Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
39.2026.3

 

rs

Lugano

1° giugno 2026         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2026 di

 

 

RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 emessa nei confronti di RI1 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 17 dicembre 2025 (cfr. doc. 5B), con il quale gli aveva negato un assegno parentale a favore del figlio ______, nato il __ febbraio 2025 (cfr. doc. 1B), argomentando:

 

" (…) L’art. 71a cpv. 1 lett. a Laf prevede che le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero.

Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore (art. 71b cpv. 1 Laf).

Secondo l'art. 71e cpv. 3 Laf l’assegno è pagato all'avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

Il regolamento Laf (art. 43d) disciplina che l’assegno non viene pagato qualora decada il diritto giusta l'art. 71 a cpv. 1 della legge, ovvero se il genitore o il futuro genitore adottivo rispettivamente il figlio o l'adottando, nel frattempo ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero.

Visto quanto sopra esposto, e rilevato che nel frattempo (30 settembre 2025) il figlio ______ si è trasferito all’estero, non sussiste il diritto all’AP (…)" (Doc. A1)

 

                          1.2.  Contro la decisione su reclamo, il 26 febbraio 2026, RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. III pag. 2; 7), nel quale ha postulato l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto all’assegno parentale. Inoltre, in via subordinata, ha chiesto “di interpretare sistematicamente l’art. 71e cpv. 3 LAFam (recte: Laf) in coordinamento con l’art. 43b RLAFam (recte: Reg.Laf), riconoscendo che il sesto mese costituisce il momento determinante per l’esistenza del diritto”.

 

                                  A sostegno delle proprie pretese egli ha addotto:

 

" 1. Oggetto del ricorso

Il presente ricorso è diretto contro la decisione su reclamo dell'IAS con la quale è stato negato il diritto all'assegno parentale per il figlio ______, nato il ______ febbraio 2025, sul presupposto che al momento dell'ottavo mese dalla nascita il minore non fosse più domiciliato in Ticino.

 

2. Fatti pacifici

Il minore è stato domiciliato in Ticino dalla nascita fino al 30 settembre 2025. L'ottavo mese dalla nascita è stato compiuto il _______ ottobre 2025. È incontestato che nei primi sei mesi successivi alla nascita tutti i requisiti materiali ed economici fossero adempiuti.

 

3. Struttura normativa: centralità del sesto mese (art. 43b RLAFam)

L'art. 43b cpv. 1 RLAFam stabilisce che la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche devono essere valutate con riferimento alla situazione esistente nel sesto mese successivo alla nascita. Il capoverso 2 precisa inoltre che il genitore non ha diritto all'assegno se nel frattempo ha lasciato il Cantone Ticino. La sistematica del regolamento mostra quindi che il momento determinante per l’esistenza del diritto è strutturalmente ancorato al periodo dei primi sei mesi.

 

4. Distinzione tra maturazione del diritto e pagamento (art. 71 e cpv. 3 LAFam)

L'art. 71 e cpv. 3 LAFam prevede che l’assegno è pagato otto mesi dopo la nascita. La disposizione disciplina il momento del versamento e non qualifica espressamente l'ottavo mese quale momento costitutivo del diritto. Una lettura sistematica coordinata con l'art. 43b RLAFam conduce a ritenere che il diritto si fondi sui presupposti esistenti al sesto mese, mentre l'ottavo mese costituisce un termine di pagamento differito.

 

5. Principio di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.)

Le restrizioni a prestazioni sociali devono fondarsi su una base legale chiara e prevedibile (cfr. DTF 140 V 233; 143 V 312). Trasformare il termine di pagamento previsto dall'art. 71e cpv. 3 LAFam in condizione costitutiva del diritto comporta un'estensione restrittiva non espressamente prevista dal testo legislativo.

 

6. Tutela dell'affidamento (art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.)

La documentazione ufficiale IAS pone l'accento sui sei mesi successivi alla nascita. Il ricorrente ha conformato il proprio comportamento a tale quadro normativo e informativo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 11; 129 V 305), l'affidamento merita tutela quando il cittadino non poteva riconoscere l’esistenza di una condizione ulteriore non chiaramente espressa.

 

7. Ulteriore elemento di imprevedibilità

Il certificato di domicilio del minore è stato redatto il 3 novembre 2025, successivamente al compimento dell'ottavo mese (______ ottobre 2025). Ciò dimostra che il momento determinante non è strutturalmente cristallizzato in modo automatico al compimento dell'ottavo mese, rafforzando l'imprevedibilità delia conseguenza giuridica.

 

8. Proporzionalità e parità di trattamento (art. 5 cpv. 2 e 8 Cost.)

La perdita integrale della prestazione per uno scarto temporale minimo rispetto all’ottavo mese produce un effetto particolarmente gravoso. L'interpretazione impugnata genera inoltre una disparità puramente temporale tra famiglie che partono pochi giorni prima o pochi giorni dopo tale data. (…)" (Doc. I1)

 

                          1.3.  Nell sua risposta di causa del 10 marzo 2026 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Il ricorrente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 23 marzo 2026 (cfr. doc. V).

 

                          1.5.  L’amministrazione, il 27 marzo 2026, dopo aver rilevato che le argomentazioni da ultimo sollevate dall’insorgente non permettono di scostarsi dalle sue conclusioni, si è riconfermata nella decisione impugnata e nella risposta (cfr. doc. VII).

 

                          1.6.  Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Questa Corte è chiamata a stabilire se la Cassa abbia rettamente o meno negato a RI1 il diritto all’assegno parentale richiesto a seguito della nascita, il ______ febbraio 2025, del figlio ______.

 

                          2.2.  Il legislatore cantonale, il 12 dicembre 2017, ha in particolare adottato delle modifiche della Legge sugli assegni di famiglia (Laf), e meglio al Capitolo sesto della legge gli art. 71a segg. relativi all’assegno parentale, costituente una nuova misura di carattere sociale volta a sostenere direttamente le famiglie (cfr. FU 100/2017 del 15 dicembre 2017 pag. 10942 – 10945).

 

                                  Tale novità normativa si inserisce nel contesto della Riforma fiscale e sociale che, a seguito di un referendum, è stata approvata in occasione della votazione popolare del 29 aprile 2018. Questa Riforma ha previsto, accanto a degli adeguamenti del sistema fiscale, un insieme di misure di politica sociale volte a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione, fra le quali l’assegno parentale (cfr. Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale; https://m3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-216836432830.pdf).

 

                                  Gli art. 71a segg. Laf sono entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU 27/2018 del 15 giugno 2018 pag. 215-217).

 

                          2.3.  L’assegno parentale è una prestazione unica e ammonta a fr. 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).

 

                                  Per poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni generali contemplate all’art. 71a Laf:

 

" 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:

a)   per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;

b)   per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

 

2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:

a)   ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

b)   ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero."

 

                                  Trattandosi di una prestazione attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche, così fissate all’art. 71b Laf:

 

" 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

 

2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se i figli sono in comune.

 

3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

a)   i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;

b)   la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.

 

4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione."

 

                                  Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) prevede all’art. 43b:

 

" 1Per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore”.

 

2Giusta l'art. 71a cpv. 1 della legge, il genitore o il futuro genitore adottivo non ha diritto all'assegno se nel frattempo lo stesso, il figlio o l'adottando ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero."

 

                                  L’art. 43c Reg.Laf stabilisce, invece, che:

 

" 1I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia.

 

2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:

a)   legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);

b)   legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);

c)   legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);

d)   legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);

e)   legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);

f)    legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);

g)   legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);

h)   legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015."

 

                                  L’art. 71d Laf, relativo al concorso di diritti, enuncia:

 

" 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.

 

2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre."

 

                                  Ai sensi dell’art. 71e Laf concernente l’esercizio del diritto, la determinazione e il pagamento dell’assegno:

 

" 1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.

 

2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.

                                         

3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale."

 

                                  In relazione all’art. 71e cpv. 3 Laf l’art. 43d del Regolamento prevede:

 

" L'assegno non viene pagato qualora decada il diritto giusta l'art. 71a cpv. 1 della legge, ovvero se il genitore o il futuro genitore adottivo rispettivamente il figlio o l'adottando, nel frattempo ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero."

 

                          2.4.  Nella presente evenienza la Cassa non ha attribuito a RI1 l’assegno parentale a seguito della nascita del figlio ______, ritenendo che il diritto al pagamento dell’assegno fosse decaduto in applicazione dell’art. 43d Reg.Laf, visto che il bambino aveva lasciato il Cantone Ticino, per trasferirsi all’estero, il 30 settembre 2025, ossia prima della scadenza del termine di pagamento di otto mesi contemplato all’art. 71e cpv. 3 Laf (cfr. doc. 5B; A1; consid. 1.1.).

 

                                  Il ricorrente, per contro, sostiene in buona sostanza che l’art. 71e cpv. 3 Laf disciplina il momento del versamento dell’assegno parentale, ma non qualifica l’ottavo mese quale momento costitutivo del diritto e che una lettura sistematica, coordinata con l’art. 43b Reg.Laf, conduce a considerare che il diritto alla prestazione di fondi sui presupposti esistenti al sesto mese, mentre l’ottavo mese costituisce un termine di pagamento differito (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.).

 

                          2.5.  Le ordinanze devono essere interpretate conformemente alla legge (cfr. STF 9C_603/2021 del 16 dicembre 2021 consid. 4.4.; DTF 139 V 358 consid. 3.1.; DTF 137 V 167 consid. 3.3 pag. 170-171).

 

                                  Allorché devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza emanata in forza di una delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di principio liberamente la questione, devono stabilire in che modo le relative disposizioni vanno inter­pretate e se sono conformi alla legge (cfr. DTF 136 V 258 consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV Nr. 9 consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28 consid. 4.2).

                                  Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione inammissibile (cfr. DTF 144 V 138 consid. 2.4.; STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 6.3.; SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno 2003; DTF 117 V 180 consid. 3 a).

                                  Nell’ambito di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa. Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (cfr. DTF 144 V 138 consid. 2.4.; SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid. 2.3, DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164 consid. 2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).

 

                                  Le ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. STF 8C_667/2025 del 7 maggio 2026 consid. 7.1.; RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).

 

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1 pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:

 

" L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il Consiglio federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in applicazione dell'art. 109 LADI, che incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme esecutive della legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra legem, e non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari di procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge, eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa, non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid. 5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."

 

Cfr. pure STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 consid. 2.5., pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg.; STCA 38.2006.57 del 28 febbraio 2007 consid. 2.4., massimata in RtiD II-2007 N. 38 pag. 153; STCA 39.2000.39 del 24 aprile 2001 consid. 2.3., pubblicata in RDAT II-2001 N. 24.

 

                          2.6.  Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata, in primo luogo, procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. STF 8C_667/2025 del 7 maggio 2026 consid. 7.2.1.; STF 9C_680/2024 del 15 settembre 2025 consid. 4.3.; DTF 151 V 186 consid. 4.2.; DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 151 V 186 consid. 4.2.; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti).

 

                                  Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 8C_667/2025 del 7 maggio 2026 consid. 7.2.1.; DTF 151 V 270 consid. 6.1.; STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5, pubblicata in DTF 146 V 331; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 151 V 186 consid. 4.2.; STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

                                  Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

 

                          2.7.  Dal Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale, pag. 32-34, circa la natura e lo scopo dell’assegno parentale emerge quanto segue:

 

" 3.1.1 Assegno parentale

Con questo messaggio si propone l’introduzione di un assegno parentale esteso alle famiglie del ceto medio, sempre più confrontate con crescenti oneri a loro carico, in particolare per far fronte alle spese obbligatorie, per riconoscere l’impegno sociale legato alla libera scelta di dare una continuità ed un futuro alla società civile per il tramite della nascita di un figlio. L’assegno parentale vuole altresì essere una forma di supporto alla famiglia anche nel favorire l’adozione di scelte individuali che siano il meno possibile condizionate da situazioni contingenti quali, ad esempio, il vincolo del conseguimento del reddito tramite un’occupazione a tempo pieno da parte di entrambi i genitori o, per le famiglie monoparentali, da parte della madre. Il citato assegno potrà pertanto essere destinato a compensare, seppur parzialmente, la perdita di reddito dovuta all’interruzione / riduzione del grado d’impiego oppure, ad esempio, essere impiegato per cofinanziare il collocamento dei figli in una struttura preposta. Opzione quest’ultima che, in ragione dei costi di custodia di una certa rilevanza, potrebbe risultare di difficile accesso per quelle famiglie che non beneficiano di specifici sostegni finanziari previsti dall’ordinamento giuridico vigente a favore delle fasce della popolazione più fragili, potenziato dal settembre di quest’anno, come descritto nelle considerazioni introduttive di questo capitolo.

(…)

 

Campo di applicazione personale, materiale e procedura

In termini di sostegno supplementare alle famiglie, si propone dunque di riconoscere questa nuova prestazione che aiuti i genitori nel poter concretizzare il loro obiettivo primario della cura dei figli, potendo beneficiare di maggiore autonomia nell’operare le proprie scelte. Diversi ambiti della società già prevedono una solidarietà fra individui e fra generazioni; ad esempio i giovani genitori che sono chiamati a partecipare solidalmente al pagamento dei premi di cassa malati, pur rientrando nella fascia della popolazione che non è una grande consumatrice di prestazioni sanitarie.

Lo scopo è di dare un tangibile segnale di sostegno da parte della società alle famiglie ticinesi confrontate con l’arrivo di un figlio. Evento che, sul piano organizzativo e finanziario – in termini di riduzione dell’attività lucrativa dei genitori, come pure di compensazione di maggiori oneri legati alla crescita dei figli, in particolare per le famiglie escluse dal diritto agli AFI-API – comporta delle difficoltà che questa nuova prestazione intende contribuire ad attenuare.

L’assegno parentale è accordato ai genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa): in questo senso, il campo di applicazione personale è sufficientemente ampio ma mirato con un limite di reddito verso l’alto.

(…)

 

Massimale di reddito

L’assegno parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L’assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando.

(…)

Il reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di ridurre il loro grado d’occupazione per dedicarsi al figlio. (…)"

 

                                  Riguardo al presupposto della residenza e al periodo di carenza il Messaggio a pag. 35 precisa:

 

" Residenza

La prestazione spetta ai genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia dell’adottando, a condizione che anche il figlio (nato o adottato) sia domiciliato ed effettivamente residente nel nostro Cantone a quel momento. Di fatto, la prestazione non è quindi esportabile e, in quest’ottica, essa differisce dall’assegno di nascita e adozione che i Cantoni, stante la LAFam, hanno facoltà di prevedere nelle loro legislazioni cantonali di applicazione e complemento della LAFam, in aggiunta ai cosiddetti assegni familiari ordinari (assegno per figli e assegno di formazione).

 

Periodo di carenza

Nell’ottica di accordare la prestazione alle famiglie che hanno acquisito un legame con il nostro territorio, analogamente agli AFI-API, il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno determinante per il diritto, cioè il verificarsi dell’evento (nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione).

Se il genitore (famiglia monoparentale) o i genitori (famiglia bi-parentale) sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni. Se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni. In caso di situazione mista (un genitore svizzero e l’altro straniero), si applica la regola valida per i cittadini svizzeri."

 

                                  Alle pag. 33, 34 e 35, per quanto attiene all’erogazione dell’assegno e al relativo importo, è indicato:

 

" (…) L’aiuto è concesso alle famiglie in caso di nascita di un figlio e anche in caso di adozione, ad eccezione dell’adozione del figlio del coniuge (e, in ragione della modifica del Codice civile che entrerà in vigore il 01.01.2018, anche in caso di adozione del figlio del partner registrato e del figlio del convivente di fatto), analogamente a quanto previsto dalla legislazione cantonale per l’indennità di adozione. In caso di adozione, la prestazione è però accordata se l’adottando – al momento dell’accoglimento in famiglia – è minorenne.

Ricordiamo che la prestazione intende essere indipendente dalle scelte dei genitori, in particolare quella della madre di profittare di un congedo non pagato dopo aver beneficiato dell’indennità per maternità secondo la legislazione federale o l’indennità di adozione secondo la legislazione cantonale: in questo senso, essa sostiene ed agevola le famiglie nelle loro scelte di vita. Per questo motivo l’erogazione dell’assegno parentale è prevista in un unico versamento dopo 8 mesi dal momento della nascita del figlio rispettivamente dell’accoglimento dell’adottando affinché tale prestazione possa essere impiegata dai beneficiari della stessa coerentemente con le citate scelte.

(…)

 

Importo

L’importo dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a 3'500 franchi.

Per poter beneficiare dell’assegno i richiedenti dovranno rispettare i massimali di reddito e di sostanza definiti. Si ricorda che l’assegno parentale sarà erogato una tantum otto mesi dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando."

 

                                  Nel Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, pag. 13, la Commissione speciale tributaria ha elencato le condizioni che limitano i beneficiari dell’assegno parentale, e meglio:

 

" (…)

-        genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa);

-        un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale);

-        sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito;

-        genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia dell’adottando;

-        il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni). (…)"

 

                                  La maggioranza della Commissione ha proposto di ridurre da fr. 140'000.-- a fr. 110'000.-- il massimale di reddito lordo annuo e da fr. 3'500.--, come prospettato dal Consiglio di Stato, a fr. 3'000.-- l’importo dell’assegno – modifiche poi effettivamente adottate dal legislativo –, specificando che “tutti gli altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli illustrati nel messaggio governativo” (cfr. Rapporto 7417R pag. 14).

 

                          2.8.  A seguito dell’introduzione dei disposti concernenti l’assegno parentale nella Laf, il Reg.Laf è stato modificato il 16 ottobre 2018 con effetto dal 1° gennaio 2019 (cfr. BU 45/2018 del 19 ottobre 2018 pag. 387-389).

 

                                  In proposito il Consiglio di Stato ha inserito nel Capitolo quinto del Reg.Laf, segnatamente, da una parte, con riferimento all’art. 71b cpv. 1 Laf, l’art. 43b (situazione personale e finanziaria), secondo cui, come già visto (cfr. consid. 2.2.), ex cpv. 1, per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore.

                                  Il cpv. 2 sancisce che giusta l'art. 71a cpv. 1 della legge, il genitore o il futuro genitore adottivo non ha diritto all'assegno se nel frattempo lo stesso, il figlio o l'adottando ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero.

 

                                  Dall’altra, richiamando l’art. 71e cpv. 3 Laf, l’art. 43d (pagamento dell’assegno) ai sensi del quale l'assegno non viene pagato qualora decada il diritto giusta l'art. 71a cpv. 1 della legge, ovvero se il genitore o il futuro genitore adottivo rispettivamente il figlio o l'adottando, nel frattempo ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero.

 

                          2.9.  Dalla lettura del testo dei disposti del Reg.Laf pare emergere, almeno in apparenza, un’incongruenza, nel senso che l’art. 43b cpv. 2 fa dipendere la decadenza del diritto all’assegno parentale dal trasferimento del genitore o del figlio dal Cantone Ticino in un altro Cantone o all’estero nei sei mesi dopo il mese del parto (o dell’accoglimento a casa del minore), ossia nel lasso di tempo successivo alla nascita (o all’accoglimento del minore), ma precedente (“nel frattempo”) il momento determinante (sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore) per stabilire l’adempimento o meno delle condizioni personali e finanziarie dell’unità di riferimento previste per poter beneficiare dell’assegno parentale.

                                  L’art. 43d Reg.Laf, per contro, facendo riferimento all’art. 71e cpv. 3 Laf, secondo cui l’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore, potrebbe indurre a credere che il termine “nel frattempo” in questo contesto significhi che l’assegno non è versato se, prima dell’ottavo mese successivo al parto (o all’accoglimento a casa del minore), il genitore (o il futuro genitore adottivo), rispettivamente il figlio (o l'adottando), ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero.

 

                                  Tuttavia, esaminando attentamente la Legge e il Regolamento, occorre concludere che non vi una contraddizione tra i due articoli del Reg.Laf menzionati.

 

                                  In primo luogo, è la Laf stessa che prevede all’art. 71b cpv. 1 che per valutare, se sia ossequiato o meno il presupposto per avere diritto all’assegno parentale riguardante le condizioni economiche (massimale di reddito lordo annuo di fr. 110'000.-- e massimale di sostanza fr. 400'000.--; art. 71b cpv. 3 Laf), si deve considerare la situazione dell’unità di riferimento esistente al sesto mese successivo alla nascita del figlio oppure, in caso di adozione, al sesto mese dopo l’accoglimento a casa del minore (cfr., in proposito, Messaggio 7417 pag. 34; consid. 2.8.; STCA 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg.; STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023; STCA 39.2025.2 del 2 giugno 2025).

                                  Ciò è stato ripreso all’art. 43b cpv. 1 Reg.Laf, che riguarda la situazione personale e finanziaria del richiedente, con l’aggiunta al cpv. 2 che il diritto all’assegno parentale giusta l’art. 71a cpv. 1 Laf (secondo cui, in particolare, le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero) decade nel caso in cui il genitore o il futuro genitore adottivo, il figlio o l'adottando, nel frattempo, e quindi nei sei mesi precedenti il momento decisivo al fine di appurare se le condizioni economiche siano rispettate – ritenuto quanto sancito al cpv. 1 e all’art. 71b cpv. 1 Laf di cui l’art. 43b –, abbia lasciato il Cantone Ticino.

 

                                  In secondo luogo, l’art. 43d Reg.Laf si rifà, di fatto, a quanto contemplato all’art. 43b cpv. 2 Reg.Laf per delineare le fattispecie in cui l’assegno non viene pagato, ovvero allorché decade il diritto previsto all’art. 71a cpv. 1 Laf, più precisamente quando il genitore, rispettivamente il figlio, nel frattempo ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero.

 

                                  In considerazione, da un lato, del fatto che il termine di sei mesi si rapporta a un presupposto fondamentale del diritto all’assegno parentale, essendo il sesto mese dopo, in particolare, la nascita del figlio quello di riferimento per l’esame delle condizioni finanziarie dell’unità di riferimento (art. 71b cpv. 1 Laf), dall’altro, della sistematica del Regolamento che vede l’art. 43b, concernente, con riferimento all’art. 71b cpv. 1 Laf, la situazione personale ed economica dell’unità di riferimento, e dunque un aspetto sostanziale e prioritario per il riconoscimento della prestazione in questione, rispetto all’esecuzione e all’erogazione dello stesso, precedere l’art. 43d, il TCA ritiene che anche ai sensi dell’art. 43d Reg.Laf la decadenza del diritto all’assegno parentale – comportante il diniego dello stesso e pertanto il rifiuto al relativo pagamento – intervenga se il genitore (o il futuro genitore adottivo), rispettivamente il figlio (o l'adottando) ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero nei sei mesi successivi al mese del parto (o dell'accoglimento a casa del minore).

 

                        2.10.  La conclusione a cui è giunta questa Corte è, del resto, corroborata dalla circostanza che nel Comunicato stampa del 18 dicembre 2018, concernente gli “Adeguamenti e nuove prestazioni sociali 2019”, dal quale si evince che in quella data l’allora Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli aveva presentato una nuova prestazione facente parte del pacchetto di misure sociali approvate dal Parlamento e dal popolo ticinese nel contesto della Riforma fiscale e sociale (cfr. consid. 2.2.), ossia l'assegno parentale, tra i presupposti da ossequiare per averne diritto sono menzionati, tra l’altro, i requisiti del domicilio e dimora dei genitori in Ticino al momento dell'evento e 6 mesi dopo l'evento, nonché del domicilio e dimora in Ticino del figlio/del minorenne accolto in vista di adozione al momento dell'evento e 6 mesi dopo l'evento.

                               

                                  In effetti il Comunicato stampa del 18 dicembre 2018 ha il seguente tenore:

 

" (…)

ASSEGNO PARENTALE

Esso ha lo scopo di aiutare le famiglie, sempre più confrontate con oneri a loro carico, attenuando i costi legati alla crescita dei figli, in caso di nascita o di accoglimento in vista di adozione.

Dal 1° gennaio 2019, è possibile quindi aver diritto all'assegno parentale, che consiste nel versamento unico (una tantum) dell'importo di CHF 3'000 (considerato reddito ai fini fiscali), se si adempiono le condizioni sottostanti:

 

Evento:

• Nascita di un figlio dopo il 1° gennaio 2019

• Accoglimento di un minorenne in vista di adozione dopo il 1° gennaio 2019

 

Domicilio e dimora dei genitori:

• Genitori domiciliati e residenti in Ticino al momento dell'evento e 6 mesi dopo l'evento

• Genitori domiciliati e residenti in Ticino nei 3 anni precedenti se svizzeri, rispettivamente nei 5 anni precedenti se stranieri; in caso di situazione mista, vale la regola dei cittadini svizzeri

 

Domicilio e dimora del figlio/del minorenne accolto:

• Figlio/minorenne accolto in vista di adozione domiciliato e residente in Ticino al momento dell'evento e 6 mesi dopo l'evento

 

Situazione economica dei genitori:

• Reddito lordo (annuo) 6 mesi dopo l'evento inferiore a CHF 110'000 • Sostanza netta 6 mesi dopo l'evento inferiore a CHF 400'000

 

Richiesta:

• Entro un anno dall'evento (…)"

(cfr. https://m3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-63775878117.pdfhttps://m3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-63775878117.pdf)

 

                                  Va, altresì, evidenziato che dalle indicazioni riguardanti l’assegno parentale reperibili in internet nel sito dell’Istituto delle assicurazioni sociali - IAS (cfr. https://www4.ti.ch/dss/ias/ias), e meglio nell’“Opuscolo informativo assegno parentale” emerge che una delle condizioni da adempiere per poter beneficiare di tale prestazione è il “Domicilio e residenza dei genitori e del/la figlio/a • Genitori, così come il/la figlio/a, domiciliati e residenti nel Cantone Ticino al momento dell’evento e nei 6 mesi successivi” (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/AP/Flyer_AP_2024.pdf).

 

                                  È utile, infine, segnalare che l’elemento che può contribuire a ridurre al minimo gli abusi nell’ambito dell’assegno parentale ed evitare il “turismo dell’assegno parentale” (in relazione agli assegni integrativi e di prima infanzia cfr. STCA 39.2000.39 del 24 aprile 2001 consid. 2.5., pubblicata in RDAT II-2001 N. 24) è, d’altronde, il periodo di carenza stabilito all’art. 71a cpv. 3 Laf di almeno tre anni di domicilio e dimora nel Cantone Ticino al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore nel caso in cui il genitore o il futuro genitore adottivo sia cittadino svizzero o di almeno cinque anni qualora il genitore o il futuro genitore adottivo sia cittadino straniero (cfr. STCA 39.2023.16 del 29 gennaio 2024, pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg., relativa a un caso di diniego del diritto all’assegno parentale a causa dell’inadempimento del presupposto del periodo di carenza di tre anni in Ticino al momento della nascita, nell’agosto 2023, dei due figli gemelli, essendo stato trasferito il domicilio in un altro Cantone da aprile a novembre 2021).

                                  Per inciso, riguardo alla disciplina differente del periodo di carenza fra cittadini svizzeri e stranieri, va rilevato che con giudizio 8C_182/2016 del 6 dicembre 2012, pubblicato in DTF 143 I 1, il Tribunale federale, nel contesto di un controllo astratto di alcuni disposti della Laf relativi agli assegni integrativi e di prima infanzia nel loro tenore adottato dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2015, ha deciso che non è lesivo della parità di trattamento prevedere condizioni diverse di residenza per cittadini svizzeri e stranieri, i quali devono soddisfare esigenze accresciute di integrazione.

 

                        2.11.  Stante quanto precede, occorre concludere che il diritto all’assegno parentale decade, se, nei sei mesi successivi a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore in vista di adozione, il genitore o il figlio hanno lasciato il Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero (cfr. consid. 2.9.; 2.10.).

                               

                                  Ne discende che nella presente evenienza a torto la Cassa ha rifiutato di concedere al ricorrente l’assegno parentale a favore del figlio ______, nato il __ febbraio 2025, fondandosi esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo avesse lasciato il Cantone Ticino il 30 settembre 2025, ovvero poco più di sette mesi e mezzo dopo la sua nascita.

 

                        2.12.  Dalle carte processuali si evince, tuttavia, che ______, madre di ______, al momento della richiesta dell’assegno, nel maggio 2025, si trovava all’estero (cfr. doc. 1B).

                                  La parte resistente, al riguardo, ha asserito che “a contare (al più tardi) dal 30 settembre 2025 (…) si presume l’ultimo figlio abbia così seguito l’altro genitore (la signora ______) nel suo rientro all’estero (______), raggiungendo i fratelli e le sorelle che pure hanno abbandonato la Svizzera nel 2023” (cfr. doc. III pag. 2).

                                  In effetti nell’estratto del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) concernente la madre di ______ è indicato che la medesima il 31 luglio 2023 è partita da ______ per ______ (______).

                                  Dal profilo Instagram pubblico di quest’ultima (nome utente Instagram: ______ ______) emerge, peraltro, che ha definito la sua famiglia quale “famiglia expat”, come pure che il 13 febbraio 2025 ha pubblicato una foto con un piedino di un neonato e la frase: ______”.

 

                                  In proposito giova osservare che anche informazioni raccolte in internet, segnatamente reperite nei social media, possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 8C_501/2021 del 14 luglio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_292/2019 del 27 agosto 2019 consid. 3.2.3.; STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. 5.1.; STCA 42.2024.45 del 27 gennaio 2025 consid. 2.9.; STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018 consid. 2.6., confermata dal TF con giudizio 8C_866/2018 del 2 maggio 2019; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).

 

                                  In simili condizioni, nonostante l’estratto dell’atto di nascita indichi quale luogo di nascita di ______ (______) e dal certificato di domicilio allestito il 3 novembre 2025 dall’Ufficio controllo abitanti di ______ emerga che il bambino sia stato domiciliato nel Comune dal ______ febbraio fino al 30 settembre 2025 (cfr. doc. A4; A5), sussistono seri dubbi in merito al luogo di nascita di ______, nonché al suo domicilio e alla dimora nei sei mesi successivi al ______ febbraio 2025.

 

                                  In concreto, tutto ben ponderato, si giustifica, perciò, la trasmissione degli atti alla Cassa, affinché, con la collaborazione dell’insorgente, effettui gli accertamenti necessari (ad esempio richiedendo la comprova di visite pediatriche, di acquisti per neonati, dell’affiliazione a una cassa malati) per chiarire le circostanze appena menzionate e poter valutare così l’adempimento della condizione della nascita, del domicilio e della dimora nel Cantone Ticino di ______ il ______ febbraio 2025 e nei sei mesi seguenti (cfr. art. 71a cpv. 1 lett. a e 71b cpv. 1 Laf; 43b cpv. 1 Reg.Laf; consid. 2.3.; 2.9.; 2.10.).

 

                                  Del resto il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf; art. 16 Lptca).

                                  In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

 

                                  L’amministrazione, dopo aver esperito le indagini del caso, emetterà una nuova decisione riguardo al diritto o meno del ricorrente all’assegno parentale a seguito della nascita del figlio ______.

                               

                        2.13.  Nell’ambito dell’assegno parentale, contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr. art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps e art. 46 Laf).

                                  A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

 

                                  Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                  In concreto, trattandosi di una vertenza riguardante l’assegno parentale in relazione al quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.2 del 2 giugno 2025 consid 2.12.; STCA 39.2023.16 del 29 gennaio 2024 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg.; STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 è annullata.

                                 

2.     Gli atti sono trasmessi alla Cassa per procedere conformemente a quanto indicato al consid. 2.12.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti