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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 9 aprile 2026 di
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contro |
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la decisione su reclamo del 12 marzo 2026 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia |
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ritenuto in fatto
1.1. La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 3 ottobre 2025, ha ordinato ad RI1 di restituire l'importo di fr. 9'860.- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
In particolare, l'amministrazione ha indicato di avere inizialmente erogato gli assegni tenendo in considerazione un reddito provvisorio da attività indipendente principale di CHF 32’641.-.
Successivamente, la Cassa ha ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata sulla base della decisione di tassazione dopo reclamo emessa nei confronti della medesima e relativa all’anno 2023, dalla quale risulta che il reddito da attività indipendente della contribuente era, invece, stato di fr. 46'281.-.
Considerando nel calcolo quest’ultimo importo, all’assicurata sarebbe spettato un assegno integrativo di fr. 5'452.- invece dei fr. 9'540.- corrispostile (per una differenza, a favore dell’amministrazione, di fr. 4'088.-). Ella, inoltre, non avrebbe avuto diritto a percepire alcun assegno di prima infanzia, mentre la Cassa, a questo titolo, per il 2023 le aveva erogato fr. 5'772.-.
Contro la decisione del 3 ottobre 2025, RI1 non ha interposto reclamo.
1.2. ll 13 ottobre 2025, l’assicurata ha chiesto il condono della restituzione relativa agli assegni percepiti per il 2023.
In particolare, RI1 ha precisato di avere cercato di ridurre, per quanto possibile, i costi della vita sia privata, che professionale.
In particolare al fine di contenere le spese locative, l’interessata ha indicato che nel 2023 ha cambiato appartamento e deciso di trasferire anche l’attività del salone di parrucchiera in locali meno costosi rispetto ai precedenti, precisando quanto segue:
" (…) durante l’estate-autunno 2023 ho avuto l’opportunità di trovare un subentrante e cedere il salone (…) i soldi ricavati dalla cessione sono stati utilizzati per ristrutturare il nuovo salone e gestire al meglio la situazione finanziaria della mia attività (…). In ottobre-novembre 2023 con l’Ufficio AVS di ______ vi rimandavo la documentazione concernente il presunto reddito da attività indipendente. Questo calcolo non prevedeva, erroneamente, in quanto la transazione era in corso, la vendita del precedente salone con i relativi costi di ristrutturazione per il nuovo; non pensavo che questo elemento fosse da inserire nella dichiarazione perché era un’operazione ancora in corso e straordinaria; mi spiace aver commesso questo errore, ero in buona fede. (…)
La richiesta da parte vostra di restituivi anche importi inferiori mi metterebbe in difficoltà; non saprei proprio dove andarli a prendere visto e considerato che ad oggi ho purtroppo già alcune esecuzioni in corso. (…)” (cfr. doc. 18)
In allegato, l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione uno scritto della _______, di data 18 novembre 2024, dal quale risulta quanto segue:
" (…) Oggetto: salone ______ di RI1, reddito attività indipendente 2023 – spiegazione cessione locali attività in ______ a ______.
Nel corso del 2023 la signora RI1 (…) ha ceduto i locali ed alcune attrezzature / mobilio del salone, sito in ______ a ______, per l’importo complessivo di chf 40'000; questa operazione è da ritenersi eccezionale per ripetizione ed introito.
Per poter continuare la professionale di parrucchiera la signora RI1 ha successivamente preso in affitto un altro locale in ______ a ______ ed ha effettuato degli investimenti per poter essere operativa, pari a chf 23'920 (vedi voce Ristrutturazione immobili aziendali).
Tengo a sottolineare che la mera attività di parrucchiera abbia generato nel 2023 un EBITDA di chf 30'111, quindi leggermente inferiore rispetto all’anno precedente (chf 34'185).” (cfr. doc. 18B)
1.3. Con decisione del 25 novembre 2025 la Cassa ha negato all’assicurata il condono della restituzione di quanto indebitamente ella aveva percepito, rilevando che sottoscrivendo le dichiarazioni firmate in dicembre 2022 ed il 20 novembre 2023 RI1 si era impegnata a restituire gli assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo per il 2023.
A mente della Cassa, dovendo aspettarsi di essere tenuta a rimborsare le prestazioni erogatele a torto, in caso di un reddito effettivo superiore a quello stimato e considerato nei conteggi degli assegni integrativi e di prima infanzia, RI1 non poteva, quindi, invocare la propria buona fede (cfr. doc. 19).
1.4. Con reclamo interposto il 2 gennaio 2026, l’assicurata ha fatto valere che “il reddito che il fisco ha considerato come reddito da attività indipendente è stato considerato erroneamente come introito totale derivante dalla mia attività indipendente in quanto in parte si tratta di quanto realizzato dalla vendita del mobilio del salone; parte di questo nuovo importo è stato successivamente investito nel nuovo salone (…) ritenuto che quel capitale c’era come valore della ditta, dal mio punto di vista sarebbe opportuno inserirlo nella sostanza mobiliare, non come reddito annuo/mensile, in quanto è un valore che rimane, visto che il salone c’è ancora. A tutti gli effetti, non si tratta di un reddito mensile, bensì di una sostanza, di un capitale, vi chiedo pertanto di considerarlo come tale. Dal mio punto di vista, infatti, gli attivi e i passivi della ditta vanno considerati come sostanza, non come un reddito, in quanto indispensabile per garantire una sicurezza economica di base e coprire eventuali necessità impreviste. (…) Ci tengo anche a sottolineare che successivamente per il periodo (anno 2024) mi è stato revisionato il calcolo degli assegni ed è diminuito a 17 fr mensili.
Chiedo quindi di rivedere il calcolo relativo agli assegni in quanto la vendita del mobilio mi è stata calcolata erroneamente come attivo della ditta e non come capitale quale esso è (…)” (cfr. doc. 20 – 20b).
1.5. Con decisione su reclamo del 12 marzo 2026, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento.
L'amministrazione ha, in particolare, osservato che:
" (…)
3. Occorre qui premettere come la presente procedura abbia per oggetto la possibilità di rinunciare (completamente o in parte) alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse, così come stabilito con la decisione del 3 ottobre 2025; non si tratta quindi di rimettere in discussione i fatti considerati per stabilire obbligo ed importo di restituzione. In merito al calcolo la decisione di restituzione è formalmente cresciuta in giudicato incontestata. (…)
4. Nel caso specifico, per permettere alla Cassa di emanare le decisioni AFI e API considerando un reddito da attività indipendente provvisorio, con dichiarazioni sottoscritte a dicembre 2022 e a novembre 2023, la reclamante si era impegnata, oltre che a trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione, ad eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarebbe stata assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti ed alla quale non vi sarebbe stato diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.
La reclamante era così perfettamente a conoscenza che, risolutivo per la determinazione dell’effettivo importo di diritto alle prestazioni, sarebbe stato il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale competente.
Gli assegni attribuiti ai quali non avrebbe avuto diritto – se nel calcolo fosse stato computato un reddito diverso – avrebbero dovuto semmai essere restituiti.
In queste circostanze, grazie alle specifiche informazioni date, la buona fede ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 Laps (…) non può essere riconosciuta.
Di conseguenza, pur comprendendo la situazione della reclamante, la decisione impugnata deve essere confermata.
Si ribadisce la possibilità di concordare un’eventuale soluzione confacente alle esigenze della reclamante come ad esempio un pagamento rateale.
In sede di reclamo è stato altresì sollevato: “successivamente per il periodo (anno 2024) mi è stato revisionato il calcolo degli assegni ed è diminuito a 17 fr mensili. Chiedo quindi di rivedere il calcolo relativo agli assegni in quanto la vendita del mobilio mi è stata calcolata erroneamente come attivo della ditta e non come capitale quale esso è”.
In merito a quanto richiesto, considerato come non è prettamente legato alla presente vertenza, la Cassa si esprimerà in separata sede. (…)” (cfr. doc. 21 – 21b)
1.6. Contro la decisione su reclamo l’assicurata ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, che:
" (…)
• venga riconosciuta l’errata qualificazione dell’importo e lo stesso sia considerato quale sostanza e non reddito;
• venga riconosciuta la (…) buona fede;
• venga accertata la (…) situazione di bisogno e grave difficoltà economica;
• venga conseguentemente concesso il condono della restituzione richiesta.”
In via subordinata, la ricorrente ha chiesto che “venga adottata una soluzione che tenga pienamente conto della” sua “situazione economica attuale”.
A sostegno delle proprie pretese, RI1 ha, in particolare, fatto valere quanto segue:
" (…)
L’importo considerato quale reddito da attività indipendente deriva in larga parte dalla vendita del mobilio del precedente salone. Tale somma non costituisce reddito derivante da attività lucrativa, bensì rappresenta la trasformazione di sostanza già esistente (beni aziendali), successivamente reinvestita quasi integralmente nell’apertura del nuovo salone: (…) Non vi è quindi stato alcun incremento patrimoniale netto, ma una sostituzione di beni aziendali già esistenti. Tale operazione ha avuto carattere unicamente sostitutivo e non ha generato alcuna nuova capacità economica.
La qualificazione di tale importo come reddito risulta pertanto non conforme alla realtà economica effettiva.
2. Assenza di diponibilità effettiva dei fondi
Gli importi in questione non sono mai stati effettivamente disponibili per il mio sostentamento personale, essendo stati destinati a spese necessarie per la prosecuzione dell’attività. Non vi è stato pertanto alcun arricchimento personale né un miglioramento della mia capacità economica. Di conseguenza, tali importi non possono essere considerati disponibili ai fini del calcolo delle prestazioni.
3. Buona fede
Ho agito in ogni momento in buona fede e con pieno spirito collaborativo.
Prima della vendita e il trasferimento dell’attività, mi sono presentata personalmente presso il municipio di ______ (Signora ______ – Ufficio Laps) per informarla riguardo al desiderio di voler trasferire il salone e chiedere come comportami riguardo l’entrata della vendita del mobilio (stimata 40'000.00). Durante la revisione per la richiesta di assegni, ho allegato una lettera del mio contabile dove spiegava il fine di questa entrata una tantum. Questa entrata è servita per poter coprire le spese del trasloco, nuovo mobilio e soprattutto coprire la mancata entrata durante il periodo transitorio tra un salone e l’altro. Mi sono sempre attenuta alle indicazioni ricevute e ho sempre notificato ogni cambiamento in modo spontaneo e completo (febbraio-marzo 2023).
Non ho mai occultato informazioni né agito con l’intento di ottenere indebitamente prestazioni.
Un’eventuale errata qualificazione tra reddito e sostanza è da ricondurre unicamente alla complessità tecnica della materia e non a comportamento negligente e scorretto.
In tali circostanze, la mia buona fede deve essere pienamente riconosciuta.
4. Situazione economica attuale e grave difficoltà
La mia situazione economica è attualmente tale da giustificare il riconoscimento di prestazioni ai sensi della LAPS, in particolare tramite il beneficio degli assegni familiari integrativi (AFI). (…) il mio reddito è insufficiente al mantenimento del mio nucleo familiare (…) in queste condizioni una restituzione, anche se rateizzata, inciderebbe direttamente sul minimo vitale e determinerebbe una situazione di grave difficoltà economica (…)
6. Distinzione tra valutazione fiscale e prestazioni sociali
Il fatto che l’importo sia stato considerato in ambito fiscale e non sia stato oggetto di ricorso non può essere determinante nel presente contesto. La valutazione ai fini delle prestazioni sociali deve basarsi sulla situazione economica reale e sulla disponibilità effettiva dei mezzi. Nel caso concreto, l’importo non ha generato alcuna capacità contributiva, essendo stato integralmente investito nell’attività. La sua considerazione quale reddito porta pertanto a un risultato non conforme alla realtà economica effettiva del caso concreto.”
(cfr. doc. I)
Con ulteriore scritto del 28 aprile 2026, in allegato al quale la ricorrente ha trasmesso al TCA copia della decisione su reclamo resa nei suoi confronti, RI1 ha osservato quanto segue:
" (…) Desidero (…) sottoporvi la richiesta di prestito che ho dovuto presentare nel dicembre 2025 a causa della mia situazione economica, corredata dall’elenco dettagliato delle fatture che sono state saldate grazie a tale aiuto. (…) Mi trovo attualmente in una situazione economica estremamente difficoltosa; per tale motivo, un eventuale rimborso dell’importo richiesto comporterebbe un ulteriore e significativo aggravamento della mia situazione finanziaria. (…)” (cfr. doc. III)
1.7. Nella risposta di causa dell’11 maggio 2026, la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa, precisando che “(…) le argomentazioni dei ricorrenti [recte: della ricorrente] sono già state trattate nelle precedenti procedure relative alla decisione di restituzione, richiesta di condono e reclamo. In particolare, volendo valutare l’adempimento del presupposto della buona fede, la Cassa osserva come la giurisprudenza cantonale ha più volte chiarito la natura degli impegni presi e come, più in generale, occorra ritenere che il condono dell’obbligo di restituire è escluso quando i debitori dovevano aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni. Così che, non potendosi invocare la buona fede, il condono dell’obbligo di restituire dee essere escluso” (cfr. doc. V).
1.8. Il 12 maggio 2026 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc VI). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa ha correttamente, o meno, negato alla ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 9'860.- percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
L’art. 46 Laf prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" 1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.”
In proposito l’art. 10 Reg. Laps precisa che
" È considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.3. Per quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg. Laps:
" L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.4. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TF ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R pag. 3).
2.5. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa ha negato la buona fede dell’assicurata poiché, avendo sottoscritto le dichiarazioni del dicembre 2022 e del novembre 2023, RI1 si è impegnata a restituire quella parte degli assegni integrativi e di prima infanzia accordatale a titolo provvisorio sulla base dell’importo del reddito da attività indipendente stimato per il 2023 ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito definitivo risultante dalla tassazione relativa all’anno 2023 (cfr. consid. 1.1.).
L’insorgente sostiene, invece, di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più precisamente ella indica che l’incremento di reddito, rispetto a quanto stimato per il 2023, è dovuto all’errato computo nella decisione di tassazione, tra i redditi e non nella sostanza, del ricavato dalla vendita, sostanzialmente, dell’inventario/mobilio dell’attività della ditta indipendente della ricorrente, e meglio del mobilio del salone da parrucchiera, precisando che tali averi, sarebbero, peraltro, successivamente stati reinvestiti per il proprio mantenimento in fase di ristrutturazione del nuovo salone e per i relativi lavori (cfr. doc. I).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che la Cassa, nel ricalcolare gli AFI e API di diritto della ricorrente per il 2023 si è fondata sulla decisione di tassazione dopo reclamo emessa dall’Ufficio circondariale di tassazione di ________ il 22 gennaio 2025 (cfr. doc. 14-14d), cresciuta, incontestata, in giudicato.
Il TCA ricorda, inoltre, che il principio della restituzione di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da restituire, vengono stabiliti nella procedura di restituzione.
È, infatti, in tale contesto che viene verificata la correttezza delle somme (per esempio relativi ai redditi) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima infanzia al quale l’assicurato ha effettivamente diritto, non esaminando la domanda di condono (cfr. STCA 39.2015.12 del 2 marzo 2016, consid. 2.9.; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2010; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).
In concreto, l’ordine di restituzione emesso il 3 ottobre 2025 nei confronti di RI1, nel quale la Cassa ha indicato che ha tenuto in “conto del reddito da attività indipendente di CHF 46'281.- esposto nella decisione di tassazione 2023” non è stato impugnato dalla ricorrente mediante reclamo.
Non avendo l’assicurata contestato l’ammontare da restituire stabilito dalla Cassa facendo riferimento al reddito da attività indipendente così come stabilito, mediante decisione dopo reclamo, dall’Autorità fiscale, quella decisione è cresciuta in giudicato. Il tema non può, dunque, essere presentato in questa occasione.
Eventuali obiezioni circa il reddito da attività indipendente computato nei nuovi calcoli AFI e API andavano, semmai, fatte valere impugnando la decisione di restituzione, prima, mediante reclamo e, poi, eventualmente davanti a questo Tribunale mediante ricorso (cfr. al riguardo per esempio anche la STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013).
Per quanto attiene al presente ricorso, inoltrato contro la decisione su reclamo del 12 marzo 2026, con la quale è stato rifiutato il condono dell’obbligo di restituzione, questa Corte rileva che l’assicurata indica di essersi sempre “attenuta alle indicazioni ricevute e ho sempre notificato ogni cambiamento in modo spontaneo e completo (febbraio-marzo 2023). Non ho mai occultato informazioni né agito con l’intento di ottenere indebitamente prestazioni”.
Questa affermazione è corretta e non viene smentita dagli atti.
Nel caso in esame, tuttavia, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (art. 30 Laps e consid. 2.4.), bensì in relazione alle dichiarazioni firmate da RI1 a dicembre 2022 e novembre 2023, con le quali ella si è impegnata a restituire gli assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio del riconoscimento di quelle prestazioni, fosse stato computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.10.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.11.; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8. del 15 febbraio 2007 consid. 2.12.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, relativamente agli assegni integrativi percepiti nel 2023, a dicembre 2022 RI1, ha sottoscritto il formulario Laps "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente" (“parrucchiera”) in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2022 la somma di fr. 32’641.-- e quale reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2022 l’ammontare di fr. 30’000.--.
D'altro lato, ella si è impegnata a:
" - tenere costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
- trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 1)
Sulla base di un reddito annuo inizialmente, quindi, stimato in fr. 36'241.-, con decisioni del 22 dicembre 2022, la Cassa aveva riconosciuto alla ricorrente, da una parte, il diritto a percepire un assegno di prima infanzia di fr. 282.- al mese per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023 (cfr. doc. 2).
D’altra parte, l’amministrazione aveva riconosciuto ad RI1, anche il diritto all’erogazione dell’assegno familiare integrativo, per fr. 776.- mensili (cfr. doc. 3).
A fronte del cambiamento di appartamento da parte della ricorrente a decorrere dal 1° maggio 2023 e della conseguente modifica della pigione mensile, con decisioni del 25 maggio 2023, la Cassa ha rivisto l’importo dell’API in fr. 490.- per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2023 (cfr. doc. 5) e l’AFI in fr. 795.- (cfr. doc. 6).
Il 20 novembre 2023, poi, RI1, ha sottoscritto un nuovo formulario Laps "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente", (“parrucchiera”) in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2023 la somma di fr. 33’000.-- e quale reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2023 l’ammontare di fr. 33’000.--.
Anche in questa occasione, ella si è impegnata a:
" - tenere costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
- trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
- eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 8)
Sulla base di un reddito annuo stimato in fr. 36'600.-, con decisioni del 1° febbraio 2024, la Cassa ha riconosciuto alla ricorrente, da una parte, il diritto a percepire un assegno di prima infanzia di fr. 782.- per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 9).
D’altra parte, l’amministrazione ha riconosciuto ad RI1, anche il diritto all’erogazione dell’assegno familiare integrativo, per fr. 795.- mensili (cfr. doc. 10).
Con la sottoscrizione delle due attestazioni menzionate l’insorgente ha accettato che gli assegni integrativi, in particolare dell’anno 2023, fossero erogati, ritenuta l’attività indipendente che non consentiva di determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2019.1 del 17 aprile 2019, consid. 2.7.; STCA 38.2018.6 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.8. contro la quale è stato presentato un ricorso che con STF 8C_178/2019 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.).
2.8. L'erogazione degli assegni integrativi relativi all’anno 2023 è stata, di conseguenza, sottoposta a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).
Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005).
Per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.
2.9. Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando, questo Tribunale deve concludere che anche nel caso di specie la ricorrente avendo firmato a dicembre 2022 e novembre 2023 le due dichiarazioni sottopostele dalla Cassa, ha acconsentito a che gli assegni integrativi relativi all’anno 2023 le fossero versati sotto condizione risolutiva.
Per il periodo gennaio - dicembre 2023, firmando le due dichiarazioni, RI1 ha, dunque, espressamente accettato l’obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2023.
Pertanto, ella doveva attendersi un'eventuale decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo per il 2023, accertato dall’autorità fiscale, fosse risultato più elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni integrativi e di prima infanzia concernenti il 2023.
La buona fede della ricorrente non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2023, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del dicembre 2022, rispettivamente della dichiarazione del novembre 2023, l’assicurata doveva essere consapevole che gli assegni integrativi erano stati loro a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2019.1 del 17 aprile 2019; STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019 e STF 8C_178/2019 del 20 marzo 2019 con la quale il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005).
Riguardo alla circostanza che l’importo del reddito da attività indipendente che figura nella decisione di tassazione 2023 dopo reclamo (cfr. doc. 14A-14D) sarebbe, sostanzialmente, erroneamente stato qualificato come reddito e non come sostanza, il TCA non può che constatare che tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
2.10. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.4.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 9'860.- relativa ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
La decisione su reclamo del 12 marzo 2026, emanata dalla Cassa, deve di conseguenza essere confermata.
2.11. A titolo abbondanziale, va osservato che (anche) nella decisione su reclamo, la Cassa ha indicato che “Si ribadisce la possibilità di concordare un’eventuale soluzione confacente alle esigenze della reclamante come ad esempio un pagamento rateale” (cfr. consid. 1.5.).
Al riguardo, giova ribadire che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente potrà essere concordata con la Cassa al momento in cui la vertenza relativa alla procedura di condono sarà conclusa con decisione cresciuta in giudicato.
Questo tema, in ogni caso, non è oggetto della presente vertenza è pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.12.; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
2.12. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
In concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.3 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 39.2025.1 del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni