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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 aprile 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 3 marzo 2025 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 3 aprile 2024 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha ordinato a RI 1 e __________ di restituire l'importo di fr. 33'654.-- percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia da gennaio 2020 a dicembre 2021, in quanto, dopo avere richiesto, nel luglio 2021 (cfr. doc. 25A-25L), l’erogazione di una prestazione complementare alla rendita intera AI (rendita AI riconosciuta all’assicurata il 18 maggio 2021 a far tempo dal 1° ottobre 2019 con compensazione degli AFI e API da lei percepiti per la somma retroattiva di fr. 25'092.--; cfr. doc. 20=A3), RI 1, il 19 febbraio 2022, ancora in corso l’istruttoria da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio prestazioni complementari (cfr. doc. 29; 35AE; 35AF; 35AG; 35AH; 17), ha rinunciato alla stessa (cfr. doc. 29B; 29A; 30).
1.2. Il 7 maggio 2024 RI 1 ha presentato domanda di condono della restituzione di fr. 33'654.--, motivando come segue:
" (…) La mia domanda di condono si basa sul fatto che quando ho richiesto di non portare avanti la pratica di prestazione complementare è perché il mio stato di salute non mi permetteva di procedere con tale pratica.
La mia rinuncia è stata quindi fatta in buona fede in quanto, a causa di tale pratica, i miei sintomi psichiatrici sono aumentati mettendomi in grave difficoltà psico-fisica.
Infatti in data 18.5.2021 è stata emanata, a mio favore, una decisione di rendita Al intera. Tale decisione determina quindi le mie difficoltà e la mia disabilità che non mi ha permesso di procedere con la pratica.
Vorrei inoltre comunicare che non possiedo le risorse per poter restituire l'importo da voi richiesto.
In ogni caso la mia richiesta all'ufficio della prestazione complementare sarebbe da ritenersi nulla, in quanto l'art. 23 cpv. 2 LPGA prevede che una rinuncia è nulla se pregiudica gli interessi degni di protezione di un'altra istituzione assicurativa. Tale disposto si applica per analogia non solo alle rinunce di prestazioni, ma pure ai ritiri di domande di prestazione (CR LPGA-Pétremand, art. 23 LPGA N 56; STF del 21.05.13, 9C_1051/2012 c. 3.2)." (Doc. 31)
1.3. La Cassa, il 5 settembre 2024, ha emesso una decisione con la quale ha respinto la domanda di condono, non riconoscendo all’assicurata il requisito della buona fede, poiché la rinuncia alla PC non risultava giustificata (cfr. doc. 32-32B).
1.4. Contro tale provvedimento RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 7 ottobre 2024, ha interposto reclamo, chiedendo l’annullamento dello stesso e la concessione del condono della restituzione di fr. 33'654.-- (cfr. doc. 35; 35F).
Al riguardo la patrocinatrice dell’assicurata, per conto di quest’ultima, ha fatto valere, dapprima, che la sua assistita non era stata messa al corrente, a tempo debito, di eventuali compensazioni e restituzioni future fra le Casse coinvolte. In particolare non le era stato spiegato che la Cassa cantonale AVS/AI/IPG fosse tenuta a restituire la somma corrispondente agli AFI percepiti alla Cassa assegni familiari, una volta accordata la prestazione complementare, né che avrebbe dovuto rimborsare quest’ultima in caso di rinuncia alle PC.
È stato pure indicato, da un lato che l’Ufficio PC, nello scritto del 28 febbraio 2022, con cui ha preso atto della rinuncia alla domanda di PC non fa menzione, contrariamente a quanto previsto dall’art. 20 cpv. 3 Laps, dell’ampiezza, né delle conseguenze di tale atto dell’assicurata, la quale, a suo tempo non patrocinata, né seguita regolarmente da un’istituzione di pubblica utilità o da un curatore nelle questioni amministrative, ha in buona fede ritenuto che non ve ne fossero.
Dall’altro, che il formulario di richiesta delle prestazioni complementari del 30 luglio 2021 non riporta indicazioni riguardo al principio di sussidiarietà degli AFI/API per rapporto alle PC, se non un vago riferimento all’obbligo di informare.
L’avv. RA 1 ha puntualizzato che l’art. 6 cpv. 1 lett. d Laps recita, del resto, che il reddito computabile ai sensi di tale legge comprende i proventi ricevuti in virtù della LPC, per cui la sua cliente non poteva che ritenere che la somma non ricevuta a titolo di PC (che si può solo presumere che le sarebbe stata effettivamente riconosciuta) non sarebbe stata in seguito oggetto di decisione di restituzione. È stato specificato che anche il documento “Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni Laps”, che è forse il documento più chiaro e comprensibile per il richiedente medio, indica al p.to 4.3. che del reddito computabile fanno parte i proventi ricevuti in virtù della LPC.
La parte ricorrente ha poi asserito che lo stato psicofisico dell’assicurata (la quale è al beneficio di una rendita AI per un problema all’udito, ma è altresì confrontata con disturbi di natura psicologica che erano particolarmente acuti in concomitanza con il deposito e l’iter di verifica della domanda PC), benché al momento del deposito e del ritiro della domanda PC non fosse forse tale da ritenerla incapace al discernimento, ha comportato che le ripetute domande da parte del Servizio PC di completare la documentazione l’hanno sopraffatta con la conseguenza che la medesima non ha visto altra via d’uscita che ritirare la domanda di PC.
La rappresentante dell’insorgente ha, inoltre, contestato quanto affermato dalla Cassa, ossia che sarebbe stato semmai di esclusiva competenza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG decidere in merito all’applicazione dell’art. 23 cpv. 2 LPGA (secondo cui una rinuncia è nulla se pregiudica gli interessi degni di protezione di un’altra istituzione assicurativa e che si applica per analogia anche al ritiro di domande di prestazioni) e dunque sulla nullità della rinuncia PC. Secondo il legale la nullità dell’atto deve essere ritenuta d’ufficio, rispettivamente fatta valere da chi se ne prevale, e meglio dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. doc. 35A-35D).
In proposito è stato osservato:
" (…) la mia cliente ha sollevato la nullità del ritiro della domanda PC presso il competente Servizio solo in tempi recenti, quando la sua scelta (non sufficientemente motivata), ha avuto su di lei delle dirette ripercussioni (domanda di restituzione 3 aprile 2024). Il Servizio PC non si è espresso in merito alla nullità, ma ritiene ad ogni modo tardivo il proseguo della “vecchia” domanda PC e quindi una compensazione con le somme da voi chieste in restituzione. Suggerisce se del caso alla reclamante di presentare una nuova domanda PC." (Doc. 35E)
Infine la parte ricorrente si è chiesta quali sarebbero state le ripercussioni nel caso in cui la domanda di PC fosse stata rifiutata o chiusa con una non entrata in materia per mancanza dei necessari documenti, considerato che in occasione dei richiami inoltrati dal Servizio PC non vi è alcun riferimento a tali conseguenze per la richiedente (cfr. doc. 35E)
1.5. L’amministrazione, il 3 marzo 2025, ha emanato una decisione su reclamo, con la quale ha confermato il provvedimento del 5 settembre 2024, rilevando:
" (…)
4.
Nel caso in esame, l’adempimento del presupposto deve così essere esaminato in relazione alle dichiarazioni (Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione) firmate dalla signora RI 1 nel febbraio 2020 (prima richiesta di AFI-API) rispettivamente nel dicembre 2020 (rinnovo), successive alla domanda di rendita Al del 2019, con cui la richiedente è stata resa attenta che gli assegni sarebbero stati erogati a titolo provvisorio. La signora RI 1 non solo ha autorizzato la Cassa a compensare con le eventuali rendite AI e PC gli assegni a cui non avrebbe avuto diritto in caso di riconoscimento delle prestazioni federali, ma s'è altresì espressamente impegnata, in caso di mancata o parziale compensazione, a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto.
La reclamante ha pertanto accettato che gli assegni fossero versati sotto condizione risolutiva; conseguentemente, ella doveva sicuramente attendersi un'eventuale decisione di restituzione.
4.1.
In conclusione, la condizione della buona fede non è paÌesemente data poiché, come suesposto, una persona anche con i problemi di salute come indica il reclamo (che "può accadere che (…) influiscano sulla gestione corrente delle questioni amministrative private"), quando ha ricevuto gli assegni in oggetto poteva e doveva rendersi conto che la Cassa avrebbe poi considerato l’ammontare delle rendite Al e PC rivendicate, effettuando un nuovo calcolo e chiedendo la restituzione di quella parte a cui non avrebbe avuto diritto se fossero state computate le prestazioni federali.
Abbondanzialmente giova comunque rilevare che, nell'ipotesi in cui non le fosse, nonostante tutto, risultata perfettamente chiara detta connessione, ben avrebbe potuto chiederne conferma alla Cassa. D'altra parte, la signora RI 1 ha nel tempo dimostrato di sapere rapportarsi con l’amministrazione, ed interrogando personalmente la Cassa su dettagli di calcolo e coordinamento tra prestazioni (in merito, ad esempio al diritto ad assegni secondo la LAFam oppure alla riduzione dei premi di cassa malati), e facendo se del caso capo a terzi più avvezzi, dando disposizioni o facendosi assistere e/o delegando il compito (ad esempio, in data 30 giugno 2021 v'è stato un colloquio telefonico con una collaboratrice della __________ proprio sulla domanda di PC; __________ che ha poi ancora richiesto spiegazioni e copia dell'incarto nell'aprile 2024).
Certo è che la reclamante ha più volte potuto prendere atto di come la formulistica delle assicurazioni sociali, con le indicazioni in essi contenute, e le informazioni e documenti richiesti siano importanti
e decisive/i per l'attribuzione di prestazioni e il riconoscimento di diritti.
Significativo rimane infine che, in tutto questo tempo, la signora RI 1 stia ancora (solo) valutando di domandare le PC.
4.2.
Che la decisione di restituzione sia la conseguenza del computo di PC riconosciute con effetto retroattivo, oppure di una - mancata compensazione dovuta a - mancata rivendicazione di prestazioni federali, oppure del ritiro di una simile domanda e più genericamente di una rinuncia ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 Laps, oppure di altri motivi ancora (violazione dell'obbligo di collaborare od altro), poco importa.
In tal senso, a ben vedere, stante tutto quanto suesposto, le ulteriori censure avanzate dalla signora RI 1, sulla questione di sapere se le omissioni della reclamante potrebbero essere in qualche modo compensate da pretesi errori della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (che non avrebbe rispettato quanto disposto all'art. 23 LPGA, oppure ancora della scrivente Cassa (che avrebbe dovuto sostituirsi alla reclamante ed "eventualmente fare proseguire la domanda"), appaiono sprovviste di reale pertinenza.
In effetti, premesso che l'agire dell'amministrazione non rimedia comunque alla mancanza di buona fede, si tratta di domande che implicano il chinarsi sull'ordine di restituzione, ovvero sul dovere o meno computare tra i redditi anche le PC alle quali il richiedente ha rinunciato, mentre nell'ambito della procedura di condono è solo determinante sapere se la prestazione indebita è stata percepita in buona fede. In proposito, basti d'altra parte constatare che gli assegni chiesti in restituzione sono quelli versati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, mentre la rinuncia alle PC è successiva, del febbraio 2022. (…)" (Doc. A1)
1.6. Contro la decisione su reclamo del 3 marzo 2025 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale l’annullamento della stessa e il riconoscimento del condono domandato il 7 maggio 2025, in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’IAS per determinare in concreto la sussistenza dei presupposti del condono.
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente, oltre a riprendere in buona sostanza le argomentazioni esposte nel reclamo (cfr. consid. 1.4.), ha segnatamente addotto che l’assicurata non era stata informata dallo Sportello Laps, rispettivamente dalla Cassa, al momento della richiesta, né dell’erogazione degli assegni, del fatto che fosse tenuta a restituire la somma degli AFI e API percepiti, nel caso in cui non avesse fatto domanda di PC o qualora, in fase di domanda PC, avesse rinunciato alla stessa.
Inoltre è stato affermato che il documento “Procura, autorizzazione a fornire informazioni, compensazione”, sottoscritto dall’insorgente in occasione della prima richiesta di AFI/API nel febbraio 2020, nonché del rinnovo della stessa nel dicembre 2020, indica sì al p.to 3 il principio di sussidiarietà degli AFI/API rispetto alle PC, tuttavia riporta che “le prestazioni riconosciute vanno ritenute quali anticipi se successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della Laps (…) e che sono comunque tenuti a restituire quella parte di prestazione alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente”.
Secondo l’avv. RA 1 non si può, dunque, pretendere che un assicurato medio possa in buona fede comprendere che in caso di rinuncia e quindi di non concessione e mancato riconoscimento, le prestazioni sociali cantonali fossero da restituire.
La parte ricorrente ha, altresì, evidenziato che l’assicurata, nel periodo in cui ha fatto domanda di percepire le PC - estate 2021 - e nei mesi seguenti, era - ed è tuttora - in uno stato psicofisico precario, che la limita in maniera importante nella vita di tutti i giorni, come confermato dalla Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, che l’ha in cura dal 2018.
Al riguardo all’impugnativa è stato allegato un rapporto medico del 25 marzo 2025, da cui risulta che RI 1, nonostante venga sottoposta a un trattamento psichiatrico regolare e continuo tramite terapia combinata psicofarmacologica e psicoterapeutica, presenta un quadro clinico caratterizzato da un assetto psichico alquanto precario e instabile, invalidante (cfr. doc. A2).
È stato fatto valere che conseguentemente l’insorgente non era nelle condizioni psicofisiche per rendersi conto che il ritiro della domanda di PC portasse con sé una domanda di restituzione da parte della Cassa di AFI e API che si sarebbero rivelati percepiti a torto, né era in grado di comprendere la necessità di chiedere un consulto amministrativo e/o giuridico per trattare la pratica PC.
La rappresentante dell’assicurata, a nome di quest’ultima, ha poi rilevato che la giurisprudenza concernente l’art. 23 LPGA specifica che una rinuncia suppone che il diritto a tali prestazioni sia indubbio e che non si tratti quindi di mere eventuali prestazioni future, mentre invece al momento della “rinuncia” del 19 febbraio 2022 la ricorrente non aveva cognizione in merito al riconoscimento o meno delle PC, considerato che gli approfondimenti del caso da parte dell’Ufficio competente erano ancora in atto, sicché non poteva validamente rinunciare alle PC e la sua dichiarazione equivale a un semplice ritiro della domanda.
È stato puntualizzato che il ritiro della domanda del 19 febbraio 2022 doveva già a suo tempo essere considerato nullo, in quanto pregiudica gli interessi della Cassa e che quest’ultima avrebbe dovuto procedere, e ne avrebbe avuto la legittimazione, chiedendo il proseguimento della domanda in luogo dell’insorgente al fine di evitarle un danno economico.
La parte ricorrente ha, pertanto, concluso che l’assicurata ha agito in totale buona fede, non potendo sapere, tenuto conto della malattia che l’affligge, che gli AFI/API, in una situazione di mancato riconoscimento delle PC a seguito di rinuncia della domanda (ancora pendente), potessero risultare essere versati indebitamente con contestuale obbligo di restituzione (cfr. doc. I).
1.7. Nella sua risposta dell’8 maggio 2025 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 12 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato alla ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 33’654.--, percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia nel periodo da gennaio 2020 a dicembre 2021.
2.2. L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del Cantone Ticino) e della LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).
L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."
In proposito l’art. 10 Reg.Laps precisa che:
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.3. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
2.4. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 5.1.-5.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice, inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere, quindi, esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).
La negligenza grave è data quando un avente diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle stesse circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4).
La buona fede va, altrsì, negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.5. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.6. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, l’amministrazione ha negato il condono della restituzione dell’importo degli AFI e degli API percepiti dalla ricorrente da gennaio 2020 a dicembre 2021, ordinata con decisione del 3 aprile 2024 e cresciuta in giudicato incontestata, ritenendo che in concreto la condizione della buona fede non sia ossequiata. Più precisamente è stato evidenziato che l’insorgente, la quale il 19 febbraio 2022 ha chiesto di chiudere la pratica inerente la determinazione del diritto alle PC, tramite le dichiarazioni “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazioni” da lei sottoscritte nel febbraio e nel dicembre 2020, successivamente alla domanda di rendita AI del 2019, doveva sapere, perlomeno di principio, che gli assegni le sarebbero stati versati provvisoriamente fino a che non fosse stato accertato il diritto alle prestazioni sociali federali e che avrebbe dovuto restituire quella parte di prestazione alla quale non avrebbe avuto diritto nel caso di riconoscimento di rendite AI e PC. A mente della Cassa l’assicurata, anche con i suoi problemi di salute - in relazione ai quali in ogni caso neppure il medico curante ha concluso indubbiamente a favore di un’incapacità di comprendere e gestire pratiche amministrative -, doveva così attendersi una decisione di restituzione.
Se ciò non le fosse stato chiaro, avrebbe potuto chiedere conferma all’amministrazione (cfr. doc. 32-32B; A1; III).
La parte ricorrente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso.
Al riguardo è stato fatto valere, sostanzialmente, che l’assicurata - la quale soffre da tempo di disturbi psichici che la limitano in maniera importante nella vita di tutti i giorni, conformemente a quanto certificato dalla Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta - non era stata informata che fosse tenuta a restituire la somma degli AFI e API percepiti, nel caso in cui non avesse fatto domanda di PC o qualora, in fase di domanda PC, avesse rinunciato alla stessa.
La rappresentante dell’insorgente sostiene che non si possa pretendere che un assicurato medio possa in buona fede comprendere che in caso di rinuncia, e quindi di non concessione e mancato riconoscimento, le prestazioni sociali cantonali fossero da restituire, visto che il documento “Procura, autorizzazione a fornire informazioni, compensazione”, indica soltanto, in particolare, che le prestazioni riconosciute vanno ritenute quali anticipi se successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della Laps e che va restituita quella parte di prestazione alla quale non si avrebbe avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente.
È stato, del resto, precisato che l’assicurata non era nelle condizioni psicofisiche per rendersi conto che il ritiro della domanda di PC comportasse la restituzione degli AFI e API, né era in grado di comprendere la necessità di chiedere un consulto amministrativo e/o giuridico per trattare la pratica PC.
Secondo la parte ricorrente il ritiro del 19 febbraio 2022 della domanda di PC doveva, poi, essere considerato nullo con riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 23 LPGA, poiché l’assicurata a tale data non aveva cognizione in merito al riconoscimento o meno delle PC (cfr. doc. 35-35F; A1).
2.7. Chiamato a dirimere la concreta fattispecie, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che l’art. 23 LPGA, relativo alla rinuncia a prestazioni e applicabile in casu in virtù dell’art. 46 Laf (cfr. consid. 2.2.), prevede:
" 1 L’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3 L’assicuratore deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca."
Il principio della rinuncia di cui all’art. 23 LPGA si applica alle prestazioni delle assicurazioni sociali (e non ai diritti di procedura) rientranti nel campo di applicazione della LPGA (art. 2 LPGA) che sono dovute all’avente diritto (cfr. Sylvie Pétremand, in Anne-Sylvie Dupont, Margit Moser-Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 12 ad art. 23).
L’art. 23 LPGA consente la rinuncia a prestazioni in modo restrittivo. Le principali condizioni da adempiere sono le seguenti:
1. L’interessato ha diritto alle prestazioni a cui vuole rinunciare.
In effetti una rinuncia presuppone, per definizione, che l’assicurato abbia un diritto indubbio a delle prestazioni (cfr. versione in lingua francese dell’art. 23 cpv. 1 LPGA: “L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues”), ciò che implica che l’oggetto e l’estensione delle stesse sia nota all’interessato. Un assicurato non può rinunciare anticipatamente a prestazioni future (cfr. STF 9C_1051/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.1.; STF 8C_495/2008 consid. 2.1.2.).
2. Una dichiarazione di rinuncia in forma scritta (art. 23 cpv. 1 LPGA).
3. Gli interessi degni di protezione (secondo la giurisprudenza si tratta in particolare di interessi finanziari) di terzi (altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali) non sono lesi e non sono eluse delle disposizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA).
È compito dell’assicuratore al quale è stata presentata la dichiarazione di rinuncia esaminare la domanda da tale profilo.
La conseguenza giuridica, nel caso in cui la rinuncia leda gli interessi di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure tenda a eludere delle disposizioni legali, è la nullità della dichiarazione di rinuncia (art. 23 cpv. 2 LPGA; STF 9C_549/2022 del 12 aprile 2023).
La nullità può essere constatata in qualsiasi momento. In tal caso la rinuncia non esplica alcun effetto (nullità ex tunc) e non può essere sanata.
A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA qualora i presupposti della rinuncia siano ossequiati, l'assicuratore deve confermare per iscritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca
La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
In proposito cfr. Marco Reichmut, in Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2024, 5. edizione, n° 9 segg. ad art. 23; Ghislaine Frésard-Fellay, in Ghislaine Frésard-Fellay, Barbare Klett, Susanne Leuzinger, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2025, 2. edizione, n° 1 segg. ad art. 23; Sylvie Pétremand, in Anne-Sylvie Dupont, Margit Moser-Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 1 segg. ad art. 23.
2.8. Con sentenza 9C_1051/2012 del 21 maggio 2013 il Tribunale federale si è pronunciato in merito al caso di un assicurato il cui tutore, il 28 novembre 2005, siccome il suo pupillo stava svolgendo un apprendistato, aveva ritirato la domanda di prestazioni AI presso l’Ufficio AI, il quale, il 30 novembre 2005, aveva preso atto senza riserve della rinuncia e in seguito, nel dicembre 2011, aveva concesso una rendita intera con grado di invalidità del 100% dal 1° settembre 2009, non potendo riconoscere prima del settembre 2009 il diritto alla rendita, ritenuto, fra l’altro, che la prima domanda di prestazioni era stata ritirata.
L’Alta Corte ha stabilito che a ragione il Tribunale cantonale aveva deciso che il ritiro della domanda non ledeva gli interessi dell’assicurato, né quelli degli organi dell’assistenza sociale, precisando ad ogni modo quanto segue:
" (…) En l'espèce, au moment de la "renonciation" litigieuse, le 28 novembre 2005, l'intimé n'avait pas encore statué sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, parce que l'instruction de la demande présentée le 12 juillet 2004 était toujours en cours. Les prestations éventuellement dues au recourant n'étaient par conséquent pas connues et ne pouvaient faire l'objet d'une renonciation au sens de l'art. 23 LPGA. La déclaration du 28 novembre 2005 ne correspond donc pas à une renonciation à des prestations d'assurance, mais constitue un retrait de la demande de prestations.
3.2 Ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions. Selon un avis de la doctrine, la possibilité de retirer (sans restriction, ni condition) la demande de prestations avant la décision de l'assureur social découle de la maxime de disposition régissant l'assurance-invalidité (cf. art. 29 al. 1 LPGA), selon laquelle l'exercice du droit aux prestations suppose que celui qui y prétend s'annonce à l'assureur (Thomas Locher, loc. cit.). La maxime de disposition ne s'applique toutefois pas de manière illimitée, dans la mesure où la demande de prestations présentée par l'assuré vaut pour tous les types de prestations qui pourraient entrer en considération en relation avec l'atteinte à la santé annoncée et que l'assurance-invalidité peut aussi octroyer des prestations différentes de celles sollicitées par l'assuré. Si l'application de la maxime de disposition permet donc d'admettre que le retrait de la demande de prestations est en principe admissible, elle ne suffit cependant pas à renoncer à assortir de toute condition ou exigence l'exercice du droit de retrait.
Le cas de figure du retrait de la demande de prestations doit encore être distingué de celui où l'assuré s'abstient de présenter une demande de prestations. Lorsque l'assuré ne s'annonce pas à l'assurance-invalidité pour solliciter des prestations, les tiers auxquels des intérêts dignes de protection ont été reconnus - à savoir, les autorités ou tiers qui assistent régulièrement l'assuré ou prennent soin de lui de manière permanente - ont toutefois le droit de présenter une demande pour l'assuré, conformément à l'art. 66 al. 1 RAI (voir aussi, depuis le 1er janvier 2008, le cercle de personnes autorisées à faire une communication relative à la détection précoce [art. 3b al. 2 LAI]). Or, en cas de retrait de la demande de prestations, les intérêts dignes de protection de l'assuré lui-même ou de ces tiers peuvent être touchés. Il convient dès lors d'assortir le retrait de la demande de prestations à la condition que les intérêts légitimes de l'assuré ou d'autres personnes concernées ne s'y opposent pas (cf. ch. 1024 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans l'assurance-invalidité [CPAI; version valable dès le 1er janvier 2004, applicable en l'espèce]; cf. ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 782 n° 2857 s.). La situation est en effet semblable, du point de vue des intérêts en jeu, à celle d'une renonciation, de sorte que les conditions de l'art. 23 al. 2 LPGA sont applicables par analogie au retrait de la demande de prestations (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, p. 468 n° 2399). La déclaration de retrait doit par ailleurs revêtir la forme écrite et l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité en accuser réception par écrit (cf. ch. 1024 de la CPAI). (…)" (Le sottolineature sono della redattrice)
2.9. Per completezza va osservato che, per quanto attiene alla rinuncia a prestazioni sociali cantonali contemplate dalla Laps, l’art. 20 Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, è di tenore analogo all’art. 23 LPGA ed enuncia:
" 1Il titolare del diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3L’organo amministrativo competente deve confermare per iscritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia o della revoca."
Dal Messaggio 5723 del 15 ottobre 2005 relativo alla modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), p.to 2.5.4., si evince:
" 2.5.4 Rinuncia a prestazioni (art. 20 Laps)
Per le assicurazioni sociali federali, l’art. 23 LPGA dispone il diritto di rinunciare alle prestazioni sociali. A mente di questo Consiglio di Stato, giova riprendere i principi esposti dall’art. 23 LPGA anche nel regime Laps.
Il nuovo art. 20 Laps dispone quindi che l’avente diritto può rinunciare in qualsiasi momento alle prestazioni previste dalla legge; la rinuncia richiede la forma scritta. L’avente diritto può altresì revocare, con effetto pro futuro, la rinuncia alle prestazioni della Laps. Rinuncia e revoca sono però nulle se pregiudicano gli interessi di altre persone, istituzioni assicurative o assistenziali oppure si prefiggono di eludere le prescrizioni legali.
Nel regime “a cascata” instaurato dalla Laps, questa nuova disposizione di legge è ammissibile soltanto nella misura in cui l’avente diritto rinuncia a tutte le prestazioni Laps, nel senso di quelle che si susseguono nella cascata."
2.10. In concreto la ricorrente, nel mese di luglio 2021, ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni complementari alla rendita intera AI riconosciutale il 18 maggio 2021 a far tempo dal 1° ottobre 2019 (cfr. doc. 20=A3; 25A-25M).
Il Servizio prestazioni complementari ha posto diversi quesiti all’insorgente, richiedendo della documentazione segnatamente il 19 agosto 2021, il 27 settembre 2021, il 21 ottobre 2021 e il 13 dicembre 2021 (cfr. doc. 35AE-35AH).
Il 19 febbraio 2022 l’assicurata ha inviato al Servizio prestazioni complementari il seguente scritto:
" Come già comunicato rinuncio alla prestazione complementare e quindi chiudere la pratica che è in corso. L’iscrizione dei formulari l’ho fatta inizio estate ed ogni mese arrivava una lettera con altra documentazione e per questo al quanto purtroppo la mia salute ora è prioritaria e al quanto portatrice di un handicap e non sto bene per poter concentrami su altro." (Doc. 29B)
Il Servizio prestazioni complementari, con lettera del 28 febbraio 2022, ha comunicato all’insorgente di avere preso atto della rinuncia alla domanda di prestazione complementare (cfr. doc. 29A).
Allorché l’assicurata ha chiesto di chiudere la pratica in corso concernente la sua domanda di PC, non era ancora dato di sapere se l’interessata avesse diritto o meno a una prestazione complementare, rispettivamente, in caso affermativo, il relativo importo. La ricorrente non poteva, dunque, rinunciare a una PC che non era ancora stata determinata (cfr. consid. 2.7.).
Ne discende che, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.8.), la dichiarazione del 19 febbraio 2022 non costituisce una rinuncia a prestazioni, bensì corrisponde a un ritiro della richiesta del luglio 2021.
Come visto, le condizioni contemplate all’art. 23 cpv. 2 LPGA sono comunque applicabili per analogia anche al ritiro della domanda di prestazioni (cfr. consid. 2.8.).
Il Servizio prestazioni complementari era, perciò, tenuto a esaminare l’adempimento o meno dei presupposti relativi alla rinuncia al fine di valutare la validità del ritiro, in particolare della condizione secondo cui la rinuncia o il ritiro non debba ledere gli interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o assistenziali (cfr. consid. 2.7.).
Ciò a maggior ragione, considerato che nel caso di specie dalla richiesta di PC del luglio 2021 compilata dall’assicurata emerge, peraltro, che quest’ultima ha un figlio nato nel 2019, che il marito era senza attività lucrativa e che non percepiva alcun reddito da attività lucrativa, bensì soltanto una rendita AVS/AI di fr. 1'288.-- al mese, oltre alla rendita per il figlio di fr. 515.-- al mese (cfr. doc. 25E; 25H), entrate che non permettevano certo di fare fronte al proprio sostentamento, ma l’avrebbero potuta indurre a ricorrere ad altre assicurazioni sociali o all’assistenza sociale.
Il Servizio prestazioni complementari avrebbe, così, dovuto rendersi conto che gli interessi di altre istituzioni assicurative, o perlomeno assistenziali, erano concretamente a rischio di essere lesi (in casu l’insorgente percepiva già gli AFI e gli API, ma essi sono sussidiari rispetto alle PC; cfr. art. 6 cvp. 1 lett. d Laps; doc. 32) e ritenere conseguentemente nullo il ritiro della richiesta di PC del luglio 2021 (cfr. STF 9C_549/2022 del 12 aprile 2023), invece di semplicemente comunicare all’insorgente di avere preso atto della rinuncia alla domanda di prestazione complementare (cfr. doc. 29A).
Va, poi, ribadito che la nullità della rinuncia a prestazioni, rispettivamente del ritiro di una domanda di prestazioni può essere fatta valere in ogni tempo e che conseguenza della nullità è la completa inefficacia dell’atto di rinuncia o ritiro (cfr. consid. 2.7.; Marco Reichmut, op.cit., n° 53 segg. ad art. 23).
Considerata la nullità del ritiro della richiesta di PC del luglio 2021, è possibile richiedere la continuazione dell’istruttoria concernente tale domanda.
2.11. La ricorrente, nel febbraio 2022, ha sì dichiarato per iscritto di rinunciare alla pratica in corso, ossia ha ritirato la domanda di PC del luglio 2021.
Tuttavia, attentamente valutati tutti gli elementi fattuali del caso in esame, questa Corte ritiene che tale modo di agire non denoti un comportamento doloso o una negligenza grave
In primo luogo, al ritiro menzionato il Servizio prestazioni complementari, il quale ex art. 23 LPGA avrebbe dovuto verificare l’adempimento delle condizioni della rinuncia a prestazioni applicabili per analogia al ritiro di una domanda di prestazioni (cfr. consid. 2.7.), non ha sollevato alcuna obiezione.
A torto, come esposto al considerando precedente, visto che il Servizio in questione avrebbe dovuto ritenere nullo il ritiro alla luce della verosimile lesione di interessi degni di protezione di altri istituti assicurativi o dell’assistenza sociale.
Ad ogni modo ciò che conta ai fini della presente causa è che tale Servizio, nel febbraio 2022, abbia accettato il ritiro della richiesta di PC, senza la benché minima riserva.
In secondo luogo, all’assicurata, nel febbraio 2022, non era stato riconosciuto alcun diritto alle PC.
Pertanto, quanto figura nei documenti “Procura, autorizzazione a fornire informazioni, compensazione”, sottoscritti dall’assicurata nel febbraio e nel dicembre 2020 (cfr. doc. 35AC; 1D), e meglio che “le prestazioni riconosciute vanno ritenute quali anticipi se successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della Laps (…)” e che “ (…) sono comunque tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella parte di prestazione alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente”, considerato che il Servizio PC ha recepito senza riserve il ritiro della domanda di PC, poteva essere legittimamente interpretato dalla ricorrente nel senso che dal momento che non le era stata concessa alcuna ulteriore prestazione (PC), gli AFI e gli API non costituivano degli anticipi da restituire.
In ogni caso è vero che l’assicurata avrebbe potuto, prioritariamente, contattare la Cassa al fine di chiedere ragguagli prima di ritirare la domanda di PC.
È altrettanto vero, comunque, che tale mancanza, tutto ben ponderato, rappresenta, in concreto, tutt’al più (senza considerare i disturbi di salute della ricorrente) una negligenza di grado lieve (non sufficiente per negare la buona fede, cfr. consid. 2.4.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 4.7.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; STCA 39.2017.14 del 9 agosto 2017 consid. 2.12.; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.14; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_398/2013 del 7 giugno 2013).
2.12. In esito a quanto precede e tenuto conto del fatto che, essendo il ritiro della richiesta PC del febbraio 2022 nullo, la procedura concernente tale domanda del luglio 2021 può essere riattivata (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), occorre concludere, relativamente all’istanza di condono del 7 maggio 2024, che la ricorrente adempie il requisito della buona fede (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.11.).
Il primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo di fr. 33'654.-- è, dunque, ossequiato.
L'incarto va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché verifichi se sia rispettato il requisito dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 33'654.--, corrispondente agli AFI e API percepiti da gennaio 2020 a dicembre 2021.
2.13. L’insorgente viene resa attenta di dover richiedere la riattivazione della procedura relativa alla sua richiesta di PC del luglio 2021, ritenuta la nullità del ritiro (cfr. consid. 2.10.) e di dover collaborare con il Servizio prestazioni complementari (eventualmente con l’aiuto di terzi, se il suo stato di salute non le permette di agire individualmente) al fine di poter determinare se la stessa abbia diritto o meno alle PC.
In proposito giova evidenziare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Qualora l’insorgente venisse meno a tale obbligo, finalizzato ad appurare la sua situazione sia personale che finanziaria, e quindi il Servizio prestazioni complementari non possa entrare nel merito della domanda di PC o la respinga sulla base degli atti, la Cassa terrà conto del comportamento dell’assicurata e ne valuterà le conseguenze giuridiche dal profilo degli AFI e degli API.
Nell’ipotesi che all’assicurata siano attribuite delle prestazioni complementari con effetto retroattivo, la Cassa provvederà ad annunciare al Sevizio competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso.
2.14. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.1 del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
2.15. La ricorrente, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata.
2. È riconosciuta la buona fede di RI 1 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2021.
Di conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa per esaminare il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 33'654.-- e pronunciare una nuova decisione.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti