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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 marzo 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che il diritto agli assegni per figli e di formazione riconosciuto a RI 1 a favore delle figlie __________ (__________.1999), __________ (__________.2002), __________ (__________.2003) e __________ (__________.2009) non poteva essere mantenuto, in quanto aveva potuto appurare, solamente tra agosto 2022 e gennaio 2023, che __________ dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 è l’avente diritto ex art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam.
A titolo abbondanziale è stato aggiunto che “(…) gli assegni in favore di __________, __________, __________ e __________, dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020, dovranno essere richiesti dalla signora __________ alla Cassa per assegni familiari competente” (cfr. 12 1/2-2/2).
1.2. RI 1 ha interposto tempestiva opposizione, nella quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 10 marzo 2023 e ha affermato:
" (…) Come risulta dalle decisioni di separazione e di divorzio di cui ai verbali della Pretura di __________ qui allegate in copia, sono stato obbligato dal giudice a versare gli assegni familiari in aggiunta ai contributi di mantenimento.
Ciò considerato, sono sempre stato per legge l’avente diritto a tali assegni che dovevo riversare alla mia (ex) moglie, in favore delle figlie, come previsto dall’art. 8 della Legge federale sugli assegni familiari.
Come dimostrano gli estratti conto bancari di cui allego copia, ho sempre provveduto a versare alla mia (ex) moglie gli assegni familiari da me percepiti.
Mi oppongo pertanto alla vostra decisione di annullare con effetto retroattivo il versamento al mio datore di lavoro e di riflesso a me stesso, degli assegni familiari.
Non mi è noto se la mia ex moglie abbia effettivamente richiesto ed ottenuto il versamento di assegni familiari. In ogni caso non ne aveva il diritto.
È quindi semmai la Cassa di compensazione che ha eventualmente versato gli assegni alla mia ex moglie a dover chiedere la restituzione al di lei datore di lavoro.
Faccio poi notare che se dovessi restituire tutti gli assegni familiari che voi sostenete io abbia ricevuto senza valido motivo - mentre nella più totale buona fede ero sicuro di averne diritto, perché non sapevo nulla in merito a eventuali richieste della mia ex moglie - mi troverei in gravissime difficoltà. (…)” (Doc. 13 1/47)
1.3. Con decisione su opposizione del 23 maggio 2023 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 10 marzo 2023, rilevando che “a seguito del colloquio telefonico intercorso in agosto 2022 con la signora __________ (madre di __________, __________, __________ ed __________), la Cassa ha avuto conoscenza del cambiamento subentrato nella sua situazione lavorativa” e che “effettuati i dovuti accertamenti, la Cassa ha stabilito che in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) – entrata in vigore il 1° gennaio 2009 – dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 non fossero più adempiuti i requisiti per il riconoscimento della titolarità del diritto agli assegni familiari a nome del signor RI 1”.
L’amministrazione ha sottolineato che “(…) anche in presenza dei verbali 17 febbraio 2016 e 1° luglio 2020, mediante i quali il Pretore del distretto di __________ ha ordinato il versamento dei contributi alimentari oltre agli assegni familiari, la titolarità del diritto a nome del signor RI 1 non può essere in ogni caso mantenuta”, precisando che “(…) prossimamente, la Cassa emanerà nei confronti dell’insorgente una decisione di restituzione delle prestazioni” (cfr. doc. A).
1.4. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della stessa, come pure l’ammissione al beneficio della più completa assistenza giudiziaria (cfr. doc. I pag. 17-18).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha dapprima addotto che il diritto a percepire gli AF per le sue figlie spettava a RI 1, in quanto a sua conoscenza era l’unico genitore - sia durante il matrimonio che dopo la separazione/divorzio - che aveva un’attività lucrativa e che tale situazione è stata accertata in un primo momento con sentenza del 17 febbraio 2016 con cui il Pretore l’ha autorizzato a vivere separato dalla moglie dal 1° marzo 2016, impegnandosi a versare direttamente a quest’ultima fr. 770.-- al mese per ciascuna delle quattro figlie, AF compresi (cfr. doc. D), pari a complessivi fr. 3'080.-- mensili, somma effettivamente corrisposta mensilmente nel periodo riguardante la decisione del 10 marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.) da aprile 2018 a dicembre 2019 e computata nel calcolo degli AFI percepiti da __________ in particolare relativo al mese di settembre 2018 (cfr. doc. F).
È stato precisato, da un lato, che anche nella sentenza di divorzio del 4 giugno 2021 è stato previsto che il padre doveva versare alla madre i contributi alimentari per __________, __________, minorenni, e per __________, ancora agli studi, di fr. 710.-- per figlia, oltre agli AF (cfr. doc. G).
Dall’altro, che la percezione degli AF da parte dell’insorgente e il loro susseguente e immediato trasferimento alla sua ex moglie è sempre avvenuto in modo pacifico e incontestato.
Il medesimo ha indicato che il datore di lavoro ha cessato di pagargli gli AF dall’agosto 2022, come pure che egli da anni non parla con la madre delle sue figlie e che non era minimamente a conoscenza della situazione professionale della stessa.
È stato evidenziato che solo in un secondo tempo si è scoperto che __________ ha percepito degli AF e che una delle due Casse non ha adempiuto l’obbligo di notifica al Registro centrale ex art. 21c LAFam.
Rispondendo telefonicamente a uno scritto dell’avv. RA 1 (cfr. doc. O), la ex moglie del ricorrente, il 19 giugno 2023, ha comunicato di ricevere gli AF da circa tre anni, ossia dall’anno 2020 e che avrebbe informato la ditta __________, datore di lavoro dell’ex marito. Questa, interpellata dalla legale, non si ricorda però di una telefonata in particolare, specificando che durante la procedura di separazione/divorzio, se vi erano comunicazioni in rapporto al pagamento del salario e degli AF, consultava i rispettivi avvocati e agiva di conseguenza (cfr. doc. I pag. 2-5).
La parte ricorrente sostiene, poi, che la decisione su opposizione impugnata crea una sensazione di profonda ingiustizia e incongruenza, sollevando innanzitutto l’argomento della violazione del diritto di essere sentito: mancanza di motivazione. A mente dell’insorgente la decisione è vaga e non permette di comprendere come si è arrivati a questa situazione. Più specificatamente il diritto di ottenere una decisione motivata per iscritto garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non sarebbe rispettato con una decisione che si limita a indicare di aver avuto conoscenza del cambiamento subentrato nella posizione lavorativa della signora __________, senza specificare, segnatamente, come si è modificata la situazione lavorativa dell’ex moglie, se, di che importo e da quando sono stati corrisposti gli AF alla ex moglie, se e quando è avvenuta la notifica all’Ufficio centrale di compensazione, quale delle due Casse non ha notificato all’Ufficio centrale di compensazione il versamento deli AF pe le figlie del signor RI 1.
È stato altresì sottolineato che neppure in occasione degli accertamenti che la Cassa ha indicato di aver svolto a seguito della telefonata di __________ è stato consultato o sentito l’insorgente.
La parte ricorrente ha pure evidenziato che dalla decisione impugnata non si evince il motivo per cui la Cassa abbia iniziato la procedura direttamente in modo contenzioso, senza valutare altre vie possibili e verosimilmente più efficaci.
Al riguardo è stato rilevato che al più tardi al momento della richiesta degli AF da parte della ex moglie avrebbe dovuto avere luogo uno scambio di informazioni tra le Casse coinvolte e, in particolar modo, un coordinamento tra loro al fine di regolare in maniera univoca la questione. Secondo l’insorgente “è assurdo che a causa dell’assenza di coordinamento sia una terza persona ignara di tutto a subirne le conseguenze; non sarebbe più logico che colui che ha fatto l’errore se ne assuma anche la responsabilità?”.
Inoltre è stato fatto valere che, in virtù del principio di coordinamento e della libertà di apprezzamento accordata all’Autorità, una volta capito che verosimilmente il beneficiario non era più l’attuale avente diritto e/o che gli AF erano stati pagati in doppio, la Cassa avrebbe potuto:
" 1. Per i periodi prima della richiesta da parte della madre degli AF,
cioè per i periodi in cui non c’è stato un doppio pagamento, richiedere direttamente alla cassa di quest’ultima il rimborso degli AF da loro versati per quel periodo, mentre
2. Per i periodi dove c’è stato un doppio pagamento definire chi è il responsabile (ovvero la cassa che non ha notificato all’Ufficio centrale di compensazione e/o eventuali dichiarazioni da parte della signora __________) per determinare chi ha sbagliato e quindi chi è responsabile per il rimborso.
Si precisa che in nessuna parte della legge viene stabilito in modo vincolante che la data di restituzione coincide con la data in cui subentra ex art. 7 LAFam un nuovo avente diritto.” (doc. I pag. 9)
La parte ricorrente in proposito ha suggerito che sarebbe risultata più sensata, in particolare, una richiesta di restituzione direttamente alla Cassa della moglie o alla moglie stessa da parte della sua Cassa.
È stata sottolineata l’assenza di cooperazione tra le Autorità competenti (al riguardo è plausibile l’assenza di scambio di informazioni tra le Casse coinvolte) che ha avuto come conseguenza quella di creare un abuso contrario non solo all’art. 7 LAFam ma al sistema stesso del Registro centrale il quale è stato istituito appositamente per contrastare ogni qualsivoglia forma di abuso.
Nell’impugnativa è, altresì, stato asserito che “non si può trascurare il fatto che la giurisprudenza in materia, sebbene in situazioni non proprio analoghe, conferma l’agire della Cassa, ma il risultato nel caso concreto è talmente ingiusto e oneroso per l’insorgente che si ritiene giusto e necessario analizzare la decisione in base ai principi costituzionali, vere valvole di sicurezza per evitare situazioni contrarie al comune senso di giustizia” (cfr. doc. I pag. 11).
In particolare è stata invocata la tutela della buona fede, rilevando, da un lato, che “malgrado la separazione che ha mutato la situazione familiare del ricorrente, egli non aveva motivo di dubitare di essere il beneficiario della decisione dal momento che la sua ex moglie non aveva un’attività lavorativa stabile e dal momento che le discussioni per la determinazione del contributo alimentare prevedevano esplicitamente gli AF, ritenuto che egli era l’unico con un’attività lucrativa e quindi l’unico che poteva beneficiare degli AF. (…)”, dall’altro, che “gli AF ricevuti dal ricorrente sono sempre stati riversati alla madre delle sue figlie (doc. E), questo significa che non si è arricchito, non ha beneficiato di questi introiti per sé stesso e molto difficilmente riuscirà a ottenere il rimborso di quanto versato da parte della sua ex moglie. Di conseguenza, è evidente che questa situazione gli sta creando un grave e notevole pregiudizio.”. È stato puntualizzato che va d’altronde tenuto conto che, se l’insorgente dovesse essere tenuto a restituire gli AF, il relativo importo sarebbe pari a quasi fr. 37'000.--, somma ingente a fronte del suo guadagno netto di fr. 4'600.-- per 13 mensilità da cui vanno dedotti i contributi mensili di fr. 2'150 per le figlie (cfr. doc. I pag. 13).
La decisione dell’amministrazione è stata considerata anche in contrasto con il principio di proporzionalità, soprattutto poiché, visto che “la stessa indica che la restituzione dell’importo dovuto corrisponde ai periodi retroattivi durante i quali la signora __________ disponeva esclusivamente della titolarità degli AF ex art. 7 LAFam. Tuttavia, la legge non prevede da nessuna parte che la data di restituzione delle prestazioni corrisponde a quella in cui l’ex moglie è diventata la sola avente diritto secondo la lista dell’art. 7 LAFam (…)”, l’ammontare da restituire sarebbe verosimilmente troppo importante (cfr. doc. I pag. 16).
Infine l’insorgente ha anticipato che inoltrerà richiesta di condono giusta gli art. 25 LPGA e 4 OPGA (cfr. doc. I pag. 16-17).
Con il ricorso è stato prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione (cfr. doc. P).
1.5. Nella sua risposta del 18 agosto 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa, evidenziando in particolare:
" (…) In occasione del colloquio telefonico intercorso in data 02.08.2022 con la signora __________, il Servizio assegni familiari (in seguito: SAF) della Cassa è venuto a conoscenza che la stessa svolge un’attività lucrativa e pertanto, con decisione 02.08.2022, è stato sospeso cautelativamente il diritto a nome del signor RI 1 al 31.07.2022 per la figlia __________.
Per quanto riguarda le altre figlie, il diritto a nome dell’assicurato era già limitato al 30.06.2021 per __________ e al 30.06.2022 per __________ e __________ (scadenza certificati scolastici).
Ora soltanto il 30.09.2022 (per __________, __________ e __________) e il 18.10.2022 (per __________), nel Registro degli assegni familiari si è generato il diritto a nome della signora __________ in favore delle figlie, segnatamente:
- Dall’1.08.2022 per __________, __________ e __________;
- Dall’1.10.2022 per __________.
Alla luce di quanto precede, dal Registro degli assegni familiari non risulta alcun conflitto (percezione doppia). Ma soprattutto risulta come la Cassa abbia agito correttamente.
(…) la Cassa non ritiene di dovere entrare nel merito delle ulteriori censure esposte dal ricorrente, ritenuto come le stesse non sono pertinenti con l’oggetto della decisione contestata: volta a revocare il diritto agli assegni familiari a favore del ricorrente determinando la titolarità del diritto per il periodo dal 1.4.2018 al 31.12.2019 e dal 19.7.2020 alla ex moglie.
Il ricorrente potrà formulare le proprie contestazioni a margine di una decisione di restituzione che la Cassa sarà chiamata a emanare nei suoi confronti, conformemente a quanto sancito anche dal Tribunale Federale (cfr. DTF 140 V 233 che ha riconosciuto quale debitore il salariato e non già il datore di lavoro, considerato quale mero organo d’incasso o di pagamento)” (Doc. III pag. 5 e 6)
1.6. La parte ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V; VI), l’8 settembre 2023, ha chiesto il richiamo dell’incarto completo concernente __________ della Cassa di compensazione per gli assegni familiari “__________” di __________, inclusa la comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione, dell’incarto completo concernente RI 1 della Cassa CO 1, inclusa la comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione e dell’incarto relativo al ricorrente dell’Ufficio di gestione degli AF di __________ (cfr. doc. VII + 1).
1.7. Il 22 settembre 2023 la Cassa ha preso posizione al riguardo, puntualizzando di aver provveduto a inviare l’incarto completo relativo al ricorrente con la propria risposta di causa e ribadendo che la trasmissione dei dati con l’Ufficio centrale di compensazione avviene in via elettronica (cfr. doc. IX).
1.8. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. X).
1.9. Il 2 ottobre 2023 il TCA, a seguito della richiesta della parte ricorrente, ha inviato a quest’ultima l’incarto riguardante l’insorgente trasmesso dalla Cassa il 18 agosto 2023 con la risposta di causa - come peraltro indicato a pag. 7 della stessa (cfr. doc. XI; III).
Il 12 ottobre 2023 il MLaw __________ ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. XII).
1.10. Il 23 ottobre 2023 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nella propria risposta di causa e nelle successive osservazioni (cfr. doc. XIV).
1.11. Il doc. XIV è stato spedito per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
1.12. Il MLaw __________, il 6 novembre 2023, ha trasmesso un ulteriore scritto (cfr. doc. XVI) che è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XVII).
considerato in diritto
2.1. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
2.2. L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) concernente la decisione - applicabile agli assegni familiari sulla base dell’art. 1 della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) - enuncia:
" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.”
L’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo all’opposizione, prevede che:
" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.”
La LPGA non definisce il concetto di decisione, ma al riguardo va fatto riferimento all’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; cfr. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n. 10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede:
" 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”
Le decisioni che costituiscono, modificano, annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici, mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica, accertando l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 100).
Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
L’art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce peraltro:
" 1 L’autorità competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
2 La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.”
L’interesse degno di protezione è l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di protezione vale anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta, bensì d’ufficio (cfr. STF 8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 8C_949/2016 del 7 settembre 2016 consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF 142 V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPGA; BORIS RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).
La giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 100).
Con sentenza 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l’esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).
In secondo luogo, l’Alta Corte, da un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che collaborava quale consigliere d’impresa con una società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore che esigeva l’esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei contributi.
Dall’altro, ha deciso che in assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito all’insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il termine di opposizione fosse spirato.
2.3. Nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L’interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità.
In quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l’ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica dell’adempimento delle condizioni del diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).
L’Alta Corte, mancando un interesse degno di protezione all’accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto il ricorso.
In una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d’ufficio tale decisione.
Con giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l’esame del diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte.
Il TF, in proposito ha evidenziato:
" (…) Or selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2 en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).
En l'occurrence, la caisse intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF 129 V 289). (…)”
Al riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006.
2.4. Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava il diritto all’apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego presso un’associazione.
La Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005.
Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto.
Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Questo Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato:
" (…) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28).
Non era pertanto necessario emettere una decisione di accertamento.
In particolare va sottolineato che nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione (…)
In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella effettivamente emanata.
In concreto, quindi, facendo difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”
Gli atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione all’opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio 2006.
Inoltre, per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto.
Il ricorso al Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal 1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede cantonale.
A quest’ultimo riguardo l’Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato:
" Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”
Il TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum, circa il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l’ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito le prestazioni.
In proposito cfr. pure STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011.
2.5. Nel caso di specie RI 1, per il periodo da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 a luglio 2022, ha ricevuto gli assegni familiari a favore delle sue figlie (cfr. doc. C), che poi riversava alla ex moglie (cfr. doc. E).
Nell’agosto 2022 il datore di lavoro ha cessato di corrispondere al ricorrente gli assegni familiari (cfr. doc. I pag. 3).
In effetti con decisione del 2 agosto 2022 la Cassa ha limitato temporalmente il diritto agli AF per salariati dell’insorgente al 31 luglio 2022 (cfr. doc. 1 1/2).
Tale provvedimento, che non risulta essere stato impugnato tramite opposizione, è, quindi, cresciuto in giudicato.
Il 10 marzo 2023 la parte resistente ha emesso una decisione con cui ha negato al ricorrente il diritto agli AF dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020, poiché era emerso che per questi periodi l’avente diritto prioritario giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam era la madre delle ragazze, __________ (cfr. doc. 12; consid. 1.1.).
Il provvedimento del 10 marzo 2023 è stato confermato dalla decisione su opposizione del 23 maggio 2023 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).
Dalle carte processuali non emerge che la Cassa abbia emesso al riguardo un ordine di restituzione (cfr. doc. A; III pag. 6).
Come esposto sopra, l’emanazione di una decisione di accertamento, ossia che constata l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica dei diritti.
Le decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.).
Ciò vale anche quando l’autorità emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.).
In concreto il provvedimento del 10 marzo 2023 con cui al ricorrente è stato rifiutato il diritto agli AF con effetto retroattivo dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020, come pure la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 che ha confermato la decisione appena menzionata (cfr. consid. 1.1.; 1.3.) sono delle decisioni di accertamento.
In effetti un provvedimento che non può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 3).
L’amministrazione poteva così preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al luglio 2022 esaminando direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione degli assegni familiari già corrisposti (cfr. STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).
Al riguardo va evidenziato che le sentenze 39.2022.4 del 16 agosto 2022, 39.2022.9 del 6 febbraio 2023, 39.2016.19 del 6 marzo 2017 emanate dal TCA concernono fattispecie relative ad AF versati a torto.
In quei casi la Cassa ha negato il diritto con effetto retroattivo, emettendo direttamente un ordine di restituzione degli assegni.
In concreto non era, pertanto, necessario emanare una decisione di accertamento.
In particolare nel caso di specie non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, visto che la Cassa è competente sia per fissare e versare gli assegni familiari (eventualmente anticipati dai datori di lavoro; cfr. art. 6 e 10 Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino - Laf) sia per esigere la restituzione degli AF indebitamente riscossi (cfr. 1, 15 LAFam; 25 LPGA).
Nemmeno sussistono d’altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quella effettivamente emanata il 10 marzo 2023 e confermata dalla decisione su opposizione del 23 maggio 2023 (cfr. consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.6.).
Facendo difetto un interesse degno di protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto agli AF per il periodo aprile 2018 - dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al 31 luglio 2022, in cui gli stessi sono stati erogati all’insorgente, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 23 maggio 2023, che ha confermato il provvedimento del 10 marzo 2023 di revoca del diritto agli AF (cfr. doc. 12, A; consid. 1.1.; 1.3.) già corrisposti, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022).
La Cassa è, dunque, invitata a esaminare al più presto se sono ossequiati i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale e a emettere, se del caso, un ordine di restituzione degli assegni familiari versati al ricorrente da aprile 2018 - dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al 31 luglio 2022.
È utile rilevare che l’art. 25 cpv. 2 LPGA, dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
2.6. Alla luce dell’esito della presente vertenza, la richiesta di richiamare documenti specifici, in particolare l’incarto completo concernente __________ della Cassa di compensazione per gli assegni familiari “__________” di __________, inclusa la comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione e l’incarto relativo al ricorrente dell’Ufficio di gestione degli AF di __________, come pure quella di ottenere informazione scritta da __________ relativa alla conferma del versamento degli AF da parte del marito fino al mese di agosto 2022 (cfr. doc. I pag. 19; VII; VII1; XII), si rivela superflua.
2.7. A titolo abbondanziale è comunque utile osservare, in primo luogo, in merito alla censura ricorsuale secondo cui la decisione impugnata sarebbe vaga e non permetterebbe al ricorrente di comprendere come si sia arrivati alla revoca del diritto agli assegni familiari (cfr. doc. I pag. 6-8), che è vero che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro.
È altrettanto vero, tuttavia, che l’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_182/2023 del 21 giugno 2023 consid. 5.1.; STF 8C_89/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente evenienza il TCA si limita a rilevare, da una parte, che nella decisione su opposizione del 23 maggio 2023 la Cassa ha specificato che nei periodi in questione (da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020), a seguito dei cambiamenti intervenuti nella situazione lavorativa di __________, l’avente diritto era in realtà quest’ultima in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. Al riguardo è stato riportato integralmente, come pure nella decisione del 10 marzo 2023, l’art. 7 cpv. 1 LAFam, il quale prevede che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari il diritto spetta, nell’ordine, alla persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), rispettivamente (nel caso in cui entrambi i genitori lavorino ai sensi della lett. a e abbiano l’autorità parentale sul figlio o l’abbiano avuta fino alla maggiore età dello stesso ai sensi della lett. b) alla persona presso la quale il figlio viveva prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età (lett. c; cfr. doc. A; 12).
Dall’altra, che dalla sentenza pretorile del 17 febbraio 2016 relativa all’assetto provvisorio ex art. 176 CC con cui i coniugi __________ sono stati autorizzati a sospendere la comunione domestica si evince che le figlie __________ (1999), __________ (2002), __________ (2003) e __________ (2009) sono state affidate alla madre per la cura e la custodia, rimanendo l’autorità parentale a entrambi i genitori (cfr. doc. D). Anche dalla sentenza di divorzio del 4 giugno 2021 risulta che le figlie minori, __________ e __________, sono affidate alla madre (cfr. doc. G).
Inoltre la Cassa, il 2 agosto 2022, ha invitato l’insorgente a fornire in particolare una dichiarazione rilasciata da __________ attestante l’attività svolta dal 2017 a quel momento, copia di tutti gli eventuali contratti di lavoro stipulati da quest’ultima e dei certificati di salario dal 2017, nonché delle buste paga della ex moglie da gennaio 2022 (cfr. doc. 2 1/2).
Il 29 agosto e il 19 settembre 2022 l’amministrazione ha poi chiesto al ricorrente di trasmettere una dichiarazione della ex moglie concernente l’attività svolta da agosto 2017 a marzo 2018 e da gennaio 2020 al 18 luglio 2020, come pure i certificati di salario di quest’ultima per gli anni dal 2017 al 2021 (cfr. doc. 4 1/1; 5/1/1).
Il 7 dicembre 2022 la parte resistente gli ha pure domandato una dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori attestante con chi vivono prevalentemente i figli e la data esatta dalla quale vivono separati, nonché copia della convenzione alimentare (cfr. doc. 8 1/1).
Infine va sottolineato che l’insorgente, peraltro patrocinato da una legale, ha impugnato dinanzi a questo Tribunale la decisione su opposizione entrando nel merito della questione.
2.8. Il TCA osserva, in secondo luogo, che nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.
Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale”.
In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Il comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui all’art. 7 LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si astenga dal far valere il suo diritto
Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.; DTF 142 V 583 consid. 4.2.; STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.; STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.6.).
L’art. 8 LAFam enuncia che:
" Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi."
Tuttavia, come enunciato al p.to 404.1 delle Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2023, versione 21), se un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.
In una sentenza 39.2015.11 del 14 dicembre 2015 il TCA ha confermato quanto stabilito dalla Cassa, ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente l'avente diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso dal giudice civile, era quindi tenuto a restituire l’importo percepito indebitamente, indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni alla madre.
Cfr. pure STCA 39.2022.4 del 16 agosto 2022 consid. 2.9.
2.9. Infine, questa Corte prende atto che il ricorrente ha indicato che chiederà il condono (cfr. doc. I pag., 16), in quanto, da un lato, malgrado la separazione, egli non aveva motivo di dubitare di essere il titolare del diritto agli assegni familiari dal momento che svolgeva un’attività lucrativa, mentre la ex moglie non aveva un impiego stabile. Dall’altro, riversava sempre gli AF alla madre delle sue figlie. Il medesimo ha asserito di non aver saputo che la situazione della ex moglie fosse mutata (cfr. doc. I pag. 13; 10).
In proposito giova osservare che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono (art. 4 OPGA) solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_195/2022 del 99 agosto 2022 consid. 7.1., pubblicata in SVR 2022 ALV N. 34 pag. 119 e in DLA 2022 N. 16 pag. 446; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Benché nelle osservazioni del 12 ottobre 2023 la parte ricorrente abbia asserito che dall’incarto “(…) in particolare dai conteggi salariali della signora __________ (pt. 3 e 7 dell’incarto CO 1), emerge che quest’ultima non ha percepito AF nei periodi dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a partire dal 19 luglio 2020” (cfr. doc. XII), nell’impugnativa è stato precisato che __________, rispondendo telefonicamente a uno scritto dell’avv. RA 1 del 16 giugno 2023 (in cui le ha indicato che “(…) per il periodo dal 1. aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a partire dal 19 luglio 2020 è lei l’avente diritto a percepire gli assegni figli/formazione per le vostre figlie (…)” e le ha chiesto di comunicare se e da quando riceveva gli AF; cfr. doc. O), ha affermato di percepire da circa tre anni (circa dal 2020) gli AF in favore delle figlie (cfr. doc. I pag. 5 p.to 12; consid. 1.4.).
Ne consegue che perlomeno gli AF per il lasso di tempo aprile 2018 - dicembre 2019 non sono, in ogni caso, stati corrisposti alla madre delle ragazze.
L’art. 25 lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia alla compensazione.
Giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura.
Le DAFam, dal canto loro, al p.to 538.4 prevedono, da un lato, che in determinate situazioni è possibile procedere a una compensazione tra le Casse, ad esempio in caso di concorso di diritti, se gli assegni familiari sono stati versati erroneamente al secondo avente diritto.
Dall’altro, che in tali casi, la Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari trasferisce l’importo dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati indebitamente. La condizione è che gli aventi diritto interessati abbiano dato il loro consenso a questa procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai N. 510.2 (situazione in cui non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga effettivamente il salario minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha sempre rapporti di lavoro di breve durata presso datori di lavoro diversi) e 529 (assicurato con più datori di lavoro dove non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi il salario più elevato o con più datori di lavoro che versano salari identici) che non riguardano ad ogni modo la concreta fattispecie.
In una sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente a un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, dopo aver ribadito che la compensazione non deve comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93 LEF, ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione tramite compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso definitivamente in merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di condono. L’Alta Corte ha indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati contro una decisione in materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che una compensazione immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di contestare la restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo di restituire.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.11. Il ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I; consid. 1.4.) – la quale deve essere intesa solo come domanda di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assegni familiari secondo la LAFam è per principio gratuita (cfr. consid. 2.10.; art. 29 cpv. 1 Lptca) – è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 emessa dalla Cassa CO 1 che ha negato al ricorrente il diritto agli assegni familiari retroattivamente dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà alla parte ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti