RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
41.95.00005

AMF 1/94

 

DC/fz

Lugano

26 aprile 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

vista la causa promossa il  25 febbraio 1994 da

 

 

__________, 

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23.8.93 emanata da

 

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, 

rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona, 

 

in materia di assicurazione militare federale.

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 20.4.94 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

 

rilevato che in occasione dell’udienza di data 22.4.96 l’Ufficio convenuto ha proposto di risolvere in via transattiva la vertenza nel senso di riconoscere al ricorrente una menomazione dell’integrità del 2,5% a partire dal luglio 1992 (cfr. doc. _);

 

rilevato che nel termine all’uopo assegnatogli, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta transattiva dell’UFAM (cfr. doc. _);

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo