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redattrice: |
Christiana Lepori, giurista |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 marzo 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 10 marzo 2015 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con la decisione su reclamo del 10 marzo 2015, ha parzialmente accolto il reclamo tempestivamente interposto in data 2 agosto 2013 (cfr. doc. 12) da RI 1 contro l’ordine di restituzione di fr. 3'038.- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti nei mesi di settembre e ottobre 2012 emesso in data 29 luglio 2013 (cfr. doc. 10; 12d) in ragione della mancata dichiarazione del reddito da attività dipendente conseguito dalla ricorrente alle dipendenze della __________ di __________ in tali mesi.
La somma da rimborsare alla Cassa è stata ridotta a fr. 1'654.--.
L’amministrazione ha così motivato
il proprio provvedimento:
" (…)
Ai fini del calcolo, gli importi computabili devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la lacuna di reddito Laps (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) – la quale determina l’importo annuo dell’assegno sulla base del quale viene stabilito l’importo mensile di diritto – corrisponde al fabbisogno annuo dell’unità di riferimento, in considerazione dei redditi e delle spese annue di quest’ultima.
Gli articoli 6 e 8 Laps determinano il reddito computabile, rispettivamente la spesa vincolata.
A seguito di quanto esposto in sede di reclamo, con lettera datata 21 agosto 2013, la Cassa ha comunicato ai signori __________ che, per la determinazione dell’assegno da restituire per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2012, l’importo di CHF 780.-- mensile, pari a CHF 9'360.-- annui, versato da parte del signor __________ quale contributo alimentare per la figlia __________, è stato correttamente considerato ai fini del calcolo quale spesa. La decisione di restituzione fa pertanto riferimento unicamente al computo del reddito da attività dipendente della signora RI 1 senza tenere in considerazione l’eventuae diminuzione del reddito da attività in condizione indipendente del signor __________.
Alfine di considerare il reddito effettivamente conseguito dal signor __________, la Cassa concludeva comunicando che la decisione di restituzione 29 luglio 2013 sarà tenuta in sospeso fino a ricezione della decisione di tassazione per l’anno 2012.
In data 3 febbraio 2015 la signora RI 1 trasmette alla Cassa la decisione di tassazione riferita all’anno 2012 emanata dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ in data 1° ottobre 2014; la stessa è cresciuta in giudicato incontestata.
La Cassa ha pertanto provveduto a ricalcolare l’importo della decisione di restituzione del 29 luglio 2013, considerando il reddito da attività indipendente per l’anno 2012 accertato dall’Autorità fiscale pari a CHF 17'000.-- annui.
In conclusione è emerso che nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2012 il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi CHF 1'384.-- e non di complessivi CHF 3'038.--. La differenza di CHF 1'654.-- risulta pertanto indebitamente percepita, come dal seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 1'519.-- CHF 3'038.-- (A)
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 692.-- CHF 1'384.-- (B)
Totale assegno a nostro favore (A) / (B) CHF 1'654.--(…)” (cfr. doc. 14; A1)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 10 marzo 2015, RI 1 ha interposto, in data 12 marzo 2015, un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare asserito quanto segue:
" (…)
Gli assegni integrativi devono essere ricalcolati in base al reddito annuale e non sul reddito di due mesi e nel 2012 io e mio marito abbiamo avuto un reddito annuo di fr. 51'260 (allegato) l’ufficio assegni nel loro conteggio si inventano un reddito da lavoro di fr. 73'423 cosa assolutamente non vera, questo al solo scopo di poter riavere indietro i soldi dell’assegno integrativo versatomi per i miei figli.
Questo accade ogni mese da moltissimo tempo.
La revisione degli assegni si fa 1 volta all’anno, io stranamente devo farla tutti i mesi tanto è vero che ogni volta che viene emessa una decisione devo continuamente fare ricorso, in quanto i loro calcoli sono perennemente sbagliati, tanto è vero che ad oggi non ho ancora ricevuto febbraio e marzo 2015. Vi allego la loro nuova decisione, dove mi si chiede di restituire dei soldi cosa assolutamente non vera, i calcoli parlano chiaro e le imposte sono chiare le mie uniche entrate non mi permettono neppure di pagare le spese che abbiamo, mio marito non lavora e noi siamo in 5.
Vi chiedo di annullare la loro decisione in quanto il conteggio non è assolutamente reale ma inventato (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di causa del 20 aprile 2015, la Cassa ha chiesto a questa Corte il parziale accoglimento del ricorso presentato da RI 1, ricalcolando la somma totale da quest’ultima dovuta in restituzione, argomentando:
" (…)
Ora, e meglio come appurato direttamente con la signora RI 1, risulta come la __________ le corrispondeva sì la 13.a mensilità, ma unicamente per la parte di salario relativo all’effettiva attività lavorativa, mentre per la parte relativa alle indennità di malattia, le stesse sono state in un primo momento calcolate su di un reddito annuo che non teneva in considerazione la 13.a mensilità. Conguaglio poi versato nel 2013.
Sennonché, considerato che – come ora appurato – la ricorrente non ha percepito la 13.a mensilità – unicamente per la parte di reddito da indennità di malattia – per il periodo dal 01.09.2012 al 31.10.2012, il calcolo dell’assegno integrativo avrebbe dovuto considerare il reddito effettivamente percepito per i mesi di settembre e ottobre 2012 (CHF 2'376.15 + 1'479.45 / 2 x 13 mensilità) + (CHF 1'410.20 + 2'485.35 / 2 x 12 mensilità) = CHF 48'435.--, a cui vanno aggiunti gli assegni familiari di CHF 7'200.-- ottenendo così un reddito annuo lordo parti a CHF 55'635.--.
In conclusione considerando l’importo di CHF 55'635.-- quale reddito da computare ai fini del calcolo, lo stesso va rettificato nel seguente modo:
Fabbisogno di base LAPS 50’350
+ spesa computabile LAPS 56’621
- reddito computabile LAPS 88’850
- sostanza computabile come reddito LAPS 0
- altre prestazioni computabili LAPS 9’658
= LACUNA DI REDDITO LAPS ANNUA 8’463
Da cui si deduce il diritto ad un AFI mensile, per il periodo dal 01.09.2012 al 31.10.2012 di CHF 705.--, anziché i CHF 692.--, considerati dalla Cassa nella determinazione dell’importo da restituire.
In conclusione è emerso che nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2012 il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi CHF 1'410.-- e non di complessivi CHF 3'038.--. La differenza di CHF 1'628.-- risulta pertanto indebitamente percepita, come dal seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 1'519.-- CHF 3'038.-- (A)
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 705.-- CHF 1'410.-- (B)
Totale assegno a nostro favore (A) / (B) CHF 1'628.--(…)” (cfr. doc. III)
1.4. In data 22 aprile e 11 maggio 2015 il TCA ha concesso all’insorgente due termini di 10 giorni per prendere visione della risposta di causa, presentare eventuali osservazioni scritte e mezzi di prova (cfr. doc. IV; V).
La ricorrente è rimasta silente.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’importo chiesto in restituzione a titolo di assegni integrativi percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre sino al 31 ottobre 2012 sia o meno corretto.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.2. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il seguente:
" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”
(cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla
di riferimento composte legislazione
da una persona: sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla
riferimento composte legislazione sulle prestazioni
da due persone: complementari all'AVS/AI per i
coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla
riferimento composte da legislazione sulle prestazioni
più di due persone: complementari all'AVS/AI per i
coniugi maggiorato del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del
na supplementare limite minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2011 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
" - per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
- per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
- per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)."
Gli importi della soglia di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni 2012, 2013 e 2014 (cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2014%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2014).
Con l’art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 26 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la soglia di intervento per gli anni 2015 e 2016 è stata modificata come segue:
" a) CHF 17'441.- per il titolare del diritto;
b) CHF 8'720.- per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento;
c) CHF 9'150.- per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento;
d) CHF 6'100.- per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento;
e) CHF 3'050.- per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 56/2014 del 28 novembre 2014)
2.3. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"
In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
" E' considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto nel novembre 2012 (cfr. doc. 2; 3; 8) è venuta a conoscenza del fatto che RI 1, dal 1° settembre al 31 ottobre 2012, ha lavorato presso la ditta __________ di __________ percependo un salario mensile lordo di CHF 2'376.15 per il mese di settembre (cfr. doc. 8d) e di CHF 1'479.45 per l’ottobre 2012, pari, sommati agli assegni familiari percepiti mensilmente di CHF 600.- e rapportati su base annua per un totale di CHF 7'200.--, a CHF 55’635.-- (cfr. doc. III).
L’insorgente, dal canto suo, ha fatto valere la circostanza che lei ed il marito nel corso dell’anno 2012 avrebbero percepito un reddito totale di CHF 51'260.— (cfr. doc. I) .
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il principio della restituzione, evidenzia che la Cassa, quando con decisione del 7 agosto 2012 ha accordato all’assicurata un assegno integrativo a far tempo dal mese di luglio 2012 per un totale mensile di CHF 1'519.--, non tenendo conto del reddito derivante dall’attività lavorativa che la medesima avrebbe svolto nei mesi di settembre ed ottobre 2012 senza darne comunicazione all’amministrazione (cfr. doc. 1).
Come visto sopra, nel mese di novembre 2012 è emerso che la ricorrente dal 1° settembre al 31 ottobre 2012 ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________, proseguendo la propria attività lavorativa nella ditta anche nel novembre 2012 (cfr. doc. 8d; 8e; 8f; 7).
E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Di conseguenza la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo settembre-ottobre 2012.
La Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).
2.9. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Per quanto concerne il reddito percepito dall’assicurata, nei mesi di settembre ed ottobre 2012 alle dipendenze della __________, va evidenziato che l’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.
Le Direttive concernenti le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011 (stato al 1° gennaio 2015), al p.to 4620.02 enunciano:
" Per la determinazione dell’importo da restituire ci si deve basare sulla situazione effettiva nel periodo per cui devono essere restituite prestazioni.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
Inoltre per stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010).
Infatti, per quanto attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata, giusta l’art. 10 Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Secondo l’art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
La Laps, poi, agli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili, elenca i redditi e le spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.2.).
L’art. 50 cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.
Ai sensi dell’art. 51 LT il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto corrisponde all’anno civile.
Al riguardo cfr. STCA 39.2013.5 del 28 novembre 2013 consid. 2.9., massimata in RtiD II-2014 N. 10 pag. 64-65.
Pertanto, a ragione, la Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale situazione economica della ricorrente nel periodo settembre-ottobre 2012 (cfr. consid. 2.8.), tenendo conto delle spese e dei redditi conteggiati su base annua.
2.10. Per quanto riguarda, più specificatamente, il reddito da attività lavorativa conseguito dall’assicurata nei mesi di settembre e ottobre 2012 alle dipendenze della __________ di __________ (cfr. doc. 8d; 8e), la Cassa, per stabilire l’importo annuo da conteggiare nei nuovi calcoli relativi al periodo in esame, ha sommato gli stipendi mensili di settembre (CHF 2'376.15; cfr. doc. 8d) e di ottobre 2012 (CHF 1'479.45; cfr. doc. 8e), ottenendo l’ammontare complessivo di CHF 3'855.60, che è in seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua, comprendendo il versamento della tredicesima, come segue:
(CHF 2'376.15 + CHF1'479.45) / 2 x 13 = CHF 25'061.40
(cfr. doc. 8d, 8e; III)
Alla somma totale di CHF 25’061.40 sono stati aggiunti i redditi da indennità di malattia, calcolati anch’essi su base annua partendo da quanto percepito nei mesi di settembre ed ottobre 2012 senza tenere conto di tredicesima (cfr. doc. III; consid. 1.3.), come segue:
(CHF 1'410.20 + 2'485.35) / 2 x 12 = CHF 23'373.30
(cfr. doc. 8d; 8e; III)
Al totale di CHF 48’434.70 (fr. 25’061.40 + fr. 23'373.30; arrotondato a CHF 48’435.--) devono essere aggiunti CHF 7'200.-- annui, pari a CHF 600 mensili, percepiti a titolo di assegni familiari per i tre figli minorenni (cfr. doc. 8d; 8e; III; consid. 1.3.).
In conclusione, il reddito di RI 1 ammonta a CHF 55'635.--, come rettamente stabilito dalla Cassa nella propria risposta di causa del 20 aprile 2015 (cfr. doc. III).
All’importo di fr. 55'635.-- va infine sommato il reddito da attività indipendente del marito per il 2012 di fr. 17'000.-- risultante dalla decisione di tassazione per l’anno 2012 emessa il 1° ottobre 2014 (cfr. doc. A3) a cui fa peraltro riferimento la ricorrente (cfr. doc. I), nonché il valore locativo della propria abitazione di fr. 16'215.-- (cfr. doc. III1) per complessivi fr. 72'635.--.
Il reddito globale determinante per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo effettivamente spettante all’insorgente nei mesi di settembre e ottobre 2012 corrisponde, quindi, a fr. 72'635.--, come emerge dal calcolo della Cassa di cui alla risposta di causa (cfr. doc. III1).
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuto che, ad eccezione del reddito, non sono state contestate altre le voci dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli assegni integrativi chiesti in restituzione, il ricorso di RI 1, come proposto dall’amministrazione con la risposta di causa (cfr.doc. III), deve essere parzialmente accolto.
L’assicurata è conseguentemente tenuta a rimborsare alla Cassa a titolo di assegni integrativi indebitamente percepiti nel periodo dal settembre all’ottobre 2012 non l’importo di fr. 1'654.-- fissato nella decisione su reclamo impugnata, bensì la somma di fr. 1'628.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che RI 1 è tenuta a restituire l'importo di fr. 1’628.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto nei mesi di settembre e ottobre 2012.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti