__________Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
39.2025.5

 

CL/DC/gm

Lugano

30 ottobre 2025               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 5 giugno 2025 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con la decisione su reclamo del 5 giugno 2025, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha respinto il reclamo presentato da RI 1 contro le decisioni del 25 marzo 2025 (cfr. doc. 2 e 3), mediante le quali l’amministrazione gli aveva, da una parte, riconosciuto il diritto ad un assegno integrativo (AFI) mensile di fr. 281.00 e, d’altra parte, rifiutato l’assegno di prima infanzia (API).

 

                                  L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:

 

" (…)

3. Esaminati i contenuti del reclamo la Cassa osserva quanto segue:

 

3.1. Ai fini del calcolo, gli importi computabili devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la lacuna di reddito Laps (…) – la quale determina l’importo annuo dell’assegno sulla base del quale viene stabilito l’importo mensile di diritto – corrisponde al fabbisogno annuo dell’unità di riferimento, in considerazione dei redditi e delle spese annue di quest’ultima.

Per quanto concerne la spesa relativa alla cassa malati, nel calcolo della prestazione AFI e API, sono computati un premio e una riduzione di premi dell’assicurazione malattie (RIPAM) corrispondenti al premio medio di riferimento (PMR) ai sensi della (…) (LCAMal).

Il PMR è determinato annualmente per ogni categoria di assicurato prevista dalla LAMal (adulto: dall’anno seguente al compimento dei 25 anni; giovane adulto: dall’anno seguente al compimento dei 18 anni; minorenne: fino alla fine dell’anno di compimento dei 18 anni). Con Decreto esecutivo del 06.11.2024 il Consiglio di Stato ha stabilito i seguenti PMR per l’anno 2025:

a) adulti:                        CHF 7'678.00

b) giovani adulti:           CHF 5'733.00

c) minorenni:                 CHF 1'755.00

L’unità di riferimento qui interessata è composta da: RI 1 (__________.1984), __________ (__________.1984) e __________ (__________.2022), quindi trattasi di due premi adulti (CHF 7'678.00 x 2) ed un premio minorenni (CHF 1'755.00) per un totale complessivo di CHF 17'111.00.

Visto tutto quanto sopra esposto, considerato che l’importo quale partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie corrisponde esattamente all’importo della spesa dei premi assicurazione malattia Laps, l’operazione della Cassa, ai fini del calcolo è corretta e neutra.

L’importo effettivo della spesa dei premi dell’assicurazione malattia di CHF 15'376.70 così come rivendicati in sede di reclamo, per definire la prestazione di diritto – importo inferiore rispetto a quello computato dalla Cassa – non può pertanto essere preso in considerazione.

 

3.2. Gli artt. 9 Laps e 5 RLAPS (…) definiscono in modo chiaro la spese per l’alloggio, ovvero la pigione di un appartamento (oppure il valore locativo dell’immobile di proprietà) e le relative spese accessorie, stabilendo degli importi massimi computabili. In particolare, per quanto concerne le spese accessorie, la pigione oppure il valore locativo vengono maggiorati del 15%.

Queste regole (artt. 9 Laps e 5 RLPAS), tranne casi del tutto eccezionali, tengono sufficientemente conto delle spese effettive a carico ei beneficiari. (…)

Detto che, nel caso concreto, non risultano segnali per ritenere il canone locativo molto basso rispetto al valore usuale per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località (sull’onere della prova cfr. art. 8 CC), ma anzi l’importo considerato (fr. 2'091.00) rimane comparabile con quanto stipulato ed effettivamente dovuto (fr. 3'240.00), non v’è pertanto motivo per scostarsi da questi principi.

Sulla garanzia dell’art. 8 Cost. fed. infine, per costante giurisprudenza, una norma disattendo il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa distinzioni irragionevoli o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Ora, contrariamente all’opinione del reclamante, la normativa in questione non introduce un’ingiustificata disuguaglianza di trattamento in quanto tutti i nuclei familiari si vedono riconoscere delle spese secondo i medesimi criteri, sostanzialmente secondo il numero di persone che compongono l’unità di riferimento (art. 9 cpv. 1 Laps).

Quanto considerato quale spese alloggiativa, risulta pertanto corretto.” (cfr. all. F a doc. I)

 

                          1.2.  Contro la decisione su reclamo l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

 

" (…) Come anticipato nella mia e-mail del 02 aprile 2025 (allegato A) e nel mio reclamo del 25 aprile 2024, l’importo totale mensile versato alla cassa malati quale sussidio cantonale è di fr. 1'281.40 (fr. 549.70 + fr. 588.20 + fr. 143.50) e non fr. 1'425.92, rispettivamente, l’importo annuale versato alla cassa malati quali sussidio cantonale è di fr. 15'376.70 e non di fr. 17'111.00 come asserito nelle decisioni in oggetto, pertanto, l’importo annuale versato alla cassa malati quale sussidio cantonale è da correggere secondo l’importo effettivamente versato (allegati G, H, I).

L’importo totale mensile quale affitto è di fr. 1'432.00 (1'162.00 affitto + 270.00 spese accessorie) e non fr. 1'336.25 (1’162.00 + 174.30), rispettivamente, l’importo annuale versato quale affitto + spese accessorie è di fr. 17'784.00 e non di fr. 16'035.00 come asserito nelle decisioni in oggetto, pertanto, l’importo annuale versato quale affitto e spese accessorie è da correggere secondo l’importo effettivamente versato.

Le spese accessorie sono state adeguate al rincaro del combustibile e all’aumento generale dei costi accessorie, il versamento di fr. 270.00/mese quale acconto spese accessorie ha comportato un conguaglio annuale di fr. 46.70 giustificando l’aumento delle spese accessorie (allegato B). La Cassa nelle decisioni in oggetto non tiene conto delle spese accessorie effettive dell’alloggio e dell’adeguamento del contratto di affitto (allegati Be e C), ma si milita alla seguente formula di calcolo del costo dell’alloggio: (affitto) + (15% affitto) quali spese accessorie (*)

Codesto metodo di calcolo, nel caso di specie viola palesemente il principio di uguaglianza dell’articolo 8 della Costituzione (…).

In conclusione, si chiede di accettare il presente reclamo [recte: ricorso], adattando gli importi effettivamente pagati per l’affitto e le spese accessorie di fr. 17'784.00/anno a fronte di fr. 16035.60 e di adattare il contributo effettivamente versato quale sussidio cassa malati di fr. 15376.70/anno a fronte di fr. 17111.00.” (cfr. doc. I)

 

                          1.3.  Nella sua risposta dell’8 agosto 2025, la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva:

 

" (…) A mente della Cassa, la documentazione trasmessa come pure le argomentazioni sollevate dal ricorrente non permettono di scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione. Chiedendo pertanto che la decisione impugnata venga confermata, rispettivamente il ricorso respinto, la Cassa così ribadisce e sottolinea quanto segue:

-        Per gli assicurati beneficiari di prestazioni Laps, la RIPAM corrisponde all’importo massimo ai sensi dell’art. 34 LCAMal (art. 43 cpv. 2 LCAMal), senza potere oltrepassare la lacuna di reddito definita ai sensi della Laps (cpv. 3) né l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di riferimento (cpv. 4). La RIPAM di cui beneficiano i membri della famiglia va poi dedotta dagli assegni in oggetto ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. b Laps, cosicché l’entrata (reddito) annulla l’uscita (spesa). La tabella di calcolo allegata alla decisione del 25 marzo 2025, seppure mostrando il sistema informativo i soli “limiti massimi” della spesa riconosciuta/bile (cfr. spese a pagine 5/6), bene poi mostra la corrispondente successiva deduzione di queste “altre prestazioni computabili Laps” (pagina 4/5) e pure spiega questo meccanismo alla nota 4 (per i dettagli, cfr. altresì il messaggio del 16 ottobre 2019 n. 7726 del Consiglio di Stato, pagina 14-15). In altri termini, concretamente, non v’è chi non veda che dedurre CHF 17’111- da CHF 17'111.- equivale a dedurre CHF 15'376.7 da CHF 15'376.70.

-        Nella concreta fattispecie, non si tratta di una pigione molto bassa, dove, in alcuni contesti, il 15% della stessa può non bastare a considerare le spese. Pertanto, differentemente dal caso a su tempo valutato con STCA 39.2006.4 del 4 ottobre 2006, non occorre eccezionalmente applicare altri parametri oppure disposti legali per analogia; al di fuori di casi del tutto eccezionali “il regime introdotto dalla Laps (…) tiene sufficientemente conto delle spese effettive a carico di un assicurato” (cfr. medesima sentenza, consid. 2.6.3. primo paragrafo).” (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Il 12 agosto 2025, il TCA ha trasmesso al ricorrente la risposta di causa ed ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, oppure no, la Cassa, nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia, abbia computato le spese accessorie per l’alloggio nella misura del 15% della pigione netta ai sensi dell’art. 5 Reg.Laps e se ha correttamente tenuto in considerazione l’ammontare dei premi LAMal dei componenti dell’unità di riferimento del ricorrente.

 

                                  Gli altri elementi del conteggio risultano, infatti, incontestati.

 

                          2.2.  Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStrI (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

                                  Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

 

                                  L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

 

                                  L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

 

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c)

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

 

                                  Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

 

" 1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

2

3 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.”

 

Gli art. 51 e 52 Laf fissano, invece, le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

 

Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale:

 

1 I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2 Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

 

Sempre con riferimento all’assegno di prima infanzia, l’art. 54 Laf enuncia inoltre che:

 

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

 

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                          2.3.  Ai sensi dell’art. 4 Laps:

 

"1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

 

                          2.4.  Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

                                  Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

 

                                  Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps) e viene determinato, ai sensi dell’art. 10a cpv. 1 Laps, tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

" 1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b) ...;

c) ...;

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

2.  Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

 

                                  Ai sensi dell’art. 7 Laps, la spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio.

 

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

 

" 1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)  ...;

j)  …

2.   Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

 

                                  L’art. 9 Laps riguarda la spesa per l’alloggio ed al riguardo dispone quanto segue:

 

“a) per le unità di riferimento composte da una persona:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento composte da due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento composte da più di due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%.

2Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.”

 

L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che tra le spese riconosciute figura “la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo”.

Dal 1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili) nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr. 1'390.-- mensili) nella regione 3.

 

Se più persone vivono nella stessa economia domestica la LPC prevede:

 

-        un supplemento di fr. 3'420.- nella regione 1, fr. 3'420.- nella regione 2 e fr. 3'480.- nella regione 3 per la seconda persona

-        un supplemento di fr. 2'460.- nella regione 1 e fr. 2'040.- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona

-        un supplemento di fr. 2'280.- nella regione 1, fr. 2'160.- nella regione 2 e fr. 1'800.- nella regione 3 per la quarta persona.

 

In concreto, il ricorrente e la famiglia risiedono ad __________, che si trova nella regione 2. Per un’UR di tre persone, nella regione 2, l’importo massimo riconoscibile, ai sensi dell’art. 9 Laps, è di fr. 26’064.- annui (fr. 18'300.- + fr. 3'420.- + fr. 4’344.-, cioè il 20% di fr. 21'720.-, = fr. 26'064.-), pari a fr. 2’172.- al mese (cfr., al riguardo, IAS, Informazioni periodiche “Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)”, consultabili su https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/informazioni_periodiche/2025_Info_periodiche_LAPS.pdf, valide dal 1° gennaio 2025).

 

Ai sensi dell’art. 5 Reg. Laps:

 

"1Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:

a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;

b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.

2In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.”.

 

                                  L’art. 10 Laps precisa, poi, a cosa equivale la soglia di intervento e prevede quanto segue:

 

"1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.–;

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 8’591.–;

c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 6’402.–;

d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4’896.–;

e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr.   4’879.–.

2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

 

                          2.5.  In una STCA 39.2006.4 del 4 ottobre 2006, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata cui l’amministrazione aveva negato l’erogazione dell’assegno integrativo ritenendo che non vi fosse una lacuna di reddito Laps.

                                 

                                  L’interessata aveva impugnato la decisione resa nei suoi confronti, facendo, in particolare, valere che a fronte di una pigione molto bassa, di fr. 400.- al mese, quanto computato dall’amministrazione - che aveva applicato il 15% del canone locativo netto come previsto dall’art. 5 Reg.Laps - si rivelava insufficiente per coprire le spese accessorie cui ella doveva effettivamente fare fronte.

                                  Tali spese accessorie, peraltro, non erano comprensive dei costi del riscaldamento che l’assicurata aveva provveduto ad installare presso l’abitazione ove viveva mediante la posa di due stufe a gas e di due termosifoni elettrici a olio. I costi mensili totali sono stati quantificati in fr. 300.- e quindi ben al di sopra dei fr. 60.- considerati dall’amministrazione a titolo di spese accessorie (15% di fr 400.-).

 

                                  In quella fattispecie, per quanto attiene alla spesa per l’alloggio ed alle spese accessorie, questa Corte, sentite le parti in udienza, ha constatato che la pigione netta mensile corrisposta dall’interessata, pari a fr. 400.- al mese per un appartamento di quattro locali, era molto esigua e si situava al di sotto del valore usuale per un immobile delle stesse dimensioni, nella medesima località.

                                  Il TCA ha, quindi, stabilito quanto segue a titolo di considerazioni generali:

 

" (…)

2.6.3. Questo Tribunale constata che, di regola il regime introdotto dalla Laps, che consiste nel conteggiare le spese di pigione netta maggiorata del 15% della stessa a titolo di spese accessorie, tiene sufficientemente conto delle spese effettive a carico di un assicurato.

Tuttavia nei casi in cui l’ammontare della pigione netta è assai esiguo, il 15% di esso non considera in modo reale le spese che deve sostenere un inquilino.

Se, da un lato, è vero che spesso la pigione è poco elevata in quanto la casa è vecchia, dall’altro, è altrettanto vero che l’importo delle spese accessorie non dipende dalla vetustà dell’immobile. Se dipendenza vi deve essere, la stessa è tutt’al più indirettamente proporzionale, nel senso che più lo stabile è vetusto e mancante di manutenzione più le spese saranno elevate (ad esempio se gli isolamenti non sono adeguati i costi di riscaldamento saranno ingenti).

Pertanto quando il canone locativo si situa al di sotto del valore usuale, l’applicazione dell’art. 5 Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.1.) ingenera inammissibili disuguaglianze di trattamento.

Quindi in virtù dell’art. 8 Cost, le due situazioni (quella in cui la pigione netta concordata è particolarmente bassa e quella in cui il canone di locazione netto è conforme al valore di mercato in una determinata zona) devono essere trattate in modo differente.

Secondo costante giurisprudenza, infatti, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 8 Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

Sotto questo profilo violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 130 V 18 consid, 5.2.; DTF 129 V 327 consid. 4.1.; DTF 129 I 265 consid. 3.2.; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).

Per ammettere una violazione dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legislatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 8 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trattarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr. STCA del 4 giugno 1998 nella causa S., 39.1998.18; RDAT II-1998 pag. 28 seg.; RDAT II-1999 pag. 155 seg.; STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubblicata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.; J.L. Duc - P.Y. Greber, "La portée de l'article 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II 473 seg. (573-576)).

In simili condizioni, si giustifica, dunque, un intervento del giudice atto a sanare questa inammissibile disuguaglianza di trattamento (cfr. STF del 19 settembre 2000 nella causa M. e M., 2P.67/2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 13; STCA del 7 aprile 2004 nella causa V., 39.2003.14, pubblicata in RtiD II-2004 N. 14 pag. 42).

A mente del TCA, in tali ipotesi (canone di locazione di un’abitazione molto basso rispetto al valore usuale per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località) per determinare l’importo della pigione da computare nel calcolo della prestazione armonizzata e coordinata dalla Laps vanno eccezionalmente applicati, per analogia, i disposti legali della LPC e OPC (cfr. art. 47 LAF) relativi alle spese di riscaldamento.

Queste disposizioni prevedono che, vanno computate le spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (effettive, cfr. art. 3b lett. b LPC).

Nel caso in cui le persone vivano in un appartamento in locazione da esse stesse riscaldato e non debbano pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va poi anche conteggiato un forfait per le spese di riscaldamento ex art. 16 cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI di fr. 840.-- annui.

È vero che l’applicazione del regime delle PC per determinare l’importo da computare a titolo di pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) nel calcolo dell’assegno integrativo nel caso di assicurati il cui canone di locazione è molto basso e che riscaldano essi stessi l’abitazione permette soltanto parzialmente di ristabilire la parità di trattamento con coloro la cui pigione netta è conforme al valore di mercato.

Spetta comunque al legislatore cercare una soluzione per ovviare efficacemente e totalmente agli inconvenienti legati a un ammontare molto basso della pigione ai fini del calcolo delle spese accessorie (cfr. STFA del 28 luglio 2006 nella causa C. Assicurazione c/ Q., K 47/04, consid. 5). (…).”

 

                                  Nel caso concreto, questo Tribunale ha così concluso:

 

" (…)

2.6.4. Nella presente fattispecie dal contratto di locazione emerge, come visto, che la pigione netta è di fr. 400.-- al mese, ovvero di fr. 4’800.-- annui per un’abitazione di quattro locali a __________.

Il canone di locazione, in concreto, è al di sotto del valore di mercato.

L’importo di fr. 50.-- mensili, corrispondenti a fr. 600.-- annui, per le spese accessorie si riferisce unicamente alle spese dell’acqua potabile, della fognatura e della disinfezione, come del resto attestato dalla __________ con scritto del 25 gennaio 2006 (cfr. doc. L, M).

Dalle carte processuali risulta, in effetti, che l’assicurata deve sostenere personalmente degli elevati costi di gas ed elettricità, e meglio per il periodo da ottobre 2004 a giugno 2005, compreso il conguaglio di fr. 216.75 per il lasso di tempo da luglio 2004 a settembre 2005, la somma di fr. 2'352.70 e per il periodo da aprile 2005 a dicembre 2005, compreso il conguaglio di fr. 1'535.95 per i mesi da ottobre 2004 a marzo 2005 e il conguaglio di fr. 313.05 da aprile a settembre 2005, l’importo di fr. 3'034.-- (cfr. doc. N).

In proposito giova evidenziare che per il periodo da ottobre 2004 a giugno 2005 la somma indicata sul conteggio della __________ è di fr. 2'665.75, in quanto anche per quel periodo è stato considerato il conguaglio di fr. 313.05 da aprile a settembre 2005 (cfr. doc. N).

In simili condizioni, alla luce delle particolari circostanze fattuali appena esposte, più precisamente della bassa pigione netta concordata, nonché della circostanza che l’assicurata provvede essa stessa a riscaldare l’abitazione, e sulla base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.6.3.), occorre concludere che al caso concreto, in relazione al computo della pigione, va applicato eccezionalmente il regime delle PC.

Di conseguenza, oltre al canone di locazione netto di fr. 4’800.-- annui, in casu vanno conteggiate le spese effettive di fr. 600.-- annui e l’importo forfetario di fr. 840.-- afferente al riscaldamento.

Complessivamente, quale spesa per la pigione, deve essere considerato l’ammontare di fr. 6'240.--, invece di quello di fr. 5'520.-- computato dalla Cassa.

 

                          2.6.  Nella presente evenienza, la Cassa, con decisione del 25 marzo 2025, ha concesso a favore di RI 1 un assegno integrativo di fr. 281.- mensili a decorrere dal 1° marzo 2025 (cfr. doc. 3).

                                  Contestualmente, con un’altra decisione pure del 25 marzo 2025, gli ha negato il diritto a percepire l’assegno di prima infanzia (cfr. doc. 2).

 

                                  In particolare, nei propri calcoli, l’amministrazione ha preso in considerazione quanto segue:

 

-        a titolo di reddito computabile Laps fr. 71'525.- annui. Tale voce si compone dei redditi da attività dipendente percepiti dal ricorrente e quantificati in fr. 74'945.- all’anno, ai quali si aggiungono fr. 2'580.- di AF base, per totali fr. 77'525.-, dai quali è stata dedotta la “franchigia reddito da lavoro” di fr. 6'000.- (cfr. doc. 3c-3d, 2b);

-        a titolo di spesa computabile Laps fr. 57'220.-. L’amministrazione ha computato fr. 16'035.- a titolo di “spesa alloggio effettiva”, i “premi assicurazione malattia Laps (con limiti massimi)” per fr. 17'111.-, gli “interessi passivi privati diversi da debiti ipotecare per abitazione primaria” di fr. 244.-, fr. 6'662.- di “contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP”, fr. 5'296.- di “contributi alla previdenza professionale (II pilastro)”, fr. 1'072.- quali “spese professionali doppia economia domestica” e fr. 10'800.- a titolo di “alimenti versati” (cfr. doc. 3c-3d);

-        quali “partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie” fr. 17'111.- (cfr. doc. 3c e 2b);

-        un fabbisogno di base di fr. 34'793.- (cfr. doc. 3c e 2b).

 

                                  Nell’ambito del calcolo volto a determinare il diritto all’assegno integrativo, la Cassa ha così constatato una lacuna di reddito Laps di fr. 3'377.- annui.

                                  L’amministrazione ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad un assegno integrativo di fr. 281.- mensili (cfr. doc. 3c).

 

                                  Nell’ambito del calcolo volto a stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia sono stati computati pure gli assegni integrativi, per cui il diritto a questa prestazione è stato rifiutato non essendo emersa nessuna lacuna di reddito (cfr. doc. 2a).

 

                                  Per quanto attiene alle spese cui il ricorrente e la sua UR fanno mensilmente fronte, dagli atti risulta quanto segue:

 

-        a decorrere dal 1° ottobre 2018, RI 1 loca un appartamento di 3.5 locali, sito in __________. La pigione mensile era inizialmente convenuta in fr. 1'100.-, cui si aggiungevano fr. 160.- quale acconto spese accessorie (cfr. doc. 1c);

-        in data 11 giugno 2024, al ricorrente è stato comunicato che a decorrere dal 1° ottobre 2024, in ragione, da una parte, dell’ “incremento dell’indice del costo della vita” e, d’altra parte, dell’aumento del tasso di interesse ipotecario (passato dall’1.5% all’1.75%), il canone di locazione sarebbe stato aumentato a fr. 1'162.- mensili (cfr. doc. 1). A quel momento, l’acconto spese era già superiore rispetto a quanto risulta dal contratto di locazione in atti. RI 1 doveva infatti versare fr. 270.- al mese a titolo di acconto spese accessorie (cfr. doc. 1).

 

                                  Con messaggio di posta elettronica del 2 aprile 2025, RI 1 ha contestato “il calcolo dell’assegno integrativo” operato dall’amministrazione, cui ha comunicato quanto segue:

 

" (…)

1. Il totale assicurazione malattia non è corretto in quanto alle casse malati vengono versati i seguenti importi:

RI 1, fr. 549.70/mese

__________, fr. 588.20/mese

__________, fr. 143.50/mese

Somma mensile fr. 1281.40, mentre, la somma annuale di fr. 15376.70 e NON fr. 17111.00 come indicato nella decisione. La spesa di fr. 15376.70 è inferiore all’importo massimo riconosciuto per 3 persone.

 

2. Il totale affitto non è corretto in quanto vengono versati i seguenti importi:

affitto, fr. 1162.00/mese

spese accessorie, fr. 270.00/mese

posteggio, fr. 50.00/mese

Somma mensile fr. 1482.00, mentre, la somma annuale di fr. 17784.00 e NON fr. 16035.00 come indicato nella decisione. La spese di fr. 17784.00 non supera l’importo massimo riconosciuto per 3 persone.” (cfr. doc. 4i)

 

                                  Con reclamo del 25 aprile 2025, RI 1 ha formalizzato le proprie contestazioni, che ha ribadito, aggiungendo, in relazione ai costi d’alloggio, che “le spese accessorie sono state adeguate al rincaro de combustibili e all’aumento generale dei costi accessori, il versamento di fr. 270.-/mese quale acconto spese accessorie ha comportato un conguaglio annuale di fr. 46.70 giustificando l’aumento delle spese accessorie (allegato D). L’istituto delle assicurazioni sociali nella decisione non tiene conto delle spese accessorie effettive dell’alloggio e dell’adeguamento del contratto di affitto (allegati D + E), ma si limiti alla seguente formula di calcolo del costo dell’alloggio: “(affitto) + (15% affitto) quali spese accessorie. Codesto metodo di calcolo, nel caso di specie viola palesemente il principio di uguaglianza dell’articolo 8 della Costituzione (…)” (cfr. doc. 4-4a).

 

                                  Con la decisione su reclamo del 5 giugno 2025, la Cassa ha, come visto, confermato i propri due precedenti provvedimenti (cfr. doc. 7a-7d; supra consid. 1.1.).

 

                                  Davanti al TCA, come già aveva fatto in allegato al proprio reclamo, RI 1 ha trasmesso, tra gli altri, il conteggio delle spese accessorie per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Riconducibili all’ente locato dal ricorrente, per l’anno in questione, vi sono state spese per totali fr. 1'236.05 tra riscaldamento, acqua calda, illuminazione zone comuni, portineria ecc., cui si aggiungono fr. 1'630.65 di “contatore __________” (__________; cfr. anche pag. 4-5 doc. all. B a doc. I). A fronte di acconti sulle spese accessorie versati per totali fr. 2'820.- in quello stesso periodo, a carico del ricorrente vi erano ancora ed a saldo fr. 46.70 (cfr. all. B a doc. I).

 

                          2.7.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ricorda, innanzitutto, che nella STCA 39.2006.4 del 4 ottobre 2006, riprodotta al consid. 2.5. (alla quale il ricorrente fa implicito riferimento nel proprio ricorso; cfr. doc. I), ha stabilito che “quando il canone locativo si situa al di sotto del valore usuale” per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località, per determinare l’importo della pigione da computare nel calcolo della prestazione armonizzata e coordinata dalla Laps vanno eccezionalmente applicati, per analogia, i disposti legali della LPC e OPC relativi alle spese accessorie e alle spese di riscaldamento (cfr. supra consid. 2.5.).

 

                                  Al riguardo, l’art. 16b OPC prevede che oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell’articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (cpv. 1).

                                  L’importo annuo del forfait è uguale alla metà dell’ammontare di cui all’articolo 16a OPC (cpv. 2), ai sensi del quale, in particolare, “Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait” (cpv. 1), il cui importo annuo ammonta a fr. 3'480.- (cpv. 3).

 

                                  Nella presente fattispecie, come visto, l’assicurato deve pagare una pigione mensile di fr. 1'162.-. Quale acconto per le spese accessorie versa fr. 270.- al mese (cfr. supra consid. 2.6.).

 

                                  La pigione effettiva maggiorata, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a Reg. Laps (cfr. supra consid. 2.4.), del 15% (che su fr. 1'162.- corrisponde a fr. 174.30) per le spese accessorie corrisponde a fr. 1'336.30 al mese ed a totali fr. 16'035.60, arrotondati dall’amministrazione in fr. 16'035.- sia nei propri calcoli, che nella decisione su reclamo impugnata dal ricorrente.

 

                                  Il ricorrente censura l’operato della Cassa che tiene conto del 15% della pigione, e quindi di fr. 174.30, quale ammontare per le spese accessorie e non di quanto egli è effettivamente chiamato a versare ogni mese al locatore, pari a fr. 270.- (cfr. supra consid. 1.2.). A titolo di spesa per l’alloggio, a mente di RI 1 dovrebbe essere considerato un importo mensile di fr. 1'432.- (fr. 1'162.- + fr. 270.-) parti a fr. 17'184.- annui.

 

                                  Il TCA constata che nel caso concreto non figura nessun accertamento compiuto dall’amministrazione atto a dimostrare che la pigione pagata dall’assicurato è usuale per un appartamento situato in quella località e delle medesime dimensioni.

                                  Nella decisione su reclamo, al punto 3.2., la Cassa si limita ad affermare che non “risultano segnali per ritenere il canone locativo molto basso rispetto al valore usuale per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località (sull’onere della prova cfr. art. 8 CC)”. Essa indica peraltro due importi (fr. 2'091.- e fr. 3'240.-) dei quali non si evince la pertinenza con il caso concreto.

                                  D’altra parte è invece dimostrato che nel caso concreto l’importo del 15% della pigione copre soltanto il 63,6% delle spese accessorie che deve pagare l’assicurato, a cui va aggiunto un conguaglio di fine anno di fr. 46.70.

                                  Ora, come visto, nella sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha stabilito che di regola il regime introdotto dalla Laps tiene sufficientemente conto delle spese accessorie effettive a carico di un assicurato. Tuttavia, in taluni casi, il 15% di esso non tiene sufficientemente conto delle spese effettive.

                                  Nel caso concreto siamo proprio confrontati con una situazione di questo genere.

                                  In simili condizioni il TCA non può approvare l’operato dell’amministrazione senza disporre di ulteriori elementi che spieghino i motivi di questo risultato.

                                  Si impone quindi il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, dopo avere stabilito quali sono i valori usuali delle pigioni pagate in quella località in appartamenti di dimensioni analoghe, si pronunci nuovamente sulle spese accessorie da computare all’assicurato.

                                  Al riguardo il TCA sottolinea che l’appartamento è situato ad __________, destinazione turistica di nicchia con una popolazione più ridotta e, quindi, con pigioni mediamente più alte rispetto ad altri luoghi del __________ (su questo tema cfr. la Mozione datata 10 ottobre 2022 __________).

                                  Questi accertamenti si giustificano tanto più se si considera che l’importo massimo mensile che può essere preso in considerazione nella regione 2 per una famiglia composta da 3 persone (spese accessorie comprese) ammonta a fr. 2’172.- mensili (fr. 26’064.- annui).

 

                          2.8.  Per quanto attiene alla locazione del parcheggio presso la propria abitazione (ritenuto che il ricorrente indica di corrispondere mensilmente fr. 1'162.- per la pigione, fr. 270.- di acconto spese e fr. 50.- di posteggio, per il totale mensile fatto valere in sede ricorsale di fr. 1'482.-, pari a fr. 17’784.- annui che chiede vengano computati in luogo dei fr. 16'035.- presi in considerazione dalla Cassa), il TCA rileva che dalla documentazione in atti emerge che RI 1 corrisponde una pigione mensile di fr. 50.- (cfr. doc. 1i), per totali fr. 600.- annui.

 

                                         A tale proposito giova rilevare che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - di cui agli art. 6, 8 e 9 Laps (cfr. supra consid. 2.4.), sono elencati in modo esaustivo.

 

Ad eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998; a proposito delle spese per il posteggio, non considerate spese di carattere professionale, cfr. la STCA 39.2010.16 del 7 marzo 2011 consid. 2.18.).

 

Pertanto al pagamento del posteggio va fatto fronte con l’ammontare relativo alla soglia di intervento.

 

Da questo profilo, l’operato dell’amministrazione si rivela corretto e la decisione su reclamo merita conferma.

 

                          2.9.  Per quanto attiene al computo dei premi di cassa malati, il TCA ritiene che anche in questo caso l’operato della Cassa meriti tutela.

 

                                  In concreto, infatti, l’amministrazione nel calcolo delle prestazioni AFI e API ha tenuto conto sia dei premi LAMal, che della riduzione di premio dell’assicurazione malattie (RIPAM), nella misura massima, pari al premio medio di riferimento (PMR) ai sensi della LCAMal (cfr. art 8 cpv 1 lett. g Laps citato supra al consid. 2.4., artt. 28 e 29 LCAMal).

 

                                  Il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2025 del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 (cfr. BU N. 36 dell’8 novembre 2024, pag. 275) prevede i seguenti PMR:

 

" (…) Premi medi di riferimento (art. 40 lett. b LCAMal)

– fr. 7'678 per gli adulti;

– fr. 5'733 per i giovani adulti;

– fr. 1'755 per i minorenni.”

 

                                  Per l’unità di riferimento del ricorrente, l’importo massimo ammonta a fr. 17'111.- (due adulti ed un minorenne; (7’678 x 2) + 1’755 = 17’111).

 

                                  Questa è la cifra che la Cassa ha computato nei propri calcoli (cfr. doc. 2 e 3).

 

                                  In concreto, la somma dei premi di cassa malati del ricorrente e della sua famiglia è inferiore a tale ammontare e corrisponde, secondo a quanto affermato nel ricorso, a fr. 15'376.70.

 

                                  Tuttavia ritenuto che, come risulta dal calcolo della Cassa (cfr. doc. 3d e 3c), il medesimo importo viene considerato, da una parte tra le spese computabili e, d’altra parte, fra le altre prestazioni Laps (partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie), l’operazione matematica risulta quindi neutra nel suo risultato.

                                  Ne consegue che considerare fr. 15’376.70 anziché fr. 17'111.- non muterebbe comunque il risultato finale quanto all’ammontare della lacuna di reddito Laps e di conseguenza dell’assegno integrativo spettante al ricorrente.

 

                        2.10.  Alla luce di tutto quanto qui sopra esposto, la decisione su reclamo deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari affinché, dopo avere compiuto gli accertamenti indicati, si pronunci nuovamente sull’importo da computare a titolo di spesa per l’alloggio.

 

                        2.11.  In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.1 del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

 

                        2.12.  La richiesta del ricorrente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. all. e a doc. I) deve essere intesa, dunque, solo come domanda di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia assegni familiari cantonali è gratuita (cfr. supra consid. 2.8.).

                                  L’insorgente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato.

 

                                  In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 5 giugno 2025 è annullata.

 

                                  § Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari affinché si pronunci nuovamente sulle spese per l’alloggio da computare nel calcolo dell’assegno integrativo.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti