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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 luglio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 16 giugno 2017 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 16 giugno 2017 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 18 aprile 2017 (cfr. doc. 18) con la quale ha rifiutato a RI 1 il riconoscimento del rimborso della spesa di collocamento della figlia __________, nata il __________ 2016, per i mesi di gennaio a marzo 2017 in quanto durante quei mesi solo la madre esercitava un’attività lucrativa, mentre il marito era iscritto all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) quale persona in cerca di impiego, situazione che “non è equiparata ad un’attività professionale remunerata” (cfr. doc. A12).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Ella sottolinea che suo marito, per poter percepire l’indennità di disoccupazione, doveva essere idoneo al collocamento e quindi subito disponibile ad iniziare una nuova attività lucrativa.
Per questo motivo la famiglia ha scelto di collocare la figlia presso un asilo nido già durante la ricerca di un impiego, viste anche le lunghe liste di attesa che non permettono di inserirla soltanto al momento del reperimento di una nuova occupazione (vedi pure reclamo, Doc. A9).
Al riguardo la ricorrente ha poi rilevato:
" (…)
A sostegno del ragionamento di cui sopra vi informo che RI 1 è stato chiamato in data 20.06.2017 da un’agenzia di collocamento per iniziare un incarico di durata determinata in data 21.06.2017. Se __________ non fosse stata già collocata, egli non avrebbe potuto accettare l’impiego (seppure temporaneo).
Visto quanto sopra e nella reale ottica dello scopo della legge che prevede il sostegno ai genitori per conciliare lavoro e famiglia, chiedo che la decisione 16.06.2017 dell’IAS venga annullata e sia riconosciuto il rimborso delle spese di collocamento per tutto il periodo richiesto.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’11 agosto 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso, sottolineando che il Decreto esecutivo non contempla il riconoscimento del diritto alle prestazioni nella situazione della ricorrente.
In particolare l’amministrazione sottolinea che l’art. 3 cpv. 1 del DE RISC prescrive di indicare gli orari di collocamento del figlio e certificare che essi corrispondono a quelli dell’avente diritto e del coniuge.
1.4. Il 14 agosto 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Esse sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio del 5 aprile 2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e valido fino al 31 dicembre 2017, prevede in particolare quanto segue:
" Definizione e genere di collocamento
Art. 1 1È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:
a) un nido dell’infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003;
b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie.
Esercizio di un’attività lucrativa
Art. 2 1È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
2Sono equiparate ad un’attività professionale remunerata, in particolare:
a) la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per l’insolvenza (LADI);
b) la partecipazione a provvedimenti d’ordine professionale ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
c) la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge sull’assistenza sociale.
Orari di collocamento e orari lavorativi
Art. 3 1La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli orari lavorativi o di formazione dell’avente diritto, del suo coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento.
2L’attestazione è redatta per iscritto sull’apposito formulario.
Strutture di accoglienza ammesse
Art. 4 La spesa è rimborsata se il figlio è accolto presso una struttura o un servizio di accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie che adempie i requisiti di sussidiamento.
Diritto
Art. 5 1Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:
a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.
2Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all’accesso del figlio alla scuola dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in precedenza.
3Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo.” (Doc. A13)
2.2. Gli articoli da 55 a 59 Laf, che consentivano di poter rimborsare ai genitori la spesa legata al collocamento del figlio durante l’esenzione dell’attività lavorativa, sono stati abrogati dal 1° gennaio 2017 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n° 7184 del 20 aprile 2016, denominato “Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali”, capitolo 5.1.5. pag. 27-29).
A proposito dell’art. 55 Laf e dell’art. 26 Reg. Laf, allora in vigore, in una sentenza 39.2012.12 del 5 giugno 2013, pubblicata in RtiD I-2014 pag. 21-22, il TCA ha stabilito che per determinare, per principio, il diritto al rimborso per le spese di collocamento del figlio, trattandosi di famiglie biparentali, non è sufficiente che uno solo dei genitori eserciti un'attività lucrativa.
Occorre invece che entrambi i genitori abbiamo questo statuto.
In quel caso il marito aveva beneficiato di un congedo di studio non pagato da marzo ad agosto 2012 per svolgere un periodo di formazione. Egli aveva tuttavia lavorato nel resto dell’anno 2012.
Le persone che esercitano normalmente un’attività lucrativa salariata e che beneficiano di un congedo non pagato durante un certo periodo dell’anno, devono essere considerati esercitanti un’attività remunerata ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 Reg.Laf.
L’intervento degli assegni di famiglia è sussidiario rispetto all’aiuto sociale allo studio e all’assegno di studio.
Il TCA ha concluso che qualora dall’istruttoria dovesse emergere che la mancata richiesta di una borsa di studio nel caso concreto fosse giustificata o che, comunque, nessuna borsa di studio rimborsa la spesa di collocamento del figlio, la Cassa accorderà ai ricorrenti il rimborso della spesa di collocamento, dopo avere anche verificato se e in che misura l’assicurato era in condizione di occuparsi direttamente della figlia durante l’esercizio dell’attività lucrativa della moglie.
In quell’occasione questo Tribunale aveva, tra l’altro, esaminato il Messaggio 5189 del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, in occasione della quale sono state introdotte agli art. 47 seg. le disposizioni sulla spesa di collocamento del figlio, nel quale il Consiglio di Stato ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" Ritenuto che questa misura intende permettere ai genitori di conciliare vita professionale e vita familiare, essa è limitata ai genitori che per esercitare una attività lucrativa sono costretti ad affidare il figlio alle cure di terzi.
Questo presupposto legale preclude l’accesso al rimborso della spesa alle famiglie biparentali, ove soltanto uno dei due genitori esercita un’attività lucrativa, considerato che l’altro genitore può occuparsi della cura del figlio direttamente e personalmente; lo stesso dicasi per le famiglie biparentali ove entrambi i genitori che lavorano a tempo parziale hanno delle fasce orarie lavorative complementari e che permettono loro di sostituirsi a vicenda nella cura del figlio.
Lo stesso dicasi per la categoria dei disoccupati - che pur essendo alla ricerca di un posto di lavoro possono occuparsi direttamente e personalmente dei figli - o ancora degli studenti se non esercitano attività lucrativa." (pag.107)
2.3. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nata nel 1974, nel periodo in questione (gennaio - marzo 2017), lavorava a tempo pieno presso l’amministrazione cantonale (doc. A5-A7), con uno stipendio lordo di fr. 7'401.30 mensili, fr. 96'217.-- annuali (cfr. ad esempio doc. 1c).
Il marito __________, cittadino __________, nato nel 1982, domiciliato nel Canton Ticino dal novembre 2015, ha lavorato da ultimo in un albergo nel suo paese d’origine (cfr. doc. 5).
Egli si è iscritto in disoccupazione dal 26 gennaio 2017, ma la domanda è stata respinta non avendo adempiuto il periodo di contribuzione e non potendo esserne esonerato (cfr. doc. 4 e 4a).
Il marito dell’assicurata può beneficiare così soltanto dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI (cfr. doc. 5c e art. 59d LADI).
Dal 24 gennaio 2017 la figlia __________, nata il __________ 2016, frequenta la __________ di Bellinzona. La retta è stata fissata in fr. 250.-- per gennaio (cfr. doc. 3a), fr. 1'050 per febbraio (cfr. doc. 2a) e fr. 1'050 per marzo (cfr. doc. 1a).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che effettivamente, come risultava peraltro già nel Messaggio relativo alla prima modifica della Laf citato al considerando precedente, per poter beneficiare del rimborso per la spesa di collocamento per il figlio, entrambi i genitori devono svolgere un’attività lucrativa (cfr. art. 2 cpv. 1 del DE RiSC) oppure un’attività professionalmente equiparata, come ad esempio la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a DE RiSC).
Tale prestazione viene invece negata nel caso in cui uno dei coniugi abbia lo statuto di disoccupato, in quanto “pur essendo alla ricerca di un posto di lavoro possono occuparsi direttamente e personalmente dei figli” (cfr. Messaggio citato al considerando precedente; vedi pure il Messaggio n. 7184 pag. 28: “i genitori che lavorano”, “che il collocamento è avvenuto sovrapponendosi agli orari di lavoro” e “per tutti i genitori che lavorano” oppure pag. 29: “un sostegno ai genitori che lavorano”).
Al riguardo va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57; STCA 39.2017.1 del 24 aprile 2017, sul concetto di prima formazione; STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017, per il reddito per gli indipendenti e le nuove soglie di intervento Laps).
È vero che, per le persone in disoccupazione, potrebbero sorgere in tale ipotesi delle difficoltà per quel che concerne il riconoscimento del presupposto dell’idoneità al collocamento.
Va però rilevato che salvo in caso di abuso, evidente, gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione non possono verificare, al momento in cui la persona assicurata presenta una domanda di indennità di disoccupazione, se essa dispone già di un posto per la custodia dei suoi bambini (cfr. DTF 143 V 168; STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015; STF 8C_367/2008 del 26 novembre 2008; STF C 29/07 del 10 marzo 2008; STF C 44/05 del 19 maggio 2006; DLA 2006 n. 3 pag. 62 seg.; DLA 1993/1994 n. 31 pag. 219 seg.; Prassi LADI ID B 225 – B 225b; Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 162).
Questi assicurati devono dunque organizzarsi in modo tale da poter dimostrare al momento in cui viene richiesto dall’URC di poter affidare la custodia, ciò che può essere fatto non solo collocando il figlio in un asilo nido (l’__________ dispone peraltro a __________ di un nido d’infanzia aziendale, “__________”) ma anche ricorrendo ad esempio, almeno temporaneamente, alle Famiglie Diurne oppure a parenti o ad amici.
Sta in ogni caso al legislatore trovare se lo riterrà necessario, una diversa soluzione per il futuro (cfr. STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017).
Comunque nel caso concreto, va sottolineato che il problema non si pone, visto che il marito dell’assicurata non poteva beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione, non avendo adempiuto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 let. e LADI.
In simili condizioni la decisione su reclamo del 16 giugno 2017 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti