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redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 13 aprile 2016 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 13 aprile 2016 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha confermato le proprie decisioni del 18 febbraio 2016 concernenti il rifiuto di riconoscere a RI 1 un assegno integrativo (cfr. doc. 2 inc. AF), rispettivamente un assegno di prima infanzia (cfr. doc. 1 inc. AF), in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, nella quale è stato considerato anche __________, superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 13 aprile 2016 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere innanzitutto che __________ è un suo coinquilino che le versa ogni mese fr. 300.- (fr. 200.- per una stanza e fr. 100.- per la figlia __________).
La ricorrente ha precisato di avere sì avuto con lui la figlia __________, ma che ognuno ha la sua vita privata e che perciò non ritiene giusto che __________ venga calcolato nella sua situazione finanziaria.
L’insorgente ha, inoltre, contestato il mancato conteggio del leasing della sua autovettura e della pigione da lei effettivamente pagata di fr. 21'800, invece della somma di fr. 18'000 considerata dalla Cassa.
La medesima ha osservato, poi, che l’AVS le deduce dalla sua rendita l’importo di fr. 150 per un pagamento che non era stato saldato dal suo defunto marito.
Infine l’assicurata ha affermato di avere difficoltà ad arrivare economicamente a fine mese (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 20 aprile 2016 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa, rifacendosi ai contenuto della decisione su reclamo impugnata e asserendo di essere certa che una relazione come quella in questione debba essere considerata quale convivenza stabile ai sensi dell’art. 2a Reg.Laps (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto dell’11 maggio 2016 la ricorrente ha prodotto copia del contratto di locazione della propria abitazione di __________, evidenziando di essere l’unica conduttrice a esclusione di __________, il quale utilizza una stanza e usufruisce di uno dei due bagni solo per lui e della cucina in comune, corrispondendole fr. 300 al mese (cfr. doc. V; B1).
La medesima ha pure allegato una dichiarazione di __________ del seguente tenore:
" di non essere il compagno della sig.ra RI 1, di avere una vita privata propria che non ha nessun collegamento con la sig.ra RI 1, di non potermi permettere un appartamento tutto per me in quanto ho un grosso debito e una figlia da mantenere in __________, per questo motivo sono subaffittuario di una stanza presso la stessa, alla quale corrispondo fr. 300 mensili” (cfr. doc. B1).
1.5. La Cassa, il 20 maggio 2016, dopo aver osservato in particolare che ai suoi atti risulta già una dichiarazione simile di __________, si è riconfermata interamente nella sua risposta di causa del 4 maggio 2016 e nei contenuti della decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. VII).
1.6. Infine con scritto pervenuto il 31 maggio al TCA la ricorrente ha chiesto un colloquio di persona con un funzionario incaricato della Cassa, in quanto non è d’accordo con la loro decisione (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° febbraio 2016.
In particolare andrà verificato se a ragione oppure no l’amministrazione ha tenuto conto nell’unità di riferimento determinante per il calcolo dell’eventuale diritto dell’insorgente a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia di __________.
2.2. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)."
I cpv. 3 e 4 dell’art. 47 Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono:
" Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato (cpv. 3).
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr). (cpv. 4)”
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.
L’art. 51 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
" Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfa i requisiti della Laps. (cpv. 1).”
Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 51 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016:
" Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 2)
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr. (cpv. 3)”.
Secondo l’art. 52 Laf, concernente la famiglia biparentale, nel suo tenore valido dal 1° gennaio 2016:
“I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) Il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.
d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)
Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. (cpv. 2)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. (cpv. 3)
Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 4)”
L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1).
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2).”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
L’art. 46 Laf prevede, del resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
2.3. Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.4. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).
(…).”
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, destinato alla pubblicazione, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiare ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.5. Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") sottolineano che:
" F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.
Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.
Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).
Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.
Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.
Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.
Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.” (La sottolineatura è del redattore)
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.
2.6. Nell’evenienza concreta la Cassa ha considerato nell’unità di riferimento di RI 1, composta della medesima, dei due figli, __________ (__________1999) ed __________ (__________2003), nati dal matrimonio con __________, deceduto nel 2012 (cfr. doc. 21; 20; 19 inc. Laps), e della figlia __________, nata il __________ 2015 (cfr. doc. 25 inc. Laps), anche __________, padre di quest’ultima (cfr. doc. 13; 13a inc. Laps).
Computando, quindi, pure i redditi e le spese di __________, l’amministrazione ha respinto la richiesta dell’assicurata tendente all’ottenimento di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a far tempo dal mese di febbraio 2016 (cfr. consid.1.1.).
L’insorgente ha contestato tale decisione sostenendo che il padre di sua figlia avrebbe subaffittato per fr. 200, oltre a fr. 100 quale aiuto per la bambina, una camera nella sua abitazione trovandosi in difficoltà finanziarie, ma non sarebbe il suo compagno in quanto ognuno avrebbe la propria vita privata (cfr. doc. I; V; 3 inc. AF).
L’assicurata ha sostegno delle proprie asserzioni ha allegato pure una dichiarazione di __________ nella quale egli afferma di non essere il compagno della medesima, bensì solo subaffittuario di una stanza presso di lei (cfr. doc. B1).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso: il 13 aprile 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Il TCA rileva, inoltre, che dalle carte processuali emerge che __________, cittadino __________ entrato in Svizzera il 29 maggio 2009 e in possesso di un permesso di domicilio C UE/AELS valido fino al 28 maggio 2019 (cfr. doc. 16 inc. Laps), il 1° luglio 2013 si è trasferito da __________ a __________ in via __________ (cfr. doc. 17), ossia presso il medesimo indirizzo dell’assicurata (cfr. doc. B2; 21).
Dal contratto di locazione dell’abitazione in via __________ a __________, concluso nel 2006 dal locatore e dall’assicurata unitamente a suo marito, __________, deceduto nel 2012, si evince che l’ente locato è un’abitazione familiare di sei locali (cfr. doc. B2).
Il 15 ottobre 2015 __________ ha riconosciuto, prima della nascita, la figlia sua e di RI 1, poi nata il __________ 2015 (cfr. doc. 13; 25 inc. Laps).
La ricorrente, il 1° febbraio 2016, ha consegnato alla cancelleria comunale di __________ la documentazione completa al fine di richiedere l’assegno integrativo e di prima infanzia. L’appuntamento con lo Sportello Laps di __________ è stato fissato per il 9 febbraio 2016 (cfr. doc. 24 inc. Laps).
Sempre il 1° febbraio 2016 il formulario “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione”, che deve essere sottoscritto dal richiedente degli assegni e dalle persone facenti parte dell’unità di riferimento, è stato firmato sia dalla ricorrente che da __________. Quale rapporto di parentela di quest’ultimo con la ricorrente è stato specificato “convivente” (cfr. doc. 23 inc. Laps).
Inoltre l’insorgente, il 9 febbraio 2016, ha sottoscritto, davanti allo Sportello Laps di __________, la conferma dei dati dichiarati, da cui emerge che la sua unità di riferimento è composta della medesima, dei figli __________ ed __________, della figlia __________ e di __________, indicato – nella casella “legame familiare” – quale convivente, senza formulare al riguardo alcuna obiezione od osservazione (cfr. doc. 25 inc. Laps).
Visto quanto precede e tenuto conto - peraltro in modo decisivo - che la ricorrente e __________ hanno una figlia in comune nata il 16 novembre 2015, ovvero due mesi e mezzo prima della data determinante per l’eventuale diritto ad assegni integrativi e di prima infanzia del 1° febbraio 2016, il TCA ritiene che __________ sia il convivente dell’insorgente e che la convivenza sia stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (secondo cui la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune; cfr. consid. 2.3.).
Il TCA non ignora la circostanza che sia la ricorrente che __________ hanno asserito che quest’ultimo usufruisce unicamente di una stanza presso la medesima e di uno dei due bagni solo per lui (cfr. doc. I; B1; 3 inc. AF).
Al riguardo questa Corte si limita, tuttavia, a ribadire che il TF, con sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015, ha confermato l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto che una coppia che comperava separatamente certi generi alimentari, utilizzava camere e scaffali separati e usava ceste per la biancheria sporca distinte vivesse in concubinato e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese, con la conseguenza di computare anche la compagna nel calcolo della prestazione assistenziale. L’Alta Corte ha evidenziato, da una parte, che tale conclusione non risultava arbitraria. Dall’altra, che nemmeno per dei nuclei familiari è inusuale disporre di camere da letto separate e consumare i pasti ad orari diversi (cfr. consid. 2.4.).
Di conseguenza a ragione la Cassa ha tenuto conto di __________ nell’unità di riferimento dell’insorgente e ha computato ai fini della determinazione dell’eventuale diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia dal febbraio 2016, oltre alle sue spese, i redditi da indennità di disoccupazione di fr. 39'142 annui di quest’ultimo (cfr. doc. 2b; 1b), la cui entità non è peraltro stata contestata dall’insorgente.
2.8. Per quanto attiene alla censura formulata dalla ricorrente relativa al mancato conteggio del leasing della propria automobile (cfr. doc. I), va osservato che il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L’art. 7 Laps prevede che la spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate (art. 8 Laps) e dalla spesa per l’alloggio (art. 9 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" 1La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;[26]
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...
j) …
2Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi.”
Le spese computabili - costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio -, come pure del resto i redditi computabili, agli art. 8, 9 e 6 Laps sono elencati in modo esaustivo.
Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia di un assicurato, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps.
A eventuali ulteriori costi che esulano da quelli previsti si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 39.2010.16 del 7 marzo 2011 consid. 2.18.; 42.STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.).
I costi connessi a un leasing relativo a un’automobile, non concernendo delle spese computabili ai sensi della Laps, non vanno considerati nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. al riguardo STCA 42.2013.28 del 27 febbraio 2014; STCA 39.2002.43 del 18 marzo 2003 consid. 2.14.), a maggior ragione nel caso concreto in cui l’auto non è utilizzata per motivi di ordine professionale, non svolgendo la ricorrente alcuna attività lavorativa (cfr. doc. 2b; 1b inc. AF).
Ne discende che la Cassa correttamente non ha tenuto conto del leasing fatto valere dall’insorgente.
2.9. In relazione alla pigione la ricorrente ha contestato il fatto che la Cassa abbia tenuto conto della somma di fr. 15'000 annui a titolo di spesa per l’alloggio, quando invece lei al locatore versa fr. 21'800 all’anno (cfr. doc. I).
Nelle decisioni del 18 febbraio 2016 concernenti l’assegno integrativo, rispettivamente l’assegno di prima infanzia la Cassa ha però conteggiato, quale spesa per l’alloggio Laps, la somma di fr. 18'000 (cfr. doc. 2b; 1b inc. AF) e non di fr. 15'000 come fatto valere dall’insorgente.
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede che la spesa per l’alloggio, nel caso di unità di riferimento composte di più di due persone, è computata fino ad un massimo, pari all’importo riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--) maggiorato del 20%, ossia corrispondente a fr. 18'000 (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; STCA 39.2016.2 del 22 giugno 2016 consid. 2.10.).
Il tenore dell’art. 5 cpv. 1 Reg.Laps è il seguente:
"Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:
a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;
b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.
Nella presente fattispecie la pigione annua dell’abitazione di __________ contemplata dal relativo contratto di locazione ammonta a fr. 21’120, la quale deve essere maggiorata del 15% per le spese accessorie in virtù dell’art. 5 lett. b RLaps. Di conseguenza la spesa effettiva per l’alloggio ammonta a fr. 24’288 (cfr. doc. B2; 2b; 1b inc. AF).
Siccome la somma di fr. 24'288 comprensiva della pigione aumentata del 15% per le spese accessorie, come peraltro già la sola pigione di per sé di fr. 21'120 prevista dal contratto di locazione, risulta superiore all’importo massimo computabile quale spesa per l’alloggio per un’unità di riferimento di più di due persone di fr. 18'000, rettamente la Cassa, nei calcoli dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° febbraio 2016, ha conteggiato unicamente di quest’ultimo ammontare.
2.10. L’insorgente ha, infine, asserito che la Cassa __________ le deduce dalla rendita vedovile che le è stata riconosciuta l’importo di fr. 150 per un debito che non era stato saldato dal suo defunto marito (cfr. doc. I; 3 inc. AF).
Dalla documentazione agli atti non è dato di sapere se effettivamente la Cassa di compensazione prima di effettuare i versamenti mensili delle rendite AVS e PC spettanti alla ricorrente e ai figli __________ ed __________ deduca o meno la somma di fr. 150.
Dalle tabelle di calcolo relative alle decisioni del 18 febbraio 2016 si evince che la parte resistente ha comunque computato a titolo di redditi le rendite AVS e PC riconosciute all’assicurata e ai due figli con decisione del 25 gennaio 2016 di fr. 1'287 al mese complessivi quale PC (cfr.doc. 8), pari a fr. 15'444 annui (cfr. doc. 2b; 1b inc. AF), di fr. 18'588 annui quale rendita AVS per superstite per la ricorrente (cfr. doc. 8a; 2b; 1b inc. AF), di fr. 9'300 all’anno a titolo di rendita AVS per orfano per __________ (cfr. doc. 8a; 2b; 1b inc. AF) e di fr. 9'300 all’anno a titolo di rendita AVS per orfano per __________ (cfr. doc. 8a; 2b; 1b inc. AF).
La questione concernente la deduzione dalla rendita AVS di fr. 150 da parte della Cassa di compensazione può in concreto restare insoluta, poiché anche volendo tenere conto, per ipotesi di lavoro, di un reddito inferiore rispetto a quello considerato dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari nei calcoli degli AFI e degli API di fr. 150 al mese, ossia di fr. 1'800 all’anno, l’esito della vertenza non sarebbe differente.
In effetti, ritenuta un’eccedenza di reddito Laps di fr. 11'534 annui come calcolata dalla Cassa nei conteggi del 18 febbraio 2016 senza tenere conto della deduzione dell’importo di fr. 1'800 annui (cfr. doc. 2a, 1a inc. AF), mediante l’ipotetica decurtazione di fr. 1'800 all’anno resterebbe in ogni caso un’eccedenza di reddito Laps di fr. 9'734 (fr. 11'534 – fr. 1'800 = fr. 9'734).
Più precisamente, deducendo dal reddito computabile Laps (fr. 91'785; cfr. doc. 2a; 1a inc. AF) la somma di fr. 1'800 annui, si otterrebbe comunque un’eccedenza di reddito Laps di fr. 9'734 [(fr. 91'785 – fr. 1'800) – fr. 36'803 spesa computabile Laps – fr. 50'561 fabbisogno di base Laps + fr. 7'113 altre prestazioni computabili Laps].
2.11. Con scritto pervenuto al TCA il 31 maggio 2016 l’insorgente ha chiesto di poter avere un colloquio di persona con un funzionario della Cassa, in quanto non è d’accordo con loro operato (cfr. doc. IX).
Questa Corte ritiene che, visto l’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa), non si giustifica lo svolgimento di un colloquio con la Cassa pendente davanti al TCA l’impugnativa della ricorrente contro la decisione su reclamo del 13 aprile 2016 (cfr. STCA 38.2016.32 del 19 ottobre 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.15., parzialmente pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag. 259 segg.).
La ricorrente avrebbe semmai dovuto domandare un incontro con la parte resistente durante la procedura di reclamo.
Abbondanzialmente va osservato che giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente - o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie (cfr. doc. I).
Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione dell’assicurata si rileva superflua.
2.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che a ragione la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha negato alla ricorrente il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° febbraio 2016.
La decisione su reclamo del 13 aprile 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti