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redattrice: |
Kathrin Erne, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2017 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 12 gennaio 2017 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), il 30 novembre 2016, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l’importo di fr. 6'150.-- a titolo di assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014, in quanto è emerso dalla decisione di tassazione 2014 di RI 1 che il medesimo ha conseguito un reddito da attività indipendente di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. 15).
1.2. Con decisione su reclamo del 12 gennaio 2017 (cfr. doc. A) la Cassa ha respinto il reclamo interposto dagli assicurati il 7 dicembre 2016 con la seguente motivazione:
" (…)
Nel corso del mese di maggio 2015, con l’inoltro della revisione periodica degli assegni di famiglia, la Cassa è venuta a conoscenza che il signor RI 1 risulta svolgere un’attività professionale quale indipendente.
Si è anche potuto stabilire che, l’attività da indipendente del ricorrente, decorre già dal 1° gennaio 2014.
Il signor RI 1 è stato affiliato quale indipendente per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014.
Vista la nuova situazione economica, la Cassa ha richiesto ulteriori informazioni riguardanti l’attività indipendente del signor RI 1 e con scritto del 22 gennaio 2016 ha chiesto copia della decisione di tassazione per l’anno 2014.
Solo in data 31 ottobre 2016 la Cassa è venuta in possesso della decisione di tassazione completa, relativa all’anno 2014, dal quale si evince un reddito da attività indipendente principale contribuente annuo di CHF 36'000.--.
La Cassa ha dunque ricalcolato la prestazione di diritto considerando i redditi da attività indipendente accertati dall’Autorità fiscale e con decisione 30 novembre 2016 ha chiesto ai signori RI 1 e RI 2 la restituzione dell’importo di CHF 6'150.-- a titolo di AFI percepiti a torto durante il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. (…)” (cfr. doc. A)
1.3. Contro la decisione su reclamo del 12 gennaio 2017 RI 1 e ha inoltrato un tempestivo reclamo (recte: ricorso) al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale il ricorrente afferma di non aver mai percepito nessun tipo di reddito da attività indipendente. Egli era intenzionato ad aprire una ditta individuale e compilando i necessari formulari aveva indicato come guadagno presunto l’importo di fr. 36'000.-- annui.
RI 1 indica che proprio perché non ha delle entrate ed è disoccupato gli è stato negato il rilascio del permesso C.
Infine fa notare che la richiesta di restituzione degli assegni familiari integrativi percepiti per l’anno 2015 è stata annullata (cfr. doc. I).
1.4. La Cassa, in risposta, ha osservato che il ricorso del 15 febbraio 2017 inoltrato da RI 1 risulta tempestivo, siccome la decisione su reclamo è stata notificata il 20 gennaio 2017.
L’amministrazione ha chiesto inoltre la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). Il doc. III è stato trasmesso ai ricorrenti con la facoltà di presentare eventuali mezzi di prova entro 10 giorni (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno restituire l’ammontare di fr. 6'150.--, corrispondenti ad assegni familiari integrativi percepiti dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014.
Più precisamente andrà verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il calcolo dell’assegno integrativo facendo capo ai dati emergenti dalla decisione di tassazione relativa all’anno 2014.
Va dapprima segnalato che il 1° gennaio 2017 sono entrate delle modifiche della Legge sugli assegni di famiglia (cfr. FU 76/2016 del 23 settembre 2016 pag. 8469 segg.; BU 47/2016 del 11 novembre 2016 pag. 444 segg.) e il 1° giugno 2015 sono entrate delle modifiche della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. FU 16/2015 del 27 febbraio 2015 pag. 1764 segg.; BU 18/2015 del 21 aprile 2015 pag. 194 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso in esame, la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni familiari integrativi percepiti dagli assicurati dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014, per cui si applicano le norme valide in questo periodo.
2.2. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
Gli assegni familiari integrativi vanno calcolati in base ai redditi da attività indipendente effettivamente percepiti durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni, determinati dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante l’anno precedente (cfr. consid. 2.3.; art. 10a Laps).
2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" "Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)."
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.8. A motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati, dopo aver preso conoscenza della decisione di tassazione dell’anno 2014 di RI 1, dalla quale emerge un reddito da attività indipendente di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. A pag. 2 e doc. 15).
In base a questi dati, l’amministrazione sostiene che non spettino prestazioni sociali agli assicurati durante il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. Posto che durante questo periodo gli assicurati avrebbero percepito complessivamente fr. 6'150.--, la parte resistente esige la restituzione dell’intero importo erogato (cfr. doc. 15).
La Cassa ha pure evidenziato che dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare che RI 1 ha svolto l’attività da indipendente nel 2014 per un periodo di 10 mesi e meglio dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. Pertanto ha calcolato l’importo quale reddito da attività indipendente contribuente nel modo seguente: fr. 36'000.-- / 10 x 12 mesi = fr. 43'200.-- annui.
A mente dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1 e meglio, che egli non abbia realizzato nessun guadagno nel 2014, la decisione di tassazione accertata dall’Ufficio circondariale di tassazione con decisione del 12 agosto 2015 cresciuta in giudicato incontestata costituirebbe un elemento sufficiente per confermare la decisione di restituzione del 30 novembre 2016 (cfr. doc. A pag. 3).
2.9. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché nelle decisioni del 3 e 7 gennaio 2014 sono stati calcolati gli assegni integrativi per l’anno 2014, la Cassa non disponeva dei dati riguardanti l’attività indipendente di RI 1. L’amministrazione si è, perciò, basata solo sul reddito da attività dipendente conseguito da RI 2 (cfr. doc. 1 e 2).
In data 27 marzo 2014 la Cassa ha comunicato ai ricorrenti che la prestazione erogata sarebbe stata soppressa con effetto 30 aprile 2014 indicando che il diritto alla prestazione è soggetto a revisione. Perciò il loro diritto alle prestazioni dovrebbe essere nuovamente determinato dal 1° maggio 2014 (cfr. doc. 3).
In effetti, con decisione del 6 maggio 2014 è stato assegnato ai ricorrenti l’assegno familiare integrativo di fr. 559.-- mensili a decorrere del 1° maggio 2014 fino al 30 aprile 2015 (cfr. doc. 4). Ma anche in questa circostanza la Cassa ha tenuto conto solo del reddito conseguito dall’attività dipendente di RI 2 (cfr. doc. 4D).
In data 5 agosto 2014 la Cassa __________ ha inviato a RI 1 la decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo dal 01.01.2014 - 31.12.2014 indicando come basi del calcolo un reddito da attività indipendente di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. 8). Tale decisione non è stata contestata.
In data 12 agosto 2015 l’Ufficio di tassazione di __________ ha emanato la decisione di tassazione per l’imposta cantonale e federale diretta del 2014. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale del contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 36'000.-- durante il periodo d’assoggettamento dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (cfr. doc. 7, 11, 13A-C).
In data 22 gennaio 2016 la Cassa ha chiesto a RI 1 la trasmissione della decisione di tassazione relativa all’anno 2014 (cfr. doc. 4). Con lettera del 29 gennaio 2016 la Cassa ha chiesto oltre alla decisione anche il relativo calcolo dell’imponibile (cfr. doc. 5).
Infine, in data 24 ottobre 2016, la Cassa ha chiesto nuovamente a RI 1 di inviare la copia della decisione di tassazione 2014 (imposta cantonale) ed il relativo calcolo dell’imponibile (cfr. doc. 12).
Contro tale decisione RI 1 non ha interposto reclamo (cfr. doc. A pag. 3). Il provvedimento emesso dall’autorità fiscale è, quindi, passato in giudicato incontestato.
A fronte di ciò, il totale dei redditi conseguiti nell’anno 2014 da RI 2 e RI 1 si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni concernenti gli assegni integrativi per il 2014.
È pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell’assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014.
2.10. Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.
Giusta l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).
L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:
" 1 Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2 Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 17b.
3 Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.
4 L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”
Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.9.), dai dati fiscali indicati nella decisione di tassazione del 2014 di RI 1 si evince che il reddito da attività indipendente accertato nel 2014 è di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. 13B).
Al riguardo RI 1, sia in sede di reclamo sia nel ricorso, ha affermato di non aver mai realizzato questo reddito. Egli indica di essere stato intenzionato ad aprire una ditta individuale e al momento di riempire la voce presunti guadagni avrebbe compilato fr. 36'000.-- annui. Il medesimo ribadisce inoltre di non avere mai ricevuto altri compensi (cfr. doc. I, 17). Con e-mail del 1° febbraio 2016 inviato alla Cassa egli precisa inoltre di non avere percepito nessun salario di quelli dichiarati anche perché l’attività è stata aperta e chiusa in brevissimo tempo a causa la fortissima concorrenza artigianale dall’Italia (cfr. doc. 9).
In proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).
Inoltre il Tribunale federale, con il giudizio 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a un caso in cui una Cassa di compensazione ha fissato nei confronti di un’assicurata i contributi AVS per il periodo settembre – dicembre 2007, fondandosi sulla decisione fiscale per l’anno 2007 che, quale reddito da attività indipendente, prevedeva la somma di fr. 41'700.--, ha stabilito che in quella fattispecie era impossibile che la ricorrente, nel periodo in questione, avesse conseguito un reddito di tale entità, poiché il 1° settembre 2007, quando ha iniziato l’attività indipendente quale massaggiatrice, non aveva ancora concluso la propria formazione e quindi risultava credibile che la stessa non si fosse ancora costituita una propria clientela.
L’Alta Corte ha indicato che il reddito da attività indipendente fissato dall’autorità fiscale si rivelava perciò chiaramente errato e di conseguenza non era vincolante per la Cassa.
Gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per stabilire autonomamente i contributi per i mesi da settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.
Al riguardo cfr. pure STCA 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in RtiD n. 6 pag. 23.
Con sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 l’Alta Corte ha dovuto stabilire in un caso che riguardava la fissazione del contributo AVS di un’assicurata senza attività lucrativa, se la Cassa di compensazione avrebbe dovuto dedurre dall’ammontare del patrimonio comunicatole dalle autorità fiscali i passivi commerciali relativi all’attività lucrativa del marito dell’insorgente. Il TF ha in particolare rilevato che:
" (…)
8.3. Aussi, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans le
cadre de la procédure d'opposition (art. 52 LPGA), le bien-fondé de la décision
de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en émettant
des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la fixation des
cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les chiffres
retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale qui lui a
été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication fiscale est
manifestement erronée. D'après les directives administratives applicables en la
matière (cf. ch. 4060 DIN), la caisse de compensation a, en pareille situation,
une obligation de clarification; elle est tenue de prendre contact avec
l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques
émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si l'autorité fiscale ne
procède à aucune rectification, la caisse de compensation n'est pas habilitée à
s'écarter de la communication fiscale et à rendre elle-même une décision (cf. arrêt
H 145/87 du 15 août 1988 consid. 5b, in RCC 1988 p. 592). Il convient en effet
de souligner que le principe de la force obligatoire des communications
fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation
de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale
(initiale ou subséquente [avec ou sans rectification]); il ne signifie en
revanche nullement qu'une caisse de compensation peut ignorer les critiques
émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale.
8.4. La caisse de compensation ne saurait par conséquent opposer le fait
qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser
de procéder, dans le cadre d'une procédure d'opposition, aux éclaircissements
rendus nécessaires par les critiques émises par la personne tenue de payer des
cotisations. Au contraire, l'obligation de clarification exige de la caisse de
compensation qu'elle obtienne de l'autorité fiscale compétente des explications
détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette
manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la
communication émise par les autorités fiscales - dès lors qu'il convient de
rappeler qu'elle n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA et qu'elle n'est
pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours - et, partant, la
décision de cotisations reposent sur les bases de taxation arrêtées dans le
cadre de la procédure fiscale et ne contiennent pas d'erreur. Sinon quoi, cela
reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la
communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition prévue
par la LPGA.
8.5. Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de
payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de
cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication
fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle
ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une
rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que
la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à
l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le
bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par
conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit.
2.11. Nella presente evenienza, per l’anno 2014 il totale dell’imposta cantonale e federale diretta dovuto da RI 1 era di fr. 2'030.85 (fr. 1'845.85 di imposta cantonale e fr. 185.-- di imposta federale diretta; cfr. doc. 7 e 13A).
Il TCA rileva, quindi, che si è in presenza di un importo di tassazione rilevante. Pertanto, l’eccezione giurisprudenziale esposta al considerando precedente non è applicabile e la Cassa è vincolata dalla decisione di tassazione dell’anno 2014 del 12 agosto 2015 cresciuta in giudicato.
È inoltre utile evidenziare che RI 1 non ha contestato la decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 5 agosto 2014, ove è indicato come reddito da attività indipendente l’importo di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. 10). Questa circostanza risulta incomprensibile visto che, quanto da lui affermato, la sua attività da indipendente doveva aver preso avvio all’inizio dell’anno 2014 e si era terminata già dopo un breve periodo a causa della forte concorrenza dall’Italia. Egli, pertanto, ad agosto 2014 doveva essersi reso conto della situazione economica - finanziaria e perciò avrebbe dovuto contestare già allora la decisione provvisoria summenzionata, ciò che invece non ha fatto.
Non si può peraltro sostenere che l’importo di fr. 36'000.-- annui sarebbe chiaramente errato. L’importo indicato nella decisione di tassazione corrisponde a fr. 3'000.-- mensili, ossia un importo ragionevolmente realizzabile. Dato che si tratta di una somma plausibile la Cassa è vincolata dalla decisione dell’Autorità fiscale (cfr. al riguardo STF 9C_122/2013 del 2 maggio 2013).
Infine, questa Corte rileva che nel caso concreto la Cassa non era tenuta a chiedere ulteriori informazioni all’Autorità fiscale. Come esposto al considerando precedente, la Cassa deve chiedere specificazioni quando è confrontata con una critica precisa. Una tale critica deve riguardare per esempio la composizione degli importi comunicati, o meglio una divergenza fra l’importo comunicato dalla Cassa e l’Autorità fiscale. Nel presente caso RI 1 fa però valere di non aver realizzato alcun guadagno. Quindi, non trattandosi di una critica sufficientemente specificata, la Cassa non era tenuta a chiedere delucidazioni a tale riguardo.
Alla luce di quanto appena esposto e ritenuto che RI 1 non ha, in ogni caso, contestato il dato relativo al reddito da attività indipendente emergente dalla decisione di tassazione 2014, questa Corte non ha motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione per l’anno 2014 di RI 1.
Del resto per quanto riguarda il calcolo effettuato dalla Cassa al fine di riportare l’importo computabile su base annua si osserva che i ricorrenti, né nell’atto ricorsuale, né nel reclamo, hanno mai sollevato obiezioni riguardo al ricalcolo effettuato dalla Cassa.
Il nuovo calcolo effettuato della Cassa, tenendo conto anche del reddito annuo da attività indipendente risultante dalla decisione di tassazione per il 2014 di fr. 36'000.-- che ha permesso di stabilire che per il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2014 agli insorgenti non spettavano prestazioni non è, quindi, censurabile.
Considerato che RI 1 e RI 2 durante il periodo in questione hanno percepito assegni familiari integrativi per un importo complessivo di fr. 6'150.--, a ragione la Cassa ha chiesto ai ricorrenti la restituzione dell’intero importo indebitamente percepito.
2.12. I ricorrenti hanno chiesto con l’inoltro del ricorso, di condonare l’importo chiesto in restituzione. Al riguardo il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.13. In esito a quanto precede, la decisione su reclamo della Cassa del 12 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti