Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2015.1

 

DC/sc

Lugano

25 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2014 di

 

 

1. RI 1 

2. RI 2 

tutti rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 17 novembre 2014 emanata da

 

Cassa CO 1 

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La Cassa CO 1 (in seguito la Cassa), con decisione del 17 giugno 2014, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 9’142.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, avendo trasferito il domicilio nel Canton __________ dal 1° gennaio 2014 (cfr. doc. 5).

                                        

                               1.2.   Con scritto del 20 giugno 2014 gli assicurati hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia, facendo valere, di avere dovuto dichiarare la partenza dal Ticino dal 1° gennaio 2014 ma di essere in realtà rimasti nel nostro Cantone durante il mese di gennaio "per poter finire il trasloco e fare le ultime cose prima della partenza (tra queste c'era l'ultimo appuntamento di mio marito con il suo consulente). (…)" (doc. 7).

 

                               1.3.   Con decisione del 20 agosto 2014 la Cassa ha respinto la domanda di condono degli assicurati in quanto non hanno tempestivamente annunciato il trasferimento del domicilio a __________ dal 1° gennaio 2014 per cui non può essere ammessa la loro buona fede (cfr. doc. 8).

 

                               1.4.   A seguito del reclamo fatto interporre dagli assicurati (cfr. doc. 21), la Cassa, il 17 novembre 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

 

                                         L'amministrazione ha riconfermato che agli assicurati va negata la buona fede, argomentando:

 

" (…)

Nel caso specifico si rileva che la famiglia RI 1 ha annunciato la modifica di domicilio con effetto 1° gennaio 2014.

Inoltre durante i mesi di gennaio e febbraio 2014 la famiglia RI 1 ha vissuto nel comune di __________ con l'intenzione di stabilirsi durevolmente e, a comprova di ciò vi sono gli sforzi che il sig. RI 2 ha fatto per la ricerca di un posto di lavoro nel Canton __________ e la richiesta di cambio di Cantone, dal Canton Ticino al Canton __________.

 

Considerato quanto sopra e valutando la documentazione in nostro possesso rileviamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i signori RI 1 hanno trasferito il domicilio a __________ (notifica di partenza da __________ il 31.12.2013).

 

Per la Cassa è evidente che in considerazione di quanto esposto, il domicilio nel Cantone Ticino dei signori RI 1 è terminato il 31.12.2013, mentre il vero centro degli interessi risulta essere a __________, Canton __________, dove i signori RI 1 hanno trasferito il domicilio dal 1° gennaio 2014.

 

Stante a quanto precede, il versamento dell'AFI, risp. dell'API per i mesi di gennaio e febbraio 2014 non è giustificato. (…)" (doc. L/1)

 

                               1.5.   Contro la decisione su reclamo del 17 novembre 2014 gli assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il loro patrocinatore sostiene che, nei mesi in questione gli assicurati erano ancora domiciliati in Ticino per cui la loro buona fede deve essere ammessa:

 

" (…)

4.   Nella Sua decisione del 20 agosto 2014 la Cassa ha ritenuto che nel presente caso non poteva essere riconosciuta la buona fede, in quanto i ricorrenti non l'avevano informata del cambiamento di domicilio.

 

Nel loro reclamo i ricorrenti hanno sostenuto che, nel caso concreto, la loro buona fede non può essere contestata dato che:

 

      a.  non può essere imputato loro di non aver avvisato la Cassa del cambiamento di domicilio, dato che il medesimo non ha avuto luogo fino a luglio 2014, posto come per l'art. 37 LStr il cambiamento di domicilio necessita del consenso del nuovo Cantone, consenso che nel caso concreto è stato appunto dato nel mese di luglio 2014;

 

      b.  che il cambiamento di domicilio è avvenuto su suggerimento del collocatore.

 

      A questi due motivi, si aggiunge il fatto che

 

      c. la Cassa è stata invero informata del cambiamento di domicilio, essendo lo stesso menzionato espressamente nel rapporto del collocatore alla Cassa, (ed essendo il cambiamento di domicilio stato peraltro suggerito dal collocatore medesimo)!

 

Sulla data del cambiamento di domicilio (a)

 

5.   Nella decisione sul reclamo la Cassa indica che i signori RI 1 hanno trasferito il domicilio a __________, Canton __________ dal 1° gennaio 2014, rilevando in particolare che "durante i mesi di gennaio e febbraio 2014 la famiglia RI 1 ha vissuto nel comune di __________ con l'intenzione di stabilirsi durevolmente e, a comprova di ciò vi sono gli sforzi che il sig. RI 2 ha fatto per la ricerca di un posto di lavoro nel Canton __________ e la richiesta di cambio di Cantone, dal Canton Ticino al Canton __________ ".

 

Ora, va in primo luogo precisato che nel mese di gennaio i coniugi RI 1 erano ancora in Ticino, tanto da aver ancora avuto un colloquio con il collocatore il 27 gennaio 2014 nel quale quest'ultimo è stato informato che dal 1° febbraio 2014 il Signor RI 2 avrebbe iniziato un periodo di prova (cfr. doc. K).

 

6.   Contrariamente all'opinione della Cassa, si ritiene poi che un cambiamento di domicilio non ha avuto luogo fino a luglio 2014, il tenore dell'art. 37 LStr non potendo essere interpretato. Senza il preventivo consenso dell'autorità del nuovo Cantone, non può avvenire alcun trasferimento di domicilio. A torto quindi la Cassa ha valutato che il cambiamento di domicilio sia intervenuto, anche per il Signor RI 2, già il 1° gennaio 2014 e non nel mese di luglio.

 

Il consenso dell'autorità preposta del nuovo cantone non è una formalità, bensì un provvedimento che ha effetto costitutivo.

 

Diversamente da quanto valutato dalla Cassa, una modifica del centro vita e interessi può avvenire unicamente con il consenso dell'autorità del nuovo Cantone (cfr. SPESCHA/THÜR/ZÜND/ BOLZLI, Migrationsrecht, 2°. ed., 2012, N 1 ad art. 37 LStr).

 

7.   Dato che secondo l'art. 24 cpv. 1 CC iI domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro, ciò che nel caso concreto non è potuto avvenire, secondo l'art. 37 LStr, fino a quando l'autorità del nuovo Cantone non ha acconsentito al trasferimento, cioè nel caso concreto fino al mese di luglio 2014.

 

Ovviamente, poi, fintanto che non è stata risolta la questione del permesso di soggiorno dello straniero, e quindi fintanto che non è stato appurato il diritto di soggiornare nel Canton __________, quindi fino al 3 luglio 2014, tutti i membri della famiglia non hanno potuto fare del Canton __________, diversamente da quanto ritiene la Cassa, il cosiddetto centro di vita e di interessi e quindi non ha potuto trasferire il domicilio dal Canton Ticino.

 

Si ritiene quindi che, diversamente da quanto deciso dalla cassa il 17 giugno 2014, gli assegni non siano stati percepiti indebitamente.

 

Sul fatto che il trasferimento di domicilio sia stato suggerito dal collocatore (b)

 

8.   Si ritiene altamente contraddittorio, e quindi non degno di protezione l'atteggiamento dello Stato che da un lato spinge lo straniero a trasferirsi e che poi, quando lo fa (in accordo con il collocatore), respinge una domanda di condono rimproverando al medesimo straniero una mancanza di buona fede per non aver informato l'autorità del cambiamento.

 

Sull'informazione all'autorità (c)

 

9.   Come detto, nella sua decisione del 20 agosto 2014 la Cassa ha respinto la domanda di condono asserendo che doveva essere negata la buona fede dei ricorrenti perché esse non avevano informato la medesima del cambiamento di domicilio.

 

A torto. La Cassa è stata invero informata del cambiamento di domicilio, essendo lo stesso menzionato espressamente nel rapporto del collocatore alla Cassa del 27 gennaio 2014, ma anche addirittura nel rapporto del 27 novembre 2014 (cfr. Osservazioni) (doc. K)!

 

10. Come indicato nei fatti, poi, la questione al centro della domanda di condono non riguarda la questione di sapere se le indennità sono state percepite indebitamente o no. Anzi, il condono presuppone proprio che le indennità siano state percepite indebitamente.

 

Per ottenere il condono è unicamente necessario che sia data la buona fede e, data questa, la seconda esigenza è della grave difficoltà a restituire gli importi illecitamente ricevuti.

 

Ora, nel caso concreto la cassa, giudicando sul reclamo contro il mancato condono, si è unicamente concentrata sulla questione di sapere se le indennità sono state o meno percepite illegittimamente.

     

     Premesso che, come meglio precisato sopra, i ricorrenti non ritengono di aver percepito illegittimamente delle prestazioni, essi ritengono che sono date le condizioni per accogliere la domanda di condono, poiché, si ripete, occorre considerare che:

 

           a.  non può essere imputato loro di non aver avvisato la Cassa del cambiamento di domicilio, dato che il medesimo non ha avuto luogo fino a luglio 2014, posto come per l'art. 37 LStr il cambiamento di domicilio necessita del consenso del nuovo Cantone, consenso che nel caso concreto è stato appunto dato nel mese di luglio 2014;

 

           b. il cambiamento di domicilio è avvenuto su suggerimento del collocatore.

 

      A questi due motivi, si aggiunge il fatto che

 

           c. la Cassa è stata invero informata del cambiamento di domicilio, essendo lo stesso menzionato espressamente nel rapporto del collocatore alla Cassa, cambiamento di domicilio suggerito peraltro dal collocatore medesimo!

 

A queste condizioni, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che le prestazioni sono state percepite illegittimamente (ciò che in tutti i casi certamente non è dato per le prestazioni di gennaio quando lo straniero era ancora in Ticino e si è regolarmente presentato al colloquio con il collocatore a fine mese), di certo non è possibile contestare la buona fede dei ricorrenti: non si può infatti ritenere che ai ricorrenti incombesse un onere di informazione più esteso della comunicazione per il tramite del collocatore.

 

D'altro canto, nel valutare la questione della buona fede occorre anche considerare che il trasferimento è avvenuto su consiglio del collocatore e per la volontà dei coniugi di non pesare sulla collettività.

 

Si ritiene pertanto che il primo requisito per la concessione del condono sia dato" (…)" (Doc. I)

 

                               1.6.   Nella risposta di causa del 19 settembre 2014 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa rilevando in particolare:

 

" (…)

Le norme che regolano il riconoscimento del diritto agli assegni in oggetto rispettivamente al loro versamento stabiliscono poi chiaramente come occorra essere domiciliati nel nostro Cantone, che per apprezzare l'esistenza di un domicilio occorra rifarsi ai concetti del Codice civile svizzero (art. 1d Reg. Laps), che anche la semplice assenza di un membro dell'unità di riferimento deve essere considerata quale motivo di revisione/sospensione (art. 65 Laf) e che l'adeguamento delle prestazioni interviene dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione (art. 27 Laps).

 

Le persone che compongono l'unità di riferimento devono fornire tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni (art. 21 Laps) ed in particolare, come sottolineato in tutte le nostre decisioni, sono tenute ad annunciare "immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1 (...) il cambiamento di domicilio".

 

Stando alle ultime argomentazioni dei ricorrenti, detto obbligo di

informazione sarebbe stato rispettato in quanto la comunicazione del

cambiamento di domicilio (o più in generale dell'assenza dal nostro

Cantone) andrebbe ritenuta avvenuta per il tramite di due documenti

redatti dal consulente dell'URC (e sottoscritti dal signor RI 2) dove

viene indicato che l'interessato "Potrebbe cambiare domicilio in un altro Cantone con inizio 2014" (attestazione del 27 novembre 2013) e che "Dovrebbe anche trasferirsi e cambiare Cantone di domicilio" essendo poi anche prevista "nel mese di febbraio" una prova di lavoro fuori Cantone (attestazione del 27 gennaio 2014).

 

A mente della Cassa, stante tutto quanto precede, detti documenti

evidenziano piuttosto una volta di più la comprensione da parte dei

beneficiari e della rilevanza del dimorare nel nostro Cantone nella

determinazione del diritto agli assegni e della necessità di comunicare (e confermare, in presenza di ipotesi) immediatamente alla Cassa le mutate circostanze.

 

In conclusione, la pretesa violazione del dovere di motivare la propria

decisione non merita di essere condivisa (ci troviamo poi innanzi al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, ed occorre sottolineare che in ogni caso l'eventuale - contestata - violazione del diritto di essere sentito sarebbe sanata in questa sede) così come le altre censure sollevate con ricorso 29 dicembre 2014, mentre vanno confermate le conclusioni della Cassa nel proprio esercizio dell'apprezzamento delle circostanze." (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 9142.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014.

 

                                         Preliminarmente, per quel che riguarda la violazione del diritto di essere sentito, invocata dal patrocinatore dei ricorrenti (cfr. doc i pag. 5-6 ), il TCA constata che, nella decisione su reclamo (cfr. consid. 1.4) l’amministrazione ha precisato in modo estremamente chiaro i motivi per cui non riteneva adempiuto il requisito della buona fede e cioè la mancata comunicazione del trasferimento di domicilio. Secondo questo Tribunale non vi è dunque stata nessuna carente motivazione e quindi nessuna violazione del diritto di essere sentito da parte della Cassa.

 

                                         Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

                                         L’art 47 cpv. 1 Laf prevede che, richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

                                         a)  è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

                                         b)  coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

                                         c)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

 

                                         L’Art. 52 cpv.1 Laf, a proposito dell’assegno di prima infanzia, stabilisce che i genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

                                         a)  sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

                                         b)  coabitano costantemente con il figlio;

                                         c)   il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

                                         d)  soddisfano i requisiti della Laps.

 

                                         L’art. 35 Reg Laf prevede che è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

 

                                         Secondo l’art. 65 cpv. 1 Laf il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi, mentre il cpv. 2 dell’art. 65 Laf precisa che durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

 

                               2.2.   L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

 

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                         In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che

                                        

" È considerato cambiamento rilevante:

 

a)   un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b)   una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.3.   Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1).

 

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

 

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

 

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”

 

                                         Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

 

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

 

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

 

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia,

 

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

 

                                         Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

 

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                                         Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                               2.5.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati in quanto essi non hanno annunciato il trasferimento del domicilio nel Canton __________ dal 1° gennaio 2014.

 

                                         Dagli atti dell’incarto emerge che il 28 febbraio 2014 l’Ufficio del controllo abitanti della città di __________ ha confermato alla Cassa che "la famiglia RI 2, RI 1 e __________ è partita da __________ a far conto dal 31.12.2013. L'indirizzo annunciato è: __________." (doc. 3).

 

                                         Da uno scritto dell’avvocato che ha patrocinato l’assicurato in una vertenza in materia di diritto degli stranieri emerge che la famiglia ha stipulato un contratto di locazione a __________ con effetto al 15 dicembre 2013 (cfr. scritto del 19 marzo 2014, "Les époux RI 1 ont contracté bail en date du 22 novembre 2013 à __________, avec effet au 15 décembre 2013.", doc. 18, pag. 2).

 

                                         Nella domanda di condono del 23 giugno 2014 gli assicurati si sono così espressi:

 

" (…)

Verso settembre-novembre dopo aver avuto una grande delusione lavorativa ci siamo stancati della situazione in Ticino e abbiamo deciso di traslocare in un altro Cantone pensando di aver maggiori possibilità di condurre una vita tranquilla con un lavoro fisso. Dopo aver firmato il contratto di affitto abbiamo dovuto fare la partenza dal Cantone per il primo di gennaio visto che la fiduciaria aveva già comunicato al Comune dove viviamo attualmente che saremmo arrivati a vivere nel Canton __________ e anche per le tasse siamo stati obbligati a mettere questa data. In realtà a gennaio siamo rimasti in Ticino per poter finire il trasloco e fare le ultime cose prima della partenza (tra queste c'era l'ultimo appuntamento di mio marito con il suo consulente). (…)" (doc. 7)

 

                                         Da tutti questi elementi, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante, questo Tribunale deve concludere che effettivamente, nel dicembre del 2013, gli assicurati si sono trasferiti a __________ con l’intenzione di stabilirsi durevolmente nel Canton __________. Essi hanno così trasferito il loro domicilio e perso il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia. Di questa circostanza essi non hanno tempestivamente informato l’amministrazione per cui la loro buona fede non può essere ammessa.

 

                                         Allo stesso risultato si arriverebbe peraltro anche se si volesse ritenere che, per ragioni di polizia degli stranieri, RI 2 è stato autorizzato a vivere nel Canton __________ solo a partire dal mese di luglio 2014 (cfr. consid. 1.5). Anche in quel caso il trasferimento avrebbe comunque dovuto essere immediatamente annunciato in quanto in caso di trasferimento temporaneo di tutta la famiglia il diritto all’assegno viene sospeso (cfr. art. 65 cpv. 2 Laf, riprodotto al consid. 2.1 in fine).

 

                                         Alla luce degli elementi qui sopra esposti non risultano dunque credibili le affermazioni degli assicurati che sottolineano di avere effettuato il trasloco durante il mese di gennaio 2014.

 

                                         Per l’esito della vertenza non è neppure rilevante il fatto che l’assicurato abbia effettuato due colloqui di consulenza presso l’URC di __________ il 10 gennaio e il 27 gennaio 2014.(cfr. doc. K). In questi formulari non vi è infatti nessun riferimento al trasloco appena avvenuto nel Canton __________.

                                         Nel formulario relativo al colloquio del 27 novembre 2013 figura semplicemente l’indicazione “potrebbe cambiare domicilio in un altro Cantone con inizio 2014”, quando il contratto di locazione era già stato firmato il 22 novembre 2013.

                                         Va piuttosto sottolineato che tutte le ricerche di lavoro per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 sono state effettuate nella Svizzera __________ (in gennaio 2014 soprattutto a __________ e, il 27 dicembre 2013, una ricerca nel nuovo luogo di domicilio).

 

                                         In simili condizioni la decisione su reclamo del 17 dicembre 2014 con la quale la Cassa ha negato il condono, vista la mancanza del presupposto della buona fede, deve essere confermata.

 

                               2.6.   A titolo abbondanziale giova rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti (cfr. doc. 7) deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale.

 

                                         Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti