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RACCOMANDATA |
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Incarto n. AMF 1/94
DC/fz |
26 aprile 1996 |
In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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vista la causa promossa il 25 febbraio 1994 da
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__________, rappr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione del 23.8.93 emanata da |
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Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale. |
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 20.4.94 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
rilevato che in occasione dell’udienza di data 22.4.96 l’Ufficio convenuto ha proposto di risolvere in via transattiva la vertenza nel senso di riconoscere al ricorrente una menomazione dell’integrità del 2,5% a partire dal luglio 1992 (cfr. doc. _);
rilevato che nel termine all’uopo assegnatogli, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta transattiva dell’UFAM (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo