|
RACCOMANDATA |
|
|
|
|
|
|
Incarto
n.
os |
|
In nome |
|
||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1997 di
|
|
__________,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 23 aprile 1997 emanata da |
|
|
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni familiari ai contadini |
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 28 aprile 1997 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
rilevato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
richiamati gli artt. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961.
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti