Incarto n.
39.2022.6

 

rs

Lugano

24 gennaio 2023     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 8 luglio 2022 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione su reclamo dell’8 luglio 2022 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 13 maggio 2022 (cfr. doc. 4B) con cui non è entrata in materia in merito alla domanda di RI 1 di assegni integrativi del mese di aprile 2022, poiché rimasta incompleta rispetto a quanto richiestole dal Comune di __________, rispettivamente dallo Sportello Laps di __________ circa la trasmissione della documentazione relativa a __________ rientrante nella sua unità di riferimento (cfr. doc. 1Z4; 1X4; 1B5), come pure rispetto alla diffida del 6 maggio 2021 (recte: 2022) da parte della Cassa stessa (cfr. doc. 3).

 

                                  Dalla decisione su reclamo risulta in particolare:

 

" (…) Nel caso di specie, appare chiaro che la scelta del signor __________ di prendere in locazione una camera, spostandone quindi il domicilio, è dettata - come dichiarato in data 8 giugno 2022 in udienza presso l’Autorità regionale di protezione 18 dal medesimo e dalla reclamante - unicamente per permettere il rientro dei figli al domicilio il più rapidamente possibile.

  A comprova di questo, sempre in udienza presso l’Autorità regionale di protezione il signor __________ ha ribadito la sua volontà ad essere parte e sostenere il nucleo famigliare.

  Pacifico per contro che nonostante __________ non sia “ancora” ufficialmente riconosciuto dal signor __________, non vi sono dubbi sulla sua paternità, come per altro dichiarato dal difensore di fiducia del signor __________ Avv. __________ in data 11 gennaio 2021 e dalla reclamante stessa in data 20 aprile 2022.

 

  4.

  Stante tutto quanto precede, la Cassa ritiene anzitutto che la reclamante e il signor __________ vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a RLAPS e conferma la decisione impugnata. (…)” (Doc. A1 pag. 3)

 

                          1.2.  RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo dell’8 luglio 2022 con un tempestivo ricorso inoltrato al TCA, nel quale, ha chiesto il riconoscimento degli assegni integrativi e di prima infanzia.

                                  Al riguardo la medesima ha rilevato che nel suo caso non sono adempiuti i criteri di cui agli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps per richiedere la documentazione di __________ dal momento che è rimasto presso la sua abitazione 22 giorni, dall’8 al 30 aprile 2022 e che questo è stato il motivo del suo rifiuto a trasmettere alla Cassa la documentazione di __________.

                                  L’insorgente ha pure asserito che quest’ultimo presso l’ARP __________ ha dichiarato di non rinunciare alla famiglia inteso ai diritti di visita, ma non ha fatto riferimento al sostentamento famigliare (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando di essere “certa nel ritenere vada considerata un’unità di riferimento comprensiva anche del signor __________” (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Il 17 agosto 2022 l’insorgente ha ribadito che __________ è stato ospite nella sua abitazione 22 giorni, come annotato nel certificato di famiglia (cfr. doc. V), e meglio nella dichiarazione dell’11 luglio 2022 in cui il Comune di __________, facendo riferimento allo schedario dell’Ufficio controllo abitanti, ha attestato che nel periodo 8 - 30 aprile 2022 presso RI 1 è stato residente __________ (cfr. doc. A3).

 

                          1.5.  L’assicurata il 15 novembre 2022 ha trasmesso alcuni documenti (cfr. doc. VII).

 

                                  Il 21 novembre 2022 il TCA le ha restituito il “Rapport RI 1 et famille” al fine di oscurare il nominativo del suo ex marito per motivi di protezione dei dati, non riguardando la pendente causa in ambito di assegni di famiglia, prima di rinviarlo a questo Tribunale (cfr. doc. VIII).

 

                          1.6.  Il 24 novembre 2022 al TCA è pervenuto per conoscenza uno scritto della ricorrente inviato all’amministrazione a cui ha di nuovo allegato, in particolare, il “Rapport RI 1 et famille” (cfr. doc. IX + 1-3).

 

                          1.7.  I doc. VII, VIII e IX sono stati inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se a ragione oppure no la Cassa, ritenendo che RI 1 conviva con __________, non è entrata nel merito della domanda del mese di aprile 2022 dell’assicurata tendente all’ottenimento di assegni integrativi e di prima infanzia, in quanto mancante la documentazione specifica relativa a __________.

 

                          2.2.  Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle prestazioni sociali, fra cui rientrano gli assegni integrativi e di prima infanzia (art. 2 cpv. 1 lett. g e h Laps), gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati inerenti l’assicurato in questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27).

 

                                  Secondo l’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e della Legge sulla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

 

                                  Giusta l’art. 21 Laps relativo alla collaborazione nell’esecuzione:

 

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

 

                                  L’art. 28 Laps enuncia:

 

" 1Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.

2Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni."

 

                                  Inoltre l’assicurato stesso è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:

 

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                  L’art. 29 Laps prevede:

 

" Le persone che compongono l’unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto."

 

                                  L’art. 29 Laps impone, dunque, la trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le informazioni utili all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 pag. 28).

 

                                  L’art. 14 Reg.Laps enuncia:

 

" 1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”

 

                                  Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile in ambito di assegni AFI/API in virtù dell’art. 46 Laf che prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, 4° ed., 2020, ad art. 43 n. 111).

 

                                  L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

 

                                  Le sanzioni contemplate all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid.3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

 

Al riguardo anche STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017;

STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016.

 

                          2.3.  In concreto va dapprima verificato se, per determinare l’eventuale diritto della ricorrente ad assegni integrativi e di prima infanzia, debba essere tenuto conto nella sua unità di riferimento economica anche di __________, come stabilito dalla Cassa.

 

                                  L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.

 

                                  L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

 

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

 

          Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

 

" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio:      fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio:           fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio:                   fr. 3’050.–.

2

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

                                  Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:

                                  a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;

                                  b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;

                                  c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).

 

                                  Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

 

                                  L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

 

" 1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

                               

                                  Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale:

 

" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

 

                                  L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:

 

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

 

                                  Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                          2.4.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

 

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

 

                                  L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

 

                                  L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                  Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

 

                                  Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

 

" 2.2      Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

 

                                  Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

 

" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

 

                                  Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

 

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

 

                          2.5.  Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                  La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                  In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

 

" (…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

 

                                  Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

                                  L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

                                  Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

                                  Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

 

                                  In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

                                  Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

 

                                  Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

 

                                  In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                  In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                  Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

 

                                  Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

 

                                  Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                  Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

                                  In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

                                  Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

                                  Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

 

                                  Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

 

                                  Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.

                                  Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando:

 

" (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

 

                                  In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

 

                                  Con giudizio 39.2022.2 del 3 giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità di riferimento era stato inserito anche il marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

 

                          2.6.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge l’assicurata, madre di __________ e di __________, nati il __________ 2010, rispettivamente il __________ 2014 da un matrimonio conclusosi con il divorzio nel 2015 (cfr. doc. IX3 e 1T3 inc. 39.2022.6), nonché di __________, nato il __________ 2020, ha beneficiato di assegni integrativi e di prima infanzia nel 2019 e nel 2020, calcolati tenendo conto di un’unità di riferimento costituita da tre persone, e meglio dall’insorgente, da __________ e da __________ fino a marzo 2020 e da quattro persone dopo la nascita di __________ (cfr. STCA 39.2022.3 emanata in data odierna consid. 2.8.).

 

                                  Il 21 aprile 2021 l’allora Procuratore Pubblico __________ ha comunicato all’amministrazione che RI 1 e __________, imputati in un procedimento penale per titolo in particolare di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, “interrogati entrambi dalla Polizia cantonale il 9 marzo 2021 hanno dichiarato che, al fine di poter percepire degli assegni per i propri figli, avrebbero comunicato al vostro ufficio una residenza fittizia per __________, indicando che lo stesso sarebbe stato residente a __________, in __________, quando in realtà egli avrebbe sempre vissuto unitamente alla compagna RI 1 e ai minori G.__________, a __________, in __________” (cfr. doc. 3 inc. 39.2022.3).

 

                                  A seguito di tale informazione la Cassa, il 9 dicembre 2021 ha emesso nei confronti dell’insorgente un ordine di restituzione della somma di fr. 21'441.--, corrispondenti a parte degli AFI e degli API percepiti dal mese di gennaio 2019 al mese di dicembre 2020 (cfr. doc. 24A inc. 39.2022.3), confermato con decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A1 inc. 39.2022.3).

 

                                  Questa Corte, con sentenza 39.2022.3 emanata in data odierna, ha osservato, relativamente all’asserzione della ricorrente secondo cui la paternità di __________ non risulta in nessun documenti legale (cfr. doc. XVI inc. 39.2022.3), che in ogni caso la medesima, il 20 aprile 2022, ha affermato che non ha più una relazione sentimentale con __________, ma che “è rimasto un buon rapporto per figlio avuto in data 26 aprile 2020 __________” e che egli “tutt’ora è in attesa di divorzio al fine di riconoscere il minore” (cfr. doc. 1Y3).

                                  Anche l’avv. __________ del Foro di __________, difensore di fiducia di __________, l’11 gennaio 2021, ha dichiarato di essere al corrente del nuovo nato del suo cliente “nato a __________ il __________ 2020 dalla signora RI 1 che ha partorito il figlio __________ fuori dal matrimonio” e di aver ricevuto da questi mandato di depositare domanda di divorzio (cfr. doc. 1U3).

 

                                  Il TCA ha altresì evidenziato, da una parte, che quanto emerge dallo scritto del 21 aprile 2021 del Ministero pubblico, e meglio che RI 1 e __________, il 9 marzo 2021, hanno dichiarato alla Polizia cantonale che per percepire gli assegni per i propri figli, avrebbero indicato una residenza fittizia per __________, ossia che sarebbe stato residente in __________ (contratto di locazione concluso il 1° gennaio 2020; cfr. doc. B1 inc. 39.2022.3), quando in realtà egli avrebbe sempre vissuto unitamente all’assicurata e ai minori in __________ (cfr. doc. 3 inc. 39.2022.3), trova riscontro nelle asserzioni della ricorrente stessa che nell’impugnativa ha indicato che la Polizia ha trovato nella sua abitazione __________, che quest’ultimo ha dichiarato di non aver mai abitato nel suo alloggio di __________ e di nemmeno aver avuto le relative chiavi (cfr. doc. I inc. 39.2022.3), nonché nell’attestazione del Comune di __________ del 7 aprile 2022 (cfr. doc. 1A5) da cui si evince che il proprietario dello stabile in __________ nel febbraio 2022 ha comunicato che __________ gli risultava sconosciuto, mentre il datore di lavoro ha indicato quale indirizzo di __________ che corrisponde all’ubicazione dell’abitazione dell’insorgente (cfr. doc. 1R4).

 

                                  Dall’altra, che tali elementi farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la Cassa, e meglio che tra __________ e la ricorrente sussisteva una convivenza stabile.

 

                                  Tuttavia, visto che dal verbale di interrogatorio davanti al Ministero pubblico del 29 marzo 2022 emerge che per il lasso di tempo 2019-2020 l’insorgente ha affermato che “__________ non ha sempre vissuto da me e stava anche da alcuni suoi amici a __________” (cfr. doc. XII1 inc. 39.2022.3) e che la medesima, il 27 agosto 2022, in merito alla circostanza che __________ sia stato trovato a casa sua, ha puntualizzato che si chiedeva dove stesse il problema se invitava conoscenti nella sua abitazione, specificando che egli “poteva anche trovarsi da me per un semplice caffè!”, come pure che non sono state fatte indagini con prove attestanti dove fosse __________ in quel periodo (cfr. doc. XVI inc. 39.2022.3), questo Tribunale, ritenuto in particolar modo, che la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della segnalazione del Ministero pubblico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 24A; 3 inc. 39.2022.3) allorché il procedimento penale non è concluso, per maggiore tranquillità, ha annullato la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 e rinviato gli atti alla Cassa per effettuare un complemento istruttorio.

                                  Questa Corte, nella STCA 39.2022.3, ha comunque specificato che la Cassa, in caso di dubbio, ha la possibilità di attendere l’esito del procedimento penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione (cfr. STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).

 

                          2.7.  Nel caso di specie la richiesta di AFI e API del mese di aprile 2022 riguarda un periodo ben successivo ai fatti di cui alla STCA 39.2022.3 relativi agli anni 2019 e 2020, per cui si giustifica una soluzione differente rispetto al menzionato giudizio.

 

                                  In effetti, in primo luogo, dalla documentazione agli atti risulta che __________ ha abitato presso l’abitazione della ricorrente dall’8 al 30 aprile 2022, residenza peraltro notificata all’Ufficio controllo abitanti di __________ (cfr. doc. A3).

 

                                  In secondo luogo, dal verbale di udienza davanti all’Autorità di protezione 18 dell’8 giugno 2022 si evince, da una parte, che __________ ha trovato un alloggio differente sempre a Bodio nella medesima via (__________) della ricorrente (__________) - e meglio nel mese di maggio 2022 un appartamento come coinquilino di un'altra persona, dal 1° giugno 2022 una camera al pianterreno dello stesso stabile e dal 1° luglio 2022 una camera al secondo piano di un edificio contiguo al precedente ma con l’entrata su un’altra via (__________; cfr. doc. 8) - unicamente per permettere la prosecuzione dei diritti di visita e il tempestivo rientro dei minori al domicilio (__________ e __________ si trovano presso una famiglia affidataria professionale a __________ e __________ in un istituto).

                                  Tale soluzione abitativa non è però stata concordata con la rete di sostegno attiva in favore dei minori e avrebbe dovuto esserne verificata dall’ARP __________ la conformità al bene dei minori.

                                  Dall’altra, che __________ ha comunque ribadito la volontà di essere parte e sostenere il nucleo famigliare (cfr. doc. 9A).

 

                                  Infine il Comune di __________, nella sua attestazione del 7 aprile 2022 (cfr. doc. 1A5) ha indicato che il proprietario dello stabile in __________ a __________ (dove __________ aveva indicato di abitare già dal 1° gennaio 2020; cfr. doc. B1; B2 inc. 39.2022.3) nel febbraio 2022 ha comunicato che __________ gli risultava sconosciuto e che il datore di lavoro ha invece indicato __________ a __________, corrispondente all’indirizzo dell’abitazione dell’insorgente (cfr. doc. 1R4).

 

                                  In simili condizioni e tenuto conto che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che rettamente la Cassa, in relazione alla domanda di AFI e API dell’aprile 2022, ha stabilito che __________ deve essere considerato convivente della ricorrente e che la loro convivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.

 

                                  Al riguardo va evidenziato che l’assicurata e __________, come indicato nella STCA 39.2022.3 e menzionato sopra, hanno un figlio in comune (cfr. art. 2a lett. a Reg.Laps), __________, nato il __________ 2020. Il fatto che il bambino non sia ancora stato riconosciuto formalmente non inficia la circostanza che egli sia figlio di __________, come dichiarato dalla ricorrente stessa il 20 aprile 2022 (cfr. doc. 1Y3 inc. 39.2022.6).

                                  Del resto in casu l’assicurata e __________, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale (cfr. STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 4.2., citata al consid. 2.5.), hanno dimostrato la volontà di aiutarsi reciprocamente. In particolare __________, già dal referto peritale del giugno 2021 dello psicologo __________ allestito all’attenzione dell’ARP __________, risulta quale “care giver secondario” per i tre figli della ricorrente (cfr. doc. 1V2). Egli si occupa, inoltre, dei trasporti in relazione all’esercizio dei diritti di visita, siccome l’insorgente non possiede la patente di guida (cfr. doc. IX3).

                                  Dal ricorso riguardante l’inc. 39.2022.3 emerge poi che l’assicurata ha aiutato finanziariamente __________ (cfr. doc. I inc. 39.2022.3).

                                  Non è, peraltro, di ausilio alcuno alla ricorrente il fatto che __________ non si sarebbe impegnato a sostenerla economicamente (cfr. doc. I). Non è infatti necessario, ai fini di una convivenza ex art. 4 Laps, sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica (cfr. DTF 141 I 153 menzionata al consid. 2.5.).

 

                                  La circostanza che __________ abbia preso in locazione una camera non modifica l’esito della vertenza, anche in considerazione del fatto che la sua situazione alloggiativa, come visto sopra, è comunque precaria, di dimensioni ridotte e nelle strette vicinanze dell’abitazione dell’insorgente.

                                  In proposito cfr. STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013 N. 13 pag. 66 (nell’UR di un beneficiario dell’assistenza sociale è stata computata anche la figlia e la madre di quest’ultima, nonostante non abitassero sempre nello stesso appartamento) e STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 (il padre dei due figli dell’assicurata è stato considerato nell’UR della ricorrente, benché ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti) citate al consid. 2.5.

 

                          2.8.  Da quanto sopra discende che per poter decidere in merito alla domanda di AFI/API formulata dalla ricorrente nell’aprile 2022 __________ deve essere inserito nella sua unità economica.

 

                                  L’amministrazione necessita, di conseguenza, di avere accesso anche alle informazioni personali e finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite nonostante le richieste da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 1Z4; 1X4) e la diffida della Cassa del 6 maggio 2021 (recte: 2022), in cui è stato precisato che “conformemente a quanto prescritto nell’art. 43 LPGA, con questa lettera la diffidiamo a farci pervenire quanto richiesto entro il 20 maggio 2022. Se entro questo termine non otterremo un riscontro da parte sua, nostro malgrado ci vedremo costretti a dover decidere in base agli atti o a chiudere l’inchiesta di non entrare in materia” (cfr. doc. 3; cfr. consid. 2.2.).

 

Di conseguenza con il suo agire la ricorrente ha violato l’obbligo di collaborazione previsto dall’art. 21 Lap (cfr. consid. 2.2.), mettendo la Cassa nella situazione di non poter emanare una decisione di merito.

 

Non è, quindi, censurabile il modo di procedere dell’amministrazione che, giusta gli artt. 43 LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.), non è entrata in materia sulla domanda di assegni integrativi e di prima infanzia formulata dall’insorgente nel mese di aprile 2022.

 

                          2.9.  La ricorrente, nel ricorso, ha chiesto che “sia indetta una pubblica udienza (art. 6 CEDU) anche per poter esporre il mio punto di vista” (cfr. doc. I).

 

                                  Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                  Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                  L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                  Nel caso di specie la ricorrente ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza ex art. 6 CEDU (cfr. doc. I).

                               

                                  Si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2.; 3.2.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).

                                  Nella STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 3.2.1., appena menzionata, l’Alta Corte ha precisato che si può pure rinunciare al pubblico dibattimento quando una decisione dell’amministrazione è motivata in modo convincente, mentre il ricorso presenta argomentazioni non pertinenti o comunque non rilevanti per la risoluzione della questione litigiosa. Lo stesso vale nel caso in cui venga fatta valere una pretesa assolutamente non prevista dalla legge oppure allorché in discussione vi sia un quesito giuridico la cui risposta risulta già dalla giurisprudenza del TF pubblicata. In questi casi il ricorso in prima istanza va, infatti, già dall’inizio qualificato come senza possibilità di successo.

 

                                  In concreto, poiché, da un lato, già dagli elementi fattuali del caso di specie riguardanti la ricorrente e __________ che hanno un figlio in comune (cfr. consid. 2.6.; 2.7.) è possibile desumere che tra i medesimi sussista una convivenza stabile, dall’altro, la decisione su reclamo della Cassa si rivela fondata su considerazioni convincenti, come il fatto che __________ nel giugno 2022 davanti all’ARP __________ abbia dichiarato di voler essere parte e sostenere il nucleo familiare (cfr. doc. A1; consid. 1.1.), mentre l’impugnativa dell’8 luglio 2022 e le osservazioni del 17 agosto 2022 si avvalgono di argomenti in casu non rilevanti per decidere in merito all’esistenza di una convivenza stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (in particolare la circostanza che al Comune di __________ la presenza di __________ nell’abitazione dell’insorgente sia stata formalmente segnalata solo per il periodo dall’8 al 30 aprile 2022, rispettivamente che __________ dinanzi all’ARP __________ non abbia fatto riferimento al sostentamento familiare; cfr. doc. I; A3; consid. 1.2.; 1.4.), l’infondatezza dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.

 

                                  Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  Nella presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si prescinde pertanto di indire un pubblico dibattimento.

 

                                  L’insorgente ha peraltro potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

 

                                  Al riguardo cfr. STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.

 

                        2.10.  Alla luce di quanto precede il TCA deve confermare la decisione su reclamo dell’8 luglio 2022.

 

                        2.11.  In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

" 2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

" 3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

" 4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti