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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 2 maggio 2017 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 2 maggio 2017 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 gennaio 2017 con la quale ha respinto la domanda di assegno familiare integrativo (in seguito: AFI) e di assegno di prima infanzia (in seguito: API) inoltrato da RI 1, dopo avere computato un importo di fr. 52'887.-- a titolo di rinuncia di reddito.
Secondo l’amministrazione, l’assicurata ha indebitamente rinunciato ad un lavoro che le procurava tale reddito (fr. 62'400.-- di salario lordo - fr. 9'513.-- di relativi contributi sociali, cfr. doc. 7) ed ha in particolare rilevato:
" (…) La signora RI 1 comunica che si è licenziata non per sua propria volontà ma a seguito di problemi personali e familiari con il marito, il signor __________. In effetti, lo stesso sospettava un tradimento da parte della signora sul posto di lavoro. Pertanto, entrambi, a seguito di forte pressione psicologica in casa, hanno deciso che per mantenere l’unità familiare l’unica soluzione era che la signora lasciasse il suo posto di lavoro. (…)” (Doc. 7)
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore sostiene che la rinuncia al reddito del lavoro è avvenuta per motivi imperativi (ai sensi dell’art. 3a cpv. 1 Reg. Laps) e precisamente per “salvare la famiglia”.
Il rappresentante dell’assicurata sottolinea inoltre che l’assicurata ha lasciato il posto di lavoro dopo 20 anni in quanto intendeva dedicarsi alle sue bambine di quattro e due anni.
Egli rileva pure che, nell’attesa della decisione sugli AFI e gli API, sono stati utilizzati i risparmi privati ed invoca l’applicazione dell’art. 12 Cost. Fed.
Egli chiede, in conclusione, il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste e di accogliere la domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 16 giugno 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso precisando che la questione riguardante il riconoscimento del minimo esistenziale da parte dello Stato garantita dalla Las esula dalla presente vertenza (cfr. doc. III).
1.4. Dopo avere chiesto il 30 giugno 2017 una congrua proroga del termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV e doc. V), avere ottenuto la proroga fino al 14 luglio 2017 (cfr. doc. VI), il 16 agosto 2017 il patrocinatore dell’assicurata ha comunicato di “non dover usufruire della notifica di ulteriori mezzi di prova” (cfr. doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha, a ragione oppure no, negato alla ricorrente il diritto agli API e agli AFI.
Le pretese fondate sulla legge sull’assistenza sociale ed in particolare quella relativa alla garanzia del minimo assistenziale giusta l’art. 12 Cost.fed. (cfr. ad esempio DTF 134 I 65), non sono oggetto della decisione su reclamo impugnata ed esulano quindi dalla presente vertenza (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STCA 38.2017.27 del 4 luglio 2017; STCA 42.2017.26-27 del 17 agosto 2017), come giustamente sottolineato dall’amministrazione.
Nel merito
2.2. Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’art. 46 Laf prevede che:
" Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
L’art.47 Laf fissa le seguenti condizioni per poter beneficiare dell’assegno integrativo (AFI):
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
L’art. 52 Laf, prevede che, in caso di famiglia biparentale, il diritto all’assegno di prima infanzia (API) è sottoposto alle seguenti condizioni:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) Il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
2.3. Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps così regolamenta il reddito computabile:
" 1Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
2Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni."
L’art. 3a del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) relativo alla rinuncia, prevede quanto segue:
" 1Sussiste rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
2L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr. 10'000.-- a contare dall’anno successivo all’avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006.
3Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati.”
Il Consiglio di Stato, nel Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005, relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), a proposito dell’art. 6 cpv. 2 Laps, si è così espresso:
" (…)
Giusta l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps, le entrate di cui all’art. 6 cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.
Nell.mbito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, la legge prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato. Il TFA ha stabilito, con consolidata giurisprudenza, quando si deve ritenere per certa una rinuncia. Di regola, si deve presumere che tale rinuncia si sia verificata, quando l’assicurato ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali, oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
Per il calcolo della prestazione complementare AVS/AI si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000 franchi ogni anno. Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato. Una volta determinati gli elementi della sostanza sono riportati invariati al 1° gennaio dell’anno seguente, per poi essere diminuiti ogni anno, al più presto a partire dal 1° gennaio 1990.
Le entrate alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato, a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, dovrebbero sempre essere considerate nel calcolo, senza esaminare se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Non è infatti giustificato che lo Stato debba intervenire a sostegno di persone che hanno la possibilità di far fronte, almeno in parte, al loro sostentamento ed a quello delle persone che fanno parte della sua unità di riferimento.
Si ricorda che la previdenza in Svizzera è retta dal principio dei tre pilastri e pertanto, se ci fosse la necessità, l’interessato è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione per il sostentamento della sua unità di riferimento.
Va quindi modificato l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps nel senso sopra descritto. (…)”
2.4. Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata, nata nel 1977, ha lavorato presso il ristorante __________ a __________ dal 1° luglio 2008 con la funzione di “__________”.
Dal “Certificato di lavoro” emerge inoltre quanto segue:
" (…)
Il 17 luglio 2000 è stata promossa “__________”.
Il 1° gennaio 2004 è stata promossa “__________”.
Il 1° gennaio 2008 è stata promossa “__________”.
Il 1° gennaio 2011 è stata promossa “__________”.
Nella funzione di __________, la signora RI 1 è stata principalmente responsabile dei seguenti compiti:
· __________________________________________________________________________________________
La Signora RI 1 ha eseguito con precisione e con nostra grande soddisfazione i compiti sopra elencati, contribuendo in modo positivo e costruttivo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal __________.
Nel contesto del nostro programma di formazione del Management, la Signora RI 1 è stata ampiamente formata, ciò che ha comportato la frequenza di diversi corsi sia in Svizzera che in Italia.
Conosciamo la Signora RI 1 quale collaboratrice molto motiva, interessata, flessibile e con una grande disponibilità. La Signora RI 1 è una persona con grande spirito di adattabilità, che si ambienta con facilità nel gruppo e con buone qualità di leadership.
La Signora RI 1 svolge il suo lavoro con la massima serietà ed il massimo impegno. È puntuale, rispettosa delle regole __________, in special modo per quanto attiene al QSP&V (Qualità, Servizio, Pulizia e Valore). Anche nei confronti degli ospiti è molto rispettosa, presta una particolare attenzione nel farli sentire a proprio agio e ne assicurata la loro fedeltà.” (Doc. C)
Il 26 maggio 2016 RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 settembre 2016 con uno scritto indirizzato a __________, nel quale ha rilevato in particolare:
" (…) Questa mia decisione giunge dopo tanti anni soddisfacenti di servizio prestato per quest’azienda sia sotto la __________ che per lei, da quando ne ha preso la gestione nel 2015. Ho provato a trovare un’alternativa a questa presa di posizione ma a causa di problematiche famigliari non sono riuscita a trovare un’altra soluzione.
Sono consapevole e dispiaciuta che la tempistica di questa mia richiesta non è ideale per la sua organizzazione aziendale sia per la posizione che ricopro che per il periodo di massimo lavoro del ristorante.
Volevo inoltre ringraziarla per la fiducia e la sua professionalità che mi ha mostrato in questo periodo di collaborazione. (…)” (Doc. 1)
Tale indicazione figura pure nel verbale d’audizione del 28 febbraio 2017 sottoscritto anche dagli assicurati nel quale si evince che:
" (…) La signora RI 1 comunica che si è licenziata non per sua propria volontà ma a seguito di problemi personali e familiari con il marito, il signor __________. In effetti lo stesso sospettava un tradimento da parte della signora sul posto di lavoro. Pertanto, entrambi, a seguito di forte pressione psicologica in casa, hanno deciso che per mantenere l’unità familiare l’unica soluzione era che la signora lasciasse il suo posto di lavoro. (…)” (Doc. 7)
Il 10 aprile 2017 l’assicurata ha poi consegnato alla Cassa una dichiarazione del seguente tenore firmata e confermata da __________, gerente del ristorante __________:
" Io RI 1 dichiaro che non mi sono licenziata per la mia propria volontà ma a seguito di problemi personali e familiari.
Mio marito __________ sospettava un tradimento da parte mia sul posto di lavoro.
A causa di forte pressione psicologica sia in casa che al lavoro, abbiamo deciso che per mantenere l’unità familiare l’unica soluzione era che io lasciassi il mio posto di lavoro.” (doc. 8b)
Il 4 novembre 2016 __________ ha sottoscritto, insieme alla moglie, una dichiarazione del seguente tenore:
" Io “__________” dichiaro che dal 01.01.2014 sono senza impiego e mi sono occupato delle nostre due figlie di 2 e 4 anni e per quel motivo non mi sono iscritto alla disoccupazione.
Da quando abbiamo preso la decisione che la mia moglie deve lasciare il lavoro sono alla ricerca di un impiego, e spero di trovarlo prima possibile.
Mia moglie non si annuncia alla disoccupazione per la semplice ragione che vuole dedicarsi alle nostre bimbe.” (Doc. 2)
Dopo la conclusione del rapporto di lavoro RI 1, ha chiesto le prestazioni sociali in questione (cfr. doc. 5: “… Sono trascorsi quattro mesi dalla nostra domanda per gli assegni di prima infanzia e abbiamo solo a fine gennaio 2017 ricevuta la vostra decisione negativa. In questi mesi abbiamo dovuto usare i nostri ultimi risparmi. …”).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa, ai fini del calcolo dell’AFI e dell’API ed in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.3), ha computato il reddito del lavoro al quale l’assicurata ha rinunciato, dimissionando dal suo posto di lavoro con effetto al 30 settembre 2016.
In particolare, contrariamente al parere del patrocinatore dell’assicurata, la scelta della famiglia di rinunciare a un reddito sicuro (peraltro l’unico) prima di essersene procurato un altro e senza neppure iscriversi per il collocamento, non può essere posta a carico della collettività degli assicurati.
Secondo questo Tribunale, l’argomentazione di un “sospetto di tradimento” da parte del marito non è sufficiente per fare ritenere non più adeguato il mantenimento provvisorio dell’occupazione in attesa di reperire un altro posto di lavoro e non costituisce un “motivo imperativo” ai sensi dell’art. 3a cpv. 1 del Regolamento per non computare il reddito al quale ha rinunciato.
D’altra parte va evidenziato che, visto il carattere sussidiario delle prestazioni sociali aventi lo scopo di coprire il costo aggiuntivo del figlio (AFI), rispettivamente di garantire un reddito minimo alla famiglia (API), compete innanzitutto ai genitori provvedere al mantenimento dei figli (cfr. art. 276 cpv. 1 CCS), come giustamente sottolineato dalla Cassa.
Questa soluzione si impone tanto più se si considera che il marito dell’assicurata, al momento determinante della decisione su reclamo, non esercitava nessuna attività lucrativa.
La decisione su reclamo del 2 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.
2.5. Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
La domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assegni di famiglia è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce del chiaro contenuto del Messaggio relativo all’art. 6 cpv. 2 Laps, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti