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redattrice: |
Kathrin Erne, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 5 aprile 2017 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 10 gennaio 2017, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 5'039.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016.
In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti ai coniugi __________, essendo venuta a conoscenza che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, RI 1 aveva iniziato un’attività lavorativa presso la __________. In conclusione era emerso che nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016 il diritto ad assegni familiari integrativi sarebbe stato di complessivi fr. 136.-- e non di complessivi fr. 5'175.-- (cfr. doc. 11).
La decisione di restituzione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 16 gennaio 2017, RI 1, tramite e-mail, ha fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi chiedendo contestualmente un incontro personale (cfr. doc. 13).
Durante tale incontro, avvenuto il 6 febbraio 2017, i ricorrenti hanno specificato che la comunicazione dell’inizio dell’attività lucrativa non è stata inoltrata alla Cassa in quanto la loro situazione reddituale non era mutata, siccome nei mesi precedenti la sottoscrizione del contratto del 1° dicembre 2015, il signor RI 1 svolgeva già l’attività professionale tramite programma d’occupazione temporaneo (POT) presso la __________. I coniugi RI 1 hanno infine chiesto di essere esonerati dal pagamento ritenendo di essere in buona fede (cfr. doc. 15).
1.3. Con decisione del 9 febbraio 2017 la Cassa ha respinto la domanda di condono in quanto agli insorgenti non può essere riconosciuta la buona fede, siccome non hanno comunicato tempestivamente che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, RI 1 ha iniziato un’attività lavorativa presso la __________ con conseguente guadagno intermedio percepito dalla Cassa disoccupazione __________ (cfr. doc. 16).
1.4. A seguito del reclamo interposto dall’assicurato (cfr. doc. 18), la Cassa il 5 aprile 2017, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L'amministrazione, al riguardo, ha rilevato:
" (…)
Occorre innanzitutto precisare che, sulle decisioni per il diritto agli assegni è menzionato chiaramente ed in grassetto, l’Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale od economica, quale, ad esempio l’inizio o la cessione di una attività lucrativa, all’ufficio che ha emanato la decisione (sottolineatura nostra).
Con decisione 18 novembre 2015 la Cassa ha emesso le decisioni di accoglimento dell’AFI, risp. Il rifiuto dell’API, valide dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 tenendo in considerazione l’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Si osserva che al momento dell’emanazione delle citate decisioni, il signor RI 1 beneficiava dell’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione.
E’ importante sottolineare che la tabella di calcolo allegata alla decisione sopra menzionata, riportava l’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione per un importo lordo annuo di CHF 54'388.-- calcolato sulla base del conteggio disoccupazione relativo al mese di settembre 2015 il quale non menzionava alcun guadagno intermedio.
In sede di reclamo, i signori RI 1 e RI 2 sostengono di aver trasmesso tutta la documentazione relativa all’attività lavorativa del signor RI 1 presso il __________, al momento della richiesta di AFI, risp. API in data 12 novembre 2015.
La Cassa fa osservare che la documentazione relativa all’inizio dell’attività lucrativa del signor RI 1 inviata al momento della richiesta AFI, risp. API, non risulta agli atti.
Conseguentemente, i reclamanti avrebbero dovuto contattare la Cassa per chiedere ragguagli in merito alle decisioni di data 18 novembre 2015 in quanto sulle stesso non figurava un reddito da attività indipendente (guadagno intermedio). Non procedendo in tal senso, i reclamanti hanno senz’altro commesso una negligenza.
La Cassa conferma che è venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività lucrativa del signor RI 1 presso il __________ a seguito della revisione annuale dell’assegno famigliare, in data 7 novembre 2016 (contratto di lavoro stipulato in data 2 dicembre 2015 - decorrenza 1° dicembre 2015)”. (cfr. doc. A = 19).
1.5. Contro la decisione su reclamo del 5 aprile 2017 RI 1 e RI 2, patrocinati dalla RA 1 (in seguito: RA 1), hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono l’annullamento della decisione su reclamo del 5 aprile 2017 e di accordare loro il condono sottolineando che:
" (…)
In sostanza, a partire da luglio 2015 la situazione lavorativa del signor RI 1 non ha subito nessun cambiamento.
Anche la situazione reddituale non ha subito cambiamenti: le indennità di disoccupazione sono infatti dapprima stata integrate con il guadagno intermedio nei mesi di luglio e agosto 2015, poi versate integralmente al posto della remunerazione del datore di lavoro, e poi nuovamente integrate con il guadagno intermedio a partire da dicembre 2015.
Al di là di chi versava il reddito, il datore di lavoro o la disoccupazione, esso non ha subito modifiche e le variazioni delle mensilità erano del tutto irrilevanti tant’è che i signori RI 1 non hanno vissuto né percepito nessun cambiamento né sul fronte degli impegni professionali e verso la disoccupazione, né del tenore di vita, né della disponibilità economica.
3.
Ciò posto, non vi sono né possono esservi dubbi in merito alla buona fede dell’assicurato.
Il signor RI 1, del tutto inesperto in materia, ha inoltrato la domanda per prima volta in novembre 2015, sulla scorta delle istruzioni fornite dai competenti uffici pubblici.
Si rileva a tale proposito che anche questi ultimi, dal canto loro, devono far prova di un certo dovere di attenzione e diligenza, anche in considerazione dell’inesperienza dei richiedenti.
L’Ufficio pubblico si è accontentato di ottenere i documenti standard, in particolare i conteggi attestanti le entrate (v. ad esempio scritto 23.10.2015, doc. C), senza chiedere informazioni o approfondire la situazione contrattuale e professionale dell’interessato, che ha così ritenuto, con la messa a disposizione della documentazione richiesta, di aver agito del tutto correttamente.
Si rileva che agli atti di cui alla domanda degli assegni, risulta la disdetta inoltrata dal signor RI 1 al precedente datore di lavoro __________, con effetto al 30.06.2015. Malgrado ciò, nulla gli è stato chiesto sui motivi della disdetta ed eventuali attività che si prospettavano. I conteggi della disoccupazione dei mesi di luglio ed agosto 2015, anch’essi nell’incarto, danno indicazione di un guadagno intermedio per quei mesi. Ma nulla è stato chiesto nemmeno a tale proposito. E ancora: l’estratto conto __________ del signor RI 1, pure consegnato alla Cassa, riporta 2 accrediti di CHF 2'721.-- da parte del __________, uno il 30.7.2015 e l’altro il 28.8.2015. Di nuovo, nessun tipo di chiarimento è stato richiesto al signor RI 1, che da parte sua ha palesato la sua totale buona fede consegnando tutto quello che era in suo possesso.
4. Come detto, il signor RI 1 ha fornito tutte le informazioni e documenti richiesti al momento dell’inoltro della domanda, attestanti la sua situazione, rimasta di seguito immutata, facendo prova di buona fede.
Il fatto che egli fosse stato reso attento dell’obbligo di comunicare cambiamenti rilevanti, nulla toglie a tale conclusione, ritenuto che tale cambiamento appunto non c’è stato.
Nessun cambiamento è di fatto intervenuto dal momento della domanda, e meglio, come sostiene a torto la Cassa, dal 1.12.2015. Il signor RI 1 lavorava infatti presso il medesimo datore di lavoro, con lo stesso grado di occupazione, beneficiando dello stesso aiuto della cassa di disoccupazione, per la stessa percentuale di inattività, e percependo, infine, un reddito, nel complesso della medesima entità.
(…)
Nella decisione impugnata, la Cassa sostiene che la tabella di calcolo allegata alla decisione di assegnazione degli assegni riporta un’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione per un importo lordo corrispondente al conteggio di disoccupazione di settembre 2015, il quale non menziona alcun guadagno intermedio. La Cassa sostiene quindi che i reclamanti avrebbero dovuto contattarla per chiedere ragguagli in quanto nella decisione non figurava un reddito da attività dipendente (guadagno intermedio).
Tuttavia, la decisione di assegnazione degli assegni riporta unicamente il reddito complessivo ritenuto, senza riferimento alle fonti dei dati. La tabella non è formulata in maniera tale da palesare un errore, non potendo certo i signori RI 1 conoscere i criteri applicati, e essendovi una generica indicazione del “totale reddito computabile Laps”, rispettivamente “rendite e indennità giornaliere”. Non ci si può aspettare dai richiedenti alcun sospetto di non conformità, a fronte soprattutto del completo ottemperamento della richiesta di produzione dei documenti pertinenti.
(…)
In concreto, alla luce dei fatti esposti ed in applicazione della citata giurisprudenza in materia, nulla può essere rimproverato ai signori RI 1 che erano ignari di presunte irregolarità, né hanno dato prova di negligenza alcuna comunicando al momento debito le informazioni richieste e non avendo dall’altro canto vissuto nessun ulteriore cambiamento di situazione. (…)” (cfr. doc. I).
1.6. Nella risposta di causa dell’8 giugno 2017 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha postulato la reiezione dell'impugnativa “rammentando che in data 12 novembre 2015, al momento dell’inoltro della prima richiesta presso lo sportello regionale Laps di __________, l’incaricato ha inserito come redditi unicamente l’importo annuo relativo all’indennità di disoccupazione calcolato sulla base del conteggio del mese di settembre 2015 dove non figurava un guadagno intermedio. Firmando la conferma dell’inoltro domanda, come pure il documento “Indennità giornaliera di disoccupazione non per partecipanti a PO”, i ricorrenti erano ben informati che l’unico reddito considerato ai fini del calcolo fosse l’indennità di disoccupazione percepita dal signor RI 1.” (cfr. doc. III).
1.7. Il 22 giugno 2017 gli insorgenti, patrocinati dalla RA 1, hanno ribadito che la loro situazione era rimasta immutata. A comprova di ciò hanno allegato una dichiarazione della __________, in cui veniva confermato che il signor RI 1 è alle loro dipendenze dal 1° luglio 2015 (cfr. doc. V e G).
1.8. Il 30 giugno 2017 la Cassa ha ribadito che le motivazioni per cui non poteva essere concesso il condono figuravano chiaramente nelle decisioni da lei emesse (cfr. doc. VIII).
1.9. Il 5 luglio 2017 i doc. V, G, VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 5'039.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016.
L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
Il nuovo art. 47 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Il cpv. 1 dell’art. 49 Laf è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2017:
" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.”
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.2. L’art. 46 della legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.3. L’art. 30 Laps, afferente alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."
In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che:
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.4. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).
2.6. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia, nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.7. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.8. Nella presente evenienza la Cassa ha negato la buona fede agli assicurati, poiché, benché fossero a conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica e personale deve essere comunicato senza indugio, non hanno tempestivamente informato l’amministrazione che RI 1 ha sottoscritto il 2 dicembre 2015 un contratto di lavoro con effetto retroattivo al 1° dicembre 2015 alle dipendenze della __________ di __________ con uno stipendio lordo mensile di fr. 3'000.-- per tredici mensilità e con un grado di occupazione del 60% (cfr. doc. 6).
Gli insorgenti, per contro, sostengono la loro buona fede. Il loro patrocinatore ha osservato, da una parte, che il signore RI 1 è inesperto in materia e gli uffici competenti avrebbero violato il loro dovere di attenzione e di diligenza nei confronti dei coniugi RI 1, siccome non hanno mai chiesto chiarimenti o approfondimenti al riguardo, anche se i necessari documenti si trovavano negli atti. Dall’altra, che RI 1 era già da luglio 2015 alle dipendenze della __________ e pertanto la sua situazione economica non è cambiata con la sottoscrizione del contratto di lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che i ricorrenti in particolare, da una parte, hanno contestato che la loro situazione economica non sarebbe cambiata con la sottoscrizione del contratto di lavoro presso la __________ (cfr. doc. I pag. 3).
L’obiezione formulata dagli assicurati circa il cambiamento della situazione reddituale è irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza.
Infatti il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare vengono stabiliti nella procedura di restituzione. È in tale contesto, e non esaminando la domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio concernenti i redditi e le spese) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.10.; STCA 39.2009.1. del 10 settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).
In concreto nell’ordine di restituzione del 10 gennaio 2017 (cfr. doc. 11) la Cassa ha precisato di avere calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando che a decorrere dal 1° dicembre 2015 il signor RI 1 aveva iniziato un’attività lavorativa presso la __________ di __________.
La decisione del 10 gennaio 2017 è rimasta incontestata.
Ne discende che gli assicurati non hanno censurato tramite un reclamo interposto alla Cassa l’ammontare da restituire di fr. 5'039.-- conteggiato da quest’ultima alla luce degli elementi di fatto emersi in occasione dell’inoltro della nuova domanda di assegni integrativi nel novembre 2016.
Eventuali censure circa il motivo della revisione procedurale andavano sollevate inoltrando reclamo all’amministrazione contro l’ordine di restituzione del 10 gennaio 2017.
2.10. Il TCA ritiene, inoltre, utile ribadire che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).
2.11. In concreto giova evidenziare che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il periodo ottobre 2015 – settembre 2016 emessa a favore degli insorgenti il 18 novembre 2015 è stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica:
" Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato deve essere annunciato immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
In particolare quanto segue:
- l’inoltro di una richiesta di prestazione pubblica o privata per ogni componente dell’unità di riferimento (per esempio: rendita AI; indennità giornaliera AI; disoccupazione, ecc.);
- la variazione dell’unità di riferimento (per esempio: nascita di un figlio o decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo, l’inizio o la fine di una convivenza);
- il cambiamento di domicilio;
- il cambiamento di stato civile (per esempio: la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio);
- l’inizio, la cessazione o l’interruzione dell’apprendistato, oppure la fine o l’interruzione della formazione scolastica;
- l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa
- l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio: eredità, donazione, rendite, pensioni, ecc.)
- la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari;
- l’inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o da un’assicurazione privata”. (cfr. doc. 1A).
Tale indicazione risulta pure nella decisione di ricalcolo dell’assegno integrativo a seguito del cambiamento del domicilio del 29 agosto 2016 valida per il mese di settembre 2016 (cfr. doc. 6 e 6A).
Pertanto, gli assicurati, dopo aver ricevuto la decisione del 18 novembre 2015 relativa agli assegni integrativi e averla letta accuratamente, potevano e dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.
Come visto, sul provvedimento in questione è chiaramente indicato che l’inizio di un’attività lucrativa deve essere comunicato.
2.12. Dalle carte processuali risulta che gli assicurati non hanno informato tempestivamente la Cassa dell’attività lucrativa presso la __________ a partire da dicembre 2015 di RI 1, bensì unicamente in occasione dell’inoltro di una nuova domanda di assegni integrativi nel settembre 2016 (cfr. doc. 15).
I ricorrenti stessi hanno del resto riconosciuto di non aver comunicato questa circostanza, indicando che l’avviso non era avvenuto poiché la loro situazione reddituale non sarebbe mutata (cfr. doc. I; doc. 15).
Questa Corte osserva che già una semplice lettura delle tabelle di calcolo del 18 novembre 2015 e del 29 agosto 2016, ben comprensibili anche per persone inesperte nella materia, dalle quali risulta chiaramente che il reddito computabile Laps è composto solo dalle indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione ammontante a fr. 54'388.-- all’anno e la voce “redditi del lavoro” è indicato fr. 0.- (cfr. doc. 1D e 6D), avrebbe permesso agli insorgenti di constatare che la Cassa non aveva tenuto conto del reddito da attività lavorativa effettivamente percepito dal marito.
Gli insorgenti avrebbero, perciò, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva considerato l’attività lucrativa e avrebbero, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.
Fra gli atti dell’incarto figura la conferma di assunzione del 2 dicembre 2015 nel quale si precisa che il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 1° dicembre 2015 (cfr. inc. 2 doc. 6).
A maggior ragione se l’insorgente lavorava già dal 1° luglio 2015 presso la __________, come sostenuto e confermato dal suo datore di lavoro (cfr. doc. G), egli doveva chiedere immediatamente spiegazioni al riguardo.
In realtà RI 1 da settembre a novembre 2015 ha svolto uno stage con un’occupazione al 60% presso la __________ finanziato integralmente dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 8A).
Perciò la Cassa, basandosi sul conteggio di settembre 2015, il quale di conseguenza non menzionava nessun guadagno intermedio, non poteva sapere che l’assicurato a partire dal mese di dicembre 2015 avrebbe conseguito un guadagno intermedio (cfr. doc. A pag. 3, doc. 18S).
Infatti dopo un periodo di 3 mesi, la __________ ha deciso di assumere RI 1 in qualità di informatico ed assistente al marketing al 60% (cfr. doc. 6). Quindi il ricorrente, sapendo di conseguire un reddito del lavoro, avrebbe dovuto comunicare questa circostanza senza indugio alla Cassa.
Il patrocinatore degli insorgenti sostiene che la Cassa avrebbe violato il suo dovere di attenzione e diligenza non avendo mai chiesto chiarimenti o approfondimenti riguardo ai documenti inoltrati assieme alla domanda di assegni familiari. In tale contesto il patrocinatore fa in particolare riferimento alla disdetta del 30 giugno 2015, ai conteggi di disoccupazione del mese di luglio ed agosto 2015 e all’estratto conto __________, dal quale risultando due accrediti del 30 luglio 2015, rispettivamente del 28 agosto 2015 da parte della __________ (cfr. doc. I).
La Cassa non avrebbe potuto concludere da nessuno di questi documenti che RI 1 esercitava dal 1° luglio 2015 un’attività dipendente duratura presso la __________, visto che per settembre non figurava alcun importo. Al contrario, la disdetta e i conteggi di assicurazione contro la disoccupazione lasciavano piuttosto dedurre che il signor RI 1 si trovava in una fase di cambiamento della sua vita professionale. Proprio per questo motivo la legge stabilisce l’obbligo di annunciare e comunicare per tenere adeguatamente conto di questi cambiamenti e poter di conseguenza erogare l’ammontare corretto spettante agli assicurati.
A mente di questa Corte la violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto, una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio dell’esercizio a partire da dicembre 2015 di un’attività lavorativa presso la __________ di __________ da parte di RI 1.
2.13. Alla luce di quanto sopra esposto il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo della Cassa del 5 aprile 2017.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario quindi esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti