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RACCOMANDATA |
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Incarto
n. AMF 3/93
DC/sc |
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 30 aprile 1993 di
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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le decisioni del 3 novembre 1992 e 6 novembre 1992 emanate da |
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Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: ____________,
in materia di assicurazione militare federale. |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel maggio del 1987 __________ ha subito un incidente motociclistico a seguito del quale ha riportato delle contusioni multiple gravi. Per le conseguenze di questo infortunio l'assicurato percepisce una rendita d'invalidità del 10 % ed ha ottenuto una indennità per menomazione dell'integrità del 10 %, da parte dell'__________ (doc. _).
Il 22 agosto 1988 egli è entrato in servizio per l'assolvimento del corso di ripetizione.
Durante il corso di ripetizione, terminato il 10 settembre 1988, il milite ha riportato una contusione al ginocchio e al braccio sinistri e all'ascella destra cadendo da un autocarro (doc. _).
L'infortunio è stato annunciato all'assicurazione militare il 20 settembre 1988 dal Dott. med. __________ (doc. _).
Per tener conto degli influssi del servizio __________ è stato messo al beneficio delle prestazioni dell'assicurazione militare.
La cura è terminata il 10 ottobre 1988 (doc. _).
In data 29 marzo 1990 il Dott. med. __________ ha riannunciato __________, in sua cura dal 23 febbraio 1990, per condromalacia della patella destra (doc. _).
Con scritto del 6 aprile 1990 (doc. _) l'Assicurazione militare non ha riconosciuto, in una prima valutazione, un ulteriore nesso causale.
In seguito l'Assicurazione militare ha ritenuto indicato riesaminare la questione della relazione (doc. _), incaricando il Dott. med. __________, dell'__________, di procedere ad una perizia. In base alle risultanze dell'esame peritale dell'__________ (doc. _), gli influssi del corso di ripetizione 1988 vennero ritenuti con molta probabilità (art. 6 LAM) eliminati a decorrere dal 1° novembre 1991. Con scritto del 24 ottobre 1991 (doc. _) l'assicurazione militare riconobbe ciononostante la responsabilità per la ricaduta annunciata il 29 marzo 1990 dal Dott. med. __________ (doc. _).
Il rifiuto antecedente (doc. _) venne pertanto annullato.
Su questo punto la procedura amministrativa formale non è stata perseguita ulteriormente.
1.2 Con scritto del 6 luglio 1989 il patrocinatore dell'assicurato ha inoltrato una richiesta di risarcimento (doc. _), concretizzata con precetto esecutivo del 29 dicembre 1989 per l'ammontare di fr. 50'000.-- (doc. _) e con scritto dell'8 maggio 1991 (doc. _). Quest'ultima richiesta "per danni subiti ed il torto morale".
Con decisione del 3 novembre 1992 l'UFAM ha respinto la domanda, argomentando:
" Una riparazione ai sensi dell'art. 40 bis LAM viene erogata, in ossequio ad una decennale pratica confermata dalla giurisprudenza, solo in casi di torto morale di grande importanza (p.es. in caso di ferimenti gravi con pericolo di esito letale, lunghe e/o ripetute ospedalizzazioni, lunghi complessi processi di guarigione, sopportazione di grandi dolori ecc..) tanto che il danno immateriale che ne deriva faccia apparire in modo evidente la necessità di una riparazione (p.es. DTF 10'8 V 92 seg.; STFA in re Burger del 22 settembre 1987; in re Bürki del 21 giugno 1988 e in re Borghi del 15 luglio 1988).
Dalla descrizione dell'infortunio, che non richiese cure in servizio, e dai brevi periodi di cura (dal 19 settembre al 10 ottobre 1988, con inabilità lavorativa fino al 1° ottobre vedi doc. _, e dal 23 febbraio 1990 fino a marzo '90, senza inabilità lavorativa vedi doc. _) queste premesse non sono adempite. Non si è trattato di un infortunio particolarmente drammatico o causato in modo colpevole da terzi e nemmeno il danno subito è da considerare molto grave.
Il fatto di essere stato ritenuto abile al servizio nel 1988 può anche essere stata una decisione infelice, ma non è in diretta relazione con l'infortunio militare. D'altro canto l'assegnazione di una equa riparazione dipende in modo decisivo dal torto morale subito a seguito di lesioni corporali in servizio e non d eventuali decisioni erronee di autorità militare o civili," (cfr. Doc. _)
1.3 Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva petizione al TCA. Il suo patrocinatore ha innanzitutto così riassunto i fatti che stanno alla base della richiesta di risarcimento:
" Il ricorrente in data 9 maggio 1997 fu vittima di un gravissimo incidente della circolazione stradale che gli causò un gravissimo trauma toracoaddominale, con rottura del fegato ematotorace recidivante, frattura della clavicola destra e grave distorsione del ginocchio destro con lesione dell'apparato capsulo-legamentare, sviluppo di una shock settico tossico.
Il ricorrente dopo essere stato ricoverato dapprima al Kantonspital di __________ venne successivamente ed urgentemente trasferito al reparto di chirurgia viscerale dell'__________.
Durante tali ricoveri il ricorrente subì innumerevoli interventi chirurgici.
Le condizioni fisiche del ricorrente a causa del gravissimo politrauma subito migliorarono solo lentamente dopo il sinistro.
In data 29.7.1987 il ricorrente dovette essere improvvisamente e nuovamente ospedalizzato a causa di improvvisi e laceranti dolori localizzati a livello dell'ipocondrio destro, accompagnati da temperatura a 38 gradi e da una leucocitosi con deviazione sinistra.
E' superfluo ricordare che il ricorrente dopo essere stato dimesso dall'ospedale __________ dovette iniziare un periodo di fisioterapia che durò parecchi mesi onde riprendere la normale mobilizzazione degli arti colpiti dal gravissimo trauma.
Prove: - si richiama l'intero incarto __________
- si produce documentazione
Le informazioni precedentemente date sono oltremodo importanti per l'apprezzamento della presente fattispecie.
Infatti l'UFAM nella decisione impugnata finge di far credere che alla data dell'entrata in servizio del corso di ripetizione incriminato di data 22 agosto 1988, nessuno sapeva del gravissimo incidente della circolazione sopra menzionato. La deposizione del medico di servizio a quel tempo il cap. __________ di data 20.2.1991 è tutta da leggere, e da un'idea oltremodo preoccupante di come si operi con le visite mediche in servizio militare!
Agli atti tuttavia esiste un documento di fondamentale importanza che non può essere occultato è che costituisce una prova inconfutabile ed una chiamata in causa di diretta responsabilità da parte del Dipartimento Militare.
Tale documento è la lettera 24 luglio 1987 dell'Ospedale __________ indirizzata direttamente al Cdt cp.SM _ con la quale si comunica quanto segue:
" Certifichiamo che il paziente a margine (ndr. __________) non potrà entrare in servizio causa di un grave incidente della circolazione occorso in data dello scorso 9.5.87. Il paziente è attualmente ricoverato al nostro reparto di chirurgia, dopo trasferimento dall'__________ il 21.7.87."
Nonostante che la documentazione precedentemente citata dimostrava che il ricorrente era impossibilitato a svolgere qualsiasi genere di servizio, egli venne cionondimeno obbligato ad entrare in servizio. Tale fatto costituisce un secondo episodio di completa irresponsabilità da parte del Dipartimento Militare, il quale come detto non può minimamente sostenere di non essere stato a conoscenza della situazione del ricorrente.
Ma il fatto più grave è costituito dalla circostanza che dopo essersi regolarmente annunciato alla visita medica d'entrata il ricorrente non venne nemmeno visitato dal medico di servizio, ma venne invece subito attribuito alla truppa, tuttavia con compiti di servizio meno impegnativi degli altri militi.
Su tale episodio converrà effettuare una opportuna indagine.
Infatti il ricorrente, come già riferito nel verbale 20.10.1988, dopo essere entrato in servizio, si annunciò immediatamente alla visita medica sanitaria d'entrata (VSE CR 1988). La visita ebbe luogo presso le scuole comunali di __________.
Il ricorrente mise a disposizione del medico di servizio la documentazione medica fornita dell'__________.
Nonostante tale documentazione attestasse in modo inequivocabile l'inidoneità al servizio, il ricorrente venne ugualmente obbligato a prestare servizio militare!
Tuttavia il ricorrente venne dispensato dal tiro e dall'effettuare le marce.
Il ricorrente rimase stupefatto di una simile decisione ed allora segnalò tale circostanza sia al Ten. __________ suo comandante, che al Cap. __________ i.
Tali fatti dimostrano come da un lato non si volle tener conto delle condizioni di salute del milite, ma dall'altro lato dinnanzi ad evidenti segni di dolore e fatica si accettò di affidargli dei compiti non troppo gravosi. Purtroppo il ricorrente è una persona timida che non è in grado di reagire e così egli si sottomise con difficoltà e dolore al compimento del corso di ripetizione. Tale fatto deve tuttavia essere denunciato poiché costituisce una violazione manifesta dei diritti di ogni milite, ossia quello di essere trattato in base alle proprie condizioni fisiche.
Prove: - si chiede l'audizione del cp. __________ i
testi: si chiede l'audizione dell'autista del camion militare nonché se necessario di altri militi che erano in servizio
- si chiede l'audizione dei testi __________ e __________
- richiamo atti
Oggetto del presente ricorso è tuttavia un altro episodio sconcertante accaduto in data 9 settembre 1988 alle ore 7.30 sul piazzale dell'Arsenale militare di __________.
Il ricorrente in tale occasione infatti venne fatto salire, con altri 50 militi, su un solo autocarro dell'esercito (6 DM).
Evidentemente tale fatto costituisce non solo un violazione grave delle regole della circolazione stradale e dell'utilizzo corretto ed adeguato del mezzo di trasporto, ma pure una grave violazione delle norme di responsabilità e prudenza.
Arrivati sul piazzale dell'Arsenale il conducente del veicolo militare compiendo una manovra errata provocò la caduta del ricorrente dal camion.
Egli infatti cadde rovinosamente dal ponte del veicolo, sbattendo violentemente a terra.
In tale circostanza il ricorrente riportò varie ferite, tra cui la distorsione del ginocchio sinistro, la contusione al braccio sinistro nonché, fatto importante, la contusione dell'ascella destra conto lo spigolo della sponda del camion.
In altre parole il ricorrente venne ferito nelle parti del suo corpo già gravemente colpite dal precedente politrauma del 1987.
Il ricorrente nonostante la gravità delle ferite riportate non potè nemmeno annunciarsi al medico di truppa, in quanto tutto il servizio sanitario era già stato soppresso.
Il ricorrente fu perciò costretto ad arrangiarsi da solo rivolgendosi ad un medico privato per le necessarie cure.
Prove: - richiamo atti
- testi
Tramite la Direzione di circondario postale __________, il ricorrente segnalò il sinistro sopra citato in data 13 settembre 1988.
Il medico curante del ricorrente, ossia il dott. med. __________, segnalò pure le condizioni e la gravità del sinistro nonché la cura imposta al paziente.
In questa sede tralasciamo dall'indicare le peripezie della cura e degli interventi del ricorrente, limitandoci a segnalare quanto segue:
- il ricorrente nel sinistro in esame ha subito un trauma grave con l'aggravamento delle precedenti ferite;
- tale trauma ha causato forti dolori al ricorrente;
- la cura è stata lunga ed ancora oggi il ricorrente porta le conseguenze di tale incidente.
- il ginocchio infortunato non è ancora completamente guarito ed è fonte di continui dolori per il ricorrente;
- l'ascella destra colpita in occasione della caduta è fonte di continui e fastidiosi dolori che impediscono al ricorrente di svolgere il proprio lavoro correttamente. Egli ha dovuto inoltre rinunciare ad attività sportive a lui predilette;
- le ferite riportate hanno aumentato lo stato di disagio fisico, psichico ed estetico (cicatrici ecc.);
- l'infortunio ha inoltre ritardato notevolmente ed anche in parte pregiudicato il decorso della guarigione del precedente politrauma aggravandone le conseguenze."
(Doc. _ pag. 3-6)
Dopo avere domandato l'allestimento di una perizia medica, il patrocinatore di __________ ha chiesto il riconoscimento di un'indennità di riparazione ai sensi dell'art. 40 bis LPM oltre interessi al 5 % dal 9 settembre 1988, rilevando:
" Nel caso concreto devono essere considerati i seguenti elementi:
a) il sinistro è stato causato per colpa grave del conducente del veicolo a motore dell'esercito, il quale ha manifestamente violato tutte le norme fondamentali di prudenza (DTF 95 II 306; JDT 1970 I 447);
b) il ricorrente a causa del sinistro in esame ha sofferto molto, e le sue sofferenze non sono per nulla cessate;
c) il danno subito, come potrà essere meglio stabilito dalla perizia medico che si chiede, è irreversibile. Esso ha infatti pregiudicato il normale utilizzo della gamba e ginocchio sinistro. La ferita al torace ha pregiudicato lo stato di salute del paziente, già completamente devastato dalle cicatrici del primo incidente;
d) il sinistro subito ha aggravato ulteriormente la situazione di vita del ricorrente, il quale opra si affatica rapidamente per i minimi sforzi e ciò verosimilmente a causa sia della lesione al ginocchio sinistro ed in modo particolare dell'ascella sinistra (torace sinistro) (DTF 12 II 131; JDT 1986 I 595);
e) il ricorrente soffre ancora oggi delle conseguenze del sinistro di data 9.9.1988. Egli quotidianamente risente fastidiosi dolori alla gamba sinistra, ed alla parte del torace sinistro colpita con la caduta dal camion. Tali dolori sono di tale intensità da non poter alzare le braccia in alto od alzare pesi (DTF 57 II 94; JDT 1931 I 489)
Da quanto sopra esposto appare perciò oltremodo fondato il diritto del ricorrente ad ottenere un'equa indennità per torto morale.
Le ragioni esposte dall'UFAM sono errate e non corrispondenti all'accaduto.
Le conclusioni devono essere completamente differenti proprio perchè i fatti sono diametralmente opposti alle conclusioni tratte dall'UFAM sul sinistro di data 9.9.1988."
(Doc. _ pag. 8-9)
1.4 Nella sua risposta del 4 giugno 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
" Una riparazione ai sensi dell'art. 40 bis LAM viene erogata, in ossequio ad una decennale pratica confermata dalla giurisprudenza, solo in casi di torto morale di grande importanza (p.es. in caso di ferimenti gravi con pericolo di esito letale, lunghe e/o ripetute ospedalizzazioni, lunghi e complessi processi di guarigione, sopportazione di grandi dolori ecc.) tanto che il danno immateriale che ne deriva faccia apparire in modo evidente la necessità di una riparazione (p.es. DTF 108 V 92 seg.; STFA in re Burger del 22 settembre 1987; in re Bürki del 21 giugno 1988 e in re Borghi del 15 luglio 1988).
Dalla descrizione dell'infortunio, che non richiese cure in servizio, e dai brevi periodi di cura (dal 19 settembre al 10 ottobre 1988, con inabilità lavorativa fino al 1° ottobre vedi doc. _ e dal 23 febbraio 1990 fino a marzo 1990, senza inabilità lavorativa vedi doc. _) queste premesse non sono adempite. Non si è trattato di un infortunio particolarmente drammatico o causato in modo colpevole da terzi e nemmeno il danno subito è da considerare molto grave (vedi perizia 14 ottobre 1991 Dott. __________ /Prof. __________, doc. _).
Il fatto, non comprovato da atti ufficiali ed addirittura negato dal medico di truppa, di essere stato ritenuto abile al servizio nel 1988 potrebbe anche essere stata una decisione infelice (se il milite si è effettivamente annunciato alla visita sanitaria d'entrata). Ma non ê in diretta relazione con l'infortunio militare. In effetti il torto morale che il paziente ritiene aver subito è una esclusiva conseguenza di un infortunio puramente causale, ciò esclude in pratica una maggior responsabilità dei preposti militari rispettivamente della Confederazione. D'altro canto l'assegnazione di una equa riparazione dipende in modo decisivo dal torto morale subito a seguito di lesioni corporali in servizio e non da eventuali decisioni erronee di autorità militari o civili."
(Doc. _)
1.5 Il 17 giugno 1993 il patrocinatore dell'assicurato ha notificato alcuni mezzi di prova.
In particolare egli ha allegato due dichiarazioni di __________, __________ e __________, __________a che affermano di avere accompagnato __________ all'entrata in servizio per il CR del 1988, in quanto l'assicurato non era in grado di guidare per l'infortunio subito nell'incidente del 9 maggio 1987 (cfr. Doc. _).
1.6 Il 15 giugno 1994 l'allora giudice delegato ha ordinato una perizia ad opera del dottor __________ presso il servizio di chirurgia dell'__________. Il 6 luglio 1994 egli ha posto al perito una serie di quesiti (cfr. Doc. _).
Il 15 febbraio 1995 il dottor __________ ha trasmesso la sua perizia, nella quale ha pure risposto ai quesiti postigli (cfr. Doc. _).
Il 28 marzo 1995 l'UFAM ha preso posizione sulle conclusioni della perizia (cfr. Doc. _).
Il 2 giugno 1995 il patrocinatore dell'assicurato ha fatto pervenire ulteriore documentazione medica (cfr. Doc. _).
Il 26 giugno 1995 l'UFAM ha chiesto al TCA di non considerare "questi certificati redatti dai medici generalisti in modo superficiale e soggettivo e "di basarsi" unicamente sull'esauriente e motivata perizia giudiziaria dell'Ospedale __________ " (cfr. Doc. _).
Il 13 luglio 1995 il patrocinatore dell'assicurato ha contestato che le costatazioni dei medici curanti siano di parte (cfr. Doc. _).
1.7 Nel corso di un'udienza tenutasi a Lugano il 17 aprile 1996 il Presidente del TCA ha preso atto che le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni. Egli si è riservato di compiere ulteriori accertamenti (cfr. doc. _).
1.8 Il 24 aprile 1996 il giudice delegato ha posto alcuni ulteriori quesiti al dottor __________ (Doc. _), che ha risposto il 5 dicembre 1996 (cfr. Doc. _).
Il 13 dicembre 1996 (Doc. _) ed il 10 gennaio 1997 (cfr. doc. _) il patrocinatore dell'assicurato e quello del'UFAM hanno formulato le proprie osservazioni.
in diritto
2.1. Secondo l'art. 109 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM), i casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa Legge, il 1° gennaio 1994, saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione.
Nella presente fattispecie la decisione impugnata è stata resa prima del 1° gennaio 1994, ragione per cui la causa deve essere giudicata sulla base del vecchio diritto (cfr. DTF 122 V 243-244; DTF 122 V 28).
2.2 Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1993 e qui applicabile) la rendita per menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica è determinata equamente secondo le circostanze (il nuovo art. 49 cpv. 1 LAM ha comunque un contenuto analogo).
Secondo i principi sviluppati dalla costante giurisprudenza del TFA e recentemente confermati a proposito dell'art. 49 LAM (cfr. DTF 122 V 245-246), un danno all'integrità da diritto ad una rendita dell'AM qualora l'assicurato sia oggettivamente limitato in modo rilevante (erheblich) nel godimento della vita (DTF 113 V 143; DTF 112 V 380; DTF 112 V 389; DTF 110 V 120).
La menomazione deve, cioè, avere carattere durevole (P.Y. Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale, 1982, p. 547) ed essere di una certa importanza.
Il carattere rilevante della menomazione va poi valutato non nel senso quantitativo, bensì qualitativo (Schatz, FJS 882).
Una menomazione dell'integrità corporale giustifica di regola il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione militare quando da un punto di vista oggettivo comporta per l'assicurato un pregiudizio considerevole nella qualità della vita. Sono considerati pregiudizi giuridicamente considerevoli ai sensi di questa definizione i disturbi delle funzioni primarie della vita.
E' in forza di queste considerazioni che quali danni giuridicamente rilevanti sono considerate unicamente le mutilazioni, gli sfiguramenti o i continui dolori acuti e lancinanti, come pure ogni altro disturbo delle funzioni vitali primarie, ad esclusione dei semplici impedimenti negli altri settori della vita, come ad esempio la pratica di uno sport, la partecipazione a manifestazioni della vita sociale e altre attività simili (DTF 110 V 120, DTF 122 V 245).
La determinazione della rendita ex art. 25 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla capacità lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di assuefazione dell'assicurato (DTF 122 V 245; DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF 113 V 143; DTF 117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non pubblicata).
Tale determinazione avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa Molliet).
Il tenore stesso dell'art. 25 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato, in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato limitato nel godimento della vita.
Non è, dunque, la menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che questa ha per l'assicurato (cfr. DTF 122 V 246).
Sui concetti di menomazione dell'integrità, rilevante e durevole oltre che sul rapporto di causalità, cfr.: Maeschi-Schmidhauser, "Die Abgeltung von Integritätschäden in der Militärversicherung" in SZS 1997, pag. 177 seg.
2.3 In una sentenza del 7 marzo 1987 nella causa B. pubblicata in DTF 113 V 140, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la determinazione percentuale o in gradi della menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né per analogia sui tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (cfr. consid. 2c e 3).
In questa sentenza di principio, successivamente confermata in una sentenza dell'11 gennaio 1991 nella causa X pubblicata in DTF 117 V 71 (consid. 3c/cc), la nostra Massima istanza ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" Hiergegen wendet der Versicherte in der Verwaltungsgerichts- beschwerde ein, das Eidg. Versicherungsgericht postuliere die Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffes in der obligatorischen Unfall-, der Militär- und der Invalidenversicherung (BGE 109 V 23 Erw. 2a). In «konsequenter Weiterentwicklung dieses Gedankens» müsse auch die Einheitlichkeit in der Integritätsschadenbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung und der Militärversicherung postuliert werden. Es leuchte nicht ein, dass die Prozentsätze gemäss Anhang 3 zur UVV nicht auch für den Bereich er Militär-versicherung herangezogen werden könnten.
Aus der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffes gemäss der vom Versicherten erwähnten Rechtsprechung folgt indes keineswegs, dass der Integritätsschaden in der Militärversicherung und der Unfallversicherung nach den gleichen Regeln zu bemessen ist.
Es trifft wohl zu, dass die Schätzung der Invalidität bei Erwerbs-tätigen in der Invalidenversicherung, der obligatorischen Unfall-versicherung und der Militärversicherung mit Bezug auf den gleichen Gesundheitsschaden praxisgemäss grundsätzlich den gleichen Invaliditätsgrad zu ergeben hat (BGE 109 V 23 f., 106 V 88 Erw. 2b).
Das resultiert indes daraus, dass der Invaliditätsgrad in diesen Versicherungszweigen nach der gleichen Methode (Einkommens-vergleich) und auf der Grundlage des gleichen massgebenden Sachverhalts zu bestimmen ist. Demgegenüber bestehen jedoch in der obligatorischen Unfallversicherung und der Militärversicherung für die Bemessung eines Integritätsschadens unterschiedliche Methoden, die mit Bezug auf die gleiche Integritätseinbusse nicht zwingend zur gleichen Festsetzung des Schadens in Prozenten oder Graden führen. Für die Unfallversicherung hat der Bundesrat im Anhang 3 zur UVV das Mass der Integritätseinbusse bei wichtigen und typischen Schäden prozentual festgelegt und aufgelistet; der Grad des Integritätsverlusts bei speziellen oder nicht aufgeführten Schäden ist nach der Schwere aus einer verwandten oder ver-gleichbaren Position der Skala der Integritätsschäden abzuleiten (siehe Ziff. 1 Abs. 2 Anhang 3 UVV; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 421 lit. 2c). Die gradmässige Bewertung eines Integritätsschadens ist mithin in der Unfallversicherung für den konkreten Fall positivrechtlich im wesentlichen vorgezeichnet.
Zudem wird die Integritätseinbusse abstrakt und egalitär bemessen indem bei gleichem medizinischem Befund der Integritätsschaden für alle Versicherten gleich festgesetzt wird (GILG/ZOLLINGER, Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfall-versicherung, S. 38 und 46; MAURER, a.a.O., S. 417). In der Militär-versicherung ist ein Integritätsschaden gemäss Art. 25 Abs. 1 MVG dagegen «in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen» festzusetzen. Damit verfügt die Militärversicherung bei der Schätzung eines Integritätsschadens über einen weit grösseren Spielraum als die Unfallversicherung und kann die Einbusse individueller be-messen, indem sie beispielsweise das Alter oder besondere per-sönliche Umstände des Versicherten berücksichtigen kann. Hierbei sind die Richtwerte gemäss Anhang 3 zur UVV grundsätzlich auch nicht analogieweise anwendbar, weil diese über die Unfallversiche-rung hinaus keine allgemeingültige gradmässige Bewertung der erfassten Schäden darstellen. Die betreffenden Prozentzahlen sind nicht als voraussetzungloser Ausdruck ausschliesslich medizinisch begründeter Abstufungen zu betrachten, sondern können nur im Zusammenhang mit der Beschränkung der Leistungen auf den Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes und die Ausrich-tung der Entschädigugng in Form einer Kapitalabfindung (Art. 25 Abs. 1 UVG) richtig verstanden und gewichtet werden. Sind die Prozent-sätze gemäss Anhang 3 zur UVV durch Leistungsansatz und Ent-schädigungsform mitbestimmt, so kann ihnen für die Militärver-sicherung keine präjudizielle Wirkung zuerkannt werden.
Beizufügen bleibt, dass Verwaltung und Vorinstanz die Integritäts-einbusse des Versicherten nach den für die Militärversicherung gültigen Regeln mit 65% in einer Weise bemessen haben, die nicht zu beanstanden ist."
(cfr. DTF 113 V 143-145)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dunque sottolineato che nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni il legislatore ha già prestabilito quale valutazione dare ad una determinata menomazione ed, inoltre, ha prescritto che la gravità della menomazione deve essere valutata astrattamente e in modo ugualitario.
Invece, in materia di assicurazione militare, il grado di menomazione rilevante è determinato "equamente tenendo conto di tutte le circostanze", ragion per cui il margine di apprezzamento degli organi dell'assicurazione militare è molto più esteso rispetto a quelli dell'assicurazione contro gli infortuni.
L'assicurazione militare può in particolare valutare la gravità della menomazione tenendo conto delle caratteristiche individuali dell'assicurato da indennizzare.
2.4 L'art 40bis LAM stabilisce al cpv. 1 che, per circostanze particolari, l'assicurazione può assegnare alla vittima di lesioni corporee, o, in caso di morte, alla famiglia, un'equa riparazione (cfr. DTF 108 V 90; STFA del 21 giugno 1988 nella causa Ch. B. non pubblicata; STFA del 22 settembre 1987 nella causa R. B. non pubblicata; STFA del 15 luglio 1988 nella causa F. B., non pubblicata).
Secondo l'art. 40 cpv. 2 LAM detta riparazione è però esclusa se è attribuita la rendita per rilevante menomazione dell'integrità fisica o psichica.
Questa prestazione, con la limitazione prevista al cpv. 2, è stata ripresa al nuovo art. 59 LAM (cfr. DTF 122 V 247).
2.5 Nella presente fattispecie _____________ ha impugnato la decisione con la quale l'UFAM gli ha negato il versamento di un'equa riparazione ai sensi dell'art. 40 bis cpv. 1 LAM.
Poiché, secondo il cpv. 2 di questa disposizione tale indennità è esclusa se viene attribuita una rendita per menomazione rilevante, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a verificare se esistono gli estremi per l'assegnazione di una rendita per menomazione rilevante (cfr. DTF 122 V 244).
2.6 Nella sua perizia del 3 febbraio 1995 il Dottor __________ ha così risposto alle domande postegli dal giudice delegato:
" A).
1. a) Quelles étaient les conditions physiques de Monsieur __________ à la date de l'entrée au service militaire?
Monsieur __________ était en bonne condition générale, bien qu'il présentait des douleurs de la paroi abdominale à l'élévation de poids supérieur à 20 kg et qu'il accusait une certaine instabilité au niveau du genou droit lorsqu'il était fatigué.
1. b) Vu les circostances est-ce exact d'affirmer que Monsieur __________, dans les conditions physiques où il se trouvait, n'aurait pas dû entrer au service militaire?
Suite à son grave polytraumatisme ayant comporté plusieurs thoraco-et laparotomies, notamment avec un status après hémihépatectomie, Monsieur __________ était inapte au service militaire. Il n'aurait pas dû entrer en service ou lors de la VSE à l'entrée du cours de répétition 88, le médecin militaire aurait dû le dispenser du cours avec proposition de convocation à une CVS.
2. a) Le 09.09.88, pendant le cours de répétition militaire, Monsieur __________ a été victime d'un accident. L'expert doit dire le type de lésion que Monsieur __________ a subi.
Lors de l'accident du 09.09.88, Monsieur __________ a subi les lésions suivantes:
- Contusion de l'hémithorax latéral droit avec hématome souscutané.
- Contusion du genou gauche.
2. b) L'expert doit dire si un tel accident a aggravé les conditions physiques du patient et quelles conséquences a eu le patient par rapport au précédent polytraumatisme.
Il y a eu aggravation temporaire des conditions physiques.
La contusion thoracique a empêché une tonification correcte de la musculaire abdominale en raison des douleurs locales.
Au niveau peut être à l'origine d'un syndrome fémoropatellaire au peut aggraver un syndrome rotulien pré-existant et jusqu'à ce moment peu ou pas symptomatique.
3) L'expert doit dire quels traitement a dû subir le patient à cause du second accident et pour combien de temps.
Le patient a bénéficié d'un traitement par repos, thermothérapie, médication antalgique et anti-inflammatoire,physiothérapie de renforcement musculaire et de déambulation en station érecte correcte, cela du 12.09 au 10.10.88.
Monsieur __________ a bénéficié d'un arrêt de travail à 100% du 12.09 au 01.10.88.
4) l'expert doit dire si et dans quelle mesure l'accident du 09.09.88 a retardé ou porté préjudice â la quérison du patient par rapport au premier grave accident, en aggravant les conséquences de cet accident.
La réhabilitation entreprise après le polytraumatisme de 1987 a été interrompue suite à l''accident survenu au CR de 1988.
Cet arrêt d'activité physique a certainement joué un rôle dans la prise de poids estimée à 20 kg par le patient.
Une telle prise de poids n'est pas bénéfique tant pour l'augmentation de sollicitation des cartilages rotulens que pour l'évolution de la paroi abdominale du patient.
Le deuxième accident n'a vraisemblablement pas retardé ni porté préjudice à la guérison par rapport au premier accident.
5) L'expert doit vérifier si c'est exact que le genou accidenté du patient n'est pas, à l'heure actuelle, complèment guéri, et si le même lui cause ancore aujoud'hui des doleurs continues.
La contusion subie au genou gauche a traumatisé et rendu symptomatique un syndrome rotulien (souffrance du cartilage de la face postérieure de la rotule) auparavant asymptomatique.
Après le traitement, on a assisté à une amélioration transitoire, mais à l'heure actuelle, le patient se plaint de douleurs rétro-patellaires bilatérales, prédominantes à gauche, ses plaintes sont bien corrélées sur le plan clinique et compatibles avec un syndrome rotulien persistant.
6) L'aisselle droite du patient, infortunée pendant l'accident du 09.09.88, est encore aujourd'hui la cause de douleurs prolongées, qui empêchent le patient de développer correctement son travail ? L'expert doit dire quelles sont les thérapies à conseiller respectivement quelles seront les probables conséquences de l'accident en question sur les conditions physiques du patient.
L'accident de 88 avait touché la partie latérale de l'hémithorax droit et non l'aisselle. Actuellement, cette partie du thorax est calme et non aligique, l'élévation du bras droit n'est pas diminuée par rapport au côté gauche, le travail du patient n'est pas entravé par des problèmes thoracaux à l'heure actuelle.
7) L'expert doit dire quelles sont les opérations et les soins à effectuer pour éliminer les douleurs existantes (thorax et genou) et quelles sont les conditions de santé du patient.
Aucun traitement n'est à proposer en ce qui concerne le thorax. Au niveau du genou, nous conseillons un traitement médical par chondroprotecteur à long terme, associé aux anti-inflammatoires, ainsi qu'une physiothérapie intense de tonification musculaire bilatérale. Une perte pondérale significative serait également souhaitable.
Le patient se trouve actuellement en relativement bonne condition générale malgré l'excès pondéral, les problèmes de paroi abdomnale et la souffrance du catilage aux deux rotules qui restent symptomatiques.
8) L'expert doit dire si le dommage esthétique subi par le patient est éliminable. Avec quelles thérapies ?
A quel prix ? Quelle est l'évoluation du dommage restant ?
Aucun dommage esthétique ne dérive de l'accident du 09.09.88.
Par rapport au premier accident de 87, le dommage esthétique abdominal pourrait être traité par un ou plusieurs actes chirurgicaux. Toutefois, une révision de la paroi abdominale n'est plus désormais un seul geste esthétique uniquement: il s'agit en effet, de corriger la hernie cicatricielle de la paroi abdominale.
Ce geste comporterait, en plus des frais d'hospitalisation, un arrêt de travail d'au moins 8 semaines.
L'évaluation du dommage résiduel est à priori difficilement prévisible, plusieures interventions correctrices pouvant s'avérer nécessaires.
9. a). Les graves lésions subies par le patient au cours de l'accident du 09.09.88 ont aussi aggravé la situation de vie et les conditions de santé du patient ?
Les lésions subies le 09.09.88 ont péjoré la situation de vie du patient, de façon temporaire.
9. b) Est-il vrai qu'il se fatique pendant des efforts minimum?
Le patient se fatigue actuellement après un effort de moyenne intensité et/ou durée.
9. c) Est-il vrai que cela dérive de la lésion qu'il a subi au thorax (aisselle guache) et au genou grauche ?
Cette fatigabilité est imputable au syndrome rotulien prédominant au genou gauche.
9. d) Est-il vrai que le patient, à cause des blessures subies pendant l'accident du 09.09.88 n'est plus capable d'élever les bras au ciel et même de soulever des charges ?
L'élévation active des membres supérieurs est complète. Il ne peut pas soulever des poids supérieurs à 10-15 kg en raison de l'apparition de douleurs de la paroi de l'abdomen.
9. e) Est-il vrai qu'il a dû renoncé à pratiquer des activités sportives ? Avec quelles conséquences psychiques ?
Le patient a dû renoncer aux randonnées en montagne, ainsi qu'au jogging, entrepris comme rééducation après le premier accident en 87; cela avec conséquence psychique négative que le patient ressent comme importante.
10. L'expert doit vérifier le degré et la portée de la diminution de l'intégrité physique subie par le patient à cause des lésions provoquées par l'incident à l'examen.
Suite aux lésions provoquées par l'accident du 09.09.88, et, au vu de la complexité du contexte, nous estimons à 20% l'atteinte à l'intégrité physique subie par le patient.
11. L'expert doit déterminer le montant pour tort moral à physique qu'il a subis. reconnaître au patient, vu les douleurs et le traumatisme
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question.
B)
1. a) Quels dommages concrets à la santé ont-ils été causés par les influences négatives du service militaire (cours de répétition du 22 août 88 au 10 septembre 88) ?
Les dommages physiques suivant ont été provoqués par les influx négatifs du CR 88:
- une contusion latérale de l'hémithorax droit, avec hématome sous- cutané important
- une contusion du genou gauche qui a traumatisé et rendu symptomatique un syndrome rotulien sous-jacent.
2. b) De quelle façon l'expert évalue-t-il ces dommages (passagers, très graves, graves, moyens, légers ou très légers?
Les dommages sont jugés de gravité moyenne et passagers."
(Doc. _ pag. 11-16)
Prendendo posizione sulla perizia l'UFAM ha, in particolare, osservato:
" Non possiamo assolutamente comprendere la valutazione della menomazione all'integrità fisica che il perito fa rispondendo alla domanda 10.). visto che la menomazione subita in servizio militare era di carattere passeggero, secondo lo stesso perito, questa valutazione è manifestamente sbagliata.
Presumibilmente si tratta di una valutazione del danno globale, in base ai criteri LAINF, che non possono essere applicati neanche per analogia per l'AM (DTF 117 V 80). Si deve pure considerare che l'_________ ha valutato il danno all'integrità in data 3 aprile 1989 con una percentuale del 10 %. La valutazione medica ha avuto luogo il 17 marzo 1989 da parte del Dott. med. _________ , quindi dopo l'infortunio in servizio militare. Evidentemente si era trattato di un infortunio banale tanto che le conseguenze erano a quel momento irrilevanti (v. doc. _________ allegato). In ogni modo per quando concerne l'AM i presupposti per il diritto a una rendita per menomazione grave dell'integrità è dato quando l'assicurato è colpito da una rilevante e durevole menomazione fisica o psichica, mentre il perito stesso definisce chiaramente ed in molteplici constatazioni le lesioni come di gravità media ma soprattutto come temporanee o passeggere.
Dobbiamo pertanto riaffermare che in virtù della Legge e dell'affermata giurisprudenza in materia non è dato nessun diritto ad una rendita per menomazione rilevante dell'integrità.
Anche se la descrizione del presunto infortunio in servizio militare si arricchisce di particolari "drammatici" come il fatto di essere stato schiacciato da commilitoni, cosa mai descritta prima (perizia pag. 5), si è trattato di un evento di per sé banale che non può dar diritto ad una riparazione morale ai sensi dell'art. 40bis LAM 49 (rimasto sostanzialmente identico anche nella LAM 92 all'art. 59), che è concessa unicamente ove siano date circostanze particolari per esempio in caso di ferimenti gravi con pericolo di esito complessi processi di guarigione, sopportazioni di grandi dolori ecc. (DTF 108 V 92 seg. STFA in re Burger del 22 settembre 1987, in re Bürki del 21 giugno 1988 in re Borghi del 15 luglio 1988)."
(Doc. _)
Il rappresentante dell'assicurato successivamente ha trasmesso ulteriore documentazione medica (cfr. Doc. _).
In data 24 aprile 1996, il giudice delegato ha posto alcuni ulteriori quesiti al dottor __________. Il perito ha così risposto il 5 dicembre 1996:
"1) Comme nous vous l'expliquons, à la page 12 de l'expertise, sous chiffre 2., les termes «aggravation temporaire des conditions physiques» signifient que le patient a été gêné pendant un certain laps de temps par la contusion thoracique et le choc direct sur son genou gauche subis lors de l'accident du 9.9.1988. L'adjectif «temporaire» est utilisé pour expliquer que les signes de contusion thoracique ont disparu ou n'existent plus en tant que séquelles, alors que la contusion du genou gauche est pour l'instant encore symptomatique.
1) Les signes de contusion thoracique constatés lors de l'accident du service militaire avaient disparu au moment de l'expertise. Par contre, il persiste un trouble au niveau du genou gauche, raison pour laquelle, nous avons estimé que ces dommages étaient de gravité moyenne et passagers. On peut en effet attendre une évolution à ce niveau, spontanée ou selon d'éventuels traitements.
2) Nous confirmons l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique à 20%, comme fixée dans l'expertise. Cette évaluation tient bien sûr compte de l'état dans lequel se trouvait le patient au moment de l'accident au service militaire. Il faut quand même signaler qu'avant son entrée au service militaire, le patient avait repris la pratique de la course jusqu'à 30 km par semaine et depuis l'accident du service militaire, il n'est plus en mesure de courir en raison des douleurs de son genou gauche."
(Doc. _)
Il 13 dicembre 1996, il patrocinatore dell'assicurato ha osservato in particolare:
" Il signor __________ soffre ancora oggi di notevoli disturbi, che a volte diventano acuti, in tutta la parte del corpo lesionata, ivi compresa quella concernente il sinistro accaduto durante il servizio militare.
Tale sinistro, come sappiamo, ha aggravato la situazione precedente, al punto tale che ora il paziente ha dovuto effettuare degli interventi chirurgici, di cui è stata data notizia con la documentazione trasmessa nell'estate di quest'anno.
Altri interventi chirurgici dovranno ancora essere effettuati in futuro e ciò a chiara dimostrazione dell'effetto devastante conseguente all'incidente accaduto durante il servizio militare.
Il signor __________, non solo non può correre, ma nemmeno può più alzare pesi nè fare nuoto, nè ogni altro genere di attività fisica e ciò proprio esclusivamente a causa del sinistro accadutogli durante il servizio militare.
Tale deprecabile situazione impedisce al signor __________ di effettuare i programmi di fisioterapia che erano stati ipotizzati prima del sinistro in questione."
(Doc. _)
Dal canto suo il patrocinatore dell'UFAM ha evidenziato quanto segue:
" Il perito ha sostanzialmente confermato quanto aveva già esposto nel suo rapporto 3 febbraio 1995, ossia che l'infortunio subito in servizio dall'assicurato il 9.9.1988 ha comportato soltanto un'aggravazione temporanea delle condizioni fisiche preesistenti al CR e dipendenti dal politraumatismo del 1987 (risposta N. 2 a pag. 12), che non ha verosimilmente ritardato nè recato pregiudizio alla guarigione rispetto al primo incidente (risposta N. 4 a pag. 13), che ha peggiorato solo temporaneamente la situazione di vita (risposta N. 9a) a pag. 15) e che il danno è valutato di gravità media e passeggera (risposta N. 2b) a pag. 16).
Con il complemento di perizia il perito conferma che il termine di "temporaneo" serve a spiegare che i segni della contusione toracica sono scomparsi o non hanno lasciato nessuna sequela, mentre al momento della visita peritale la contusione al ginocchio era ancora sintomatica, ciò che spiega la valutazione di un trauma al ginocchio sinistro di gravità media e passeggera.
Alla distanza di due anni e oltre dalla visita peritale, avvenuta il 30 novembre 1994, si deve poter ritenere che ci sia stata una ulteriore evoluzione positiva dell'affezione al ginocchio, per quel che riguarda i postumi dell'incidente durante il corso.
E non bisogna dimenticare che i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro erano certamente compatibili con una sindrome rotulea preesistente (risposta N. 5 a pag. 13), aggravata temporaneamente dal trauma subito in servizio militare e fino a quel momento non sintomatica o poco avvertita (risposta N. 2b) a pag. 12).
Nei due anni successivi alla perizia non sono stati prodotti documenti che attestino un'evoluzione negativa dell'affezione al ginocchio, per cui bisogna ritenere che le previsioni favorevoli formulate dal perito si siano avverate.
Tutt'al più, risalente comunque al 21 maggio 1995, presentava ancora una "sofferenza cartilaginea rotulea", questo disturbo era specialmente attribuibile all'obesità permanga che peraltro non rientra nelle affezioni di cui la Confederazione può essere ritenuta responsabile.
Per tutte queste considerazioni ed in assenza di elementi oggettivi in contrario senso, si può ritenere che si sia verificata la previsione espressa dal perito, ossia che i danni passeggeri si siano estinti con il passare del tempo o siano comunque in corso di estinzione.
Anche alla luce di quanto precede, l'AMF non può fare a meno di ribadire che la valutazione del danno all'integrità fisica nella misura del 20% effettuata dal perito e confermata al punto 3 della sua presa di posizione del 5 dicembre 1996 appare assolutamente esagerata e priva di fondamento, sottolineando che si tratta di valutare soltanto le conseguenze del trauma subito in servizio militare e non quelle subite dall'assicurato nel precedente infortunio.
Non bisogna infatti dimenticare che le lesioni preesistenti erano di gravità notevole rispetto a quelle temporanee e banali avvenute durante il CR 1988 tanto più che quest'ultime hanno richiesto una cura medica molto limitata e per un periodo estremamente breve.
Inoltre, l'assicurato da anni non è più in cura medica a carico dell'AMF.
A questo proposito bisogna richiamare e confermare integralmente quanto già esposto dall'AMF nelle osservazioni presentate il 28 marzo 1995, osservando che il perito, nemmeno nel complemento del 5.12.1996, fornisce una motivazione esauriente della sua valutazione, limitandosi a sostenere che essa tiene già conto dello stato in cui si trovava il paziente al momento dell'infortunio in servizio militare.
Nemmeno il fatto (peraltro risultante soltanto dalle affermazioni dell'assicurato) secondo cui egli non sarebbe più in grado di compiere il programma riabilitativo iniziato prima del CR (30 km di corsa alla settimana) potrebbe giustificare - come cerca di fare il perito - la valutazione del 20%.
Infatti, se i disturbi al ginocchio hanno avuto solo carattere temporaneo e di media gravità, non si vede come questo programma riabilitativo non avrebbe nel frattempo potuto essere ripreso.
A meno che vi siano altri fattori (estranei alla responsabilità, come l'obesità) che abbiano impedito questa ripresa.
Si ricorda infine che l'__________, nel 1989, aveva valutato nel 10% il danno all'integrità fisica per i postumi del grave incidente del 1987.
Per tutte queste ragioni l'AM deve confermare la sua richiesta di respingere integralmente la petizione."
(Doc. _)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene, che effettivamente l'infortunio patito dall'assicurato durante il servizio militare limita l'assicurato nel godimento della vita (cfr. Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 178-179 e pag. 185; J.L. Duc in AJP 1996 pag. 1559).
Il trauma al ginocchio sinistro ha infatti obbligato ____________ a interrompere la fase di recupero dopo il precedente grave incidente della circolazione e segnatamente l'ha costretto a smettere di correre, ciò che egli faceva a quel momento in ragione di 30 km. la settimana (cfr. Doc. _).
D'altra parte tale menomazione è durevole visto che, secondo il dottor _________, il danno al ginocchio sinistro persiste tuttora (cfr. Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 181, soprattutto allorché questi autori osservano che "die Voraussetzung der Dauerhaftigkeit des Schadens nicht allein aufgrund des medizinischen Befund, sondern unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Lebensfunkionen und die allgemeine Lebensgestaltung beurteilt") ed è pure rilevante (cfr. DTF 122 V 242 seg., commentata da J.L. Duc in AJP 1996 pag. 1559, e Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 182 i quali sottolineano che "an die Erheblichkeit des Integritätschadens dürfen nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden").
A mente del TCA si giustifica quindi il riconoscimento a __________ del diritto ad una rendita per menomazione rilevante dell'integrità.
Questa circostanza e non i motivi indicati dall'UFAM, permette di rifiutare il versamento al ricorrente di un'equa riparazione (cfr. Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 179-180) malgrado le gravi negligenze (segnalate anche dai periti) verificatesi in questa occasione (cfr. le affermazioni del Prof. dott. __________"die Entscheidung, die Befreiung vom WK nicht zu bewilligen, scheint uns wegen dem schweren Trauma von 1987 nicht ganz richtig und hat sicher psychisch unseren Explorant vertetz", Doc. _, e quelle del dottor __________ ("__________était inapte au service militaire. Il n'aurait pas dû entrer en service ou lors de la VSE à l'entrée du cours de répétition 88, le médecin militaire aurait dû le dispenser du cours avec proposition de convocation à une CVS" Doc. _). Su questi aspetti : cfr. DTF 122 V 243-244 e DTF del 21 giugno 1988 nella causa C.B., non pubblicata, in cui il TFA ha confermato l'attribuzione di una riparazione di fr. 5000.-- con l'argomentazione che "kann auch nicht auf ein schweres Verschulden der Kursleitung anlässlich der Betriebsschutzübung vom 30 September 1982 erkannt werden, was eine Erhöhung der Genugtuungssumme zu rechtfertigen vermocht hätte".
L'assicurato, impedito in modo rilevante nel godimento della vita, a seguito dell'infortunio subito nel 1988 ha dunque diritto ad una rendita per menomazione rilevante.
A mente del TCA la valutazione del grado di menomazione (20%) operata dal perito è tuttavia eccessiva.
Tenuto conto dei danni alla salute preesistenti (cfr. al proposito la perizia del Prof. dr. __________, Doc. _ pag. 5 e quella del dott. __________, Doc. _, pag. 12-13; cfr. pure sull'esigenza della causalità e sulla riduzione delle prestazioni, Marschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 183-184) un grado di menomazione rilevante del 2,5 % appare invece del tutto adeguato (cfr. per i principi applicabili, STCA del 15 febbraio 1996 nella causa G.B., STCA del 24 febbraio 1996 nella causa C.N.; STCA del 29 luglio 1996 nella causa E.G.; Maeschi-Schmidhauser, art. cit., in SZS 1997 pag. 189 seg.).
L'UFAM verserà dunque all'assicurato una rendita per menomazione rilevante del 2,5 %.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e la decisione del 3 novembre 1992 è annullata.
2.- __________ ha diritto a una rendita per menomazione rilevante dell'integrità del 2,5 %.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UFAM verserà a __________ fr. 1200.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti