Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2003 di
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__________ RI 1
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contro |
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la decisione del 3 luglio 2003 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione militare federale |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28
giugno 1998 __________ RI 1, classe 1958, durante una partita di calcio tra
commilitoni, svolta nell’ambito del corso di ripetizione (CR 98), è caduto sulla
spalla sinistra, accusando disturbi alla stessa spalla e dolori alla nuca.
Egli è stato dapprima esaminato all’Ospedale ____________________, Bellinzona e
poi, visto il persistere dei dolori, dallo specialista dr. __________ il quale
ha diagnosticato “una contusione della spalla sinistra il 28.6.98 con
sospetta lesione della cuffia c/o lesione di Bankart, neuropatia periferica
post-traumatica da accertare” (cfr. rapporto 16 luglio 1998, doc. AMF 3).
L’assicurato
è stato in seguito visitato del dr. __________, specialista in neurologia, il
quale, sulla base di una risonanza magnetica del rachide cervicale eseguita il
24 luglio 1998, ha accertato la presenza di un canale spinale stretto
congenito, di discopatie multiple e di un restringimento di alcuni forami di
congiunzione, nonché una probabile protrusione discale C6-7 suscettibile di
spiegare l’irritazione della radice C7, prescrivendogli infine un trattamento
conservativo (cfr. rapporto 18 agosto 1998, doc. AMF 12).
Tale trattamento ha portato ad una regressione di gran parte dei sintomi,
tant’è che dal 1° settembre 1998 l’assicurato ha potuto riprendere la sua
attività di cuoco (doc. AMF 24).
Con comunicazione datata 23 ottobre 1998 CO 1 (UFAM) ha assunto la
responsabilità dell’infortunio “ unicamente per il probabile aggravamento
dell’affezione preesistente e sino all’eliminazione delle conseguenze dirette
del trauma alla spalla” (doc. AMF 25).
1.2. A seguito
dello spostamento di un tavolo avvenuto durante la vita civile, l’assicurato ha
subito una recrudescenza dei dolori alla spalla ed alla nuca, tant’è che dal
mese di luglio 1999 non ha potuto continuare il suo rapporto di lavoro, sciolto
al 30 settembre 1999 (doc. AMF 75).
Non avendo l’assicurato tratto beneficio dalle susseguenti cure conservative e
dopo un soggiorno presso la Clinica ortopedica __________ dal 10 novembre al 22
dicembre 1999 ( cfr. rapporto 30 dicembre 1999, doc. AMF 91), nei mesi di
gennaio e febbraio 2000 egli ha subito due interventi chirurgici presso il
succitato nosocomio.
Il 26 gennaio 2000 egli è stato sottoposto ad una strumentazione dorsale C3-C6
con cervifix, ad una laminectomia decompressiva C4-C5 con una spondilodesi
postero-laterale (doc. AMF 123), subendo il 14 febbraio 2000 una corpectomia
ventrale C4 e C5 con decompressione C3-C6, nonché un prelievo osseo
tricorticale del bacino (doc. AMF 124).
Nel rapporto d’uscita 25 febbraio 2000 è stata indicata una mielopatia
cervicale sintomatica su restringimento del canale spinale, protrusione discali
multiple, con ernia discale e alterazioni degenerative della colonna
vertebrale (cfr. doc. AMF 125).
Nonostante questi interventi ed i successivi soggiorni presso la Clinica __________
egli non ha potuto riprendere qualsiasi attività lucrativa, la totale
incapacità lavorativa essendo stata più volte accertata medicalmente (cfr., ad
esempio, doc. AMF 131, 147, 157, 167).
1.3. Antecedentemente
agli interventi del 2000, in occasione della prima degenza presso la Clinica __________,
l’assicurato è stato visitato dallo psicologo Dr. __________ il quale ha
diagnosticato disturbi di carattere psichico, in particolare una forte tendenza
allo sviluppo dei disturbi somatoformi nell’ambito di un’importante
problematica sociale (“Starke Tendenz zu Somatoformer Schmerzstörung bei
grossen sozialen Problemen”, cfr. rapporto 13 marzo 2000, doc. AMF 126).
Dal mese di giugno 2000 l’assicurato è stato seguito dalla dott.ssa __________,
psicoterapeuta, per diversi disturbi e disagi d’ordine psico-sociale e
psicosomatico con tendenza alla cronicizzazione.
Nel rapporto 9 agosto 2000 essa ha rilevato il rischio che i disturbi psichici
possano diventare invalidanti, in assenza di un’efficace psicoterapia (doc. AMF
155).
Con rapporto 1° marzo 2001 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
ha diagnosticato una sindrome depressiva post-traumatica di media gravità (IDC
10 F F32.1).
Quale diagnosi differenziale egli ha esposto una psicosindrome post-traumatica
ICD 10 F 07.2 (doc. AMF 189).
Il 6 febbraio 2002 il menzionato specialista ha specificato che il paziente
(sottolineatura del redattore) “soffre di un importante disturbo
psico-organico con difficoltà ad affrontare le perdite d’autonomia, di
responsabilità famigliari e lavorative “, diagnosticando quindi una psicosindrome
post-traumatica (ICD F 07) e confermando un’inabilità lavorativa completa (doc.
AMF 244).
1.4. Con
valutazione 22 maggio 2001 il servizio medico dell’UFAM ha riconosciuto
l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del 1998 e disturbi
psichici sviluppati in seguito dall’assicurato (doc. AMF 205 p. 10).
Riguardo agli aspetti somatici, per i quali l’assicurazione militare aveva già
riconosciuto una responsabilità per aggravamento, il medico capo del menzionato
servizio, dott.ssa __________, ha giustificato l’assegnazione di una rendita
d’invalidità al 100% quantificando la responsabilità dell’assicurazione nella
misura “nettamente superiore al 50%” (doc. AMF 205 p. 13).
Dopo aver
eseguito ulteriori accertamenti, tra cui una visita medica in sede (doc. AMF
270), con preavviso 24 settembre 2002 la sezione 7 dell’ CO 1, ha fatto
presente all’assicurato di essere intenzionata ad assegnare una rendita
d’invalidità del 100% dal 1° novembre 2002, con un riduzione della
responsabilità al 75%, giustificata dalla parziale preesistenza al servizio
dell’affezione alle vertebre e dei disturbi psichici (doc. AMF 288).
1.5. Avendo il 9
ottobre 2002 l’allora patrocinatrice dell’assicurato contestato la preesistenza
dei disturbi psicologici (doc. AMF 295), con decisione 6 febbraio 2003
l’amministrazione ha confermato il suddetto preavviso (doc. AMF 315).
Con tempestiva opposizione 27 febbraio 2003 l’assicurato, patrocinato dall’avv.
__________ RA 1, ha chiesto che l’assicurazione militare riconosca una
responsabilità del 100% sia per le affezioni somatiche che per quelle
psichiche, (doc. AMF 328).
Sottoposto nuovamente il caso al proprio servizio medico per ulteriori
chiarificazioni in merito ai disturbi psichici (doc. AMF 341 - 342), con
decisione su opposizione 3 luglio 2003 l’ CO 1 ha confermato il grado di
responsabilità del 75% per le affezioni somatiche e psichiche, con una rendita
d’invalidità del 100%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 86'412.--, a
decorrere dal 1° novembre 2002 (doc. AMF 348).
1.6. Con
tempestivo ricorso 31 ottobre 2003 __________ RA 1, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione e, di
conseguenza, la fissazione al 100% della responsabilità dell’assicurazione a
decorrere dal 1° novembre 2002, nonché la rideterminazione della rendita
d’invalidità.
In particolare egli ha fatto presente che:
" (…)
La censura principale (che trae seco altre conseguenze che hanno portato ad una decisione ampiamente criticabile) riguarda le presunzioni legali e l'onere probatorio, legate poi al mancato approfondimento dei punti principali di natura medica, ossia la portata del difetto congenito del canale spinale osseo stretto, di quello che è stato definito un problema degenerativo legato all'artrosi uncovertebrale e di degenerazione discale plurisegmentaria, rispettivamente l'asserita preesistenza (rispetto alla data dell'incidente del 28.06.1998) di importanti problemi psicologici.
Tutti elementi questi che hanno portato alla decisione di ridurre ad un grado del 75% la responsabilità globale dell'assicurazione militare. (…)" (Doc. I, p. 2)
Dei singoli argomenti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. L’UFAM, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con motivazioni che verranno
riprese, se necessario, nel prosieguo.
1.8. In data 29
gennaio 2004 il ricorrente ha duplicato (IX), mentre il 18 febbraio 2004
l’amministrazione ha presentato una duplica (XIII).
Infine, con scritto 17 marzo 2004 l’assicurato ha prodotto un recente
certificato del suo psichiatra curante (doc. B).
Su richiesta del TCA, il 30 marzo 2004 l’amministrazione ha preso posizione in
merito al succitato nuovo atto medico (XVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
della lite è sapere se l’UFAM ha correttamente limitato la propria
responsabilità al 75% per le affezioni alla colonna cervicale e i disturbi
psichici conseguenti all’infortunio del 1998.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche nell’ambito dell’assicurazione militare.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 cpv. 1 LAM, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA
sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA. Non sono invece applicabili al diritto
sanitario né alle tariffe (art. 1 cpv. 2 LAM).
Nel merito
2.4. Giusta l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a. ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b., risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
In DTF
123 V 137ss. (= SVR 1998 MV1, p. 1ss.), il TFA ha stabilito che i principi di
responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono, in grandi linee, a
quelli del previgente diritto in vigore sino al 31 gennaio 1993. Si può,
pertanto, far riferimento alla giurisprudenza elaborata allorquanto era ancora
in vigore la vecchia LAM (vLAM).
2.5. Nella
fattispecie in esame, è pacifico che le affezioni somatiche sono state
riscontrate durante il CR 98, motivo per cui si è confrontati ad un caso
d’applicazione dell’art. 5 LAM.
Diversa è per conto la situazione relativa ai disturbi psichici, accertati la
prima volta nel 2000 e quindi dopo il citato servizio militare. La
responsabilità dell’assicurazione militare è in questo caso disciplinata dall’art.
6 LAM.
Nelle situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM, la responsabilità
dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio della
contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale trae
infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o
dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione
della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione
causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero
criterio temporale (Mäschi, Kommentar zum Budesgesetz über di
Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad art. 5, p. 83, N.13).
Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é, secondo giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 284).
La presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso (Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p. 71).
Secondo il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e scientifico, bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica, l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF 111 V 146, 105 V 230; Scartazzini, op. cit., p. 286).
2.6. Ritornando
alla fattispecie in esame, ritenuto che per la sintomatologia somatica è dunque
applicabile l’art. 5 LAM, sulla base degli atti medici l’UFAM ha accertato che
le affezioni cervicali erano preesistenti al servizio, motivo per cui ha
ritenuto data la prova liberatoria ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. a LAM.
La preesistenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. a LAM significa che
l’affezione sussiste prima dell’inizio del servizio.
Deve trattarsi di un infortunio rispettivamente dei postumi di un infortunio o
di una malattia; una semplice predisposizione alla malattia non rappresenta un
danno alla salute. Il danno alla salute deve manifestarsi in qualsiasi forma
(sintomi o dolori) o essere accertata medicalmente (Mäschi, op. cit., art. 5 N.
25 p. 85 con riferimenti giurisprudenziali).
La preesistenza presuppone quindi che l’affezione sia sorta prima del servizio.
Determinante è l’inizio della malattia, vale a dire il momento in cui tutte le
cause sono presenti ed il processo patologico già avviato. Non è necessario che
il danno alla salute sia recepito dall’assicurato (sintomatologia soggettiva).
È tuttavia sufficiente che il medico accerti che i primi segnali della malattia
(sintomatologia oggettiva) siano da mettere in relazione con l’affezione, il
cui processo patologico è da far risalire ad un periodo antecedente al
servizio. Se prima del servizio la malattia si situa in una stadio asintomatico
(senza sintomi), la preesistenza può essere riscontrata grazie ad accertamenti
medici. L’esperienza medica può infatti essere determinante nello stabilire
l’inizio di un’affezione, in particolare se mancano concreti elementi sullo
stato di salute dell’assicurato anteriormente al servizio (Mäschi, op. cit., ad
art. 5, nota 26, p. 85 e 86 con riferimenti giurisprudenziali).
Orbene, in casu, il certificato 18 agosto 1998 del dr. __________, specialista
in neurologia, stilato in base alla risonanza magnetica del 24 luglio 1998
(cfr. doc. AMF 11) - eseguita quindi poco dopo l’infortunio -, ha dimostrato
delle alterazioni preesistenti del rachide cervicale (canale stretto
congenito, discopatie multiple, restringimento di alcuni forami di
congiunzione), con una probabile protrusione discale laterale sinistra in C6-7
suscettibile di spiegare una irritazione della radice C 7 (doc. AMF 12).
Nella
valutazione 21 luglio 1998 il neurologo curante ha concluso per una probabile “sindrome
radicolare C7 sin, caratterizzata da una moderata sindrome cervicale (i
movimenti di estensione/rotazione sin provocano un’irradiazione dolorosa e
parestetica all’arto superiore sin), un iporeflessia tricipitale ed un deficit
sensitivo alle dita (I), II – III. Tenuto conto del meccanismo vi è il sospetto
di un’ernia discale cervicale traumatica, una patologia del plesso è meno
probabile” (doc. AMF 22).
Queste alterazioni hanno poi portato ad una mielopatia cervicale, attestata la
prima volta dalla Clinica __________ nel rapporto d’uscita 30 dicembre 1999
(doc. AMF 91).
A riguardo dell’evoluzione del danno alla salute, in sede di valutazione
medico-assicurativa 22 maggio 2001, la dott.ssa __________, medico capo del
Servizio medico dell’UFAM ha precisato:
" (…)
Nel presente caso occorre partire dal presupposto di una sindrome cervico-spondilogena a sinistra con/su stato dopo contusine della spalla e distorsione della colonna cervicale subite nell'agosto 1998 durante il corso di ripetizione. I successivi accertamenti hanno evidenziato la mancanza di lesioni ossee di origine traumatica alla colonna cervicale. Sono per contro state rilevate alterazioni degenerative della colonna cervicale (artrosi uncovertebrali e restringimento dei forami di coniugazione C3-C4 a destra, C4-C5 a sinistra e C5-C6 a destra), un restringimento osseo congenito del canale spinale a livello cervicale, protrusioni discali multiple C3-C7 e un'ernia discale C5-C6, soprattutto medio-laterale a destra, con probabile compressione della radice nervosa C6 a destra. Queste alterazioni hanno infine portato ad un'incipiente mielopatia cervicale, a causa della quale gli specialisti hanno ritenuto necessario intervenire chirurgicamente. (…)" (Doc. AMF 205, p. 10-11)
La responsabile del servizio medico ha poi fornito la seguente spiegazione scientifica in merito alle alterazioni della colonna vertebrali, in parte di natura congenita (canale spinale osseo stretto) e in parte degenerativa (artrosi uncovertebrale e degenerazione discale plurisegmentaria):
" (…)
- Per canale spinale stretto s'intende un restringimento congenito del canale che contiene il midollo spinale. Anche se non si conosce il modo esatto in cui avviene il restringimento, non vi sono pur tuttavia dubbi sulla sua origine congenita. Nel corso della vita, attorno ai 30 anni circa, l'aggiungersi di alterazioni degenerative, come osteofiti o spondilartrosi, può rendere il restringimento sintomatico. In questi casi si rende necessario un intervento chirurgico di correzione, al fine di evitare l'insorgenza di mielopatie cervicali che potrebbero portare anche alla tetraparesi.
- Per artrosi uncovertebrale s'intendono alterazioni degenerative delle articolazioni vertebrali con formazione di osteofiti; quando le alterazioni riguardano le articolazioni vertebrali piccole si parla di spondilartrosi.
- Per
degenerazione discale plurisegmentaria s'intende una malattia degenerativa che
colpisce più dischi intervertebrali contigui. Il processo di degenerazione
inizia presto. Nel 1955 si scopre che i neonati dispongono di vasi nell'anello
fibroso che assicurano l'irrorazione sanguigna dei dischi intervertebrali. Tali
vasi scompaiono però all'età di quattro anni e con ciò cessa l'irrorazione
sanguigna dei dischi; da quel momento in poi il rifornimento di sostanze
nutrienti avviene tramite semplice diffusione. Diffusione che però non è
sufficiente a soddisfare a lungo andare le esigenze metaboliche dei dischi
intervertebrali, ragion per cui ha inizio il processo di degenerazione. Un
primo segno di tale processo è costituito dal fatto che i dischi incominciano a
perdere acqua e con ciò a rimpicciolire; più in là si formano fessure che
raggiungono l'anello fibroso. A queste alterazioni strutturali si accompagna
una progressiva diminuzione della capacità del disco di attutire i colpi
assiali. Questo lungo processo degenerativo sfocia nell'ernia discale, che
spesso si manifesta in seguito a piccoli e per lo più improvvisi cambiamenti di
direzione del movimento del corpo. Una volta apertasi una fessura nell'anello
fibroso, ne fuoriesce il contenuto degenerativo, che rende l'ernia sintomatica.
Grazie alle ricerche di base condotte nel campo della biomeccanica oggi si sa
che le alterazioni regressive negli spazi intravertebrali si sviluppano
autonomamente, in modo indipendente da fattori esterni e seguendo leggi
proprie. Nell'eziologia e patogenesi delle malattie discali, e in particolare
dell'ernia, i fattori esterni rappresentano una causa fra le altre, ciascuna
delle quali ha il suo peso. (…)"
(Doc. AMF 205, p. 11-12)
Essendo quindi le affezioni in questione riconducibili, da un lato, ad aspetti congeniti, e dall’altro, a processi degenerativi con decorso autonomo, indipendente da fattori esterni, rettamente l’amministrazione ha concluso per una preesistenza delle affezioni somatiche.
Vero che
prima del CR 98 l’assicurato non soffriva di alcuna affezione cervico-lombare,
manifestatasi a seguito della caduta durante la partita di calcio, ma è
altrettanto vero che quella caduta - che comunque ha coinvolto la spalla
sinistra e non ha provocato lesioni ossee alla colonna cervicale - , non ha
fatto altro che rendere manifesto il delicato quadro clinico del ricorrente,
preesistente all’entrata in servizio.
I susseguenti importanti ed invasivi interventi chirurgici non sono quindi
imputabili direttamente a quell’infortunio. Quest’ultimo è stato sì un elemento
scatenante le note affezioni, le quali, come detto, erano in parte congenite e
in parte sequela di un processo degenerativo.
Non è quindi necessario, come sostenuto dall’assicurato, procedere ad una accertamento medico per sapere se ed in quale età il ricorrente si sarebbe potuto trovare nella situazione attuale a seguito delle citate affezioni (cfr. ricorso punto 5).
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Alla luce di quanto riportato sopra è da ritenere, con la certezza richiesta
dalla giurisprudenza, che l’infortunio non è stato l’origine delle
affezioni alla colonna vertebrale come pure dell’ernia discale, essendo le
stesse, seppur rimaste silenti sino a quel momento, preesistenti ai sensi
dell’art. 5 cpv. 1 lett. a LAM, tenuto del resto conto che la contusione ha
prevalentemente interessato la spalla sinistra e che successivamente
all’incidente l’assicurato ha potuto riprendere, seppur per un limitato
periodo, la propria attività di cuoco.
2.7. Ritenuto
come le affezioni somatiche siano certamente anteriori al servizio, occorre
verificare se la seconda condizione cumulativa posta dall'art. 5 cpv. 2 lett. b
LAM è o meno soddisfatta. Concretamente, la questione che si pone è, dunque,
quella di sapere se le stesse non sono certamente state né aggravate né
accelerate nel loro decorso durante il servizio.
Conformemente alla giurisprudenza federale - se aggravamento vi è stato - la responsabilità dell’assicurazione militare perdura soltanto fintantoché l’aggravamento dell’affezione preesistente non é certamente eliminato (DTF 111 V 144; DTF 97 V 99; DTFA 1969, p. 198). La responsabilità dell’assicurazione militare presuppone, infatti, sempre l’esistenza di una relazione di causalità adeguata fra l’affezione ed il servizio, ciò che non é più il caso al momento in cui l’assicurato raggiunge lo “status quo ante” (lo stato di salute in cui l’assicurato si trovava prima del servizio) oppure lo “status quo sine” (lo stato di salute in cui l’assicurato si sarebbe trovato se non fosse stato soggetto agli effetti del servizio) (Mäschi, op. cit., art. 5 N. 41, p. 90 con riferimenti ivi contenuti).
Come detto, con scritto 23 ottobre 1998 l’UFAM ha comunicato al ricorrente di
rispondere della sindrome cervico vertebrale e radicolare C7 sinistra
unicamente “ per il probabile aggravamento dell’affezione preesistente e
sino all’eliminazione delle conseguenze dirette del trauma alla spalla sinistra”
(doc. AMF 25).
A tal riguardo, nella nota valutazione 22 maggio 2001 la dott.ssa __________ ha
rilevato (sottolineatura del redattore):
" Ai fini della valutazione medico-assicurativa del caso bisogna ora però considerare che la caduta occorsa al sig. RI 1 nel 1998 durante il corso di ripetizione ha significato un aggravamento delle preesistenti alterazioni cervicali. Aggravamento che gli interventi chirurgici effettuati alle cervicali (la spondilodesi eseguita ai primi del 2000 non si è ancora consolidata), il continuo bisogno di cure, i perduranti dolori e la totale incapacità lavorativa dimostrano essere, a tre anni di distanza, tutt’altro che eliminato e inducono perciò a considerare duraturo."
(doc. AMF 205 p. 12).
Visto quanto precede, non si può che concludere che gli effetti dell'aggravamento dello stato di salute durante il servizio militare, non sono stati con certezza eliminati, motivo per cui l'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM non può essere applicato. In virtù del cpv. 3 dello stesso art. 5 LAM, l'assicurazione militare è così tenuta a rispondere per l'aggravamento delle affezioni preesistenti.
2.8. L'UFAM ha quindi riconosciuto la propria responsabilità relativamente all'aggravamento della problematica somatica sopraggiunta durante il servizio.
In applicazione dell'art. 64 LAM, l’amministrazione ha tuttavia decurtato la rendita d’invalidità in ragione del fatto che questo peggioramento è dovuto solo in parte agli influssi subiti durante il servizio.
L'art. 64 LAM recita infatti che le prestazioni dell'assicurazione militare sono ridotte adeguatamente, se l'affezione è imputabile solo parzialmente agli influssi subiti durante il servizio.
L'art. 66 LAM enumera, da parte sua, le prestazioni assicurative che possono fare oggetto di una riduzione ai sensi, segnatamente, dell'art. 64 LAM. Trattasi, in particolare, della rendita d'invalidità (lett. d). Per contro, ne sono, ad esempio, escluse le spese di cura.
Occorre qui precisare che con l’art. 64 LAM l’amministrazione dispone di una precisa base legale per limitare la propria responsabilità, in presenza di diversi danni alla salute (Schadenursachen) concomitanti, nella misura in cui non tutte le cause invalidanti sono assicurate, e quindi di ridurre le prestazioni (Mäschi, op. cit., art. 64 N. 1 p. 457 con riferimento a DTF 122 V 32). Tale articolo completa e concretizza in particolare la responsabilità per aggravamento ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LAM e la responsabilità per le affezioni subentrate dopo il servizio ex art. 6 LAM (Mäschi, op. cit., art. 64 N. 3, p. 457).
Ratio legis di questa normativa è quella di limitare la responsabilità della Confederazione e le relative prestazioni, unicamente alle cause che stanno all’origine del danno alla salute, ciò che costituisce un’applicazione del principio della causalità (Mäschi, op. cit., art. 64 N3 p. 458).
A riguardo, va fatto presente che in merito all'art. 41 cpv. 1 prima frase vecchia LAM - disposizione che corrisponde, a prescindere da un'insignificante modifica redazionale, all'art. 64 LAM in vigore - il TFA aveva segnatamente stabilito che:
" … die Leistungen nach Art. 41 angemessen gekürzt werden, wenn die versicherte Gesundheitsschädigung nur zum Teil auf Einwirkungen während des Dienstes zurückgeht. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen die vordienstliche Gesundheitsschädigung, ihr Stadium beim Diensteintritt, ihr mehr oder weniger schicksalsmässiger Charakter, ihr mutmasslicher Verlauf ohne Dienst, die Dauer des Dienstes, die Natur der gesundheitlichen Einwirkungen während des Dienstes und inwiefern diese von den zivilen Einflüssen, denen der Versicherte ohne Dienst ausgesetz gewesen wäre, verschieden sind ..." (consid. 4 non pubblicato del DTF 123 V 137s/STFA 9.7.1993 in re H. citata in Steger-Bruhin, op. cit., p. 264 e in Mäschi, op. cit., art. 64 N 19 p. 461).
Quindi, secondo la giurisprudenza per procedere alla riduzione occorre
accertare lo stato dell’affezione esistente prima dell’entrata in servizio e al
momento dell’inizio del servizio, l’irreversibilità dell’affezione,
l’evoluzione della stessa indipendentemente dal servizio militare, la durata
del servizio, gli effetti sulle condizioni di salute durante il servizio,
considerando tuttavia le ripercussioni riconducibili alla vita civile. Per
questi motivi la riduzione non deve essere strettamente proporzionale, ma
risultare da una ponderazione di tutte le succitate circostanze (Steger-Bruhin,
op. cit., p. 263).
2.9. Nel caso di specie, nella valutazione 22 maggio 2001 la dott.ssa __________ ha esaminato in quale misura l'attuale stato di salute dell’assicurato è la conseguenza degli influssi subiti durante il corso di ripetizione 1998 servizio militare ed in quale misura, invece, è da imputare alla patologia preesistente al servizio stesso:
" (…)
Quanto dell'affezione risalga a prima del servizio sta ai giuristi dire, i quali a tal scopo si basano sui seguenti fatti medico-assicurativi:
- lo stadio dell'affezione al momento dell'entrata in servizio: il sig. RI 1si presenta al corso di ripetizione del 1998 privo di dolori e a suo dire senza averne mai provati alla nuca.
- Il decorso più o meno naturale dell'affezione in generale: un restringimento osseo congenito del canale spinale può divenire sintomatico nel corso della vita con l'aggiungersi di alterazioni artrosiche o ernie discali. In questi casi è inevitabile intervenire chirurgicamente. - Come già detto, un'affezione discale degenerativa ha un decorso autonomo, indipendente da fattori esterni e rispondente a leggi proprie.
- Il modo in cui si è aggravata l'affezione durante il servizio: il sig. RI 1cade nel 1998 durante il corso di ripetizione sulla spalla sinistra in seguito ad un contrasto avuto mentre giocava a pallone.
- La durata del servizio (del corso di ripetizione) è stata di tre settimane.
Come detto, sta ai giuristi stabilire la "riduzione adeguata" prevista dalla legge. Da parte nostra teniamo a ricordare che i quadri fisico e psichico si influenzano al punto da non consentire più una chiara attribuzione delle conseguenze.
In considerazione di ciò, e anche per ragioni pratiche, proponiamo di fissare la responsabilità dell'assicurazione militare per l'insieme della problematica cervicale.
Da un punto di vista prettamente medico la responsabilità dell'assicurazione militare ci sembra nettamente superiore al 50 %. (…)" (Doc. 205, p. 12-13)
Successivamente ad un’altra valutazione della dott.ssa __________, in cui è stato analizzato l’aspetto extra-somatico (doc. AMF 274), con preavviso 24 settembre 2002 l’amministrazione ha riconosciuto infine una responsabilità del 75%, sia per le affezioni somatiche che psichiche (doc. AMF 288).
Orbene, a mente del TCA, non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione operata dall’UFAM, frutto di accurati accertamenti medico - assicurativi. Va al riguardo ricordato che, secondo constante giurisprudenza del TFA, i rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s).
2.10. Per quel che
concerne il danno alla salute psichico, è pacifico che si tratti di
un’affezione sorta dopo il servizio ai sensi dell’art. 6 LAM.
Infatti, come detto al consid. 1.3, con rapporto 13 marzo 2000 – quindi dopo
due anni dall’infortunio - il dr. __________ aveva per la prima volta
riscontrato nell’assicurato una forte tendenza a sviluppare dei disturbi
somatoformi (doc. AMF 126).
A tal riguardo va ricordato che l’art. 6 LAM statuisce che se l'affezione è
accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e
annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati
postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se,
con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante
il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si
tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, affinché un'affezione annunciata come
ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia assunta dall'AM
dev'essere accertato con probabilità preponderante che i disturbi si trovano in
relazione causale con l'evento assicurato (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J.
Mäschi, art. 6, N.17 p. 96).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
Inoltre, tale rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF
123 V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, p. 94, N. 8).
2.11. Con
valutazione 22 maggio 2001 il capo del servizio medico dell’UFAM ha
riconosciuto una nesso causale naturale tra la caduta del 1998 ed i disturbi
psichici sviluppatisi (doc. AMF 205 pag. 10).
Tale valutazione si basava principalmente sul rapporto 1° marzo 2001 dello
psichiatra curante, dr. __________, il quale aveva diagnosticato una sindrome
depressiva post-traumatica, con una diagnosi differenziale di psicosindrome
post-traumatica (doc. AMF 189). In seguito, nella perizia 6 febbraio 2002 lo
stesso medico curante ha modificato la diagnosi, sostenendo una psico-sindrome
post traumatica, con un importante disturbo psico-organico.
In merito a quanto cambiamento diagnostico, nella dettaglia presa di posizione
15 aprile 2003, la dott.ssa __________ ha precisato che (le sottolineature sono
del redattore):
" Nelle nostre prese di posizione (maggio 2001 e maggio 2002), basandoci sugli atti disponibili, eravamo perciò partiti dal presupposto che ci trovassimo di fronte a un evento psicoattivo, ossia che si trattasse di disturbi psichici di reazione, e ne avevamo concluso che i disturbi fossero una conseguenza preponderante probabile dell’affezione (parzialmente) assicurata.” (Doc. AMF 343)
Facendo infine riferimento alla modifica di diagnosi, il medico capo dell’UFAM ha precisato (sottolineatura del redattore):
" (…)
La diagnosi posta dallo specialista ("psicosindrome post-traumatica, ICD-10 F07") consiste in "disturbi di personalità e del comportamento di natura organica dovuti a malattia, lesione o disfunzione cerebrali" (ICD-10). In altre parole, essa presuppone la presenza di una lesione cerebrale di natura organica.
La nuova attribuzione nosologica dei presenti problemi psichici ci sorprende. L'assicurazione militare infatti non era finora a conoscenza dell'esistenza di una lesione cerebrale organica. Una tale lesione non può a nostro avviso essere ricondotta all'affezione (parzialmente) assicurata. Se la diagnosi dello psichiatra curante è esatta, allora è da ritenere chiaramente estranea al servizio. (…)" (Doc. AMF 343, p. 4)
Quindi,
se da una parte dal profilo diagnostico risultava trattarsi in un primo momento
di una sindrome psichica da mettere in relazione ai postumi dell’infortunio
(sindrome depressiva post-traumatica), dall’altra, alla luce della seconda e
motivata diagnosi, la quale presuppone l’esistenza di una lesione organica
(psicosindrome post traumatica), quest’ultima sarebbe estranea al servizio e
quindi non assicurata. Nella caduta l’assicurato non ha infatti avuto alcuna
commozione cerebrale.
A tal riguardo, pendente causa, il ricorrente ha prodotto una presa di
posizione 17 marzo 2004 del proprio psichiatra curante, in cui egli ha in
particolare specificato che la terminologia di disturbo psico-organico usata nel
certificato 6 febbraio 2002 non era da intendere quale conseguenza di una
lesione cerebrale, ma serviva a distinguere un disturbo psico-somatico, che non
solo nell’ambiente laico viene a torto parificato ad un disturbo ipocondriaco,
acquisito o addirittura simulato ("Die Terminologie (Brief vom
6.02.2002, Verlauf) der psycho-organischen Störung, soll nicht eine cerebrale
Störung beschreiben, sondern in Abgrenzung zum Begriff psychosomatisch stehen,
welcher nicht nur in nicht-medizinischen Kreisen fälschlicherweise den Eindruck
einer hypochondrischen, eingebildeten oder gar similierten Störung evoziert"
(doc. B).
A
prescindere da questa spiegazione, va comunque ricordato come nella decisione
contestata l’amministrazione abbia riconosciuto una responsabilità del 75% per
i disturbi somatici e psichici.
Valutazione che appare invero generosa se si tiene presente che l’incidente in
questione, da classificare come banale (il ricorrente è caduto sulla spalla
sinistra durante una partita di calcio), non risulterebbe essere adeguato al
fine di riconoscere una responsabilità assicurativa per le affezioni psichiche
postume [Conformemente ai principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia
di assicurazione contro gli infortuni validi anche nell’AMF (DTF 123 V 137,
cfr. anche STCA non pubblicata 21 novembre 2001 nella causa P., inc.
41.2001.2), trattandosi d’infortuni insignificanti ("l'assicurato per
esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o
leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza del nesso causale
può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). Secondo
l’esperienza della vita e ritenute le convinzioni acquisite in materia di
infortuni, può essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari,
che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un’incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (fra le tante, cfr.
STFA non pubblicata 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 4.1).
Determinante è quindi l’impatto psicologico immediato che l’infortunio ha
sull’assicurato e non le affezioni riportate (DTF 115 V 139 consid. 6a).
In
conclusione, richiamato quanto sopra, alla valutazione dell’amministrazione di
ridurre le prestazioni al 75%, va prestata adesione, essendo adeguata ai sensi
dell’art. 64 LAM.
Nondimeno va fatto presente che anche in presenza di una responsabilità del
100%, l’assicurato non avrebbe beneficiato di una rendita d’invalidità
maggiore degli attuali fr. 3'729.—, a motivo della sovrassicurazione con la
rendita erogata dall’assicurazione invalidità (doc. AMF 309).
2.12. L’UFAM,
vincente in causa e patrocinata da un legale, ha chiesto l’assegnazione di
ripetibili.
Secondo la giurisprudenza del TFA, nelle procedure di ricorso nessuna
indennità per ripetibili è di regola assegnata agli organi con compiti di
diritto pubblico (DTF 127 V 206 consid. 3a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Zurigo 2003, § 74 n. 61 p.61).
Questo vale in particolare per quanto riguarda l’UFAM (STFA inedita del 25
febbraio 2003 nella causa G, M6/01 e del 30 luglio 1998 nella causa B., M2/97).
Ne consegue che l’amministrazione, seppur vincente, non ha diritto alle
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti