Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2018.3-4

 

rs

Lugano

22 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 16 febbraio 2018 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 16 febbraio 2018 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha confermato le proprie decisioni del 10 novembre 2017 (cfr. doc. 14a; 13) con cui a RI 1, considerando nella sua unità di riferimento, oltre alla medesima e ai suoi figli __________ (__________2014), __________ (__________2016) e __________ (__________2017), anche __________ (__________1987), aveva attribuito un assegno integrativo di fr. 966.-- al mese per il periodo ottobre 2017 – febbraio 2018, rispettivamente le aveva negato il diritto a un assegno di prima infanzia.

 

                                         La Cassa ha osservato in particolare:

 

" (…)

4. Nel caso specifico va pertanto evidenziato che la signora RI 1 e il signor __________ hanno in comune due figli: __________ nato il __________2016 e __________ nata il __________2017.

L’aver contratto matrimonio in data 11 novembre 2017 fa presupporre alla Cassa che la relazione dei signori RI 1 e __________ per il periodo 16 settembre 2017 al 10 novembre 2017, vada considerata a tutti gli effetti una convivenza stabile ai sensi Laps.

 

5. Ora, considerato tutto quanto sopra esposto e dato che ai fini della determinazione di una convivenza, è irrilevante la forma di vita in comune mentre è determinante che i partners siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproco come fra i signori RI 1 e __________, l’AFI, risp. l’API, deve essere determinato tenendo in considerazione il signor __________ nell’unità di riferimento già a partire dal mese di ottobre 2017; la Cassa non può quindi che confermare integralmente le decisioni del 10 novembre 2017.” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 12 marzo 2018 RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 16 febbraio 2018, chiedendo l’annullamento della stessa, nonché un nuovo calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia escludendo dalla sua unità di riferimento __________ per il lasso di tempo 16 settembre – 10 novembre 2017, in quanto non convivente.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali la medesima ha segnatamente addotto che per il periodo dal 16 settembre al 10 novembre 2017 non conviveva stabilmente con __________, poiché non aveva un’abitazione comune con il padre di due dei suoi tre figli, non aveva, quindi, una comunione domestica comune con quest’ultimo e soprattutto non conviveva da almeno sei mesi. A comprova di tali affermazioni l’insorgente ha indicato di essersi sempre occupata da sola del saldo delle spese di alloggio e di tutte le spese comuni della famiglia monoparentale, ricevendo da __________ unicamente gli assegni familiari di base (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, con risposta del 23 febbraio 2018, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare che in uno scritto del 17 ottobre 2017 la ricorrente ha comunicato tra lei e __________ vi era una relazione sentimentale, precisando che si frequentavano 2 o 3 volte alla settimana (cfr. doc. III).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa, per i mesi di ottobre e novembre 2017, ha riconosciuto alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 966.-- mensili, rispettivamente le ha negato il diritto a un assegno di prima infanzia.

 

                                         In particolare andrà verificato se a ragione oppure no l’amministrazione, per il periodo ottobre - novembre 2017, ha tenuto conto nell’unità di riferimento della ricorrente, determinante per il calcolo dell’eventuale suo diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia, di __________.

 

                               2.2.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

 

                                         L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

 

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

 

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)."

 

                                         I cpv. 3 e 4 dell’art. 47 Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono:

 

" Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato (cpv. 3).

 

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr). (cpv. 4)”

 

                                         Con effetto dal 1° gennaio 2018 l’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf enuncia che:

 

" c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzeri; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”

 

                                         Inoltre il cpv. 4 dell’art. 47 Laf è stato abrogato (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag. 385).

 

            Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

 

" L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

 

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)"

 

                                         Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

 

                                         L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

 

" Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i requisiti della Laps. (cpv. 1).”

 

                                         Dal 1° gennaio 2018 la lett. c dell’art. 51 cpv. 1 Laf ha il seguente tenore:

 

" c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero” (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag. 385).

 

                                         Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 51 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016:

 

" Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 2)

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 51 Laf è stato abrogato dal 1° gennaio 2018 (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag. 385).

 

            Secondo l’art. 52 Laf, concernente la famiglia biparentale, nel suo tenore valido dal 1° gennaio 2016:

 

" I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) Il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.

d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. (cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. (cpv. 3)

Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 4)”

 

                                         L’art. 52 cpv. 1 lett. c Laf, dal 1° gennaio 2018, prevede che:

 

" c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni

se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.” (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag. 385).

 

                                         L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:

 

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1).

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2).”

 

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                                         L’art. 46 Laf prevede, del resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

 

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

 

                                         L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

 

                                         L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                         Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

 

                                         Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

 

" 2.2      Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

 

                                         Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

 

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

 

                                         Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il

 

 

                                         26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

 

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

 

" (…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).

(…).”

 

                                         Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

                                         L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

                                         Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

                                         Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

 

                                         In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

 

                                         Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, destinato alla pubblicazione, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiare ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

                                         Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

 

                                         In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                         In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                         Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

 

                                         Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

 

                                         Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                         Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

                                         In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

                                         Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

                                         Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

 

                                         Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

 

                               2.5.   Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") sottolineano che:

 

" F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi,  Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta la Cassa ha considerato dall’ottobre 2017 nell’unità di riferimento della ricorrente, composta della medesima e dei figli __________ (2014), __________ (2016) e __________ (2017), anche __________, padre di __________ e __________ (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Computando, quindi, pure i redditi e le spese di __________, l’amministrazione ha attribuito all’insorgente, da ottobre 2017, un assegno integrativo di fr. 966.-- mensili (cfr. doc. 14°-14e) e le ha negato il diritto a un assegno di prima infanzia (cfr. doc. 13-13b).

 

                                         La ricorrente ha contestato il modo di procedere della Cassa, asserendo, in buona sostanza, che dal 16 settembre al 10 novembre 2017 non conviveva stabilmente con __________ e di essersi sempre occupata da sola del saldo delle spese della sua famiglia monoparentale (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurata e __________ hanno due figli comuni, __________, nato il __________ 2016, e __________, nata il __________ 2017 (cfr. doc. 14d; 1a-1b; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

 

                                         Dalle carte processuali emerge, inoltre, uno scritto del 17 ottobre 2017 in cui l’insorgente ha asserito che:

 

" (…) io ed il signor __________ attualmente abbiamo una relazione sentimentale stabile e l’11 di novembre contrarremo matrimonio.

 

La frequenza con la quale ci vediamo io ed il signor __________ varia di settimana in settimana (indicativamente tra le 2-3 volte a settimana).” (Doc. A5)

 

                                         In effetti la ricorrente e __________ si sono uniti in matrimonio l’11 novembre 2017 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

 

                                         In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), dall’altro, - peraltro in modo decisivo - che l’assicurata e __________ hanno due figli comuni nati nel 2016, rispettivamente nel 2017 e l’11 novembre 2017 si sono uniti in matrimonio, il TCA ritiene che a ragione la Cassa abbia stabilito che __________, dall’ottobre 2017, fosse il convivente dell’insorgente e che la convivenza fosse stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (secondo cui la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune; cfr. consid. 2.3.; STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013 N. 13 pag. 66 seg. e citata al consid. 2.4.).

 

                                         In effetti, visto che la ricorrente e __________ hanno avuto in comune un figlio nel febbraio 2016 e una figlia nel settembre 2017, come pure che l’11 novembre 2017, ossia meno di due mesi dopo la nascita della seconda bambina, si sono sposati, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che dall’ottobre 2017 i medesimi fossero pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, se non dal lato finanziario (cfr. doc. I), perlomeno per quanto concerne la cura dei bambini.

 

                                         Di conseguenza rettamente la Cassa ha tenuto conto di __________ nell’unità di riferimento dell’insorgente e ha computato ai fini della determinazione dell’eventuale diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia dall’ottobre 2017, oltre alle sue spese, i redditi da indennità di disoccupazione di fr. 39'528.-- annui di quest’ultimo (cfr. doc. 14e; 13b), la cui entità non è peraltro stata contestata dalla ricorrente.

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto e ritenuto che l’assicurata non ha contestato le singole voci dei conteggi effettuati dalla Cassa che, considerando __________ nella sua unità di riferimento da ottobre 2017, hanno comportato l’attribuzione di un assegno integrativo di fr 966.-- al mese e il diniego di un assegno di prima infanzia, il TCA deve confermare la decisione su reclamo del 16 febbraio 2018.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti