|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2023 di
|
|
1. RI 1 2. RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 23 agosto 2023 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assegni di famiglia (assegno parentale) |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 23 agosto 2023 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 18 luglio 2023 (cfr. doc. 24) con la quale ha negato a RI 2 l’assegno parentale, argomentando:
" (…) L’art. 71b cpv. 3 Laf prevede che il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110'000 franchi annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.
Il Regolamento d’applicazione stabilisce come occorra determinare il reddito annuo del sesto mese successivo alla nascita: “Per (…) le condizioni economiche (…), occorre considerare la situazione in essere al sesto mese successivo a quello del giorno del parto” (art. 43b cpv. 1 Reg.Laf). Ed ancora. “I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia”. (art. 43c cpv. 1 Reg.laf).
Nel caso specifico, rileviamo che la figlia __________ è nata il __________ 2022: il mese determinante per il calcolo del reddito è dunque aprile 2023.
La Cassa ha pertanto constatato che il reddito determinante ai fini del diritto alle prestazioni è di CHF 128'059.- ed è composto:
- dal salario lordo della signora RI 2 di CHF 74'059.-
(6'171.60 x 12)
- dal salario lordo del signor RI 1 di CHF 54'000.-
(4'500.- x 12)
Visto quanto sopra esposto, valutato che il reddito lordo annuo accertato è superiore rispetto al limite previsto ai sensi Laf, il diritto all’AP non sussiste, la decisione di data 18 luglio 2023 è pertanto confermata.
4.
A titolo abbondanziale, la Cassa osserva che l’entrata percepita nel mese di aprile 2023 è stata rapportata su base annua per 12 mensilità. Non è stato appurato se vi sia il diritto alla 13ma mensilità in quanto il reddito totale annuo sarebbe eventualmente maggiore rispetto a quello effettivamente calcolato.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 2 e il marito RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) La Cassa, il 18.07.23, ha determinato il redito annuo del sesto mese successivo alla nascita, ovvero ci ha chiesto di inviare i conteggi salari (mio e di mio marito) in aprile 2023. In concreto hanno calcolato i due salari di quel mese e hanno moltiplicato per dodici mensilità, come risultato è stato superato il limite di fr. 110'000.- di reddito annuo lordo, sopra al quale non si ha diritto all’Assegno parentale.
In data 03.08.23 abbiamo reclamato contro tale decisione, inviando i conteggi salari degli ultimi 12 mesi (aprile 22 - aprile 23) spiegando che realmente il loro calcolo non rispecchiava la nostra realtà. Da considerare che il marito non ha avuto la tredicesima nel 2022 (salario a ore) invece la sottoscritta sì, ugualmente non verrebbe superato il limite.
La Cassa, in data 23.08.23, ha respinto il nostro reclamo.
Con la presente chiediamo al vostro Tribunale di esprimersi in merito al calcolo effettuato dalla Cassa in considerazione del fatto che non si è fatto un calcolo reddito annuale sui dati reali ma è stato fatto un calcolo ipotetico (x 12), con decisione negativa alla nostra richiesta. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del 10 ottobre 2023 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, precisando che “(…) è certa nel ritenere che i redditi da considerare sono quelli documentati nel sesto mese (e solo in quello essendo una prestazione una tantum) dopo la nascita (cfr. ad esempio in tal senso inc. 39.2020.2 del 03 settembre 2020)” (cfr. doc. III).
1.4. Il 18 ottobre 2023 i ricorrenti hanno riconfermato la loro contestazione contro il modo di operare della Cassa e hanno ribadito la richiesta al TCA di pronunciarsi riguardo al calcolo effettuato dall’amministrazione, riconoscendo loro il diritto all’assegno parentale (cfr. doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg. relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15 settembre 2017).
La Riforma è stata accettata in votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).
I disposti della Laf riguardanti l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU 2018 215).
Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della legislazione sulla Laps (lett. a).
L’art. 33 cpv. 2 Laps enuncia che
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”
Ritenuto il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in materia di assegno parentale.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa abbia rettamente o meno negato ai ricorrenti il diritto a un assegno parentale richiesto a seguito della nascita della figlia Amra, nata il 5 ottobre 2022.
2.3. L’assegno parentale è una prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).
Per poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:
" 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”
Trattandosi di una prestazione attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche, così fissate all’art. 71b Laf:
" 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.”
Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore”.
L’art. 43c Reg. Laf stabilisce invece che:
" 1I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia.
2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
b) legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
c) legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
d) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
e) legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
f) legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
g) legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
h) legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”
2.4. Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti).
Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
2.5. Con sentenza 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., peraltro menzionata dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III), questa Corte ha confermato la decisione su reclamo della Cassa con la quale aveva negato a una coppia di neogenitori il diritto all’assegno parentale, in quanto i redditi lordi della loro unità di riferimento nel mese di febbraio 2020, ossia sei mesi dopo la nascita della figlia nell’agosto 2019, ammontavano a circa fr. 115’000.-- ed erano perciò superiori al limite massimo stabilito dalla legge di fr. 110’000.--.
Il TCA ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la nascita del figlio, riportato su base annua e al riguardo, al consid. 2.3. del giudizio menzionato, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 2.3. Nella presente fattispecie, il testo della legge impone di considerare la situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita.
D’altra parte, per poter ottenere questa prestazione, il reddito lordo non deve eccedere 110'000 franchi annui (e la sostanza netta 400'000 franchi annui).
Il testo della legge è chiaro e impone di riferirsi alla situazione “esistente sei mesi dopo la nascita” e non a quella precedente e successiva.
L’interpretazione letterale è peraltro confermata dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei lavori preparatori.
Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
Massimale di reddito
L’assegno parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L’assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando.
Per l’assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).
Ritenuto come il reddito lordo da attività indipendente non è immediatamente disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via provvisoria; qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da indipendente, così come determinato dalla notifica di tassazione dell’anno di riferimento, superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.
Oltre al reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali prestazioni sostitutive, quali l’indennità di disoccupazione e di insolvenza ai sensi della LADI, l’indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF, della LAM e dell’assicurazione malattie.
Il reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di ridurre il loro grado d’occupazione per dedicarsi al figlio.
Massimale di sostanza
Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito. (…)”
Dal citato Messaggio emerge dunque che l’assegno parentale è un sostengo economico, nella forma di prestazione unica, assegnato ai genitori dopo la nascita di un figlio e che sono confrontati con una diminuzione di reddito quando la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità (di 14 settimane, precisamente 98 giorni, secondo l’art. 16d LIPG).
Considerando la situazione esistente dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando, si tiene adeguatamente conto delle scelte lavorative operate dai genitori dopo la nascita del figlio (ripresa a tempo pieno, riduzione del tempo di lavoro, cessazione di ogni attività lucrativa).
Allo stesso momento ci si situa peraltro pure per stabilire se la sostanza esistente supera o no il limite massimo di fr. 400'000.
Nel suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la Commissione speciale tributaria si è così espressa:
" (…)
6. MISURE SOCIALI APPROFONDITE
Come detto, la maggioranza della commissione approva le misure presentate, sia quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la prima volta.
|
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE |
||
|
Sostegno diretto alle famiglie |
1. Assegno parentale |
Nuova |
|
2. Sostegno alla spesa di collocamento del figlio |
Potenziamento |
|
|
3. Servizi e strutture di accoglienza |
Potenziamento |
|
|
4. Sostegno ai familiari curanti |
Potenziamento |
|
|
Politica aziendale a favore delle famiglie |
5. Sensibilizzazione delle aziende |
Nuova |
|
6. Servizi e strutture aziendali |
Nuova |
|
|
7. Riconoscimento e certificazione |
Nuova |
|
|
8. Sviluppo e valorizzazione delle competenze |
Nuova |
|
Si è però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la misura più innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto finanziario: l’assegno parentale.
In merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è chiesti se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia ed eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.
Le considerazioni del Consiglio di Stato - fatte proprie anche dalla maggioranza della commissione - sono le seguenti: “riteniamo fondamentale mantenere l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie lasciando loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una importante riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un sussidio a pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito e di sostanza”.
La riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere riducendo le soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo di 140'000 franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi massimali possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro riduzione drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la politica di questo Cantone ha sostenuto di voler fare.
Sono quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita i beneficiari in funzione delle seguenti condizioni:
• genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa);
• un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale);
• sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito;
• genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia dell’adottando;
• il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni).
|
Massimale di reddito lordo |
140’000 |
120’000 |
110’000 |
100’000 |
80’000 |
60’000 |
|
Massimale di sostanza netta |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
|
Nr. aventi diritto |
1’996 |
1’716 |
1’514 |
1’271 |
726 |
171 |
|
Impatto finanziario Fr. |
6'900’000 |
6'000’000 |
5'300’000 |
4'450’000 |
2'550’000 |
600’000 |
|
Massimale di reddito lordo |
140’000 |
120’000 |
110’000 |
100’000 |
80’000 |
60’000 |
|
Massimale di sostanza netta |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
|
Nr. aventi diritto |
1’936 |
1’676 |
1’494 |
1’261 |
726 |
171 |
|
Impatto finanziario Fr. |
6'750’000 |
5'850’000 |
5'200’000 |
4'400’000 |
2'550’000 |
600’000 |
Inoltre la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti avrebbe avuto escludere dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni di prima infanzia (API) in considerazione del fatto che spesso tra i beneficiari di questi assegni solo un genitore lavora e quindi lo scopo del reinserimento lavorativo non è garantito.
Le unità di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima infanzia (API) che potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa 170 all'anno, con un impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).
Dopo ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la maggioranza della commissione tributaria propone di rimodulare l’assegno parentale con questi nuovi parametri.
Massimale di reddito
Reddito lordo annuo di 110'000.- franchi (proposta del CdS 140'000), che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).
Massimale di sostanza
Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito (come proposto dal CdS).
Importo
L’importo dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a 3'000.- franchi (proposta CdS 3'500 franchi).
Ripercussioni finanziarie
L’impatto di questa misura, rimodulata come proposto dalla Commissione tributaria, è calcolato in 4,5 milioni di franchi. Rispetto alla proposta del messaggio vi sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di franchi che la commissione propone di destinare quale supplemento alle strutture di accoglienza e alle strutture aziendali finalizzato al contenimento dell’onere a carico di tutte le famiglie (retta). Il regolamento di applicazione dovrà pertanto disciplinare in maniera specifica la destinazione di questo ulteriore supplemento. In altre parole, si tratta di una riallocazione parziale dell’importo originariamente destinato all’assegno parentale a favore di tutte le famiglie che accedono a queste strutture e servizi di accoglienza.
La proposta governativa prevede di assimilare l’assegno parentale ai sussidi di assistenza, i quali beneficiano dell’esonero fiscale. Tuttavia, ritenuto come dal profilo giuridico l’esonero dell’assegno parentale potrebbe essere in contrasto con il diritto federale – segnatamente l’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID – si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato di cui all’art. 23 lett. d LT in quanto è dubbio che l’assegno parentale possa essere considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli assegni AFI/API.
Tutti gli altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli illustrati nel messaggio governativo. (…)”
La Commissione speciale tributaria non ha dunque operato alcuna modifica all’impostazione del Consiglio di Stato di esaminare i massimali di reddito e di sostanza sei mesi dopo la nascita del figlio o l’accoglimento a casa del minore.
Secondo il TCA la scelta di fondarsi sulla situazione economica dell’unità di riferimento al sesto mese dalla nascita del figlio, derivante da un’interpretazione letterale e storica è confermata pure dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno, nella forma di una prestazione unica di fr. 3'000, alle famiglie che dispongono di un reddito inferiore a fr. 110'000 e di una sostanza inferiore a fr. 400'000 al momento in cui hanno manifestato concretamente come intendono conciliare la vita familiare e quella professionale, ciò che avviene di regola dopo avere esaurito le indennità di maternità.”
Questo Tribunale, al consid. 2.4., ha, infine, precisato che la norma non introduce alcuna ingiustificata disuguaglianza di trattamento, in quanto tutti i nuclei familiari con un reddito superiore a fr. 110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non possono beneficiare dell’assegno parentale.
È stato, altresì, evidenziato che è vero che, trattandosi di una prestazione a carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate dai genitori durante il mese in questione.
Tuttavia il TCA ha indicato che “ciò non muta al fatto che “la situazione di chi riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza”.
2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene, in virtù degli art. 71 b cpv. 1 Laf e 43b cpv. 1 Reg.Laf, nonché della giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 2.5.), che il modo di procedere della Cassa, la quale, al fine di determinare il diritto all’assegno parentale degli insorgenti, ha tenuto conto della loro situazione economica al sesto mese (aprile 2023) dalla nascita della figlia Amra (5 ottobre 2022; cfr. doc. 2), non sia censurabile.
Il reddito lordo complessivo dell’unità di riferimento composta di RI 2 e RI 1, riportato su un anno, ammontava nel mese di aprile 2023, già a prescindere dall’eventuale riscossione della tredicesima (cfr. doc. III), a fr. 128'059.--, ottenuti sommando il reddito lordo della moglie di fr. 74'059.-- (fr. 6'171.60 stipendio di aprile 2023 presso il __________ - doc. 27 - x 12 mesi) al reddito lordo del marito di fr. 54'000.-- (fr. 4'500.-- salario del mese di aprile 2023 presso __________ - doc. 28 – x 12 mesi).
È utile rilevare che gli insorgenti non hanno sollevato alcuna obiezione in merito agli importi dei loro stipendi dell’aprile 2023.
Il calcolo su base annua dei redditi del sesto mese successivo a quello del giorno del parto (e non, quindi, del reddito effettivo percepito nei dodici mesi precedenti il sesto mese dalla nascita - in concreto: aprile 2022 – aprile 2023 -, come invece preteso dai ricorrenti; cfr. doc. I) è peraltro contemplato all’art. 43c Reg.Laf in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto agli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API; cfr. consid. 2.2.).
Per quanto attiene agli AFI e API cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010.
ll reddito da attività lucrativa dipendente viene conteggiato su base annua, facendo capo ai dati relativi al momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come contemplato dall’art. 10a Laps (in particolare nell’ambito degli AFI cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005).
Visto che l’importo di fr. 128'059.-- è superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all’art. 71b cpv. 3 lett. a Laf, a ragione la parte resistente ha negato agli insorgenti il diritto all’assegno parentale.
La decisione su reclamo del 23 agosto 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.7. Nell’ambito dell’assegno parentale, contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr. art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi di una vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti