Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
39.2023.16

 

rs

Lugano

29 gennaio 2024     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 31 ottobre 2023 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su reclamo del 31 ottobre 2023 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato le decisioni del 4 settembre 2023 (cfr. doc. 8; 9) con le quali ha respinto la richiesta del 25 agosto 2023 di RI 2 tendente all’ottenimento dell’assegno parentale a favore dei figli gemelli __________ e __________, nati il __________ 2023 (cfr. doc. 3-4), argomentando:

 

" (...) L’art. 71a cpv. 3 lett. a) Laf prevede che il genitore ha diritto all’assegno se al momento della nascita ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni.

Nel caso specifico, rileviamo che i figli __________ e __________ sono nati il __________ 2023.

Da accertamenti effettuati, la Cassa ha potuto rilevare che la reclamante - così come il marito signor __________ - hanno il domicilio nel cantone Ticino dal 1° dicembre 2021.

Visto quanto sopra esposto, si osserva che nel mese di agosto 2023 - momento della nascita di figli __________ e __________ - la reclamante non adempiva al requisito del domicilio (3 anni).

Conseguentemente, ritenuto che la legge non prevede eccezioni nella sua applicazione, eccezioni comunque nemmeno pretese dalla reclamante, non sussistono i presupposti affinché la Cassa possa aderire alla richiesta formulata; le decisioni di data 4 settembre 2023 sono pertanto in tal senso confermate.

 

4.

In merito all’osservazione avanzata dalla reclamante per quanto concerne il domicilio nel Cantone Ticino e più precisamente “Attiriamo la vostra attenzione quanto scritto sul formulario “Richiesta di assegno parentale” al punto dove viene specificato:

“Residente nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini stranieri, senza interruzione superiore a 12 mesi”, la Cassa specifica che tale disposizione applicata unicamente in ambito di assegni cantonali di complemento (assegno familiare integrativo e assegno di prima infanzia, sulla base di quanto disposto dall’art. 63 Laf) e non per quanto concerne l’assegno parentale.

 

Il formulario “Richiesta di assegno parentale” è già stato rettificato.” (Doc. 12A=B1)

 

                          1.2.  Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere segnatamente di essere cittadina svizzera e di aver dovuto recarsi, per motivi di lavoro e per pochi mesi, oltralpe durante la pandemia di Covid19 nel 2021. La medesima ha spiegato di lavorare dal 2003 quale assistente di farmacia presso __________, che nel 2021 era l’unica dipendente senza figli, per cui poteva spostarsi in un’altra succursale in quanto carenti di personale e che per senso del dovere non si è permessa di rifiutare la richiesta del suo datore di lavoro, anche perché voleva aiutare la catena di farmacie in questione a far fronte al periodo di difficoltà.

                                  Ella ha puntualizzato, da un lato, che con lei in Svizzera interna è andato pure il marito, il quale era fortemente contrario al trasferimento. Dall’altro, di essere stata chiara con il suo datore di lavoro, nel senso che appena la situazione l’avesse permesso, sarebbe rientrata in Ticino nella stessa farmacia dove lavora da vent’anni.

                                  L’insorgente ha poi asserito di aver esposto la sua situazione, ossia di doversi trasferire per un breve periodo, presso __________ prima di partire, ma che lì non le hanno indicato la questione della residenza e lei non ci ha pensato.

                                  La medesima ha aggiunto di essere rimasta nel Canton __________ dal 1° aprile al 30 novembre 2021 e di avere comunque fatto la pendolare tra __________ e __________ tutto il mese di aprile 2021 e nel novembre 2021, poiché la farmacia __________ di __________ aveva bisogno di lei, come pure la farmacia in Svizzera interna.

                                  La ricorrente ha specificato che, quando è andata via da __________, ha chiesto come funzionasse con le tasse e le hanno detto che, siccome era stata in quel Cantone meno di dodici mesi, non veniva considerata la sua residenza e l’avrebbero stralciata dal relativo registro, in quanto avrebbe dovuto pagare le imposte nel Cantone Ticino.

                                  Ella ha affermato di essere stata informata in seguito, allorché è diventata mamma di due gemelli, di scaricare il formulario per la richiesta degli assegni parentali e di aver conseguentemente stampato, compilato, firmato e inviato il modulo reperito nel sito ufficiale del Cantone, il quale riportava l’indicazione “residenza nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini stranieri, senza interruzione superiore a 12 mesi”.

                                  L’insorgente non capisce perché debba essere il cittadino a pagare un errore del Cantone che non ha modificato il formulario. A mente della stessa, stando al formulario che aveva scaricato, i suoi figli avrebbero diritto all’assegno parentale, essendo stata via dal Ticino meno di dodici mesi e rientrata da più di dodici mesi alla nascita dei gemelli. Ella sostiene che, se ci fosse stato scritto soltanto “residenza nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri”, non avrebbe richiesto gli assegni, ma, visto che vi era l’aggiunta “senza interruzione superiore a 12 mesi”, che è stata modificata solo successivamente, ha inoltrato la domanda.

                                  Secondo la ricorrente fa stato il formulario così come l’ha scaricato dal sito del Cantone.

                                  Ella ha rilevato di trovarsi in difficoltà economiche, che non è facile trovare una sistemazione per i figli e che l’entrata maggiore e sicura è lo stipendio del marito, il quale dal 1° settembre 2023 ha aperto un salone di parrucchiere, anche se non ha ancora un reddito fisso che consenta di provvedere a tutte le spese.

                                  L’insorgente ha concluso, osservando che le sono stati negati anche gli assegni integrativi e di prima infanzia, visto che era in maternità e percepiva lo stipendio all’80% e che dopo il congedo non pagato riprenderà l’attività lavorativa al 50%, per cui, tenendo conto anche del salario del marito, gli AFI e API non le saranno in ogni caso concessi (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella sua risposta di causa dell’11 dicembre 2023 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                          1.4.  RI 1 ha presentato delle osservazioni il 21 dicembre 2023, sottolineando, da una parte, che l’Ufficio competente “(…) non ammette e non vuole capire che l’errore è loro e che il cittadino ha eseguito ciò che gli è stato detto di fare, fosse stato il contrario sono sicura che loro si sarebbero fatti valere su questo punto” e che il formulario relativo all’assegno parentale scaricabile dal sito del Cantone è stato aggiornato soltanto dopo la sua richiesta. Dall’altra, che “(…) la mia insistenza sta nel fatto che è nostro dovere rispettare ciò che dice la Legge ma è anche nostro diritto dire le cose che non vanno bene”.

                                  Allo scritto la ricorrente ha allegato un resoconto delle ore effettuate nel 2021 allestito dal datore di lavoro e un attestato del 27 settembre 2023 di quest’ultimo da cui emerge che la medesima è stata assunta dal gruppo __________ dal 1° luglio 2003 e che da tale data fino al 30 aprile 201 ha lavorato presso la farmacia __________ di __________ al 100%, dal 1° maggio al 31 dicembre 2021 presso la farmacia __________ di __________ al 100% per poi ritornare a __________ dal 1° gennaio 2022 (cfr. doc. VII; VII3; VII4).

 

                          1.5.  La Cassa, il 9 gennaio 2023, ha rinviato ai contenuti della risposta di causa, chiedendo la conferma della decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. IX).

 

                          1.6.  Il 12 gennaio 2024 l’insorgente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. XI).

 

                          1.7.  Il doc. XI è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg. relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15 settembre 2017).

                                  La Riforma è stata accettata in votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).

                                  I disposti della Laf riguardanti l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU 2018 215).

 

                                  Ai sensi dell’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della legislazione sulla Laps (lett. a).

 

                                  L’art. 33 cpv. 2 Laps enuncia che

 

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”

 

                                  Ritenuto il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in materia di assegno parentale.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa abbia rettamente o meno negato alla ricorrente il diritto agli assegni parentali richiesti a seguito della nascita, il 14 agosto 2023, dei figli __________ e __________ (cfr. doc. 1; 2; 8; 9; 12A=B1).

 

                          2.3.  L’assegno parentale è una prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).

 

                                  Per poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:

 

" 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:

a)   per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;

b)   per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:

a)   ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

b)   ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”

 

                                  Trattandosi di una prestazione attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche, così fissate all’art. 71b Laf:

 

" 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se i figli sono in comune.

3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

a)   i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;

b)   la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.

4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.”

 

                                  Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore”.

 

                                  L’art. 43c Reg. Laf stabilisce invece che:

 

" 1I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia.

2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:

a)   legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);

b)   legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);

c)   legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);

d)   legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);

e)   legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);

f)    legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);

g)   legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);

h)   legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”

 

                          2.4.  Come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_647/2022 del 25 luglio 2023 consid. 5; STF 8C_455/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 3.2.; pubblicata in DTF 143 I 187; DTF 141 V 481 consid. 3.1.; DTF 130 V 372), ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge (cfr. DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (cfr. DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

 

                                  Si è, quindi, confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente del legislatore, ossia un silenzio qualificato (cfr. DTF 130 V 229; consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti).

 

                                  Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5, pubblicata in DTF 146 V 331; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

                                  Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

 

                          2.6.  Nella presente fattispecie, come visto (cfr. consid. 2.3.), il testo dell’art. 71a cpv. 3 Laf enuncia che il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:

                                  a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

                                  b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

 

                                  Il testo della legge è chiaro e condiziona il riconoscimento dell’assegno parentale all’adempimento del presupposto del domicilio e della dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente di almeno cinque anni se cittadino straniero.

 

                                  L’interpretazione letterale è, peraltro, confermata dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei lavori preparatori.

 

                                  Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale, p.to 3.1.1 pag. 35, figurano in particolare le seguenti indicazioni:

 

" (…)

Residenza

La prestazione spetta ai genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia dell’adottando, a condizione che anche il figlio (nato o adottato) sia domiciliato ed effettivamente residente nel nostro Cantone a quel momento. Di fatto, la prestazione non è quindi esportabile e, in quest’ottica, essa differisce dall’assegno di nascita e adozione che i Cantoni, stante la LAFam, hanno facoltà di prevedere nelle loro legislazioni cantonali di applicazione e complemento della LAFam, in aggiunta ai cosiddetti assegni familiari ordinari (assegno per figli e assegno di formazione).

 

Periodo di carenza

Nell’ottica di accordare la prestazione alle famiglie che hanno acquisito un legame con il nostro territorio, analogamente agli AFI-API, il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno determinante per il diritto, cioè il verificarsi dell’evento (nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione). Se il genitore (famiglia monoparentale) o i genitori (famiglia bi-parentale) sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni. Se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni. In caso di situazione mista (un genitore svizzero e l’altro straniero), si applica la regola valida per i cittadini svizzeri.”

 

                                  Ne discende, pertanto, che il Messaggio del 15 settembre 2017 non fa cenno alcuno alla possibilità di assentarsi per un determinato lasso di tempo dal Cantone senza interrompere il periodo di carenza e quindi senza subire conseguenze circa il diritto all’assegno parentale.

                                  Del resto dal Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, p.to 6 pag. 12-14, si evince che la Commissione speciale tributaria si è chiesta, in merito alla nuova misura di aiuto alle famiglie, ovvero all’assegno parentale - che a detta della Commissione sembrava sì la misura più innovativa, ma anche quella con il maggior impatto finanziario -, se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia.

 

                                  Inoltre, anche contestualmente alle simulazioni esperite, partendo dai dati del Messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di applicazione, è stato indicato che il numero di beneficiari dell’assegno era limitato, segnatamente, in funzione della condizione del “periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni)”, senza menzionare un’eventuale assenza dal Cantone che lasciasse, però, impregiudicato il diritto all’assegno parentale (cfr. Rapporto 7417R pag. 13).

 

                                  La Commissione speciale tributaria non ha, dunque, operato alcuna modifica all’impostazione del Consiglio di Stato di subordinare il diritto all’assegno parentale a un periodo di carenza (di tre anni di domicilio e residenza in Ticino per i cittadini svizzeri) per il quale non sono previste eccezioni.

 

                                  Secondo il TCA tale scelta derivante da un’interpretazione letterale e storica è confermata pure dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno supplementare alle famiglie, limitando l’impatto finanziario.

                                 Al riguardo nel Messaggio 7417 del 15 settembre 2017 il Consiglio di Stato ha ricordato che:

 

" (…) Le famiglie con figli beneficiano attualmente del dispositivo federale degli assegni familiari. Con la modifica della LAFam intervenuta dal 1. gennaio 2009, per ogni figlio è garantito il diritto ai cosiddetti assegni familiari ordinari (assegno per figli fino a 16 anni o assegno di formazione fino a 25 anni), indipendentemente dalla situazione professionale del genitore o dei genitori (salariato, indipendente o persona senza attività lucrativa) e indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. La LAFam ha concretizzato il principio “un figlio un assegno”.

In Ticino le famiglie con figli che si trovano nel bisogno sono sostenute, oltre che dagli assegni familiari federali, dagli assegni familiari di complemento: l’assegno familiare integrativo, che garantisce il fabbisogno dei figli fino a 15 anni e l’assegno familiare di prima infanzia che copre il fabbisogno dell’intero nucleo familiare se all’interno dello stesso vi è un figlio non ancora in età scolare ma al massimo fino a 4 anni di età. Queste prestazioni rappresentano un valido strumento di prevenzione e di lotta contro possibili situazioni di povertà delle famiglie ed hanno suscitato peraltro l’interesse di altri Cantoni e della Confederazione: il cosiddetto “modello ticinese” di assegni familiari introdotto nel 1997 (e, dal 2003, come modello integrato ed armonizzato con altre prestazioni sociali cantonali tramite la Laps, tranne gli aiuti allo studio) ha, infatti, consentito di disgiungere la politica familiare da quella assistenziale, concretizzando il principio che la nascita di un figlio non deve diventare causa di povertà. Questa politica è stata di recente completata con un’iniziativa volta a sostenere i beneficiari di assegni di prima infanzia nel reinserimento professionale, allo scopo di favorire l’indipendenza economica dell’unità di riferimento al più tardi entro la conclusione del periodo quadro di copertura del fabbisogno 33 del nucleo familiare (un figlio che ha al massimo 4 anni, limite d’età aggiornato da 3 a 4 anni a partire dal 2017) ed evitare pertanto di dover ricorrere all’assistenza.

Un’ulteriore sostegno finanziario per molte famiglie è garantito tramite la riduzione dei premi nell’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (Ripam) che, da un lato, avvantaggia i figli minorenni e giovani adulti in formazione nel meccanismo di ripartizione di detta prestazione all’interno dell’unità di riferimento (art. 65 cpv. 1bis LAMal) e, dall’altro, avvantaggia le famiglie con figli rispetto alle altre tipologie di beneficiari (art. 32a cpv. 3 LCAMal).”

 

                          2.7.  È vero che in ambito di assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), sempre regolati dalla Laf, da una parte, è previsto che il genitore nel caso degli AFI e degli API per la famiglia monoparentale ha diritto all’assegno, per il figlio, se, tra l’altro, ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero (cfr. art. 47 cpv. 1 lett. c; 51 cpv. 1 lett. c Laf, in vigore dal 1° gennaio 2018; cfr. BU 2017 pag. 385). Nel caso di famiglia biparentale i genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se, tra l’altro, il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero (cfr. art. 52 cpv. 1 lett. c Laf in vigore dal 1° gennaio 2018; cfr. BU 2017 pag. 385).

                                 

                                  A tale proposito giova evidenziare che la modifica degli art. 47 cpv. 1 lett. c, 51 cpv. 1 lett. c e 52 cpv. 1 lett. c Laf, valida dal 1° gennaio 2018, ha fatto seguito all’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Pelin Kandemir Bordoli e Ivo Durisch il 23 gennaio 2017, con la quale è stato chiesto che “il periodo di carenza per il diritto agli AFI-API dei cittadini stranieri sia portato a 5 anni, inteso nel senso che gli stessi devono essere stati domiciliati in Svizzera nei 5 anni precedenti alla richiesta di dette prestazioni per averne diritto (ovviamente, sempreché le altre condizioni del diritto sono soddisfatte). Nell’atto parlamentare in esame si fa riferimento alla sentenza del 6 dicembre 2016 del Tribunale federale (n. 8C_182/2016), nella quale l’Alta Corte non avrebbe ritenuto contrario al principio di proporzionalità di richiedere ai cittadini stranieri un periodo di 2 anni in più di residenza abituale in Svizzera rispetto ai cittadini svizzeri, per il diritto agli AFI-API” (cfr. Messaggio 7336 del 20 giugno 2017 Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata da Pelin Kandemir Bordoli e Ivo Durisch per la modifica degli artt. 47, 51 e 52 della Legge sugli assegni di famiglia (periodo di carenza per gli stranieri), p.to 1 pag. 1).

                               

                                  Al riguardo il Consiglio di Stato ha proposto una modifica legislativa nel senso che il periodo di carenza per gli stranieri è di 5 anni, da intendersi quale residenza in Ticino nei 5 anni precedenti alla richiesta di AFI-API, rilevando che “l’iniziativa propone che i cittadini stranieri debbano essere stati domiciliati in Svizzera nei 5 anni precedenti alla richiesta di AFI-API. Il periodo di carenza, quale condizione del diritto agli AFI-API, è invece da sempre, quindi dal 1996, stato inteso quale domicilio in Ticino. Un’applicazione letterale di quanto proposto dall’iniziativa creerebbe delle distorsioni del sistema e disparità di trattamento rispetto ai cittadini svizzeri: in effetti, lo straniero che è stato domiciliato 5 anni, ad esempio, nel Canton Uri, dal giorno stesso in cui sposterebbe la residenza in Ticino potrebbe aver diritto agli AFI-API, mentre lo 2 svizzero nella medesima situazione, all’arrivo in Ticino, dovrebbe ancora ammortizzare 3 anni di domicilio nel nostro Cantone prima di poter accedere al diritto agli AFI-API. Certamente questo non è negli intendimenti degli autori dell’iniziativa” (cfr. Messaggio 7336 p.to 1 pag. 1-3).

                                  Per completezza va osservato che con la sentenza 8C_182/2016 del 6 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 1 e menzionata nel Messaggio 7336, l’Alta Corte, pronunciandosi su un ricorso astratto contro gli art. 47 cpv. 4, 51 cpv. 3 e 52 cpv. 1 lett. c seconda frase della Laf, adottati dal Gran Consiglio ticinese il 15 dicembre 2015 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2016 (cfr. BU 2016 pag. 66 seg.), i quali prevedevano che per i cittadini stranieri il domicilio era da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr, ha stabilito, tenuto conto che il 22 marzo 2016 il Consiglio di Stato aveva modificato il Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 inserendo l’art. 35 cpv. 2 (secondo cui per i cittadini stranieri, un soggiorno ininterrotto in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora (permesso B) è parificato al possesso del permesso C; abrogato dal 1° gennaio 2021), che la circostanza che gli svizzeri debbano vivere in Ticino solo tre anni, mentre gli stranieri cinque anni, non configura una violazione del diritto costituzionale alla parità di trattamento.

 

                                  D’altra parte, la Laf nelle disposizioni comuni che seguono gli articoli relativi agli AFI e API, all’art. 63 cpv. 2 enuncia che la residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

 

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che ciò, come risulta da quanto esposto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), non è stato ripreso nel contesto dei lavori preparatori volti all’introduzione dell’assegno parentale.

 

                                  Del resto, ponendo mente alla sistematica della legge, è utile rilevare che gli articoli concernenti l’assegno parentale (art. 71a segg. Laf) sono stati inseriti dopo le disposizioni comuni (art. 60-71 Laf). Se si fosse voluto estendere l’applicazione di queste ultime all’assegno parentale, i relativi disposti sarebbero stati posti precedentemente alle disposizioni comuni, come era il caso per gli articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio (art. 55-59 abrogati con effetto dal 1° gennaio 2017; il sostegno alla spesa di collocamento del figlio è ora previsto dalla Legge per le famiglie e dal Regolamento della legge per le famiglie).

 

                                  Inoltre, nonostante l’iniziativa del 6 novembre 2017 depositata in forma generica da Raoul Ghisletta e Carlo Lepori "Eliminare il periodo di carenza nella legislazione sociale cantonale per le persone attinenti del Ticino”, proponesse che nella Laps non vi fosse alcun periodo di carenza per le persone attinenti del Ticino secondo la legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale che rientrano nel Cantone, tale principio è stato introdotto soltanto per gli AFI e API tramite gli art. 47 cpv. 1bis, 51 cpv. 1bis e 52 cpv. 52 bis Laf (art. 47 cpv. 1bis: “Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c)”; 51 cpv. 1 bis: “il genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c)” e art. 52 cpv. 1bis: “Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c)”), adottati dal Gran Consiglio il 16 dicembre 2020 e in vigore dal 1° aprile 2021 (cfr. Messaggio 7902 del 7 ottobre 2020 Periodo di carenza per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia: cittadino svizzero che rientra nel Cantone; FU 2020 pag. 10747; BU 2021 pag. 86).

 

                                  Tale facilitazione non è stata, per contro, estesa all’assegno parentale, dimostrando così di volere applicare a quest’ultimo un regime più severo rispetto agli AFI e API.

                               

                          2.8.  Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che l’art. 71a cpv. 3 Laf non presenta una lacuna propria da colmare.

                                  La mancanza di un rinvio all’art. 63 cpv. 2 Laf (“periodo di carenza e sua interruzione”, contenuto nelle disposizioni comuni susseguenti alle norme riguardanti gli AFI e API), rispettivamente di un disposto specifico circa la possibilità di assentarsi dal Cantone Ticino per un certo arco di tempo senza pregiudicare - nel caso in cui gli altri presupposti siano ossequiati - il diritto all’assegno parentale costituisce piuttosto un silenzio qualificato e corrisponde ad una norma negativa del legislatore cantonale che, pur introducendo un ulteriore sostegno economico alle famiglie, ha voluto in ogni caso limitare le ripercussioni finanziarie (cfr. consid. 2.6.).

 

                          2.9.  Nel caso di specie la Cassa ha negato a RI 1 gli assegni parentali per i suoi due gemelli, nati il 14 agosto 2023, in quanto non adempiva il presupposto del periodo di carenza di tre anni in Ticino, essendo stata domiciliata nel Cantone __________ da aprile a novembre 2021 (cfr. doc. 6; 8; 9; 12A=B1).

 

                                  Anche il marito della ricorrente risulta essersi trasferito nel Cantone __________ da aprile a novembre 2021 (cfr. doc. 7).

 

                                  Ritenuti il tenore dell’art. 71a cpv. 3 Laf, secondo cui il genitore, se cittadino svizzero, ha diritto all’assegno qualora al momento della nascita del figlio abbia il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni (cfr. consid. 2.3.), l’impossibilità di assentarsi per un determinato lasso di tempo dal Ticino senza interrompere il periodo di carenza (cfr. consid. 2.6.-2.8.) e il fatto che in concreto l’insorgente quando, il 14 agosto 2023, sono nati i gemelli __________ e __________ non risiedeva in Ticino da tre anni consecutivi, avendo trasferito il proprio domicilio nel Cantone __________ da aprile a novembre 2021, a ragione la Cassa ha deciso che la medesima non ha diritto all’assegno parentale a favore dei suoi figli.

 

                                  Non è d’altronde pertinente il raffronto con il diritto fiscale (cfr. doc. I), dato che tale ambito si fonda su altre norme legali rispetto all’assegno parentale e non prevede alcun periodo di carenza.

 

                        2.10.  La ricorrente nulla può, peraltro, dedurre a suo favore dalla circostanza che, allorché ha scaricato dal sito del Cantone il formulario relativo alla richiesta di assegno parentale prestampato da compilare e inviare all’amministrazione, lo stesso riportasse il requisito della “residenza nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini stranieri e 5 anni per i cittadini svizzeri, senza interruzioni superiori a 12 mesi” (cfr. doc. 1; 2; I; VII; XI).

 

                                  Implicitamente, come osservato dalla parte resistente (cfr. doc. V), l’insorgente ha invocato la tutela della propria buona fede.

 

                                  Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

 

1.    Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

                                  2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                  3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                  4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                  5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                  6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

                                  7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

 

                                  (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                        2.11.  In concreto, tutto ben considerato, pur evidenziando che i formulari riguardanti la richiesta di assegno parentale scaricati dalla ricorrente e compilati il 25 agosto 2023 non erano corretti nella misura in cui contemplavano la possibilità di interrompere il periodo di carenza di tre anni per i cittadini svizzeri per al massimo dodici mesi, non risulta adempiuta la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

 

                                  A tal fine occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’interessato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione il medesimo si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

 

                                  Nella presente fattispecie non può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra l’errata informazione circa il fatto che solo interruzioni della residenza superiori a dodici mesi avrebbero avuto influsso sul diritto all’assegno parentale e il trasferimento di otto mesi nel Canton __________.

 

                                  Infatti la ricorrente stessa, nel ricorso, ha dichiarato che “il 14.08.2023 sono diventata mamma di due gemelli e mi è stato detto di scaricare il formulario per la richiesta degli assegni parentali” (cfr. doc. I) e il 12 gennaio 2024 che “alla nascita dei gemelli ho chiamato presso l’Ufficio delle assicurazioni sociali e mi hanno detto che devo scaricare dal sito del Cantone il formulario di richiesta, compilarlo, fornire i documenti richiesti, firmarlo e inviare il tutto” (cfr. doc. XI). La medesima ha precisato di avere, dunque, scaricato i moduli in questione e di avere eseguito quanto indicatole (cfr. doc. XI).

 

                                  Visto che l’insorgente ha preso visione del formulario con l’indicazione erronea “residenza nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini stranieri, senza interruzioni superiori a 12 mesi”, peraltro rettificata dall’amministrazione a seguito del reclamo (cfr. doc. V), successivamente alla nascita dei suoi figli, tale informazione non ha condizionato il suo comportamento quando ha accettato di recarsi in Svizzera interna per alcuni mesi.

 

                                  Mai la medesima ha sostenuto di aver cercato ragguagli nel sito del Cantone a titolo informativo e di aver così preso visione del formulario di richiesta dell’assegno parentale già precedentemente al suo trasferimento nel Cantone __________.

 

                                  Il diritto agli assegni parentali per __________ e __________ nemmeno può, pertanto, essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

 

                        2.12.  In esito a quanto precede, il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 31 ottobre 2023.

 

                        2.13.  Nell’ambito dell’assegno parentale, contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr. art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

                                  L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi di una vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti