Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2017.20

 

DC/sc

Lugano

17 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 6 novembre 2017 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

1.1.    Con decisione su reclamo del 6 novembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. 4) con la quale ha rifiutato a RI 1 il rimborso della spesa di collocamento del figlio __________, argomentando:

 

" (…)

La Cassa rileva che __________, nato il __________ 2016, è collocato presso la signora __________, domiciliata a __________.

 

Con scritto di data 30 ottobre 2017, l’Associazione __________ comunica che: “(…) la informiamo che la Signora __________ non è affiliata alla nostra Associazione. (…)”.

Pertanto, secondo gli articoli citati, la signora __________ non adempie ai requisiti richiesti. (…)” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA con il quale chiede il riconoscimento delle spese di collocamento fino ad agosto 2017, rilevando:

 

" (…)

Come già comunicato per iscritto all’istituto delle assicurazioni sociali, sono a conoscenza che attualmente la Signora __________ non è iscritta all’associazione famiglie diurne, ma risulta che sia stata iscritta all’ufficio Famiglie e Minori fino a fine Agosto 2017.

Questo ufficio, come si può vedere dalla documentazione in mio possesso, coinvolge anche l’associazione Cantonale famiglie diurne.

 

Chiedo pertanto verifica di quanto sopraesposto per l’avente diritto del rimborso delle spese di collocamento fino ad Agosto 2017. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 24 novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando che “la possibilità di richiedere il rimborso della spese di collocamento è data esclusivamente se il collocamento del minore avviene presso gli organi riconosciuti (art. 1 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017)” (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 4 dicembre 2017 l’assicurata ha trasmesso della documentazione ed ha ribadito che:

 

" (…)

Essendo stata iscritta all’ufficio Famiglie e Minori fino a fine Agosto 2017 ed avendo sempre effettuato tutti i controlli dovuti e necessari come da constatazione scritta, (copie delle lettere tra la Signora __________ e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione – Bellinzona), allegatavi alla lettera precedentemente inviata in data 09.11.2017; la Signora __________, adempie ai punti richiesti per l’avente diritto al rimborso.” (Doc. V)

 

                                         Il 14 dicembre 2017 la Cassa si è riconfermata nella sua precedente presa di posizione (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio del 5 aprile 2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e valido fino al 31 dicembre 2017, prevede in particolare quanto segue:

 

 

 

" Definizione e genere di collocamento

 

Art. 1 1È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione.

2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:

a)   un nido dell’infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (le famiglie) del 15 settembre 2003;

b)   una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie.

 

Esercizio di un’attività lucrativa

 

Art. 2 1È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

 

2Sono equiparate ad un’attività professionale remunerata, in particolare:

a)   la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per l’insolvenza (LADI);

 

b)   la partecipazione a provvedimenti d’ordine professionale ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);

 

c)   la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge sull’assistenza sociale.

 

Orari di collocamento e orari lavorativi

 

Art. 3 1La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli orari lavorativi o di formazione dell’avente diritto, del suo coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento.

 

2L’attestazione è redatta per iscritto sull’apposito formulario.

 

Strutture di accoglienza ammesse

 

Art. 4 La spesa è rimborsata se il figlio è accolto presso una struttura o un servizio di accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie che adempie i requisiti di sussidiamento.

 

Diritto

 

Art. 5 1Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

 

a)   i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;

 

b)   i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.

 

2Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all’accesso del figlio alla scuola dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in precedenza.

3Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo.” (Doc. B2)

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie il 30 ottobre 2017 la Cassa ha accertato che __________, domiciliata a __________, non è affiliata all’Associazione __________ (cfr. doc. 6).

 

                                         In precedenza, il 4 aprile 2017 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione aveva inviato ad __________ uno scritto del seguente tenore:

 

" Facciamo seguito al suo scritto del 7 marzo scorso. Come indicatole con lettera del 21 febbraio, giusta l’art. 31 RLfam, il numero massimo di bambini che possono essere presi a carico da una famiglia diurna è di 5 e nel suo caso non vi sono gli estremi per la concessione di una deroga. La situazione deve pertanto essere regolarizzata.

 

Tenuto conto della circostanza particolare e del fatto che sino ad oggi non vi sono stati problemi di sorta, aderiamo alla sua richiesta di attendere sino al 31 luglio prossimo da permettere alle famiglie coinvolte di potersi organizzare.” (Doc. 5d)

 

                                         Come visto (cfr. consid. 2.1) l’art. 1 cpv. 2 lett. b del Decreto esecutivo concernente il rimborso della spesa per il collocamento del figlio precisa che il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie.

                                         L’art. 4 precisa che la spesa è rimborsata, segnatamente, se il figlio è accolto presso una struttura ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie che adempie i requisiti di sussidiamento.

 

                                         L’art. 7 lett. b della legge per le famiglie stabilisce che sono attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati da enti privati riconosciuti.

 

                                         L’art. 31 del Regolamento della legge per le famiglie prevede al cpv. 1 che “è considerata famiglia diurna ai sensi delle seguenti disposizioni la persona, coppia o famiglia che si offre per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12 anni, contemporaneamente” a al cpv. 2 che “in considerazione di situazioni particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto previsto al cpv. 1”.

 

                                         Nella presente fattispecie __________ non appartiene all’Associazione famiglie diurne e non esercita quindi un’attività coordinata da un ente privato riconosciuto.

 

                                         A ragione la Cassa ha quindi stabilito che non è possibile rimborsare le spese per il collocamento del figlio della ricorrente presso questa persona.

 

                                         La decisione su reclamo del 6 novembre 2017 deve pertanto essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti