Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2016.11

 

DC/sc

Lugano

13 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 aprile 2016 emanata da

 

CO 1 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   A seguito dell’esaurimento del diritto ad indennità di disoccupazione, RI 1 ha inoltrato alla CO 1 (in seguito: la Cassa) una richiesta di assegni familiari per le persone senza attività lucrativa in favore della figlia __________, nata il __________ 2008, a partire dal 29 ottobre 2015.

                                         Dopo avere effettuato i necessari accertamenti ed avere appurato che __________, padre di __________, esercita un’attività lucrativa, la Cassa il 22 gennaio 2016 ha respinto la domanda ritenendo che l’assicurata non può essere ritenuta titolare del diritto agli assegni familiari secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam.

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 18 aprile 2016 la Cassa ha confermato il rifiuto degli assegni familiari, rilevando:

 

" (…)

Nella fattispecie trova quindi applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente che cita unicamente le lettere b. e c., l'art. 7 cpv. 1 lett. a. LAFam secondo il quale, qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, alla persona che esercita un'attività lucrativa.

 

A proposito dell'art. 7 della legge, le marg. 401.1 e 404.1 delle relative direttive (DAFam), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, prevedono che le disposizioni dell'art. 7 LAFam sono applicabili immediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF del 5 luglio 2013, 8C 927/2012 / 8C 933/2012, consid. 4.2 e segg.) DAFam 401.1.

 

Per quanto precede la Cassa fa osservare che, quale organo chiamato ad applicare la legge, non le è concessa la facoltà di decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle norme ed è pertanto impossibilitata a decidere diversamente in merito alla titolarità del diritto agli assegni familiari.

 

Anche ad una seconda analisi la presa di posizione del 22 gennaio 2016 della Cassa appare corretta e va quindi confermata.

 

3.

A titolo abbondanziale la Cassa tiene a far osservare all'insorgente che per la marg. 104 DAFam, secondo la giurisprudenza può inoltrare richiesta chiunque ha diritto d'interporre ricorso (v. N. 801.1 DAFam). L'altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto (v. in proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, 2009, N. 14 e 15 sull'art. 29 e N. 4 sull'art. 59). In tal caso gli assegni familiari sono versati direttamente alla persona che ha inoltrato richiesta.

 

In relazione a quanto indicato la signora RI 1 potrà quindi, se del caso, inoltrare la richiesta per assegni familiari a nome del signor __________ per il tramite del datore di lavoro di quest'ultimo. In tal caso, il versamento degli assegni arretrati le spetterà quindi di diritto. (…)” (Doc. 7)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

 

" … vi informo che dalla nascita di mia figlia __________ PERCEPISCO SEMPRE GLI ASSEGNI e ho provveduto (io) a mantenere la stessa in quanto il padre biologico, perché solamente così si può definire, non si è mai interessato di mia figlia e non ha versato alimenti. Se il padre di mia figlia percepisse gli assegni sicuramente, come già fa per gli alimenti, non me li verserebbe. Non ha mai avuto contatti con mia figlia dalla nascita, anzi, se vogliamo essere precisi già quando ero in dolce attesa se ne lavato altamente le mani... quindi non vedo che dubbi ci possano essere...

 

Vedi scritto del 18.04.16 punto 2. In data 12 gennaio 2016 II sig. __________ fornisce alla Cassa le informazioni richieste, necessarie per la corretta applicazione della legge. Dalle nuove informazioni ottenute emerge quindi un dubbio concorso di diritti da risolvere, sussistente fra i due genitori...

 

Quali sarebbero i dubbi???

 

Che mi versa degli alimenti??? Su che c/c???? -

 

Che si è interessato alla bambina???? Quando???

 

Devo procedere con il precetto??? Devo inoltrarne un altro con il restante importo fino ad oggi con gli interessi e le spese del caso??? Devo denunciare il padre biologico per il mancato pagamento degli alimenti? Devo rivolgermi a un avvocato per gli assegni????

 

Ho già prodotto copia del precetto alla cassa cantonale per gli assegni familiari inoltrato nel 2010 al Sig. __________, che naturalmente, fece opposizione la compagna … Lasciare che la compagna faccia opposizione a un precetto per alimenti ... è interesse verso una figlia???? Dichiarare alla tassazione che versa gli alimenti per la figlia (non versati) è corretto??

 

Non aggiungo altro ... Non vorrei sentirmi ripetere che altre informazioni non "centrano" con il diritto di per gli assegni dal 23 ottobre 2015 al 12 aprile 2016.

 

Egregi Signori, non so se stiamo parlando la stessa lingua, ma ribadisco HO L'AUTORITÀ PARENTALE SOLO IO E NON PERCEPISCO ALIMENTI, E LO POSSO DIMOSTRARE TRANQUILLAMENTE, ho testimoni che possono raccontare chiaramente che il sig. __________ non ha mai cercato mia figlia e la stessa ha già otto anni.

 

Concludo chiedendo di ripristinare il diritto di assegni figli, alla sottoscritta, dal 23 ottobre 2015 in poi, come già era dalla nascita di __________.” (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 10 giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" (…)

Nel suo ruolo di organo di esecuzione della LAFam, designata tale dal legislatore federale all'art. 14 lett. b. LAFam, alla CO 1 non è data facoltà di derogare alle norme previste dalla LAFam medesima e quindi, nel caso, dall'art. 7 cpv. 1 LAFam per quanto attiene all'attribuzione della titolarità del diritto agli assegni familiari.

La giurisprudenza del Tribunale cantonale e del Tribunale federale, ha del resto già avuto modo di confermare che le disposizioni di cui al citato art. 7 cpv. 1 LAFam sono vincolanti ed immediatamente applicabili qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni familiari, così come precisato dalla marg. n. 401.1 delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam).

 

Di conseguenza, pur comprendendo le ragioni dell'opponente, la Cassa è impossibilitata a decidere diversamente e ad attribuirle la titolarità del diritto agli assegni familiari nel periodo in questione.

Meritatamente alla percezione delle prestazioni tuttavia, la Cassa osserva come sia in sede di decisione 22 gennaio 2016, sia in sede di decisione su opposizione 14 aprile 2016, abbia informato la signora RI 1 della possibilità di rivendicare direttamente il versamento degli assegni familiari ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAFam, rispettivamente di interporre addirittura in sostituzione del padre la richiesta per assegni familiari – tramite il datore di lavoro di questi – e come, in tal caso, il versamento degli assegni familiari le spetterebbe direttamente, secondo quanto previsto dalla marg. n. 104 DAFam.

 

4.

A titolo abbondanziale la Cassa riferisce che con decisione del 25 aprile 2016 valida dal 13 aprile 2016, la signora RI 1 è stata – nuovamente – riconosciuta titolare del diritto agli assegni familiari, in applicazione di disposti di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. b. LAFam.” (Doc. IV)

 

                               1.5.   Il 13 giugno 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente oppure no la Cassa ha negato a RI 1 il diritto agli assegni familiari a favore della figlia __________, per il periodo dal 23 ottobre 2015 al 12 aprile 2016.

 

                                         L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

 

                                         L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

 

" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

 

a.   la persona che esercita un'attività lucrativa;

 

b.   la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

 

c.   la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

 

d.   la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

 

e.   la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

 

f.    la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

 

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (consid. 3 e 4).

 

                                         In un’altra sentenza pubblicata in DTF 140 V 485 l’Alta Corte ha stabilito che il testo dell'art. 7 cpv. 2 LAFam è chiaro e concerne solo la situazione di famiglie in cui due aventi diritto lavorano in Cantoni diversi. Non vi sono motivi oggettivi per ritenere che il testo letterale della legge non corrisponda al vero senso della norma, che pertanto non si applica nei casi in cui un genitore lavora in due Cantoni diversi (consid. 4.2).

 

                                         L’art. 8 LAFam prevede che:

 

" Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi."

 

                                         L'art. 9 LAFam, dedicato al "versamento a terzi" precisa invece che:

 

" 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esi­gere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

 

2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA."

 

                                         In una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

Dagli atti di causa non risulta se la madre di P._________ eserciti o meno un'attività lucrativa. Qualora l'interessata fosse professionalmente inattiva, il diritto agli assegni familiari spetterebbe al padre esercitante una tale attività (art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam). Se per contro la madre dovesse svolgere un'attività lavorativa, gli assegni in lite spetterebbero a lei, avendole la sentenza di divorzio attribuito, all'epoca, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale su P._________ (art. 7 cpv. 1 lett. b LAFam). Anche se quest'ultimo vive attualmento presso il padre, gli assegni di formazione sono in questa costellazione dovuti alla madre. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti. Nel suo ricorso, l'UFAS rileva a giusta ragione la possibilità per il figlio di chiedere, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LAFam, che gli assegni gli siano versati direttamente. Pure correttamente l'autorità di vigilanza ricorda che nel caso in cui la madre di P._________ esercitasse un'attività lucrativa, F.________ potrà, se del caso, pretendere il versamento della differenza di cui all'art. 7 cpv. 2 LAFam, norma, questa, che prevede che se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto a norma del primo capoverso sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro. (…)”

                                        

                               2.2.   Nella presente fattispecie la Cassa, dopo avere appurato che il padre di __________ esercita un’attività lucrativa mentre la madre era, a quel momento, senza un’attività lucrativa. ha negato alla ricorrente il diritto agli assegni per la figlia.

                                         Secondo questo Tribunale l’operato dell’amministrazione è corretto.

                                         Infatti l’art. 7 cpv. 1 LAFam prevede che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta prioritariamente alla persona che esercita un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.1).

                                         D’altra parte, l’amministrazione ha pure giustamente spiegato all’assicurata il suo diritto di chiedere e ottenere gli assegni direttamente per il tramite del datore di lavoro del padre, qualora quest’ultimo non inoltrasse la domanda, rispettivamente di esigere il versamento diretto degli assegni familiari qualora gli assegni richiesti dal padre non venissero impiegati per provvedere alle necessità di __________ (cfr. consid. 1.4 e STCA 39.2013.10 del 9 gennaio 2014 consid. 1.1).

 

                                         La decisione su opposizione del 18 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti