la trasmissione del documento in questione deve essere considerata in ogni caso come non avvenuta.
A mente di questa Corte la violazione commessa dagli assicurati, ritenuta anche l’entità dell’aumento del salario dal mese di agosto 2012 da fr. 3'700.-- lordi mensili (cfr. doc. 6) a fr. 5'600.-- lordi al mese, ossia di fr. 1'900.-- lordi mensili, (cfr. doc. 7) configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio dell’incremento dello stipendio a far tempo dal 1° agosto 2012.
2.14. Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.
Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006.
2.15. Nel caso concreto il TCA ribadisce, come già esposto sopra, che dal mese di agosto 2012 lo stipendio mensile di __________ ammontava, grazie a un aumento salariale oggetto di una modifica contrattuale firmata dalle parti il 24 luglio 2012 (cfr. doc. 7; 7A), a fr. 5'600.-- lordi, corrispondenti a fr. 80'000.-- annui (fr. 5'600.-- lordi x 13 mensilità + assegni per i tre figli; cfr. doc. 7; 5), contrariamente a quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni iniziali relative al periodo agosto 2012 – giugno 2013 in cui aveva conteggiato un reddito da attività dipendente di fr. 55'300.-- (fr. 3'700.-- lordi x 13 mensilità + assegni per i tre figli; cfr. doc. 3; 4; 6) (cfr. doc. 1; 3; 4).
Se gli assicurati avessero prestato la debita attenzione ai versamenti effettuati a loro favore dalla Cassa sul conto postale di RI 1 (cfr. doc. 1; 3; 4) nel periodo agosto 2012 – giugno 2013, nonché alle Tabelle di calcolo allegate alle decisioni del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 (cfr. doc. 3; 4) del 23 maggio 2011, non avrebbero potuto non rilevare, in primo luogo, che anche dopo l’incremento dello stipendio di fr. 1'900.-- lordi al mese con effetto dal mese di agosto 2012 l’importo dell’assegno integrativo non aveva subito modifiche.
In secondo luogo, una differenza di reddito tra quanto effettivamente a loro disposizione a seguito dell’aumento del salario del marito, ovvero fr. 5'600.-- al mese, corrispondenti a fr. 80'000.-- annui (cfr. doc. 7; 5) e quanto tenuto in considerazione dalla Cassa, e meglio fr. 55'300.-- (cfr. doc. 3; 4; 6).
Un’attenta lettura degli estratti conto mensili di Postfinance relativi al periodo agosto 2012 - giugno 2013 e delle Tabelle di calcolo degli assegni integrativi del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nel conteggio della Cassa non era intervenuta alcuna correzione.
Gli assicurati avrebbero così potuto e dovuto rilevare che per i mesi a far tempo dal 1° agosto 2012 era loro riconosciuto un assegno integrativo di importo superiore a quello di diritto, in quanto l’amministrazione non aveva in ogni caso computato il corretto salario percepito dal marito a seguito del relativo aumento di fr. 1'900.-- lordi mensili dall’agosto 2012.
Vista l’entità dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa, ritenuto l’aumento salariale da fr. 3’700.-- a fr. 5'600.--, ai ricorrenti non poteva sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo degli assegni che le spettavano.
Per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di famiglia, e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle prestazioni. Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa.
Di conseguenza nel caso di specie già una semplice lettura degli estratti del conto postale sul quale veniva versato l’assegno integrativo mensile, nonché delle Tabelle di calcolo del 31 gennaio e del 5 febbraio 2013 avrebbe permesso agli insorgenti di constatare che la Cassa non aveva tenuto conto del reddito da attività lavorativa effettivamente percepito dal marito (al riguardo cfr. STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013).
Gli insorgenti avrebbero, perciò, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva comunque - anche nel caso in cui gli stessi le avessero effettivamente inviato senza indugio la modifica del contratto di lavoro - considerato l’incremento di salario e avrebbero, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.
Gli assicurati non hanno proceduto in tal senso. Anche per questo motivo, pertanto, non può essere dunque riconosciuta la loro buona fede.
2.16. Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo della Cassa dell’8 gennaio 2014.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
A titolo abbondanziale giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione su reclamo del 8 gennaio 2014 impugnata (cfr. doc. A1).
Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti