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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 aprile 2026 di
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contro |
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la decisione su reclamo del 27 marzo 2026 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia (assegno parentale) |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 27 marzo 2026 emessa nei confronti di RI1 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 6 febbraio 2026 (cfr. doc. 17) con la quale aveva negato al medesimo un assegno parentale a favore del figlio ______, nato il _______ 2025 (cfr. doc. 2).
Il rifiuto è stato motivato, rilevando che il reddito lordo determinante accertato della sua unità di riferimento relativo al sesto mese dopo la nascita del figlio e riportato su base annua ammontava a fr. 139'232.--, ossia superava il limite fissato dall’art. 71b cpv. 3 Laf di fr. 110'000.-- (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) a seguito della nascita di mio figlio ______, come previsto dalla legge, ho richiesto l’assegno parentale per la sua nascita, inviando i documenti richiesti alla Cassa Cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Dopo l'analisi dei documenti inviati, mi è stato risposto che non ne avevo diritto in quanto, secondo i loro calcoli, il mio stipendio lordo annuale sarebbe ammontato a 126'840.60 da tale ripartizione: stipendio ______ CHF 5'350.00 X 12 + stipendio ______ CHF 5'220.05 X 12 e quindi superiore al limite di CHF 110'000.00.
Essendo tale cifra errata, mi sono permesso di fare reclamo, indicando che la cifra calcolata non era corretta e non corrispondeva al vero, in quanto il mio stipendio alla ______ è variabile e non è corretto moltiplicare lo stipendio di un mese per 12 mensilità. A tale proposito ho anche allegato i documenti comprovanti ciò alla mia richiesta.
In data 27.03 mi giunge la risposta della Cassa Cantonale di compensazione per gli assegni familiari che respinge il mio reclamo nonostante i dati forniti. Essendo indicata in tale richiesta anche la possibilità di fare a Voi ricorso per quanto deciso, mi sono quindi permesso di indirizzarvi tale missiva perché in tutta onestà non riesco a capire come una decisione corretta e giusta possa essere presa su di un calcolo errato e falso.
Nello specifico il mio stipendio alla ______ è stato di CHF 18'827.80 per 11 mensilità di lavoro, che corrispondono a circa CHF 1'711.62 mensili e quindi ad un reddito lordo annuo di CHF 20'539.42 in 12 mensilità e non CHF 62'640.60 come erroneamente riportato e considerato dalla Cassa Cantonale di compensazione per gli assegni familiari. A tale titolo allego i documenti comprovanti l'effettivo stipendio che ho percepito nel 2025.
In considerazione di ciò lo stipendio lordo totale della mia famiglia corrisponde al mio di CHF 83'027.80 (CHF 64'200.00 ______ + CHF 18'827.80 ______) più quello di mia moglie di CHF 12'391.00 per un totale di CHF 95'418.80 e quindi al di sotto della soglia dei CHF 110'000.00 richiesta per poter avere l’assegno parentale.
In conclusione l’assegno parentale mi è stato negato sulla base di un calcolo errato che mi ha attribuito uno stipendio annuo lordo falso, che risultava di gran lunga maggiore rispetto allo stipendio che ho realmente percepito. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del 22 aprile 2026 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Il 24 aprile 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire se la Cassa abbia rettamente o meno negato a RI1 il diritto all’assegno parentale richiesto a seguito della nascita, il _______ 2025, del figlio ______.
2.2. Il legislatore cantonale, il 12 dicembre 2017, ha in particolare adottato delle modifiche della Legge sugli assegni di famiglia (Laf), e meglio al Capitolo sesto della legge gli art. 71a segg. relativi all’assegno parentale, costituente una nuova misura di carattere sociale volta a sostenere direttamente le famiglie (cfr. FU 100/2017 del 15 dicembre 2017 pag. 10942 – 10945).
Tale novità normativa si inserisce nel contesto della Riforma fiscale e sociale che, a seguito di un referendum, è stata approvata in occasione della votazione popolare del 29 aprile 2018. Questa Riforma ha previsto, accanto a degli adeguamenti del sistema fiscale, un insieme di misure di politica sociale volte a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione, fra le quali l’assegno parentale (cfr. Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale; https://m3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-216836432830.pdf).
Gli art. 71a segg. Laf sono entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU 27/2018 del 15 giugno 2018 pag. 215-217).
2.3. L’assegno parentale è una prestazione unica e ammonta a fr. 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).
Per poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni generali contemplate all’art. 71a Laf:
" 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero."
Trattandosi di una prestazione attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche, così fissate all’art. 71b Laf:
" 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione."
Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) prevede all’art. 43b:
" 1Per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore”.
2Giusta l'art. 71a cpv. 1 della legge, il genitore o il futuro genitore adottivo non ha diritto all'assegno se nel frattempo lo stesso, il figlio o l'adottando ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero."
L’art. 43c Reg.Laf stabilisce, invece, che:
" 1I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia.
2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
b) legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
c) legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
d) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
e) legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
f) legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
g) legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
h) legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015."
2.4. Come rammenta la giurisprudenza federale, ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge (cfr. STF 8C_254/2025 del 23 giugno 2026 consid. 7.1.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_612/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.2.; STF 8C_647/2022 del 25 luglio 2023 consid. 5; DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa).
Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (cfr. STF 9C_612/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.2.; DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).
Si è, quindi, confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una determinata questione.
Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente del legislatore, ossia un silenzio qualificato (cfr. DTF 130 V 229; consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).
2.5. Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 151 V 186 consid. 4.2.; DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; cfr. STF 8C_606/2024 del 25 febbraio 2026 consid. 5.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 151 V 186 consid. 4.2.; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti).
Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 8C_606/2024 del 25 febbraio 2026 consid. 5.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 151 V 270 consid. 6.1.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 151 V 186 consid. 4.2.; STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
2.6. Con sentenza 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., questa Corte ha confermato la decisione su reclamo della Cassa con la quale aveva negato a una coppia di neogenitori il diritto all’assegno parentale, in quanto i redditi lordi annui della loro unità di riferimento calcolati in relazione al mese di febbraio 2020, ossia sei mesi dopo la nascita della figlia nell’agosto 2019, ammontavano a circa fr. 115’000 ed erano perciò superiori al limite massimo stabilito dalla legge di fr. 110’000.
Il TCA ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la nascita del figlio, riportato su base annua, rilevando che la scelta di fondarsi sulla situazione economica dell’unità di riferimento al sesto mese dalla nascita del figlio deriva da un’interpretazione letterale e storica ed è confermata dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno, nella forma di una prestazione unica di fr. 3'000, alle famiglie che dispongono di un reddito inferiore a fr. 110'000 e di una sostanza inferiore a fr. 400'000 al momento in cui hanno manifestato concretamente come intendono conciliare la vita familiare e quella professionale, ciò che avviene di regola dopo avere esaurito le indennità di maternità.
Questo Tribunale ha, infine, precisato che la norma non introduce alcuna ingiustificata disuguaglianza di trattamento, in quanto tutti i nuclei familiari con un reddito superiore a fr. 110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non possono beneficiare dell’assegno parentale.
È stato, altresì, evidenziato che è vero che, trattandosi di una prestazione a carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate dai genitori durante il mese in questione.
Tuttavia il TCA ha indicato che “ciò non muta al fatto che “la situazione di chi riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza”.
In un giudizio 39.2023.14 del 15 novembre 2023 questo Tribunale ha stabilito che a ragione l’amministrazione aveva rifiutato ai genitori di una bambina nata nel mese di ottobre 2022 l’assegno parentale, siccome il reddito lordo complessivo della loro unità di riferimento nel mese di aprile 2023 - sesto mese successivo alla nascita della figlia - riportato su un anno (fr. 128'059), era superiore al limite massimo di fr. 110'000, già a prescindere dall’eventuale riscossione della tredicesima.
Inoltre, con sentenza 39.2025.2 del 2 giugno 2025, il TCA ha confermato l’operato della Cassa che aveva negato alla ricorrente l’assegno parentale a favore del figlio nato nell’aprile 2024, in quanto il reddito lordo complessivo da attività lavorativa (da cui non va dedotta alcuna spesa) della sua unità di riferimento nel mese di ottobre 2024, ovvero nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto, riportato su un anno, ammontava a fr. 110'812.-- e superava, dunque, il limite massimo ex art. 71b cpv. 3 lett. a Laf.
2.7. Nella presente evenienza la Cassa non ha attribuito a RI1 un assegno parentale, tenuto conto, da un lato, del fatto che il suo reddito lordo sommato a quello della moglie, madre di ______ – redditi costituiti dalle loro entrate relative al sesto mese dopo la nascita del figlio (cfr. art. 71b cpv. 1 Laf; 43b cpv. 1 Reg.Laf, STCA 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg.; consid. 2.3.; 2.6.) –, superava il limite di fr. 110’000 fissato dall’art. 71b cpv. 3 Laf.
L’art. 71b cpv. 1 Laf impone di considerare la situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure sei mesi dopo l’accoglimento del minore in vista di adozione.
D’altra parte l’art. 71b cpv. 3 lett. a Laf enuncia che il diritto all’assegno è vincolato alla condizione che i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui (cfr. consid. 2.3.).
Il testo della legge è chiaro e prevede, da un lato, di riferirsi alla situazione “esistente sei mesi dopo la nascita” e non a quella precedente e successiva.
Dall’altro, che l’importo di fr. 110'000 annui, che rappresenta il limite di reddito massimo per poter accedere all’assegno parentale (la sostanza netta, invece, non deve superare i 400'000 franchi annui), è costituito dal reddito lordo complessivo dell’unità di riferimento conseguito tramite un’attività lavorativa (comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito).
L’interpretazione letterale è, peraltro, confermata dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei lavori preparatori.
Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale figurano, in particolare, le seguenti indicazioni:
" (…)
Massimale di reddito
L’assegno parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L’assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando.
Per l’assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).
Ritenuto come il reddito lordo da attività indipendente non è immediatamente disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via provvisoria; qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da indipendente, così come determinato dalla notifica di tassazione dell’anno di riferimento, superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.
Oltre al reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali prestazioni sostitutive, quali l’indennità di disoccupazione e di insolvenza ai sensi della LADI, l’indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF, della LAM e dell’assicurazione malattie.
Il reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di ridurre il loro grado d’occupazione per dedicarsi al figlio. (…)”
Dal citato Messaggio emerge, perciò - oltre al fatto che l’assegno parentale è un sostengo economico, nella forma di prestazione unica, attribuito ai genitori, i quali, dopo la nascita di un figlio, rispettivamente l’accoglienza di un minorenne per futura adozione, sono confrontati con una diminuzione di reddito quando la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità (di 14 settimane, precisamente 98 giorni, secondo l’art. 16d LIPG) -, che l’assegno parentale non è ad ogni modo una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese.
Nel Messaggio è, del resto, specificatamente menzionato che l’assegno parentale è “riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando”.
Considerando la situazione esistente dopo sei mesi dalla nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando, si tiene adeguatamente conto delle scelte lavorative operate dai genitori dopo la nascita del figlio (ripresa a tempo pieno, riduzione del tempo di lavoro, cessazione di ogni attività lucrativa).
Allo stesso momento ci si situa peraltro pure per stabilire se la sostanza esistente supera o no il limite massimo di fr. 400'000.
Nel suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la Commissione speciale tributaria si è così espressa:
" (…)
6. MISURE SOCIALI APPROFONDITE
Come detto, la maggioranza della commissione approva le misure presentate, sia quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la prima volta.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE |
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Sostegno diretto alle famiglie |
1. Assegno parentale |
Nuova |
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2. Sostegno alla spesa di collocamento del figlio |
Potenziamento |
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3. Servizi e strutture di accoglienza |
Potenziamento |
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4. Sostegno ai familiari curanti |
Potenziamento |
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Politica aziendale a favore delle famiglie |
5. Sensibilizzazione delle aziende |
Nuova |
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6. Servizi e strutture aziendali |
Nuova |
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7. Riconoscimento e certificazione |
Nuova |
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8. Sviluppo e valorizzazione delle competenze |
Nuova |
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Si è però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la misura più innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto finanziario: l’assegno parentale.
In merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è chiesti se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia ed eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.
Le considerazioni del Consiglio di Stato – fatte proprie anche dalla maggioranza della commissione - sono le seguenti: “riteniamo fondamentale mantenere l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie lasciando loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una importante riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un sussidio a pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito e di sostanza”.
La riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere riducendo le soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo di 140'000 franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi massimali possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro riduzione drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la politica di questo Cantone ha sostenuto di voler fare.
Sono quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita i beneficiari in funzione delle seguenti condizioni:
• genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa);
• un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale);
• sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito;
• genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia dell’adottando;
• il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni).
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Massimale di reddito lordo |
140’000 |
120’000 |
110’000 |
100’000 |
80’000 |
60’000 |
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Massimale di sostanza netta |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
400’000 |
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Nr. aventi diritto |
1’996 |
1’716 |
1’514 |
1’271 |
726 |
171 |
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Impatto finanziario Fr. |
6'900’000 |
6'000’000 |
5'300’000 |
4'450’000 |
2'550’000 |
600’000 |
|
Massimale di reddito lordo |
140’000 |
120’000 |
110’000 |
100’000 |
80’000 |
60’000 |
|
Massimale di sostanza netta |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
200’000 |
|
Nr. aventi diritto |
1’936 |
1’676 |
1’494 |
1’261 |
726 |
171 |
|
Impatto finanziario Fr. |
6'750’000 |
5'850’000 |
5'200’000 |
4'400’000 |
2'550’000 |
600’000 |
Inoltre la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti avrebbe avuto escludere dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni di prima infanzia (API) in considerazione del fatto che spesso tra i beneficiari di questi assegni solo un genitore lavora e quindi lo scopo del reinserimento lavorativo non è garantito.
Le unità di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima infanzia (API) che potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa 170 all'anno, con un impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).
Dopo ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la maggioranza della commissione tributaria propone di rimodulare l’assegno parentale con questi nuovi parametri.
Massimale di reddito
Reddito lordo annuo di 110'000.- franchi (proposta del CdS 140'000), che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).
Massimale di sostanza
Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito (come proposto dal CdS).
Importo
L’importo dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a 3'000.- franchi (proposta CdS 3'500 franchi).
Ripercussioni finanziarie
L’impatto di questa misura, rimodulata come proposto dalla Commissione tributaria, è calcolato in 4,5 milioni di franchi. Rispetto alla proposta del messaggio vi sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di franchi che la commissione propone di destinare quale supplemento alle strutture di accoglienza e alle strutture aziendali finalizzato al contenimento dell’onere a carico di tutte le famiglie (retta). Il regolamento di applicazione dovrà pertanto disciplinare in maniera specifica la destinazione di questo ulteriore supplemento. In altre parole, si tratta di una riallocazione parziale dell’importo originariamente destinato all’assegno parentale a favore di tutte le famiglie che accedono a queste strutture e servizi di accoglienza.
La proposta governativa prevede di assimilare l’assegno parentale ai sussidi di assistenza, i quali beneficiano dell’esonero fiscale. Tuttavia, ritenuto come dal profilo giuridico l’esonero dell’assegno parentale potrebbe essere in contrasto con il diritto federale – segnatamente l’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID – si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato di cui all’art. 23 lett. d LT in quanto è dubbio che l’assegno parentale possa essere considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli assegni AFI/API.
Tutti gli altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli illustrati nel messaggio governativo. (…)”
La Commissione speciale tributaria non ha, dunque, operato alcuna modifica all’impostazione del Consiglio di Stato riguardante la determinazione dei massimali di reddito tenendo conto dei redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, senza eccezioni sei mesi dopo la nascita del figlio o l’accoglimento a casa del minore.
Secondo il TCA tale scelta, derivante da un’interpretazione letterale e storica, è confermata pure dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno supplementare, tramite un versamento unico di fr. 3'000, alle famiglie che dispongono di un reddito inferiore a fr. 110'000 e di una sostanza inferiore a fr. 400'000 al momento in cui hanno manifestato concretamente come intendono conciliare la vita familiare e quella professionale, ciò che avviene di regola dopo avere esaurito le indennità di maternità.”
2.8. Nel caso in esame questa Corte ritiene, in virtù degli art. 71 b cpv. 1 e 3 lett. a Laf e 43b cpv. 1 Reg.Laf, nonché della giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.3.; 2.6.), che il modo di procedere della Cassa, la quale, al fine di determinare il diritto all’assegno parentale dell’insorgente, ha tenuto conto della situazione economica sua e della moglie (attività lavorativa indipendente) come si presentava al sesto mese (dicembre 2025) dalla nascita del figlio ______ (______ 2025; cfr. doc. 2), riportata su un anno - considerato che l’importo massimo di fr. 110'000 contemplato dalla Laf è annuale -, non sia censurabile.
In effetti, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A1), già il solo reddito lordo complessivo di RI1, rapportato su un anno, ammontava nel mese di dicembre 2025, a prescindere dall’eventuale riscossione della tredicesima (cfr. doc. A1 pag. 3), a fr. 126’840.60, ottenuti sommando il reddito lordo del ricorrente ottenuto presso ______ di fr. 63'000 (fr. 5’350 stipendio di dicembre 2025 - doc. 15B - x 12 mesi) al suo reddito lordo conseguito presso ______ di fr. 62'640 (fr. 5’220 stipendio di dicembre 2025 - doc. 13A - x 12 mesi).
Va, poi, sottolineato che l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione in merito agli importi specifici degli stipendi versatigli nel mese di dicembre 2025.
Il calcolo su base annua dei redditi del sesto mese successivo a quello del giorno del parto (e non, quindi, del reddito effettivo percepito nei dodici mesi dell’anno civile in cui è nato il figlio - in concreto gennaio - dicembre 2025 -, come invece sembra pretendere il ricorrente; cfr. doc. I) è, peraltro, contemplato all’art. 43c Reg.Laf in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto agli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API; cfr. consid. 2.3.).
Per quanto attiene agli AFI e API cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010.
ll reddito da attività lucrativa dipendente viene conteggiato su base annua, facendo capo ai dati relativi al momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come contemplato dall’art. 10a Laps (in particolare nell’ambito degli AFI cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005).
Visto che l’importo di fr. 126’840.60 è superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all’art. 71b cpv. 3 lett. a Laf, a ragione la Cassa ha negato all’insorgente il diritto all’assegno parentale.
È utile rilevare, per inciso, che nella fattispecie giudicata con sentenza 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., citata al consid. 2.6., il TCA ha stabilito, in relazione alla censura degli insorgenti secondo cui a torto, al fine di determinare il diritto o meno all’assegno parentale a favore della figlia, nata nell’agosto 2019, era stato tenuto conto dell’ammontare conseguito dalla ricorrente nel mese di febbraio 2020 - sesto mese successivo al parto -, poiché ella non aveva lavorato, bensì aveva usufruito di una somma corrispondente a vacanze arretrate, che non vi era ragione di non considerare l’importo salariale ottenuto dalla medesima nel mese di febbraio 2020, anche se si trattava di vacanze arretrate.
2.9. Infine il TCA osserva, per completezza, che l’art. 71b cpv. 1 e 3 lett. a Laf non introduce un’ingiustificata disuguaglianza di trattamento
Al riguardo si rileva che violano l'art. 8 Cost. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 149 V 1 consid. 10; DTF 143 I 1 consid. 3.3.; STF 8C_881/2010 del 10 maggio 2011; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).
Per quanto concerne l’art. 71b cpv. 1 e cpv. 3 lett. a Laf, giova evidenziare che tutti i nuclei familiari con un reddito superiore a fr. 110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 sei mesi dopo la nascita del figlio o l’accoglimento del minore per futura adozione non possono beneficiare dell’assegno parentale.
Questa Corte, come menzionato al consid. 2.6., nella sentenza 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., al consid. 2.4. ha, del resto, precisato che è vero che, trattandosi di una prestazione a carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate dai genitori durante il mese in questione.
Il TCA ha, tuttavia, indicato che “ciò non muta al fatto che “la situazione di chi riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza”.
2.10. A titolo abbondanziale va segnalato che con un’iniziativa parlamentare “Modifica degli art. 71b, art. 71c, art. 71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam (Assegno di nascita per tutti)” presentata il 22 gennaio 2024 nella forma elaborata, IE779, Roberto Ostinelli ha chiesto “di introdurre un assegno di nascita di 1'500 CHF per tutti i nuovi nati, indistintamente dal reddito, con un assegno che sarà finanziato dalla massa salariale AVS e quindi dai datori di lavoro. Anche in questo caso diminuirebbero gli assegni integrativi per il medesimo importo e quindi un minore fabbisogno d’imposta. Si chiede quindi che sia computato nel calcolo LAPS in quanto trattasi di un aiuto finanziario statale diretto, per cui lo Stato ne tiene conto nel calcolo dei contributi per gli assegni sociali integrativi di prima infanzia” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166196).
Con un’ulteriore iniziativa parlamentare generica del 5 febbraio 2024, contestuale a quattro iniziative “Poker di iniziative parlamenti presentate nella forma generica da Isabella Claudio e Corti Alessandro per il Gruppo il Centro + GdC per rilanciare la natalità in Ticino: più nascite in Ticino! Per una politica demografica in favore dei giovani!”, IG772, è stato chiesto:
" - Gli assegni familiari (AF) e di formazione elargiti dal Cantone Ticino sono al minimo federale. Chiediamo un complemento all’assegno famigliare, mirato ai residenti, in modo che sommato all’AF ammonti complessivamente a chf 300.- (pari all’assegno famigliare concesso in Cantone Vallese) e dell’assegno di formazione a chf 350.-. –
- Rendere la somma degli assegni sopracitati progressiva (AF + complemento) in base al numero di figli: chf 350.- per il secondo figlio, chf 400.- dal terzo, rispettivamente chf 400.- e chf 450.- per gli assegni di formazione.
- Aumentare i beneficiari dell’assegno parentale estendendolo anche a tutto il ceto medio.” (Iniziativa parlamentare generica 2 Più nascite per il Ticino! - Sostegno alle famiglie; https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166756)
La Commissione sanità e sicurezza sociale, il 15 maggio 2025, ha sottoscritto a maggioranza il Rapporto parziale 2 di Patrick Rusconi, in particolare, sull'Iniziativa IE779 "Modifica degli art. 71b, art. 71c, art. 71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam (Assegno di nascita per tutti)" e sull'Iniziativa IG772 "Poker di iniziative per rilanciare la natalità in Ticino: Più nascite in Ticino! Per una politica demografica in favore dei giovani! Iniziativa 2 Sostegno alle famiglie" e a minoranza il Rapporto parziale 2 di Tamara Merlo e Maurizio Canetta (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=251817).
2.11. Il ricorrente ha dichiarato di restare a disposizione in caso di necessità (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_29/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_29/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 39.2025.11 del 13 aprile 2026 consid. 2.8.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella concreta evenienza l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.12. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 27 marzo 2026 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.13. Nell’ambito dell’assegno parentale, contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr. art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps e art. 46 Laf).
A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."
Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
In concreto, trattandosi di una vertenza riguardante l’assegno parentale in relazione al quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.11 del 13 aprile 2026 consid. 2.10.; STCA 39.2025.2 del 2 giugno 2025 consid 2.12.; STCA 39.2023.16 del 29 gennaio 2024 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg.; STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti