Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2017.14

 

rs

Lugano

9 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 23 maggio 2017 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 3 novembre 2016, ha ordinato a RI 1 e __________ di restituire l’importo di fr. 1'378.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° luglio al 31 agosto 2016.

 

                                         In particolare l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti ai coniugi __________, essendo emerso che la percentuale lavorativa dell’assicurato dal 1° luglio 2016 era aumentata al 100% (cfr. doc. 5).

 

                               1.2.   Il 14 novembre 2016 RI 1 e __________ hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi, sostenendo, da una parte, di essere stati in buona fede, poiché tutti i documenti sono sempre stati spediti nei tempi utili e nulla è stato omesso o nascosto.

                                         Dall’altra, che, tenuto conto della loro situazione economica familiare, il rimborso costituisce un onere troppo grave (cfr. doc. 7).

 

                               1.3.   Con decisione del 19 dicembre 2016 la Cassa ha respinto la domanda di condono dei coniugi __________, in quanto, non avendo comunicato tempestivamente l’aumento, dal 1° luglio al 31 agosto 2016, della percentuale lavorativa dall’80 al 100% di RI 1 presso la “__________”, non poteva essere loro riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 8).

 

                               1.4.   A seguito del reclamo interposto da RI 1 (cfr. doc. 10a, 10 e 14), la Cassa, il 23 maggio 2017, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, non riconoscendo ai coniugi __________ la buona fede.

 

                                         L’amministrazione, al riguardo, ha segnatamente rilevato:

 

" (…)

Occorre innanzitutto precisare che, sulle decisioni per il diritto agli assegni è menzionato chiaramente ed in grassetto, l’Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale od economica, quale ad esempio, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, all’ufficio che ha emanato la decisione (sottolineatura nostra).

 

Il signor RI 1 comunica di aver trasmesso alla Cassa il nuovo contratto di lavoro unicamente nel corso del mese di agosto 2016 in quanto aspettava di ricevere il conteggio stipendio relativo al mese di luglio 2016.

 

Con decisione 27 giugno 2016 la Cassa ha emesso le decisioni di accoglimento dell’AFI, risp. il rifiuto dell’assegno di prima infanzia (API), valide dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 tenendo in considerazione un reddito lordo annuo da attività lavorativa del reclamante di CHF 66'414.--.

Si osserva che al momento dell’emanazione delle citate decisioni, il signor RI 1 svolgeva la sua attività lavorativa nella percentuale dell’80%.

 

La Cassa conferma che è venuta a conoscenza del nuovo contratto di lavoro del reclamante, a seguito della modifica della percentuale lavorativa dall’80% al 100% c/o __________, unicamente in data 2 agosto 2016 (modifica stipulata in data 22 giugno 2016 – decorrenza del 1° luglio 2016 al 31 agosto 2016).

 

In simili condizioni, nuovamente la buona fede del signor RI 1 – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono della prestazione chiesta in restituzione – deve essere esclusa. (…)” (Doc. A)

 

                               1.5.   L’assicurato, il 1° giugno 2016, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su reclamo del 23 maggio 2017, chiedendo l’accoglimento della domanda di condono.

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare, addotto:

 

" (…)

Sono cosciente di aver commesso un errore ma è proprio qui che entra in gioco la buona fede, poiché ho ingenuamente pensato che fosse più pratico per tutti fare un unico invio contenente la modifica contrattuale ed il conteggio stipendio. A riprova della mia buona fede ho commesso lo stesso errore il mese di settembre 2016 quando ho aspettato la fine del mese per inviare l’ulteriore modifica temporanea e il conteggio stipendio.

Ulteriore prova della mia buona fede e buona volontà è l’impegno profuso in questi anni, ed oggi ancora, per uscire dalla situazione di indigenza economica. Da uno stipendio iniziale di 3500.- CHF lordi nel 2011 sono arrivato attualmente a guadagnare uno stipendio lordo di circa 5200.- CHF, il che mi ha permesso di non dover più richiedere l’assegno familiare integrativo e, finalmente, riuscire a mantenere seppure con qualche difficoltà, mia moglie e i miei tre figli. A settembre 2017 inizierò, parallelamente all’attività professionale, un bachelor in __________ alla __________ per garantire in futuro maggiore sicurezza economica alla mia famiglia. (…)” (Doc. I)

 

                               1.6.   Nella risposta di causa del 16 giugno 2017 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato al ricorrente il condono della restituzione dell’importo di fr. 1'378.- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° luglio al 31 agosto 2016.

 

                                         L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

 

                                         Il nuovo art. 47 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

 

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”

 

                                         Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

 

" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

 

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

 

                                         Il cpv. 1 dell’art. 49 Laf è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2017:

 

" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.”

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

 

                                         Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:

 

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

 

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

 

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

 

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

 

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

 

                               2.3.   L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

 

" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni sociali."

 

                                         In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che    

 

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.4.   Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

 

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

 

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

 

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

 

                                         Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

 

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti, l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

 

                                         Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

 

                                         Il principio della restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79 OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

 

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

 

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

 

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

 

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

 

                                         Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

 

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                               2.7.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                               2.8.   Nella presente evenienza la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurato, poiché quest’ultimo le ha trasmesso il nuovo contratto di lavoro concluso il 22 giugno 2016 e comportante, dal 1° luglio al 31 agosto 2016, l’aumento della percentuale lavorativa dall’80 al 100% soltanto il 2 agosto 2016 (cfr. doc. A; 8; consid. 1.3.; 1.4.).

 

                                         L’insorgente, per contro, sostiene di adempiere il requisito della buona fede in quanto il motivo per il quale ha inviato la modifica del contratto di lavoro, consegnatagli peraltro dal datore di lavoro il 30 giugno 2016, il 2 agosto 2016 è da ascrivere al fatto che ha atteso il conteggio stipendio del mese di luglio 2016 così da trasmettere insieme i due documenti (cfr. doc. 14; I; consid. 1.5.).

 

                               2.9.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1, il 26 ottobre 2015, ha concluso un contratto di impiego con la __________ con un grado di occupazione dell’80% (cfr. doc. 3).

 

                                         Con decisione del 27 giugno 2016 la Cassa ha accordato all’assicurato, la cui unità di riferimento è composta del medesimo, della moglie e di tre figli (nati nel 2011, 2013 e 2015; cfr. doc. 2c), un assegno integrativo di fr. 689.-- mensili per i mesi da giugno ad agosto 2016 (cfr. doc. 2). A titolo di reddito da attività dipendente è stato computato l’importo annuo di fr. 66'414.-- lordi, pari a fr. 5'534.50 al mese (cfr. doc. 2e).

 

                                         Il 22 giugno 2016 il ricorrente e la __________ hanno concordato un aumento dell’orario lavorativo settimanale dall’80 al 100% per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2016. Lo stipendio annuo lordo ammontava a fr. 69'503.-- (cfr. doc. 3).

 

                                         Il Direttore della __________, __________, il 22 dicembre 2016, ha attestato che la modifica del contatto del 22 giugno 2016 è stata consegnata a RI 1 solamente il 30 giugno 2016, in quanto ha dovuto essere firmata anche dal Presidente del __________ (cfr. doc. 13).

 

                                         Il 19 luglio 2016 la __________ ha allestito il conteggio di stipendio del mese di luglio 2016 relativo all’assicurato (cfr. doc. 3a).

 

                                         La moglie dell’insorgente, il 2 agosto 2016 alle ore 00:14, ha trasmesso alla Cassa, tramite messaggio di posta elettronica, i conteggio di salario dei mesi di giugno e luglio 2015, unitamente alla modifica del contratto di lavoro che ha comportato l’aumento della percentuale lavorativa dall’80 al 100% del marito (cfr. doc. 3b).

 

                             2.10.   Il TCA ritiene, inoltre, utile ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

 

                                         Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

 

                                         Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).

 

                             2.11.   In concreto va, poi, osservato che nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno integrativo di fr. 689.-- al mese per il periodo giugno – agosto 2016 emessa a favore dell’insorgente il 27 giugno 2016 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nella tabella di calcolo doveva essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in particolare l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 2a).

 

                                         Pertanto l’assicurato, dopo aver ricevuto la decisione del 27 giugno 2016 e averla accuratamente letta, poteva e doveva essere al corrente del fatto che la Cassa in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; consid. 2.4.), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.

                                         Come visto, del resto, nel provvedimento del 27 giugno 2016 è chiaramente indicato che l’aumento del reddito deve essere comunicato.

 

                             2.12.   Nel caso di specie la famiglia __________ ha aspettato circa un mese, dal 30 giugno al 2 agosto 2016, prima di inviare la modifica contrattuale valida per i mesi di luglio e agosto 2016 alla Cassa.

 

                                         Il ricorrente ha indicato che l’attesa era dovuta al fatto di volere spedire, unitamente alla modifica del contratto di lavoro, anche il certificato di salario del mese di luglio 2016 (cfr. doc. 14; I).

                                         Tale motivazione risulta comprensibile - e quindi valida -, visto che il medesimo ha ricevuto la modifica del contratto il 30 giugno 2016 e che entro qualche settimana gli sarebbe stato consegnato pure il conteggio di salario di luglio 2016.

 

                                         Pertanto secondo questo Tribunale, tutto ben considerato e ritenuto che un mese di ritardo, alla luce della ragione addotta per giustificare l’attesa nell’inviare la modifica del contratto, non appare un lasso di tempo eccessivo, all’assicurato può essere imputata, per quanto riguarda il mese di luglio 2016, una negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona fede, cfr. consid. 2.6.) per non avere informato immediatamente la Cassa in merito all’aumento della percentuale lavorativa dall’80 al 100% per i mesi di luglio e agosto 2016 (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 4.7.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.14; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_398/2013 del 7 giugno 2013).

 

                             2.13.   Per quanto attiene al mese di agosto 2016, il TCA evidenzia che l’art. 68 Laf prevede che l’assegno integrativo (così come l’assegno di prima infanzia) viene versato al beneficiario, all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

                                         In casu la comunicazione alla Cassa dell’aumento della percentuale lavorativa per luglio e agosto 2016 con allegati la modifica del contratto di lavoro del 22 giugno 2016, nonché i conteggi di salario di giugno e luglio 2016 da parte di __________ ha avuto luogo il 2 agosto 2016 alle ore 00:14 (cfr. doc. 3b).

 

                                         Ne discende che l’amministrazione, il 2 agosto 2016 mattina, dopo aver preso visione del messaggio di posta elettronica della moglie dell’insorgente, avrebbe potuto bloccare il versamento dell’assegno integrativo a favore della famiglia __________ e in seguito ricalcolare l’importo effettivamente spettante alla medesima per il mese di agosto 2016.

 

                                         In simili condizioni ai coniugi __________, per il mese di agosto 2016, non deve essere imputata alcuna mancanza e, di conseguenza, deve essere loro riconosciuta la buona fede (cfr. STCA 39.2001.53 del 16 aprile 2002).

 

                             2.14.   Nel caso in esame, perciò, visto che il ricorrente e la moglie, quando hanno percepito gli assegni integrativi nei mesi di luglio e agosto 2016, erano in buona fede, il primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo di fr. 1’378.-- è ossequiato.

 

                                         L'incarto va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 1'378.--, corrispondente agli assegni integrativi percepiti a torto nel lasso di tempo dal 1° luglio al 31 agosto 2016.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione su reclamo impugnata è annullata.

 

                                   2.   È riconosciuta la buona fede dei coniugi __________ per i mesi di luglio e agosto 2016.

                                         Di conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 1’378.- e pronunci una nuova decisione.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

 

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti