Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2016.4

 

dc/gm

Lugano

24 agosto 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 marzo 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La __________ e RI 1 hanno stipulato un contratto di lavoro di durata determinata valido dal 6 maggio al 31 agosto 2015 (cfr. doc. C).

 

                                         In data 30 agosto 2015 l’assicurato ha subìto un infortunio per il quale è stato inabile al lavoro fino al 29 febbraio 2016, percependo le indennità giornaliere della __________.

 

                                         Con decisione del 25 gennaio 2016 (cfr. doc. D), confermata con decisione su opposizione del 9 marzo 2016, la CO 1 ha rifiutato di riconoscere a RI 1 il diritto agli assegni di famiglia per i suoi tre figli durante i mesi da settembre a novembre 2015 in quanto il rapporto di lavoro si sarebbe in ogni caso concluso il 31 agosto 2015 (cfr. doc. B).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore chiede il versamento degli assegni familiari fino al mese di novembre 2015, rilevando:

 

" (…)

6.      Si contesta fermamente la decisione di CO 1 che cozza con la LFami, la OAFami e l'interpretazione delle direttive concernenti la legge sugli assegni familiari (DAFam). L'art. 10 OAFami prevede infatti che se il salariato è impossibilitato a lavorare in seguito a infortunio, sono versati gli assegni ancora per il mese in cui e iniziato l'impedimento al lavoro (agosto 2015 nel nostro caso) e per i tre mesi successivi, anche se il diritto legale al salario è estinto.

 

7.      Espressamente da noi interpellata per un parere, anche la Cassa __________ è del medesimo nostro avviso (doc. E). Infatti, richiamato il già ci-tato art. 10 cpv. 1 OAFami, nonché le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) marg. 517 lettera a), il salariato impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza, o adempimento di un obbligo legale, ha diritto agli assegni familiari ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa.

 

8.      Nello specifico, il signor RI 1 è stato vittima di infortunio in data 30.08.2015. In data 31.08.2015 il suo contratto di lavoro è cessato, ma, essendo in infortunio, egli ha diritto comunque agli assegni familiari, per i suoi tre figli, per il mese di agosto 2015, oltre a settembre, ottobre e novembre 2015, per un ammontare complessivo di Fr. 1'800.- ossia: 3 figli x Fr. 200.00/mese x 3 mesi. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Il 18 aprile 2016 il TCA ha assegnato alla Cassa convenuta un termine di 20 giorni per inoltrare la risposta di causa (cfr. doc. II). Essendo tale termine infruttuosamente scaduto, il 19 maggio 2016 il Presidente del TCA ha fissato all’amministrazione un ultimo termine perentorio di 10 giorni per inoltrare la risposta di causa unitamente alla relativa documentazione (cfr. doc. III).

                                        

                                         Il 20 maggio 2016 la Cassa ha inviato la documentazione accompagnata da uno scritto in lingua tedesca (cfr. doc. IV).

                                         Il 23 maggio 2016 il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 15 giorni per tradurre in italiano la risposta di causa (cfr. doc. V).

                                         Nella risposta di causa del 24 maggio 2016 la Cassa osserva in particolare:

 

" (…)

Dopo tutte le nostre chiarificazioni con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), abbiamo dovuto ammettere, che l’esempio 1 vale anche per il Signore RI 1. Con questa conclusione i 3 mesi aggiuntivi non possono essere dati.

L’UFAS conferma: (E-Mail allegato) “che non esiste un diritto agli assegni familiari dopo l’incidente (a partire dal 01.09.2015) perché non esiste più un contratto di lavoro (periodo determinato fino al 31.08.2015). Il diritto agli assegni sorge e si estingue con il salario. In addizione il diritto esiste solo durante il periodo del contratto di lavoro (ciff. 504 direttive AF). Nella ciff. 517b Dir. AF viene fatta un’eccezione (Licenziamento tramite il datore di lavoro). Quest’eccezione è conclusiva. Quindi non esiste un diritto agli assegni dopo la fine del contratto di lavoro, se il contratto per esempio e determinato o il lavoratore si è licenziato se stesso”.

 

Abbiamo consapevolmente contattato l’UFAS come grado più alto, per assicurarci e per potere decidere in modo corretto. Anche perché queste richieste si potrebbero ripetere.

 

Dopo la chiarificazione abbiamo deciso come ci ha istruito l’UFAS. Ogni passo è documentato ed allegato. (…)” (Doc. VI)

 

                               1.4.   Il 27 maggio 2016 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’art. 13 cpv. 1 della Legge sugli assegni familiari (LAFam) prevede che hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 cpv. 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

 

                                         L’art. 10 dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), intitolato “Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento”, stabilisce quanto segue:

 

" 1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

 

1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.

 

1ter Dopo un'interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.

 

2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

a. un congedo di maternità di al massimo 16 settimane;

b. un congedo giovanile secondo l'articolo 329e capoverso 1 CO.

 

3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.”

 

                               2.2.   Le Direttive concernenti la Legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) valide dal 1° gennaio 2009, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono quanto segue:

 

" (…)

513     In determinati casi è possibile derogare al principio secondo

1/13    cui il diritto agli assegni familiari sussiste unicamente finché vi è diritto al salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto questo diritto. In tal caso, il diritto sussiste per tutti i figli per i quali sono adempiute le condizioni richieste. Se durante il periodo di continuazione del versamento degli assegni nasce un nuovo diritto (p. es. per la nascita di un figlio o un diritto sorto per un figliastro in seguito a un matrimonio), il diritto sussiste (anche) per questo figlio fino alla fine del periodo di continuazione del versamento degli assegni.

 

           Esempio:

           un salariato riceve un assegno per i figli per un figlio. Dal 20 gennaio è impossibilitato a lavorare per malattia. Il 5 marzo diventa nuovamente padre. Per i mesi di gennaio e febbraio ha diritto a un assegno familiare e per i mesi di marzo e aprile a due assegni familiari nonché, eventualmente, all’assegno di nascita. Dal 1° maggio non sussiste più alcun diritto agli assegni familiari, per nessuno dei figli.

 

514     Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni sussiste indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico o di diritto privato e che la legge sul lavoro sia applicabile o meno.

 

515     Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni riguarda anche l’importo differenziale.

 

516     Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni

1/14    sussiste anche quando un’altra persona può rivendicare assegni familiari. Questa persona riceverà gli assegni familiari non appena il diritto del salariato impossibilitato a lavorare o deceduto si è estinto.

           Se il salariato riprende il lavoro e successivamente lo interrompe di nuovo per un impedimento al lavoro secondo l’articolo 10 capoverso 1 OAFami, un nuovo termine per la continuazione del versamento degli assegni inizia a decorrere e gli assegni familiari vengono versati nuovamente, a condizione che la persona raggiunga un reddito da lavoro minimo di 587 franchi mensili (le indennità giornaliere dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni non vengono computate, v. N. 517).

 

           Esempio

           Una salariata riprende a lavorare il 1° aprile e si riammala il 4 aprile. Un nuovo termine inizia a decorrere e il diritto agli assegni familiari sussiste a condizione che in questi tre giorni la salariata guadagni almeno 587 franchi.

 

516.1  Per definire la durata della continuazione del versamento degli

1/13    assegni è determinante il primo giorno in cui l’attività lavorativa non può essere esercitata per malattia, infortunio ecc. Se una persona subisce un infortunio il primo giorno di un mese, avrà diritto agli assegni familiari per tutto il mese in questione, per i tre mesi seguenti e per il mese in cui riprenderà il lavoro.

 

           Esempio

           Una salariata subisce un infortunio il 1° settembre e non può iniziare o deve interrompere la sua attività lavorativa. Riprende a lavorare il 15 gennaio. Ha diritto agli assegni familiari senza alcuna interruzione. In caso di congedo non pagato, è determinante il mese dell’ultimo giorno di lavoro in cui è percepito il salario. Per esempio, se una persona inizia un congedo non pagato il 1° agosto, gli assegni familiari sono versati fino al mese di ottobre, compreso. Se riprende a lavorare nel corso del mese di novembre, gli assegni familiari sono versati anche per tutto questo mese.

 

517     a)  Se il salariato è impossibilitato a lavorare per malattia,

1/13         infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa.

          

           b)  Gli assegni familiari continuano a essere versati se, scaduti i tre mesi, il lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili. Non sono invece prese in considerazione le indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo.

 

           c)  Se non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili, il diritto agli assegni familiari si estingue allo scadere dei tre mesi successivi all’inizio dell’impedimento al lavoro.

 

           d)  Se il salariato è licenziato durante l’impedimento al lavoro per i motivi summenzionati, il diritto agli assegni familiari per i tre mesi successivi all’inizio dell’impedimento continua anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono più versati, nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 587 franchi mensili. (…)”

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie è incontestato che l’assicurato è stato assunto mediante un contratto di durata determinata con scadenza fissata al 31 agosto 2015. Pure ammesso è il fatto che l’assicurato si è infortunato durate il rapporto di lavoro (il 30 agosto 2015) ed è rimasto inabile al lavoro nei mesi successivi.

 

                                         Contestata è invece l’applicazione o meno dell’art. 10 cpv. 1 OAFami anche nel caso in cui il contratto di lavoro si sarebbe in ogni caso concluso, indipendentemente dall’infortunio.

 

                                         Prima di prendere la decisione impugnata la Cassa, anche consapevole che si tratta di una questione che potrebbe verificarsi nuovamente in futuro, ha interpellato l’UFAS sottoponendogli il caso concreto (cfr. doc. 3).

                                         La collaboratrice scientifica dell’UFAS, __________, ha così risposto il 18 dicembre 2015:

 

" (…)

l  Ein Arbeitnehmer wird befristet für die Periode vom 01.01. - 30.06.2015 angestellt. Nun verunfallt er am letzten Arbeitstag - also am 30.06.2015. Werden in diesem Fall die Familienzulagen ebenfalls noch gem. FamZWL RZ 517 weiter bezahlt oder endet der Anspruch am 30.06.2015, da das Arbeitsverhältnis per diesem Datum sowieso enden würde?

l  In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Weiterzahlung, da ab dem 1. Juli 2015 kein Arbeitsverhältnis mehr besteht. Der Anspruch auf Familienzulagen entsteht und erlischt mit dem Lohnanspruch. Zudem besteht der Anspruch grundsätzlich nur während der Dauer des Arbeitsverhältnisses (Rz. 504 FamZWL). Von diesem Prinzip wird in Rz. 517 Buchstabe d) FamZWL eine Ausnahme gemacht (Kündigung durch den Arbeitgeber). Diese Ausnahme ist abschliessend. Es besteht somit kein Anspruch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, wenn das Arbeitsverhältnis beispielweise befristet ist oder der Arbeitnehmer gekündigt hat. (…)” (Doc. 2)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato dell’amministrazione.

                                         Infatti, secondo l’art. 13 cpv. 1 LAFam e come ricordato al n. 504 delle Direttive dell’UFAS, il diritto all’assegno nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste solo durante il periodo del rapporto di lavoro, salvo ben precise eccezioni.

 

                                         Così, nell’ipotesi dell’art. 10 cpv. 1 dell’OAFami, quando il rapporto di lavoro sussiste, il dipendente è inabile al lavoro e il diritto allo stipendio è cessato, il diritto agli assegni di famiglia viene prolungato ancora per tre mesi.

                                         Allo stesso modo viene trattato il lavoratore che viene licenziato quando già si trova in incapacità lavorativa.

                                         Queste norme hanno lo scopo di non penalizzare gli assicurati divenuti incapaci di lavorare senza colpa (cfr. U. Kieser, M. Reichmuth “Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG)”. Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 208 n. 53).

                                         Se invece il contratto di lavoro, come nel caso concreto, si sarebbe in ogni caso concluso e sarebbe dunque cessato il diritto al salario indipendentemente dall’inabilità lavorativa per infortunio o malattia, non è più dato il diritto agli assegni di famiglia.

 

                                         La decisione su opposizione del 9 marzo 2016 deve pertanto essere confermata.

 

 

 

                                                 2.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti