Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2020.7

 

rs

Lugano

8 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 23 ottobre 2020 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione dell’8 maggio 2020 (cfr. doc. A3) la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: la Cassa), ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 2’930.-- a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto nel mese di giugno 2019, in quanto dal 29 maggio al 16 settembre 2019 era all’estero con le figlie __________ (2012) e __________ (2017).

 

                               1.2.   Il 24 maggio 2020 l’assicurata ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione, precisando che “per poter prendere posizione chiedo mi venga inviata copia completa del mio dossier inerente tutta la mia pratica con il vostro ufficio e concessa una proroga al termine di reclamo per prendere conoscenza dei dati trattati oggetto della vostra decisione” (cfr. doc. A4).

 

                               1.3.   La Cassa, il 5 giugno 2020, ha comunicato a RI 1, da una parte, che il suo incarto era a disposizione per la visualizzazione presso i propri uffici. Dall’altra, che le sarebbe stato concesso un termine di 30 giorni per motivare il suo reclamo a contare dalla data in cui avrebbe preso visione della documentazione (cfr. doc. A5).

 

                               1.4.   L’8 giugno 2020 l’interessata, riferendosi all’art. 9 della Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) e alla Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), ha postulato l’invio del suo incarto completo e della copia di tutti i documenti e dati sui quali è basata la decisione di restituzione (cfr. doc. A6).

 

                               1.5.   L’amministrazione, il 15 luglio 2020, ha trasmesso all’assicurata copia dei documenti che hanno portato al provvedimento dell’8 maggio 2020 in modo da meglio valutare un eventuale reclamo o richiesta di condono. La Cassa ha specificato che “per quanto riguarda la sua richiesta di proroga, le sarà concesso un termine di 30 giorni a contare dalla data della ricezione di tale raccomandata per motivare il suo reclamo o la sua richiesta di condono” (cfr. doc. A9).

 

                               1.6.   RI 1, il 15 luglio 2020, in riferimento a una sua domanda di accesso a documenti ufficiali del giugno 2020, ha sollecitato il Municipio di __________, in particolare di evadere la sua richiesta “con riferimento ai dati trattati, elaborati, allestiti e trasmessi dal Municipio di __________ o altra istituzione comunale dall’apertura della pratica assegni familiari anno 2016 ad oggi” e di inviare “una dichiarazione che indichi espressamente che il Municipio non è in possesso di alcun dato che accerti una mia residenza all’estero per il periodo dal 1 giugno 2019 al 30 giugno 2019 oppure (…) copia della documentazione completa che lo accerti” (cfr. doc. A7).

 

                                         In uno scritto del 23 luglio 2020 all’attenzione dell’assicurata la Cancelleria comunale di __________ ha rilevato:

 

" (…) come da lei indicato, la legge prevede che l’ente che ha raccolto e elaborato i dati per emettere una formale decisione, deve fornire la documentazione. Nel caso specifico l’ente non è il Municipio di __________ ma il Dipartimento della socialità e sanità tramite l’Ufficio cantonale preposto. Ufficio che ci ha confermato che in data 15 luglio 2020 ha trasmesso tutta la documentazione da lei richiesta.

Visto quanto precede riteniamo la pratica evasa.” (Doc. A8)

                               1.7.   Il 17 settembre 2020 la Cassa, dopo aver constatato che l’interessata non aveva dato alcun seguito alla lettera del 15 luglio 2020, le ha assegnato un ulteriore termine scadente il 9 ottobre 2020 per far pervenire quanto richiesto, informandola che, se entro tale termine non avesse ottenuto alcun riscontro, avrebbe proceduto con una decisione di non entrata nel merito (cfr. doc. A10).

 

                               1.8.   L’assicurata, l’8 ottobre 2020 alle ore 19:18, ha inviato alla Cassa un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

 

" (…) chiedo un’ulteriore proroga in quanto le difficoltà finanziarie e la difficile situazione in cui mi avete messo me e le mie bambine ho potuto solo ora inviare la documentazione ad un legale di cui sto aspettando a giorni una conferma che possa aiutarci.

Chiedo cortesemente un’ulteriore proroga e in ogni caso considerata la nostra precaria situazione economica un condono alla restituzione come previsto dalla legge.” (Doc. A11)

 

                               1.9.   Il 9 ottobre 2020 alle ore 10:32 l’amministrazione, tramite posta elettronica, ha risposto:

 

" (…) la Cassa ritiene di averle concesso un tempo sufficiente per motivare il suo reclamo sulla nostra decisione di restituzione del 08 maggio 2020.

Le comunichiamo pertanto che la Cassa, senza quanto richiesto con lettera del 17.09.2020, provvederà ad una decisione di non entrata nel merito.

Le ricordiamo inoltre che una eventuale richiesta di condono può essere inoltrata a crescita in giudicato della decisione di restituzione del 08 maggio 2020.” (Doc. A11)

 

                             1.10.   Con decisione su reclamo del 23 ottobre 2020 la Cassa ha stabilito di non entrare nel merito del reclamo del 24 maggio 2020, osservando:

 

" (…) in data 8 maggio 2020 le è stata intimata una decisione di restituzione, contro la quale il 24 maggio 2020 ha presentato reclamo chiedendo alla Cassa copia del suo incarto e che venisse "(...) concessa una proroga al termine di reclamo per prendere conoscenza de dati trattati oggetto della vostra decisione (…)”

Il 5 giugno 2020 le abbiamo assegnato un termine di 30 giorni per recarsi c/o il nostro Istituto per la visualizzazione dell'incarto e così motivare il reclamo di data 24 maggio 2020; invito che però non ha colto.

Con lettera 8 giugno 2020 ha per contro nuovamente chiesto copia della documentazione che ha portato alla decisione di restituzione. ln data 15 luglio 2020 le è stato quindi inviato quanto richiesto, assegnando nuovamente un temine per motivare il reclamo.

Non avendo avuto risposta alcuna da parte sua, in data 17 settembre 2020 è stata nuovamente invitata a fornire una motivazione del suo dissenso entro il 9 ottobre 2020, con la comminatoria che in caso contrario non si sarebbe entrati nel merito del reclamo.

Secondo l'art. 33 cpv. 1 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Stando all'art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. rinvio di cui all'art. 33 cpv. 3 Laps), se il reclamo non contiene una sufficiente motivazione rispettivamente non presenta conclusioni, si assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

Tramite mail, in data 8 ottobre 2020, quindi a distanza di cinque mesi dalla decisione "contestata", si chiede venga fissato un nuovo termine per sottoporre la documentazione ad un legale.

Visto quanto sopra, in virtù del fatto che a tutt'oggi non abbiamo ricevuto quanto richiesto, pure rammentato che il termine legale nemmeno potrebbe essere prorogato e che pertanto già i primi termini assegnati per rimediare alla mancata motivazione appaiono non solo congrui, ma eccessivamente generosi, neppure ritenendo entrare in linea di conto una restituzione di termini (comunque intempestiva e per ragioni mai fatte valere in precedenza), decidiamo di non entrare nel merito del suo reclamo del 24 maggio 2020.” (Doc. A2)

 

                             1.11.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 23 ottobre, chiedendo l’annullamento della stessa e il riconoscimento di un termine per motivare il proprio reclamo del maggio 2020 (cfr. doc. I pag. 4).

                                         Inoltre l’insorgente ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 3-4).

 

                                         A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:

 

" (…) La signora RI 1 è una giovane mamma di tre bambine in tenera età, purtroppo si è trovata a dover gestire una procedura amministrativa estremante complicata e fonte di stress, non solo dal profilo personale ma altresì economico, tale procedura concernendo la restituzione di prestazioni finanziarie e, con procedura parallela la sospensione delle stesse.

Dagli atti si può desumere che la signora RI 1 ha fatto del suo meglio per chiarire la situazione con la Cassa e in ultima analisi, non riuscendo ad instaurare un dialogo chiarificatore e non ottenendo le informazioni richieste ha chiesto alla Cassa di potersi tutelare con l'aiuto di un legale chiedendo un ulteriore termine per motivare il suo reclamo.

A parere dello scrivente legale, alla luce delle circostanze, vista la buona fece e la volontà di chiarire la situazione della signora RI 1, vista la sua difficoltà ad ottenere informazioni ritenute necessarie dalla Cassa e le conseguenze della decisione in parola, l'amministrazione avrebbe dovuto accordarle un ulteriore termine affinché potesse fare appello alla consulenza di un legale.

Da qui la richiesta a cod. lod. Tribunale a che venga ordinato alla Cassa di assegnare un termine affinché la ricorrente possa motivare il suo reclamo del 24.05.2020 nel rispetto del suo diritto di essere sentiti.

A titolo abbondanziale e cautelare si contesta in toto la richiesta di restituzione dell'8.05.2020. (…)” (Doc. I).

 

                                         Il 27 novembre 2020 l’avv. RA 1 ha trasmesso il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione (cfr. doc. IV+1).

 

                             1.12.   Nella sua risposta del 16 dicembre 2020 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                             1.13.   Il 18 gennaio 2021 la parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).

 

                             1.14.   La Cassa si è pronunciata al riguardo il 28 gennaio 2021 (cfr. doc. XI).

 

                             1.15.   Il patrocinatore dell’insorgente, il 5 febbraio 2021, ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. XIII).

 

                             1.16.   Il doc. XIII è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XIV).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se a ragione oppure no la Cassa, senza concedere un ulteriore termine per motivare il reclamo interposto dalla ricorrente il 24 maggio 2020 contro l’ordine di restituzione di fr. 2'930.-- emesso l’8 maggio 2020 (cfr. doc. I pag. 4: p.to 1 del petitum del ricorso; consid. 1.11.), non è entrata nel merito dello stesso.

 

                               2.3.   L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che:

 

" Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.”

 

                                        Giusta l’art. 33 Laps:

 

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

 

                                         Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

 

                                         Facendo uso della delega concessagli dall'art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato agli art. 10-12 OPGA delle disposizioni di dettaglio riguardanti forma e contenuto della procedura di opposizione.

                                         L’art. 10 cpv. 1 OPGA enuncia che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

                                         Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L’art. 40 LPGA prevede:

 

" 1Il termine legale non può essere prorogato.

2 Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate.

3 Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.”

 

                                         Il termine di cui all’art. 10 cpv. 5 OPGA, essendo stabilito da un'autorità, è in quanto tale per principio prorogabile. La concessione di una proroga presuppone, tuttavia, motivi sufficienti (cfr. STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007; consid. 5.5.; STCA 38.2012.10 del 16 aprile 2012).

 

                                         In una sentenza 8C_657/2019 del 3 luglio 2020 l’Alta Corte ha evidenziato:

 

" 3.3. Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C_775/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4 et les références). En l’absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition n'est engagée et il n'y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références).  

 

                                         Inoltre l'esistenza di un abuso di diritto può giustificare la rinuncia alla fissazione di un termine supplementare per sanare il vizio di un ricorso non o insufficientemente motivato. A questo proposito la giurisprudenza ha precisato che la concessione di un termine supplementare non comporta un abuso di diritto qualora una motivazione sufficiente del ricorso non sia possibile senza conoscere gli atti, la parte priva di cognizioni giuridiche e non in possesso degli atti designi in buona fede un rappresentante legale poco prima della scadenza del termine di ricorso e non sia possibile una trasmissione degli atti a quest'ultimo ancora prima della scadenza di questo termine (cfr. STF 8C_428/2009 del 30 giugno 2009 consid. 3; DTF 134 V 162 consid. 5.2.; STF I 25/06 del 27 marzo 2007, consid. 4.2.).

 

                                         Al riguardo va osservato che in un giudizio 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort). (…)”

 

                               2.4.   Nella presente evenienza, come visto nei fatti, la ricorrente ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione dell’8 maggio 2020 il 24 maggio 2020, chiedendo di poter ricevere il proprio incarto, rispettivamente una proroga del termine di reclamo (cfr. doc. A4; consid. 1.2.).

 

                                         La Cassa, già l’8 giugno 2020, ha indicato all’insorgente che gli atti erano a sua disposizione e che le sarebbe stato concesso un termine di 30 giorni dalla visione della documentazione per motivare il reclamo (cfr. doc. A6; consid. 1.4.).

 

                                         Il 15 luglio 2020 l’amministrazione, tramite raccomandata, ha poi inviato alla ricorrente copia dei documenti (indicati negli allegati quali doc. 1; 2; 3; 4; 5-5a; 6-6d) su cui si è fondata per emettere la decisione di restituzione (cfr. doc. A9; consid. 1.5.)

                                         Le è, quindi, stata trasmessa la nota interna del 25 marzo 2020 relativa a una sua chiamata telefonica a una collaboratrice della Cassa del seguente tenore:

 

" (…) chiede per quanto tempo può stare fuori dalla Svizzera per le vacanze estive. Le comunico che se dovesse stare via per più di un mese il diritto per il mese in questione andrebbe a cadere. Dice che è quasi sicuro che farà meno di un mese.” (Doc. 5a=1)

 

                                         Inoltre all’assicurata sono stati spediti, in particolare, copia della nota del colloquio telefonico del 14 giugno 2019 con il Comune di __________ da cui risulta che l’assicurata era partita a fine maggio “per una vacanza in __________ per tre mesi in auto” (cfr. doc. 5a=1), copia dell’autorizzazione nei confronti di terzi a fornire informazioni, svincolandoli dall’obbligo di segretezza e nei confronti degli organi amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali ad accedere a tutte le informazioni necessarie sottoscritta dalla ricorrente nell’ottobre 2018 (cfr. doc. 5f=5a), copia del messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2019 con cui la medesima ha informato la Direttrice dell’Istituto scolastico comunale __________ che la figlia __________ sarebbe stata assente da scuola dal 29 maggio 2019 fino alla fine dell’anno scolastico, in quanto sarebbero partiti per un viaggio di tre mesi in __________ (cfr. doc. 5i=6b), copia dei messaggi del 3 e del 15 agosto 2019 dell’assicurata alla Direttrice nei quali è stato indicato che si trovavano sul confine con la __________, rispettivamente in __________ (cfr. doc. 5l=6c; 5m=6d) e copia dello scritto dell’8 ottobre 2019 della Direttrice in cui è stato attestato che fino al 16 settembre 2019 __________ non ha frequentato la scuola (l’assenza dal 2 al 13 settembre 2019 è stata giustificata con certificato medico redatto dal pediatra il 23 settembre 2019; cfr. doc. 5h=6a).

 

                                         La Cassa, il 15 luglio 2020, ha pure fissato all’insorgente un termine di 30 giorni per motivare il reclamo o la sua richiesta di condono (cfr. doc. A9; consid. 1.5.).

 

                                         Il 17 settembre 2020 la parte resistente, non avendo ricevuto alcunché, le ha assegnato, mediante raccomandata, un ulteriore termine scadente il 9 ottobre 2020, rendendola attenta circa il fatto che, se entro tale termine non avesse ottenuto alcun riscontro, avrebbe emanato una decisione di non entrata nel merito (cfr. doc. A10; consid. 1.7.).

 

                                         Da quanto appena esposto si evince che la Cassa, visto che la ricorrente non aveva motivato il proprio reclamo del 24 maggio 2020, ha proceduto ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.2.).

                                         L’insorgente, tuttavia, nonostante il 15 luglio e il 17 settembre 2020 le siano stati assegnati due termini supplementari per sanare il reclamo e dunque per tutelare il suo agire (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 citato al consid. 2.2.), è rimasta inattiva fino all’8 ottobre 2020 quando ha unicamente postulato la concessione di una proroga (cfr. doc. A11; consid. 1.9.).

 

                                         In simili condizioni, ritenuto, da un lato, che da poco dopo la metà del mese di luglio 2020 l’assicurata disponeva dei documenti sui quali la Cassa si era fondata per chiederle la restituzione dell’AFI e dell’API di giugno 2019 a seguito della sua assenza dalla Svizzera, dall’altro, che i requisiti di motivazione non sono particolarmente elevati nella procedura di opposizione/reclamo (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 5, citato al consid. 2.3.), a ragione l’amministrazione ha ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti (cfr. consid. 2.3.) per aderire alla richiesta della ricorrente dell’8 ottobre 2020 di concederle un’ulteriore proroga del termine (cfr. doc. A11; consid. 1.9.).

 

                                        In particolare il ricorso a un legale soltanto nel mese di ottobre 2020 - la relativa procura all’avv. RA 1 è stata firmata il 26 ottobre 2020 dopo l’emanazione della decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. A1) - non poteva giustificare, considerato il tempo trascorso (più di due mesi e mezzo) dall’invio da parte della Cassa della documentazione rilevante, la concessione di un’ulteriore proroga. L’assicurata - che ha peraltro dimostrato tramite i propri scritti alla Cassa e al Comune (cfr. doc. A4; A6; A7; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.) di saper difendere adeguatamente i propri interessi - avrebbe comunque perlomeno potuto motivare in modo sufficiente il reclamo. In un secondo tempo, la medesima, personalmente o tramite un rappresentante, avrebbe potuto inoltrare un atto complementare.

                                     

                                         In una sentenza I 664/03 del 19 novembre 2004 consid. 2.2. la nostra Massima Istanza si è d’altronde così espressa:

 

" 2.2 L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 52, avec les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in : Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (Le sottolineature sono della redattrice)

 

                               2.5.   Per quanto concerne il rimedio della restituzione del termine, è utile rilevare che ai sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. 

 

                                         Di analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

 

                                         Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                     

                                         La restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.). 

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                               2.6.   Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per motivare il reclamo del 24 maggio 2020.

                                         In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile la mancata completazione del reclamo tra metà luglio e il 9 ottobre 2020.

                                        

                                         Quanto fatto valere dall’insorgente, e meglio che la ragione risiederebbe nella difficoltà a ottenere le informazioni poste alla base della decisione di restituzione emessa dalla Cassa (cfr. doc. I; IX; XIII), non risulta fondato nella misura in cui il 15 luglio 2020 la parte resistente le ha trasmesso, tramite raccomandata, i documenti - elencati in modo non esaustivo al consid. 2.4. - sui quali si è fondata per ordinare la restituzione dell’AFI e dell’API di giugno 2019 a seguito della permanenza all’estero (cfr. doc. A9; consid. 1.5.).

 

                               2.7.   In esito alle considerazioni di cui sopra, occorre concludere che rettamente la Cassa non è entrata nel merito del reclamo del 24 maggio 2020.

                                         Nel messaggio di posta elettronica dell’8 ottobre 2020 la ricorrente ha chiesto, tra l’altro, il condono della restituzione (cfr. doc. A11; consid. 1.8.). Nel ricorso l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha poi indicato che la medesima “si riserva già sin d'ora il diritto di presentare una domanda di condono avverso la decisione di restituzione del 8.5.2020” (cfr. doc. I p.to 12).

                                         Al riguardo il TCA si limita a osservare che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                               2.8.   Infine la domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

 

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                               2.9.   La condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

 

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

 

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.

 

                             2.10.   Nella concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Alla luce della Laf, della Laps, della LPGA, dell’OPGA della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza relativa alla contestazione della mancata entrata nel merito del reclamo del 24 maggio 2020 interposto contro l’ordine di restituzione dell’8 maggio 2020 appare, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole sono considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                         In effetti dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio, da una parte, che la ricorrente, benché le sia stata data la possibilità - dalla metà di luglio circa al 9 ottobre 2020 (cfr. doc. A9; A10) - di motivare il proprio reclamo e il 17 settembre 2020 sia stata resa attenta del fatto che in caso di mancata motivazione l’amministrazione avrebbe emesso una decisione di non entrata nel merito (cfr. doc. A10), non ha proceduto in tal senso. Dall’altra, che non sussistono in concreto particolari motivi giustificanti la sua omissione.

 

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2019.26 del 20 agosto 2019 consid. 2.4., confermata dal TF con giudizio 8C_655/2019 dell’8 gennaio 2020; STCA 42.2017.31 del 25 settembre 2017; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti