Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
rs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
composto dei giudici:
redattrice: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2015 di
|
RI 1
|
||
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 19 maggio 2015 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 21 gennaio 2015, ha ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 6’149.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2014 (cfr. doc. 6).
In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato, in quanto in occasione della richiesta di rinnovo nel luglio 2014 da parte dell’interessato è venuta a sapere che il medesimo, dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014, ha svolto un’attività lucrativa presso l’__________ percependo, dal 1° settembre 2013 al 6 giugno 2014, uno stipendio mensile lordo di fr. 4’000.-- e dal 7 giugno al 31 luglio 2014 un’indennità infortunio tramite il datore di lavoro (cfr. doc. 6).
1.2. Il 22 gennaio 2015 l’assicurato ha fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi, sostenendo, da una parte, che __________ (della Cassa cantonale di compensazione per assegni familiari, Servizio assegni familiari; cfr. doc. 8a) era al corrente da settembre 2013 che avrebbe iniziato un’attività lucrativa presso la __________. Egli ha indicato che in effetti nel mese di ottobre 2013 ha ricevuto la revisione del diritto dell’anno 2014 e che in seguito ha riportato i dati allo sportello Laps.
Dall’altra, egli ha fatto valere di essere confrontato a una situazione economica drammatica (cfr. doc. 8).
1.3. Con decisione del 12 marzo 2015 la Cassa ha respinto la domanda di condono dell’assicurato, poiché, non avendo comunicato l’inizio di un’attività lavorativa a far tempo dal mese di settembre 2013, allo stesso non poteva essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 9).
1.4. A seguito del reclamo interposto da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 11), la Cassa, il 19 maggio 2015, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, non riconoscendogli la buona fede.
L’amministrazione, al riguardo, ha segnatamente rilevato:
" (…)
L’Ufficio delle prestazioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali è suddiviso in sei distinti Servizi, tra i quali figurano:
-Il Servizio assegni familiari si occupa dell’applicazione delle legislazioni federali sugli assegni familiari (LAFam e LAF) e della legge cantonale di applicazione e complemento alla LAFam (Laf);
-il Servizio centrale delle prestazioni sociali si occupa in particolare dell’applicazione della Legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali.
L’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia (API), prestazioni sociali cantonali, sono disciplinati dalla Legge sugli assegni di famiglia (legge cantonale) la cui competenza d’applicazione è attribuita al Servizio centrale delle prestazioni sociali.
Sulle decisioni per il diritto all’AFI e all’API è menzionato chiaramente ed in grassetto, l’Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale od economica, quale, ad esempio, l’inizio o la cessazione di una attività lucrativa, all’ufficio che ha emanato la decisione (sottolineatura nostra).
Nella lettera di comunicazione datata 30 ottobre 2013, richiamata in sede di reclamo (doc. 5), è indicato: “(…) la decisione di diritto 15 gennaio 2013 valida dal 1° gennaio 2013, è sospesa cautelativamente dal 30 settembre 2013. (…)”.
La Cassa fa rilevare che nello scritto 30 ottobre 2013 si fa espressamente riferimento agli assegni familiari in qualità di persona senza attività lucrativa e non agli assegni di complemento (AFI/API).
La Cassa osserva che in data 12 ottobre 2012 sono state intimate al signor RI 1 le decisioni di accoglimento AFI, risp. API con decorrenza dal 1° ottobre 2012, in data 3 gennaio 2013 è stata inviata la lettera di comunicazione relativa agli adeguamenti AFI e API a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed in data 3 settembre 2013 sono state nuovamente notificate le decisioni di accoglimento AFI, risp. API valide dal 1° agosto 2013.
Si conclude pertanto che, nel corso del mese di gennaio 2013, non è stata trasmessa al signor RI 1, da parte della Cassa, decisione in materia AFI/API:
Occorre inoltre precisare che il signor RI 1 non ha ricevuto, da parte della Cassa, la decisione AFI adeguata al cambiamento subentrato, ossia l’inizio dell’attività lavorativa in data 1° settembre 2013, in qualità di aiuto gerente presso l’Albergo Locanda Castagnola, con uno stipendio mensile lordo di CHF 4'000.--.
A titolo abbondanziale, anche nell’ipotesi in cui il Servizio competente fosse stato debitamente informato circa il cambiamento intervenuto nella sua situazione, non è sostenibile che il signor RI 1 abbia potuto ritenere in buona fede di avere avuto diritto di percepire gli AFI nonostante l’inizio di un’attività lucrativa retribuita, senza perlomeno accertarsi che ciò fosse corretto. Un’attenta lettura da parte del signor RI 1 della tabella di calcolo allegata alla decisione in suo possesso di data 3 settembre 2013, valida dal 01.08.2013 al 31.07.2014 - periodo nel quale veniva svolta l’attività lavorativa - avrebbe permesso di constatare che non figurava il reddito da attività indipendente e avrebbe dovuto segnalare l’errore all’amministrazione.
(…)” (Doc. A)
1.5. L’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su reclamo del 19 maggio 2015, chiedendo, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l’accoglimento della domanda di condono.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, in particolare, addotto:
" (…) Come emerge dal doc. 5 allegato al reclamo, ossia dalla lettera 30 ottobre 2013 dell’Istituto, lo stesso Istituto era perfettamente a conoscenza, al più tardi dall’8 ottobre 2013, che il reclamante aveva iniziato un’attività salariata.
E’ ben vero che come sostenuto nella decisione impugnata la lettera 30 ottobre 2013 emana:
- dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio assegni familiari e non
- dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Sevizio centrale delle prestazioni sociali.
In realtà però trattasi sempre dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari anche se di due servizi diversi. La mancanza di comunicazioni tra due servizi dello stesso Istituto non può essere imputata al ricorrente, che poteva legittimamente ritenere che il servizio competente all’erogazione degli assegni integrativi era a conoscenza della sua mutata situazione lavorativa.
Questo tanto più quando si considera che per il ricorrente tale differenziazione risulta difficilmente distinguibile, avendo a che fare con un meccanico di automobili di professione non cognito di questioni sociali, che non avendo più trovato occupazione nel suo settore si è adattato a lavorare in un esercizio pubblico.
6. Il reclamante in perfetta buona fede ha quindi utilizzato quanto ricevuto, pensando di averne diritto, per poter vivere e pagare le spese processuali e di patrocinio dovute alla pendente e complessa procedura di divorzio dalla moglie. Oltre al dover sopportare tali spese egli si doveva anche occupare della figlia a lui affidata, che all’evidenza oltre a pregiudicargli le possibilità di guadagno gli crea delle spese di mantenimento alle quali la madre non partecipa.
7. RI 1 ha pertanto percepito la prestazione indebita in perfetta buona fede come richiesto dalla legge. Ciò perlomeno dal mese di ottobre 2013 all’agosto 2014 (per il mese di settembre 2013, come in prima sede, egli ammettete un onere di restituzione rateale vista la disperata situazione finanziaria).
(…)” (Doc. I)
1.6. Nella risposta di causa del 30 giugno 2015 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 39.2015.2 del 28 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato al ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr. 6'149.-- percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi nel periodo dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2014.
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)."
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui .stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.4. L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurato, poiché non l’avrebbe informata tempestivamente dell’inizio della propria attività lavorativa dipendente presso l’__________ a decorrere dal 1° settembre 2013 con uno stipendio mensile lordo di fr. 4'000.--.
Come visto nei fatti, l’amministrazione abbondanzialmente ha evidenziato che, anche nel caso in cui l’assicurato avesse debitamente avvertito il Servizio competente per gli assegni integrativi, ossia il Servizio centrale delle prestazioni sociali, del cambiamento intervenuto nella propria situazione, non è sostenibile che il medesimo abbia potuto ritenere in buona fede di avere avuto diritto di percepire gli AFI nonostante lo svolgimento di un’attività retribuita, senza perlomeno accertarsi che ciò fosse corretto (cfr. doc. A; consid. 1.4.).
L’insorgente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Al riguardo egli ha asserito che da una lettera del 30 ottobre 2013 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio assegni familiari risulta che l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari era al corrente, al più tardi dall’8 ottobre 2013, dell’inizio della sua attività lavorativa.
Il ricorrente ha precisato che è vero che il Servizio assegni familiari è un servizio distinto dal Sevizio centrale delle prestazioni sociali competente per gli assegni integrativi. Egli ha, tuttavia, evidenziato che si tratta di due servizi facenti parte dello stesso Istituto e che, quindi, la mancanza di comunicazione tra i due servizi non può essergli imputata nella misura in cui poteva legittimamente ritenere - anche in considerazione del fatto che, non essendo cognito in questioni amministrative, tale differenziazione gli risultava difficilmente distinguibile - che il servizio competente all’erogazione degli AFI fosse a conoscenza della sua mutata situazione lavorativa.
L’insorgente ha, infine, osservato che in simili condizioni ha utilizzato quanto ricevuto in perfetta buona fede pensando di averne diritto per potere vivere lui e la figlia affidatagli, nonché pagare le spese processuali e di patrocinio dovute alla complessa procedura di divorzio dalla moglie (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).
2.11. In concreto giova, inoltre, evidenziare che nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno integrativo di fr. 559 al mese per il periodo agosto 2013 – luglio 2014 emessa a favore dell’insorgente il 3 settembre 2013 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nella tabella di calcolo doveva essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato i provvedimenti in questione, in particolare l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, nonché l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1, 1a).
Anche lo scritto del 3 gennaio 2014 con cui è stato comunicato che l’importo dell’assegno integrativo dal 1° gennaio 2014 restava di fr. 559 riporta che ogni modifica delle condizioni personali ed economiche deve essere annunciata immediatamente alla “Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari Servizio centrale delle prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali, quindi non allo sportello Laps” (cfr. doc. 2).
Pertanto l’assicurato, che dal 2012 era al beneficio di assegni familiari (a quel momento sia degli assegni integrativi che degli assegni di prima infanzia; cfr. doc. 8b; A), dopo aver ricevuto in particolare la decisione del 3 settembre 2013 (cfr. doc. 1), emanata proprio in concomitanza con l’inizio dell’attività lavorativa quale aiuto gerente dell’__________ nel settembre 2013 (cfr. doc. 4c), nonché la comunicazione del 3 gennaio 2014 (cfr. doc. 2) e averle lette accuratamente, poteva e doveva essere al corrente perlomeno del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; consid. 2.5.), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.
Come visto, del resto, nel provvedimento del 3 settembre 2013 è chiaramente indicato che l’inizio di un’attività lucrativa deve essere comunicato.
2.12. L’assicurato, nel ricorso, ha indicato che a far tempo al più tardi dall’8 ottobre 2013 l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari era al corrente dell’inizio della sua attività lavorativa, come dimostrato dalla lettera del 30 ottobre 2013 del Servizio assegni familiari che, anche se non corrisponde al Servizio centrale delle prestazioni, specificatamente competente per gli assegni integrativi, è sempre un servizio, come quello appena menzionato, dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il ricorrente ha, quindi, censurato il fatto che gli venga imputata la mancata comunicazione fra i due servizi in questione (cfr. doc. I).
Questa Corte, al riguardo, rileva innanzitutto che competente per le prestazioni familiari cantonali, ovvero per gli assegni integrativi e di prima infanzia, è, come già esposto sopra, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (cfr. art. 72 Laf).
Inoltre competente per gli assegni familiari dei salariati ai sensi della LAFam sono le Casse di compensazione per gli assegni familiari, ossia la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari (cfr. art. 6, 7, 8 Laf).
Dal sito internet dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (cfr. www.iasticino.ch) emerge, poi, che tale Istituto riunisce diversi enti autonomi con personalità giuridica propria, tra i quali la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/missione).
La Cassa cantonale per gli assegni familiari, per quanto riguarda le prestazioni, fa capo all’Ufficio prestazioni dell’IAS che risulta suddiviso in diversi servizi, fra cui il Servizio assegni familiari che si occupa dell’applicazione delle legislazioni federali sugli assegni familiari e della legge cantonale di applicazione e complemento alla LAFam (Laf) e il Servizio centrale delle prestazioni sociali che si occupa in particolare dell’applicazione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali, per cui anche degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. art. 2 Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Organigramma; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Ufficiodelleprestazioni).
Nel sito internet dell’IAS quali recapiti viene indicato un solo numero telefonico per l’intero IAS (091 821 91 11; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Recapiti).
2.13. Nel caso di specie dalle carte processuali emerge che la decisione di riconoscimento degli assegni integrativi di fr. 559 al mese per il lasso di tempo agosto 2013 – luglio 2014 del 3 settembre 2013 prevede, quale autorità di emissione del provvedimento, l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari di Bellinzona che risulta pure l’autorità alla quale avrebbe potuto essere inviato un eventuale reclamo contro la decisione in questione (cfr. doc. 1).
Anche la precedente decisione del 28 agosto 2012 con cui all’assicurato era stato accordato un assegno di prima infanzia da agosto 2012 a luglio 2013 riporta, quale autorità di emanazione del provvedimento, l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari di Bellinzona. Nel rimedio giuridico è ugualmente indicato che contro il provvedimento poteva essere inoltrato reclamo all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari di Bellinzona (cfr. doc. 8b).
Per contro lo scritto del 3 gennaio 2014 con cui è stato comunicato all’insorgente che l’importo dell’assegno integrativo dal 1° gennaio 2014 restava di fr. 559 è stato allestito dall’Istituto delle assicurazioni sociali Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari Servizio centrale delle prestazioni sociali (cfr. doc. 2).
Nella decisione del 7 novembre 2014 che ha rifiutato all’assicurato un assegno integrativo è, pure, indicata, quale autorità di emanazione del provvedimento, così come quale autorità dove inoltrare un eventuale reclamo, l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali (cfr. doc. 3).
Dallo scritto del 30 ottobre 2013 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Servizio assegni familiari si evince, poi, quanto segue:
" ci riferiamo al diritto per assegni familiari in qualità di persona senza attività lucrativa, riconosciutole in favore della figlia __________, nata il 4 febbraio 2010.
Considerato che dal colloquio telefonico avvenuto in data 8 ottobre 2013 risulta che ha iniziato un’attività salariata e che fino ad oggi non ci è ancora pervenuta al richiesta per l’ottenimento degli assegni familiari quale salariato, la invitiamo a voler compilare il formulario che le trasmettiamo in allegato. Alla richiesta dovrà inoltre allegare a copia del contratto di lavoro e la copia dei conteggi stipendio.
La invitiamo a volerci trasmettere entro 10 giorni dalla ricezione della presente quanto sopra indicato, pertanto fino al termine degli accertamenti
la decisione di diritto 15 gennaio 2013 valida dal 1° gennaio 2013, è sospesa cautelativamente al 30 settembre 2013.”
(Doc. 11k)
Ne discende, in primo luogo, che, da una parte, non risulta che le decisioni relative agli assegni integrativi e di prima infanzia emesse fino al dicembre 2013 indichino in modo preciso che le comunicazioni relative a cambiamenti debbano essere effettuate all’indirizzo dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, bensì è menzionato unicamente l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. 1, 8b).
Dall’altra, però la comunicazione del 3 gennaio 2014 è chiara nel menzionare che le modifiche delle condizioni personali ed economiche devono essere annunciate alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari Servizio centrale delle prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. doc. 2).
In secondo luogo, risulta che agli inizi del mese di ottobre 2013 il ricorrente ha in ogni caso provveduto ad avvertire l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Servizio assegni familiari dell’inizio della sua attività lavorativa (cfr. doc. 11k).
2.14. In concreto la questione di sapere se al fine dell’adempimento dell’obbligo di informare (cfr. consid. 2.4.) sia sufficiente aver avvisato il Servizio che si occupa degli assegni familiari fondati sulla LAFam (Servizio assegni familiari), ad esclusione del Servizio centrale delle prestazioni sociali, competente per gli assegni integrativi, può restare aperta.
In effetti va considerato, da un lato, che entrambi i Servizi fanno parte dell’Ufficio delle prestazioni dell’IAS che si occupa delle prestazioni di tutte le assicurazioni sociali, segnatamente degli assegni familiari federali, come pure degli assegni integrativi e di prima infanzia (www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Ufficiodelleprestazioni) e che, come esposto sopra, l’IAS riunisce diversi enti, fra i quali la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/missione).
Dall’altro, che, come visto, la decisione del 3 settembre 2013 con cui all’assicurato è stato riconosciuto il diritto agli assegni integrativi dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014, la quale contempla l’obbligo di annunciare ogni cambiamento, in particolare l’inizio di un’attività lucrativa, all’ufficio che ha emanato la decisione, è stata emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali - Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. 1; 1a).
Nel provvedimento del 3 settembre 2013 (cfr. doc. 1), come pure nella decisione del 28 agosto 2012 relativa alla concessione di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. 8b), non vi è accenno alcuno al Servizio centrale delle prestazioni sociali competente per gli assegni integrativi e di prima infanzia.
Il Servizio centrale delle prestazioni sociali risulta essere stato menzionato soltanto dal gennaio 2014, peraltro in una comunicazione relativa alla conferma dell’entità dell’assegno integrativo dal gennaio 2014 e non in una decisione vera e propria di concessione di assegni.
Pertanto secondo questo Tribunale all’assicurato, tutto ben considerato, può essere imputata una negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona fede, cfr. consid. 2.7.) per non avere informato espressamente il Servizio centrale delle prestazioni sociali circa il cambiamento nella sua situazione lavorativa a decorrere dal 1° settembre 2013 (cfr. STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_398/2013 del 7 giugno 2013).
La decisione su reclamo contestata deve, tuttavia, essere confermata per un altro motivo.
2.15. Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.
Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015.
2.16. Nel caso concreto il TCA ribadisce che dal mese di settembre 2013 l’insorgente conseguiva un reddito da attività dipendente di fr. 4'000.-- lordi al mese (cfr.doc. 4c; 4d), corrispondenti a fr. 52'000.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. 4d), contrariamente a quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 3 settembre 2013 relativa agli AFI per il periodo agosto 2013 – luglio 2014 in cui non aveva conteggiato alcunché a titolo di reddito del lavoro (cfr. doc. 1d).
Se l’assicurato avesse prestato la debita attenzione ai versamenti effettuati a suo favore dalla Cassa sul suo conto postale (cfr. doc. 1) nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, nonché alla Tabella di calcolo allegata alla decisione del 3 settembre 2013 (cfr. doc. 1c; 1d), non avrebbe potuto non rilevare, in primo luogo, che anche dopo aver iniziato a percepire lo stipendio di fr. 4’000.-- lordi al mese e soprattutto dopo la sua comunicazione telefonica dell’ottobre 2013 al Servizio assegni familiari, l’importo dell’assegno integrativo non aveva subito modifiche.
Un’attenta lettura degli estratti conto mensili di Postfinance relativi al periodo in questione e della Tabella di calcolo degli assegni integrativi del 3 settembre 2013 avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che la Cassa non aveva apportato alcuna correzione all’ammontare dell’assegno integrativo a seguito dell’inizio dell’attività lavorativa.
L’assicurato avrebbe così potuto e dovuto rilevare che per i mesi a far tempo da settembre 2013 gli era riconosciuto un assegno integrativo di importo certamente superiore a quello di diritto, in quanto l’amministrazione non aveva in ogni caso computato il corretto reddito da lui percepito dal mese di settembre 2013.
Vista l’entità dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa da settembre 2013, di fr. 4'000.-- lordi rispetto all’ammontare mensile dell’AFI di fr. 559.--, calcolato senza considerare alcun reddito del lavoro, al ricorrente non poteva sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo dell’assegno che gli spettava.
Per quanto riguarda i redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di famiglia, e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle prestazioni. Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa.
Di conseguenza nel caso di specie già una semplice lettura degli estratti del conto postale sul quale veniva versato l’assegno integrativo mensile, nonché della Tabelle di calcolo del 3 settembre 2013 avrebbe permesso all’insorgente di constatare che la Cassa non aveva tenuto conto del reddito conseguito da settembre 2013 (al riguardo cfr. STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013).
L’insorgente avrebbe, perciò, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva comunque considerato il conseguimento di un reddito e avrebbe, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.
L’assicurato non ha proceduto in tal senso. Anche per questo motivo, pertanto, non può essere dunque riconosciuta la sua buona fede.
Infine, per quanto attiene al fatto che il ricorrente sembri sostenere che la Cassa sia incorsa in un errore nella misura in cui il Servizio assegni familiari non ha comunicato al Servizio centrale delle prestazioni sociali l’inizio dell’attività lavorativa da lui annunciato al più tardi l’8 ottobre 2013 (cfr. doc. I pag. 3; al riguardo cfr. STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015), è utile osservare che un eventuale errore da parte della parte resistente non permette in ogni caso di giungere ad una conclusione differente.
Infatti la mancanza di buona fede da parte dell’insorgente non può essere controbilanciata dall’eventuale errore dell’amministrazione (cfr. STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 3.4.3.; STFA C 196/05 dell’8 giugno 2006 consid. 6.2.4.).
2.17. Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo della Cassa del 19 maggio 2015.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.; 2.8.).
A titolo abbondanziale giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. A pag. 4).
Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2015.4 del 27 luglio 2015 consid. 2.15.; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti