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Incarto n.
41.97.00001

 

rf/sg

Lugano

9 luglio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1997 di

 

 

__________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 novembre 1996 emanata da

 

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, 

rappr. da: __________, 

 

in materia di assicurazione militare federale.

 

 

                                     -   ritenuto che con decisione 20 marzo 1985 l'UFAM ha stabilito l'importo dell'indennità giornaliera dovuta al ricorrente dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985;

 

                                     -   avvertito che il 15 aprile 1996 l'insorgente ha chiesto all'UFAM di ricalcolare l'indennità e di versargli il conguaglio;

 

                                     -   letta la decisione su opposizione 29 novembre con la quale l'UFAM ha costatato che il diritto all'indennità per l'anno 1985 era perento;

 

                                     -   visto il presente, tempestivo ricorso con il quale l'assicurato chiede di ricalcolare l'indennità dovuta per il periodo dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985 su di un reddito annuo di fr. 79'152.--;

 

                                     -   preso atto che con risposta 7 aprile 1997 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa;

 

                                     -   letto lo scritto 12 aprile 1997 dell'assicurato il quale si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali;

 

                                     -   considerato che:

                                        

                                         a)  in applicazione dell'art. 14 LAM, il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute;

 

                                         b)  ciò significa che le prestazioni dovute per gennaio e febbraio 1985 dovevano essere versate al più tardi entro gennaio/febbraio 1990;

 

                                         c)   dopo il febbraio 1990 il diritto alle prestazioni assicurative per il 1985 è irrimediabilmente perento;

 

                                         d)  poiché l'assicurato si è annunciato in data 15 aprile 1996 (doc. _) per ottenere un aumento dell'indennità dovuta dal 4 gennaio 1985 al 11 febbraio 1985, la sua pretesa non può più essere ascoltata;

 

                                         e)  può dunque rimanere irrisolto il quesito se l'indennità dovuta per il periodo in questione fosse davvero superiore a quella effettivamente pagata;

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti