Raccomandata |
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Incarto
n.
MP/RS |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Massimo Piemontesi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 14 marzo 2014 emanata da |
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Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 14 marzo 2014, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa), ha confermato il proprio provvedimento del 27 gennaio 2014 (cfr. doc. 3), con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 3’368.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1° agosto al 30 novembre 2013 (cfr. doc. I+A).
In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto, il 5 novembre 2013 è venuta a conoscenza che a decorrere dal 31 luglio 2013 il marito dell’assicurata, __________, si è trasferito a vivere all’estero, lasciando quindi l’unità di riferimento in base alla quale era stato stabilito, con decisione dell’11 aprile 2013, il diritto agli assegni familiari integrativi. Effettuata la revisione dei calcoli del diritto agli assegni familiari integrativi senza tenere in considerazione nell’unità economica di riferimento __________, la Cassa ha stabilito che l’assicurata ha percepito indebitamente delle prestazioni sociali.
1.2. Contro la decisione su reclamo del 14 marzo 2014 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, la ricorrente contesta che il marito sia uscito dall’unità economica di riferimento a partire dal 31 luglio 2013. Ella sostiene che __________ abbia lasciato il nucleo familiare in modo definitivo soltanto a partire dal 31 ottobre 2013, data in cui la Pretura di __________ ha pronunciato l’autorizzazione dei coniugi a vivere separati (cfr. doc. I+B).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno restituire l’ammontare di fr. 3'368.--, corrispondenti ad assegni familiari integrativi percepiti dal 1° agosto 2013 al 31 novembre 2013.
Più precisamente andrà verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il calcolo dell’assegno integrativo a dipendenza del cambiamento della composizione dell’unità economica di riferimento a partire dal 1 agosto 2013.
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite
na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2383).
Dal 1° gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
" - per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
- per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
- per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)
2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. L’art. 65 Laf, relativo alla decadenza del diritto agli assegni familiari, espone che
" 1Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.
2Durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta. "
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.9. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché l’11 aprile 2013 è stato stabilito il diritto agli assegni familiari integrativi in favore della famiglia RI 1, la Cassa ha fondato il suo calcolo considerando un’unità di riferimento composta da 4 persone: il marito __________, la moglie RI 1 e le due figlie __________ e __________ (cfr. doc. 1C).
La ricorrente, con scritto del 1° novembre 2013 ha comunicato alla Cassa che lei e il marito __________ - membro dell’unità di riferimento in base alla quale era stato calcolato il diritto agli assegni familiari integrativi (cfr. doc. 1) - vivono separati dal 1° novembre 2013, allegando il verbale di udienza di separazione tenutosi presso la Pretura di __________ il 31 ottobre 2013 (cfr. doc. 2).
La Cassa dopo aver ricevuto tale scritto ha interpellato il Comune di __________, il quale ha indicato che il marito della ricorrente era partito per la __________ già il 31 luglio 2013 (cfr. doc. I+A pag. 3).
Effettuata la revisione del calcolo del diritto agli assegni familiari tenendo conto della variazione della composizione dell’unità di riferimento, la Cassa ha stabilito che nel periodo 1° agosto – 30 novembre 2013 il diritto alle prestazioni sociali in questione avrebbe dovuto essere di fr. 132.--. A fronte di ciò, considerato che l’assicurata durante tale periodo ha percepito complessivamente fr. 3'500.--, l’amministrazione esige la restituzione dell’importo di fr. 3'368.-- ritenuto percepito indebitamente (cfr. doc. 3 pag. 1 e 2; I+A pag. 3).
L’assicurata, da parte sua, non condivide la decisione della Cassa.
Nell’atto ricorsuale non è messo in discussione il principio secondo cui, a seguito della modifica della composizione della sua unità di riferimento, gli assegni familiari integrativi esistenti debbano essere riconsiderati.
Tuttavia la ricorrente contesta che la revisione sia stata attuata a partire dal 1° agosto 2013, sostenendo che il 31 luglio 2013 il marito era semplicemente partito per le vacanze e soltanto durante le stesse egli avrebbe deciso di non fare più ritorno in Svizzera. A suo parere, la data dalla quale andava riesaminato il suo diritto agli assegni familiari integrativi era il 1 novembre 2013, ovvero dall’inizio della vita separata come stabilito dalla Pretura.
A sostegno della sua impugnativa l’insorgente adduce segnatamente quanto segue:
" Il signor __________ è partito il 31.07.2013 per vacanza, e di conseguenza avrebbe dovuto fare rientro. Dopo diverse promesse di rientro, non mantenute, ho chiesto la separazione la quale parte dal 31.10.2013. Non credevo che realmente non sarebbe più rientrato, per questo ho informato l’Istituto delle assicurazioni sociali, dopo l’udienza di separazione, sulla modifica della composizione familiare.
Di conseguenza io ho annunciato la partenza del signor __________ il 6 novembre 2013, al municipio abbiamo registrato la data di partenza il 31.07.2013. Abbiamo preso questa data perché da lì non ha fatto rientro ma comunque faceva ancora parte della famiglia per il quale ho provveduto al pagamento del premio della cassa malati e ho effettuato diversi pagamenti che mi diceva per il viaggio di rientro.
Di conseguenza contesto la richiesta di restituzione di fr. 3'368.- per il periodo dal 1 agosto al 30 novembre, ma non dal 1 novembre al 30 novembre per una somma di CHF 875.--. (…)” (cfr. doc. I pag 1).
2.10. Chiamato a pronunciarsi nella fattispecie in esame, questo Tribunale rileva dapprima che l’art. 65 cpv. 1 Laf dispone che il diritto corrente all’assegno integrativo non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a 12 mesi consecutivi. Il cpv. 2 del predetto articolo stabilisce che durante l’assenza dal Cantone di un componente dell’unità di riferimento, il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso (cfr. consid. 2.6.).
Al riguardo giova osservare che dal Messaggio del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
" Articolo 65 – Decadenza del diritto corrente all’assegno integrativo e di prima infanzia
Corrisponde, nella sostanza, agli attuali artt. 30c (assegno integrativo) e 37c (assegno di prima infanzia) Laf. Nello spirito della cascata Laps, al cpv. 2 viene aggiunto, rispetto all’attuale Laf, che il diritto all’assegno integrativo o di prima infanzia è sospeso o rivalutato se, oltre al titolare del diritto, ogni qualsiasi membro della sua unità di riferimento si assenta dal Cantone; lo stesso dicasi per il rientro nel Cantone."
Il tenore degli art. 30c e 37c vLaf afferenti alla decadenza del diritto all’assegno integrativo, rispettivamente di prima infanzia in caso di soggiorno all’estero o in altro Cantone era il seguente:
" 1Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.
2Durante l’assenza dal Cantone il diritto corrente
all’assegno viene sospeso. Il diritto viene ripristinato quando il titolare del
diritto dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza, il titolare del diritto deve adempiere
nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una
nuova richiesta."
Inoltre dal Messaggio del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia risulta che:
" 4.3.3 Decadenza del diritto corrente all’assegno in caso di assenza dal Cantone (nuovi artt. 30c e 37c Laf)
Alla decadenza del diritto corrente all’AFI e all’API sono applicabili gli attuali artt. 30 Reg. Laf (assegno integrativo), nonché 44 (famiglia monoparentale, API) e 50 Reg. Laf (famiglia biparentale; API). Le citate disposizioni del regolamento sono identiche.
Il diritto corrente agli assegni non decade se il titolare del diritto si assenta dal Ticino per soggiornare in un altro Cantone a motivo di malattia, infortunio, servizio militare o civile; in questa evenienza il periodo di assenza dal Cantone è ininfluente. Se, per contro, il titolare del diritto si assenta dal Ticino per soggiornare all’estero, il diritto corrente all’assegno potrà essere preservato se l’assenza è inferiore a 3 mesi, ritenuto che il termine inizia a decorrere dalla prima assenza.
Come già rilevato, in materia di assegni familiari la legislazione sulle prestazioni complementari deve essere applicata a titolo di diritto suppletorio, per esplicito rinvio dell’attuale art. 47 Laf. Ora, in materia di decadenza al diritto corrente alle prestazioni complementari, il "periodo di assenza" ammesso è di 12 mesi e non di 3 mesi. Le succitate norme del Reg. Laf devono, quindi, essere considerate inammissibili.
Per questo motivo, questo Consiglio di Stato propone di riconoscere anche in materia di decadenza del diritto corrente agli assegni un "periodo di interruzione della residenza" massimo di 12 mesi, indipendentemente dai motivi che hanno cagionato l’assenza dal Ticino e/o dalla destinazione dell’assicurato (altro Cantone o Stato estero).
Ovviamente, il diritto corrente alla prestazione verrebbe sospeso durante l’assenza e ripristinato allorquando l’assicurato dimostrerà di essere tornato in Ticino.
Conformemente all’attuale art. 41 Laf, il titolare del diritto alla prestazione (rispettivamente i titolari del diritto) sarà tenuto ad avvertire la Cassa cantonale per gli assegni familiari della sua partenza dal Cantone.
Questo Consiglio di Stato propone altresì di trasportare le succitate norme del regolamento nella legge, così che la necessaria base legale sia più evidente. Vengono quindi codificati i nuovi artt. 30c (per l’AFI) e 37c Laf (per l’API).” (sottolineature a opera del redattore).
Al riguardo cfr. STCA 39.2012.6 del 26 settembre 2012, pubblicata in RtiD I-2013 n. 10 pag. 40.
2.11. Già soltanto in considerazione di quanto precede, l’operato della Cassa non presta il fianco a critiche.
In effetti, risulta innanzitutto incontestato che il marito sia partito all’estero il 31 luglio 2013.
L’assicurata stessa nel ricorso ha indicato che il marito è partito dalla Svizzera il 31 luglio 2013 (cfr. doc. I).
L’insorgente, inoltre, ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza di separazione. Il dibattimento davanti al Pretore di __________, è stato fissato per il 31 ottobre 2013 (cfr. doc. I+B). Dal relativo verbale emerge, da un lato, che il 22 ottobre 2013 alla Pretura è stato comunicato l’indirizzo in __________ di __________. Dall’altro, che quest’ultimo non si è presentato all’udienza di dibattimento poiché rimasto in __________. A partire dal 31 ottobre 2013 il Pretore ha, quindi, autorizzato i coniugi RI 1 a vivere separati (cfr. doc. I+B).
L’assicurata, il 6 novembre 2013, ha annunciato all’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ la partenza all’estero del marito indicando quale data di partenza il 31 luglio 2013 (cfr. doc. I+D).
In virtù dell’art. 65 Laf quando una persona assicurata si assenta dal Cantone Ticino per un periodo inferiore a 12 mesi, l’assegno non decade ma viene sospeso o riesaminato (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto, nel caso di specie, dal momento che il marito della ricorrente si è assentato dal Cantone Ticino a partire dal 31 luglio 2013 e che, poi, il 31 ottobre 2013 - in occasione dell’udienza davanti al Pretore di __________, verosimilmente fissata perlomeno alcune settimane prima ritenuti i normali tempi di convocazione delle parti in Pretura - è stata decretata la separazione, a ragione la Cassa, quando è venuta a conoscenza di tali fatti, ha riesaminato il diritto corrente agli assegni familiari integrativi tenendo conto di un’unità di riferimento composta di sole 3 persone, a far tempo dall’effettiva partenza all’estero di __________ (cfr. STCA 39.2012.6 del 26 settembre 2012).
Oggettivamente, infatti, essendosi modificate le condizioni familiari, RI 1 non aveva diritto, durante il periodo in questione, a un assegno familiare integrativo calcolato in base a un’unità di riferimento di 4 persone.
In simili condizioni la Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. consid. 2.8.).
D’altronde, la tesi dell’assicurata secondo cui il marito era inizialmente partito per la __________ per vacanza, con l’intenzione di fare ritorno in Svizzera (cfr. doc. I) non risulta comprovata (non sono stati allegati ad esempio biglietti di ritorno in aereo, treno o torpedone oppure conferme di appuntamenti da lui prefissati al suo rientro dalle vacanze).
La ricorrente asserisce solo di aver spedito al marito dei soldi per il viaggio di rientro (cfr. doc. I pag. 1; I+F), ma ciò non basta per comprovare che tali versamenti sono avvenuti con quello scopo.
Decisivo al fine del riesame degli assegni familiari integrativi, giusta l’art. 65 Laf, è il fatto che il marito della ricorrente dal 31 luglio 2013, e quindi per un periodo molto più lungo rispetto a quello delle abituali vacanze, era assente dal Canton Ticino.
Da tutto quanto precede discende che, posto come __________ è partito per l’estero il 31 luglio 2013, il versamento degli assegni integrativi a favore dell’assicurata del valore di fr. 875.-- mensili - che, in virtù dell’art. 65 Laf, avrebbe dovuto essere sospeso - è continuato indebitamente.
2.12. Il TCA rileva che la ricorrente, del resto, non solo non ha sollevato nessuna obiezione in merito ai conteggi effettuati dalla Cassa in esito alla variazione dell’unità di riferimento, ma nemmeno ha preso posizione al riguardo.
Pertanto, i nuovi calcoli effettuati dalla Cassa, tenendo conto della composizione dell’unità di riferimento di 3 persone anziché le 4 considerate nella decisione dell’11 aprile 2013 (cfr. doc. 1C), che hanno permesso di stabilire che per il lasso di tempo dal 1° agosto al 30 novembre 2013 all’insorgente spettavano prestazioni per un importo massimo di fr. 132.-- (cfr. doc. 3 pag. 2) non sono, quindi, censurabili.
Considerato che RI 1 durante il periodo in questione ha percepito assegni familiari integrativi per un importo complessivo di fr. 3’500.--, a ragione l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente la restituzione dell’importo indebitamente percepito di fr. 3'368.-- (fr. 3’500 – fr. 132).
La decisione su reclamo della Cassa del 14 marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.13. A titolo abbondanziale, per quanto attiene all’impossibilità per la ricorrente di restituire l’importo percepito indebitamente (cfr. doc. I pag. 1), questa Corte osserva che tale argomento potrà – semmai – essere avanzato in un’eventuale richiesta di condono.
La Cassa, a tal proposito, nella sua decisione di restituzione del 27 gennaio 2014, a giusta ragione ha precisato che esaminerà un’eventuale richiesta di condono della cifra chiesta in restituzione di fr. 3’368.-- soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. 3 pag. 2).
Infatti, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti