__________Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
39.2023.13

 

rs

Lugano

22 gennaio 2024       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 16 agosto 2023 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

chiamato in causa:      TERZ 1

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, dopo aver beneficiato di indennità di disoccupazione (il 30 novembre 2022 è scaduto il termine quadro per la riscossione delle stesse, aperto il 1° luglio 2020; cfr. plico 2 doc. 29; 33A), il 24 gennaio 2023 ha postulato il riconoscimento degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. plico 2 doc. 3).

                          1.2.  In precedenza, in uno scritto del 13 dicembre 2022 indirizzato allo Sportello Laps di __________, sede di __________, l’assicurata ha asserito di non avere nessuna entrata per mantenere se stessa e i figli e di avere vissuto negli ultimi due anni con solo le indennità di disoccupazione al 50%, dilazionando le fatture tutti i mesi. Ella ha, poi, addotto, da un lato, di essere in debito con la cassa malati per tre mesi di premi suoi e dei bambini e con __________ per l’elettricità di un anno circa, come pure di avere, da circa un anno, un laboratorio artigianale a casa dove realizza lampade e decorazioni in legno, guadagnando, se va bene, circa fr. 200.-- al mese.

                                  Dall’altro, che “io e TERZ 1 siamo una coppia, ma al momento non siamo conviventi, lui ha il suo appartamento ed è domiciliato a __________ e io vivo con i bambini a __________. A volte sta da noi e a volte sta da lui” (cfr. plico 2 doc. 5).

 

                          1.3.  Il 24 gennaio 2023 la medesima ha inviato un’ulteriore lettera allo Sportello Laps del seguente tenore:

 

" (…) con la presente, desidero spiegare il rapporto che intercorre tra me e il Signor TERZ 1.

Dopo alcuni anni dalla nascita di nostra figlia __________ ci siamo riavvicinati, iniziando un rapporto amoroso tra alti e molti bassi. Ad inizio 2020 abbiamo deciso di volere un secondo figlio, nel 2020 sono rimasta incinta e, nello stesso anno il Signor TERZ 1 ha fatto da garante per un credito di costruzione per ampliare la mia abitazione.

Nel corso del 2021 e 2022 abbiamo interrotto la nostra relazione amorosa più e più volte giungendo così alla conclusione che sarebbe stato meglio sia per i nostri figli che per noi restare buoni amici mantenendo un rapporto unicamente di “coppia” (papà e mamma) solo per i bambini, così facendo loro ci vedono “insieme” senza litigi vari e sono sereni.

Durante l’arco della settimana il Signor TERZ 1 passa a trovarli finito il lavoro e ogni tanto si ferma a cena così ha la possibilità di giocare un po’ con loro e metterli a dormire.

Nel mio scritto del 13 dicembre 2022 ho menzionato sì che siamo una coppia ma senza addentrarmi nei dettagli, visto che riguarda la nostra vita e sfera privata e non ho ritenuto opportuno né necessario raccontare tali dettagli e tali decisioni prese a persone estranee.” (Plico 2 doc. 4)

 

                          1.4.  Il 25 gennaio 2023 anche TERZ 1, dopo aver parlato con lo Sportello Laps in riferimento a tutta la documentazione richiesta inerente alla sua persona, ha voluto chiarire alcuni punti:

 

" (…) Il rapporto “coppia” con la Signora RI 1 è prettamente genitoriale per i nostri figli senza più nessun coinvolgimento emotivo, nonostante abbiamo avuto il secondo figlio a distanza di diversi anni dalla prima e avendo ampliato la casa dove vive lei con i bambini richiedendo un credito di costruzione anche a nome mio in quanto garante.

Nonostante tutte le nostre buona intenzioni, per colpa sia dei problemi vecchi sommati a quelli nuovi e dopo continui litigi, siamo arrivati alla conclusione di interrompere per l’ennesima volta la nostra relazione e di restare buoni amici (visto i molti anni che ci conosciamo e alcune attività che condividiamo e svolgiamo assieme).

Non abbiamo più un coinvolgimento sentimentale, ma per la serenità dei bambini ci vediamo spesso, che sia per cenare tutti assieme o per fare una passeggiata.

Io abito a __________ e quasi tutti i giorni, terminato il lavoro mi fermo dai miei figli per giocare o a metterli a dormire se arrivo trovarli dopo cena.” (Plico 1 doc. 1A)

 

                          1.5.  Con decisioni del 9 febbraio 2023 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha rifiutato a RI 1 la concessione di assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), richiesti nel gennaio 2023 (cfr. doc. 2; 3), poiché il reddito disponibile dell’unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Nella sua unità di riferimento sono stati tenuti conto, oltre che la medesima e i figli __________ (__________.2014) e __________ (__________.2021), anche il padre di questi ultimi, TERZ 1 (cfr. plico 1 doc. 2A; 3A).

 

                          1.6.  Il 27 febbraio 2023 l’interessata ha interposto reclamo, sostenendo, in particolare, che TERZ 1 non è il suo convivente, che non hanno più una vita amorosa e non sono una coppia. Al riguardo ella ha precisato che nel corso del 2021 e del 2022 ha interrotto la sua relazione amorosa con TERZ 1 più e più volte, giungendo alla conclusione che sarebbe stato meglio sia per i figli, che per loro stessi restare buoni amici, mantenendo unicamente un rapporto genitoriale. RI 1 ha poi asserito che durante l’arco della settimana TERZ 1, che vive a __________, passa a trovare i bambini a __________ e ogni tanto si ferma a cena, così da avere la possibilità di giocare con loro e metterli a dormire. A volte li prende con sé e per andare a cenare dai nonni.

                                  La medesima ha concluso chiedendo di riesaminare la sua domanda relativa agli assegni, “perché da sola senza un lavoro con due bambini percependo solo esclusivamente gli alimenti dei bambini non viviamo. Infatti novembre, dicembre, gennaio e febbraio non ho potuto effettuare i pagamenti mensili, ma limitarmi a mettere in tavola del cibo …” (cfr. plico 1 doc. 5).

 

                          1.7.  Il 10 marzo 2023 la Cassa ha chiesto alla Polizia comunale di __________ di effettuare i necessari controlli al fine di conoscere la reale situazione familiare/abitativa di RI 1, e meglio se condivideva la propria abitazione di __________ con TERZ 1 che a quel momento risultava domiciliato a __________ (cfr. plico 1 doc. 6).

 

                                  Nel Rapporto di servizio allestito dalla Polizia il 3 maggio 2023 è stato indicato che durante i controlli notturni eseguiti dal 18 marzo al 2 maggio 2023 presso entrambi gli indirizzi TERZ 1 non è mai stato notato, come neppure i due veicoli in sua dotazione (un autofurgone __________ di colore bianco e un motoveicolo __________ di colore blu), presso il suo domicilio di __________. Egli, per contro, è risultato risiedere con stabilità presso RI 1 a __________ (cfr. plico 1 doc. 17B-17D).

 

                                  Più specificatamente dal Rapporto si evince:

 

" (…) A seguito dei 41 controlli effettuati presso il domicilio del signor TERZ 1 a __________ si è potuto constatare che entrambi i veicoli in suo possesso non sono mai stati notati, come pure le luci dell’appartamento. (…)

Dai controlli eseguiti presso il domicilio della signora RI 1 a __________ si è potuto constatare che il motoveicolo __________ è risultato presente in 38 occasioni su 48 controlli effettuati. Per quanto concerne l’autofurgone __________, su 48 controlli eseguiti il veicolo è stato notato in 4 occasioni subito all’inizio, ed in seguito dopo i primi controlli non è più stato notato, nemmeno nei parcheggi pubblici adiacenti all’abitazione. Nel corso dei restanti controlli in altre 2 occasioni separate è stata notata la presenza del mezzo.

Facciamo inoltre notare che il signor TERZ 1 ha un’attività lavorativa a turni (notte inclusa), motivo per cui l’autofurgone __________ è risultato assente in diverse occasioni, così come nelle ore diurne.

Oltre ai controlli effettuati, il signor TERZ 1 era presente presso il domicilio della compagna RI 1 in altre due occasioni, nel dettaglio:

-        25 luglio 2021, intervento per allarme __________ presso l’abitazione __________.

-        10 dicembre 2021, nell’ambito di un accertamento riguardante videosorveglianza __________. (…)” (Plico 1 doc. 17C)

                               

                                  Dal Rapporto di servizio del 24 maggio 2023 emerge, poi, che l’esito degli ulteriori controlli eseguiti dalla Polizia tra il 3 e il 18 maggio 2023, sedici presso l’abitazione di RI 1 a __________ e quattordici presso il domicilio di TERZ 1 a __________, è rimasto invariato. Né i veicoli di proprietà di TERZ 1, né quest’ultimo sono mai stati notati a __________. Presso il domicilio di RI 1, invece, è stata constatata la presenza del furgone __________ in tre occasioni su sedici e del motoveicolo __________ sette volte (cfr. plico 1 doc. 19A-19B).

                          1.8.  Nel frattempo, il 16 maggio 2023, la Cassa ha messo al corrente l’assicurata dell’esito delle verifiche effettuate dalla Polizia dal 18 marzo al 2 maggio 2023 e l’ha informata di conseguentemente ritenere corretto presupporre “che vi sia una relazione e un aiuto reciproco tra lei e il signor TERZ 1 (genitori di __________ e __________)” e che il centro degli interessi del padre dei suoi figli sia presso di lei a __________.

                                  L’amministrazione le ha così assegnato un termine scadente il 9 giugno 2023 per formulare eventuali osservazioni e/o comunicare l’intenzione di ritirare il reclamo (cfr. plico 1 doc. 18-18C).

 

                                  Il 15 giugno 2023 la Cassa ha sollecitato al riguardo RI 1 (cfr. plico 1 doc. 20).

 

                          1.9.  L’assicurata, il 3 luglio 2023, ha affermato che il motoveicolo __________ di TERZ 1 veniva parcheggiato nel suo garage, durante il periodo invernale e di maltempo, perché lui non aveva un posteggio al coperto presso il suo domicilio, che l’assenza del furgone da __________ non la riguardava, poiché, non avendo più una relazione sentimentale, TERZ 1 poteva passare le serate e le notti dove voleva e che, non potendosi permettere una baby-sitter e avendo mantenuto un buon rapporto, il padre dei suoi figli, il 18, il 21, il 29 e il 30 marzo 2023, era a casa sua, in quanto lei non c’era.

                                  RI 1 ha, inoltre, puntualizzato che il 19 marzo 2023 TERZ 1 si era fermato a cena da lei, che il 9 aprile 2023 il medesimo l’ha raggiunta a casa, da lei chiamato, in quanto il figlio __________ era stato male e che il 21 giugno 2023 hanno festeggiato il compleanno della figlia presso la sua abitazione, per cui il padre era presente, ha aiutato sin dal mattino con i preparativi, a grigliare e a fine serata a sistemare.

                                  L’assicurata ha, infine, dichiarato che la relazione con il padre di __________ e __________ era puramente genitoriale e di amicizia, che lo stesso le stava prestando del denaro per poter fare la spesa e provvedere ai pagamenti basilari e che, se il loro rapporto fosse cambiato, avrebbe avvisato la Cassa, come è accaduto - tempestivamente - con i sussidi di cassa malati, allorché la relazione è stata interrotta e TERZ 1, di conseguenza, non ne aveva più diritto (cfr. plico 1 doc. 21).

 

                        1.10.  L’amministrazione, il 16 agosto 2023 (cfr. doc. A), ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato i provvedimenti del 9 febbraio 2023, rilevando:

 

" (…) nel caso che ci occupa, riguardo alla composizione dell’unità di riferimento, la Cassa ritiene che una fattispecie che presenta:

a)     Una relazione sentimentale tra i genitori con due figli in comune (cfr. scritto della reclamante datato 13 dicembre 2022 con il quale afferma di considerarsi una coppia con il signor TERZ 1); come pure

b)     Una disponibilità dei membri della coppia a prestarsi assistenza e sostegno reciproci per quanto loro possibile (quegli elementi di comunione economica; nel caso, un credito di costruzione intestato alla reclamante e al signor TERZ 1, il prestito a titolo gratuito da parte della reclamante del proprio parcheggio coperto per il motoveicolo del signor TERZ 1, ma anche e soprattutto oltre ad una presenza regolare presso l’abitazione della reclamante del signor TERZ 1, la presa a carico dal medesimo dei costi legati alle spese familiari);

permetta di ritenere che il centro degli interessi del signor TERZ 1 sia senza dubbio presso l’abitazione dei figli __________ e __________ e della reclamante e che fra quest’ultima e il signor TERZ 1 vi sia un aiuto reciproco tale da poter considerare a tutti gli effetti una convivenza stabile ai sensi Laps.

Conseguentemente, ritenuto che la legge non prevede deroghe nella sua applicazione, pur comprendendo la situazione della reclamante, non sussistono i presupposti affinché la Cassa possa riconoscere l’AFI risp. l’API, considerando una famiglia monoparentale. (…)” (Doc. A pag. 6)

 

                        1.11.  RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 16 agosto 2023, facendo valere che, quando a novembre 2022, dopo avere terminato il diritto alle indennità di disoccupazione, ha richiesto gli AFI e API, lei e TERZ 1 erano già in procinto di lasciarsi e che nel momento in cui hanno definitivamente chiuso la loro relazione amorosa ha tempestivamente - prima di ricevere le decisioni negative - avvisato l’amministrazione. La medesima ha precisato che lei e il padre dei suoi figli non sono mai stati conviventi e che quest’ultimo “ha deciso di continuare in parte a sostenerci economicamente (non me come ex compagna ma bensì lo ha fatto per i suoi figli)”, conoscendo peraltro i tempi lunghi di risposta della Cassa.

                                  L’assicurata ha asserito di avere in ogni caso molte fatture a cui non è riuscita a far fronte e che TERZ 1 non intende più aiutarla finanziariamente, al di fuori degli alimenti per i figli, non vivendo nella sua stessa economia domestica e non avendo più alcun dovere economico nei suoi confronti (cfr. doc. I).

 

                        1.12.  L’11 agosto 2023 TERZ 1 ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha osservato di essersi separato dall’assicurata di comune accordo per diverse divergenze, ma di essersi accordati su come affrontare la crescita dei figli il più serenamente e amorevolmente possibile. Egli ha sottolineato che spesso la sera va in montagna da suo padre per dargli una mano e dorme là, che, essendo custode di due stabili patriziali in montagna, a volte terminato il lavoro è salito fino alla mattina seguente ad eseguire le manutenzioni e che per la caccia speciale al cinghiale ha fatto diverse notti di osservazione per poter decidere dove costruire le postazioni sopraelevate imposte dalla legge.

                                  Il medesimo pensa di avere il diritto di posteggiare la moto al riparo, siccome l’ipoteca della casa di RI 1 grava sulle sue spalle come garante.

                                  TERZ 1 ha precisato, da una parte, che, lavorando a __________ e avendo il diritto di visita, passa a trovare i suoi figli per trasmettere loro fiducia, amore ed essere un punto di riferimento. Dall’altra, che la presa a carico di alcune spese familiari dell’assicurata doveva essere solo temporanea in attesa che lei ricevesse gli AFI e gli API, considerato che da qualche tempo si ritrovava in forte difficoltà economica e tralasciava i suoi pagamenti personali.

                                  Egli ha concluso la sua lettera, indicando che pertanto da quel momento le avrebbe versato esclusivamente gli alimenti per i bambini (cfr. doc. II).

 

                        1.13.  La ricorrente, il 19 settembre 2023, ha sottolineato di aver comunicato a TERZ 1 che le sono stati rifiutati gli AFI e API e che il medesimo si è, quindi, sentito in dovere di spiegare meglio la situazione finanziaria che lei sta vivendo.

                                  Ella ha ribadito che lei e il padre dei suoi figli non sono una coppia e che, come da verbale della Polizia, il veicolo di TERZ 1 è stato notato presso il suo domicilio solo in quattro occasioni, per il resto del tempo non è più stato visto, nemmeno nei parcheggi pubblici adiacenti alla sua abitazione (cfr. doc. IV).

 

                        1.14.  La Cassa, con risposta del 10 ottobre 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, ribadendo che nel caso di specie va considerata un’unità di riferimento di quattro persone, comprensiva anche di TERZ 1, padre dei due figli comuni (cfr. doc. VI).

                               

                        1.15.  L’insorgente, il 18 ottobre 2023, ha osservato di essere stata insieme a TERZ 1 dal 2007 al 2013, di essersi lasciati nei primi mesi della gravidanza di __________, nata nel __________ 2014, di essersi riavvicinati nel 2017 fino alla fine del 2022, quando per libera scelta e dopo ampie riflessioni e in modo pacifico hanno deciso di separarsi per il bene dei figli __________ e __________, nato nel maggio 2021. La medesima ha evidenziato che, quando nel novembre 2022 si è recata allo Sportello Laps, ha dichiarato di essere una coppia ma che non erano conviventi. Ella ha precisato che in effetti erano già in procinto di separazione, la quale è stata graduale per non far pesare troppo la situazione ai figli.

 

                                  La ricorrente ha altresì asserito:

 

" (…) Dal momento che non vivevamo nella stessa economia domestica (il signor TERZ 1 a volte passava le notti da noi), non pensavo che nel calcolo venisse inserito anche lui. Una volta terminati i lavori di ampliamento della casa era sua intenzione trasferirsi da noi cambiando domicilio, ma purtroppo o per fortuna ci siamo separati prima che ciò accadesse.

Sono rimasta a vivere nella mia casa di __________ con i figli, mentre il Signor TERZ 1 vive definitivamente a __________ dove possiede un appartamento.

I rapporti tra di noi sono sempre rimasti buoni e concilianti nell’interesse dei figli, motivo per cui, senza l’intervento di autorità giudiziarie (ARP o Pretura) abbiamo concordato a favore del padre un diritto di visita ampio e libero.

Questo affinché i nostri figli possano crescere con la presenza costante e quotidiana del padre, anche se i genitori sono di fatto separati dal dicembre 2022, il fatto che il padre si rechi regolarmente (dopo il lavoro, di sera oppure nei fine settimana) a trovare i bambini, nulla muta al fatto che abbiamo domicili separati e soprattutto che viviamo assieme nella stessa comunione domestica.

Il centro degli interessi del Signor TERZ 1 è a __________ dove vive e dove è domiciliato, come del resto ha già avuto modo di precisare.

Il suo sostegno è limitato al contributo alimentare che mi versa in ragione di CHF 1'400.00 mensili e alle visite che vengono svolte in modo libero a favore dei figli.

L’importo versato a titolo di contributo alimentare, ovviamente, non mi è sufficiente per coprire il fabbisogno mio e quello dei figli (minimo vitale LEF, spese casa, Cassa malati, auto, abbigliamento, ecc.). Motivo per cui ho presentato con tutti i criteri di legge la richiesta affinché mi fossero concessi gli assegni AFI/API.

(…).

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona continua a menzionare il fatto che il credito di costruzione gravante la mia abitazione e intestato anche al Signor TERZ 1.

In primo luogo il credito di costruzione è precedente alla nostra separazione e in secondo luogo la banca non può liberare il Signor TERZ 1 dal credito perché io non sono in grado di sostenere il credito. (Per vostre eventuali delucidazioni chiamare la __________).

Continua anche a menzionare il fatto che il Signor TERZ 1 si è preso a carico le spese familiari. Per alcuni mesi mi dava qualcosa per fare la spesa settimanale per poter mettere in tavola del cibo, questo a titolo di prestito nell’attesa di ricevere gli assegni AFI/API ma mai arrivati, ma non mi ha dato soldi per pagare le fatture mensili, infatti sono tutte scoperte per l’anno in corso. (…)” (cfr. doc. VIII).

 

                        1.16.  La Cassa, il 27 ottobre 2023, ha rinviato alla propria risposta di causa, essendo certa nel ritenere che nel caso della ricorrente debba essere considerata un’unità di riferimento comprensiva anche di TERZ 1 (cfr. doc. X).

 

                        1.17.  Il 17 novembre 2023 TERZ 1, chiamato in causa dal Presidente del TCA il 7 novembre 2023 (cfr. doc. XII), ha dichiarato che quanto scritto da RI 1 il 18 ottobre 2023 corrisponde al vero, esponendo le argomentazioni già sviluppate dalla medesima (cfr. doc. XIII).

 

                        1.18.  L’assicurata, il 21 novembre 2023, ha confermato quanto evidenziato da TERZ 1 il 17 novembre 2023 (cfr. doc. XV).

 

                        1.19.  L’amministrazione ha preso posizione in merito allo scritto del 17 novembre 2023 di TERZ 1 il 29 novembre 2023 (cfr. doc. XVI).

 

                        1.20.  L’11 dicembre 2023 la ricorrente ha presentato delle osservazioni, rilevando segnatamente:

 

" (…) A titolo informativo, tengo a informarvi che anni fa ricevevo gli assegni AFI e API per mia figlia __________, richiesti e ricevuti se non ricordo male per 2 o 3 anni, poi mi sono iscritta in disoccupazione per riuscire a trovare un impiego con percentuale più alta (io e il Signor TERZ 1 all’epoca non ci parlavamo).

In quel periodo io lavoravo nella misura del 20% - 30% e in casa con me vivevano i miei genitori entrambi con attività lucrativa.

Ora, qualcosa non mi torna, perché io con attività lucrativa in più i miei genitori vivevano con me ed entrambi avevano un’attività lucrativa percepivo gli assegni AFI e API mentre ora che sono una persona sola con a carico due figli mi vengono negati? (…)” (Doc. XX)

 

                        1.21.  La parte resistente, il 22 dicembre 2023, si è riconfermata nella risposta di causa e nelle osservazioni del 29 novembre 2023, puntualizzando di essersi “(…) limitata ad apprezzare le circostanze e le spiegazioni fornite a valere per il periodo oggetto della presente procedura (gennaio - agosto 23), senza dovere né condividere né censurare le scelte personali o familiari dei richiedenti” (cfr. doc. XXIII).

 

                        1.22.  Il doc. XXIII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XXIV).

 

 

 

 

 

considerato                in diritto

 

                          2.1.  Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente o meno la Cassa, con decisioni del 9 febbraio 2023 (cfr. consid. 1.5.), confermate dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2023 (cfr. consid. 1.10.), abbia negato alla ricorrente il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia richiesti nel mese di gennaio 2023 (cfr. doc. 3), tenendo conto nella sua unità di riferimento di TERZ 1, padre dei suoi figli __________ e __________.

 

                          2.2.  Innanzitutto va rilevato che TERZ 1, chiamato in causa, il 17 novembre 2023, ha fatto valere che il 2 agosto 2023 “la Signora RI 1 ha inoltrato una e-mail alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, dicendo che per eventuali chiarimenti, dubbi o domande eravamo disponibili per un eventuale colloquio. A tale scritto, purtroppo non ha mai ricevuto risposta” (cfr. doc. XIII).

 

                                  L’insorgente, l’11 dicembre 2023, al riguardo ha asserito che “la Cassa può permettersi di non rispondere ad una e-mail per me molto importante e addirittura ora dichiarano di averla smarita” (cfr. doc. XX).

              

                                  In effetti l’amministrazione, il 29 novembre 2023, ha indicato che il messaggio di posta elettronica inviatole il 2 agosto 2023 dall’assicurata - che ha allegato al suo scritto (cfr. doc. XVI1) - è stato recuperato grazie al Servizio informatica del suo Istituto, in quanto a suo tempo erroneamente eliminato e che per questo motivo non le era stato dato riscontro (cfr. doc. XVI).

 

                                  Questa Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

 

                                  L’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale. Ora, la LADI, come pure la Lptca e l'art. 42 LPGA, non prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).

 

                                  L’insorgente, nel caso concreto, indipendentemente dal fatto che non abbia ricevuto risposta al suo messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2023, in cui, da un lato, ha chiesto alla Cassa se avesse avuto modo di riesaminare la decisione inerente alla sua domanda di AFI e API, dall’altro, ha espresso il desiderio, in caso di eventuali chiarimenti e delucidazioni, di “avere la possibilità di un colloquio personale”, unitamente al suo ex compagno, per chiarire ogni dubbio o domanda (cfr. doc. XVI1), ha potuto comunque far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione in sede di reclamo (cfr. consid. 1.6.; 1.9.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.).

 

Dagli atti emerge che al messaggio del 2 agosto 2023 non ha del resto fatto seguito, dopo qualche giorno, un sollecito da parte dell’assicurata, il quale avrebbe verosimilmente permesso all’amministrazione di cercare e reperire, se del caso tramite il suo Servizio informatica, il messaggio in questione, erroneamente eliminato, prima del novembre 2023 (cfr. doc. XVI).

 

                                  In ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr. STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto la medesima e TERZ 1, chiamato in causa, hanno avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a questo Tribunale che dispone di pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.) e che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).

 

                                  Giova, altresì, evidenziare che per costante giurisprudenza federale è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali …”).

 

                          2.3.  L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.

 

                                  L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

 

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

 

          Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

 

" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio:      fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio:           fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio:                   fr. 3’050.–.

2

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

 

                                  Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:

                                  a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;

                                  b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;

                                  c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).

 

                                  Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

 

                                  L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

 

" 1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

                               

                                  Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale:

 

" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

 

                                  L’art. 54 Laf enuncia inoltre che:

 

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

 

                                  Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                          2.4.  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

 

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

 

                                  L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

 

                                  L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                  Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

 

                                  Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

 

" 2.2      Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

 

                                  Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

 

" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

 

                                  Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

 

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

 

                          2.5.  Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                  La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                  In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

 

" (…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

 

                                  Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

                                  L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

                                  Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

                                  Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

 

                                  In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

                                  Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

                                  Secondo la nostra Massima Istanza il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

 

                                  In una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, destinata alla pubblicazione (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

                                  Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

 

                          2.6.  Questo Tribunale, dal canto suo, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                  In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                  Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

                                  Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

 

                                  Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                  Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

                                  In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

                                  Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

                                  Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

 

                                  Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

 

                                  Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.

                                  Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando:

 

" (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

 

                                  In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

 

                                  Con sentenza 39.2022.2 del 3 giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità di riferimento era stato inserito anche il marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.

 

                                  In un giudizio 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.

 

                                  Con sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

                                  Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

 

                                  Con giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

                                  Gli atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

 

                          2.7.  Nella presente fattispecie, chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza stabile, il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps, applicabile anche agli AFI e API (cfr. consid. 2.3.), prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).

 

                                  Ex art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).

 

                                  In concreto l’assicurata e TERZ 1 hanno due figli in comune, __________, nata il __________ 2014 e __________, nato sette anni dopo, il __________ 2021, sui quali hanno l’autorità parentale congiunta (cfr. consid.1.1.; plico 2 doc. 13D; 12B).

 

                                  Nel marzo 2015 tra l’insorgente e TERZ 1 è stato concluso un contratto per la cura, il mantenimento e le relazioni personali di __________ approvato dall’Autorità regionale di protezione (ARP) __________ sede di __________ (cfr. plico 2 doc. 13).

                                  Il 14 dicembre 2022 RI 1 ha contattato gli uffici dell’ARP __________ sede di __________ per avviare la pratica di stipulazione del contratto di mantenimento del figlio __________, rispettivamente la modifica del contratto relativo a __________ (cfr. plico 2 doc. 12).

 

                                  La ricorrente abita con i due figli in una casa bifamiliare di sua proprietà a __________. In uno dei due appartamenti vive sua nonna in virtù di un diritto di abitazione vita natural durante (cfr. plico 2 doc. 26; XX).

                                  L’assicurata, in relazione all’immobile, ha acceso con la __________ un mutuo ipotecario al fine di ampliare la propria abitazione. TERZ 1 dal 2020 ne è garante e debitore solidale. Il credito derivante dal contratto di credito ipotecario ammontava a fine 2022 a fr. 532'950.-- (cfr. plico 2 doc. 4; 28B; 28D; 28F; 28G; 7; II).

 

                                  TERZ 1 risulta risiedere a __________ in un appartamento preso in locazione (cfr. plico 2 doc. 8D; 5; 6).

 

                                  Dal Rapporto di Polizia del 3 maggio 2023 e dal complemento del 24 maggio 2023 (cfr. plico 1 doc. 17B; 19A; consid. 1.3.) si evince, però, che TERZ 1, durante i controlli che sono stati svolti dal 18 marzo al 19 maggio 2023 non è mai stato notato presso il suo domicilio di __________. Al contrario la sua moto si trovava presso l’abitazione della ricorrente in quarantacinque occasioni su sessantaquattro controlli.

 

                                  Del resto il 25 gennaio 2023 TERZ 1 stesso ha affermato che “per la serenità dei bambini ci vediamo spesso, che sia per cenare tutti assieme o per fare una passeggiata” e che vi sono “alcune attività che condividiamo e svolgiamo assieme” (cfr. plico 1 doc. 1A).

 

                                  Dagli atti emerge, altresì, che l’insorgente e il padre di __________ e __________ si aiutavano reciprocamente. In particolare - a prescindere dalla garanzia concernente il mutuo ipotecario in reazione al quale è stato asserito, in primo luogo, che il credito di costruzione è precedente alla separazione e, in secondo luogo, che la banca non può liberare TERZ 1 dal suo impegno di garante, perché l’assicurata non è in grado di sostenere il credito (cfr. doc VIII; consid. 1.15.) - nel periodo determinante, a decorrere dal mese di gennaio 2023, la ricorrente ha beneficiato di prestiti in denaro da parte del padre dei suoi figli (cfr. doc. II; VIII; consid. 1.12.; 1.15.), il quale, siccome l’assicurata non si poteva permettere una baby-sitter, si è reso disponibile ad accudire i bambini quando lei non era a casa, come nelle giornate del 18, del 21, del 29 e del 30 marzo 2023 (cfr. plico 1 doc. 21; consid. 1.9.).

                                  L’insorgente, dal canto suo, gli consentiva di utilizzare il proprio garage per proteggere la moto dai rischi meteorologici, in quanto egli non aveva un posteggio al coperto (cfr. plico 1 doc. 21; consid. 1.9.).

 

                                  In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.-2.6.) e, dall’altro, che l’assicurata e TERZ 1 hanno due figli comuni, nati nel 2014 e nel 2021, il TCA ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 9 febbraio 2023, confermate dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2023 (cfr. consid. 1.5.; 1.10.), che il padre di __________ e __________, nel periodo a decorrere dal mese di gennaio 2023 fino al mese di agosto 2023 (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; in casu: 16 agosto 2023; cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.), andava considerato convivente dell’insorgente e che la loro convivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.).

 

                                  Il 13 dicembre 2022, poco dopo che lo Sportello Laps le aveva consegnato la check-list dei documenti necessari per fissare l’appuntamento Laps al fine di inoltrare la domanda di AFI e API (cfr. plico 2 doc. 3), la ricorrente ha d’altronde dichiarato di costituire una coppia con TERZ 1, benché non conviventi, e che a volte il medesimo stava da lei e i figli a __________ (cfr. plico 2 doc. 5).

                                  È vero che l’assicurata, già il 24 gennaio 2023, ha precisato che nel 2022 lei e il padre dei suoi figli hanno interrotto la loro relazione amorosa e che sono rimasti “coppia”, in quanto mamma e papà di __________ e __________ (cfr. plico 2 doc. 4).

                                  Anche TERZ 1, il 25 gennaio 2023, ha puntualizzato che il rapporto di “coppia” è prettamente genitoriale per i loro figli, senza più nessun coinvolgimento emotivo (cfr. plico 1 doc. 1A).

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che il Giudice, per prassi invalsa deve dare la precedenza alle prime dichiarazioni rilasciate quando la persona interessata non era ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2.; DTF 142 V 590 consid. 5.2.).

 

                                  Giova, infine, ricordare che l’Alta Corte, in una pronunzia 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 - relativa alla STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018 -, entrambe citate al consid. 2.6., ha evidenziato che specificatamente in ambito AFI e API è possibile far rientrare, senza arbitrio, nella categoria dei conviventi le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

 

                                  Inoltre con STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023, menzionata anch’essa al consid. 2.6. questo Tribunale ha confermato che tra un’assicurata e il padre di sua figlia secondogenita nata nel 2022 sussisteva una convivenza stabile, ritenuto che lo stesso trascorreva molto tempo presso l’abitazione di lei e che i genitori della piccola si aiutavano reciprocamente, lui accudendo la bambina, lasciando riposare la madre e prestandole del denaro, lei permettendogli di utilizzare la sua auto.

 

                          2.8.  In esito a quanto precede, considerato che la convivenza tra l’insorgente e TERZ 1 era stabile (cfr. consid. 2.7.), occorre concludere che rettamente la Cassa ha tenuto conto del padre di __________ e __________ nell’unità di riferimento dell’assicurata.

 

                                  La decisione di reclamo del 16 agosto 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.

 

                          2.9.  In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti