|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11 ottobre 2016 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa), contestualmente a una domanda di rinnovo del diritto ad assegni integrativi e di prima infanzia a far tempo dal mese di settembre 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 8, 10), ha stabilito che RI 1 e la moglie __________ non adempivano il presupposto del periodo di carenza di tre anni nel Cantone Ticino, in quanto dal 2013 al 2015 si erano trasferiti in Italia con __________ (__________.2007), nato da un precedente matrimonio di __________ (cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 14).
Conseguentemente la Cassa ha negato loro il rinnovo dell’attribuzione di assegni integrativi e di prima infanzia e ha ordinato di restituire l’importo di fr. 9'348.-- a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 13).
1.2. A seguito del reclamo interposto da RI 1 il 28 ottobre 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 15), la Cassa, il 16 gennaio 2017, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento dell’11 ottobre 2016.
L’amministrazione ha in particolare osservato:
" (…)
Stante tutto quanto precede, e più precisamente la mancata frequenza all’Istituto scolastico in Ticino del figlio __________, a quanto asserito dal signor RI 1 all’ufficio circondariale di tassazione, al contratto di locazione in Italia e anche a quanto dichiarato in sede di reclamo, si dimostra che i signori __________ e RI 1 unitamente ai figli, dal 01.09.2013 al 31.08.2015 sono stati assenti dal cantone Ticino.” (Doc. II1)
1.3. Contro la decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 RI 1 ha interposto ricorso al TCA, facendo valere che la regione di riferimento sua e della moglie - sposati dal giugno 2013 -, il centro dei loro interessi e delle loro relazioni interpersonali è sempre stato e rimane il Cantone Ticino. Egli ha aggiunto di non avere mai avuto alcuna intenzione di stabilirsi altrove e che una soluzione temporanea e provvisoria, perlopiù dettata dalla gravità delle loro condizioni economiche non può costituire un cambio di domicilio.
L’insorgente ha poi indicato che lui e la moglie sono nati e cresciuti in Ticino dove sono sempre stati domiciliati.
Il medesimo, al riguardo, ha precisato di non avere inoltrato, non avendo intenzione di trasferirsi, alcuna notifica riguardo la partenza dal Comune di __________ (dove risultavano domiciliati dal giugno 2013 presso i suoi genitori) se non per stabilirsi a __________ il 31 maggio 2015.
Il ricorrente ha osservato che sua moglie è stata affiliata alla Cassa in qualità di indipendente sino al mese di gennaio 2016 e che la sua iscrizione risale al mese di aprile 2013; in precedenza era alla ricerca di un impiego ed era iscritto all’URC.
Egli ritiene che non corrisponda al vero il fatto che sono stati assenti dal Cantone Ticino per un periodo superiore a dodici mesi.
In proposito il ricorrente ha affermato di essere stato spesso presso i suoi familiari a __________ per potere avviare la sua attività, che la moglie lo raggiungeva ogni qualvolta ne aveva la possibilità, in particolare durante le vacanze scolastiche, festività e nei fine settimana, dove riuniva i suoi appuntamenti di lavoro e che non sono mai stati assenti dal Ticino per un periodo ininterrotto superiore alle due settimane.
L’insorgente ha ribadito, da una parte, di aver optato, non avendo i mezzi economici sufficienti per far fronte al loro fabbisogno familiare e non essendoci alternative in tal senso, per una soluzione temporanea e provvisoria per non dover far capo all’assistenza.
Egli, al riguardo, ha indicato che a partire da settembre 2013 un’amica della moglie ha concesso loro l’opportunità di usufruire di un appartamento di sua proprietà a Cesena per il periodo scolastico fino a giugno 2014. In seguito, non essendo più disponibile l’appartamento di __________, i medesimi hanno preso in locazione un appartamento a __________, visto che in zona vive una zia della moglie su cui quest’ultima - prevalentemente sola con il bambino siccome lui era per la maggior parte del tempo in Ticino - avrebbe potuto fare affidamento in caso di necessità.
RI 1 ha asserito che tale situazione non era sostenibile, richiedendo grossi sacrifici e impedendo loro di vivere una normale vita familiare e che con l’aiuto dei familiari si sono poi sistemati in via definitiva a __________ dal 31 maggio 2015.
D’altra parte, il ricorrente ha nuovamente sostenuto che il centro della loro esistenza è comunque sempre stato il Cantone Ticino e che per questa ragione hanno sempre adempiuto i loro obblighi assicurativi - come l’affiliazione alla Cassa malati, alla Cassa AVS -, hanno mantenuto le targhe dell’auto, l’assicurazione dell’auto, il telefono, l’iscrizione del cane ecc., come pure hanno sempre continuato a lavorare in Ticino e nel dicembre 2013 hanno fondato un’Associazione culturale con sede a __________ con il fine di promuovere la crescita personale sul territorio. Egli ha, infine, evidenziato che al contrario non hanno mai richiesto il permesso di lavoro oltre i confini elvetici e non hanno aperto alcuna partita IVA (cfr. doc. I)
1.4. Con risposta del 24 febbraio 2017 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.doc. IV).
1.5. Il 14 marzo 2017 il ricorrente si è nuovamente pronunciato in relazione alla fattispecie (cfr. doc. VI).
1.6. L’amministrazione, il 24 marzo 2017, ha preso posizione al riguardo e ha prodotto alcuni documenti reperiti da una ricerca in internet relativi a volantini pubblicizzanti serate, seminari e workshop che l’insorgente e la moglie avrebbero proposto a __________, __________ a __________ nel 2013 e 2014 (cfr. doc. VIII + 1).
1.7. Il 4 aprile 2017 RI 1 ha segnatamente osservato che gli eventi in questione non hanno avuto luogo e che comunque si sarebbe trattato di attività extra-professionali in seno all’associazione culturale __________ (cfr.doc. X + B).
1.8. La Cassa si è espressa in merito con scritto del 14 aprile 2017 (cfr. doc. XII +1-5).
1.9. Il 27 aprile 2017 il ricorrente, al quale il doc. XII + 1-5 è stato inviato per conoscenza (cfr.doc. XIII), ha ancora esposto alcune considerazioni relative al caso di specie (cfr. doc. XIV).
1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr.doc. XV).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno la Cassa ha negato a RI 1 e alla moglie, __________, il diritto ad assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° settembre 2016 e ha ordinato loro la restituzione dell’importo di fr. 9'348.-- corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016.
Più precisamente andrà verificato se rettamente oppure no l’amministrazione ha ritenuto che il ricorrente e la moglie non adempiono il periodo di carenza di tre anni di domicilio nel Cantone Ticino, in quanto dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2015 sono stati assenti dalla Svizzera.
2.2. L’art. 47 Laf, relativo all’assegno integrativo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015, stabiliva che:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”
L’art. 52 Laf, relativo all’assegno di prima infanzia, nel caso di una famiglia biparentale, stabiliva che:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
Il 16 dicembre 2015 il Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui le norme appena citate.
2.3. Il nuovo art. 47 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce che:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
Il nuovo art. 52 Laf prevede che:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) Il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr;32
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Il 22 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento del 23 giugno 2009 sugli assegni di famiglia, introducendo, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016, un nuovo cpv. 2 all’art. 35, il quale stabilisce che:
" 1È considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2Per i cittadini stranieri, un soggiorno ininterrotto in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora (permesso B) è parificato al possesso del permesso C.”
2.4. L’art. 63 Laf, relativo all’interruzione del periodo di carenza, prevede:
" 1Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
2La residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.
3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.”
L’art. 38 Reg.Laf enuncia che:
" I motivi che hanno condotto la persona a lasciare il Cantone sono ininfluenti.”
Giusta l’art. 65 Laf, concernente la decadenza del diritto agli assegni familiari:
" 1Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.
2Durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta."
2.5. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
2.6. Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
" Articolo 47 – Condizioni del diritto all’assegno integrativo
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 24 LAF; (…)”
come pure che:
" Articolo 52 – Condizioni del diritto all’assegno di prima infanzia; famiglia biparentale
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 32 LAF (…)”
Dal Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia risulta che
Come già rilevato, il domicilio è una delle condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto, l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.
Va detto che con una Sentenza 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, il TCA aveva esaminato il presupposto del domicilio della LAF nell’ottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di “domicilio” con riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C (permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia di assegni familiari ai sensi della LAF.
A mente del TCA il termine di “domicilio” introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve, quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI rispettivamente dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere, inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anni à periodo di carenza).
(…)
Secondo gli attuali art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF (per l’AFI), rispettivamente gli artt. 31 lett. a) e 32 cpv. 1 lett. a) LAF (per l’API) i genitori domiciliati in Ticino hanno diritto all’assegno di famiglia se sono domiciliati nel Cantone da almeno 3 anni.
(…) questo Consiglio di Stato è del parere che l’attuale assetto, imposto dalla giurisprudenza del TCA e che prevede un periodo di carenza di 3 anni sia per gli svizzeri che per gli stranieri, possa e debba essere mantenuto. Questa impostazione non necessita di alcuna modifica di legge; soltanto le relative norme del Reg. LAF dovranno essere oggetto di adattamento.
Questa strategia si inserisce nello spirito delle prestazioni di complemento della LAF (AFI e API), che era è ed è quello di una politica familiare che si distingue nettamente dalla politica assistenziale: un periodo di carenza di 3 anni anche per gli stranieri permetterebbe, infatti, di maggiormente sgravare la pubblica assistenza a beneficio degli assegni familiari.
(…)
4.3.4.3.4 Interruzione del periodo di carenza
Le norme di esecuzione relative al periodo di carenza sono attualmente contemplate nel regolamento della legge; applicabili sono le seguenti disposizioni: per l’AFI l’attuale art. 29 Reg. LAF, mentre per l’API gli attuali artt. 42 e 46 Reg. LAF (interruzione del periodo di carenza, famiglia monoparentale e famiglia biparentale).
Le citate disposizioni del Reg. LAF sono identiche.
In una recente sentenza il TCA è stato chiamato a statuire sulla costituzionalità delle succitate norme del regolamento nell’ottica del principio della separazione dei poteri: nella fattispecie trattata, la ricorrente sosteneva, infatti, che le impugnate norme di regolamento – che assimilano i cittadini ticinesi assentatesi per un breve periodo dal Cantone ai cittadini provenienti da altri Cantoni – fossero contrarie alla Costituzione federale, in quanto introducono delle disposizioni legali di natura materiale in assenza di una espressa delega legislativa (base legale).
Con la Sentenza 24 aprile 2001 in re L. M.S. il TCA ha invece ritenuto che, dal tenore letterale della LAF, risultasse che la stessa non prevede una distinzione tra i ticinesi e i cittadini di altri Cantoni o i cittadini stranieri. Inoltre, pure l’esame dei lavori preparatori non permetterebbe, secondo il TCA, di concludere che, secondo la volontà del Legislatore, i cittadini ticinesi che si sono assentati dal Cantone acquisendo il domicilio civile altrove debbano essere tutelati in modo particolare rispetto ad altri cittadini che decidono di stabilirsi in Ticino. In sostanza, il TCA ha ritenuto che le succitate norme del Reg. LAF non violassero il principio della separazione dei poteri, in quanto – quali disposizioni di esecuzione – specificano semplicemente la legge, senza introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal Legislatore.
Nonostante le conclusioni del TCA, il Consiglio di Stato reputa necessario trasportare le succitate disposizioni del regolamento nella legge, perché la necessaria base legale sia maggiormente esplicita: vengono, quindi, codificati i nuovi artt. 25a (per l’AFI) e 33a LAF (per l’API).
De lege lata, per poter adempiere al presupposto del periodo di carenza, il titolare del diritto all’assegno (AFI o API) deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei 3 anni precedenti alla richiesta: il domicilio (recte: la residenza abituale) non si considera invece interrotto se l’assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull’arco di un anno; in caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei 3 anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
(…)
Preso atto delle sentenze sopra illustrate, v’è da chiedersi se l’attuale assetto legislativo – che ammette una interruzione non superiore ai 3 mesi sull’arco di un anno, salvo casi di forza maggiore o malattia del richiedente – debba essere mantenuto.
Si può anzitutto rilevare che il riferimento ad una assenza dal Cantone inferiore a 3 mesi “sull’arco di un anno” potrebbe generare situazioni discriminatorie nell’operare il calcolo dell’assenza: in effetti, se un assicurato fosse assente dal Cantone per 6 mesi a cavallo fra due anni civili, la residenza non sarebbe interrotta ed il periodo di carenza verrebbe preservato; per contro, se la medesima assenza (cioè 6 mesi) fosse tutta svolta nel corso del medesimo anno civile, il diritto alla prestazione verrebbe negato.
A mente di questo Consiglio di Stato, la soluzione maggiormente sostenibile è quella di aumentare il “periodo di interruzione” ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi; questo termine è sicuramente sostenibile, per diversi motivi.
In primo luogo, vi è da rilevare che nelle fattispecie di cui alle succitate sentenze del TCA, laddove i motivi di forza maggiore sono stati ammessi, l’assenza dal Cantone era sempre inferiore a questo termine.
In secondo luogo, va detto che questo termine si armonizza con la prassi già nota nel settore delle prestazioni complementari, specificatamente in materia di decadenza del diritto corrente.
Da ultimo, il termine di 12 mesi è sicuramente ragionevole anche dal punto di vista pratico: in effetti, se una famiglia lascia il Cantone per trasferirsi altrove, di regola deve stipulare un contratto di locazione, che avrà durata di almeno 1 anno.
Il citato termine di 12 mesi deve in ogni caso essere inteso nel senso di una assenza ininterrotta dal Cantone per 12 mesi: ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per diverse volte sull’arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12 mesi, l’assenza non sarebbe interruttiva del periodo di carenza.
Per agevolare il carico amministrativo, si propone inoltre che il “periodo di interruzione.ammesso sia indipendente dai motivi che sono all’origine dell’assenza dal Cantone. La Cassa cantonale per gli assegni familiari non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere una assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore o malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto.
Ovviamente starà all’assicurato di dimostrare che la sua assenza dal Cantone è stata inferiore a questa soglia.”
Nel Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016 figura il seguente passaggio:
" 7. AFI e API: Periodo di residenza
Con la misura si propone di mantenere il periodo di carenza di 3 anni, precisando però che per gli stranieri è necessario possedere il permesso di domicilio, cioè il permesso C. La misura interesserà i casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.
Secondo l’attuale legislazione, i genitori hanno diritto agli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API) se, cumulativamente, sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta e hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni, in virtù del cosiddetto periodo di carenza (cfr. attuali artt. 47 cpv. 1 lett. c), 51 lett. c), 52 cpv. 1 lett. c) Laf); l’interruzione del periodo di carenza è regolata agli attuali artt. 63 Laf e 38 Reg. Laf.
Il concetto di domicilio è quello definito dal Codice civile svizzero, quindi il luogo ove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, come disciplinato dall’attuale art. 35 Reg. Laf.”
2.7. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.8. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
" È’ considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.9. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.10. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.9.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.9.).
2.11. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 e __________, cittadini svizzeri, si sono sposati il __________ 2013 (cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 16).
__________ è madre di __________, nato il __________ 2007 da un precedente matrimonio sciolto per divorzio il __________ 2010 (cfr. fascicolo atti n. 4 pag. 14).
Dopo il matrimonio RI 1 e la moglie hanno abitato a __________ presso i genitori del ricorrente (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 20).
L’insorgente è stato iscritto in disoccupazione dal 1° settembre 2011 alla ricerca di un lavoro a tempo pieno come manager di marketing, comunicazione ed eventi o costumer service (cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013 consid. 2.5., fascicolo atti n. 1 doc. 20). Il suo diritto a indennità di disoccupazione è terminato nel marzo 2013 (cfr. doc. I).
In occasione di un’udienza del 17 ottobre 2012 davanti al TCA, contestualmente a una vertenza in ambito di assicurazione contro la disoccupazione sfociata in uno stralcio della causa per intervenuta transazione, RI 1 ha dichiarato di essere molto attivo nella ricerca di un posto di lavoro sia in Svizzera che all’estero (cfr. decreto di stralcio 38.2012.39 del 18 ottobre 2012).
Dal 1° aprile 2013 l’assicurato risulta essere affiliato alla Cassa __________ quale indipendente (cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 16).
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ nella categoria “indipendente” dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2015 (cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 11; 12).
Da settembre 2013 fino a giugno 2014 il ricorrente e la sua famiglia hanno usufruito di un appartamento a __________ in __________ di proprietà di un’amica di __________ pagando la somma di Euro 500 al mese (cfr. fascicolo atti 1 doc. 20; I).
Dalla dichiarazione del 12 ottobre 2013 del dirigente scolastico di Cesena - fornita dal Comune di __________ alla Cassa (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 18) - si evince che __________, nell’anno scolastico 2013/2014, era iscritto alla prima classe della Scuola elementare di __________ (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 18a).
Il 27 giugno 2014 l’insorgente e la moglie hanno concluso un contratto di locazione dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2018 relativo a un appartamento - costituito da un soggiorno, tre camere da letto, cucina e due bagni - a __________ nelle __________ per una pigione mensile di Euro 680 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 20b).
Il ricorrente, al riguardo, ha indicato che la scelta di __________ è stata dettata dal fatto che in zona vive una zia di __________, sulla quale si sarebbe potuto fare affidamento in caso di necessità, essendo la moglie prevalentemente sola con Nathan, visto che lui era per la maggior parte del tempo in Ticino (cfr. doc. I; fascicolo atti n. 1 doc. 20a).
Per l’anno scolastico 2014/2015 il Comune di __________ non ha richiesto alcun documento relativo all’iscrizione di __________ in una scuola, “in quanto ha dato “x scontato” che fossero ancora all’estero” (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 17).
L’8 aprile 2015 RI 1 ha preso in locazione un appartamento di 4 e ½ locali a __________ con effetto dal 1° giugno 2015. La pigione ammonta a fr. 1'850 mensili e le spese accessorie a fr. 250 al mese (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 17).
Dalle attestazioni del 5 ottobre 2015 dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ emerge quale data di arrivo nel Comune del ricorrente e della moglie il 1° giugno 2015 (cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 25; 26).
Nell’anno scolastico 2015/2016 Nathan ha frequentato la terza elementare a __________ (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 19).
Nel mese di settembre 2015 __________ ha chiesto di essere posta al beneficio di un assegno integrativo. Alla domanda se avesse la residenza nel Cantone da almeno 3 anni senza interruzioni superiori a 12 mesi, la medesima ha risposto affermativamente (cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 28).
Con decisione del 5 novembre 2015 la Cassa ha riconosciuto a __________ il diritto a un assegno integrativo di fr. 563 al mese per il periodo da settembre 2015 ad agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 2).
Il __________ 2016 dall’unione di __________ e RI 1 è nato __________ (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 5).
La Cassa, il 9 agosto 2016, ha conseguentemente emesso un nuovo provvedimento con cui ha modificato l’importo dell’assegno integrativo mensile aumentandolo a fr. 1'125 mensili per i mesi di luglio e agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 7).
Con ulteriore decisione di medesima data l’amministrazione ha erogato a __________ un assegno di prima infanzia di fr. 734 al mese per luglio e agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 6).
Nel mese di settembre 2016 la moglie dell’insorgente ha chiesto il rinnovo del diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 8; 10; II1).
La Cassa, essendo venuta a conoscenza dai documenti presentati che il ricorrente, la moglie e __________ sono stati assenti dal Cantone Ticino durante il lasso di tempo settembre 2013 – giugno 2015, ha emanato la decisione dell’11 ottobre 2016 con la quale ha negato loro il rinnovo dell’attribuzione di assegni integrativi e di prima infanzia e ha ordinato di restituire l’importo di fr. 9'348.-- a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 13; consid. 1.1.).
Questo provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 (cfr. doc. II1; consid. 1.2.).
L'assicurato ha contestato il modo di procedere dell'amministrazione, facendo valere in buona sostanza di aver mantenuto il domicilio in Ticino, in quanto, da una parte, il centro degli interessi suoi e della moglie, nonché delle loro relazioni interpersonali è sempre stato in questo Cantone dove hanno sempre continuato a lavorare. Dall'altra, non hanno mai avuto l'intenzione di stabilirsi altrove e la soluzione trovata in Italia era temporanea e provvisoria dettata dalla loro difficile situazione economica per evitare di ricorrere all'assistenza sociale (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
2.12. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 52 cpv. 1 lett. a e c Laf, sia nella versione valida fino al 31 dicembre 2015 che in quella in vigore dal 1° gennaio 2016, per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia, nel caso di famiglie biparentali, occorre, oltre al domicilio nel Cantone Ticino al momento della richiesta, inteso quale residenza effettiva con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (art. 35 cpv. 1 Reg.Laf; consid. 2.3.), che il padre o la madre ossequino il presupposto del periodo di carenza di tre anni di domicilio in Ticino precedentemente alla domanda degli assegni (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.6.).
L'art. 63 cpv. 2 Laf prevede, inoltre, che la residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone Ticino è stata inferiore a dodici mesi consecutivi (cfr. consid. 2.4.).
Un assicurato durante i tre anni antecedenti la richiesta degli API e degli AFI deve, quindi, avere avuto la residenza abituale in Ticino (cfr. STCA 39.2000.39 del 24 aprile 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 24; STCA 39.1998.109-110 del 17 maggio 1999).
In concreto non è contestato che il ricorrente, la moglie e il figlio di quest'ultima, __________ fossero domiciliati nel Cantone Ticino giusta gli art. 47 cpv. 1 lett. a e 52 cpv. 1 lett. a Laf al momento della richiesta degli assegni nel settembre 2015 (cfr. consid. 2.11).
Litigiosa è la questione relativa al domicilio, in particolare all'aspetto della residenza effettiva, abituale in Ticino nei tre anni precedenti il mese di settembre 2015.
Come visto al considerando precedente, l'insorgente e la moglie si sono sposati nel giugno 2013. I medesimi, a quel momento, non avevano un'abitazione propria in Ticino, ma alloggiavano presso i genitori del ricorrente a __________.
Da settembre 2013 a giugno 2014 essi hanno usufruito, versando Euro 500 mensili, di un appartamento di un'amica di __________ a __________ dove __________ ha frequentato la prima elementare, come comunicato e comprovato al Comune di __________.
Con effetto dal 1° luglio 2014 i coniugi RI 1-__________ hanno concluso un contratto di locazione concernente un appartamento di 4 e ½ locali con pigione di Euro 680 al mese a __________ nelle __________ nelle vicinanze di una zia della moglie. Per l'anno scolastico 2014/2015 il Comune di __________ non ha chiesto una specifica attestazione d'iscrizione di __________ in una scuola dando per scontato che il bambino fosse ancora all'estero.
Soltanto dal mese di giugno 2015 gli stessi hanno affittato un'abitazione a __________ dove __________ nel mese di settembre 2015 ha iniziato a frequentare la terza elementare (cfr. consid. 2.11.).
Al riguardo va rilevato che il ricorrente stesso, nel reclamo del 5 luglio 2016 inoltrato all'Ufficio circondariale di tassazione di __________ contro la decisione di tassazione per l'anno 2014, ha asserito che "… per tutto l'anno 2014 la mia famiglia ha vissuto in Italia (dove ci siamo trasferiti nel 2013) pur mantenendo il domicilio in Ticino (dove siamo tornati a vivere dal mese di luglio 2015) …" (cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 17).
RI 1, nel reclamo del 28 ottobre 2016 e nel ricorso, ha indicato che la frase di cui al reclamo in materia fiscale del 5 luglio 2016 è stata dichiarata in un altro contesto (cfr. fascicolo atti 1 doc. 15; I pag. 2).
Il TCA, in proposito, osserva che l'affermazione dell'insorgente circa l'assenza dal Ticino della sua famiglia nell'anno 2014 è chiara e non può dare adito a diverse interpretazioni a seconda che si tratti dell'ambito fiscale o di quello degli assegni di famiglia.
Per quanto attiene all'asserzione secondo cui il domicilio sarebbe stato mantenuto a __________, è utile rilevare che il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove si pagano le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta infatti di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro prova (cfr. STF 9C_807/2009 del 24 marzo 2010 consid. 3.4.; RVJ 1999 pag. 108; DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid. 2.3.).
Infine, dalla documentazione raccolta in internet dall’amministrazione, che può essere utilizzata quale fonte d’informazione collaterale (cfr. Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), emerge, da una parte, che i coniugi RI 1-__________ nel luglio 2014 hanno aperto “una filiale associazione svizzera (n.d.r.: associazione culturale __________) a __________” (cfr. doc. VIII1; ).
Dall’altra, essi hanno perlomeno tentato di svolgere, negli anni 2013 e 2014, diversi seminari e workshop proprio a __________, __________, __________ (cfr. doc. VIII1), come del resto ammesso dal ricorrente (cfr. doc. X).
Da quanto esposto, in particolare in considerazione della sistemazione abitativa in Italia della famiglia RI 1-__________ - la quale in Ticino non disponeva di un proprio alloggio -, iniziata nel settembre 2013 e protrattasi, sì con lo spostamento da __________ a __________ ma senza interruzioni temporali, dal settembre 2013 al maggio 2015, della frequentazione della scuola elementare in Italia da parte di __________ negli anni 2013/2014 e 2014/2015, nonché della dichiarazione del luglio 2016 rilasciata dal ricorrente stesso secondo cui per tutto il 2014 hanno vissuto in Italia dove si sono trasferiti nel 2013, risulta, in applicazione dell'usuale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che nel lasso di tempo da settembre 2013 a maggio 2015 (da giugno 2015 essi risiedono stabilmente a Vernate; cfr. consid. 2.11.) la residenza effettiva (condizione oggettiva del domicilio; cfr. art. 35 cpv. 2 Reg.Laf; 23 CC; consid. 2.3.; 2.5.) dei coniugi RI 1-__________ non era in Ticino, bensì in Italia.
Il TCA non ignora che la madre e la suocera del ricorrente, nel febbraio 2017, hanno dichiarato che l’insorgente, negli anni 2014 e 2015, è stato spesso presso la sua famiglia di origine a __________ dove avrebbe mantenuto il domicilio per portare avanti la sua attività e che la moglie lo raggiungeva nei fine settimana, durante le festività e nelle vacanze scolastiche (cfr. doc. A2), rispettivamente che __________ è stato presso il domicilio della nonna materna a __________ durante le festività, le vacanze scolastiche, come pure per diversi fine settimana durante gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e che __________ in quei periodi stava con suo marito a __________ presso i familiari (cfr. doc. A3).
Tuttavia tali affermazioni si rivelano ininfluenti ai fini della soluzione della presente vertenza, in quanto la presenza saltuaria in Ticino della famiglia RI 1-__________ durante le vacanze non rende dubbia la loro residenza effettiva in Italia, non consentendo di ammettere una residenza effettiva ed abituale nel nostro Cantone.
In simili condizioni, il TCA deve concludere che al momento della richiesta di __________ del mese di settembre 2015 tendente all’ottenimento di assegni integrativi non era ossequiato il presupposto del periodo di carenza di tre anni di domicilio nel Cantone Ticino ai sensi dell’vart. 47 cpv. 1 lett. c Laf e dell’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
Considerando che la famiglia dell’insorgente vive stabilmente a Vernate dal giugno 2015 (cfr. consid. 2.11.), il periodo di carenza di tre anni in Ticino sarà adempiuto, sempre che non venga interrotto giusta l’art. 63 Laf (cfr. consid. 2.4.), dal mese di giugno 2018.
Ne discende che il diritto agli assegni integrativi per il lasso di tempo da settembre 2015 a gennaio 2017 (è la data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005) e il diritto agli assegni di prima infanzia per i mesi da luglio 2016 (chiesti a seguito della nascita, il 26 maggio 2016, di Kevin; cfr. consid. 2.11.) a gennaio 2017 deve essere negato.
2.13. Non avendo diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia negli anni 2015 e 2016, la famiglia RI 1-__________, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi per il lasso di tempo settembre 2015 – agosto 2016, come pure gli assegni di prima infanzia per i mesi di luglio e agosto 2016.
Al riguardo è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Pertanto la richiesta in via subordinata del ricorrente tendente alla concessione del condono dell’importo chiestogli in restituzione in considerazione del fatto che lui e la moglie sono sempre stati in buona fede e della loro difficile situazione finanziaria (cfr. doc. I pag. 5; fascicolo atti n. 1 doc. 15d) è irricevibile.
In proposito il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.14. La Cassa è venuta a conoscenza del fatto che la famiglia RI 1-__________ fosse assente dal Cantone Ticino dal settembre 2013 al maggio 2015 nel mese di settembre 2016 (cfr. doc. II1).
Questa Corte ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale delle decisioni iniziali del 5 novembre 2015 e del 9 agosto 2016 (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; fascicolo atti n. 1 doc. 2, 6, 7) con le quali sono stati attribuiti a __________ gli assegni integrativi da settembre 2015 ad agosto 2016 e di prima infanzia nei mesi di luglio e agosto 2016.
L’assenza dal Cantone Ticino, rispettivamente la residenza effettiva in Italia della famiglia dell’insorgente costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato tempestivamente a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.
Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo settembre 2015 – agosto 2016.
2.15. A proposito dell’importo da restituire e della correttezza dello stesso questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 9'348.--, corrispondente alla somma di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 (cfr. consid. 1.1.; fascicolo atti n. 1 doc. 13).
Tenuto conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che la famiglia RI 1-__________ nel lasso di tempo in questione ha percepito a torto la totalità degli assegni integrativi e di prima infanzia non adempiendo tutte le relative condizioni, non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui va rimborsata l’integralità degli assegni di cui la famiglia dell’insorgente ha beneficiato per il periodo da settembre 2015 ad agosto 2016 per complessivi fr. 9'348.-- [(AFI percepiti indebitamente di fr. 563 x 10 mesi da settembre 2015 a giugno 2016) + (AFI ricevuti a torto di fr. 1'125 x 2 mesi da luglio ad agosto 2016) + (API percepiti indebitamente di fr. 734 x 2 mesi da luglio ad agosto 2016); cfr. consid. 2.11.; fascicolo atti n. 1 doc. 13, 2, 6, 7].
Del resto il ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
2.16. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 con cui la Cassa, da una parte ha confermato l’ordine di restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dai coniugi RI 1-__________ da settembre 2015 ad agosto 2016, dall’altra ha negato il diritto agli stessi dal mese di settembre 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti