RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
41.95.00003

AMF 3/94

 

RF/mf

Lugano

30 ottobre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 aprile 1994 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 ottobre 1993 emanata da

 

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, 

rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona, 

 

in materia di assicurazione militare federale.

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, nato nel 1949, di professione meccanico, il 13 maggio 1991, durante un corso di protezione civile ha subito un infortunio con conseguente contusione alla colonna lombare.

                                         L'AMF ha versato le prestazioni assicurative fino al 31 gennaio 1992.

                                         Nel frattempo l'assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI a far tempo dal 1° maggio 1992.

                                         Con decisione 21 ottobre 1993 l'UFAM ha ribadito:

 

"  Fondandosi sulle risultanze delle valutazioni mediche si può affermare che, a parte la banale contusione lombare guarita da lungo tempo, il paziente è portatore di un'affezione (Morbo di Bechterew) lungamente accertata e pertanto sicuramente anteriore al servizio. Il caso deve essere giudicato ai sensi dell'art. 5 cpv 2 LAM. L'AM risponde di un aggravamento eventuale sino al momento della sua eliminazione con certezza medico-pratica. Questa sicurezza è inequivocabilmente confermata dai reperti medici summenzionati. L'Assicurazione militare versando le sue prestazioni per ben otto mesi (senza le possibili riduzioni) ha ampiamente rispettato il suo obbligo legale. Riassumendo, una responsabilità della Confederazione non è più data a decorrere dal 1° febbraio 1992. A questo momento tutti i possibili influssi negativi del servizio erano eliminati con la certezza richiesta dall'art. 5 LAM."

 

                               1.2.   Contro il rifiuto delle prestazioni a contare dal 1° febbraio 1992 l'insorgente ha fatto presentare tempestivo ricorso.

                                         Egli rileva:

 

"  ...Non è assolutamente realistica l'affermazione secondo la quale l'eliminazione dell'aggravamento dello stato di salute del paziente - aggravamento quindi in ogni caso ammesso - "è inequivocabilmente confermata dai reperti medici" (decisione pag. 3 ad C).

Il dott. __________ il 4 dicembre 1991, ha confermato la presenza di una situazione "post-traumatica": egli ha pure chiaramente ammesso che ci sia "una possibile relazione con l'infortunio" in riferimento ad un possibile accentuamento del Morbo di Bechterew (doc. _. pag. 3).

Questa situazione medica oggettiva ha pure avuto, come già evidenziato, chiare ripercussioni dal profilo soggettivo. Il paziente ha infatti presentato costanti dolenzie, a livello lombare e generale (doc. _).

E' quindi corretto concludere come l'infortunio ha senza dubbio causato l'inabilità lavorativa del ricorrente, indipendentemente dal fatto che ciò abbia causato o meno l'aggravamento del Morbo di Bechterew. Anteriormente all'infortunio, anche in presenza del morbo, non v'erano sintomi dolorosi con conseguenti inabilità al lavoro, emerse, e tuttora permanenti, solo dopo l'infortunio.

La diagnosi medica del dott. __________ conferma ampiamente i fatti.

Innanzitutto il ricorrente non ha mai voluto sottacere le sue condizioni di salute - a riprova del fatto che fu proprio l'incidente ad ingenerare l'attuale invalidità: "il signor __________ era all'oscuro del suo male e nulla ha taciuto in seguito perché non ne era al corrente". "Se il Bechterew era presente, anche da tempo, era però asintomatico e divenuto doloroso dopo il trauma". "Il trauma ha reso dolorosa la colonna e riacutizzato il Bechterew". "L'inabilità è una conseguenza diretta del trauma".

Alla domanda a sapere se un soggetto affetto da morbo di Bechterew sia esposto a conseguenze traumatiche maggiori, il medico ha risposto in modo affermativo, dichiarando che "un paziente sano dovrebbe guarire entro sei mesi. Un'alterazione alla colonna ne pregiudica la guarigione" (cfr. perizia 4 aprile 1993 del dott. __________ - doc. _).

Il trauma subito ha quindi evidentemente cagionato al ricorrente dolorose lesioni alla colonna vertebrale, lesioni che hanno acutizzato l'affezione patologica di cui era inconsciamente affetto.

Diversamente, l'atteggiamento del ricorrente sarebbe contraddittorio: non sarebbe certo entrato in servizio regolarmente, senza dichiarare la presenza dei dolori alla schiena o la presenza dell'affezione di cui soffriva, se i dolori fossero stati presenti già prima dell'infortunio e se fosse stato a conoscenza della persistenza patologica dell'affezione di cui era vittima. La logica parla da sé!

In ogni caso può restare indeciso il fatto che il ricorrente abbia saputo o meno dell'affezione di cui soffriva (art. 9 II LAM).

Infatti è emerso chiaramente come questa affezione fosse per lui praticamente inesistente, ritenuto che non gli causava il benché minimo dolore. Il dolore è apparso solo dopo l'incidente che ha certamente acutizzato la sintomatologia del morbo."

 

                               1.3.   L'UFAM con risposta 10 giugno 1994 propone di respingere l'impugnativa, osservando:

 

"  Nel presente caso è ampiamente dimostrato che i disturbi che il paziente lamenta non sono conseguenza della caduta del 1991.

L'affermazione che il paziente era asintomatico prima del 1991, sostenuta impropriamente dall'avvocato e dal dott. med. __________, è invalidata dai fatti (doc. _).

Il dott. med. __________ conferma che tutte le indagini radiologiche e la risonanza magnetica mostrano esclusivamente alterazioni dovute al morbo di Bechterew.

I risultati degli esami dimostrano la totale assenza di reperti posttraumatici (doc. _). In conclusione le conseguenze della banale contusione del 13 maggio 1991 (ha aspettato 3 giorni prima di consultare il medico del corso), secondo l'esperienza medica, sono sicuramente eliminate dopo sei mesi (STF in re __________ 15.07.1987, DTF 105.V.231, DTF 111 V 148).

Alla luce dei chiarissimi reperti radiologici e delle conclusioni ampiamente motivate del dott. med. __________, l'Assicurazione militare non ha ritenuto necessaria l'erezione di una ulteriore perizia in fase di procedura amministrativa.

Se tuttavia il Tribunale vuole una conferma della convinzione dell'Assicurazione militare proponiamo una perizia giudiziaria con la domanda a sapere se gli influssi del servizio erano eliminati, dal 1° febbraio 1992, con certezza medico-pratica.

Anche se lo stato patologico antecedente, senza l'evento assicurato fosse stato, e sarebbe rimasto asintomatico senza effetti sulla capacità lavorativa, la mancanza di un adeguato influsso del servizio porta, dopo un ragionevole lasso di tempo, all'eliminazione della responsabilità (STFA 1958 pag. 84, STFA 1969 pag. 98 seg., DTF 97 V 99 seg.). Viene infatti a mancare un nesso naturale e adeguato (DTF 111 V 372 seg.)."

 

                               1.4.   In data 17 aprile 1996 il TCA ha ordinato una perizia specialistica a cura del PD dott. __________, primario della sezione di reumatologia della Clinica __________, __________.

                                         Il perito giudiziario ha stilato il suo rapporto in data 15 luglio 1996.

                                         Il 31 luglio 1996 l'UFAM si riconferma nella sua posizione di causa.

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).

                                         L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:

                                         a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha              potuto certamente essere stata provocata durante il servizio         stesso e

                                         b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né      accelerata nel suo decorso durante il servizio.

                                         (art. 5 cpv 2 LAM).

                                         L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata. (art. 5 cpv 3 LAM).

                                         Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).

 

                               2.2.   L'affezione di cui soffre l'assicurato è certamente anteriore al servizio? Rispettivamente i disturbi lamentati dopo il 1° febbraio 1992 non sono stati certamente aggravati dall'infortunio incorso durante il servizio?

                                         Se mancano le prove certe che l'affezione sia anteriore al servizio, rispettivamente che lo stato attuale non è aggravato dalle conseguenze dell'infortunio subito durante il servizio, allora l'AMF è tenuta a versare le prestazioni legali.

                                         Per rispondere alle domande dianzi poste il TCA ha ordinato una perizia a cura del PD dott. __________, della Clinica __________, il quale con rapporto peritale 15 luglio 1996 ha accertato che il ricorrente soffre del morbo di Bechterew progressivo, conosciuto dal 1967, concernente l'intera colonna vertebrale come pure le articolazioni sacroiliacali e ampio irrigidimento dell'asse in posizione verticale, come pure di una coxartrosi bilaterale.

                                         La malattia di Bechterew è con tutta evidenza precedente al servizio.

                                         Per quanto riguarda il quesito se il morbo di Bechterew abbia subito un peggioramento a seguito dell'infortunio durante il  servizio del maggio 1991, il perito PD dott. __________ g così ha risposto alle domande poste dal TCA (doc. _):

 

"  Die heutigen Beschwerden des Patienten sind auf den progredienten Morbus Bechterew mit sukzessiver Einsteifung der Wirbelsäule zurückzuführen. Ein Kausalzusammenhang des heutigen Zustandes mit dem Unfallereignis vom 13.5.1991 ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Die entzündliche Grunderkrankung war vorbestehend und hatte bis zum 13. Mai 1991 schon ein recht erhebliches Ausmass angenommen. Die relativ geringen Beschwerden des Patienten bis zum Unfallereignis sind hierbei nicht relevant, da solche schmerzarmen Verläufe bei Morbus Bechterew durchaus bekannt sind. Die heutigen Schmerzen und Behinderungen des Patienten sind insgesamt als belastungsab-hängig zu klassifizieren, auch jetzt fehlen schwere entzündliche Schmerzschübe praktisch ganz.

Es ist in der Literatur nicht bekannt, dass eine Wirbelsäulenkontusion bei Morbus Bechterew eine über Jahre andauernde Progredienz der Grunderkrankung hervorruft, nicht zuletzt, weil es sich hierbei um zwei völlig unterschiedliche Mechanismen handelt.

...

Wie oben dargelegt, haben wir es hier mit einer durch die Grunderkrankung eingesteiften Wirbelsäule zu tun, die als "starrer Stab" deutlich weniger Kompensationsmöglichkeiten aufweist, als eine gut bewegliche Wirbelsäule. Zum Zeitpunkt des Unfalls bestand gleichzeitig eine Spondylitis anterior L1 im Rahmen der Grunderkran-

kung, welche durch eine schwere Kontusion durchaus über längere (als bisher angenommen) Zeit, Beschwerden bereiten konnte. Zur Erreichung des Status quo sine darf eine doppelt so lange Rekonvaleszenz angenommen werden.

...

Die jetzige Situation des Patienten ist nicht auf den Unfall vom 13.5.1991 zurückzuführen."

 

                                         Secondo il perito, dunque, l'infortunio subito il 13 maggio 1991 ha aggravato per un certo periodo l'affezione anteriore al servizio. Perciò giustamente durante un certo tempo l'AMF era tenuta a versare ed effettivamente ha versato le prestazioni legali. Tuttavia, riferisce ancora il P.D. dott. __________, terminata la cura degli esiti infortunistici, gli attuali disturbi sono imputabili alla sola malattia preesistente.

                                         Ne consegue che la decisione impugnata deve essere qui confermata.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti