RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
41.95.00006

AM 7/93

 

DC/es

Lugano

18 aprile 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 13 settembre 1993 interposto da

 

 

__________, 

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 marzo 1993 emanata da

 

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, 

rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona, 

 

in materia di assicurazione militare federale.

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 7 ottobre 1993 della parte convenuta;

 

richiamato il verbale 17 aprile 1996 del seguente tenore:

 

"   preso atto che l'UFAM è ora disposto a riconoscere la perdita di guadagno dovuta all'impossibilità per l'assicurato di esercitare l'attività di fotografo il giudice delegato propone di fissare il reddito da non invalido in Fr. 73'608.-- (Fr. 20'000.-- quale fotografo + Fr. 53.608.-- che l'assicurato avrebbe potuto ottenere lavorando come venditore a tempo pieno e con rendimento completo).

     Il reddito da invalido, tenuto conto anche della giurisprudenza del TCA relativa ai redditi da applicare in attività leggere adeguate, viene fissato in Fr. 39''750.-- (pari al 75% di Fr. 53'608.-- per tener conto degli impedimenti quale venditore).

     Il grado d'invalidità è dunque del 45%, fissato su un guadagno assicurato di Fr. 73'608.--.

     Conformemente alla giurisprudenza federale l'UFAM provvederà ad una revisione del grado d'invalidità in caso di miglioramento duraturo del reddito da invalido.

     Il grado di IMI viene confermato al 5%.

     Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva per cui la causa sarà stralciata dai ruoli. "

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo