Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2016.16

 

dc/gm

Lugano

18 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 agosto 2016 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 10 giugno 2016 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha attribuito a RI 1 un assegno familiare integrativo (AFI) di fr. 1'125.- mensili per i due figli __________ e __________ (cfr. doc. 1).

 

                                         Con decisione del 18 luglio 2016 l’amministrazione ha ridotto a fr. 131.- mensili l’AFI attribuito per il mese di luglio 2016 (cfr. doc. 6), in considerazione del fatto che l’assicurata ha iniziato un’attività lucrativa all’80% dal 20 giugno 2016, sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto il 13 giugno 2016 (cfr. doc. 2B-2C).

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un reclamo nel quale ha rilevato:

 

" (…)

Non mi sembra per niente corretto che voi mi lasciate un mese scoperto.

Io ho iniziato a lavorare il 20 giugno 2016 presso la Coop Pronto di Giubiasco al 80%. Il mio primo stipendio pieno l’ho preso a fine luglio per vivere il mese di agosto.

Mi potete spiegare come dovrei io pagare tutte le mie cose compreso affitto di luglio se mi mandate soli Fr. 131.-? Non potete calcolarmi luglio in base lo stipendio di luglio ma in base stipendio di giugno. Come avete sempre fatto per i mesi precedenti. Quindi perché tutto ad un tratto ci sono nuove regole? Io non posso pagare con lo stipendio di luglio l’affitto di luglio e agosto.

Io dovrei avere diritto a un assegno integrativo completo per il mese di luglio. Poi per agosto non avrò più bisogno. Ho conferma da diversi uffici che sono nel giusto e che mi aspettano questi soldi richiesti. (…)” (cfr. doc. 7A)

 

                               1.3.   Con decisione del 12 agosto 2016 la Cassa ha respinto il reclamo presentato in data 2 agosto 2016 da RI 1, argomentando:

 

" (…)

Nel caso che ci si occupa, l’evento che ha portato ad una revisione straordinaria dell’AFI, da parte della Cassa, è l’inizio dell’attività lavorativa della signora RI 1; la stessa è iniziata dal mese di giugno 2016.

 

In considerazione di quanto disposto dall’art. 27 cpv. 5 let. b) la Cassa non può che riconfermarsi integralmente nella decisione di data 18 luglio 2016, valida dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016 mediante la quale è stato computato, quale reddito, quello indicato sul contratto di lavoro sottoscritto dalla reclamante in data 13 giugno 2016, nella percentuale dell’80%. (…)” (cfr. doc. A)

 

                               1.4.   Contro la decisione su reclamo l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         La sua patrocinatrice chiede che vengano ricalcolati gli AFI per il mese di giugno e si è così espressa:

 

" (…)

A partire dal 20 giugno 2016 la ricorrente ha iniziato un'attività lavorativa all'80% in qualità di venditrice, per un periodo di prova di 3 mesi (cfr. doc. B). La stessa ha avvertito subito la Cassa, che, presone atto, ha revisionato i conteggi AFI, in buona sostanza annullando i versamenti per il mese di giugno stesso.

In data 2 agosto 2016 l'interessata ha dunque presentato reclamo, sottolineando che ha iniziato a lavorare solo il giorno 20 giugno 2016, incassando una cifra esigua, pro rata, e, di rimando, trovandosi in serie difficoltà finanziarie, essendosi verificato uno scoperto sul mese di giugno (cfr. doc. C).

(…)

La ricorrente contesta la decisione della Cassa e, in buona sostanza, chiede che il conteggio venga rieffettuato tenuto conto di quanto indicato al punto precedente. Se da un lato è corretto che la revisione straordinaria subentri a far capo dal mese in cui è intervenuto il nuovo evento (inizio dell'attività lavorativa), dall'altro il caso specifico è particolare e se ne deve tenere conto. Contrariamente alle situazioni usuali, in cui una nuova attività lavorativa inizia il primo giorno del mese, il che giustifica pienamente il riconteggio degli AFI a dipendenza del reddito, nel caso specifico è manifesto che si crea una lacuna per cui la beneficiaria non ha incassato né il reddito, né gli AFI. Il disposto a cui si riferisce la Cassa non può essere applicato in modo così rigido e rigoroso come preteso. Come suggerito dalla Cassa stessa, la ricorrente si è rivolta anche all'Ufficio sociale del suo Comune, il quale, tuttavia, l'ha invitata a proseguire la via giudiziaria, ritenuto che anche a suo parere gli AFI per il mese di giugno, da versarsi su luglio, vanno assicurati. Ritenuto che l'aiuto sociale è secondario per rapporto ad altre possibilità di sostentamento, in caso tramite AFI, la ricorrente si sente doppiamente legittimata a far valere i suoi diritti in questa sede. (…)” (cfr. doc. I)

 

                                         La rappresentante dell’assicurata ha pure richiesto l’assistenza giudiziaria.

 

                               1.5.   Il 19 settembre 2016 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con i relativi allegati, debitamente vistato dal Comune di domicilio (cfr. doc. IV).

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 29 settembre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" (…)

Preliminarmente si rimarca che il reclamo datato 2 agosto 2016, si riferisce alla decisione della Cassa del 18 luglio 2016, con la quale è stato accordato un diritto all’assegno integrativo per il mese di luglio 2016.

Incomprensibilmente la ricorrente contesta l’assegno integrativo accordato per il mese di giugno 2016, oggetto della decisione del 10 giugno 2016, cresciuta incontestata in giudicato.

Nel merito delle censure adottate dalla ricorrente, la Cassa si rifà ai contenuti della decisione impugnata, richiamando quanto sinora ritenuto in fatto ed in diritto, rammentando come, per quanto riguarda il diritto all’assegno integrativo relativo al mese di giugno 2016, lo stesso sia stato concesso per il suo importo massimo erogabile ossia CHF 1'125.-. (…)” (cfr. doc. V)

 

                               1.7.   Il 29 settembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova.

                                         Le parti sono rimaste silenti.

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

                                         L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

 

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

 

a)    è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b)    coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c)    ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

 

                                         Ai sensi dell’art. 49 Laf, in vigore nel momento determinante cui è stata presa la decisione, relativo all’importo massimo dell’assegno:

 

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”

 

 

                               2.3.   L’art. 27 Laps prevede quanto segue:

 

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a)   revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b)   revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b)   dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c)   dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)”

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, con decisione 10 giugno 2016 la Cassa ha riconosciuto all’assicurata per i due figli un AFI di fr. 1'125.- mensili per il periodo 1° giugno – 31 agosto 2016. Si tratta dell’importo massimo.

                                         Infatti dall’assegno integrativo massimo annuale di fr. 9'150.- per ogni figlio va dedotto l’importo di fr. 2'400.- per gli assegni per figli (fr. 200 x 12), ciò che corrisponde a fr. 6'750.- annui, pari a fr. 562.50 mensili.

                                         Per i due figli l’importo massimo e dunque di fr. 1'125.-

 

                                         Nel ricorso si chiede il riconteggio dell’AFI per mese di giugno 2016. Ora, come giustamente sottolineato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid. 1.6.), per il mese di giugno è stato versato l’importo massimo erogabile, per cui un nuovo calcolo non porterebbe a nessun risultato più favorevole per l’assicurata.

 

                                         A titolo abbondanziale va rilevato che giustamente la Cassa ha poi effettuato una revisione straordinaria dell’AFI per il mese di luglio 2016 sulla base dell’art. 27 cpv. 5 lett. b Laps (cfr. consid. 2.3.) in quanto l’assicurata ha fatto registrare un notevole aumento del reddito da attività dipendente.

 

                               2.5.   Deve, infine, essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 3 s.).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

                                         A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

 

                                         Nella presente fattispecie, avendo ottenuto l’assicurata l’importo massimo dell’AFI per il mese di giugno 2016, il ricorso non aveva possibilità di esito favorevole, per cui la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti