Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2018.6

 

rs

Lugano

11 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2018 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 16 marzo 2018 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 17 novembre 2017, ha ordinato ad RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 5’026.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

                                         In particolare l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti agli assicurati sulla base della decisione di tassazione relativa all’anno 2015 da cui è emerso un reddito da attività indipendente (fr. 47'000.--) conseguito da RI 1 superiore a quello considerato (fr. 34’226.--) nelle decisioni con le quali sono stati erogati ai coniugi __________ gli assegni per il periodo in questione (cfr. doc. A4).

                                        

                                         La decisione di restituzione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.2.   L’11 dicembre 2017 RI 1 e RI 2 hanno domandato il condono della restituzione degli assegni integrativi facendo valere, principalmente, che la stessa costituisce un onere troppo grave, in quanto il marito è stato inabile al lavoro al 100% a causa di una grave malattia cardiaca dal 17 maggio al 30 settembre 2017 e dal 1° ottobre 2017 ha ripreso l’attività unicamente al 40%.

                                         A tale richiesta è stata allegata della documentazione medica (cfr. doc. A5).

 

                               1.3.   Con decisione del 17 gennaio 2018 la Cassa ha negato agli assicurati il condono, rilevando che sottoscrivendo le dichiarazioni del 21 ottobre 2014 e del 26 ottobre 2015 i coniugi __________ si sono impegnati a restituire gli assegni a cui la famiglia non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo. Dovendo aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni, in caso di un reddito effettivo superiore a quello stimato e considerato nei conteggi degli assegni integrativi, i coniugi __________ non possono quindi invocare la loro buona fede (cfr. doc. A3).

 

                               1.4.   A seguito del reclamo interposto dagli assicurati (cfr. doc. A2), il 16 marzo 2018 la Cassa ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 17 gennaio 2018.

                                         L'amministrazione ha, inoltre, osservato:

 

" (…) Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà di chiedere all’Amministrazione, quando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato, una soluzione di restituzione confacente alle loro disponibilità, come ad esempio una rateizzazione di quanto dovuto.” (Doc. A1)

 

                               1.5.   Contro la decisione su reclamo del 16 marzo 2018 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono di accordare loro il condono, sottolineando:

 

" (…) Da parte nostra ribadiamo unicamente la buona fede, risultante dalla compilazione del modulo fiscale, del reale guadagno della nostra famiglia.

Il reddito percepito dall’attività lavorativa per gli anni 2014/5 non lo ritenevamo un cambiamento rilevante per una famiglia di quattro membri.

La grave malattia del signor RI 1 (vedi allegati) ha compromesso la situazione finanziaria della nostra famiglia e diventerebbe insostenibile in caso di una vostra decisione negativa. (…)” (Doc. I)

 

                               1.6.   Nella risposta di causa del 30 aprile 2018 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa, precisando “(…) come la giurisprudenza cantonale ha più volte chiarito la natura degli impegni presi e come, più in generale, occorra ritenere che il condono dell’obbligo di restituire è escluso quando i debitori dovevano aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni” (cfr. doc. III).

 

                               1.7.   Con scritto del 5 maggio 2018 i ricorrenti hanno ribadito quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. V).

 

                               1.8.   La parte resistente, il 18 maggio 2018, ha osservato:

 

" (…) La Cassa si rifà integralmente ai contenuti della sua risposta di causa del 30 aprile 2018, ribadendo la propria richiesta di vedere confermata la decisione impugnata, così da stabilire definitivamente l’obbligo di restituire le prestazioni erogate in contrasto con la legge.” (Doc. VII)

 

                               1.9.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza agli insorgenti (cfr. doc. VIII).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo di fr. 5’026.-- percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

 

                                         L’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

 

                                         Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:

 

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

 

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

 

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

 

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

 

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

 

                               2.3.   L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

 

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.”

 

                                         In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che   

 

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                               2.4.   Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

 

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

 

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

 

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

 

                                         Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:

 

" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

 

                               2.5.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

 

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

 

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

 

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

 

                                         Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, op. cit., 481/482).

 

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R pag. 3).

 

                               2.6.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                               2.7.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché gli stessi, sottoscrivendo RI 1 le dichiarazioni del 21 ottobre 2014 e del 26 ottobre 2015, si sono impegnati a restituire quella parte degli assegni integrativi accordata loro a titolo provvisorio sulla base dell’importo del reddito da attività indipendente stimato per il 2015 e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito definitivo risultante dalla tassazione relativa all’anno 2015 (cfr. doc. A1; A3).

 

                                         Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere in buona fede, avendo compilato correttamente il modulo fiscale - ossia avendo inserito il reale guadagno - e di non avere considerato quale cambiamento rilevante per una famiglia di quattro persone l’aumento del reddito percepito nel 2014/2015 rispetto ai dati stimati (cfr. doc. I; V).

 

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, relativamente agli assegni integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, RI 1, il 21 ottobre 2014, ha sottoscritto il formulario Laps "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente" in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2014 la somma di fr. 34’226.-- e quale reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2015 pure l’ammontare di fr. 34'226.--.

                                         Dall'altro, egli si è impegnato a:

 

                                         “- tenere costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente;

 

                                         -  trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

 

                                         -  eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 1 )

 

                                         Il 19 dicembre 2014 la Cassa ha emanato la decisione di accoglimento dell'assegno integrativo per il periodo 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2015 dell'ammontare di fr. 1'119.-- mensili, calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 34’226.-- (cfr. doc 2-2d), risultante dalla dichiarazione del 21 ottobre 2014 (cfr. doc. 1).

                                         Dal 1° gennaio 2015, a seguito in particolare dei nuovi limiti di reddito Laps, rispettivamente dei nuovi parametri per la spesa di cassa malati, l’importo dell’AFI è stato aumentato a fr. 1'125.-- mensili (cfr. doc. 3).

 

                                         Il 26 ottobre 2015 l’insorgente ha firmato una dichiarazione analoga a quella dell’ottobre 2014 da cui si evince quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2015 l’importo di fr. 41'924.25. Lo stesso ammontare è stato indicato quale reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2016 (cfr. doc. 4).

 

                                         Con decisione del 23 dicembre 2015 la Cassa ha riconosciuto ai ricorrenti un assegno integrativo di fr. 1'054.-- al mese per il lasso di tempo 1° novembre 2015 – 31 ottobre 2016. A titolo di reddito da attività indipendente è stato computato l’importo di fr. 41'924.-- (cfr. doc. 6-6e), come indicato da RI 1 nella dichiarazione del 26 ottobre 2015.

 

                                         Con la sottoscrizione delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi, in particolare dell’anno 2015, fossero erogati, ritenuta l’attività indipendente del marito che non consentiva di determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.).

 

                               2.9.   L'erogazione degli assegni integrativi relativi all’anno 2015 è stata, di conseguenza, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

 

                                         Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

                                         Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

                                         Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

 

                                         Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005).

 

                                         Per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

 

                             2.10.   Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1, che nel 2015 ha esercitato un’attività a titolo indipendente, firmato il 21 ottobre 2014 e il 26 ottobre 2015 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa, hanno acconsentito a che gli assegni integrativi relativi all’anno 2015 fossero loro versati sotto condizione risolutiva.

 

                              Per il periodo gennaio - dicembre 2015 i coniugi __________, firmando il marito le due dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2015.

                                         Pertanto i coniugi __________, già dalla fine del 2014/inizio 2015, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo per il 2015 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni integrativi concernenti il 2015.

 

                                         La loro buona fede, indipendentemente dal fatto di aver sempre compilato in modo corretto i moduli fiscali, come sostenuto dai ricorrenti, e dall’entità dell’incremento del reddito da attività indipendente per il 2015 rispetto a quello stimato (cfr. doc. I; V), non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2015, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del 21 ottobre 2014, rispettivamente della dichiarazione del 26 ottobre 2015, gli assicurati dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi erano stati loro erogati a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).

 

                                         Ininfluenti ai fini della risoluzione della presente vertenza si rivelano peraltro i disturbi di salute accusati dall’insorgente.

                                         In effetti gli stessi riguardano in ogni caso un periodo successivo, e meglio l’anno 2017 (cfr. doc. A6-A10), rispetto a quello determinante.

                                         Gli assicurato hanno del resto invocato tale circostanza in relazione non al presupposto della buona fede, bensì alla condizione dell’onere gravoso (cfr. doc. I; V).

 

                             2.11.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.4.; 2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 5’026.--, relativa ad assegni integrativi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

 

                                         La decisione su reclamo del 16 marzo 2018 emanata dalla Cassa va, di conseguenza, confermata.

 

                             2.12.   A titolo abbondanziale va osservato che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato che “resta in ogni caso impregiudicata la facoltà di chiedere all’amministrazione, quando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato, una soluzione di restituzione confacente alle loro disponibilità, come ad esempio una rateizzazione di quanto dovuto” (cfr. doc. A1).

                                        

                                         Al riguardo giova ribadire che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti potrà essere concordata con la Cassa al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato.

 

                                         Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti