Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2016.10

 

dc/sc

Lugano

17 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 27 aprile 2016 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 2 marzo 2016 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), in occasione del rinnovo della richiesta, ha negato a RI 1 il diritto all’assegno familiare integrativo (AFI), a partire dal 1° marzo 2016.

                                         L’amministrazione ha in particolare conteggiato un reddito ipotetico da attività indipendente di fr. 34'882.-- oltre ad un reddito da attività dipendente di fr. 13'848.-- e l’indennità perdita di guadagno dell’assicurazione contro la disoccupazione di fr. 29'894.-- del marito.

 

                                         Complessivamente la Cassa ha fissato a fr. 83'424.-- il reddito computabile, in fr. 75'286.-- le spese e in fr. 8'890.-- la partecipazione ai premi dell’assicurazione contro le malattie, per un’eccedenza di reddito Laps di fr. 17’028.--.

 

                               1.2.   Con decisione su reclamo del 27 aprile 2016 la Cassa ha nuovamente negato il diritto all’AFI, sulla base di un diverso calcolo:

 

" (…)

Il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto, per l'anno 2016, è pari a CHF 34'882.--.

 

L'art. 20a cpv. 2 lett. a) Regolamento Laf, entrato in vigore 1110 gennaio 2016, stabilisce che in caso di famiglia biparentale se un altro membro dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d'attività necessaria per ottenere complessivamente un'attività lucrativa a tempo pieno.

 

Il citato cpv. 1, prevede che il genitore che non svolge un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d'attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d'attività lucrativa indipendente così accertata.

 

La signora RI 1 risulta iscritta alla Cassa __________ nella categoria indipendente dal 1° febbraio 2015.

Non è presente una decisione di tassazione indicante il reddito da attività indipendente in quanto l'ultima decisione di tassazione disponibile è quelle riferita all'anno 2014.

Con dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente, la signora RI 1 ha affermato di svolgere l'attività professionale nella misura del 50%.

Il signor __________ svolge un'attività lucrativa dipendente c/o __________ e percepisce l'indennità giornaliera disoccupazione (guadagno intermedio) per un grado totale di occupazione del 100%.

 

Considerato quanto sopra esposto e più precisamente che la signora RI 1 svolge l'attività quale indipendente nella misura del 50%, il reddito aziendale della signora RI 1 deve essere corretto in CHF 17'441.-- annui pari ad un grado di attività del 50% (CHF 34'882.--. 50%).

 

4. Il signor __________ percepisce mensilmente un salario orario, risp. l'indennità giornaliera disoccupazione; la Cassa, onde poter accertare le entrate il più possibile oggettive-reali, ritiene opportuno basarsi su una media annua; la Cassa ha ricalcolato il salario e l'indennità giornaliera disoccupazione sulla base dei conteggi stipendio e disoccupazione da ottobre 2015 a marzo 2016 e ne conseguono le seguenti modifiche:

 

    -    reddito da attività dipendente contribuente da CHF 13'848.— a CHE 34’819.--;

    -    indennità per perdita di guadagno dall'assicurazione contro la disoccupazione da CHF 29'894.-- a CHF 13'375.--;

    -    contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP da CHE 3'309.-- a CHF 3'507.-;

    -    contributi alla previdenza professionale (11 pilastro) da CHF 241.-- a CHF 142.--.

 

    La Cassa ha pertanto effettuato il ricalcolo della prestazione.

Malgrado il nuovo calcolo, l'unità di riferimento della signora RI 1 presenta ancora una lacuna di reddito Laps negativa (- 3'940.-- CHF) la quale non giustifica il riconoscimento delle prestazioni.

    Visto quanto sopra esposto, si giustifica il rifiuto AFI.

 

5. In sede di reclamo la signora RI 1 comunica: “(…) Mio marito fino a giugno __________ non avrà più lavoro fino a settembre. La disoccupazione termina a fine giugno. (…)”

Si fa presente che la signora RI 1, se lo ritenesse necessario, può presentare alla Cassa, nel corso del mese di giugno 2016, una richiesta di revisione straordinaria, allegando i relativi documenti giustificativi.” (Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro la decisione su reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale contesta il computo di un reddito ipotetico della sua attività indipendente e rileva:

 

" (…)

Ho un __________ a __________ insieme a un’altra ragazza. Quello che viene venduto il 33% lo tengo io e il 65% va alla cliente. Tratto __________ e guadagno dai 500 – ai 700 franchi mensili. Sono iscritta all’Avs e dichiarata 9'000.-- franchi annui. Fino a febbraio percepivo gli assegni integrativi e con la nuova legge non mi spettano più.

Io non voglio essere pagata se non mi spetta nulla però perchè devo avere un foglio dove risulta che guadagno 17'000.-- franchi annui se con un piccolo negozio e lavorando al 50% ne dichiaro 9'000.--. Sono in affitto, pago 800.-- al mese di dentista perchè devo mettermi la dentiera, ho 2 figli e un marito che finisce la disoccupazione a fine giugno. È normale tutto questo? (…)” (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 3 giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Gli assegni integrativi e di prima infanzia costituiscono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

                                         Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

 

                                         L’art. 47  Laf relativo all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 stabiliva che:

 

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio se cumulativamente:

a)    è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b)    coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c)    ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”

 

                               2.2.   Il nuovo art. 47 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede quanto segue:

 

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).

 

                                         La nuova norma del Regolamento relativa al reddito aziendale minimo prevede che:

 

" Art. 20a 1In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente così accertata.

 

 

2In caso di famiglia biparentale:

a)   se un altro membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

b)   se il lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

c)   in tutti gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”

 

                                         La modifica dell’art. 47 Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma:

 

" 8. AFI e API: lavoratori indipendenti

Mediante la presente misura si propone di computare per i lavoratori indipendenti un reddito aziendale minimo.

La misura interesserà i casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.

 

I lavoratori indipendenti hanno attualmente diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia (AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento (UR) alla quale appartengono è al di sotto dei limiti sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e meglio secondo quanto previsto dallo specifico Decreto esecutivo del Consiglio di Stato che dettaglia i limiti di reddito annui a dipendenza del numero dei componenti dell’UR (per il 2015 e 2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL 6.4.1.2.1.).

 

Questa categoria di beneficiari pone, in particolare, due ordini di problemi.

 

In prima linea, l’Amministrazione competente dovendo determinare il diritto alle succitate prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli sulla scorta di un reddito da indipendente stimato in via provvisoria; per prassi consolidata, già oggi non si considera in ogni caso un reddito da indipendente di importo inferiore a quello fissato nell’ultima notifica fiscale di tassazione cresciuta in giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno, l’importo delle inevitabili decisioni di restituzione che la citata Amministrazione è chiamata ad intimare a questi beneficiari per prestazioni indebitamente riscosse in considerazione del reale reddito così come stabilito a livello fiscale.

Importo che poi difficilmente può essere recuperato.

 

In secondo luogo, è possibile osservare come in molti casi, gli AFI-API siano divenuti un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali l’indipendente ha un reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di poche migliaia di franchi all’anno. La situazione descritta genera delle distorsioni del sistema: non si reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano essere erogati, per anni, allo scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti attività aziendali nelle quali l’indipendente nemmeno riesce a coprire le sue spese d’esercizio. E ciò per il solo fatto dell’esistenza di un figlio nell’UR che conferisce il diritto a tali prestazioni sociali di complemento.

 

Si ritiene che le descritte situazioni, che generano delle storture e delle distorsioni del sistema, debbano essere sanate.

 

Si propone di consolidare la sopra descritta prassi tramite una specifica base legale, rispettivamente introdurre un limite finanziario di reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI-API per il membro dell’UR che esercita la sua attività lucrativa quale indipendente; analogamente a quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 3 Laf, il reddito aziendale minimo è fissato al doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali (2015) l’importo corrispondente è di 34'882.- franchi annui.

 

Le misure descritte interessano i nuovi casi (cioè le nuove domande di AFI-API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della sua UR, l’indipendente potrà richiedere la prestazione assistenziale di modo che il caso potrà essere preso a carico dall’Amministrazione competente14 la quale potrà così anche assumerne la gestione secondo quanto previsto dalle specifiche normative edite dalla Conferenza svizzera dell’azione sociale COSAS15 (vedi H.7 in http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf).

 

Si propone quindi di introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3 (valido per l’AFI) e 52 cpv. 4 (valido per l’API se famiglia bi-parentale).

 

Attualmente vi sono 157 UR nelle quali almeno un genitore esercita attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente 76 UR nelle quali un genitore è indipendente e l’altro è salariato.

 

Il risparmio lordo per il Cantone è così valutato a 0.5 milioni di franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e 0.2 milioni per API (voci di costo 36370005 “Contributi cant. per assegno familiare integrativo” e 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è limitato e valutato a 0.1 milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato a 0.4 milioni di franchi.” (pag. 27-28)

 

                                         Nel corso della Seduta di mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento con il quale hanno chiesto di stralciare l’art. 47 cpv. 3.

 

                                         Il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, Paolo Beltraminelli, al riguardo si è così espresso:

 

" (…)

Anche l'emendamento che riguarda gli indipendenti è importante che non sia approvato. La tassazione di un lavoratore indipendente non è elaborata nello stesso momento in cui vengono richiesti gli aiuti AFI e API. Ci sono numerosi casi di tassazione tardiva che portano i nostri uffici ad emettere ordini di restituzione, ciò che mette in grave difficoltà le famiglie che per una distorsione del sistema si ritrovano a dover restituire i soldi precedentemente ricevuti.

Vi invito quindi a respingere gli emendamenti presentati. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)

 

                                         Questo emendamento è stato respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

 

                                         Il complesso del disegno di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

 

                                         Il 22 febbraio 2016 è stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del Messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.

                                         Nel suo Rapporto di maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in particolare rilevato:

 

" (…)

6. SUL COMPUTO DEL REDDITO (IPOTETICO) MINIMO PER IL CALCOLO DELL'AFI E DELL'API IN CASO DI FAMIGLIA MONOPARENTALE O BIPARENTALE, PER I LAVORATORI INDIPENDENTI

 

L'accertamento della situazione economica dei lavoratori indipendenti è critico in molti settori. Negli AFI-API, fino al 2015, il genitore lavoratore indipendente che chiedeva queste (ndr: prestazioni) doveva dichiarare il reddito presumibile che avrebbe conseguito dalla sua attività: questo reddito veniva preso in considerazione per determinare il diritto a dette prestazioni. In pratica, era lo stesso indipendente ad autocertificare il suo reddito futuro, non disponendo l'amministrazione pubblica degli strumenti per poter computare un reddito diverso che non quello dichiarato dallo stesso genitore, in attesa che l'autorità fiscale si pronunciasse con la notifica di tassazione per l'anno fiscale di riferimento. Gli AFI-API erano così calcolati in via provvisoria e, quindi, versati sulla scorta di quanto dichiarato dal genitore. Come immaginabile, in molti casi i redditi dichiarati erano assai esigui (dell'ordine di poche migliaia di franchi all'anno!): caso contrario, il diritto agli AFI-API sarebbe stato precluso.

Di fatto, con la notifica di tassazione, il reddito risultava essere più elevato rispetto a quanto dichiarato dall'indipendente, di modo che le prestazioni versate a titolo provvisorio dovevano essere chieste in restituzione, restituzione che poi difficilmente si concretizzava, non potendo l'amministrazione dedurre il dovuto dalle prestazioni correnti.

 

Questa situazione distorta è stata adeguatamente corretta con le misure messe in atto nel contesto del Preventivo 2016, di modo che, da un lato, il reddito futuro computabile nel calcolo degli AFI-API non può essere inferiore rispetto a quello che figura sull'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato e, dall'altro, si esige che il lavoratore indipendente guadagni almeno un minimo dalla sua attività. Altrimenti, lo Stato – versando gli AFI-API – continuerebbe a sostenere attività indipendenti che senza tali prestazioni il genitore nemmeno penserebbe di avviare o continuare: queste prestazioni sono destinate ad aiutare le famiglie e non a mantenere o risanare le attività indipendenti delle famiglie ticinesi. Continuare con la situazione fino al 2015, comprometterebbe la coesione sociale.

 

Anche in questo contesto, con il Reg. Laf si sono adeguatamente considerate le situazioni particolari. In caso di famiglia monoparentale, al fine di non disincentivare lo svolgimento di un'attività lucrativa indipendente, al genitore è data la possibilità di comprovarne l'esercizio a tempo parziale: in tal caso, il reddito (ipotetico) minimo è computato in proporzione al grado di attività lucrativa indipendente svolta (artt. 20a cpv. 1 e 21a cpv. 1 Reg. Laf). In caso di famiglia biparentale, se l'altro genitore o il partner convivente esercita un'attività salariata, il reddito aziendale minimo è di principio calcolato come per la famiglia monoparentale, ma senza potere scendere al di sotto del reddito minimo calcolato in funzione del grado d'attività indipendente necessario al raggiungimento (complessivamente) di almeno un'attività lucrativa a tempo pieno; rispettivamente se la persona interessata è contemporaneamente salariata e indipendente, il reddito aziendale minimo è calcolato in funzione del grado d'attività indipendente necessario al raggiungimento (complessivamente) di un'attività lucrativa a tempo pieno; e ancora se la persona interessata è contemporaneamente salariata e indipendente e l'altro genitore od il partner convivente esercita un'attività salariata, il reddito aziendale minimo è calcolato analogamente alle situazioni precedentemente descritte (artt. 20a cpv. 2 e 21a cpv. 2 Reg Laf).

 

L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito alcuni esempi di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riportano di seguito.

 

Famiglia monoparentale

Se l'attività viene svolta al 60%, con un reddito netto annuo pari a fr. 30'000.-, ai fini del calcolo della prestazione viene computato l'importo di fr. 30'000.- quale reddito aziendale.

Se l'attività indipendente viene svolta al 60% con un reddito netto annuo pari a fr. 20'000.-, ai fini del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale minimo, un importo di fr. 20'929.-, ovvero il 60% di 34'882.- (quest'ultimo importo corrisponde al doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps).

 

Famiglia biparentale

Se l'attività dipendente è svolta al 60% e quella indipendente al 30% con un reddito netto annuo pari a fr. 20'000.-, il reddito aziendale minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-: ai fini del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale, l'importo di fr. 20'000.-.

Se l'attività dipendente è svolta a tempo pieno e quella indipendente è svolta al 20% con un reddito netto annuo pari a fr. 5'000.-, il reddito aziendale minimo corrisponde a fr. 6'976.-, ovvero il 20% di 34'882.-: ai fini del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale, l'importo di fr. 6'976.-.

Se l'attività dipendente è svolta al 40% e quella indipendente al 60% con un reddito aziendale netto annuo pari a fr. 10'000.-, il reddito aziendale minimo corrisponde a fr. 20'929.-, ovvero il 60% di 34'882.-: ai fini del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale, l'importo di fr. 20'929.-.

Se l'attività dipendente è svolta al 60% (40% + 20%) e quella indipendente al 20% con un reddito netto annuo pari a fr. 5'000.-, il reddito aziendale minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-: ai fini del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale, l'importo di fr. 13'953.-.”

 

                                         Nel Rapporto di minoranza del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto, tra l’altro che:

 

" (…)

●    la misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)

 

                                         La minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti considerazioni:

 

" (…)

4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e penalizzante

 

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).

 

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

 

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni.

 

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)

 

                                         Nella sua seduta del 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le conclusioni del Rapporto di maggioranza.

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti che l’assicurata esercita un’attività lucrativa indipendente al 50%, mentre il marito, che fa parte della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del diritto” e lett. b: “dal coniuge o partner registrato”), ha un grado d’occupazione complessivo del 100%.

                                         L’assicurata contesta il computo di fr. 17'441.-- annui per l’attività indipendente, sostenendo di avere dichiarato all’AVS un reddito annuo di fr. 9'000.-- (cfr. consid. 1.3).

                                         In realtà, come visto (cfr. consid. 2.2), con la riforma della Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 deve essere computato agli assicurati indipendenti un reddito ipotetico secondo le modalità fissate dal Legislatore (art. 47 cpv. 3 Laf) e poi precisate nel regolamento agli art. 20a cpv. 1 e cpv. 2 lett. c (cfr. consid. 1.2).

                                         Di conseguenza, poiché RI 1 svolge un’attività indipendente al 50% e il marito ha un grado d’occupazione complessivo del 100%, a ragione l’amministrazione, ha computato un reddito ipotetico di fr. 17'441.-- (la metà del reddito ipotetico minimo di fr. 34'882.-- per un’attività indipendente esercitata a tempo pieno).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto la decisione su reclamo del 27 aprile 2016 deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti