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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 1° marzo 2016 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 1° marzo 2016 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha confermato la decisione del 28 maggio 2014 con la quale aveva negato a RI 1 il rinnovo del diritto a un assegno integrativo, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. doc. 4).
Più precisamente l’amministrazione ha ribadito la correttezza del computo nel relativo conteggio dell’importo di fr. 9’112.-- a titolo di pensione alimentare ipotetica, in quanto l’assicurata non rivelando l’identità del padre di sua figlia __________, nata il __________ 2009, ha rinunciato a introdurre l’azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 1° marzo 2016 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria, il riconoscimento di assegni integrativi calcolati senza computare una pensione alimentare ipotetica di fr. 9'112.-- annui e il rinvio degli atti alla Cassa per determinare l’importo degli assegni integrativi spettantile.
A sostegno della pretesa ricorsuale l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha segnatamente addotto che:
" (…)
In particolare si insorge poiché l'autorità precedente neppure è entrata nel merito dei motivi per i quali non è stata inoltrata un'azione di accertamento della paternità nei confronti del padre di __________, come prevede l'art. 66 Laf.
(…)
In concreto occorre dunque preliminarmente valutare se la ricorrente ha di fatto rinunciato a introdurre l'azione di accertamento della paternità.
In caso di rinuncia a questa azione occorre stabilire se la stessa è avvenuta con o senza giustificati motivi con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 40 Reg. Laf.
La Cassa non si è chinata su alcuno di questi due aspetti determinanti per valutare il diritto della ricorrente agli assegni AFI.
La Cassa si è infatti limitata ad accertare che l'allora Commissione tutoria regionale di __________ ha istituito una curatela a favore di __________ con il compito di inoltrare un'azione di accertamento della paternità. La curatela è in seguito stata revocata senza che l'azione venisse inoltrata.
Di conseguenza non è la ricorrente che ha rinunciato a introdurre tale azione ma la competente autorità tutoria e meglio il curatore da essa designato.
L'azione di accertamento non ha potuto essere inoltrata poiché alla ricorrente non è noto il luogo di residenza del presunto padre il quale non solo ha rifiutato il riconoscimento della figlia ma già ha rifiutato la gravidanza al momento della breve relazione con la madre.
Pertanto, a mente della ricorrente, non vi è stata sua rinuncia a introdurre l'azione di accertamento della paternità, ma impossibilità a introdurre una simile azione da parte del curatore designato dall'autorità tutoria non essendo noto il luogo di residenza del presunto padre e oltretutto avendo lo stesso dimostrato per atti concludenti di non essere interessato né alla relazione paterna e neppure all'eventuale azione che sarebbe stata avviata nei di lui confronti. Lo stesso infatti ha dimostrato totale disinteresse nei confronti della madre e della nascitura già all'inizio della gravidanza.
La ricorrente ritiene comunque che, anche se si volesse sostenere che essa ha rinunciato a introdurre l'azione di accertamento della paternità, tale rinuncia sarebbe comunque avvenuta per fondati giustificati motivi.
Come detto innanzitutto la ricorrente neppure sa dove risiede il presunto padre. Quest'ultimo inoltre ha lasciato la ricorrente già all'inizio della gravidanza in quanto la stessa si è a giusta ragione rifiutata di aderire alla di lui richiesta di aborto.
In queste condizioni è assolutamente evidente che l'attuale situazione adempie alle fattispecie previste dall'art. 40 Reg. Laf per considerare come giustificati gli eventuali motivi di rifiuto di un'azione di paternità da parte della ricorrente. (…)” (Doc. I, pag. 2-4)
1.3. In risposta la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, rilevando segnatamente che:
" (…)
Nel corso della pratica la ricorrente ha cambiato più volte la sua versione in merito alla paternità di __________, senza mai volersi sbilanciare sul nominativo del genitore, impedendo così gli accertamenti. Pertanto si deve ritenere che la ricorrente ha volontariamente rinunciato a qualsiasi azione di accertamento di paternità, la quale peraltro poteva anche essere effettuata presso il foro del suo domicilio (art. 25 CPC).
Ora, a mente della Cassa occorre senz'altro applicare l'art. 66 cpv. 2 Laf in tutti quei casi in cui l'identità del padre è nota, ma la stessa non viene volutamente rilevata. (…)” (Doc. IV, pag. 3-4)
1.4. Il 10 maggio 2016 l’avv. Lepori ha trasmesso il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con allegata della documentazione (cfr. doc. VI).
1.5. Questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell’assicurata di precisare, comprovando con la debita documentazione, l’ammontare dei premi dell’assicurazione malattia (anno 2016) a carico della ricorrente e di sua figlia e l’entità di eventuali sussidi (anno 2016; cfr. doc. VII).
L’avv. RA 1 ha dato seguito a tale richiesta il 18 maggio 2016 e ha inoltre postulato l’audizione personale dell’assicurata, specificando, da una parte, che la stessa potrà riferire in merito all’azione di accertamento della paternità della figlia, dall’altra, che la domanda di audizione personale è formulata anche in virtù della facoltà concessa dall’art. 6 CEDU (cfr. doc. X; C1-2).
1.6. Pendente causa questa Corte ha inoltre chiesto alla Cassa di produrre le decisioni emesse a favore dell’insorgente dal 15 giugno 2010 (cfr. doc. VIII).
La parte resistente ha trasmesso le decisioni di concessione di assegni integrativi e di prima infanzia emesse dal 15 giugno 2010 al 3 giugno 2013 con validità dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2014 per quanto attiene agli AFI e dal 1° giugno 2010 all’agosto 2012 (cfr. doc. IX+1/42).
1.7. I doc. IX + 1/42 sono stati inviati per conoscenza al patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. XI).
1.8. Con decreto del 23 maggio 2016 il Presidente del TCA ha accolto l’istanza dell’assicurata tendente alla concessione del gratuito patrocinio (cfr. doc. XII).
1.9. Il 24 maggio 2016 il Presidente del TCA ha citato le parti, RI 1 con il proprio rappresentante avv. RA 1 e la Cassa, a comparire dinanzi a questo Tribunale l’8 giugno 2016 alle ore 9:15 – data e orario concordati con le parti – per procedere alla discussione di causa (cfr. doc. XIII).
Tale udienza è stata annullata e rinviata al 15 settembre 2016 a seguito della richiesta dell’avv. RA 1, vista la sua impossibilità a partecipare alla discussione di causa a causa di un disguido interno del loro studio – (cfr. doc. XIV; XV; XVI).
1.10. Il 15 settembre 2016 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, del suo rappresentante, avv. RA 1, dell’avv. __________ e di __________ della Cassa, si è proceduto alla discussione di causa.
In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XVIII), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi spettanti all’assicurata a decorrere dal mese di giugno 2014, abbia computato degli alimenti ipotetici per la figlia __________.
Gli altri elementi del conteggio risultano, infatti, incontestati.
2.2. Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha contestato la decisione su reclamo del 1° marzo 2016 emessa dalla Cassa per motivi d’ordine formale.
Una lesione del diritto di essere sentito è stata fatta valere, sostenendo che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nella decisione su reclamo del 1° marzo 2016 con le tesi da lei proposte che implicherebbero il riconoscimento di giustificati motivi al mancato inoltro di un’azione di accertamento della paternità della figlia (cfr. doc. I pag. 5).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo del 1° marzo 2016 impugnata, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui la Cassa ha computato gli alimenti ipotetici nel calcolo degli assegni integrativi, ovvero che non volendo rilevare l’identità del padre della figlia e non inviando la documentazione richiesta (riguardante l’accertamento della paternità di __________ dall’inizio della curatela al termine della stessa; cfr. doc. 10) ha ritenuto che in concreto non fosse adempiuto alcun valido motivo che giustificasse la rinuncia a introdurre l’azione di accertamento di paternità (cfr. doc. A).
Del resto l’insorgente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3. L'art. 66 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che:
" Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio. (cpv. 1)
L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di riferimento. (cpv. 2)"
L'art. 40 del Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf) precisa che:
" La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge. (cpv. 1)
Sono considerati, giustificati motivi, in particolare:
a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;
b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.
(cpv. 2)."
Al riguardo va rilevato che l’art. 40 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici, bensì ne menziona semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.
L'art. 66 della Legge sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto già previsto nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e 37d per l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078 del 27 maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).
Queste ultime disposizioni erano state introdotte in occasione della prima revisione della LAF, entrata in vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia, il 1° febbraio 2003.
Nel Messaggio n. 5189 del 18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato si era così espresso:
" Dal punto di vista della politica sociale, il computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio è comunque giustificato.
È infatti ai genitori che deve competere, in prima linea, il mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato dovrebbe poter intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro doveri, vi è ancora un deficit di reddito.
Se quindi, la madre decide senza validi motivi - quindi senza assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il nominativo del padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo Stato possa procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio. D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione sociale in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia intera (API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.
La pensione alimentare ipotetica per il figlio dovrà essere computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/o il figlio abbiano "rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine si intende, in particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio, oppure ancora che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli esempi esposti non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad hoc.
Considerato che in queste fattispecie, di regola, il nominativo del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile esperire accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della pensione alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio conformemente alla LAF." (pag. 82-83)
Per completezza giova rilevare che con il Messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 relativo al pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali il Consiglio di Stato ha proposto di adeguare l’art. 66 cpv. 1 Laf, nel senso d’introdurre come situazione che consente di computare nel calcolo dell’assegno una pensione alimentare ipotetica per il figlio, oltre alla rinuncia dell’introduzione dell’azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, pure la rinuncia a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile (cfr. pag. 27; 65).
Tale proposta è stata motivata come segue:
" (…)
Ciò allo scopo:
• di chiarire, in termini generali, da un lato, che l’intervento sussidiario del Cantone rispetto agli obblighi di mantenimento dei genitori va salvaguardato non solo tramite l’accertamento di paternità ma anche mediante un calcolo economico che definisca i contributi alimentari sulla scorta delle reali capacità finanziarie del genitore tenuto al mantenimento;
• dall’altro, in considerazione del nuovo art. 298a del Codice civile svizzero, in particolare il cpv. 2 cfr. 2 di detta normativa, di evitare che i genitori possano semplicemente accordarsi sul contributo alimentare senza alcuna valutazione dell’Autorità regionale di protezione quanto alla loro reale capacità finanziaria, a scapito dello Stato. (…)” (Messaggio N. 7184 pag. 27)
Il nuovo art. 66 Laf è stato approvato dal Gran Consiglio il 20 settembre 2016. L’entrata in vigore dipenderà dall’eventuale lancio di un referendum o meno.
2.4. Questa Corte si è espressa, in più occasioni, in merito al computo di alimenti ipotetici.
Nella sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che, il fatto che la madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia degli alimenti a titolo ipotetico. La mancata collaborazione nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre era infatti dovuta a motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito, difficilmente il padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe perciò potuto rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.
Un’altra sentenza 39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag. 197, concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale rappresentante legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre naturale, in quanto, da un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che si trovava all'estero non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né secondo il diritto svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio, e, dall'altro, essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di paternità.
Il TCA ha deciso che tale fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto di pretendere contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate entrate ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata dimostrata l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre fosse all'estero e non potesse entrare in Svizzera era, in questa ottica, irrilevante, poiché ai fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era assolutamente indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.
In una sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi motivi che giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento della paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere in grado di stabilire chi fosse il padre di suo figlio, in quanto, nel periodo in cui è stato concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a seguito di una triste esperienza precedente, degli incontri occasionali con persone di cui sapeva poco o nulla.
In una sentenza 39.2009.12 del 25 maggio 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49, il TCA ha stabilito che in quel caso a torto la Cassa aveva computato nel calcolo volto a determinare il diritto a un eventuale assegno integrativo degli alimenti ipotetici per i quattro figli di un’assicurata. In primo luogo, l’assicurata aveva rinunciato a introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre biologico, il cui nominativo era peraltro noto all’amministrazione, per giustificati motivi. Più precisamente in quella fattispecie erano adempiute entrambe le ipotesi dell’art. 40 cpv. 2 Reg. Laf, e meglio l’inoltro di un’azione giudiziaria avrebbe potuto costituire un pericolo per l’integrità, fisica o psichica della madre e/o dei figli o avrebbe potuto condizionare negativamente l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare. In secondo luogo, il padre all’estero, essendosi reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia, svolgendo solo saltuariamente l’attività di pescatore quale dipendente, non avendo un domicilio noto e avendo altri sei figli – di cui quattro più piccoli dell’ultima figlia della ricorrente –, non era comunque in grado di sostenere i suoi obblighi di mantenimento. Le pretese di mantenimento sarebbero, dunque, state irrecuperabili. A titolo abbondanziale è stato rilevato che, qualora non fossero esistiti motivi atti a giustificare la non totale computabilità di importi di mantenimento ipotetici, la Cassa non avrebbe dovuto limitarsi a riferirsi all’importo standardizzato fissato dall’art. 66 cpv. 2 Laf. L’amministrazione, invece, conoscendo il nominativo del padre biologico e considerando che quando il debitore vive all’estero deve versare degli alimenti di un importo corrispondente alle sue effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera, avrebbe dovuto esperire accertamenti per stabilire la sua situazione economica e conteggiare, nel caso di specie, una somma considerevolmente ridotta.
In una sentenza 39.2009.6-11 del 18 novembre 2010 questa Corte, da una parte, ha stabilito che nella fattispecie, a ragione, l’amministrazione aveva computato degli alimenti ipotetici per i figli, in quanto nessuno dei motivi che permettono di non tenerne conto era realizzato. In particolare i rapporti tra l’assicurata e l’ex compagno, padre dei suoi figli, non erano così tesi da costituire un pericolo per l’integrità fisica o psichica della madre e dei figli. Il padre era altresì sposato e separato, ma non aveva altri figli, per cui non ci trovava in presenza di una situazione che avrebbe potuto condizionare negativamente l’equilibrio morale ed economico di un altro nucleo familiare. Inoltre neppure si poteva concludere che le pretese di mantenimento nei confronti del padre residente all’estero sarebbero comunque state irrecuperabili, visto che il medesimo all’estero lavorava per 6 mesi all’anno
Dall’altra, in primo luogo, ha confermato le considerazioni esposte a titolo abbondanziale nel giudizio 39.2009.12 del 25 maggio 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49, sopra riportato, e meglio che, se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve versare degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera e che, essendo conosciuto il nominativo del padre biologico, era possibile determinare la situazione economica effettiva e quindi distanziarsi dall'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia.
In secondo luogo, ha quindi annullato le decisioni su reclamo impugnate e rinviato gli atti alla Cassa affinché determinasse il diritto all’assegno di prima infanzia computando un importo a titolo di alimenti di fr. 3'600.-- annui (fr. 150.-- - alimenti dovuti dal padre per ciascun figlio - x 2 figli x 12 mesi), invece dei fr. 17'360.-- considerato dall’amministrazione.
Con giudizio 39.2010.13-14 del 21 marzo 2011 il TCA ha deciso che nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia di un’assicurata, che nel periodo in cui è stata concepita sua figlia, nata nel giugno 2009, cambiava frequentemente partner, trattandosi spesso di persone che incontrava per una sola notte senza conoscerne le generalità e che aveva fornito all’allora Commissione tutoria regionale il nominativo unicamente di uno dei tanti uomini che aveva frequentato, non andavano computati alimenti ipotetici.
Questo Tribunale ha infatti ritenuto che l’assicurata, in considerazione del periodo particolare vissuto dalla medesima tra giugno e novembre 2008, della sua giovane età (21 anni al momento del concepimento) e del fatto che a suo favore nel settembre 2009 era stata istituita una curatela di amministrazione, avesse rinunciato a introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre di sua figlia per giustificati motivi.
Infine, con sentenza 39.2011.2-3 del 16 giugno 2011 questa Corte non ha approvato l’operato della Cassa che aveva fissato l’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia prendendo in considerazione degli alimenti ipotetici di fr. 8'955.-- annui e ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti. Al riguardo è stato indicato di sentire personalmente l’assicurata per appurare per quali motivi il padre, residente all’estero e che non aveva ancora riconosciuto la figlia a causa degli elevati costi di tale pratica, “non può permettersi, economicamente, di passare nessun alimento per sua figlia” ed, eventualmente, per quale motivo il credito era irrecuperabile.
Qualora fosse emerso che non erano dati gli estremi per rinunciare a computare degli alimenti ipotetici, la Cassa avrebbe fissato l’importo, in applicazione della giurisprudenza del TCA concernente i debitori di alimenti che vivono all’estero e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che con risoluzione del 2 marzo 2010 l'allora Commissione tutoria regionale __________, sede di __________, ha istituito una curatela a favore di __________, nata il __________ 2009 e figlia di RI 1. In veste di curatore è stato designato __________, tutore della città di __________, con in particolare i compiti di accertare e stabilire il rapporto di filiazione della bambina, inoltrando un'eventuale petizione presso la competente Pretura, come pure, una volta accertato il legame di filiazione, se necessario promuovere un'azione di mantenimento contro il padre (cfr. doc. 1, in particolare p.to 2.1.).
Con dichiarazione dell'8 aprile 2010 RI 1 ha confermato la sua decisione di non voler rilevare l'identità del padre della figlia __________ (cfr. doc. 3).
Con decisioni del 15 giugno 2010 all'assicurata sono stati concessi un assegno integrativo (AFI) di fr. 713.-- mensili e un assegno di prima infanzia (API) di fr. 276.-- al mese. Nei relativi calcoli è stata computata una pensione alimentare ipotetica di fr. 8'955 annui (cfr. doc. IX37; IX39; IX40; IX42). Dal 1° agosto 2010 l'importo dell'assegno di prima infanzia è stato aumentato a fr. 419.-- (cfr. doc. IX34; IX36) e dal 1° ottobre 2010 ridotto a fr. 209.-- (cfr. doc. IX28; IX30 sempre conteggiando alimenti ipotetici di fr. 8'955.--.
Dal 1° gennaio 2011 a RI 1 è stato erogato un AFI di fr. 726.-- al mese e un API di fr. 268.-- mensili, ridotto a fr. 260.-- dal 1° giugno 2011 (cfr. doc. IX19; IX22; IX16). La pensione alimentare è stata nuovamente computata in ragione di fr. 8'955.-- (cfr. doc. IX21; IX24). Dal 1° giugno 2011 a titolo di alimenti ipotetici è stato considerato l'ammontare di fr. 9'112.-- annuo (cfr. doc. IX15; IX18).
A decorrere dal 1° giugno 2012 l'AFI è stato ridotto a fr. 559.-- e l'API aumentato a fr. 485 mensili (cfr. doc. IX7; IX10).
A RI 1 non è più stato riconosciuto un assegno di prima infanzia dal mese di settembre 2012, poiché il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, comprensivo di alimenti ipotetici di fr. 9'112.-- all'anno, superava il limite annuo fissato dalla Laps (cfr. doc. IX5; IX6).
Dal 1° ottobre 2012 l'AFI mensile è stato decurtato a fr. 539.-- (cfr. doc. IX2; IX4), mentre dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2014 lo stesso è stato pari a fr. 550.-- al mese (cfr. doc. IX1).
Nel periodo dal giugno 2010 al maggio 2014, in cui all'assicurata sono stati erogati assegni integrativi e di prima infanzia (fino al mese di agosto 2012) conteggiando una pensione alimentare ipotetica, non risulta che la ricorrente abbia sollevato alcuna obiezione al riguardo (cfr. doc. 7).
E' stato solamente a seguito della decisione del 28 maggio 2014 con cui le è stato negato l'assegno integrativo non presentando - a seguito del computo del reddito da attività dipendente aumentato rispetto al lasso di tempo precedente e della pensione alimentare ipotetica - alcuna lacuna di reddito Las che RI 1, tramite il relativo reclamo del 16 giugno 2014, ha contestato il computo degli alimenti ipotetici, precisando di non ricevere alcunché da terzi (cfr.doc. 5).
In occasione di un incontro con la Cassa del 14 luglio 2014 l’assicurata ha affermato di non aver mai dato la giusta attenzione all’importo ipotetico di alimenti computato fin dall’inizio del diritto agli assegni (cfr. doc. 7).
Il 30 settembre 2014 l'avv. RA 1, a nome e per conto dell'assicurata, ha comunicato che quest’ultima manteneva il proprio reclamo, rilevando:
" (…)
In concreto, a mente della reclamante, l'art. 66 Legge sugli assegni famigliari non è applicabile in quanto la madre non ha rinunciato a introdurre azione di accertamento di paternità senza giustificati motivi.
Innanzitutto alla reclamante non è noto il luogo di residenza del presunto padre della figlia. Di conseguenza già per questo motivo non sarebbe possibile introdurre un'azione di accertamento della paternità.
Inoltre il presunto padre biologico ha sempre rifiutato sia la gravidanza che la paternità. Si pensi che questa persona, al momento in cui ha saputo che la compagna era incinta, le ha chiesto di abortire. Inoltre, immediatamente dopo aver appreso tale notizia, egli ha troncato la relazione che oltretutto è stata di brevissima durata.
Per quanto noto alla reclamante il presunto padre biologico della figlia non ha neppure un lavoro e dovrebbe essere nulla tenente. Pertanto il medesimo non sarebbe comunque in grado di provvedere al mantenimento della figlia.
Si tratta di una persona già coniugata che, dopo aver troncato la brevissima relazione con la reclamante, è rimasto con la moglie e i figli di primo letto. Come detto comunque la reclamante non sa dove risiede questa persona e non è neppure al corrente se la stessa si trovi nel nostro Cantone.
In queste condizioni si deve necessariamente ritenere che la reclamante aveva assolutamente giustificati motivi per non introdurre un'azione di accertamento della paternità nei confronti di una persona che ha sempre rifiutato la gravidanza e la paternità e che inoltre non è noto dove risieda. (…)” (Doc. 8)
La Cassa, il 23 ottobre 2014, ha chiesto al legale dell’assicurata di inviare copia dei documenti riguardanti l’accertamento della paternità di __________ da inizio curatela al termine della stessa (cfr. doc. 9).
L’evasione di tale richiesta è stata sollecitata dall’amministrazione il 12 dicembre 2014 e il 10 aprile 2015 (cfr. doc. 10; 12).
Il 4 maggio 2015 l’avv. RA 1 ha indicato di aver dato seguito alla domanda della Cassa con scritto del 13 marzo 2015 allegato in copia (cfr. doc. 13).
Nella lettera del 13 marzo 2015 è stato precisato che non vi erano documenti concernenti l’accertamento della paternità di __________, bensì soltanto la decisione di istituzione e di revoca della curatela per l’accertamento della paternità e che, per quanto era noto a RI 1, nessuna procedura di accertamento della paternità era però stata inoltrata (cfr. doc. 13a).
L’11 dicembre 2015 il patrocinatore dell’assicurata, interpellato dalla Cassa (cfr. doc. 15; 16; 17), ha ribadito che a mente della sua assistita non è possibile considerare un contributo alimentare ipotetico a favore della figlia, non essendovi un debitore dello stesso. E’ stato inoltre specificato che il padre della minore non è noto e che è per questo motivo che non è stato possibile avviare una procedura di accertamento di paternità.
Infine l’avv. RA 1 ha chiesto di pronunciarsi sul reclamo inoltrato (cfr. doc. 19).
Con decisione su reclamo del 1° marzo 2016 la Cassa, da una parte, ha ribadito la correttezza del computo nel conteggio dell’AFI dell’importo di fr. 9’112.-- a titolo di pensione alimentare ipotetica, in quanto l’assicurata, non rivelando l’identità del padre di sua figlia __________, ha rinunciato a introdurre azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi. Dall’altra, ha confermato la decisione del 28 maggio 2014 con la quale aveva negato a RI 1 il rinnovo del diritto a un assegno integrativo, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. doc. A).
Con il ricorso interposto contro la decisione su reclamo del 1° marzo 2016 è stato nuovamente asserito, come nel settembre 2014 (cfr. doc. 8), che l’azione di accertamento della paternità non ha potuto essere inoltrata poiché all’insorgente non è noto il luogo di residenza del presunto padre il quale non solo ha rifiutato il riconoscimento della figlia ma già ha rifiutato la gravidanza al momento della breve relazione con la madre e ha lasciato l’assicurata all’inizio della gravidanza in quanto quest’ultima si era rifiutata di aderire alla sua richiesta di aborto (cfr. doc. I).
L’assicurata è stata sentita dal Presidente di questa Corte il 15 settembre 2016 (cfr. doc. XVIII). In tale occasione è emerso in particolare che:
" Rispondendo al presidente del TCA, la sig.ra RI 1 comunica di sapere chi è il padre di sua figlia __________.
La signora RI 1 conferma di avere avuto un contatto con il curatore sig. __________. Precisa che si è trattato di un contatto molto breve (20 minuti) ed è avvenuto nel mese di aprile 2010.
L’assicurata precisa di avere detto in quell’occasione al curatore che sapeva chi era il padre e che non intendeva rivelarne il nome, in quanto non appena ha saputo della gravidanza, il padre biologico le ha detto di abortire e poi non si è più fatto sentire. Io non lo so se ha saputo che ho avuto una figlia oppure no.
L’assicurata aggiunge che al momento della loro relazione sapeva che la persona in questione aveva un’altra famiglia (moglie e figli).
La ricorrente precisa che a quel momento frequentava quella persona da alcuni mesi (5 o 6 mesi).
Il curatore le chiese se si riteneva in grado di crescere sua figlia e la risposta è stata si.
Il presidente del TCA chiede all’assicurata se il curatore le disse qualcosa sulle conseguenze finanziarie legate al fatto di non inoltrare un’azione di paternità.
L’assicurata precisa che non era cosciente a quel momento delle conseguenze finanziarie che avrebbe avuto firmando la dichiarazione (cfr. doc. 3, che viene letta dal presidente del TCA).
Il presidente del TCA legge il testo della risoluzione della Commissione tutoria regionale __________ del 2 marzo 2010, in particolare il punto 2.1.
L’assicurata dichiara che era cosciente di dovere mantenere la figlia e infatti l’ha sempre fatto con il suo lavoro, però ha pure chiesto un aiuto ricorrendo alle misure di sostengo alla famiglia previste in questo Cantone.
Il presidente del TCA chiede all’assicurata come mai non ha contestato negli anni precedenti il fatto che veniva computato un importo a titolo di alimenti. L’assicurata risponde di avere contattato sia lo sportello LAPS, sia – in un’occasione – per telefono l’IAS stesso, e che le è stato detto che tale importo andava computato, ragione per cui si è fidata.
L’assicurata precisa di avere contestato la decisione del 2014 in quanto dopo che in passato beneficiava dell’assegno di prima infanzia a quel momento le è stato pure negato l’assegno integrativo, a seguito di un aumento del suo reddito da attività lucrativa.
L’avv. __________ sottolinea che il presidente del TCA abbia riassunto gli atti contenuti nell’incarto, precisa che in assenza del nominativo del padre le affermazioni dell’assicurati sono pure allegazioni di parte, non suffragate.
Egli su invito del presidente del TCA legge le due ipotesi di giustificati motivi previsti all’art. 40 cpv. 2 del Regolamento.
L’avv. __________, con riferimento alla giurisprudenza del TCA, individua due tipi di casistiche: quelle in cui il padre non è noto e quindi è impossibile procedere alle analisi previste dal regolamento e quelle in cui il padre è noto, nelle quali viene esaminato, nel caso concreto, se esiste uno o entrambi i motivi giustificativi previsti dal regolamento.
Ovviamente, secondo l’avv. __________, per poter procedere a questa analisi è indispensabile che vanga fornito il nominativo della persona in questione.
Ammettere la possibilità di precludere una verifica minima sarebbe il colpo di grazia applicato al principio di sussidiarietà che sta alla base di queste prestazioni.
L’avv. RA 1 precisa che qui il Tribunale deve decidere se sono dati i motivi validi oppure no per non avere inoltrato un’azione di paternità. In tale contesto poco importa sapere se il padre può o non può, se è ricco oppure no, rispettivamente sapere chi è il padre.
L’avv. __________ non condivide questa impostazione.
Il presidente del TCA chiede nuovamente all’assicurata se non vuole dire nulla in più, tenuto conto che tutte le affermazioni sono coperte dal segreto. La ricorrente risponde che non vuole più sapere nulla di questa persona dopo la risposta che le diede nel 2009.
L’avv. RA 1 non ha nulla da aggiungere.
L’avv. __________, con riferimento ad una sentenza nella quale il TCA ha detto che le allegazioni di parte non erano contestate dall’amministrazione, ribadisce che la Cassa non ritiene possibile fondarsi sulle allegazioni della ricorrente riguardo al padre.”
(Doc. XVIII)
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale non può che confermare l’operato della Cassa.
Infatti dagli elementi risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta), e meglio dallo scritto del 30 settembre 2014 della parte ricorrente alla Cassa (cfr. doc. 8), nonché dal ricorso (cfr. doc. I), emerge che il motivo per il quale la ricorrente non ha rivelato il nominativo del padre biologico di sua figlia __________, nata il 27 novembre 2009, è il fatto che questi, già coniugato con figli, nel momento in cui gli è stata comunicata, dall’insorgente, la notizia della gravidanza le ha chiesto di abortire e ha troncato la, seppur di breve durata, relazione.
Anche in sede di audizione del 15 settembre 2016 davanti a questo Tribunale l’assicurata ha affermato, da una parte, di sapere chi è il padre di __________. Dall’altra, che “(…) non appena ha saputo della gravidanza, il padre biologico le ha detto di abortire e poi non si è più fatto sentire”. L’insorgente ha aggiunto di non sapere se il padre biologico è al corrente oppure no della nascita di __________ e che quando ha scoperto di attendere sua figlia frequentava il padre di quest’ultima da alcuni mesi – 5 o 6 mesi.
La ricorrente ha puntualizzato di aver saputo, durante la loro relazione, che la persona in questione aveva un’altra famiglia (moglie e figli).
Infine la medesima, dopo che il Presidente del TCA le ha nuovamente chiesto se non voleva dire qualcosa in più, tenuto conto che tutte le affermazioni sono coperte dal segreto d’ufficio, ha risposto che “(…) non vuole più sapere nulla di questa persona dopo la risposta che le diede nel 2009” (cfr. doc. XVIII).
Alla luce di queste affermazioni, occorre concludere che in concreto non risultano realizzati dei validi motivi ai sensi degli art. 66 cpv. 1 Laf e 40 cpv. 2 Reg.Laf che permettano di giustificare la rinuncia a introdurre l’azione di accertamento della paternità e quindi consentano di non prendere in considerazione degli alimenti ipotetici.
In primo luogo, in casu non sono dati i due specifici motivi espressamente enumerati all’art. 40 cpv. 2 Reg.Laf (cfr. consid. 2.3.). L’assicurata, del resto, non ha minimamente fatto valere una qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l’integrità fisica o psichica sua e/o della figlia, né d’altra parte una qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.
In secondo luogo, ritenuto, che l’art. 40 cpv. 2 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici (cfr. consid. 2.3.), nemmeno possono entrare in considerazione, nel caso di specie, altre situazioni di una certa gravità scusanti la mancata introduzione dell’azione di accertamento della paternità di __________, visto che la ricorrente ha sempre e soltanto asserito di non voler dichiarare le generalità del padre biologico di sua figlia alla luce della sua reazione alquanto negativa allorché ha saputo della gravidanza.
Al riguardo va sottolineato che è vero che l’assicurata ha indicato che in seguito alla notizia della gravidanza la persona in questione non si è più fatta sentire (cfr. doc. XVIII).
E’ altrettanto vero, però, che la medesima mai ha preteso di aver comunque tentato di ricontattare il padre di __________, neppure dopo la sua nascita.
Per quanto attiene all’asserzione dell’assicurata secondo cui avrebbe avuto, nell’aprile 2010, un contatto molto breve con il curatore di sua figlia in occasione del quale ha sì firmato una dichiarazione in cui ha confermato di non voler rivelare l’identità del padre di __________ (cfr. doc. 3 “(…) la sottoscritta si assume personalmente ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal suo agire. (…)”), ma senza essere cosciente delle conseguenze finanziarie legate al fatto di non inoltrare un’azione di paternità (cfr. doc. XVIII), giova evidenziare che in ogni caso prima dell’incontro con il curatore dell’8 aprile 2016, alla medesima è stata intimata la risoluzione del 2 marzo 2010 dell’allora Commissione tutoria regionale __________ con cui era stata istituita una curatela a favore di __________ (cfr. doc. 1).
Nella stessa è stato precisato, da un lato, quale titolo evidenziato “Istituzione di una curatela per l’accertamento della paternità e la salvaguardia del diritto al mantenimento e alle relazioni personali. Designazione del curatore” (cfr. doc. 1).
Dall’altro, che il curatore aveva due compiti:
- accertare e stabilire il rapporto di filiazione della bambina, inoltrando una eventuale petizione presso la competente Pretura;
- una volta accertato il legame di filiazione, il curatore era autorizzato, se necessario, a promuovere un’azione di mantenimento contro il padre (cfr. doc. 1).
Ne discende che l’insorgente non poteva legittimamente non rendersi conto che la decisione di non comunicare il nominativo del padre di sua figlia avrebbe impedito non solo di accertare la paternità e quindi di stabilire un legame - perlomeno giuridico - tra padre e figlia, ma pure di cercare di conseguentemente ottenere un contributo di mantenimento.
2.7. L’art. 6 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Una disposizione analoga figura nella legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Secondo la giurisprudenza federale relativa alla prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130).
Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch, "Ergänzungsleistungen zur AHV/IV", Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).
Applicando questa giurisprudenza al settore degli assegni integrativi e di prima infanzia il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, si è così espresso:
" Allo stesso risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si volesse computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla base delle circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui dovesse intentare una causa.
In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di una causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino e la madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in cui vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto l'atteggiamento, l'interessato verserà alcunché.”
In proposito cfr. pure STCA 39.2009.12 del 25 maggio 2010, massima in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49, citata sopra (cfr. consid. 2.4.).
Nella presente fattispecie non essendo noto all’amministrazione e a questa Corte il nome del padre biologico di __________ per volontà della ricorrente, nemmeno ci si può chinare, indipendentemente dalle asserzioni dell’assicurata secondo cui il medesimo non avrebbe lavoro, sarebbe nulla tenente e non sarebbe quindi in grado di provvedere a mantenere la figlia (cfr. doc. 8), sulla questione di sapere se le pretese di mantenimento nei confronti del padre di __________ siano, se del caso, comunque irrecuperabili.
Non avendo a disposizione alcun dato certo riguardante la situazione personale, familiare ed economica del padre biologico di __________, di cui l’assicurata non ha rivelato l’identità, nulla può essere dedotto circa la sua capacità o incapacità finanziaria.
Di conseguenza in concreto è escluso che le pretese di mantenimento nei confronti del padre biologico possano essere considerate irrecuperabili.
Le parti hanno, in effetti, il dovere di collaborare all’istruzione della causa. Tale dovere limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA applicabile per rinvio dell’art. 46 Laf; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 9C_35/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.1.; DTF 139 V 176 consid. 5.2.; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.). In difetto di ciò le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; DTF 125 V 193 consid. 2).
Al riguardo è utile osservare che durante la discussione di causa del 15 settembre 2016 la Cassa, facendo riferimento a una sentenza nella quale questo Tribunale ha indicato che le allegazioni di parte non erano contestate dall’amministrazione, ha sottolineato di non ritenere possibile fondarsi sulle allegazioni della ricorrente riguardo al padre (cfr. doc. XVIII).
La sentenza menzionata dalla parte resistente è la 39.2010.13-14 del 21 marzo 2011, citata al consid. 2.4.), con cui è stato deciso che in quel caso di specie nel calcolo degli AFI e degli API non andavano computati degli alimenti ipotetici, in quanto la mancata introduzione dell’azione di accertamento della paternità della figlia dell’assicurata era avvenuta per giustificati motivi non potendo l’assicurata identificare il padre di sua figlia cambiando in quel periodo (molto particolare) frequentemente partner.
In quell’occasione questa Corte ha stabilito in particolare:
" 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, alla luce degli elementi risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta), segnatamente dalla dichiarazione 15 dicembre 2010 dell’assicurata (n.d.r.: trasmessa alla Cassa in cui ha affermato di non essere in grado di sapere chi fosse il padre di sua figlia, spiegandone i motivi), peraltro non contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur propos.”) e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, rileva che il caso sub judice è analogo a una fattispecie decisa dal TCA con giudizio 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 (…)” (n.d.r.: quest’ultimo è citato al consid. 2.4.)
Il TCA, dunque, nella STCA 39.2010.13-14 ha sì indicato che gli elementi risultanti dalle carte processuali, segnatamente il fatto che l’assicurata non fosse in grado di identificare il padre della bambina, peraltro comunicato alla Cassa stessa, non erano stati contestati dall’amministrazione. In proposito ha comunque citato una sentenza federale in ambito di prestazioni complementari in cui il TF aveva indicato che l’amministrazione non aveva messo in discussione il tenore di allegazioni di parte (dichiarazioni di un’assicurata in relazione alla residenza abituale del figlio che effettuava degli studi in Sud America) e non aveva richiesto che fossero debitamente comprovate (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010 consid. 4.3.).
Infine va rilevato che, nonostante l’insorgente abbia affermato di non sapere dove risieda il padre di __________ e nemmeno se sia nel Cantone Ticino (cfr. doc. 8; I), nella presente evenienza, non avendo fornito indicazioni precise circa le generalità del padre, neppure può entrare in considerazione l’applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve versare degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera e che, noto il nominativo del padre biologico, è possibile determinare la situazione economica effettiva e quindi distanziarsi dall'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2009.12 del 25 maggio 2010 consid. 2.5., massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49; STCA 39.2009.6-11 del 18 novembre 2010 consid. 2.7.
Anche da questo profilo, perciò, rettamente la Cassa ha computato nel calcolo dell’assegno integrativo spettante all’assicurata dal mese di giugno 2014 degli alimenti ipotetici di fr. 9'112 (cfr. doc. 4a).
2.8. Stante quanto precede il TCA, vista la correttezza del computo degli alimenti ipotetici e della relativa quantificazione, deve confermare la decisione su reclamo del 1° marzo 2016.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti