|
_________accomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto
n.
DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2013 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 8 novembre 2013 emanata da |
||
|
|
Cassa CO 1
in materia di indennità di maternità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di luglio 2013, RI 1, dipendente della __________ (cfr. doc. 3-4) e del __________ (cfr. Doc. 18-19), ha inoltrato alla Cassa CO 1 (denominata in seguito semplicemente “Cassa”) una domanda di indennità di maternità a seguito della nascita, avvenuta il 30 gennaio 2013, del figlio __________ (cfr. doc. 3).
1.2. Con decisione formale del 20 agosto 2013, la Cassa ha stabilito che l’assicurata ha diritto, dal 30 gennaio 2013 al 22 febbraio 2013 a un'indennità giornaliera complessiva di fr. 196.-- da ripartirsi in fr. 184.40 al __________ e in fr. 11.60 all'__________ (cfr. doc. 50.1).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (cfr. doc. 53), la Cassa, l’8 novembre 2013, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento.
In particolare, l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
Occorre osservare che l'assicurata svolgeva attività lucrativa presso due datori di lavoro, ovvero:
- il __________, con stipendio mensile lordo di fr. 8'488.30 per tredici mensilità;
- l'__________, con stipendio mensile lordo di fr. 534.80 per tredici mensilità.
Il diritto all'indennità di maternità è stato concesso limitatamente a 24 giorni dal giorno del parto compreso, per entrambi i datori di lavoro.
In effetti, dalla documentazione agli atti, è emerso che la richiedente, durante i 98 giorni seguenti il parto, ha svolto attività lucrativa accessoria per l'__________ quattro volte, come si evince dalla comunicazione del 23 luglio 2013 del direttore __________, del __________.
"... un incarico d'insegnamento di:
- assistenza lavori di diploma alla __________: 1/40 (=2.5%)
- ecologia e sicurezza alla __________: 1/25 (=4%)"
nella quale vengono precisate le date esatte di insegnamento nel secondo semestre in esame (gennaio - giugno 2013) ovvero
"... 2. semestre: 23.2/9.3/13.4/4.5/25.5/15.6.2013"
ed ancora "La signora RI 1 ha partorito il 30.1.2013.. Le prime tre lezioni del 2. semestre, previste inizialmente secondo il calendario scolastico il 9.2.2012, sono state posticipate al 23.2.2013".
Il __________ attesta la fruizione del congedo maternità, come da regolamento del datore di lavoro, di sedici settimane dal 30 gennaio 2013 al 21 maggio 2013.
La Cassa ha stabilito l'indennità di maternità in fr. 196.00 giornalieri lordi, la quale è stata suddivisa proporzionalmente ai redditi come segue:
- per il __________ fr. 184.40 giornalieri lordi;
- per l'__________ fr. 11.60 giornalieri lordi.
Le indennità giornaliere lorde sono state moltiplicate per i giorni di diritto (24) e sono stati aggiunti gli oneri sociali, ovvero la quota parte di contributi AVS/AI/IPG, del datore di lavoro, del 5.15 % e la quota parte di contributo AD del 1.1%.
In data 22 agosto 2013 la Cassa ha corrisposto ai datori di lavoro i seguenti importi:
- al __________ fr. 4702.20 (fr. 4'425.60 lordi più
fr. 276.60 di oneri sociali);
- all'__________ fr. 295.80 (fr. 278.40 lordi più fr. 17.40 di oneri sociali).
(…)
Per poter emettere la presente decisione su opposizione la Cassa ha chiesto con e-mail del 18 ottobre 2013 all'__________ il conteggio stipendio della signora RI 1 per il mese di agosto 2013 e la conferma a sapere se l'incarico d'insegnamento fosse stato rinnovato anche per l'anno scolastico 2013-2014.
Il signor __________ dell'__________ ci recapita, in data 21 ottobre 2013, i conteggi stipendio di agosto e settembre 2013 unitamente alla conferma del cessato rapporto di lavoro con l'assicurata per il 31 agosto 2013.
(…)
In applicazione degli artt. 16e, 11 cpv 1 LIPG, 5 LAVS e 34d cpv 1 OAVS, la Cassa deve utilizzare tutti i redditi conseguiti dalla signora RI 1 precedentemente al parto, per il calcolo dell'indennità di maternità, quindi non solo lo stipendio corrisposto dal __________, quale datore di lavoro principale, ma anche il reddito versato dall'__________, pur se accessorio. Poco importa il grado d'occupazione oppure l'impegno in ordine di tempo impiegato per ogni datore di lavoro.
Il reddito d'attività accessoria non può essere considerato quale reddito di poco conto (art. 34d, cpv 1 OAVS) in quanto ammonta, per l'anno 2013 a fr. 4'598.95 lordi (stipendio mensile lordo da gennaio ad agosto 2013 di fr. 530.30 oltre alla tredicesima mensilità di fr. 356.55), pertanto ben superiore al limite previsto di fr. 2'300.00 per anno civile.
La ripresa dell'attività lucrativa deve parimenti essere ritenuta a tutti gli effetti essere avvenuta il 23 febbraio 2013. Nella sentenza 9C_893/2012 del 30 aprile 2013 il Tribunale federale sancisce chiaramente quale attività accessoria è ritenuta nell'art. 16d LIPG. (…)" (doc. 56)
1.4. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice ha innanzitutto ricordato che RI 1 prima del congedo di maternità svolgeva un'attività principale quale dipendente del __________ al 100% e un'attività accessoria quale docente presso la __________.
La patrocinatrice di RI 1 ha sottolineato che la ricorrente ha esercitato in buona fede la sua attività accessoria durante il congedo maternità in 4 occasioni; di sabato, il 23.2, il 9.3, il 13.4, e il 4.5 tutte di sabato, che non ha mai lavorato per il suo datore di lavoro principale e che, a seguito della decisione della Cassa, ha dovuto restituire al __________ le indennità a lei versate e inerenti al periodo successivo al 23 febbraio 2013.
La patrocinatrice dell'assicurata ha quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata, rilevando:
" (…)
La Signora RI 1 non contesta di aver lavorato 4 giorni al sabato per 3 ore ciascuna volta (ossia 4 UD ciascun sabato), così come appurato dalla Cassa CO 1.
Ella era però convinta di agire in buona fede in quanto la __________ si trovava in difficoltà per trovare un sostituto e non voleva venire meno all'impegno preso. Le lezioni si svolgevano di sabato, per cui il padre del bambino poteva occuparsi di lui durante la sua assenza. Non è stato fatto ricorso alla cura di terzi.
Inoltre alla fine del semestre, quindi prima di essere a conoscenza di questa decisione, l'attività di insegnamento presso la __________ è stata disdetta dalla Signora RI 1. Nel frattempo la scuola ha potuto trovare anche un sostituto (Doc. D, pagina 4, punto 3).
Inoltre la Signora RI 1 è convinta che la decisione della Cassa CO 1 sia decisamente sproporzionata e per questo motivo ha chiesto, ma non ottenuto, che per il calcolo dell'indennità di maternità venisse considerato unicamente il reddito proveniente dalla sua attività principale per il
__________, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennità per il reddito derivante dall'attività presso la __________. Anche la __________ stessa è disposta a rinunciare a qualsiasi indennizzo relativo a questo caso (Doc. E). (…)" (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 16 dicembre 2013 la Cassa rileva innanzitutto di avere richiesto la compilazione del "Foglio complementare alla domanda d'indennità in caso di maternità" all'__________ dopo avere constatato che, contrariamente a quanto si leggeva nella richiesta dell'indennizzo dove veniva indicato quale unico datore di lavoro il __________, nel conto individuale dell'assicurata figurava un reddito d'attività lucrativa salariata presso lo __________ per l'anno 2012 pari a fr. 27'261.--.
La Cassa propone poi di respingere il ricorso osservando:
" (…)
4.
La Cassa concorda con l'assicurata nel considerare il carattere di accessorietà dell'attività lucrativa svolta per l'__________, "6.5% di un impiego a tempo pieno" (doc. 53), tuttavia dovendo applicare l'art. 11 cpv. 1 LIPG e l'art. 5 LAVS deve ritenere rilevante l'ammontare di reddito e non il grado d'occupazione oppure la saltuarietà dell'impegno lavorativo.
Il reddito accessorio rientra di diritto nella somma dei redditi determinanti per il calcolo dell'IPG, come anche sancito dal Tribunale Federale nella sentenza 9C_893/2012 del 30 aprile 2013. Infatti, anche se l'art. 34d cpv. 1 OAVS prevede un'eccezione all'obbligo contributivo AVS (fr. 2'300.00 per anno civile e per datore di lavoro) il reddito conseguito dall'attività lucrativa presso l'__________ supera di gran lunga questo limite, situandosi per l'anno 2013 a fr. 4'598.95.
Il fatto che il rapporto di lavoro con l'__________ si sia concluso il 31 agosto 2013 non è rilevante nella fattispecie.
5.
La Cassa considera come vincolante la richiesta di rimborso dell'IPG chiaramente espressa dall'__________, in rappresentanza dell'__________, nell'apposito formulario ufficiale "Foglio complementare alla domanda d'indennità in caso di maternità".
Per questo motivo non può accettare la volontà di rinunciare all'IPG espressa dall'assicurata. In effetti, la richiesta è lesiva degli interessi dell'__________ in qualità di datore di lavoro (art. 23 cpv. 2 LPGA). Infatti, in applicazione dell'art. 11 LPGA la Cassa non può considerare datore di lavoro il __________ e non può di conseguenza assecondare le affermazioni del vicedirettore signor __________ (doc. 55). (…)" (Doc. III)
in diritto
2.1. Il 1° luglio 2005 (RU 2005 1429 1437) sono entrati in vigore i nuovi art. 16b-h della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG), adottati sulla base del mandato costituzionale di cui all’art. 116 Cost. Con l'introduzione delle nuove norme è pure stata sottoposta a revisione totale la relativa ordinanza federale, anch'essa entrata in vigore il 1° luglio 2005, che agli art. 23-35 OIPG disciplina il diritto a indennità giornaliere in caso di maternità.
2.2. L’art. 16b LIPG così definisce le aventi diritto:
"Ha diritto all’indennità la donna che:
a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b. durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
c. al momento del parto:
1. è una salariata ai sensi dell’articolo 10 della LPGA;
2. è un’indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA; o
3. collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti. (cpv. 1)
Il periodo d’assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza. (cpv. 2)
Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a;
b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.” (cpv. 3)
L'art. 16c LIPG, a proposito dell’inizio del diritto, prevede che:
" Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto." (cpv. 1)
In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l’indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa." (cpv. 2)
Secondo l'art. 16d LIPG, invece, il diritto all’indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.
L'art. 25 OIPG precisa che il diritto all'indennità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente del grado d'occupazione.
2.3. L'art. 16e LIPG, relativo all’importo e al calcolo dell’indennità, prevede al cpv. 1 che "l’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera" e al cpv. 2 che "l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1.".
L’art. 11 cpv. 1 LIPG precisa che:
" Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS»). Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati."
Per l'art. 31 cpv. 1 OIPG l'indennità in caso di maternità per lavoratrici salariate è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima del parto, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
a. malattia;
b. infortunio;
c. disoccupazione;
d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
Il capoverso 2 recita da parte sua che gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.
La procedura di calcolo delle indennità di maternità è stata disciplinata dall'UFAS anche nella circolare sull'indennità di maternità in vigore dal 1° luglio 2005, in cui alla cifra 1084 viene in particolare ribadito il principio, valido sia per le indipendenti che per le dipendenti, previsto all'art. 16e LIPG per cui l'importo dell'indennità ammonta all'80% del reddito determinante realizzato dalla madre immediatamente prima del parto.
Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti la cifra 1088 ribadisce il principio suesposto, precisando che il reddito determinante è quello di cui all'art. 5 LAVS.
L'art. 34d cpv. 1 OAVS stabilisce che:
" Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.
L’importo massimo dell’indennità di maternità è fissato all’art. 16f LIPG:
" L’indennità di maternità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno. L’articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.” (cpv. 1)
L’indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 1.” (cpv. 2)
L’art. 16h LIPG prevede che a complemento di quanto previsto dalla LIPG, i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un’indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.
A decorrere dal 1° luglio 2005, dunque, le donne che esercitano un’attività dipendente - comprese quelle che collaborano nell’azienda del marito percependo un salario - o indipendente hanno diritto durante le 14 settimane successive al parto all’indennità di maternità corrispondente all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio di tale diritto, al massimo però fr. 196/giorno (in precedenza: fr. 172.--) (cfr. Securité sociale 6/2004 p. 395).
2.4. In una sentenza 9C_893/2012 del 30 aprile 2013, pubblicata in DTF 139 V 250, il Tribunale federale ha stabilito che un'attività lucrativa anche solo parziale ripresa anticipatamente dalla madre configura un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 16d seconda frase LIPG che estingue il diritto all'indennità di maternità.
Nell'indicare "indipendentemente dal grado di occupazione", l'art. 25 OPIG è conforme al diritto federale (consid. 4.5) e che il salario di poco conto di cui all'art. 34d cpv. 1 OAVS (oggi: di fr. 2'300.--) può essere considerato un criterio oggettivo che permette di fissare il limite oltre il quale un'attività accessoria marginale ripresa anticipatamente dalla madre costituisce un'attività lucrativa parziale ai sensi dell'art. 16d seconda frase LIPG (consid. 4.6).
L'Alta Corte dopo avere constatato che l'art. 25 LIPG è formulato in modo nettamente più restrittivo rispetto al testo di legge, dopo un accurato esame dei lavori preparatori ha comunque ritenuto l'articolo dell'ordinanza conforme alla legge, rilevando:
" 4.5. L'analyse des travaux préparatoires montre ainsi que le législateur a voulu que la reprise partielle d'une activité lucrative, singulièrement qu'une activité lucrative partielle reprise prématurément par la mère soit considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 16d seconde phrase LAPG, dont la reprise prématurée entraîne l'extinction du droit à l'allocation de maternité. Aussi bien le Conseil des Etats que le Conseil national ont adopté l'art. 16d du projet de loi selon la proposition de la majorité de leur commission. Or, la commission du Conseil des Etats n'a à aucun moment remis en cause le commentaire de l'art. 16d (nouveau) première version du projet de loi par la commission du Conseil national dans son rapport du 3 octobre 2002. La modification du texte français de l'art. 16d (nouveau) première version du projet de loi par le Conseil des Etats a pour origine une proposition de l'administration. Il ressort du procès-verbal de la séance de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 19 mai 2003 que cette modification est d'ordre purement rédactionnel: la proposition de l'administration adaptait l'art. 16b du projet de loi suite à la proposition Frick du 7 avril 2003 et modifiait la formulation de l'art. 16d du projet de loi tout en instituant un al. 2 qui, en définitive, a été biffé par le Conseil national lors de sa séance du 17 septembre 2003 (BO 2003 CN 1341), décision à laquelle a adhéré le Conseil des Etats lors de sa séance du 18 septembre 2003 (BO 2003 CE 836). Il résulte de ce qui précède que l'art. 25 RAPG, en indiquant "quel que soit son taux d'occupation" à propos de la reprise par la mère d'une activité lucrative, concrétise la volonté exprimée ci-dessus par le législateur et est ainsi conforme au droit fédéral." (DTF 139 V 257)
Sull'entità che deve avere la ripresa di un'attività lucrativa, per porre fine al diritto all'indennità di maternità il Tribunale federale ha poi rilevato:
" 4.6. Reste dès lors à examiner si une activité lucrative accessoire reprise prématurément par la mère peut être qualifiée d'activité lucrative partielle au sens de l'art. 16d seconde phrase LAPG.
Dans sa majorité, la doctrine considère qu'il n'y a plus arrêt complet de travail si la mère reprend même à temps partiel une activité lucrative et que le droit à l'allocation de maternité s'éteint ainsi prématurément ( JÖRG REINMANN, Congé de maternité payé: analyse détaillée du projet, in: Révision de la loi sur les allocations pour perte de gain, Sécurité sociale CHSS 2004, p. 205; CHRISTIAN BRUCHEZ, La nouvelle assurance-maternité et ses effets sur le droit du contrat de travail, in Semaine judiciaire 2005, vol. II p. 257; OLIVIER SUBILIA, La nouvelle loi sur les allocations pour perte de gain et maternité, in PJA 2005, p. 1474; CENTRE PATRONAL VAUDOIS, L'allocation de maternité selon la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), in Questions de droit, publication n°33 (mai 2005), p. 6; PHILIPPE CARRUZZO, Allocations et congé de maternité Quels changements à compter du 1 er juillet 2005 ?, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale 2005, p. 62; RÉMY WYLER, LAPG révisée: allocation-maternité et coordination avec le droit du travail, in: Le droit social dans la pratique de l'entreprise Questions choisies, Collection de l'Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances [IRAL] de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, 2006, p. 51; MERET BAUMANN, Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Mutterschaft, in: Aktuelle Fragen des Sozialversicherungs- und Migrationsrechts aus der Sicht des KMU, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft [LBR], 2009, p. 51). De son côté, JEAN-LOUIS DUC ( Assurance-maternité, questions choisies in op. cit. p. 219) est d'avis que le but de protection de l'enfant en donnant la possibilité à la mère de s'occuper de lui après la naissance pourrait aussi être atteint en donnant à celle-ci la possibilité de jouir d'un congé de maternité à mi-temps étalé sur 196 jours et que le principe du "tout ou rien" ne devrait pas avoir de place dans la discussion.
Il convient de relever que l'art. 16d seconde phrase LAPG est formulé de manière très générale. Cette disposition légale prévoit que le droit à l'allocation de maternité prend fin avant le 98e jour - à partir du jour où il a été octroyé (art. 16d première phrase LAPG) - si la mère reprend une activité lucrative [son activité lucrative, selon les textes légaux allemand et italien]. Une activité lucrative partielle reprise prématurément par la mère est une activité lucrative au sens de l'art. 16d seconde phrase LAPG dont la reprise prématurée entraîne l'extinction du droit à l'allocation de maternité (supra, consid. 4.5). Telle qu'elle est formulée, cette disposition légale n'exclut pas que le droit à l'allocation de maternité persiste dans le cas où une activité lucrative principale n'a pas été reprise et où une activité accessoire marginale a été reprise prématurément sans qu'elle puisse être qualifiée d'activité lucrative partielle au sens de l'art. 16d seconde phrase LAPG. A cet égard, le salaire de minime importance de l'art. 34d al. 1 RAVS - sur lequel des cotisations AVS ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré -, auquel se sont référés les premiers juges, peut être considéré comme un critère objectif permettant de fixer la limite (2'200 fr. par année civile jusqu'au 31 décembre 2010) au-delà de laquelle une activité accessoire marginale reprise prématurément par la mère constitue une activité lucrative partielle au sens de l'art. 16d seconde phrase LAPG. Ce critère est adéquat, car il permet de délimiter la zone grise évoquée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national lors de sa séance du 3 octobre 2002 (supra, consid. 4.4). Il résulte du jugement entrepris que la limite fixée ci-dessus n'était pas atteinte dans le cas de l'intimée. Le recours est mal fondé de ce chef."
(DTF 139 V 258-259)
2.5. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 lavora presso la __________ dal 22 giugno 2012, inizialmente in ragione del 10% del tempo di lavoro ed in seguito, a tempo pieno dal 1° dicembre 2012.
Il salario mensile è così passato da fr. 848.-- circa a fr. 8'488.-- (cfr. doc. 1 – doc. 12).
L'assicurata ha pure lavorato dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2013, quale docente, per lo __________ (cfr. doc. 18.1 – 18.2). Per questa seconda attività, per il 2012, è stato registrato sul Conto AVS dell'assicurata un importo di fr. 27'261.-- (cfr. doc. 45).
L'assicurata ha partorito il figlio __________ il 30 gennaio 2013 ed ha beneficiato di un congedo maternità di 16 settimane (e quindi fino al 21 maggio 2013) dal __________.
Il 23 febbraio 2013 ha effettuato le sue ore di insegnamento presso la __________.
Di conseguenza, con la
decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa ha sospeso da quel momento il
versamento dell'indennità per maternità.
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale citata dalla Cassa ed ampiamente riprodotta al consid. 2.4, non può che confermare la decisione dell'amministrazione.
Da una parte, infatti, la ricorrente ha ripreso un'attività lucrativa, ciò che comporta l'estinzione del diritto all'indennità giornaliera in applicazione all'art. 25 OIPG, d'altra parte, tale attività accessoria (pari al 6,5% dell'orario normale di insegnamento), le ha permesso di conseguire nel 2012 (fr. 27'261.--) nell'anno scolastico 2012-2013 (fr. 579.35 ottenuti da settembre a dicembre 2012, tredicesima compresa, per 12 mesi pari a fr. 6'952.20, cfr. doc. 1 e doc. 18.1) e pure nel 2013 (fr. 4'498.95) un reddito superiore al limite di fr. 2'300.-- fissato dal Tribunale federale, per poter ignorare tale attività.
Anche la ripartizione dell'importo massimo dell'indennità di fr. 196.-- riconosciuto all'assicurata, fra i due datori di lavoro (fr. 184.40 alla __________, cfr. doc. 48.1 e fr. 11.60 allo __________, cfr. doc. 48.1) risulta corretta e deve essere confermata. In particolare il TCA rileva che, per quel che concerne l'attività accessoria, la Cassa ha effettuato il calcolo partendo dal salario di fr. 534.80 conseguito dall'assicurata, prima del parto, nel periodo settembre-dicembre 2012 (cfr. doc. 18.1).
In simili condizioni la decisione su opposizione dell'8 novembre 2013 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti