Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2015.12

 

cr

Lugano

2 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di

 

 

1. RI 1 

2. RI 2 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 4 settembre 2015 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo del 18 novembre 2014, ha confermato il proprio provvedimento del 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 5), con il quale aveva ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 4'473.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 8).

                                         Questa decisione su reclamo è cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                               1.2.   In data 22 ottobre 2014 RI 2 ha inoltrato una domanda di condono, sostenendo di avere agito in buona fede e che la restituzione della somma di fr. 4’473.-- rappresenterebbe un onere troppo grave (doc. 7).

                                     

                               1.3.   Con decisione su reclamo 4 settembre 2015 la Cassa, confermando la propria decisione del 22 gennaio 2015 (doc. 10), ha negato ai coniugi __________ il condono dell'importo di fr. 4'473.- chiesto in restituzione, non ritenendo data la buona fede (cfr. doc. A).

 

                                         La Cassa ha, infatti, rilevato che, sottoscrivendo le dichiarazioni dell’8 novembre 2011 e del 9 novembre 2012, i ricorrenti fossero perfettamente a conoscenza che gli assegni erano stati attribuiti sulla base di un calcolo provvisorio e che eventuali importi ai quali non avrebbero avuto diritto - se nel calcolo fosse stato computato il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale - avrebbero dovuto essere restituiti (doc. A).

 

                               1.4.   Contro questa decisione i coniugi __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale hanno chiesto la concessione del condono alla luce della loro buona fede e della difficile situazione economica nella quale continuano a trovarsi.

 

                                         Sostanzialmente, i ricorrenti hanno rilevato che, nella decisione di tassazione sulla quale si è fondata l’amministrazione per il calcolo dell’importo da restituire, l’autorità fiscale avrebbe accertato, per un errore commesso dall’assicurato al momento della compilazione, un reddito da attività indipendente di fr. 28'000 considerato reddito netto, anziché lordo.

                                         Una volta ricevuta la suddetta notifica di tassazione, i coniugi __________ avrebbero dovuto impugnarla, ma essi hanno evidenziato di non averlo fatto in quanto in quel periodo, contrassegnato da una condizione finanziaria tale da costringerli a venire presi a carico dalla pubblica assistenza, “erano veramente sconvolti dalla situazione e non riuscivano a reagire lucidamente alle situazioni di difficoltà che si presentavano quotidianamente, per cui non hanno avuto la prontezza di spirito di impugnare la tassazione, anche perché l’importo da pagare risultava essere meno di 1'000 franchi. Non si sono però valutate le conseguenze, neppure ci si è pensato”.

                                         I ricorrenti hanno, tuttavia, aggiunto che visto il perdurare delle ristrettezze economiche essi si erano poi visti costretti ad inoltrare all’Ufficio tassazione una domanda di condono delle imposte dovute per il 2012, richiesta accolta dall’autorità competente.                                    

                                         Per analogia con il condono concesso in ambito fiscale e alla luce delle tutt’ora precarie condizioni economiche della famiglia – vista anche la decisione dell’assicurato di “chiudere l’attività e chiedere di essere ammesso al beneficio delle indennità di disoccupazione straordinaria cantonale - i ricorrenti hanno quindi chiesto alla Cassa di voler riconoscere il condono della restituzione dell’importo di fr. 4'473.- a titolo di assegni integrativi percepiti indebitamente, stante il fatto che “il requisito della buona fede è assolutamente e indubbiamente intatto”.

                                         Infine, i coniugi __________ hanno chiesto alla Cassa, in via incidentale, prima ancora di chinarsi sulla domanda di condono, di volere “entrare in merito circa una domanda di annullamento della decisione di restituzione per riconoscimento dell’errore incolpevole dei beneficiari” (doc. I). 

 

                               1.5.   La Cassa, in risposta – dopo avere rilevato che la decisione su reclamo del 18 novembre 2014 in materia di restituzione è cresciuta incontestata in giudicato, motivo per il quale un ricorso in tale ambito è, ora, intempestivo - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su reclamo (cfr. doc. III).

 

                                        

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 4’473.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

 

                               2.2.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

 

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

 

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

 

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

 

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"

 

Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

 

" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

 

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

                                        

                                         Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,

 

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

 

L'organo amministrativo competente effettua:

 

a)   revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b)   revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

 

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

 

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

 

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c)   dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

 

                               2.4.   L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

 

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."

 

                                         In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

                                        

" È considerato cambiamento rilevante:

 

a)   un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1’200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b)   una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.5.   Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

 

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

 

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

 

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

 

                                         Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

 

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale e del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È, infatti, determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito dall’art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l’arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell’ambito dell’AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall’art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

 

                               2.7.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell’irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l’attenzione esigibile è di dirito (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell’assicurato (U. Meyer-Balser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).

 

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

 

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                     

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l’obbligo di restituire (violazione dell’obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell’interessato.

                                         Viceversa l’assicurato può prevalersene quando l’atto o l’ommissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                               2.8.   Il requisito dell’onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l’indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell’obbligato al momento di restituire.

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché, sottoscrivendo il marito le dichiarazioni dell’8 novembre 2011 e del 9 novembre 2012, essi si sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a restituire quella parte degli assegni integrativi accordati loro alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. A).

 

                                         Gli insorgenti, per contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso.

                                         Più precisamente, riguardo alla buona fede, essi hanno indicato che a seguito di un errore nella compilazione della dichiarazione fiscale, l’Ufficio tassazione ha accertato un reddito da attività indipendente per il 2012 netto di fr. 28'000, anziché considerare che tale cifra corrispondesse al reddito lordo.

                                         Gli assicurati hanno osservato che, una volta ricevuta la notifica di tassazione, essi non hanno avuto la prontezza di spirito di impugnarla e questo a causa delle difficili condizioni economiche nelle quali versavano, per le quali erano stati costretti a fare ricorso alla pubblica assistenza, ciò che avrebbe impedito loro di ragionare lucidamente.

                                         I ricorrenti hanno, tuttavia, considerato che visto il condono del pagamento delle imposte accordato loro in ambito fiscale, la Cassa avrebbe parimenti dovuto accogliere la richiesta di condono dell’importo di fr. 4'473.- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, tenuto conto del fatto che la loro situazione finanziaria, tutt’ora precaria e tale da costringere l’assicurato a porre termine alla propria attività indipendente e a richiedere di essere ammesso al beneficio delle indennità di disoccupazione straordinaria cantonale, non consente la restituzione (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte, in primo luogo, rileva che l’asserzione ricorsuale secondo cui gli assicurati non hanno interposto reclamo contro la decisione di tassazione afferente all’anno 2012, in quanto non avevano la lucidità necessaria per farlo a seguito delle difficoltà economiche nelle quali versavano (cfr. doc. I), è irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza.

                                         Infatti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di restituzione.

                                         E’ in tale contesto, e non esaminando la domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio relative ai redditi) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2009.1 del 10 settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).

                                         In concreto la Cassa ha confermato la decisione di restituzione del 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 5) con decisione su reclamo del 18 novembre 2014, nella quale ha precisato di avere calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale e risultante dalla decisione di tassazione per il 2012 del 5 marzo 2014 passata in giudicato (cfr. doc. 8a).

                                         La decisione su reclamo del 18 novembre 2014 è rimasta incontestata.

                                         Ne discende che gli assicurarti non hanno censurato tramite un ricorso davanti a questo Tribunale l’ammontare da restituire conteggiato dalla Cassa facendo riferimento al reddito da attività indipendente di fr. 28'000.-- stabilito dall’Ufficio di tassazione di __________ per il 2012 (cfr. doc. 7f e 7g).

                                         Eventuali obiezioni circa l’entità del reddito da attività indipendente computato nei nuovi calcoli degli AFI dalla parte resistente, nonché i motivi per i quali non è stato interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 5 marzo 2014 andavano fatti valere impugnando davanti al TCA la decisione su reclamo del 18 novembre 2014 che ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 4’473.--.

                                         Non avendolo fatto ed essendo la decisione su reclamo del 18 novembre 2014 cresciuta in giudicato incontestata, la richiesta formulata in sede ricorsuale, in via incidentale, di “entrare in merito circa una domanda di annullamento della decisione di restituzione” (cfr. doc. I), risulta irricevibile.

 

                                         Parimenti irrilevante, ai fini della valutazione del diritto o meno per gli assicurati di poter essere ammessi al beneficio del condono della restituzione dell'importo di fr. 4’473.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la circostanza, addotta dai ricorrenti, che l’autorità competente in sede fiscale abbia accordato loro il condono delle imposte dovute.

                                         Il TCA rileva, al riguardo, che da tale stato di cose non può derivare pretesa alcuna, ritenuto che il condono accordato in ambito fiscale ha tenuto conto “unicamente” delle disagiate condizioni economiche della famiglia.

                                         A motivazione dell’accoglimento della richiesta di condono fiscale è stato, infatti, espressamente indicato che “conclusivamente, per l’insieme delle motivazioni esposte, viste le difficoltà economiche che il contribuente sta attraversando, del periodo di disoccupazione e che ha dovuto far capo agli aiuti assistenziali, la domanda viene accolta. È concesso il condono totale delle imposte 2012 attualmente scoperte” (cfr. doc. 15b).

 

                                         Nel caso in esame, tuttavia, al di là dell’onere gravoso che la restituzione possa comportare per gli assicurati, come riconosciuto in sede fiscale, va rilevato che un eventuale condono può essere accordato ai ricorrenti unicamente qualora sia adempiuto anche il presupposto della buona fede, il quale va esaminato in relazione alle dichiarazioni firmate da RI 2 in data 8 novembre 2011 e 9 novembre 2012, nelle quali si è impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.11.; 39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).

                                        

                             2.10.   RI 2, sottoscrivendo l’8 novembre 2011 la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito annuo come indipendente stimato per il 2011 la somma di fr. 3’000.- (cfr. doc. 3), si è specificatamente impegnato a:

 

" -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 3)

 

                                         Il ricorrente, il 9 novembre 2012, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”.

                                         Nella stessa egli ha precisato che il reddito annuo come indipendente stimato per l’anno 2012 era di fr. 18'000.- e, per il 2013, di fr. 45'000.- (doc. 4).

 

                                         L’assicurato, firmando tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:

 

" -   tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

    cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

-   trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

 

-   eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 4)

 

                                         Con la sottoscrizione delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del marito, fossero erogati nella misura di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito.

 

                                         Visto che RI 2, anche nel 2012, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era impossibile determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro, fin dal gennaio 2012, che gli assegni integrativi per quell’anno sarebbero stati versati provvisoriamente, in attesa dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2012 (cfr. STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.)

 

                             2.11.   L'erogazione degli assegni di famiglia afferenti all’anno 2012 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

 

                                         Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

                                         Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

                                         Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

 

                                         Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

 

                                         In particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa ad un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

 

" (…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss).

 

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

 

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

 

                                         È, inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

 

" (…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

                                        

                                         Secondo l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

 

                             2.12.   Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 2 sottoscritto l’8 novembre 2011 e il 9 novembre 2012 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo, nel 2012, esercitato un’attività a titolo indipendente, hanno acconsentito a che gli assegni integrativi relativi al 2012 fossero loro versati sotto condizione risolutiva.

 

                              Per il periodo gennaio - dicembre 2012 i coniugi __________, firmando il marito le due dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2012.

 

                                         Pertanto i coniugi __________, già dal gennaio 2012, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo per il 2012 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni integrativi afferenti al 2012.

 

                                         La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2012, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), già con la sottoscrizione della dichiarazione dell’8 novembre 2011, rispettivamente della dichiarazione del 9 novembre 2012, gli assicurati dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi erano stati erogati a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).

 

                             2.13.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; 2.12.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 4’473.--, relativi ad assegni integrativi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

                                         La decisione su reclamo del 4 settembre 2015 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari va, pertanto, confermata.

 

                             2.14.   A titolo abbondanziale va osservato che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato che agli assicurati viene in ogni caso riconosciuta la facoltà di concordare un rimborso rateale (cfr. doc. A pag. 4).

                                        

                                         Al riguardo giova segnalare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti (ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con l’amministrazione al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato.

 

                                         Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti