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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 luglio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 giugno 2025 emanata da |
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CO 1
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, il 9 febbraio 2023, ha inoltrato alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) il formulario “Assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL) – Revisione del diritto anno 2023” (cfr. doc. 1 1/14- 1 6/14).
Con decisione del 16 febbraio 2023 la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto agli assegni familiari a favore dei tre figli, __________ (__________2007), __________ (__________2012) e __________ (__________.2014) a far tempo dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 per complessivi fr. 650.-- mensili (fr. 250.-- per __________, fr. 200.-- per __________ e fr. 200.-- per __________) (cfr. doc. 3 1/2).
Il provvedimento menzionato riporta l’obbligo, segnatamente, per il titolare del diritto “di informare immediatamente, al massimo entro dieci giorni lavorativi, la Cassa CO 1 di ogni e qualsiasi cambiamento che potrebbe modificare il diritto all’assegno, in particolare ogni modifica che dovesse subentrare rispetto alla situazione indicata sul formulario di richiesta (es.: modifica della situazione familiare, personale, economica e/o lavorativa del titolare del diritto o di altri membri indicati, modifica e/o interruzione della formazione della /e persone per la/e quale/i son stati richiesti gli assegni di formazione)”.
È stato, altresì, precisato che gli “assegni familiari riscossi in eccesso o indebitamente devono essere restituiti” (cfr. doc. 3 2/2).
1.2. Il 28 novembre 2024 RI 1 ha presentato un ulteriore modulo “Assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL) – Revisione del diritto”, in cui ha indicato che la moglie, __________, percepisce prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità dal 1° ottobre 2023 e ha risposto affermativamente al quesito “le persone indicate sul formulario o i figli per i quali le sono corrisposti gli assegni, percepiscono una prestazione complementare (PC) alla rendita AVS/AI?” (cfr. doc. 18 5/9; 18 2/9).
L’assicurato, l’8 febbraio 2025, ha inoltre compilato una nuova “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa”, specificando che la moglie riceve, oltre a una rendita AI, una prestazione complementare (PC) alla rendita AI, come pure che è stata depositata una domanda di PC il 1° ottobre 2023 (cfr. doc. 21 1/11 – 21 8/11).
In effetti con decisione del 22 novembre 2023 l’Ufficio assicurazione invalidità ha assegnato a __________ una rendita d’invalidità (37,5% di una rendita intera), nonché tre rendite per figli dal 1° ottobre 2023 (cfr. do. 23 2/20 – 23 4/20).
La Cassa __________, il 18 giugno 2024, ha altresì riconosciuto a __________ una prestazione complementare, richiesta il 12 dicembre 2023, e il rimborso del premio di assicurazione malattia per lei, l’assicurato e i tre figli con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2023 (cfr. doc. 23 12/20 – 23 20/20).
1.3. La Cassa, il 27 febbraio 2025, ha emesso una decisione con cui nei confronti di RI 1 ha limitato la validità della decisione di attribuzione degli assegni familiari a favore dei tre figli al 30 settembre 2023 e gli ha ordinato di restituire l’importo degli assegni familiari percepiti a torto dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2024, pari a fr. 9’750.-- (fr. 650 x 15 mesi).
È stato aggiunto che “la Cassa si occuperà di chiedere in restituzione l’importo pari a CHF 540.10, direttamente alla Cassa __________”, considerato che tale somma, riguardante il pagamento degli assegni per i mesi di ottobre 2023, gennaio 2024 e marzo 2024, è stata trattenuta dalla Cassa e riversata alla Cassa __________, in quanto posta a compensazione di contributi arretrati, oggetto di esecuzione (cfr. doc. 24 1/7 – 24 4/7).
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, rilevando che “nel caso concreto, dalla documentazione pervenutaci nel mese di febbraio 2025, risulta che la signora __________ dal 1° ottobre 2023 è al beneficio di una prestazione complementare e che i figli percepiscono una rendita per figli dell’AI. Pertanto, visto quanto precede, gli assegni percepiti quale persona senza attività lucrativa dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 sono da restituire alla Cassa” (cfr. doc. 24 2/7).
1.4. Con decisione su opposizione del 10 giugno 2025 la Cassa ha confermato la precedente decisione del 3 aprile 2025 (cfr. doc. 27 1/3 – 27 3/3), con cui era stata respinta la domanda dell’assicurato volta a ottenere il condono della somma di fr. 9'750.-- pervenuta all’amministrazione il 21 marzo 2025 (cfr. doc. 26 1/5), non essendo realizzato il presupposto della buona fede.
A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato:
" (…)
2.
Secondo l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
L’obbligo succitato è pure riportato sul retro di ogni decisione emessa dalla Cassa, quantificando pure che le informazioni le devono pervenire entro dieci giorni lavorativi.
Per quanto precede la Cassa non può ritenere che l’insorgente non fosse a conoscenza delle conseguenze giuridiche nel caso in cui fossero state versate delle prestazioni complementari, ciò in considerazione del fatto che egli era in possesso della decisione di diritto che riportava la citata informazione.
Richiamato tutto ciò che precede la Cassa non può far altro che riconfermare la presa di posizione iniziale, ossia quella di non riconoscere la buona fede all’insorgente. (…)” (Doc. A2)
1.5. Il 31 luglio 2025 è pervenuto al TCA un tempestivo (cfr. doc. A1) ricorso contro la decisione su opposizione del 10 giugno 2025, nel quale RI 1 ha addotto:
" (…) ho deciso di fare ricorso contro la decisione dell'CO 1, per il motivo che mi trovo in entrambe le situazioni previste dalla legge per l'ottenimento di questo condono. Ho provato a spiegargli la situazione telefonicamente spiegando che ho assolutamente agito in buona fede, infatti lo confermano le mie telefonate precedenti dove chiesi a che punto fossero questi assegni figli ed essi sono la prova schiacciante che ho agito in buona fede, dopodiché ho cercato di spiegargli anche la situazione familiare causata da una grave malattia di un membro della famiglia che loro conoscono molto bene, nonostante tutti miei tentativi di fargli capire la mia situazione fanno finta come se non fosse nulla. Ho spiegato di aver agito in buona fede in caso di necessità sono disposto a giurarlo davanti ad un tribunale. Loro conoscono bene la mia situazione sanno che mi ritrovo in grosse difficoltà causate da più fattori come il coronavirus e la malattia del membro familiare fanno finta di niente anche se la legge parla chiaro per quanto riguarda queste situazioni. Inoltre, vorrei anche capire come mai un'istituzione delle assicurazioni sociali si comporta così avendo tutte le prove in mano e conoscendo bene la mia situazione. Inoltre, ci tengo a informarvi che sono in attesa della vostra decisione sperando che almeno voi capiate la mia situazione e facciate una decisione proporzionata alla mia situazione.
Volevo anche informarvi che io momentaneamente non ho reddito e non capisco come fanno a pretendere che io riesca a fare questa restituzione; infatti, ho cercato più volte di spiegargli questa situazione. (…)” (Doc. I)
1.6. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 21 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le medesime sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 9'750.-- percepito a torto a titolo di assegni familiari dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2024.
2.2. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009 (dal 1° agosto 2020 Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari – LAFam; cfr. RU 2020 2775; FF 2019 pag. 5415), all'art. 2 dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
Giusta l’art. 3 cpv. 1 vLAFam, in vigore fino al 31 luglio 2020, gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:
a. l’assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;
b. l’assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
Il nuovo tenore dell’art. 3 cpv. 1 LAFam, valido dal 1° agosto 2020, prevede:
" Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a.
l’assegno per i figli, versato dall’inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA1), l’assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d’età;
b.
l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo; l’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.”
L’art. 3 cpv. 2 LAFam enuncia in particolare che nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell’articolo 5.
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 e 2 vLAFam in vigore fino al 31 dicembre 2024:
" 1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.
2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.”
A far tempo dal 1° gennaio 2025 l’art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam è stato modificato nel senso che gli importi sono stati aumentati a fr. 215 per l’assegno per i figli e a fr. 268 per l’assegno di formazione (cfr. RU 2024 493).
Per inciso si segnala che nel quadro dell’iniziativa parlamentare “Famiglie forti grazie ad assegni adeguati” (23.046) depositata da Marc Jost il 14 marzo 2023 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20230406) la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 27 agosto 2025, ha approvato un progetto preliminare di modifica della LAFam.
Tale progetto preliminare, posto in consultazione, corredato di un rapporto esplicativo, fino all’8 gennaio 2026, prevede di aumentare gli importi minimi degli assegni familiari di cui all’articolo LAFam, portandoli a 250 franchi per gli assegni per i figli e a 300 franchi per gli assegni di formazione (cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2025-09-25.aspx?lang=1040).
L’art. 3 della legge sugli assegni di famiglia (Laf) del Cantone Ticino in vigore dal 1° gennaio 2009 sancisce che:
" Gli importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.”
2.3. Giusta l'art. 19 LAFam, concernente il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, prevede che:
" 1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.
1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.
2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."
Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam:
" 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile. "
Secondo l'art. 18 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
2.4. Per poter beneficiare di assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa, il diritto federale, come appena esposto, prevede all’art. 19 cpv. 2 LAFam che il reddito imponibile non ecceda il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che in ogni caso non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI annue.
Il Canton Ticino, inizialmente, non aveva fatto uso della facoltà contemplata all’art. 18 OAFami (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 6.1.).
Infatti l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf), in vigore fino al 31 dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.
Con la modifica del 27 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione è però mutata, visto che il nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale prevede che in deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.
Il Cantone Ticino, facendo uso della facoltà di cui all’art. 18 OAFami, dal 1° gennaio 2013 ha, dunque, introdotto una regolamentazione più favorevole agli aventi diritto.
Con sentenza 39.2020.4 del 23 novembre 2020, pubblicata in RtiD II-2021 N. 49 pag. 288 segg., questa Corte ha stabilito che la deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam contemplata all’art. 32 cpv. 2 Laf si riferisce alla sola condizione del limite di reddito con la conseguenza che conformemente al diritto federale le persone senza attività lucrativa che beneficiano di PC sono escluse dal diritto agli assegni familiari indipendentemente dal loro reddito.
Il TCA ha ritenuto conforme alla volontà del legislatore cantonale escludere in ogni caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari come previsto dal diritto federale (cfr. pure STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022).
Per completezza è utile aggiungere che le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e valide dal 1° gennaio 2009, stato: 1° gennaio 2025 al p.to 607.1 enunciano:
" 607.1 percezione di assegni familiari per le persone prive di
8/20 attività lucrativa è esclusa per:
– le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;
– le persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;
– un figlio che dà diritto a una prestazione per i figli dell’AI giusta l’articolo 22 capoverso 3 LAI (v. N. 524); (n.d.r.: prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell’AI)
– un figlio per cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI;
– un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale orfano;
– un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI o di un’indennità giornaliera dell’AI.
Solo le prestazioni complementari annue (prestazioni pecuniarie) ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC escludono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Le persone che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC (prestazioni in natura), ma che non beneficiano di una prestazione complementare annua, possono chiedere gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché soddisfino le altre condizioni (sentenza del Tribunale federale 8C_655/2013 del 18 agosto 2014, consid. 4.4.1).
L’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, che viene versato direttamente all’assicuratore-malattie, è una prestazione complementare annua che esclude il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa.
Per contro, le riduzioni dei premi secondo la LAMal e le pertinenti leggi cantonali non sono considerate prestazioni complementari.
Questi motivi di esclusione non si applicano per il diritto delle madri disoccupate secondo l’articolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2)."
2.5. L’art. 25 cpv. 1 LPGA, relativo alla restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam (cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.), stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato
In proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
2.6. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.7. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
2.8. L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi rivendica prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni. (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).
2.9. Nella presente evenienza la Cassa ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 9'750.--, corrispondenti agli assegni familiari percepiti dal ricorrente quale persona priva di attività lucrativa nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2024, in quanto a seguito della richiesta di rinnovo del novembre 2024 e della nuova domanda del febbraio 2025 è emerso che alla moglie, alla quale il 22 novembre 2023 erano state assegnate una rendita d’invalidità e delle rendite AI per figli con effetto dal 1° ottobre 2023, nel giugno 2024 sono poi stati riconosciuti, in particolare, una prestazione complementare (calcolata tenendo conto della medesima, del marito e dei tre figli; cfr. doc. 23 14/20 – 23 17/20) e il rimborso di premi dell’assicurazione malattia per lei, il coniuge e i tre figli (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
Al riguardo il TCA rileva che in effetti ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LAFam secondo cui il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI, e delle DAFam il diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa è escluso allorché il coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cfr. consid. 2.4.).
L’amministrazione ha, poi, negato all’insorgente il condono della somma di fr. 9'750.--, non ritenendo adempiuto il presupposto della buona fede (cfr. consid. 1.4.; 2.5.; 2.6.).
2.10. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è, quindi, applicabile anche al settore degli assegni familiari contemplati dalla LAFam.
In un giudizio del 30 aprile 1996, pubblicato in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996 pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo la restituzione.
In proposito con sentenza C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, la nostra Alta Corte ha, poi, deciso che:
" (…) il n'y a pas lieu d'abandonner la jurisprudence établie avant l'entrée en vigueur de la LPGA, relative aux conditions de la remise de l'obligation de restituer des prestations d'assurance sociale versées à un assuré, après qu'une autre assurance sociale lui a alloué, pour la même période, des prestations à titre rétroactif sous la forme d'un capital. Les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances a rendre cette jurisprudence conservent leur pertinence et les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas de retenir, comme on l'a vu, la volonté du législateur de modifier, à cet égard, les règles matérielles telles que définies sous l'empire des art. 47 al. 1 aLAVS et 79 al. 1bis aRAVS.
5.3.4 Il s'ensuit que le recourant est en principe tenu à restitution s'il disposait encore du capital versé par l'assurance-invalidité à titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment correspond à celui de l'entrée en force de la décision de restitution, soit au 31ème jour après la notification de la décision sur opposition rendue le 11 juin 2003 par le Service de l'emploi (cf. consid. 5.2 supra). Contrairement à l'opinion des premiers juges, il ne se justifie pas de s'écarter de l'art. 4 OPGA au motif que l'assuré pourrait compromettre la restitution en se dessaisissant du capital versé par l'assurance-invalidité. Il convient plutôt, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a renoncé a des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI (sur cette question, voir en particulier : Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 46/2002 p. 417 ss; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC), RSAS 1996 p. 208 sv.). Dans cette mesure, l'assuré sera tenu à restitution. Il sera également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l'art. 5 OPGA, la fortune fictive calculée en appliquant par analogie les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI, en relation avec la distraction du capital versé par l'assurance-invalidité, n'entrant toutefois plus en considération dans ce second calcul. (…)"
Cfr. pure STF 9C_246/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 3.3.
2.11. In concreto è vero che la decisione del 18 giugno 2024 con cui è stata attribuita una prestazione complementare a __________ ed è stato riconosciuto il rimborso del premio dell’assicurazione malattia per la medesima, l’assicurato e i tre figli, prevede il versamento alla moglie del ricorrente di PC retroattive a decorrere dal 1° ottobre 2023 (cfr. doc. 23 12/20 – 23 20/20).
È altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente, già nella domanda di condono e nell’opposizione, ha asserito di non disporre di reddito, né di sostanza a causa del lungo periodo di disoccupazione, rispettivamente di non avere alcuna entrata in dal 2009 dovendo aiutare la moglie affetta da gravi problemi di salute (cfr. doc. 26 1/5; 28 1/4).
Nel ricorso egli ha ribadito di trovarsi in grande difficoltà causata fra l’altro dalla malattia di un membro della famiglia e di non avere alcun reddito (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
Tutto ben ponderato, considerato segnatamente che il ricorrente, il quale ha percepito gli assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa, deve provvedere, in particolare, al sostentamento dei tre figli minori che vivono nella sua unità di riferimento e occuparsi della moglie malata, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’importo delle prestazioni complementari corrisposte, con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2023 al 31 maggio 2024, a __________ il 25 giugno 2024, pari a fr. 23'367.-- (cfr. doc. 23 13/20), non fosse, per buona parte, più disponibile già al momento dell’ordine di restituzione del 27 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.3.; STFA C 267/99 del 16 marzo 2000; STCA 39.2007.2 del 18 aprile 2007 consid. 2.12.).
Di conseguenza, nel caso di specie, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte in DTF 122 V 221(= Pratique VSI 1996 pag. 267) e SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, un onere troppo grave non può essere per principio negato.
Ciò che, del resto, neppure è stato fatto valere dall’amministrazione (cfr. doc. A2; III).
La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa a priori (cfr. STCA 39.2011.1 del 16 maggio 2011; STCA 39.2007.2 del 18 aprile 2007; STCA 39.2004.9 del 16 dicembre 2004; STCA 39.2001.16 del 9 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 N. 12 e per dei casi analoghi in ambito LADI cfr. pure STCA 38.2007.48 del 18 ottobre 2007; 38.99.00162 del 4 gennaio 2000).
2.12. Per quanto attiene al requisito della buona fede, va evidenziato che la Cassa ha negato l’adempimento di tale presupposto, indicando, da un lato, che l’assicurato non l’ha informata in merito al deposito della domanda di prestazioni complementari da parte della moglie e al conseguente ottenimento del diritto. Dall’altro, che il medesimo era a conoscenza delle conseguenze giuridiche nel caso in cui fossero state versate delle prestazioni complementari (cfr. doc. 27 2/3; A2; consid. 1.4.).
Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che la decisione riguardante le PC è stata emessa il 18 giugno 2024 con effetto dal 1° ottobre 2023 (cfr. doc. 23 12/20; consid. 1.2.).
Ne discende che prima del 18 giugno 2024 l’insorgente avrebbe potuto, ad ogni modo, comunicare all’amministrazione soltanto l’inoltro della richiesta di prestazioni complementari e, conseguentemente la possibilità che a sua moglie fossero riconosciute delle PC.
Il TCA ritiene, dunque, che, anche considerando che il ricorrente non abbia debitamente avvertito la Cassa della domanda volta all’ottenimento di prestazioni complementare alla rendita AI, al medesimo, per il periodo ottobre 2023 – giugno 2024, nonostante il suo dovere di collaborare concretizzato nell’obbligo di informare ogni cambiamento (cfr. consid. 2.8.), indicato peraltro nel provvedimento del 16 febbraio 2023 con il quale la parte resistente gli ha riconosciuto gli assegni familiari a favore dei tre figli da gennaio 2023 a dicembre 2024 (cfr. doc. 3 1/2; consid. 1.1.), non debba comunque essere imputata tale mancanza.
L’assicurato, fino alla notifica della decisione del 18 giugno 2024 con cui la Cassa __________ ha assegnato alla moglie, a far tempo dal 1° ottobre 2023, una prestazione complementare, calcolata considerando, oltre alla medesima, il marito e i tre figli, non sapeva se la richiesta di PC della moglie del 12 dicembre 2023 sarebbe stata effettivamente riconosciuta, né era al corrente dell’importo della prestazione che le sarebbe stata erogata, né del momento preciso a partire dal quale sarebbe sorto tale diritto.
A quel momento il versamento degli assegni familiari non era, pertanto, effettuato a torto.
Un eventuale avviso alla Cassa della domanda di PC e dunque dell'ipotetica pretesa di tali prestazioni non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini degli assegni familiari da erogare, in quanto decisivo per l’esclusione degli assegni familiari è la riscossione delle PC nel caso in cui, segnatamente, i figli per i quali sono chiesti gli assegni familiari hanno diritto a una rendita per figli dell’AI (cfr. consid. 2.4.; STCA 39.2001.16 del 9 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).
Anche ritenendo che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla decisione del 18 giugno 2024, dell’inoltro della domanda di PC da parte della coniuge dell’insorgente (in effetti il formulario “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa” compilato comunque dal ricorrente successivamente al periodo determinante in concreto – ottobre 2023 - giugno 2024 –, ovvero l’8 febbraio 2025 a pag. 2 prevede che “il deposito di una domanda e/o il riconoscimento di una prestazione complementare all’AVS/AI/IPG devono essere immediatamente comunicati alla Cassa CO 1”; cfr. doc. 21 2/11), avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni familiari a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio indicando che l’assicurato, qualora sua moglie avesse ricevuto le PC, avrebbe dovuto restituire gli assegni familiari -, l’omissione dell’insorgente, tenuto conto che la valutazione del grado di diligenza richiesto avviene sì in base a un parametro oggettivo, senza però ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ossia, ad esempio, la capacità di giudizio e il livello di istruzione (cfr. consid. 2.6.), non costituisce una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può essere negata.
Nella sentenza già menzionata e pubblicata in DTF 122 V 221, nonché in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" (…)
4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale de
recours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la mesure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).
On peut également se rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois informée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste titre relevé les juges de première instance. (…)"
Di conseguenza occorre concludere che nel periodo dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024 il ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni familiari corrispostigli.
2.13. Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi da luglio a dicembre 2024.
Con la notifica della decisione del 18 giugno 2024 relativa alla concessione di prestazioni complementari alla coniuge del ricorrente quest’ultimo ha saputo che l’autorità competente, oltre a corrispondere un importo retroattivo per il periodo ottobre 2023 - giugno 2024, avrebbe versato mensilmente una PC alla moglie e avrebbe rimborsato il premio dell’assicurazione malattia dei cinque membri della sua famiglia (cfr. doc. 23 12/20; consid. 1.2.).
L’insorgente, in ossequio dell’obbligo di comunicare ogni mutamento della situazione personale e/o economica, così come previsto anche nella decisione del 16 febbraio 2023 di attribuzione degli assegni familiari da gennaio 2023 a dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1.), avrebbe, pertanto, dovuto comunicare senza indugio alla parte resistente quanto stabilito dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 18 giugno 2024 e non attendere di presentare, il 28 novembre 2024, il modulo “Assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL) – Revisione del diritto” e l’8 febbraio 2025 una nuova “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa” per specificare che la moglie, oltre a una rendita AI, beneficiava di una prestazione complementare (PC) alla rendita AI (cfr. consid. 1.2.).
Del resto dalle carte processuali nemmeno risulta che il ricorrente abbia contattato l’amministrazione al fine di sapere come la decisione del giugno 2024 relativa alle PC si conciliasse con il precedente provvedimento del febbraio 2023 riguardante gli assegni familiari (cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025; STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, pubblicata in DLA 2025 Nr. 8 pag. 198).
Ne discende che la violazione commessa dall’assicurato nel lasso di tempo luglio - dicembre 2024 configura una negligenza grave.
L'invocata buona fede non deve, perciò, essere ammessa per tale periodo.
In proposito giova rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_640/2023 del 19 aprile 2024 consid. 6, ha sottolineato che un arco di tempo di due mesi per informare l’amministrazione dell’aumento dei propri redditi costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede, condizione del condono (cfr. pure STF 8C_766/2007 del 17 aprile 2008 consid. 4.3.).
2.14. Stante quanto precede, questa Corte deve concludere che l’assicurato non era in buona fede unicamente dopo aver ricevuto la decisione del 18 giugno 2024 con la quale la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha assegnato a sua moglie le prestazioni complementari.
Un eventuale condono può, dunque, concernere gli assegni familiari percepiti a torto dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024, ad esclusione degli assegni familiari di cui il ricorrente ha beneficiato a favore dei tre figli durante i mesi da luglio a dicembre 2024.
L'incarto va, perciò, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma corrispondente agli assegni familiari ricevuti indebitamente da ottobre 2023 a giugno 2024.
Per quanto attiene all'importo degli assegni familiari relativi ai mesi da luglio a dicembre 2024, esso dovrà per contro essere in ogni caso restituito, dal momento che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.13.), per questo lasso di tempo non può essere riconosciuta al ricorrente la buona fede, primo presupposto per ottenere il condono (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
Infine va osservato che nel provvedimento del 3 aprile 2025 di diniego del condono la Cassa ha indicato che all’insorgente è data la facoltà di concordare un piano di rientro rateale (cfr. doc. 27 2/3).
Questo Tribunale, al riguardo, rileva che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche del ricorrente deve essere pattuita con l’amministrazione.
Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_178/2019 del 20 marzo 2019, nel quale l’Alta Corte ha evidenziato che “i ricorrenti possono soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro dell'importo in restituzione”; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.; in ambito di assicurazione contro la disoccupazione cfr. STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2008.15 del 7 agosto 2008 consid. 2.8.).
2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del condono della somma di fr. 9'750.-- relativi ad assegni familiari erogati in virtù della LAFam da restituire.
Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAFam non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.11 del 13 novembre 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2023.9 del 27 novembre 2023 consid. 2.10.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
2. È riconosciuta la buona fede del ricorrente per il periodo dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024.
§ L'incarto è rinviato alla Cassa CO 1 affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione degli assegni familiari percepiti dall’assicurato da ottobre 2023 a giugno 2024 e pronunci una nuova decisione.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti