Raccomandata

 

 

Incarto n.
39.2026.1

 

rs

Lugano

27 aprile 2026    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2026 di

 

 

RI1, _______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 25 novembre 2025 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 23 gennaio 2023 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha accordato a RI1 un assegno integrativo di fr. 776.-- mensili per i mesi di novembre e dicembre 2022 (cfr. incarto Cassa doc. 1; incarto Laps doc. 03; 24D; 25).

 

                          1.2.  Il 26 giugno 2025 la Cassa ha ordinato a RI1 di restituire l'importo di fr. 776.-- percepito indebitamente a titolo di assegno integrativo per il mese di dicembre 2022, computando, oltre al reddito da attività indipendente, il reddito conseguito lavorando presso _______, occupazione svolta dal 21 novembre 2022 al 12 maggio 2023, ma emersa soltanto successivamente (cfr. incarto Cassa doc. 5; A1).

                          1.3.  L’11 agosto 2025 RI1 ha presentato domanda di condono, facendo valere una precaria situazione economica e la sua buona fede (cfr. incarto Cassa doc. 6).

 

                          1.4.  La Cassa, il 12 settembre 2025, ha emesso una decisione con la quale ha respinto la domanda di condono, non riconoscendo all’assicurata il requisito della buona fede, poiché non aveva comunicato tempestivamente l’inizio dell’attività lavorativa presso _______ per il lasso di tempo 21 novembre 2022 – 12 maggio 2023 (cfr. incarto Cassa doc. 7).

 

                          1.5.  Contro tale provvedimento RI1 ha interposto un reclamo datato 15 ottobre 2025 e spedito tramite raccomandata il 22 ottobre 2025, nel quale ha chiesto di accogliere la sua domanda di condono.

                                  Al riguardo la medesima ha asserito, in particolare, che i due primi versamenti relativi a novembre e dicembre 2022 hanno avuto luogo il 25 gennaio 2023 e che prima di ricevere la decisione della Cassa non poteva conoscere le condizioni per il diritto all’AFI, in quanto rese note a provvedimento emesso e notificato. La medesima ha, inoltre, affermato che tutte le supplenze svolte per il _______ tra il 21 novembre 2022 e il 12 maggio 2023 sono state comunicate “tempestivamente nel limite del possibile” e ufficialmente certificate dal datore di lavoro, ovvero dalla _______, signora _______, come richiesto dalla Cassa (cfr. incarto Cassa doc. 8).

 

                          1.6.  L’amministrazione, il 25 novembre 2025, ha emanato una decisione su reclamo, con la quale ha confermato il provvedimento del 12 settembre 2025, rilevando:

 

" (…)

4.   Nel caso specifico, si rileva che la Cassa è venuta a conoscenza dell'inizio della nuova attività, lavorativa c/o _______ avvenuta il 21 novembre 2022, unicamente in data 31 ottobre 2023 con l'inoltro della richiesta di rinnovo dell’assegno familiare integrativo (AFI) dal 1° novembre 2023.

      Dalle evenienze riportate risultano pertanto disattesi gli obblighi di informazione riportati tra l'altro su ogni decisione emessa, come pure sulla conferma d'inoltro della richiesta di prestazioni Laps. La ricorrente era perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica è da comunicare tempestivamente all'autorità decisionale competente per il pagamento della prestazione.

      Orbene, non comunicando tempestivamente l'inizio della nuova attività lavorativa c/o _______, allorquando si beneficia di assegni, si impedisce in particolare alla Cassa di verificare il diritto corretto alle prestazioni sociali.

      In simili condizioni, nuovamente la buona fede della reclamante - intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni chieste in restituzione - deve essere esclusa.

      Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non potendo riconoscere la buona fede, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, non si entra nel merito dell'onere troppo grave. (…)" (doc. A1)

 

                          1.7.  L’assicurata ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su reclamo del 25 novembre 2025, chiedendo l’accoglimento della domanda di condono.

 

                                  A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto le medesime argomentazioni esposte nel reclamo. Inoltre ella ha precisato che la supplenza presso la _______ è stata breve, che le supplenze non sono mai prevedibili, né quantificabili a priori e che le supplenze di pochi giorni non possono determinare alcun effettivo cambiamento della situazione economica (cfr. doc. I).

 

                          1.8.  Nella risposta di causa del 16 gennaio 2026 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).

 

                          1.9.  La ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 7 febbraio 2026, al quale ha allegato alcuni documenti (cfr. doc. V; 1-5).

 

                        1.10.  La parte resistente ha preso posizione al riguardo il 19 febbraio 2026 (cfr. doc. VII).

 

                        1.11.  Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  In relazione al riferimento della ricorrente alla ritardata emanazione, il 23 gennaio 2023 - ossia cinque mesi dopo la sua domanda del settembre 2022 -, della decisione con cui la Cassa le ha riconosciuto un assegno integrativo di fr. 776.-- mensili per novembre e dicembre 2022 (cfr. doc. I; incarto Cassa doc. 1; 8), va osservato che dalle carte processuali emerge che la richiesta di assegni familiari risale piuttosto al novembre 2022. In effetti la check-list riguardante la documentazione da produrre è stata consegnata all’assicurata dal Comune di Melide il 2 novembre 2022 e l’appuntamento allo Sportello Laps è stato fissato il 17 novembre 2022 per il 24 novembre 2022 (cfr. incarto Laps doc. 03; 25).

 

                                  Ad ogni modo l’amministrazione ha emanato il provvedimento in questione (cfr. incarto Cassa doc. 1).

 

                                  La causa, da questo profilo, è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. STF 9C_220/2022 dell11 agosto 2022; ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale della persona interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_282/2024 del 24 maggio 2024; STCA 42.2019.39-40 del 27 aprile 2020 consid. 2.2.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.).

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato alla ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 776.-- percepiti a torto a titolo di assegno integrativo per il mese di dicembre 2022.

 

                          2.4.  L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del Cantone Ticino) e della LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).

 

                                  L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

 

" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche."

 

                                  In proposito l’art. 10 Reg.Laps precisa che:   

 

" È considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

 

                          2.5.  In relazione al condono l’art. 26 cpv. 3 Laps sancisce:

 

" La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave."

 

                                  Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                          2.6.  Per quanto riguarda i presupposti del condono, va ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 5.1.-5.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

 

                                  La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

 

                                  Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

 

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

 

                                  Compete al giudice, inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                  La buona fede deve essere, quindi, esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                  Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_613/2025 del 27 marzo 2026 consid. 3.2.; STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.-3.2.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                  Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).

                                  La negligenza grave è data quando un avente diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle stesse circostanze (cfr. STF 8C_613/2025 del 27 marzo 2026 consid. 3.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4).

 

                                  La buona fede va, altresì, negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_613/2025 del 27 marzo 2026 consid. 3.2.; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                          2.7.  Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

 

                                  Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                          2.8.  Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

 

                                  Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

                                  Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.).

 

                          2.9.  In concreto giova, altresì, evidenziare che il 29 novembre 2022 l’assicurata ha sottoscritto una dichiarazione - controfirmata dallo Sportello Regionale Laps di _______ - che prevedeva, tra l’altro, che doveva essere immediatamente comunicata, segnatamente, ogni variazione rilevante della situazione economica dell’unità di riferimento, quale l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. incarto Laps doc. 01B).

 

                                  Nella decisione concernente l’assegno integrativo per i mesi di novembre e dicembre 2022 emessa a favore dell’insorgente il 23 gennaio 2023 è stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona. Sono citati a titolo esemplificativo, in particolare, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, nonché l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1A).

 

                                  Pertanto l’assicurata, contrariamente a quanto da lei asserito, e meglio che soltanto dopo aver ricevuto la decisione del gennaio 2023 è venuta a conoscenza delle condizioni da rispettare (cfr. doc. I; 8), già dalla fine di novembre 2022 era stata resa attenta del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf), ai fini del diritto all’assegno, deve essere informata di ogni modifica rilevante relativa alle sue condizioni economiche.

 

                        2.10.  L’insorgente, nella replica, ha indicato di aver comunicato allo Sportello Laps di _______, il 29 novembre 2022, che stava svolgendo la sua prima supplenza dell’anno scolastico 2022-2023 (cfr. doc. V).

 

                                  Tale affermazione, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. VII), non è, però, stata supportata da prova alcuna, risultando così una mera allegazione di parte.

 

In proposito giova rilevare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

 

                                  Ne discende che, in concreto, non può essere tenuto conto di alcuna comunicazione in relazione all’attività di insegnante alle dipendenze del _______ iniziata nel mese di novembre 2022, perlomeno fino alla richiesta di rinnovo dell’AFI scadente a fine ottobre 2023 (cfr. incarto Cassa doc. 2).

 

                                  Questa Corte ritiene che la violazione commessa dall’assicurata, considerato pure che il 31 dicembre 2022 aveva ricevuto il conteggio di stipendio del mese di dicembre 2022 di fr. 4'011.85 netti (cfr. incarto Cassa doc. 4), configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio dell’attività lavorativa dipendente.

 

                        2.11.  Per quanto attiene alla censura della ricorrente secondo cui nell’ordine di restituzione non le è stata contestata alcuna negligenza (cfr. doc. V), il TCA si limita a evidenziare che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione che è stata erogata in contrasto con la legge e alla quale, quindi, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.

                                  Nella procedura di restituzione è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_513/2023 dell’8 aprile 2024 consid. 3.2.3.; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

 

                        2.12.  L’esito della vertenza nemmeno può essere differente considerando, per ipotesi di lavoro, che l’assicurata abbia informato della sua attività lavorativa alle dipendenze del _______ iniziata nel novembre 2022 in occasione dell’incontro del 29 novembre 2022 presso lo Sportello Laps di _______.

 

                                  In effetti il Tribunale federale, in un giudizio 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, pubblicato in DLA 2025 Nr. 8 pag. 198, al consid. 4.1., ha ricordato che il comportamento che esclude la buona fede non è limitato alla violazione del dovere di annunciare determinate situazioni, bensì si riferisce anche all’omissione di informarsi presso l’amministrazione per chiarire un proprio obbligo o un requisito del diritto a prestazioni (cfr. pure STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid. 3.2.; 5.3.; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.2.; in ambito di richiesta di condono di prestazioni complementari, in relazione alla mancata richiesta di informazioni all'amministrazione circa dei conteggi erronei, cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3).

 

                                  Al riguardo cfr. STF 8C_613/2025 del 27 marzo 2026 consid. 5.2.2.; STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015; STF 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46; STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011; STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004; STFA C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019; STCA 39.2014. 1 del 21 luglio 2014; STCA 39.2012.13 del 13 marzo 2013.

 

                                  Nel caso di specie un'attenta lettura della Tabella di calcolo AFI del 23 gennaio 2023 relativa ai mesi di novembre e dicembre 2022 (cfr. incarto Cassa doc.1C; 1E) avrebbe permesso alla ricorrente, in primo luogo, di constatare che l’amministrazione non aveva computato alcunché a titolo di reddito da attività dipendente.

                                  In secondo luogo, di rendersi, dunque, conto del fatto che l’ammontare dell’AFI riconosciutole per il mese di dicembre 2022 risultava più elevato di quello effettivamente spettantele, poiché la Cassa che non aveva conteggiato il reddito da lei conseguito in quel mese lavorando alle dipendenze del _______.

 

                                  L’insorgente avrebbe dovuto, così, accorgersi immediatamente dell'errore e segnalarlo alla Cassa o perlomeno chiedere ragguagli in merito.

                                  Non avendo proceduto in tale senso, non può in ogni caso essere riconosciuta la sua buona fede (cfr. STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019; STCA 38.2014.1 del 21 luglio 2024; STCA 39.2012.14 del 20 febbraio 2013; 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

 

                                  In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, un eventuale errore dell’amministrazione non rimedia alla mancanza di buona fede della ricorrente (cfr. STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid.3.4.3.; DLA 2006 N. 29 pag. 312).

 

                                  È, poi, utile sottolineare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006).

 

                        2.13.  Stante quanto precede, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dell’insorgente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo del 25 novembre 2025 emanata dalla Cassa.

 

                                  A titolo abbondanziale va osservato che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’assicurata deve essere concordata con la Cassa, come del resto evidenziato da quest’ultima nella decisione su reclamo, menzionando ad esempio la possibilità di un pagamento rateizzato (cfr. doc. A1 pag. 3).

                                  Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019 consid. 2.10.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

                        2.14.  In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

                                  A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                  In concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.3 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 39.2025.1 del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, in quanto non privo di oggetto, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti