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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 31 agosto 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 luglio 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 giugno 2021 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito, da una parte, che titolare del diritto agli assegni familiari di fr. 200.-- mensili a favore di __________, nato il __________ 2007, per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio 2023 è il padre, RI 1.
Dall’altra, che il versamento degli assegni a far tempo dal 1° giugno 2021 sarebbe stato da effettuare direttamente alla madre, __________ (cfr. doc. 4).
1.2. Contro la decisione del 2 giugno 2021 RI 1, il 15 giugno 2021, ha interposto opposizione, asserendo di non corrispondere più l’importo di fr. 200.-- alla madre di suo figlio, in quanto, da un lato, la stessa non deve più far fronte ai costi dell’istituto __________. Dall’altro, __________ a mezzogiorno mangia alla mensa della scuola __________, per cui la madre non ha alcuna spesa.
L’opponente ha precisato di avere del resto pagato per il figlio, in particolare, la retta della __________ e il support post scuola per complessivi fr. 81’808, le divise, i test Covid-19, il soggiorno di sei settimane a __________ in __________, mentre la madre “non paga MAI niente (neanche con i soldi del papà), ma quel che è peggio che si attiva concretamente nell’impedire che mio figlio abbia la vita cui ha diritto di avere (…)” (cfr. doc. 5 1/15).
1.3. Con decisione su opposizione del 27 luglio 2021 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 2 giugno 2021, evidenziando:
" (…)
1. Il versamento degli assegni familiari non avviene nei confronti della destinataria, in aggiunta al contributo alimentare come stabilito dall’art. 8 LAFam;
2. L’incasso dei contributi di mantenimento per il figlio __________ avviene tramite l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (Servizio rette, anticipi e recuperi).
(…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 27 luglio 2021 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha ribadito di sostenere tutte le spese riguardanti il figlio __________, comprensive della retta della Scuola __________ dove il figlio si ferma anche a pranzo e gli ulteriori costi connessi all’istituto, precisando di avere contratto dei debiti per pagare l’anno scolastico 2021/2022 presso la __________ (fr. 46'305).
Egli ha nuovamente evidenziato che la madre di __________ non contribuisce al pagamento delle spese (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 23 settembre 2021 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 12 ottobre 2021 il ricorrente ha prodotto della documentazione e ha asserito che “è sempre solo il sottoscritto a pagare per suo figlio __________ TUTTO QUANTO: vestiti, scuola, divertimenti, lavando settimanalmente i vestititi di suo figlio, e via dicendo ..” (cfr. doc. V+1/5).
1.7. l doc. V + 1/5, il 14 ottobre 2021, sono stati inviati all’amministrazione per osservazioni (cfr. doc. VI).
La parte resistente è, tuttavia, rimasta silente.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa, con effetto dal 1° giugno 2021, ha ordinato il versamento degli assegni familiari, di cui è titolare il ricorrente a favore del figlio __________, a terzi, e meglio alla madre di quest’ultimo.
2.2. L'art. 2 della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 24 marzo 2006 (stato al 1° gennaio 2021), riguardante la definizione e gli scopi degli assegni familiari, prevede che “gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli”.
L'art. 7 LAFam, relativo al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."
L’art. 8 LAFam enuncia che:
" Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi."
Per quanto attiene al "versamento a terzi", l'art. 9 LAFam, precisa che:
" 1Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA."
La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam:
" Questa disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al figlio maggiorenne medesimo).
A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo 20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF.
In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive prestazioni." (FF 2004 p. 6123)
2.3. In una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un versamento degli assegni al padre (n.d.r.: che in quel caso di specie aveva contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli assegni di formazione percepiti. (…)”
Inoltre l’Alta Corte, riguardo all’introduzione dell’art. 8 LAFam, ha sottolineato:
" (…) il legislatore intendeva appunto chiarire la questione di sapere se gli assegni familiari dovessero essere versati in aggiunta ai contributi alimentari o meno, la LAFam essendo su questo punto lex specialis, prioritaria rispetto al Codice civile svizzero (CC)"
Con sentenza 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, pubblicata in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro citata dall’amministrazione (cfr. doc. A1), l’Alta Corte ha osservato che, rispetto all’art. 285 vcpv. 2 CC valido sino al 31 dicembre 2016, l’art. 8 LAFam costituiva una lex specialis (cfr. STF 8C_123/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6), laddove l’art. 285 vcpv. 2 CC prevedeva, diversamente dall’art. 8 LAFam, che gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, erano pagate in aggiunta al contributo, salvo diversa disposizione del giudice. Dal 1° giugno 2017 il nuovo art. 285a cpv. 1 CC enuncia unicamente che gli assegni familiari che vengono versati al genitore tenuto al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo di mantenimento in conformità a quanto disposto dall’art. 8 LAFam.
In quella sentenza il Tribunale federale ha poi ricordato che ai sensi dell’art. 20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b).
L’art. 9 LAFam prevede che qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1 LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati.
Avendo, ai sensi dell’art. 2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali “necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.
Oltre a quanto previsto dall’art. 9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, l’Alta Corte ha rilevato il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento degli obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio. In tal caso, la trascuratezza degli obblighi di mantenimento è una condizione indispensabile per l’applicazione del citato disposto, mentre secondo l'art. 9 cpv. 1 LAFam è sufficiente che gli assegni familiari non vengano utilizzati per le necessità della persona a cui sono destinati.
La negligenza ai sensi dell'art. 291 del CC sussiste, quindi, già se il contributo di mantenimento non viene pagato ripetutamente o non viene pagato in tempo, indipendentemente dal motivo. Non vi è alcuna ragione per dare una diversa interpretazione all’art. 9 LAFAm. Ciò ritenuto che i contributi di mantenimento, come gli assegni familiari, devono essere versati alla persona che ha la responsabilità di garantire che siano utilizzati per il mantenimento o le necessità di colui a cui sono destinati.
Qualora il figlio viva con il genitore affidatario, l’Alta Corte ha stabilito che gli assegni familiari devono essere considerati come non impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati dal momento in cui - in violazione di quanto disposto dall’art. 8 LAFam - non vengono trasmessi al genitore cui è affidato il minore.
Se la persona a cui sono destinati gli assegni familiari, o il suo rappresentante legale, può provare che colui che ha diritto a percepire gli assegni non li trasmette, il versamento a terzi deve essere approvato senza ulteriori indugi. Lo scopo della norma in esame non è, infatti, quello di esigere un esame preliminare da parte dell’amministrazione circa l’impiego del denaro in questione corrispondente ai bisogni, mirando gli artt. 8 e 9 LAFam a garantire che gli assegni familiari siano trasmessi o versati ai figli o al genitore affidatario. Gli accertamenti relativi a un uso adeguato degli assegni familiari spettano piuttosto all’autorità di protezione dei minori.
Non è quindi rilevante, dal profilo dell’art. 9 LAFam, il motivo per il quale gli assegni familiari non siano versati conformemente all’art. 8 LAFam. L’ordine di versamento a terzi può del resto intervenire anche in caso di ritardi poco conto. Non è compito delle Casse, rispettivamente dei Tribunali chiamati a pronunciarsi sulle richieste di versamento a terzi chinarsi sui conflitti tra i genitori in relazione all’utilizzo effettivo degli assegni famigliari.
Al riguardo cfr. pure la STF 5A_782/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.3.
2.4. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° gennaio 2021, a pag. 49-50, marginale 246 a proposito dell'art. 9 della legge, prevede che:
" La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1).
Esempio
L’ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:
– un documento in cui il servizio incaricato dell’incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto;
– estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto.
Se il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri di aver effettuato i pagamenti correttamente. Nel corso della procedura, di regola il pagamento va sospeso. Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari, il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In particolare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore che ha l’autorità parentale e richiede il versamento a terzi impieghi effettivamente gli assegni per soddisfare i bisogni del figlio. Questo compito spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3).
Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui erano destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014, consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). Se l’avente diritto deve inoltrare gli assegni familiari al genitore con cui vive prevalentemente il figlio, la CAF può informarlo dei suoi obblighi al fine di garantire che gli assegni vengano utilizzati conformemente allo scopo previsto. Può inoltre chiedergli di confermare per iscritto l’inoltro degli assegni. Se l’avente diritto non lo fa, la CAF può informare l’altro genitore e, su richiesta di quest’ultimo, esaminare se si debba effettuare un versamento a terzi.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.5. In dottrina U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, a proposito degli art. 8 e 9 LAFam, rilevano in particolare quanto segue:
" Art. 285 Abs. 2 ZGB und Art. 8 FamZG verfolgen dasselbe Ziel der kumulativen Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und Familienzulagen. Indessen unterscheiden sich die beiden Bestimmungen, weil die Zivilrechtliche Bestimmung einen anderen Entscheid des Zivilgerichts zulässt, während die öffentlich-rechtliche Bestimmung dies (im Gegensatz zu früheren kantonalen Bestimmungen des Familienzulagenrechts; dazu SCHAEPPI, 79) nicht vorsieht (kritisch zu Art. 8 FamZG WIDMER, welche die Bestimmung als verfehlt betrachtet).
Dass öffentlich-rechtlich – eben in Art. 8 FAMZG – eine zwingende kumulative Ausrichtung der (bundesrechtlichen; dazu N 8 f.) Familienzulagen und des Unterhaltsbeitrags vorgesehen ist, engt die nach Art. 285 abs. 2 ZGB bestehende Befugnis des Zivilgerichts ein. Denn dieses Gericht hat Jedenfalls die (zwingenden) öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Damit ist ausgeschlossen, dass zivilrichterlich bestimmt wird, dass eine Familienzulage an den Unterhaltsbeitrag angerechnet wird; vielmehr muss die Familienzulage in jedem Fall zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag bezahlt werden. Nicht ausgeschlossen ist indessen, auf dem zivilrechtlichen Weg eine Änderung des Unterhaltsbeitrags zu erreichen (dazu N 13)."
(…).
d) Ergebnis: Voraussetzung für die Auszahlung der Familienzulage an Dritte bildet es, dass die Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet werden. Um das Vorliegen dieser Voraussetzung zu klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse welcher Person abzustellen ist. Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind handeln (Anwendungsfall: Der verheiratete Vater verwendet die Familienzulage ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson (Anwendungsfall: Der nicht verheiratete Vater verwendet die Familienzulage nicht dazu, sie der Mutter, welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet wird, dass sie die massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhaltsdeckung bestehen müssen, sondern dass gegebenenfalls auch andere Bedürfnisse zu berücksichtigen sind; freilich werden die Unterhaltsbedürfnisse dort im Vordergrund stehen, wo es sich um Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten (dazu Art. 8 FamZG).
(…).
Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden, ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).
Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N 72 ff.)." (pag. 169; 174-175)
2.6. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che il 27 settembre 2011 il Pretore Aggiunto di __________ ha deciso:
" Con effetto immediato RI 1 è obbligato a versare nelle mani di __________ un contributo alimentare mensile per il figlio __________ anticipatamente entro il 5 di ogni mese:
- di CHF 800.00 per i mesi ottobre-novembre-dicembre 2011;
- di CHF 850.00 per i mesi gennaio-febbraio-marzo 2012;
- di CHF 950.00 a partire dal mese di aprile 2012 fino al raggiungimento della maggiore età.
Ai summenzionati importi si aggiungono CHF 200.- di AF.” (Doc. 1 2/4)
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), il 25 giugno 2020, ha accolto la domanda di anticipo della pensione alimentare inoltrata il 28 gennaio 2020 dalla madre di __________ in nome e per conto di quest’ultimo con effetto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. L’importo anticipato è stato limitato a fr. 700.-- mensili, corrispondente al massimo autorizzato dall’art. 4 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, con la precisazione che “nei confronti dell’obbligato procederemo comunque per l’incasso dell’intera pensione dovuta; eventuali eccedenze che fossero incassate le saranno rimborsate” (cfr. doc. 2 2/5).
In effetti l’USSI, il 25 maggio 2021, ha indicato, da un lato, che la madre di __________ “beneficia di anticipo alimenti, versati nel seguente modo: CHF 700.00 ogni inizio mese, CHF 250.00 versati ogni mese nell’ambito del riversamento dell’eccedenza (dopo che abbiamo incassato gli alimenti da parte del signor RI 1)”.
Dall’altro, che “la beneficiaria ha il diritto di estendere la richiesta di anticipo alimenti e nel corso del mese di giugno 2021 sarà emessa la nuova decisione per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2022” (cfr. doc. 2 1/5; 2 5/5).
L’11 maggio 2021 __________ ha chiesto alla Cassa di “subentrare al signor RI 1 per il pagamento degli assegni familiari a favore di __________ a partire dal mese di marzo 2021; l’assegno di febbraio 2021 è stato versato solo il 10.03.2021!” (cfr. doc. 1 1/4)
Con decisione del 2 giugno 2021 la Cassa, per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio 2023, ha riconosciuto il ricorrente quale titolare del diritto agli assegni familiari a favore di __________, ma ha stabilito che il relativo versamento debba avvenire direttamente sul conto corrente bancario della madre (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Con ulteriore decisione del 2 giugno 2021 l’amministrazione ha comunicato alla madre di __________ l’emanazione del provvedimento appena menzionato e ha specificato che “per contro, la nostra Cassa non è competente a determinarsi e ad intervenire in caso di vertenze che riguardano importi pregressi, vale a dire per assegni familiari già liquidati precedentemente la richiesta di versamento a terzi (fino al 31 maggio 2021); simili vertenze dovranno semmai essere risolte in sede civile” (cfr. doc. 3 1/2).
La decisione emessa il 2 giugno 2021 nei confronti dell’insorgente è stata confermata con decisione su opposizione del 27 luglio 2021. La Cassa, nella stessa, ha rilevato, in primo luogo, che gli assegni familiari non vengono versati alla destinataria in aggiunta al contributo alimentare, come invece stabilito dall’art. 8 LAFam e, in secondo luogo, che l’incasso dei contributi di mantenimento per __________ avviene tramite il Servizio rette, anticipi e recuperi dell’USSI (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Il ricorrente ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere in buona sostanza di non riversare più gli assegni familiari alla madre di suo figlio, poiché sostiene da solo tutte le spese riguardanti __________ (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).
2.7. In concreto è incontestato che il ricorrente è il titolare del diritto agli assegni familiari a favore del figlio __________, nato il __________ 2007, in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. doc. 3 1/2).
Litigiosa è la questione relativa al versamento degli assegni familiari alla madre di __________ a far tempo dal 1° giugno 2021.
Come visto, da un lato, ai sensi dell'art. 8 LAFam gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi (cfr. consid. 2.2.).
Dall’altro, se contrariamente a quanto disposto dall’art. 8 LAFam gli assegni familiari non vengono corrisposti correttamente (ad esempio in caso di ritardo, anche di poco conto) al genitore con cui vive il figlio, si deve concludere che gli AF non sono impiegati per provvedere alle necessità della persona a cui sono destinati. Il versamento a terzi deve, di conseguenza, essere autorizzato senza particolari accertamenti, segnatamente non va appurato se il genitore che ha chiesto il versamento a terzi impieghi effettivamente l’importo degli assegni per far fronte ai bisogni del figlio (cfr. consid. 2.2.-2.5.).
Nel caso di specie dalla richiesta di versamento a terzi interposta dalla madre di __________ si evince che RI 1 ha corrisposto l’assegno familiare per febbraio 2021 il 10 marzo 2021 (cfr. doc. 1 1/4), ossia in contrasto con quanto previsto nel settembre 2011 dal Pretore Aggiunto, conformemente all’art. 8 LAFam, e meglio che l’insorgente è tenuto a versare in modo anticipato entro il 5 di ogni mese il contributo alimentare di fr. 950.-- al mese al quale va aggiunto l’AF di fr. 200.-- (cfr. doc. 1 2/4; consid. 2.6.).
Il ricorrente stesso del resto ha dichiarato, già in sede di opposizione e in seguito nel ricorso (cfr. doc. 5 1/15; I), di aver deciso di non corrispondere più gli assegni familiari alla mamma di __________.
In simili condizioni a ragione la Cassa, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il versamento degli assegni familiari direttamente alla madre di __________ (cfr. STCA 39.2012.8 del 9 gennaio 2013; STCA 39.2011.5 del 12 dicembre 2011), a prescindere dalla questione di sapere se in casu vi siano o meno dei validi motivi per i quali gli assegni familiari non vengono versati come previsto dall’art. 8 LAFam (cfr. consid. 2.3.; DTF 144 V 35 consid. 5.3.2.2.)
__________, d’altronde, riceve la pensione alimentare per __________ tramite il Servizio rette, anticipi e recuperi dell’USSI (cfr. consid. 2.6.).
Questo Tribunale ha preso atto di quanto affermato dal ricorrente, ovvero che provvede da solo a far fronte a tutte le spese riguardanti il figlio e che la madre non paga alcunché (cfr. doc. 5 1/15; I; V; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).
In proposito va, tuttavia, sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio o al genitore affidatario e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni del figlio.
In effetti non spetta all’amministrazione né al TCA trattare le controversie tra i genitori sull'uso specifico degli assegni familiari.
Questo aspetto è di competenza dell’Autorità regionale di protezione o del Giudice civile nel caso di richiesta di modifica del contributo alimentare (art. 286 cpv. 2 CC).
La decisione su opposizione del 27 luglio 2021 deve, pertanto, essere confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 31 agosto 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti