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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2026 di
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 febbraio 2026 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 febbraio 2026 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 31 ottobre 2025 con il quale aveva limitato al 30 giugno 2022 la validità del diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa riconosciuto a RI1 a favore del figlio ______, nato il _____ 2008, e le aveva ordinato di restituire l’importo degli assegni di familiari percepiti a torto dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2025, pari a fr. 8’612.--, ritenuto che la medesima era al beneficio di prestazioni complementari e che il figlio riceveva una rendita per figli dell’assicurazione invalidità (cfr. doc. 32 1/5-3/5=A1; 40=A3).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 3 febbraio 2026 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e quindi della richiesta di restituzione, di dichiarare illegittima la revisione retroattiva, di accertare l’errata applicazione dell’art. 5 FamZG e il suo diritto alle prestazioni minime familiari previste dalla FamZG per il periodo in esame, di condannare l’IAS al versamento retroattivo delle prestazioni dovute e di accertare la corretta forma AVS/Infostar.
A sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha addotto:
" (...)
2. Errata applicazione dell'art. 31 LPGA
Non si è in presenza di un'omissione informativa dell'assicurata, bensì di un difetto di coordinamento interno tra IAS, CCAVS e Servizio PC.
3. Inesistenza dei presupposti dell'art. 53 LPGA
Dalla decisione stessa risulta che il 21 ottobre 2025 la IAS ha ottenuto in un solo giorno tutte le informazioni dalla CCAVS.
Non si tratta quindi di "fatto nuovo", bensì di informazioni già presenti nell'apparato amministrativo.
Giurisprudenza TF: DTF 145 V 266.
4. Violazione del principio di buona fede (art. 9 Cost.)
Per anni le prestazioni sono state versate sulla base di decisioni formali mai contestate.
5. Vizio formale di identificazione
(RHG - RS 431.02 / RL 144.100 / 144.110 /25 OSC (LS 211.112.2).) Nei registri armonizzati federali (AVS/lnfostar) la persona è identificabile unicamente tramite la forma ufficiale: Cognome, Nome. L'utilizzo di forma difforme costituisce un vizio formale decisamente rilevante e fondamentale. La forzatura di ricevere posta non conforme, per poter procedere, non intende l’accordo di accettarle e sono espressamente respinte, anche retroattivo. Con la presente si vuole anche escludere una possibile interpretazione giudiziale ai sensi delle considerazioni 2.3 del DTF 9C_654/2023, secondo cui: "sono stati ricevuti documenti ufficiali indirizzati a una persona non rappresentata e quindi si è indicato che si è sentita interpellata".
6. Errata applicazione del diritto federale - FamZG (RS 836.2)
L'art. 5 del FamZG stabilisce in modo vincolante, per tutti i Cantoni, le prestazioni minime familiari.
Tali importi sono stati adeguati con effetto dal 1° gennaio 2023 e ammontano a:
- CHF 215 assegno per figli al mese
- CHF 268 assegno di formazione al mese
Prima di tale data gli importi minimi federali erano pari a:
- CHF 200 assegno per figli
- CHF 250 assegno di formazione
Anche qualora la IAS ritenesse non più adempiuti i presupposti PSAL, restava comunque l'obbligo di verificare e garantire almeno tali prestazioni minime federali per l’intero periodo oggetto di revisione.
7. Contraddizione manifesta nella decisione IAS (calcolo pag. 3) È particolarmente rilevante che la stessa IAS, nel calcolo dell'importo da restituire (pag. 3 della decisione del 31 ottobre 2025), utilizza esattamente gli importi minimi previsti dall'art. 5 FamZG per i rispettivi periodi:
- CHF 200 per il periodo luglio 2022 - agosto 2024
- CHF 250 per il periodo settembre 2024 - dicembre 2024
- CHF 268 per il periodo gennaio 2025 - settembre 2025
Ciò dimostra che l'autorità riconosce implicitamente la corretta applicazione del FamZG. Tuttavia, tali importi vengono considerati unicamente come base di restituzione e mai come possibile base di diritto alle prestazioni, il che costituisce una contraddizione giuridica evidente e un'applicazione incompleta del diritto federale.
8. Conseguenza materiale: prestazioni dovute e non versate
L'errata applicazione del FamZG ha comportato che la IAS non ha verificato né versato le prestazioni minime federali dovute.
Ne consegue un credito della ricorrente nei confronti della IAS per le prestazioni familiari minime non corrisposte nel periodo oggetto di revisione.
9. Giurisprudenza determinante del Tribunale federale
- DTF 145 V 266:
un fatto non è "nuovo" se l'autorità poteva conoscerlo con l'ordinaria diligenza.
- DTF 138 V 218; DTF 131 V 472:
l’assicurato non risponde delle carenze organizzative dell'amministrazione.
- DTF131 II 627:
tutela dell'affidamento e principio di buona fede. (…)" (Doc. I)
1.3. La Cassa, nella risposta del 6 marzo 2026, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. Con scritto pervenuto al TCA il 20 marzo 2026 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI).
1.5. La parte resistente, il 30 marzo 2026, si è riconfermata nella propria decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. VIII).
1.6. Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata debba restituire oppure no l’importo di fr. 8'612.--, corrispondente agli assegni familiari percepiti dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2025.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), concernente la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam), stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 6.2.3.; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV N. 13 pag. 39; STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C_755/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 6 pag. 16; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2.; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2020 ALV N. 13 pag. 39; STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2.; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009 (dal 1° agosto 2020 Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari - LAFam; cfr. RU 2020 2775; FF 2019 pag. 5415), all'art. 2, dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che questi ultimi sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAFam:
" Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l’assegno per i figli, versato dall’inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA1), l’assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d’età;
b. l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo; l’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età."
L’art. 3 cpv. 2 LAFam enuncia in particolare che nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell’articolo 5.
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 e 2 vLAFam in vigore fino al 31 dicembre 2024:
" 1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.
2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili."
A far tempo dal 1° gennaio 2025 l’art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam è stato modificato nel senso che gli importi sono stati aumentati a fr. 215 per l’assegno per i figli e a fr. 268 per l’assegno di formazione (cfr. RU 2024 493).
Per inciso si segnala che nel quadro dell’iniziativa parlamentare “Famiglie forti grazie ad assegni adeguati” (23.046) depositata da Marc Jost il 14 marzo 2023 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20230406https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20230406)N), il 27 agosto 2025, ha approvato un progetto preliminare di modifica della LAFam.
Tale progetto preliminare, posto in consultazione, corredato di un rapporto esplicativo, fino all’8 gennaio 2026, prevede di aumentare gli importi minimi degli assegni familiari di cui all’articolo LAFam, portandoli a 250 franchi per gli assegni per i figli e a 300 franchi per gli assegni di formazione (cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2025-09-25.aspx?lang=1040).
Il Consiglio nazionale, il 19 giugno 2026, ha deciso di prorogare il termine per l’attuazione dell’iniziativa fino alla sessione estiva 2028 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=72104).
L’art. 3 della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino (Laf), in vigore dal 1° gennaio 2009, sancisce che:
" Gli importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.”
2.4. L'art. 19 LAFam, concernente il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, prevede:
" 1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.
1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.
1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.
2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."
Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.
Ai sensi dell’art. 27 LAFam, relativo alle disposizioni d’esecuzione:
" 1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme.
2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.
3 Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di svolgere i compiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS e all’articolo 76a capoverso 2 LPGA."
L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa:
" Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;
b. le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS;
d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati."
Per completezza si rileva che con giudizio 8C_667/2025 del 7 maggio 2026, destinato alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Cassa inoltrato contro la sentenza 39.2025.4 del 13 ottobre 2025 con la quale il TCA, nel caso di un’assicurata a cui, in applicazione dell'art. 16 lett. b OAFami, era stato negato il diritto agli AF a favore dei tre abiatici - di cui, unitamente al marito, era tutrice a titolo cautelare su nomina dell’Autorità regionale di protezione -, in quanto il coniuge beneficiava di una rendita di vecchiaia ordinaria AVS, aveva ritenuto che l’art. 16 lett. b OAFami non fosse conforme alla LAFam e rinviato gli atti alla Cassa affinché determinasse, dopo aver verificato i guadagni dell'assicurata nel 2025 (e il relativo statuto AVS), il diritto agli assegni familiari ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAFam a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L’Alta, al consid. 7.3., ha, in particolare, stabilito:
" (…) l’art. 19 LAFam definisce le persone prive di attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS. (…)
L'art. 16 lett. b OAFami restringe pertanto la cerchia di persone prive di attività lucrativa aventi diritto agli assegni familiari in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LAFam. In effetti, la disposizione d'ordinanza esclude qualsiasi persona non separata il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS, comprese coloro che sono considerate persone prive di attività lucrativa secondo i criteri dell'AVS. In contrasto con quanto consapevolmente previsto dal legislatore, ed eccedendo così il margine di mera esecuzione disposto dall'art. 27 LAFam, tale disposizione viola il principio della separazione dei poteri ed è inapplicabile (così anche la dottrina; cfr. Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, n. 4 segg., 15 e 43 segg. Ad art. 19 LAFam; Beatrice Renfer, Ansprüche von Nichterwerbstätigen auf Familienzulagen, in Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG], 2009, pag. 142 seg. e 150; Kieser/Saner, Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG] - Eine kritische Einführung, RSAS 2007 pag. 424 seg.; Thomas Flückiger, Koordinations- und verfahrensrechtliche Aspekte bei den Kinder- und Ausbildungszulagen, in Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG], 2009, pag. 189; cfr. anche Stéphanie Perrenoud, La protection de la maternité, Étude de droit suisse, international et européen, 2015, pag. 1322)."
Secondo l'art. 18 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
2.5. Per poter beneficiare di assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa, il diritto federale, come appena esposto, prevede all’art. 19 cpv. 2 LAFam che il reddito imponibile non ecceda il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che in ogni caso non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI annue.
Il Canton Ticino, inizialmente, non aveva fatto uso della facoltà contemplata all’art. 18 OAFami (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 6.1.).
Infatti l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino del 18 dicembre 2008 (Laf), in vigore fino al 31 dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.
Con la modifica del 27 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione è però mutata, visto che il nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale enuncia che in deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.
Il Cantone Ticino, facendo uso della facoltà di cui all’art. 18 OAFami, dal 1° gennaio 2013 ha, dunque, introdotto una regolamentazione più favorevole agli aventi diritto.
Con sentenza 39.2020.4 del 23 novembre 2020, pubblicata in RtiD II-2021 N. 49 pag. 288 segg., questa Corte ha deciso che la deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam contemplata all’art. 32 cpv. 2 Laf si riferisce alla sola condizione del limite di reddito con la conseguenza che le persone senza attività lucrativa che beneficiano di PC sono escluse dal diritto agli assegni familiari indipendentemente dal loro reddito.
Il TCA ha ritenuto conforme alla volontà del legislatore cantonale negare in ogni caso il diritto agli assegni familiari alle persone prive di attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari, così come previsto dal diritto federale (cfr. pure STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022).
Del resto, nella DTF 140 V 433 consid. 4.4.2, l’Alta Corte ha evidenziato come il legislatore abbia voluto far beneficiare degli assegni familiari le persone senza attività lucrativa con reddito basso, evitando un doppio indennizzo con il regime delle PC che assicurano la copertura dei bisogni vitali della famiglia.
2.6. È utile aggiungere che le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e valide dal 1° gennaio 2009, stato: 1° gennaio 2025 (versione 23 ancora attuale; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6348?lang=fr#versions=23) al p.to 607.1 enunciano:
" 607.1 percezione di assegni familiari per le persone prive di
8/20 attività lucrativa è esclusa per:
– le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;
– le persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;
– un figlio che dà diritto a una prestazione per i figli dell’AI giusta l’articolo 22 capoverso 3 LAI (v. N. 524);
– un figlio per cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI;
– un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale orfano;
– un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI o di un’indennità giornaliera dell’AI.
Solo le prestazioni complementari annue (prestazioni pecuniarie) ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC escludono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Le persone che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC (prestazioni in natura), ma che non beneficiano di una prestazione complementare annua, possono chiedere gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché soddisfino le altre condizioni (sentenza del Tribunale federale 8C_655/2013 del 18 agosto 2014, consid. 4.4.1).
L’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, che viene versato direttamente all’assicuratore-malattie, è una prestazione complementare annua che esclude il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa.
Per contro, le riduzioni dei premi secondo la LAMal e le pertinenti leggi cantonali non sono considerate prestazioni complementari.
Questi motivi di esclusione non si applicano per il diritto delle madri disoccupate secondo l’articolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2)."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV N. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.
2.7. Nella concreta evenienza dalle carte processuali si evince che l’insorgente, in occasione della presentazione del formulario di revisione del diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa, pervenuto alla Cassa l’8 ottobre 2025, ha dichiarato di percepire, oltre a prestazioni da parte dell’assicurazione infortuni, come già annunciato nel modulo riguardante la revisione del diritto per l’anno 2024 (cfr. doc. 1/8), prestazioni dall’assicurazione invalidità e ha risposto affermativamente alla domanda “le persone indicate sul formulario o i figli per i quali le sono corrisposti gli assegni, percepiscono una prestazione complementare (PC) alla rendita AVS/AI?” (cfr. doc. 30 1/10; 30 2/10).
La medesima ha, inoltre, allegato una decisione del 20 marzo 2025 con la quale la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG le ha riconosciuto dal 1° gennaio 2025 una prestazione complementare per lei e il figlio ______ di fr. 935.70, comprensivi dei premi di assicurazione malattia, precisando che l’ammontare di fr. 132.-- (fr. 44.-- x 3 mesi), relativo ai mesi da gennaio a marzo 2025, era da restituire a seguito dell’adeguamento della rendita d’invalidità da parte di ______ (cfr. doc. 30 7/10-9/10).
La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, su richiesta della parte resistente (cfr. art. 32 LPGA; doc. 31 1/10-2/10), il 21 ottobre 2025, ha trasmesso una decisione del 7 febbraio 2025 che ha accolto la richiesta del 9 luglio 2024 dell’assicurata tendente all’ottenimento delle prestazioni complementari. Il diritto alle PC è stato riconosciuto alla ricorrente e al figlio ______ a decorrere dal 1° luglio 2022 (cfr. doc. 31 4/10-5/10).
Il figlio ______ è, peraltro, al beneficio di una rendita AI per figli, come indicato dalla Cassa e dall’insorgente stessa (cfr. doc. A1=32 1/5-3/5; A3; A2).
In simili condizioni, ritenuto, da una parte, che ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LAFam il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. consid. 2.4.) e che secondo le DAFam il diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa è escluso per le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cfr. consid. 2.6.), dall’altra, che il Cantone Ticino non ha previsto deroghe al riguardo (cfr. consid. 2.5.), si deve concludere che l’insorgente, a seguito del riconoscimento delle PC retroattivamente dal luglio 2022, a partire da tale mese non aveva diritto agli assegni familiari.
Gli assegni familiari percepiti da luglio 2022 a settembre 2025 devono, conseguentemente, essere restituiti.
In effetti nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.2.), visto che in occasione della revisione degli AF per l’anno 2025 è emerso un fatto nuovo - e meglio la riscossione di PC - atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto alle decisioni iniziali di riconoscimento degli assegni familiari.
È, quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di assegni familiari per il lasso di tempo luglio 2022 – settembre 2025 andavano riviste.
D’altronde è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, dunque, stata erogata in contrasto con la legge. È, infatti, determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherun-gen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Nella sentenza 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022, poc’anzi citata, il Tribunale federale ha ribadito, in relazione specificatamente alla revisione processuale, che l’obbligo di restituire delle prestazioni ricevute indebitamente e la sua estensione temporale non sono connessi a una violazione del dovere di informare. Si tratta semplicemente di ristabilire l’ordine legale successivamente alla scoperta di un fatto nuovo.
In particolare l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari nel caso di versamento di prestazioni arretrate (in quel caso una rendita della previdenza professionale) non dipende dall’inosservanza del dovere di informare (cfr. consid. 5.1.; 5.3.).
Al riguardo è, altresì, utile osservare che con sentenza 8C_746/2014 del 23 marzo 2015, pubblicata in DLA 2015 N. 8 pag. 165, l’Alta Corte, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha evidenziato che secondo la giurisprudenza la successiva assegnazione di una rendita d’invalidità viene considerata un fatto nuovo importante che consente di rivedere le prestazioni assegnate nell’ambito di una revisione procedurale. Ciò implica una revisione materiale illimitata in cui è possibile anche una correzione retroattiva (ex tunc; art. 53 LPGA).
Cfr. pure STF 8C_365/2019 del 25 settembre 2019 consid. 3.1.
Il fatto, poi, che si possano, se del caso, rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio di quest’ultima ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1; Peter Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, 2021, N. 10 ad art. 25 ATSG)
Va, inoltre, rilevato che le sentenze menzionate dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 2; consid. 1.2.). non sono pertinenti ai fini della presente vertenza.
La DTF 145 V 266, citata in relazione ai criteri per considerare se un fatto sia nuovo o meno, non riguarda tale tema, bensì la compatibilità con il diritto comunitario, in particolare con il divieto di discriminazione, dell’esclusione - per mancanza del presupposto d'assoggettamento all'assicurazione - di persone senza domicilio e attività lucrativa in Svizzera, a cui è stata soppressa la rendita d'invalidità in virtù della lett. a cpv. 1 Disp. fin. LAI, dal diritto a provvedimenti di reintegrazione e dal diritto accessorio al mantenimento della rendita erogata finora per la loro durata.
La DTF 138 V 218 si riferisce al condono di prestazioni percepite indebitamente e non alla restituzione. La nostra Massima Istanza - pur ricordando, per un caso nel quale l’onere della prova viene ribaltato, che qualora un assicuratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire un incarto, non versi una busta agli atti spedita da un assicurato in forma non raccomandata, contenente, ad esempio, un ricorso, l’assicurato non deve sopportare le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne la tempestività - ha stabilito che le insufficienze di poco conto inerenti alla gestione elettronica dell'incarto accertate in quel caso di specie non giustificavano in nessun modo la presunzione dell'istanza precedente, secondo cui la Cassa di compensazione non avrebbe adempiuto, nelle dovute forme e in maniera completa, al proprio obbligo di costituire un incarto, ragione per cui sarebbe intervenuta un'inversione dell'onere della prova in relazione al carente annuncio agli atti del passaggio a nuove nozze.
La DTF 131 V 472 concerne, dal canto suo, l’obbligo di consulenza e informazione degli assicuratori in virtù dell’art. 27 LPGA.
Neppure la DTF 131 II 627 è dirimente in concreto. In effetti con tale giudizio il Tribunale federale ha deciso che un contratto di previdenza complementare viola il principio d'assicurazione se in caso d'invalidità non offre che l'esenzione dal versamento dei premi. In tale ipotesi, l'acquisto di anni di contribuzione non è deducibile ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD. Il contratto complementare non andava esaminato congiuntamente con quello di base (consid. 4 e 5.1).
L’Alta Corte ha precisato che l'acquisto di anni di contribuzione seguito entro cinque giorni dal prelievo di un importo equivalente per l'acquisizione di un'abitazione familiare ai sensi dell'art. 30c LPP costituisce un'evasione fiscale (consid. 5.2).
In quella fattispecie è stato, altresì, ritenuto che non vi era alcuna tutela della buona fede (9 Cost.), in particolare per ragguagli fiscali forniti dall'assicuratore (consid. 6).
2.8. Nel caso in esame, del resto, la Cassa ha salvaguardato il termine di perenzione di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA, valido dal 1° gennaio 2021, secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Fino al 31 dicembre 2020 il termine di perenzione relativo era di un anno (cfr. RU 2020 pag. 5137).
Come precisato dalla giurisprudenza, il termine di perenzione relativo decorre a partire dal momento in cui la Cassa, usando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 151 V 270 consid. 6.2.4.; STF 8C_535/2020 del 3 maggio 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.2.1; DTF 146 V 217; STF 8C_695/2013 del 17 giugno 2014 consid. 2.2.; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304.
Nella fattispecie la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurata percepisse le PC l’8 ottobre 2025, tramite il formulario relativo alla revisione degli AF per il 2025 compilato dall’assicurata il 6 ottobre 2025 (cfr. doc. 30 1/10-6/10), rispettivamente il 21 ottobre 2025 ha saputo che il diritto alle stesse era stato riconosciuto, nel febbraio 2025, a decorrere dal luglio 2022 (cfr. doc. 31 2/10; 31 4/10).
Quando è stato emanato l’ordine di restituzione del 31 ottobre 2025 il diritto di richiedere la restituzione degli assegni familiari riscossi da luglio 2022 a settembre 2025 non era, perciò, perento.
2.9. Per quanto concerne il fatto sollevato dall’insorgente secondo cui le prestazioni complementari e gli assegni familiari fanno parte del medesimo sistema assicurativo, per cui i dati riguardanti le PC erano già presenti all’interno dello stesso (cfr. doc. I; VI), giova, in primo luogo, ribadire che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.7.), l’obbligo di restituire le prestazioni che da un profilo oggettivo non spettavano a un assicurato sussiste indipendentemente da una violazione del dovere di informare, risultando così ininfluente, nella procedura di restituzione, sapere se un determinato evento dovesse essere reso noto dall’assicurato stesso o meno.
Decisivo è unicamente il ripristino dell’ordine legale.
In secondo luogo, si osserva che ad ogni modo non esiste alcun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 7/06 del 22 agosto 2006; STFA P 8/03 del 22 giugno 2004; STCA 39.2020.4 del 23 novembre 2020 consid. 2.14., pubblicata in RtiD II-2021 N. 49 pag. 288 segg.; STCA 32.2014.72 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.; STCA 42.2013.7 dell’11 novembre 2013 consid 2.12.).
In proposito va evidenziato, da un lato, che il TF in una sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 consid. 5.2., ha indicato che nemmeno esiste uno scambio generale di dati tra gli Uffici regionali di collocamento e le Casse di disoccupazione, poiché, benché entrambi siano degli organi di esecuzione della LADI, si tratta di due autorità distinte che hanno compiti e competenze differenti.
Dall’altro, che l’art. 32 cpv. 2 (e cpv. 1) LPGA enuncia, segnatamente, che gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza su richiesta scritta e motivata nei singoli casi.
Abbondanzialmente si rileva che il 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore gli art. 32 cpv. 3 (“Gli organi di cui all’articolo 75a si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale”) e 75a LPGA (“Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualità di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.”; cfr. RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Tali disposti si sono imposti, in quanto l’allegato II dell’ALC prevede la sostituzione dell’attuale scambio di dati in forma cartacea tra gli Stati interessati con uno elettronico (EESSI: Electronic Exchange of Social Security Information; Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 2 marzo 2018; FF 2018 1303).
“II passaggio allo scambio elettronico di dati richiede inoltre, a livello nazionale, un adeguamento del trattamento delle informazioni soprattutto in settori delle assicurazioni sociali che svolgono principalmente operazioni di massa. Affinché la connessione della Svizzera a EESSI funzioni, e pertanto necessario che anche a livello nazionale lo scambio dei dati necessari per l'esecuzione del coordinamento internazionale avvenga per via elettronica” (cfr. Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) del 19 febbraio 2020).
L’art. 18 cpv. 2 OPGA, valido dal 1° gennaio 2021, prevede che nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 3 LPGA, l'organo che ha ricevuto la richiesta di comunicazione di dati può riscuotere un emolumento, se tale comunicazione richiede un lavoro considerevole o in caso di richieste sistematiche.
2.10. Occorre ora verificare se la somma chiesta in restituzione di fr. 8’612.-- sia corretta.
La Cassa ha determinato l’ammontare di fr. 8'612.--, sommando gli importi degli assegni familiari di fr. 200.-- mensili percepiti da luglio 2022 ad agosto 2024, agli importi degli assegni di formazione di fr. 250.-- riscossi da settembre a dicembre 2024 e agli importi adeguati degli assegni di formazione di fr. 268.-- ricevuti da gennaio a settembre 2025 [(fr. 200 x 26 mesi - da luglio 2022 ad agosto 2024 -) + (fr. 250 x 4 mesi - da settembre a dicembre 2024 -) + (fr. 268 x 9 mesi – da gennaio a settembre 2025); cfr. doc. 32 2/5=A1]
Tenuto conto di tutto quanto stabilito dal TCA, e meglio che la ricorrente, nell’arco di tempo in questione, non aveva diritto agli assegni familiari, non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno restituiti integralmente gli assegni familiari di cui ha beneficiato l’insorgente da luglio 2022 a settembre 2025.
L’assicurata non ha, peraltro, formulato specifiche censure in merito all’entità dell’ammontare chiestole in restituzione.
Per inciso si osserva che gli importi degli assegni familiari applicati dall’amministrazione si rivelano corretti.
In effetti gli stessi sono stati aumentati a fr. 215 (assegno per i figli) e a fr. 268 (assegno di formazione) dal 1° gennaio 2025 e non dal 1° gennaio 2023, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente (cfr. doc. I; consid. 2.3.).
2.11. Relativamente al riferimento dell’insorgente al registro armonizzato AVS / Infostar (cfr. doc. I; VI), questa Corte si limita a rilevare che, in applicazione dell’art. 45a CC (cpv. 1: “la Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.”), è stato introdotto un registro informatizzato dello stato civile.
Infostar è il registro centralizzato per la registrazione elettronica degli eventi relativi allo stato civile (nascita, matrimonio, decesso ecc.) che la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni dal 2005. L’applicazione è gestita dal Settore Infostar dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e dal Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP). Attualmente è in corso un progetto di modernizzazione (cfr. https://www.efk.admin.ch/it/verifica/sicurezza-della-banca-dati-infostar-ufficio-federale-di-giustizia-e-centro-servizi-informatici-del-dipartimento-federale-di-giustizia-e-polizia/; https://www.admin.ch/it/nsb?id=23116; https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79470.pdf; https://www.fedpol.admin.ch/it/newnsb/SiuxatqnnaqT4n2Rb0ODG).
Infostar non riguarda, quindi, gli assegni familiari.
Per quanto attiene a questi ultimi il Capitolo 3a della LAFam, art. 21a segg., concerne il registro degli assegni familiari.
Ai sensi dell’art. 21a LAFam esso è tenuto dall’Ufficio centrale di compensazione con lo scopo di a. prevenire il cumulo di assegni familiari secondo l’articolo 6; b. creare trasparenza sugli assegni familiari versati; c. assistere i servizi di cui all’articolo 21c nell’esecuzione della presente legge; d. informare la Confederazione e i Cantoni e fornire i dati necessari alle rilevazioni statistiche; e. informare i competenti servizi federali e cantonali in caso di esercizio di un diritto a prestazioni, se una legge federale prevede il diritto all’informazione.
L’art. 21c LAFam, relativo all’obbligo di notifica e menzionato anche nella risposta di causa (cfr. doc. IV pag. 4), enuncia:
" I seguenti servizi notificano immediatamente all’Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:
a. le casse di compensazione, per assegni familiari ai sensi dell’articolo 14;
b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione;
c. le casse di compensazione AVS, per l’adempimento dei loro compiti secondo l’articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura e l’articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità;
d. i servizi cantonali competenti per l’esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa."
Giusta l’art. 18a cpv. 1 OAFami, citato pure dall’amministrazione (cfr. doc. IV pag. 4):
" 1 Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:
a. numero AVS, cognome, nome, data di nascita, sesso e Stato di domicilio del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
b. numero AVS, cognome, nome, data di nascita e sesso dell’avente diritto;
c. la relazione intercorrente tra il figlio e l’avente diritto;
d. la situazione occupazionale dell’avente diritto;
e. il servizio competente per il calcolo e il versamento dell’assegno conformemente all’articolo 21c LAFam;
f. l’agenzia o il servizio di compensazione competente per la gestione della pratica, qualora non si trattasse del servizio di cui alla lettera e;
g. il tipo di assegno familiare;
h. la base legale dell’assegno familiare;
i. l’inizio e la fine del diritto;
j. il datore di lavoro, nel caso in cui la cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato lo richieda."
In relazione al numero AVS (art. 50c della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti – LAVS) si rileva, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc. IV pag. 4), che tutte le persone che vivono o lavorano in Svizzera ricevono un tale numero. Esso corrisponde al numero di sicurezza sociale utilizzato in tutte le assicurazioni sociali disciplinate a livello federale, nonché l’identificativo personale in numerosi altri settori amministrativi (cfr. https://www.bsv.admin.ch/it/numero-avs-it).
L’oggetto della sentenza 9C_654/2023 del 25 ottobre 2023 di inammissibilità del relativo ricorso, a cui fa riferimento la ricorrente (cfr. doc. I pag. 2), è, poi, inerente a un settore - imposte cantonali e comunali del Canton Argovia - che esula dalla presente lite.
2.12. L’insorgente ha chiesto di richiamare, segnatamente, l’intero incarto IAS e le comunicazioni interne tra IAS, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e Servizio PC (cfr. doc. I).
In concreto, ritenuto che la documentazione già all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che il richiamo di quanto postulato non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione
Si prescinde, pertanto, dal richiamare ulteriori documenti.
Al riguardo va, peraltro, osservato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 3 febbraio 2026 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.4 del 13 ottobre 2025 consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_667/2025 del 7 maggio 2026, destinato alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STCA 39.2023.17 dell’11 marzo 2024 consid. 2.10.; STCA 39.2023.9 del 27 novembre 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni