statuendo sul ricorso del 22 luglio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 22 giugno 2015 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 22 giugno 2015 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha confermato la propria decisione del 7 maggio 2015 con cui aveva negato a RI 1 il diritto ad assegni integrativi e ad assegni di prima infanzia dal 1° maggio 2015, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, nella quale era stato considerato anche __________, superava il limite di reddito.
L’amministrazione ha così motivato la decisione su reclamo:
" (…)
2. Avverso la decisione di rifiuto, a seguito della modifica dell’unità di riferimento, la signora RI 1 ha interposto reclamo, chiedendo di essere sentita.
La Cassa ha pertanto convocato presso gli uffici dell’Istituto delle assicurazioni sociali la signora RI 1. L’appuntamento è stato fissato per il giorno di venerdì 3 giugno 2015.
3. A seguito di un precedente reclamo di data 4 dicembre 2014, la signora RI 1 ha contestato la composizione dell’unità di riferimento nella quale la Cassa aveva già considerato il signor __________.
Su richiesta della Cassa, la signora RI 1 aveva a suo tempo esposto: "(...) con il mio fidanzato ci frequentiamo da poco meno di 2 anni, dalla nostra relazione è nata nostra figlia __________ (15 settembre 2014), che lui ha riconosciuto e si è impegnato a passarmi gli alimenti per Fr. 1100 mensili. Nonostante ciò non abitiamo ancora insieme per i seguenti motivi: prima io non mi sento ancora pronta per una convivenza, secondo la mia prima figlia __________ (12 novembre 2007) frequenta le Scuole Elementari a __________, si trova molto bene ed ha tutte le sue amicizie, terzo lui ha la sua casa a __________, lavora come autista in __________. Lui dorme al mio domicilio solo il venerdì e il sabato, pranzo e cena da me solo il sabato e ogni tanto la domenica. In settimana ogni tanto a dipendenza dagli orari di lavoro passa a trovarci il mercoledì sera dopocena. (…)”.
Sulla base delle motivazioni addotte, la Cassa ha ritenuto di non considerare il signor __________ nell'unità di riferimento della signora RI 1. In data 6 febbraio 2015, la Cassa ha pertanto notificato le decisioni AFI e API considerando un'unità di riferimento di tre persone.
Parallelamente la Cassa ha attivato tramite la Polizia comunale di __________ gli accertamenti atti a stabilire la reale situazione familiare/abitativa della signora RI 1.
In data 9 febbraio 2015 e 7 aprile 2015 sono stati redatti i rapporti di servizio della Polizia Città di __________. Dagli stessi rileviamo che dal 31 gennaio 2015 all'8 febbraio 2015 e dal 6 marzo 2015 al 7 aprile 2015 sono stati effettuati dei controlli mirati, onde stabilire la situazione abitativa della signora RI 1; in base alle verifiche si è potuto concludere la presenza regolare del signor __________, padre di __________, presso l'economia domestica della signora RI 1.
Sulla base dei rapporti in possesso della Cassa, si chiede alla signora RI 1 di esporre le proprie osservazioni; dal verbale d'incontro del 3 giugno 2015 si evince: “(...) La signora RI 1 dichiara che il suo fidanzato, signor __________, rispettivamente alla sua prima comunicazione datata 26 gennaio 2015 trasmessa alla Cassa, nell'ultimo periodo (mese di marzo 2015) è stato spesso presso di lei in quanto entrambe le bambine non stavano bene.
La signora RI 1 comunica che non ha un veicolo e considerato le varie visite all'Ospedale __________ di __________, necessitava di un aiuto.
Ora la situazione familiare è ritornata ad essere quella descritta nel mese di marzo 2015. (...) (recte: gennaio 2015)”.
(…)
5. L'art. 23 del Codice civile svizzero applicabile (cfr. art. 1d RLaps) nel definire la nozione di domicilio per quanto riguarda le prestazioni in oggetto sancisce che il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (cpv. 1) e che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2).
La relativa giurisprudenza ha avuto modo di osservare che se una persona risiede regolarmente in due o più luoghi, va comunque considerato quale "domicilio" il luogo dove essa ha costituito il centro dei suoi interessi vitali, ciò che va determinato in base a circostanze oggettive e riconoscibili e non semplicemente in funzione dei suoi propositi.
6. Ora, considerato tutto quanta sopra esposto, l'AFI, risp. l'API, deve essere determinato tenendo in considerazione il signor __________ nell'unità di riferimento; la Cassa non può che riconfermare integralmente le decisioni di rifiuto del 7 maggio 2015.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 22 giugno 2015 RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede al TCA quanto segue:
" (…)
- la decisione su reclamo della CCC per gli assegni familiari del 22 giugno 2015 è riformata nel senso che gli assegni familiari AFI a beneficio di RI 1 per la figlia __________ sono riconosciuti retroattivamente dal 1. maggio 2015, fino a che la situazione di fatto e di diritto permarrà immutata.
La Sig.a RI 1 si impegna ad informare immediatamente la Cassa competente in caso di ogni modifica relativa alla situazione familiare (unità di riferimento).” (Doc. I)
Egli ritiene che __________ non debba essere considerato nell’unità di riferimento, rilevando:
" (…)
- il Signor __________ è domiciliato a __________, paese in cui vive; è proprietario di una casa propria, vi paga tutti i suoi contributi sia comunali che fiscali, lavora quale autista prevalentemente in __________, è membro e vice-presidente dell'ufficio del __________ di __________ nonché membro del __________ del __________ con sede a __________. Siccome padre di una bimba di pochi mesi, è ovvio che appena gli è possibile e quando il tempo glielo consente, la raggiunge presso la madre. Come confermato in occasione dell'udienza con i rappresentanti della Cassa del 3 giugno 2015, è stato ammesso che in occasione delle visite alla figlia, si fermava o si ferma anche per la notte o il weekend, segnatamente quando la bambina ha problemi di salute. Ma ciò non configura di certo un reato, anzi un atto d'amore dovuto, e ciò non può necessariamente determinare una situazione reale di convivenza con la madre così come giudicato dai rappresentanti della Cassa. In siffatte circostanze, senza ombra di dubbio, il centro degli interessi di __________ è da riconoscere indiscutibilmente a __________, suo paese di domicilio effettivo dove esercita pure i suoi diritti politici.
Testi: Municipio di __________ - __________ di __________ — __________ del __________
- RI 1 vive sola con le due figlie __________ e __________ a __________ dove paga tutti i suoi contributi. E' titolare di un appartamento in affitto in __________ ed ha una Cassa malati per sé e le bambine. Beneficia di un anticipo di contributo per alimenti per la figlia __________ concesso dalla Stato in relazione alla morosità dell'ex-marito tuttora latitante.
Mal si comprende pertanto l'accanimento dei rappresentanti della Cassa nei confronti di persone con redditi modesti che chiedono unicamente quanto lo Stato può per legge concedere per poter affrontare la vita in modo dignitoso, segnatamente se le conseguenze di fatto ricadono su delle creature in tenera età.
Si ritiene pertanto che nel caso specifico la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari abbia agito ed emesso una decisione nei confronti della Signora RI 1 in modo surrettizio basandosi su valutazioni di presunzioni soggettive non confortate dalla realtà dei fatti.
Si nega nel modo più assoluto la convivenza tra la Signora RI 1 e il Signor __________ come pure la comunione dei mezzi economici ad eccezione dell'assegno di mantenimento di fr. 1'100.- mensili che il Signor __________ corrisponde alla figlia __________. (…)”
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 agosto 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso, sottolineando che:
" (…)
In particolare, si è certi nel ritenere che una relazione come quella in questione vada considerata come una convivenza stabile ai sensi Laps e meglio ai sensi dell’art. 2a lett. a del Regolamento.” (Doc. III)
1.4. Il 26 agosto 2015 l’assicurata e il suo patrocinatore hanno inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" … la Signora RI 1 non ha nulla da aggiungere al suo ricorso del 22 luglio 2015.
Tuttavia a comprova della sua onestà, conformemente all’impegno assunto nel ricorso in oggetto, conferma che dal 1. settembre 2015 ha trasferito il suo domicilio presso il Signor __________ a __________ approfittando del fatto, tra l'altro, che la figlia maggiore __________, ha potuto essere iscritta alla Scuola elementare di __________.
Si ribadisce comunque la richiesta, a motivo del fatto che il padre della sua prima figlia __________ è sempre latitante e come tale il convivente dal 1. settembre 2015 __________ non è nella possibilità di richiederne l'affiliazione, del riconoscimento dell'assegno integrativo per la figlia __________ fino a che la situazione di fatto permarrà immutata.” (Doc. V)
Al riguardo la Cassa l’8 settembre 2015 ha rilevato:
" (…)
Mediante lo scritto di data 26 agosto 2015 la signora RI 1 comunica che a decorrere dal 1° settembre 2015 ha trasferito il suo domicilio a __________ presso il signor __________, padre della seconda figlia della signora RI 1, __________ (15.09.2014).
Visto quanto sopra, ed a maggior ragione, la Cassa, come già asserito nella risposta di causa di data 19 agosto 2015, è certa nel ritenere che una relazione come quella in questione, vada considerata come una convivenza stabile ai sensi dell'art. 2a lett. a del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. (…)” (Doc. VIII)
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se rettamente o meno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, al fine di determinare il diritto agli assegni integrativi e agli assegni di prima infanzia di RI 1, ha considerato nella sua unità di riferimento, oltre alle sue due figlie, pure __________, padre della sua seconda figlia nata il 15 settembre 2014.
2.2. Ai sensi dell’art. 4 Laps,:
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. doc. X; consid. 1.5.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)
2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Con il giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia.
Inoltre in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
(…).”
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che a una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Può non essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è applicabile l’art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Infine, in una sentenza 39.2015.3 del 12 novembre 2015 questo Tribunale ha stabilito che trattandosi di due assicurati senza figli in comune, la convivenza poteva essere considerata stabile soltanto sei mesi dopo l’inizio del contratto di locazione della casa nella quale abitano.
2.4. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 dal 1° settembre 2014 è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr. 1'119.-- e di un assegno di prima infanzia di fr. 1'536.--.
Dell’unità di riferimento facevano parte tre persone: l’assicurata, che è divorziata dal marito, la figlia __________ (nata nel 2007) e la figlia __________ (nata nel settembre 2014).
Con la decisione su reclamo qui impugnata la Cassa ha confermato la soppressione delle prestazioni dal 1° maggio 2015, a seguito di un nuovo calcolo effettuato tenendo conto nell’unità di riferimento anche di __________, padre di __________, che ha riconosciuto come propria figlia e per la quale egli versa un contributo alimentare di mantenimento (cfr. la risoluzione del 20 gennaio 2015 dell’Autorità Regionale di Protezione __________ di __________, doc. 4).
Il patrocinatore della ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione sostenendo che non vi è alcuna convivenza in quanto __________ è domiciliato a __________ mentre RI 1 vive a __________ (cfr. consid. 1.2).
L’assicurata successivamente alla decisione su reclamo ha poi comunicato alla Cassa di avere trasferito il proprio domicilio a __________ il 1° settembre 2015 (cfr. consid. 1.4).
A tale proposito il TCA ricorda innanzitutto che determinante è il momento in cui è stata emessa la decisione su reclamo (cioè il 22 giugno 2015), che delimita temporalmente il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_279/2015 del 27 agosto 2015; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; TF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; I 441/05 del 10 luglio 2006; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220; DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366).
Fra gli atti dell’incarto figurano due Rapporti di informazione del 9 febbraio 2015 e del 7 aprile 2015 relativi a dei controlli effettuati nel periodo tra il 31 gennaio e l’8 febbraio 2015, rispettivamente dal 6 marzo 2015 al 7 aprile 2015 dai quali risulta la presenza regolare di __________ presso il domicilio della ricorrente a __________ (cfr. doc. 13b: “Dai controlli di cui sopra, risulta la presenza del veicolo intestato al signor __________, durante gli orari notturni e nel fine settimana, prevalentemente nel parcheggio privato nr. __________, di via __________, come si può evincere dal reperto fotografico allegato”.).
Sentita personalmente al riguardo dall’amministrazione, la ricorrente la quale il 26 gennaio 2015 aveva dichiarato che __________ “… dorme al mio domicilio solo il venerdì e il sabato, pranza e cena da me solo il sabato e ogni tanto la domenica” e “in settimana ogni tanto a dipendenza dagli orari di lavoro passa a trovarci il mercoledì sera dopocena” (cfr. doc. 4), ha sottolineato che nel mese di marzo il papà di __________ è stato spesso presso di lei in quanto entrambe le bambine non stavano bene. Inoltre, non avendo un veicolo e considerate le varie visite all’Ospedale __________ di __________, necessitava di un aiuto (cfr. doc. 17a).
Alla luce di questi elementi il TCA deve concludere che, a ragione, la Cassa ha ritenuto che dal 1° maggio 2015 deve essere incluso nel calcolo anche __________.
La giurisprudenza federale e cantonale ha infatti stabilito che ai fini della determinazione di una convivenza, è irrilevante la forma della vita in comune mentre è determinante che i partners siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.3., in particolare STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg.; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015).
Ciò è il caso di RI 1 e __________.
Inoltre, avendo una figlia in comune, la convivenza deve essere considerata stabile ai sensi degli art. 4 lett. a Laps e 2a lett. c Reg.Laps.
In simili condizioni la decisione su reclamo del 22 giugno 2015 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti