Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2014.6

 

rs

Lugano

4 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 aprile 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assegni di famiglia ai salariati

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La Cassa CO 1 (in seguito la Cassa), il 14 giugno 2013 ha emesso una decisione con cui nei confronti di RI 1 ha limitato la validità delle decisioni di attribuzione degli assegni familiari a favore dei figli __________, __________, __________, ____________________, __________, __________ e __________ al 21 luglio 2012 e gli ha ordinato a di restituire l’importo di fr. 943.70 percepiti a torto a titolo di assegni familiari dal 22 luglio al 31 agosto 2012.

 

                                         L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, rilevando, da una parte, di essere stata avvertita all’inizio di agosto 2012 dalla ex moglie del ricorrente che la medesima a far tempo dal mese di luglio 2012 aveva iniziato un’attività lucrativa dipendente, ciò che ha comportato l’attribuzione del diritto agli assegni a quest’ultima dal 22 luglio 2012.

                                         Dall’altra, che l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, in quanto l’inizio dell’attività lavorativa non è stato annunciato alla Cassa dal medesimo, bensì dalla ex moglie nel mese di agosto 2012 (cfr. doc. 13 1/4).

 

                               1.2.   Con ulteriore decisione del 10 ottobre 2013 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata il 28 giugno 2013 da RI 1 (cfr. doc. 14 1/1), poiché non poteva essergli riconosciuta la buona fede.

 

                                         In proposito l’amministrazione ha precisato:

 

" (…)

Nel presente caso la buona fede non può esserle riconosciuta in quanto, contravvenendo ai suoi obblighi, non ha provveduto a informare tempestivamente la nostra Cassa in merito all’attività lucrativa della sua ex moglie e non ha collaborato trasmettendo il formulario di richiesta necessario per valutare il suo diritto agli assegni, in quanto considerato da lei – come risulta pure dal suo scritto del 29 settembre 2013 – non necessario se non inutile.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave difficoltà.” (Doc. A8)

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato (cfr. doc. 18 1/3), la Cassa, il 18 aprile 2014, ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 10 ottobre 2013 (cfr. doc. A10).

                                         In particolare nella decisione su opposizione è stato osservato che:

 

" (…)

In qualità di genitore titolare del diritto agli assegni familiari, il signor RI 1 ha accettato gli obblighi che ne derivano e non poteva dunque esimersi dall’adempiere al suo obbligo di informare la Cassa del cambiamento intervenuto, segnatamente del fatto che la sua ex moglie avesse iniziato a svolgere un’attività lucrativa.

 

Per quanto precede, le ragioni da egli indicate per cui sostiene di non essere responsabile dell’accaduto, non possono essere condivise dalla Cassa neppure in questa sede per ritenere ch’egli abbia agito in buona fede.

(…)” (Doc. A10)

 

                               1.4.   La decisione su opposizione del 18 aprile 2014 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dall’assicurato chiedendo il condono.

                                         Al riguardo egli ha fatto valere, in buona sostanza, di non aver saputo dell’inizio di un’attività lavorativa da parte della ex moglie fino ai primi di settembre 2012 quando, durante un colloquio telefonico con la Cassa del 4 settembre 2012, è stato messo al corrente di tale circostanza (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 943.70 percepito a torto a titolo di assegni familiari dal 22 luglio al 31 agosto 2012.

 

                               2.3.   L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

 

                                         Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAFam gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:

 

                                         a.   l’assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;

                                         b.   l’assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

 

                                         L’art. 5 LAFam prevede che l’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili (cpv. 1), l’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili (cpv. 2).

                                         Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione (cpv. 3).

 

                                         L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

 

" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

 

a.   la persona che esercita un'attività lucrativa;

 

b.   la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

 

c.   la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

 

d.   la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;

 

e.   la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

 

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."

 

                                         L’art. 8 LAFam prevede che:

 

" Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi."

 

                                         L’art. 13 LAFam enuncia che hanno diritto agli assegni familiari, tra l’altro, i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale (cpv. 1).

                                         Inoltre secondo il cpv. 4 lett. a di tale disposto il Consiglio federale disciplina il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro.

 

                               2.4.   L’art. 25 LPGA, afferente alla restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.5.   L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

 

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Il termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di perenzione (cfr. DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

 

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

 

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

 

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

 

                               2.6.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                               2.7.   L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

 

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

 

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                                     

                               2.8.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente, il 5 febbraio 2010, ha firmato la “Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati” da cui risulta, da un lato, che il medesimo era separato dal 19 dicembre 2007, che egli viveva a __________ mentre la consorte, __________, e i sette figli a __________, che il ricorrente era dipendente a tempo pieno del Comune di __________ quale giardiniere e che la moglie era casalinga (cfr. doc. 1).

 

                                         Dall’altro, che tali dati sono stati controllati sia dall’Agenzia comunale AVS di __________ che dall’Agenzia comunale AVS di __________ il 15, rispettivamente 16 febbraio 2010 (cfr. doc. 1 6/7).

 

                                         Inoltre in uno scritto del 29 dicembre 2011 alla Cassa concernente “Aggiornamento diritto della figlia __________ per compimento del 16.anno di età assegni familiari da 200.-- a 250.--” __________ ha affermato che:

 

" come da accordo telefonico invio l’attestato di frequenza di __________ figlia di RI 1 dipendente del Comune di __________. Ricevo l’assegno direttamente dalla Città di __________ da accordo preso durante la separazione e il conseguente divorzio. L’entrata è per noi significativa in quanto i figli sono 7 e il padre giardiniere paga solo 225.-- per figlio.” (Doc. 3 1/2; la sottolineatura è del redattore)

                                       

                                         Il 13 agosto 2012 la Cassa ha trasmesso al Municipio di __________ Ufficio stipendi il seguente scritto:

 

" vi comunichiamo che la nostra Cassa, al fine di poter stabilire se il diritto accordato al sig. RI 1 è tutt’ora corretto, sta effettuando delle verifiche d’ufficio.

Vogliate, per quanto sopra esposto, sospendere con effetto immediato ogni versamento effettuato a titolo di assegni familiari in favore dei figli del sig. RI 1.

La Cassa vi comunicherà in seguito la propria decisione.” (Doc. 4 1/1)

 

                                         Il 29 agosto 2012 il Servizio del personale Ufficio stipendi della Città di __________ ha risposto alla Cassa, con copia per conoscenza all’assicurato, che avrebbe provveduto a sospendere il versamento degli assegni familiari dal 1° settembre 2012 (cfr. doc. 5 1/1).

 

                                         La parte resistente, il 4 settembre 2012, dopo aver spiegato al ricorrente che, al fine di poter stabilire se il diritto accordatogli era ancora corretto, stava effettuando delle verifiche d’ufficio, l’ha invitato a compilare il formulario di richiesta, valido dal 1° gennaio 2009, in tutti i suoi punti e a trasmetterlo entro e non oltre il 25 settembre 2012 (cfr. doc. 6 1/1).

 

                                         Il 24 settembre 2012 l’insorgente ha comunicato:

 

" in riferimento all’oggetto citato a margine e in particolare alla Vs. lettera del 4.9 nella quale mi invitate a compilare dei moduli per riformulare la richiesta degli assegni familiari, credo che non sia necessario o quanto meno inutile.

Mensilmente verso regolarmente l’intero ammontare degli assegni dei miei figli alla ex moglie, unitamente agli alimenti. Se l’ex coniuge dovesse aver fatto richiesta di ricevere lei direttamente gli assegni e rientrasse nei parametri e nei criteri di tale assegnazione per me sarebbe più semplice e anche più comodo se ciò avvenisse. Attualmente praticamente fungo solo da tramite, perché comunque l’intero importo lo giro direttamente a lei, con però la complicazione che ogni volta che necessita una nuova richiesta ci sono problemi nella trasmissione dei documenti necessari a tale scopo.

In conclusione non sono concorrente nell’assegnazione dei suddetti assegni, bensì sono assolutamente favorevole che ciò avvenga in favore della ex moglie se dovesse rientrare nelle condizioni per averne diritto.

(…)” (Doc. 7)

 

                                         Il Servizio del personale Ufficio stipendi della Città di __________, il 29 maggio 2013, ha informato la Cassa che nel caso dell’assicurato, come indicato il 28 agosto 2012, siccome la comunicazione di quest’ultima è pervenuta solo dopo l’emissione degli stipendi del mese di agosto 2012, ha sospeso il versamento degli assegni familiari a partire dal 1° settembre 2012 (cfr. doc. 12 1/2).

 

                                         La Cassa, con decisione del 14 giugno 2013 ha limitato nei confronti di RI 1 la validità delle decisioni di attribuzione degli assegni familiari a favore dei figli __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ al 21 luglio 2012 e gli ha ordinato a di restituire l’importo di fr. 943.70 percepiti a torto a titolo di assegni familiari dal 22 luglio al 31 agosto 2012, in quanto all’inizio di agosto 2012 è stata informata dalla sua ex moglie che a far tempo dal luglio 2012 aveva iniziato un’attività lucrativa dipendente, ciò che ha comportato l’attribuzione del diritto agli assegni a quest’ultima dal 22 luglio 2012 (cfr. doc. 13 2/4; consid. 1.1.).

 

                                         Con ulteriore decisione del 10 ottobre 2013 (cfr. doc. A8), confermata dalla decisione su opposizione del 18 aprile 2014 (cfr. doc. A10), l’amministrazione ha respinto la domanda di condono di RI 1, poiché non poteva essergli riconosciuta la buona fede.

                                         La Cassa ha motivato il suo rifiuto con il fatto che l’assicurato non ha informato dell’inizio di un’attività lucrativa da parte della ex moglie e non ha collaborato trasmettendo il formulario di richiesta compilato occorrente per valutare il suo diritto agli assegni inviatogli nel mese di settembre 2012, in quanto ritenuto non necessario (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

                                         L’amministrazione ha pure evidenziato che l’insorgente nemmeno ha comunicato di aver ottenuto nel frattempo il divorzio da __________ (cfr. doc. III pag. 3).

 

                                         Il ricorrente, per contro, sostiene di non essere stato al corrente dell’inizio di un’attività lavorativa da parte della ex moglie fino al mese di settembre 2012 quando ha appreso tale fatto durante un colloquio telefonico con la Cassa (cfr. doc. I, consid. 1.4.).

 

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che quanto fatto valere dalla Cassa circa la mancata comunicazione del divorzio intervenuto tra i coniugi da parte dell’insorgente (cfr. doc. III pag. 3), nel caso di specie, non permette il diniego della buona fede di quest’ultimo.

 

                                         Gli assicurati sono resi attenti del loro obbligo di informare (cfr. consid. 2.7.) tramite l’indicazione sulle decisioni di attribuzione degli assegni familiari del dovere del titolare del diritto, del datore di lavoro e del beneficiario di avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto all’assegno, in particolare ogni modifica che dovesse subentrare rispetto alla situazione indicata sul formulario di richiesta, ad es.: modifica della situazione familiare, personale, economica e/o lavorativa del titolare del diritto o di altri membri indicati, oppure modifica e/o interruzione della formazione della /e persone/e per la/e quale/i sono stati richiesti gli assegni di formazione (cfr. STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.10.).

 

                                         Per quanto concerne la presente evenienza, la Cassa ha asserito che tale obbligo è stato esplicitato sulle decisioni del 2 marzo 2010, 5 ottobre 2010 e 3 gennaio 2011 con cui sono stati riconosciuti gli assegni familiari a favore dei figli dell’assicurato (cfr. doc. III pag. 3).

                                         Tale circostanza non è peraltro stata contestata dal ricorrente.

 

                                         In concreto è vero che non risulta che l’insorgente abbia informato la Cassa che il suo matrimonio con __________ era stato sciolto per divorzio.

 

                                         E’ altrettanto vero, però, in primo luogo, che in ogni caso l’assicurato, compilando nel febbraio 2010 la “Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati”, ha indicato di essere separato dal dicembre 2007 e che la moglie aveva un’economia domestica propria con i sette figli a __________, mentre l’assicurato viveva a __________ (cfr.doc. 1; consid. 2.8.).

 

                                         In secondo luogo, che in uno scritto del 29 dicembre 2011 alla Cassa relativo all’aggiornamento del diritto all’assegno della figlia __________ a seguito del compimento del 16° anno di età, __________ ha comunque accennato al fatto che tra i coniugi, oltre alla separazione, era intervenuto il divorzio (cfr. doc. 3 1/2; consid. 2.8.).

 

                                         Da ciò discende che la Cassa era al corrente, perlomeno dal febbraio 2010, che i coniugi vivevano separati dal dicembre 2007 e che medesima era stata informata nel dicembre 2011 dalla ex moglie del ricorrente del conseguente divorzio.

 

                                         In simili condizioni, all’insorgente, in relazione al suo mancato annuncio del divorzio, può essere imputata al massimo una negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona fede; cfr. consid. 2.6.; STCA 39.2011.14 del 15 febbraio 2012 consid. 2.10.) per non avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione su questo aspetto.

 

                                         Nemmeno il fatto che l’assicurato non abbia dato seguito alla richiesta del 4 settembre 2012 della Cassa, ritenendo non necessario o quanto meno inutile compilare dei moduli per riformulare la richiesta degli assegni familiari a far tempo dal gennaio 2009, come indicato dal medesimo nel suo scritto del 24 settembre 2012 (cfr. doc. 6 1/1; 7 1/2), permette di negare la sua buona fede relativa al periodo in cui sono stati corrisposti gli assegni familiari richiesti in restituzione, e meglio dal 22 luglio al 31 agosto 2012.

                                         In effetti tale comportamento riguarda in ogni caso un lasso di tempo - settembre 2012 - posteriore a quello determinante (22 luglio - 31 agosto 2012).

 

                             2.10.   Per quanto attiene, invece, alla questione della mancata comunicazione dell’inizio a far tempo dal 22 luglio 2012 dell’attività lucrativa della ex moglie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali, ritiene che la documentazione agli atti non consenta né di escludere né di ammettere con la necessaria tranquillità la buona fede dell’assicurato.

 

                                         In effetti l’insorgente ha affermato di aver saputo che la ex moglie aveva cominciato a lavorare soltanto nel mese di settembre 2012 in occasione di un colloquio telefonico con la Cassa che il medesimo aveva chiamato per chiedere spiegazioni in merito alla richiesta del 4 settembre 2012 di riformulare la domanda di assegni (cfr. doc. 18; I consid. 2.8.).

                                         In proposito egli ha specificato di non avere più contatti con la ex moglie e di non esserci più alcuno scambio di informazioni fra di loro (cfr. doc. 18; I).

 

                                         Da una parte, non è possibile, ritenuto che RI 1 e __________ sono divorziati e vivono in due economie domestiche distinte e considerato pure che la Cassa - per sua stessa ammissione (cfr. doc. 13 2/4: decisione del 14 giugno 2013 relativa alla soppressione del diritto agli assegni e ordine di restituzione) - è comunque venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività lavorativa dell’ex moglie dal 22 luglio 2012 già nei primi giorni del mese di agosto 2012, e meglio il 10 agosto 2012 (cfr. doc. 13 2/4; doc. III pag. 3), escludere a priori che effettivamente il ricorrente non fosse al corrente che la ex consorte, nel mese di luglio 2012, aveva cominciato a svolgere un’occupazione.

 

                                         Dall’altra, avendo l’assicurato sette figli che hanno tra gli otto e venti anni di età, non può essere scartata l’ipotesi che gli stessi, sebbene abitino con la madre, intrattengano delle relazioni personali regolari con il padre e che conseguentemente gli stessi o perlomeno uno di loro abbia discusso con il ricorrente dell’inizio dell’impiego della madre.

 

                                         Pertanto su questo punto si giustifica una verifica più approfondita. Più specificatamente andrà interpellata la ex moglie dell’insorgente per appurare se lei o uno dei figli abbia informato o meno il ricorrente dell’inizio della sua attività lavorativa nel luglio 2012.

 

                                         Qualora emergesse che l’insorgente sia stato messo al corrente dell’inizio dell’attività lavorativa della ex moglie precedentemente al 10 agosto 2012, al medesimo andrà negata la buona fede e di conseguenza il condono.

 

                                         Nel caso in cui, per contro, l’assicurato non risultasse essere stato informato entro il 10 agosto 2012 della nuova occupazione della ex moglie andrebbe riconosciuta la sua buona fede per il periodo 22 luglio – 31 agosto 2012.

 

                                         A nulla di differente può portare la circostanza invocata dalla parte resistente secondo cui comunque l’assicurato, benché reso attento dell’obbligo di informare di ogni modifica della situazione personale e familiare esplicitato su ogni decisione intimatagli (cfr. doc. III pag. 3; consid. 2.9.), non ha avvertito che i rapporti tra lui e __________ erano tesi e di non essere dunque in grado di ottemperare al suo dovere di informazione in merito alla situazione della ex moglie.

                                         In effetti, come visto sopra, l’insorgente, già nel febbraio 2010, aveva indicato che era separato dalla moglie e che viveva in un’economia domestica a __________ distinta da quella della moglie e dei figli a __________ (cfr. doc. 1).

                                         Inoltre dagli atti è emerso che alcune informazioni venivano comunque fornite alla Cassa direttamente dalla ex moglie, come ad esempio risulta dallo scritto del 29 dicembre 2011 con cui __________, contestualmente alla richiesta di aggiornamento del diritto all’assegno per la figlia __________ che aveva compiuto 16 anni da fr. 200 a fr. 250, ha direttamente trasmesso alla Cassa, come da accordo telefonico, l’attestato di frequenza scolastica di __________ (cfr. doc. 3 1/2).

                                         Del resto anche l’inizio dell’attività lavorativa dal 22 luglio 2012 dell’ex moglie è stato annunciato tempestivamente il 10 agosto 2012 dalla medesima (cfr. doc. III pag. 3).

                                         L’insorgente, in tali circostanze, poteva quindi legittimamente credere che nella sua specifica situazione il dovere di informare si riferisse a quanto concerneva direttamente la sua persona e a quanto a sua conoscenza, e meglio alle circostanze che poteva venire a sapere personalmente.

                                         Pertanto l’assicurato non va penalizzato per non avere specificatamente avvertito del rapporto conflittuale con la ex moglie che gli avrebbe potuto impedire di informare in merito a situazioni riguardanti quest’ultima.

 

                             2.11.   In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

 

In simili condizioni, secondo il TCA si giustifica nel caso concreto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata con cui all’assicurato è stato negato il condono della restituzione degli assegni familiari versati dal suo datore di lavoro direttamente alla ex moglie in favore dei loro figli per il periodo 22 luglio – 31 agosto 2012 e il rinvio degli atti alla Cassa perché disponga ulteriori indagini sulla base di quanto indicato da questa Corte al consid. 2.10.

 

Sulla scorta delle relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente circa la buona fede o meno del ricorrente nel lasso di tempo 22 luglio - 31 agosto 2012.

 

                                         Qualora sia da ammettere la sua buona fede, andrà pure esaminato l’ulteriore presupposto del condono, ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 25 LPGA e 4 OPGA; consid. 2.4., 2.5.).

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi .

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato ai consid. 2.10.; 2.11.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti