|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2023 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assegni di famiglia |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 21 dicembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha riconosciuto a RI 1 il diritto a un assegno familiare integrativo (AFI) di fr 1'551.- a decorrere dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 5-5F plico 2).
1.2. Il 28 dicembre 2022 RI 1 ha interposto reclamo, contestando l’inizio del versamento degli AFI e chiedendo che gli siano corrisposti gli assegni anche dal mese di luglio al mese di ottobre 2022. Egli ha fatto valere che esaurite le indennità straordinarie di disoccupazione per ex indipendenti (ISD), non avendo più alcuna entrata se non, nel periodo estivo, le entrate della pensione di famiglia che coprivano parzialmente le spese mensili, si è rivolto a più riprese all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) e al Servizio sociale comunale, convinto che fosse proprio USSI a dover ripristinare il diritto agli assegni. Il medesimo ha precisato che tuttavia nessuno ha mai risposto nel merito e che nonostante gli innumerevoli solleciti non gli hanno indicato di rivolgersi alla Cassa (cfr. doc. 7 plico 2).
1.3. La Cassa, il 24 gennaio 2023, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 21 dicembre 2022, rilevando in particolare:
" (…) Dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio” la Cassa ha rilevato che l’annuncio in Comune è stato effettuato in data 19 novembre 2022. La documentazione è stata completata in data 28 novembre 2022, perciò la Cassa ha emesso la decisione per il diritto all’AFI, con decorrenza 1° novembre 2022, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 23 Laps (…)
Conseguentemente, poiché unicamente in data 28 novembre 2022 la documentazione risultava completa, si giustifica il riconoscimento del diritto alla prestazione a far tempo dal 1° novembre 2022 (primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda), mentre non è pertanto giustificato il diritto all’AFI per i mesi da luglio a ottobre 2022.” (Doc. A p.to 4)
Riguardo all’asserita richiesta formulata da RI 1 all’USSI e all’Ufficio sociale del Comune di __________ di voler ripristinare gli AFI, l’amministrazione ha indicato:
" (…) non esiste un obbligo tra i diversi uffici di segnalare vicendevolmente tutti i dati riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli atri organi amministrativi per conoscenza.
Il reclamante, considerato che ha beneficiato degli assegni, più volte nel corso degli anni, e quindi è a conoscenza della procedura da adottare per l’inoltro della prestazione in oggetto, avrebbe dovuto annunciarsi presso il Comune di domicilio per la richiesta di una nuova domanda AFI, visto che non era più al beneficio dell’indennità straordinaria di disoccupazione (ISD) e che, a suo dire, da parte dell’USSI non veniva più versata alcuna prestazione. (…)” (Doc. A p.to 3)
1.4. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della stessa e il versamento degli AFI dal 7 luglio 2022.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha evidenziato di aver presentato domanda di aiuto sociale a partire dal 7 luglio 2022 sia all’Ufficio dell’aiuto sociale del Comune di __________ sia ad USSI a Bellinzona, richiesta che ha dovuto essere sollecitata con numerose comunicazioni, mail e telefonate ad USSI a Bellinzona senza ricevere risposta e indicazione in che modo procedere per ottenere le prestazioni comunque dovute.
Per quanto attiene specificatamente agli AFI il ricorrente ha addotto:
" (…) Premesso che sulla base di determinati presupposti gli assegni AFI, sono comunque dovuti per legge e che nel caso specifico essendo presenti tutti quelli richiesti, gli assegni AFI sono comunque dovuti, nel caso specifico l’Ufficio competente non intende pagarli facendo presente la mancanza di interesse, la disattenzione e la mancata solerzia del ricorrente.
Quest’ultimo ripete che è da febbraio 2022 che richiede gli assegni AFI, che questi sono stati sospesi in presenza di altre indennità e che, essendo queste venute meno ad inizio luglio 2022 gli assegni AFI interrotti a gennaio 2022 dovevano essere ripristinati d’ufficio.
La Cassa fa valere che per esercitare il diritto all’ottenimento delle prestazioni occorre che sia depositata la relativa domanda, in assenza della quale dette prestazioni non possono essere riconosciute.
Il ricorrente fa presente che la domanda è quella precedente del gennaio 2022 che deve valere anche in caso di ripristino degli assegni AFI interrotti d’ufficio fino ad inizio luglio 2022.
Il ricorrente fa infine presente che non comprende perché la Cassa predisposta per l’aiuto sociale intenda venire meno al proprio compito di versamento degli assegni AFI per un cavillo che viene qui decisamente contestato ma che oltretutto nell’ambito morale della finalità risulta scorretto.
Oltretutto la mancanza del versamento degli assegni AFI comporterebbe da parte di USSI Bellinzona l’integrazione di quest’ultima per sopperire al fabbisogno esistenziale della famiglia del ricorrente. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella propria risposta del 16 febbraio 2023 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso, rifacendosi ai contenuti della decisione su reclamo impugnata e rilevando segnatamente “che il diritto all’AFI non è stato sospeso d’ufficio, ma bensì rifiutato con formale decisione (cfr. doc. 01-01c plico 1) a contare dal mese di marzo 2022” (cfr. doc. III).
1.6. Il 17 febbraio 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il diritto all’assegno integrativo spettante a RI 1 a favore dei figli __________ (__________2008) e __________ (__________2013), debba decorrere dal mese di luglio 2022, come preteso dal ricorrente, anziché dal 1° novembre 2022 come, invece, deciso dalla Cassa.
2.2. L’art. 46 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali (segnatamente all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia) sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, in particolare, della Laps.
Ai sensi dell’art. 23 Laps, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).
Il tenore dell’art. 23 Laps, valido dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, prevedeva per contro che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorreva dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda.
Tale disposto di legge è stato modificato a seguito dell’iniziativa parlamentare elaborata depositata il 10 maggio 2010 dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/ IE323.htm), tendente proprio alla modifica dell’articolo 23 Laps (cfr. STCA 39.2012.1 del 20 giugno 2012 consid. 2.3.).
Per completezza giova, inoltre, rilevare che a seguito di un’iniziativa parlamentare analoga presentata dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm), dal 1° gennaio 2013 l’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.; STCA 42.2016.36 del 22 marzo 2017 consid. 2.5.).
2.3. In una sentenza 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81, il TCA ha stabilito che, ai fini della decorrenza del diritto all’assegno integrativo, per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda ai sensi dell’art. 23 (e dell’art. 27 cpv. 5 Laps) non è determinante il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso il Comune viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.
Contestualmente questa Corte ha rilevato che:
" (…) nella Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni sociali è stato stabilito che:
“ Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:
1. il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.
(…)."
Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato:
“ (…)
V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Determinante è, pertanto, il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps.
In casu, di conseguenza, ai fini della decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo, è decisivo il giorno in cui per la seconda volta l’assicurata si è recata presso il proprio Comune, ossia il 9 novembre 2005.
E’ in questa occasione che è stato compilato il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” e che è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di X. per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).
Nella presente fattispecie non vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare al principio generale applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni che postulano la relativa assegnazione o ne domandano una revisione.
In particolare l’assicurata mai ha asserito che presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps, avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per la prima volta si è rivolta al Comune." (cfr. STCA 39.2006.3 consid. 2.4.)
Ai fini della decorrenza del diritto agli assegni integrativi (e di prima infanzia) è, pertanto, decisivo, come per le prestazioni Las (cfr. STCA 42.2013.3 del 25 settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.9.), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.
2.4. Nel caso di specie dalle carte processuali emerge, da un lato, che con decisione del 9 maggio 2022 emessa nei confronti di RI 1 la Cassa ha respinto la richiesta di assegno familiare integrativo, in quanto, tenendo conto in particolare delle indennità straordinarie di disoccupazione (art. 11 L-rilocc) assegnategli dall’Ufficio misure attive per il periodo 21 gennaio - 7 luglio 2022 (cfr. doc. 9 plico 1), il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Laps.
L’amministrazione ha in ogni caso precisato che “qualora la situazione economica dovesse subire un cambiamento che giustifichi un riesame della pratica, potrà essere presentata una nuova domanda presso lo sportello regionale Laps competente” (cfr. doc. 1 plico 2).
D’altro lato, si evince che il 19 novembre 2022 il ricorrente si è annunciato presso il suo Comune di domicilio, __________, richiedendo prestazioni Laps, e meglio l’assegno integrativo. Al medesimo è stata consegnata la lista dei documenti necessari che ha completato il 28 novembre 2022. In quell’occasione gli è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps di Agno per il 12 dicembre 2022 (cfr. doc. 3; 3A; 3B; 4 plico 1).
Il 21 dicembre 2022 la Cassa ha emanato una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1 il diritto a un assegno familiare integrativo (AFI) di fr 1'551.- a decorrere dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 5-5F plico 2; consid. 1.1.).
Con decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 l’amministrazione ha confermato la decorrenza del diritto dell’insorgente a percepire l’AFI dal 1° novembre 2022 e non già dal mese di luglio 2022, come invece postulato dall’assicurato (cfr. doc. A; 7 plico 2; consid. 1.2.; 1.3.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione debba essere tutelato.
In effetti, ribadito che ai fini della decorrenza del diritto agli assegni familiari integrativi è determinante il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente Sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. consid. 2.3.) e ritenuto che in casu l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato il 28 novembre 2022 per il 12 dicembre 2022, l’inizio del diritto all’assegno integrativo a beneficio dell’insorgente è stato correttamente stabilito dalla parte resistente a partire dal 1° novembre 2022.
Le censure formulate dal ricorrente, ovvero di essersi rivolto a più riprese all’USSI e al Servizio sociale comunale, convinto che fosse proprio USSI a dover ripristinare il diritto agli assegni, senza che nessuno abbia mai risposto nel merito, né gli abbia indicato, nonostante gli innumerevoli solleciti, di rivolgersi alla Cassa, come pure che la domanda degli AFI interposta a gennaio 2022 deve valere anche per il ripristino degli assegni interrotti d’ufficio a inizio 2022 in presenza di altre indennità (cfr. doc. I; 7 plico 2; 22 plico 1; consid. 1.2.; 1.4.), si rivelano peraltro ininfluenti.
In proposito va osservato che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’insorgente abbia effettivamente o meno contattato più volte l’USSI e il Servizio sociale comunale, non solo per postulare l’assegnazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. I; 7A plico 1; consid. 1.4.; STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 consid. 1.5.), ma anche per il ripristino degli AFI senza ricevere risposta, nel caso di specie dirimente è il fatto che l’assicurato abbia beneficiato anche in passato degli assegni integrativi (cfr. doc. III).
Al riguardo è utile rilevare che in particolare già con decisione del 16 settembre 2015 RI 1 è stato posto al beneficio di un assegno integrativo di fr. 1'125.-- per il lasso di tempo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 (cfr. STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 consid. 1.1.).
Egli, di conseguenza, avrebbe dovuto essere ben a conoscenza della corretta procedura da adottare per richiedere gli assegni integrativi e dell’autorità competente in ambito AFI, ossia la Cassa e non l’USSI, la cui competenza si estende per contro al settore dell’assistenza sociale alla quale il medesimo ha comunque pure già fatto ricorso (cfr. STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023; doc. 7A plico 1).
Del resto, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III), il diritto all’AFI non è stato sospeso d’ufficio a seguito dell’assegnazione delle indennità straordinarie di disoccupazione, bensì è stato rifiutato con formale decisione del 9 maggio 2022, la quale ha reso attento il ricorrente che nel caso di cambiamenti nella sua situazione economica avrebbe potuto presentare una nuova domanda presso lo Sportello regionale Laps competente (cfr. doc. 1 plico 2; consid. 2.4.).
Contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.4.), gli AFI non potevano, dunque, essere semplicemente ripristinati sulla base della domanda di inizio 2022.
In concreto, come visto, la nuova richiesta di AFI effettuata tramite la compilazione del formulario Laps e la produzione dei documenti richiesti risale soltanto al mese di novembre 2022.
Ne discende che in applicazione dell’art. 23 Laps (cfr. consid. 2.2.) il diritto all’assegno integrativo non può che decorrere dal 1° novembre 2022.
La decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 emessa dalla Cassa deve, perciò, essere confermata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti